LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 ART.22)
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA DI TIPOLOGIA A - AREA CUN 12.
(LEGGE 30 DICEMBRE 0000 X. 000 ART.22)
IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art.22 recante disposizioni in materia di “Assegni di ricerca”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 n.102, registrato dalla Corte dei Conti il 13/05/2011, che stabilisce l’importo minimo degli assegni di ricerca;
VISTO l’art.15 della legge n.183 dell’11 novembre 2011 che individua le norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e il divieto di introdurre nel recepimento di direttive dell’Unione Europea adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;
VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che consente in regime transitorio l’attribuzione di assegni per la collaborazione all’attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010;
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto “milleproroghe”), a seguito del quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto- legge 36/22;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 2760 del 2/07/2021;
VISTO il decreto n. 2578 del 16/06/2021, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 16/06/2021 al n. 1498, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 16 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia A), di durata biennale dell’importo annuo lordo di € 23.786,55 omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, finanziati sul bilancio unico di Ateneo e.c. 2021, ripartiti per AREA CUN, come segue:
– n. 1 assegno di ricerca per ciascuna Area CUN per un totale di n. 14 assegni;
– n. 2 assegni di ricerca per la realizzazione di progetti di ricerca connessi al COVID- 19, riservandone n. 1 all’Area CUN 05 e n. 1 all’Area CUN 11.
VISTO il decreto n. 810 del 21/02/2022, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 22/02/2022 al n. 609, con il quale sono stati riaperti i termini, per ulteriori giorni 30, per la presentazione delle domande di partecipazione al bando emanato con D.R. n. 2578 del 16/06/2021 relativamente alle Aree CUN 10 e 12, al fine di attribuire gli assegni destinati alle suddette Aree CUN precedentemente non assegnati;
CONSIDERATO che, entro la data di scadenza del bando, sono pervenute al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo - U.O. Assegni di Ricerca, n. 2 domande di partecipazione per la procedura selettiva relativa all’Area CUN 12;
CONSIDERATO che entrambi i candidati hanno successivamente rinunciato alla procedura selettiva pubblica sopra richiamata;
CONSIDERATO che risulta necessario attribuire l’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di Tipologia A destinato all’Area CUN 12;
D E C R E T A
Art. 1 - Durata ed importo dell'assegno di ricerca
E ’indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, di durata biennale, di Tipologia A per l’Area CUN 12.
Di seguito i Dipartimenti presso i quali l’Area CUN 12 è rappresentata:
- Giurisprudenza
- Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
- Scienze Politiche e delle relazioni internazionali
L’importo annuo lordo di ciascun assegno è di € 23.889,78 comprensivo anche degli oneri a carico dell’Amministrazione e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità per uomini e donne per l’attribuzione degli assegni di cui trattasi a norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modifiche.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento degli assegni di cui trattasi coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.
Sono ammessi alla procedura di selezione pubblica anche i cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di dottorato conseguito all’estero e dichiarato equipollente a un titolo di dottorato di ricerca italiano ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo.
I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea ed extra comunitari devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
I candidati presentano la domanda relativamente all’Area CUN 12 allegando il relativo progetto di ricerca, ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera a) della Legge 240/2010, accompagnato da una attestazione di uno o più docenti di uno dei Dipartimenti presso cui l’Area CUN è rappresentata che dichiara:
• la validità scientifica del progetto;
• un possibile referente dell’assegno di ricerca che svolgerà le funzioni di tutor.
La dichiarazione deve essere integrata da una attestazione del Direttore del Dipartimento in merito alla compatibilità del progetto con gli obiettivi del Dipartimento.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al bando (Allegato 1, scaricabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o/u.o.assegnidiricerca/struttura/modulistica.html - ALLEGATI DOMANDA ASSEGNI TIPOLOGIA A ), sottoscritta dal candidato, scansionata, corredata del progetto di ricerca, dell’attestazione sopra descritta, della dichiarazione del Direttore del Dipartimento (da predisporre secondo il modello disponibile sul sito precedentemente indicato) nonché degli allegati scaricabili dal suddetto link e della documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione (in formato PDF), va indirizzata all’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico – Settore Dottorati e Contratti per la Ricerca - U.O. Assegni di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, Xxxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx e inoltrata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del presente bando all'albo dell'Università medesima, per via telematica (entro le ore 24,00 del trentesimo giorno), tramite PEC personale all’indirizzo: xxx@xxxx.xxxxx.xx.
La domanda di partecipazione e i documenti allegati devono essere contenuti in una singola PEC. Per motivi legati alla gestione della casella di posta elettronica certificata, i files da inviare in allegato alla PEC devono avere una dimensione massima complessiva di 30 MB. Per quanto riguarda i lavori scientifici per i quali si chiede la valutazione, il candidato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, specificando se ne è autore o coautore, dovrà elencarli numerandoli e suddividendoli per tipologia. Per ogni lavoro scientifico riportato nell'elenco suddetto, dovrà essere indicato il link attraverso il quale la Commissione può prenderne visione.
L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per la mancata ricezione della PEC inviata dai candidati dipendente da disguidi tecnici e/o da cause non imputabili alla stessa.
L’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando alla scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della PEC una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
Per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea ed extra comunitari, la domanda di ammissione alla procedura selettiva, sottoscritta con firma digitale e scansionata, nonché la relativa documentazione richiesta (in formato PDF) può essere inoltrata per via telematica da un indirizzo di posta elettronica ordinaria inviando un’e- mail al seguente indirizzo: xxxx-xxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Ove non sia possibile la sottoscrizione con firma digitale, l’obbligo di sottoscrizione autografa, si intende assolto con validazione della domanda e delle dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
In entrambi i casi sopra descritti, è necessario specificare nell’oggetto dell’e-mail quanto segue: “Procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 assegn0 di ricerca di tipologia A – Area CUN 12”
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti, pena l’esclusione dalla procedura, a versare entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, un contributo per spese organizzative concorsuali nella misura di Euro 50,00. Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo – Via Roma , 185 – 00000 Xxxxxxx codice identificativo della tesoreria dell’Ateneo di Palermo 9150300 – UniCredit S.p.A.
– codice IBAN XX00X0000000000000000000000 –– Xxxxxx XXXXX: XXXXXXXXXXX
indicando nella causale del versamento: "Contributo per la partecipazione alla procedura xxxxxxxxx pubblica per l’attribuzione di n. 1 assegn0 di ricerca di tipologia A – Area CUN 12)”.
Una copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di concorso.
Nella domanda i candidati devono indicare l’area CUN per la quale intendono concorrere, il settore scientifico disciplinare (SSD) di riferimento della ricerca, il Dipartimento, il titolo della ricerca ed il referente del progetto; essi devono, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito specificato:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- domicilio eletto ai fini della selezione;
- residenza;
- numero telefonico, casella di posta elettronica, codice fiscale;
- cittadinanza;
- comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. Nel caso contrario indicare le condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso precisando se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, ecc.
- laurea posseduta con l'indicazione della votazione finale riportata nonché della data e dell'Università presso cui è stata conseguita (i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero che non sia stato dichiarato equipollente, dovranno fare espressa richiesta di dichiarazione di corrispondenza, unicamente per la partecipazione alla selezione e allegare i documenti previsti dalla normativa vigente utili a consentire la suddetta dichiarazione in parola da parte della Commissione giudicatrice);
- titolo di dottore di ricerca di cui si è in possesso o, per i settori interessati, specializzazione di area medica con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università sede amministrativa del corso.
- i candidati in possesso di titolo di studio conseguiti all’estero (dottorato di ricerca o specializzazione di area medica) dovranno inviare insieme alla domanda di
partecipazione anche i titoli di studio che devono essere tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del Paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali). Ogni titolo di studio deve essere inoltre accompagnato dalla “Dichiarazione di valore” rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il titolo sia stato dichiarato equipollente, il candidato dovrà allegare la relativa documentazione;
- eventuale frequenza di master di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere;
- recapito e-mail, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura xxxxxxxxx;
- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero motivi del mancato godimento (per i cittadini comunitari ed extracomunitari);
- adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari ed extracomunitari);
- conoscenza della lingua inglese (certificata da attestato di livello B1 o verificata in sede di colloquio);
- inesistenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 11 del presente bando (in caso contrario dovrà essere indicata la tipologia di incompatibilità);
- di avere o non avere usufruito di precedenti assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010;
- di essere già stato o meno titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 240/2010.
I titoli presentati per la valutazione dovranno essere inoltrati in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, nei casi previsti, essere attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del citato decreto.
I dati e i documenti in possesso dell’Università degli Studi di Palermo potranno essere acquisiti d’ufficio qualora il candidato indichi gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione della PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili all'Amministrazione stessa.
Saranno dichiarate inammissibili le candidature mancanti della domanda di partecipazione firmata e redatta sulla base dell'Allegato 1 summenzionato, del progetto di ricerca e di ogni altro documento richiesto dal bando a pena di esclusione nonché quelle trasmesse oltre il termine fissato.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
La selezione dei candidati è affidata ad un’apposita Commissioni giudicatrice nominata per Area CUN.
Dopo la scadenza del bando, su indicazione dei Dipartimenti nei quali l’Area CUN è rappresentata da almeno un quinto dei docenti afferenti ai SSD dell’Area, con Decreto del Rettore, è nominata una Commissione giudicatrice per ciascuna Area Scientifica, composta da cinque docenti dell’Area.
Ciascun Dipartimento propone una rosa di sei docenti dei SSD dell’Area; tra tutti i docenti proposti viene effettuato un sorteggio di cinque componenti ed un supplente. Non possono far parte della Commissione i docenti Referenti dell’assegno di ricerca. Ciascuna Commissione giudicatrice potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri, esterni all’Università.
La Commissione giudicatrice nella prima riunione stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato, dei titoli, delle pubblicazioni e dello svolgimento del colloquio. Successivamente, dopo aver ricevuto da parte dell'ufficio la documentazione dei candidati e dopo aver preso visione dell’elenco degli stessi, inserisce, in sede di secondo verbale, una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado incluso, tra loro e con i candidati e che pertanto non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
Procede, quindi, alla valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato, dei titoli e alla relativa attribuzione del punteggio, che deve essere reso noto all’interessato prima della data di svolgimento del colloquio e redige appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Art.5 - Selezione
La selezione dei candidati è effettuata sulla base della valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato, della valutazione dei titoli di cui all’art. 6 e di un colloquio.
Alla valutazione del progetto viene riservato un punteggio massimo di 40; alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio massimo di 40; alla valutazione del colloquio viene riservato un punteggio massimo di 20. I punteggi sono attribuiti come media dei punteggi assegnati dai singoli componenti la Commissione.
L’ammissione al colloquio è prevista per coloro che ottengono, ai fini della valutazione espressa in centesimi:
- un punteggio maggiore o uguale a 20 punti nella valutazione del progetto;
- un punteggio maggiore o uguale a 20 punti nella valutazione dei titoli.
Il colloquio si intende superato se viene raggiunto il punteggio minimo di 10 punti.
Art.6 - Valutazione
I titoli valutabili dalla Commissione giudicatrice d’Area sono determinati come di seguito indicati:
a) documentata attività scientifica come previsto dalle procedure di valutazione per la determinazione della condizione di ricercatore attivo dell’Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato;
b) altri titoli (master universitari di 2° livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).
Il colloquio verterà sulla discussione dei titoli scientifici e del progetto di ricerca proposto e sarà xxxx ad accertare il grado di conoscenze scientifiche inerenti al programma di ricerca per il quale è stato attribuito l’assegno di ricerca e la conoscenza della lingua straniera.
Art.7 - Colloquio e Graduatoria di merito
I candidati, almeno 20 giorni prima, salvo che al momento della presentazione della domanda, non alleghino una dichiarazione con la quale attestino di rinunciare ai termini legali di preavviso, verranno avvertiti con le modalità ritenute più idonee, del luogo, del giorno e dell’ora in cui si terrà il colloquio. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Al termine del colloquio, la Commissione d’Area esporrà nella sede di esami l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
La Commissione d’Area forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio assegnato al progetto di ricerca, ai titoli e al colloquio.
Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, che, ultimati i propri lavori, trasmetterà subito dopo, tramite il sistema di protocollo informatico Titulus, tutti gli atti all’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico – Settore Dottorati e Contratti per la Ricerca - U.O. Assegni di ricerca per gli ulteriori adempimenti previsti.
Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore.
La graduatoria di merito sarà affissa, per un periodo pari a trenta giorni, all’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo.
Art.8 - Stipula del contratto
Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula con l’Università di Palermo di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Il contratto va sottoscritto dal vincitore con firma digitale che deve essere apposta con modalità PadES.
Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L’attività del titolare dell’assegno non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro subordinato. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli del personale delle università italiane. Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto entro quindici giorni dalla relativa convocazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all’assegno di ricerca. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità.
Il vincitore o il titolare di assegno può, inoltre, ottenere il rinvio o la sospensione del godimento dell’assegno per un periodo non superiore a un anno continuativo nei seguenti casi:
a) per lo svolgimento dell’anno obbligatorio di formazione per l’insegnamento presso le scuole su motivata richiesta, con il consenso del Responsabile scientifico del progetto e del Dipartimento cui il progetto di ricerca afferisce (modalità stabilite dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2001)
b) per l’attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente
Il vincitore, prima della stipula del contratto, sarà invitato ad autocertificare eventuali variazioni intervenute in ordine ai punti di cui all'art. 3 del presente bando.
Art. 9 - Presa di servizio
Il vincitore è tenuto a iniziare l’attività di ricerca il primo giorno utile dopo la stipula del contratto.
L’inizio dell’attività è documentato mediante l’invio, tramite il sistema di protocollo informatico Titulus, al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo – U.O. Assegni di Ricerca - di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento presso il quale l’interessato deve svolgere la propria collaborazione. Per i cittadini extracomunitari l’assegno decorrerà dall’ottenimento del visto di ingresso per ricerca scientifica e dall’effettivo inizio dell’attività di ricerca.
Art. 10 - Attività e valutazione dei titolari degli assegni
Le modalità e le caratteristiche relative alla ricerca, in coerenza con le finalità del Progetto, verranno stabilite in sede contrattuale.
Il titolare dell’assegno:
- svolge le attività di ricerca previste dal contratto, preventivamente valutate dal Consiglio del Dipartimento come compatibili con i propri programmi di ricerca;
- può partecipare a gruppi e ai progetti di ricerca dell’Università qualunque ne sia l’Ente finanziatore;
- può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento o dal Polo Territoriale Universitario per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati;
- può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, essendo già esperto della materia per gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, su richiesta del referente scientifico dell’assegnista di ricerca e previa presentazione della proposta redatta conformemente all’art.2 del regolamento per la nomina dei cultori;
- può svolgere incarichi di docenza universitaria conferiti mediante contratti;
- può svolgere una limitata attività didattica integrativa (al massimo 20 ore annue) con nulla osta del Tutor e su incarico di un Consiglio di Corso di Studi;
Il Dipartimento o il Polo Territoriale Universitario è tenuto a fornire al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico - amministrativi.
L’attività di ricerca del titolare dell’assegno viene svolta all’interno delle strutture dell’Università, in base al programma di ricerca. Lo svolgimento di un’eventuale attività di ricerca all’esterno dell’Università, purché in coerenza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata al titolare dell’assegno, deve essere proposta dal Tutor e approvata dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio di Polo Territoriale Universitario. L’eventuale rinnovo dell’assegno di ricerca verrà autorizzato, su motivata richiesta del Consiglio di Dipartimento o del Consiglio di Polo Territoriale Universitario, dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della disponibilità del finanziamento per la stessa attività di ricerca e subordinatamente ad una valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta dall’assegnista da parte del Responsabile Scientifico del progetto che attesta la necessità della prosecuzione dell’assegno ai fini del completamento della ricerca.
Allo scadere del periodo di godimento e comunque sempre, a conclusione dell’attività di ricerca prima della prefissata scadenza, il titolare dell’assegno dovrà presentare al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo una relazione sull’attività svolta, controfirmata dal
Tutor o dal Responsabile scientifico del progetto/Referente, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento o dal Consiglio di Polo Territoriale Universitario in relazione agli obiettivi prefissati e corredata della produzione scientifica.
Articolo 11 - Divieto di cumulo, incompatibilità, interruzioni Non possono essere titolari di assegno:
a) i dipendenti di ruolo delle università, istituzioni, enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l’ENEA, l’ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, salvo cessazione del rapporto per volontarie dimissioni nel caso di attribuzione dell’assegno;
b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento a cui l’assegno è stato attribuito o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
L’assegno è individuale.
L’assegno non può essere cumulato con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.
La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni dì ricerca. La partecipazione dell’assegnista a master universitari è incompatibile.
Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e di collaborazione occasionale, è compatibile con l’assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio di Polo Territoriale Universitario, previa acquisizione del parere motivato del Tutor e verificato che l’attività ulteriore rispetto all’assegno non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività di ricerca.
La durata complessiva del rapporto instaurato, compreso l’eventuale rinnovo, non può comunque essere superiore a sei anni (DL31.12.2014 n.192, convertito in Legge n.11 del 27.02.2015), ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni e dei contratti di ricercatori a tempo determinato, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’ENEA e l’ASI non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi, fermo restando che la durata dell’assegno non può essere ridotta a causa delle sotto indicate sospensioni, per:
-congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale;
-grave infermità.
Art.12 - Decadenza dell’assegno e dimissioni volontarie
Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal Consiglio del Dipartimento o dal Consiglio del Polo Territoriale Universitario, il contratto può essere immediatamente risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l’interessato.
La revoca è automatica nei seguenti casi:
- mancato inizio dell’attività nel termine stabilito;
- ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità;
In caso di recesso dal contratto, il titolare dell’assegno è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni.
In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione tratterrà o recupererà dal titolare dell’assegno un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato (trenta giorni).
Non sono assoggettati all’obbligo del preavviso di trenta giorni coloro che risultano vincitori di selezioni che danno luogo all’immissione nei ruoli del personale universitario.
Articolo 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Come disposto dall’art. 22 comma 6 della Legge 240/2010, agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
In materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’Università fino alla concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
L’Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca. L’importo del relativo premio è detratto dall’assegno.
L’assistenza sanitaria è a carico dell’assegnista senza alcun intervento da parte dell’Università.
Art.14 – Subentri
Nel caso di mancato compimento dell’assegno da parte del vincitore della selezione si procederà, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 240/2010 che prevede una durata minima pari ad un anno, allo scorrimento della graduatoria se il periodo contrattuale ancora da fruire sia uguale o superiore a 12 mesi o all’indizione di un nuovo bando, per la stessa Area CUN se non ci sono altri candidati idonei.
Se il periodo residuo contrattuale da fruire è inferiore a 12 mesi, il Dipartimento potrà integrare con propri fondi (delle tipologie elencate nell’art.1 lettera b) il periodo mancante al raggiungimento dei 12 mesi previsti; in questo caso l’assegno, cofinanziato dalla struttura, segue la normativa degli assegni di Tipologia B.
Art. 15 - Pubblicità della procedura selettiva
Il presente bando sarà affisso all'albo ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo, (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx.xxxx) e sul sito del MIUR (xxxx://xxxxx.xxxx.xx).
Il bando sarà, inoltre, accessibile presso il sito WEB dell'Università degli Studi di Palermo all'indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o/u.o.assegnidiricerca/
Art.16 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 17 - Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è nominato nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx - Responsabile della U.O. Assegni di Ricerca, e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 18 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle norme contenute nel Regolamento e alle disposizioni normative vigenti in materia.
Palermo
Il RETTORE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxx Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 12/07/2023 09:32:45