Contract
ARF | SUISSIMAGE | SFP | GARP |
Associazione svizzera | Cooperativa svizzera per i diritti | Associazione svizzera | Gruppo autori, |
regia e sceneggiatura film | d’autore di opere audiovisive | dei produttori di film | registi, produttori |
IG Produttori cinematografici svizzeri indipendenti |
N o t e d i c o m m e n t o Contratto tipo per registi
Preambolo
Il presente contratto tipo è inteso come modello. Nessuna delle norme riportate qui appresso è vincolante. Anche in questo caso prevale il principio della libertà contrattuale. Le singole disposizioni del presente contratto tipo possono dunque essere omesse, modificate o sostituite. Occorre tuttavia assicurarsi che le norme aggiuntive non entrino in contraddizione con quelle esistenti.
È opportuno precisare che questi contratti tipo sono il risultato di approfondite discussioni tra le parti e che contribuiscono a salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi in causa. Di conseguenza
l’associazioni/organizzazioni menzionate in testa suggeriscono ai propri membri di stipulare una
convenzione facsimile.
Questo contratto tipo evidenzia i punti da regolarsi contrattualmente, al fine di evitare conflitti. Su diversi punti, il modello propone due (o tre) varianti, costringendo le parti a discuterne in dettaglio prima di effettuare la scelta.
D'altra parte, il contratto modello non menziona alcun dato, in quanto gli importi delle retribuzioni e le percentuali delle quote di ricavo sono il risultato di trattative (e leggi di mercato) e dipendono da diversi fattori specifici di ogni produzione.
Le parti sono rassicurate che con la firma di questo modello di contratto i diritti e gli obblighi di ciascuna parte sono equilibrati. E che tutti i punti essenziali siano risolti.
Il presente contratto tipo per registi è un cosiddetto contratto di lavoro ai sensi dell’art. 319 segg. del Codice delle obbligazioni. Nella fattispecie non si tratta né di un contratto di appalto, né di un mandato. Si dovranno quindi prevedere contributi sociali, vacanze, termini di disdetta ecc.
Nel preambolo si indicheranno i nominativi e gli indirizzi delle parti contraenti. Il regista è considerato una persona fisica. Il produttore può essere sia una persona fisica che giuridica; in ogni caso il firmatario sarà una persona autorizzata. Il contratto vincola solo le due parti firmatarie. Una eventuale coproduzione è ininfluente ai fini dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente contratto.
1. Oggetto del contratto
Definizioni delle prestazioni delle parti.
1.1. Prestazioni del regista
Il regista si impegna a fornire le due seguenti prestazioni: la regia del film (cfr. art. 3) e la cessione al produttore dei necessari diritti per la realizzazione del film stesso (cfr. art. 5).
1.2. Prestazioni del produttore
Il produttore si impegna a corrispondere al regista l'indennizzo per le due prestazioni (cfr. art. 4)
1.3. Utilizzazione dell'opera
L'utilizzo dell'opera e la ripartizione dei benefici sono regolamentati all’art.6.
2. Definizione della produzione
In questo articolo viene illustrato il progetto da realizzare e si definiscono alcune condizioni quadro (ad esempio la durata prevista della produzione). La sceneggiatura, il budget e lo scadenzario sono parte integrante del contratto. Dopo la firma del contratto ogni modifica delle condizioni iniziali necessita del consenso delle parti. Analogamente qualsiasi sorpasso del preventivo sarà messo per iscritto e firmato da entrambe le parti.
3. Prestazioni del regista
3.1. Definizione
Questo articolo definisce i termini della responsabilità artistica del regista (l’elenco può essere
ampliato/ridotto):
"Lavoro sulla sceneggiatura": analisi della sceneggiatura nell'ottica della trasposizione in immagini, tenendo conto dei dati reali (attori, luoghi delle riprese ecc.). Si tratta della fase che precede il découpage. Le modalità di remunerazione stabilite all’art. 4.1 potranno variare a seconda dell’entità dei compiti.
"Codecisioni nella scelta dei collaboratori artistici, attori e tecnici di produzione": sull’ingaggio delle persone che lavorano al film entrambe le parti devono trovare un accordo, in assenza del quale la loro collaborazione risulterà difficile sin dall’inizio. Lo stesso vale anche per la scelta della colonna sonora.
Dopo che produttore e regista si saranno accordati, il contratto verrà stipulato con i collaboratori
tramite il produttore. Quest’ultimo appare come unico partner nel contratto, mentre il regista non è
parte contraente.
"L’analisi dei costi scena per scena" comprende il calcolo degli oneri relativi al tempo e al personale
richiesti dalla realizzazione di ogni singola scena.
E’ possibile aggiungere ulteriori diritti o doveri del regista, ad esempio la partecipazione del regista alla
realizzazione di un doppiaggio specifico.
Tutte le attività elencate implicano per il regista contemporaneamente diritti e doveri.
3.2. Condizioni quadro
Ogni contratto di lavoro implica il dovere di operare con diligenza e lealtà.
Nella variante 1, il "taglio finale" appartiene al regista; è lui che decide la versione finale del film. Nella variante 2, il regista e il produttore decidono insieme; in caso di disaccordo, la decisione finale spetta al produttore.
La scelta della variante può dipendere dal genere di film da produrre e può essere diversa a seconda che si tratti di un film d'autore o di una serie televisiva.
3.3. Rapporti con gli altri collaboratori
L’ingaggio di attori, tecnici e altri collaboratori avviene ad opera del produttore. Pur non essendo parte contraente, il regista è tenuto contrattualmente ad organizzare il lavoro nel rispetto delle condizioni di impiego dei collaboratori subordinati, in particolare per quanto attiene all’orario di lavoro.
3.4. Promozione
I doveri del regista sussistono anche dopo la cessazione delle riprese e della postproduzione, anche qualora i rapporti di lavoro si fossero già conclusi.
Il secondo paragrafo significa, al contrario, che se il regista si attiva di propria iniziativa e senza l'accordo del produttore per la promozione del film, non può chiedere un compenso aggiuntivo. Per tutte le attività del regista che vanno oltre la consueta promozione, deve essere stipulato un accordo separato che preveda una remunerazione aggiuntiva o una partecipazione ai ricavi.
3.5. Pubblicità
Pubblicità, sponsorizzazioni e product-placement possono intervenire nel film unicamente previo accordo tra le due parti.
3.6. Durata del contratto
Alcuni obblighi di entrambe le parti hanno effetti anche dopo la fine del lavoro di regia e post- produzione (promozione, obbligo di fedeltà). Inoltre, il regime dei diritti e il pagamento della quota proporzionale delle entrate si estendono per un periodo di tempo indeterminato, anche se il regista è impegnato in altri rapporti di lavoro su altri progetti. Tuttavia, Tuttavia, è possibile stabilire un termine per il rapporto di lavoro.
3.7. Assegnazione del contratto
Il produttore può cedere tutti i diritti a terzi, ad esempio ad un altro produttore. Egli deve poi informare l'autore per iscritto. Quest'ultimo non può opporsi alla ripresa del progetto da parte di un altro produttore, ma il produttore originario rimane responsabile in solido se, ad esempio, il nuovo produttore non adempie ai suoi obblighi.
4. Prestazioni del produttore
Stipendio e prestazioni sociali
4.1. Stipendio
La remunerazione comprende sia un salario per il lavoro di realizzazione del film sia un "prezzo" per l'acquisizione dei diritti.
La variante 1 propone un pagamento forfettario a scadenze prestabilite; i termini di pagamento sono indicati all'articolo 4.5.
La variante 2 propone uno stipendio mensile o settimanale.
In entrambi i casi, l'indennità vacanze (min. 8,33% del salario lordo) deve essere calcolata separatamente.
I contributi sociali sono obbligatori in entrambi i casi (AVS, AI, AD e cassa pensione). Nel caso di registi stranieri si applicherà l’imposta alla fonte. Le deduzioni per la previdenza professionale (cassa pensione/2° pilastro) sono calcolate in base al regolamento della Fondazione di previdenza Film e Audiovisione ( regolamenti e spiegazioni sono ottenibili presso la Fondazione Film e Audiovisione.,
4.2. Bonus Succès cinéma
Se il regista riceve un bonus Succès Cinéma dall'Ufficio federale della cultura, può definire l'importo che vuole prelevare per il nuovo progetto.
4.3. Assicurazioni
Se il rapporto di lavoro ha una durata di almeno 3 mesi, o se è stato concluso per un periodo minimo di 3 mesi, il produttore dovrà:
variante a): corrispondere lo stipendio per 3 settimane in caso di malattia (cfr. art. 324, let. a CO); variante b): stipulare un'assicurazione malattia collettiva per i propri dipendenti, che assicuri anche i collaboratori non ingaggiati per l’intero anno lavorativo.
variante c): partecipare ai premi di un'assicurazione d’ indennità giornaliera in caso di malattia,
stipulata dal regista.
4.4. Rimborso spese
La legge riconosce il diritto al rimborso delle spese (cfr. art. 327, let. a CO); nella fattispecie è possibile prevedere disposizioni più dettagliate.
4.5. Termini di pagamento
Si può optare per una delle varianti proposte.
Il produttore deve attenersi alle scadenze previste; in caso di mancato pagamento egli dovrà corrispondere al regista interessi di mora del 5% p.a.
5. Diritti sull'opera
Definizione della seconda prestazione del regista: cessione dei diritti
5.1. Diritti
Il diritto d'autore si compone dunque di un ventaglio di attribuzioni, che possono essere cedute singolarmente o globalmente. La cessione può essere circoscritta nel tempo e/o nel territorio. C'est pourquoi, il convient, dans le contrat de cession, d'énumérer les droits qui sont cédés, et ceux qui sont réservés.
La cessione dei diritti avviene ai sensi della "tutela dei diritti morali dell'autore", che comprendono i diritti alla paternità dell'opera (il diritto di essere menzionato come autore), il diritto all'integrità e al rispetto del messaggio dell'opera (l'opera non può essere mutilata o snaturata). L’autore resta in ogni caso detentore dei diritti morali.
La cessione "Riservandosi i diritti o diritti di remunerazione già ceduti a una società di gestione collettiva" ricorda che il regista ha affidato la gestione di alcuni dei suoi diritti o diritti di remunerazione alla sua società di autori firmando il contratto di affiliazione. Tra questi figurano, da un lato, i diritti o i diritti di remunerazione soggetti a gestione collettiva obbligatoria, vale a dire i diritti per i quali la legge prevede che gli autori debbano partecipare in modo equo alla ripartizione di tali compensi, indipendentemente dagli accordi contrattuali con il produttore. Il pagamento dei diritti viene effettuato sulla base del regolamento della società. I diritti di gestione collettiva obligatoria includono il diritto di ritrasmissione via cavo, il compenso sui supporti vergini e sul noleggio e sull'uso scolastico.
D'altra parte, i diritti soggetti a gestione collettiva facoltativa sono quelli che possono essere ceduti al produttore ma per i quali l'autore si riserva il diritto alla remunerazione fornita dalla sua società di gestione collettiva. Si tratta in particolare dei diritti di trasmissione televisiva e dei diritti per il video on demand.
Ai sensi dell'articolo 5.1, il regista assegna al produttore i diritti necessari per lo sfruttamento del film. L'elenco dei diritti d’utilizzo è sostanzialmente lo stesso dell'elenco di cui all'articolo 10 capoverso 2 della legge federale sul diritto d'autore.
a) anche se il diritto di divulgazione è un diritto morale, il regista non può opporsi all'uscita del film che il produttore ha finanziato;
b) traduzione con vari mezzi e in varie lingue;
c) fare copie del film su qualsiasi supporto;
d) vendere, affittare, prestare, dare via tali supporti o copie;
e) proiettare il film su vari tipi di schermi e renderlo disponibile online (VOD, internet); il diritto di messa a disposizione riprende la definizione della legge applicabile al video-on-demand;
f) questi diritti sono gestiti collettivamente dalle società di gestione, così come il VOD, ma non la proiezione;
g) per la pubblicità, la promozione (trailer) o altro materiale;
h) si può specificare che tipo di pubblicità per quale tipo di prodotti (merchandising) il produttore ha diritto di fare;
i) ad esempio, la pubblicazione e la commercializzazione di un DVD composto da vari estratti di diversi film;
j) ad esempio, l'uso di quotidiani o immagini per la promozione del film o i bonus di un DVD.
5.2. Opere derivate non audiovisive
Si deve decidere se il diritto di produrre e utilizzare opere teatrali, sceniche o radiofoniche o libri basati sul film è riservato al regista, che può negoziarle successivamente, o se tali diritti sono ceduti al produttore per un periodo di tempo limitato e contro remunerazione aggiuntiva (cfr. art. 6.4).
5.3. Opere derivate audiovisive
Lo stesso vale per le opere audiovisive derivate; nel caso di un remake, si dovrà esaminare se i diritti del regista sono interessati nel caso specifico. Nel caso di cessione al produttore, la cessione ha una durata limitata e il regista ha diritto a una specifica quota dei ricavi del nuovo film (cfr. art. 6.5).
5.4. Altri diritti
Tutti i diritti non esplicitamente menzionati e non indispensabili per lo sfruttamento del film rimangono al regista.
5.5. Modifiche dell'opera
Anche se le parti hanno scelto la variante in cui il "final cut" è lasciato al regista, è tuttavia talvolta utile, dal punto di vista dello sfruttamento del film, intraprendere ulteriori modifiche a posteriori. Tali modifiche devono avere il consenso del regista, anche se quest’ultimo non rifiuterà il proprio accordo senza addurre motivi oggettivamente rilevanti. Il contratto può prevedere anche soluzioni diverse. In ogni caso, occorrerà salvaguardare il già citato diritto morale dell’autore, nel senso che le modifiche non dovranno compromettere in alcun modo il messaggio del film.
5.6. Diritti su di un'opera incompleta
Anche se le parti sono vincolate sino alla fine del contratto, potrebbe comunque verificarsi una situazione di stallo per cui, senza una clausola d’eccezione, il film non potrebbe essere portato a termine: ad esempio nel caso di prolungata malattia del regista. In situazioni d’emergenza questa normativa offre dunque una via d'uscita. Al momento della stesura del preventivo e a seconda del
genere del film, sarà quindi opportuno stipulare un’assicurazione in favore del regista, segnatamente
qualora si tratti di film di fiction.
Se i motivi, per i quali il film non può essere ultimato, sono da attribuirsi al regista, i diritti di utilizzo della parte realizzata verranno assunti dal produttore. Per contro, i diritti citati all'art. 5.1. ritornano al regista, qualora il produttore, in assenza di motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO, rescinde il contratto stipulato. Sono da considerarsi motivi gravi "tutte quelle circostanze che, secondo le regole della buona fede, non consentono di esigere da colui che ha inoltrato la disdetta la continuazione del
rapporto di lavoro”. (Risulta comunque assai difficile affermare nella pratica tale inesigibilità).
5.7. Utilizzazione
Il produttore è titolare dei diritti di utilizzo e s’impegna a perseguire l’uso migliore conformemente
all’art. 6.1. Tale impegno non prevede comunque l’assunzione di quegli oneri, che renderebbero
l’utilizzazione dell’opera poco redditizia (sincronizzazione in altre lingue, copie supplementari, ecc.).
5.8. Diritto alla paternità
Il regista ha diritto al riconoscimento della propria qualifica professionale , che consiste nel diritto di essere menzionato nei crediti (titoli di testa e di coda). È dunque opportuno prevedere nel dettaglio la menzione del nominativo del regista, ad esempio nelle disposizioni particolari in calce al contratto stesso.
6. Sfruttamento
Anche la fase di utilizzazione dell’opera richiede di essere regolamentata contrattualmente, dato che gli effetti dell’utilizzo si manifesteranno anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
6.1. Competenze
Il regista verrà consultato in occasione di tutte le decisioni importanti inerenti l'utilizzo del film, a
meno che egli risulti irraggiungibile o si mostri disinteressato. Tuttavia, nel caso in cui l’utilizzo venga gestito da un distributore all'estero, è probabile che il produttore non venga informato di tutti i dettagli e che non prenda le decisioni in prima persona.
6.2. Cessione
La competenza dello sfruttamento del film può essere delegata integralmente o parzialmente a terzi, per esempio ad una società distributrice.
La seconda frase impegna il produttore ad annunciare il film alla società di gestione SUISSIMAGE per la gestione collettiva dei diritti, quali la ritrasmissione via cavo, il compenso per le copie private, ecc. La dichiarazione dell'opera ha validità anche per gli autori.
6.3. Diritti d'autore
L'autore/-trice riceve il compenso per i suoi diritti direttamente dalla società di appartenenza, in base al suo regolamento di distribuzione. Per i diritti o i diritti a pagamento soggetti a gestione collettiva obbligatoria (in Svizzera: ritrasmissione, copia privata, ricezione pubblica, uso scolastico, VOD - dal 01.04.2020), ciò è evidente.
Nel caso dei diritti di gestione collettiva facoltativi, in particolare i diritti di trasmissione televisiva, gli autori/trici possono, in linea di principio, ricevere un compenso dalle società di gestione collettiva solo se il loro diritto al compenso è espressamente riservato loro nel contratto con la produttrice. A sua volta, la produttrice si impegna a riservarli in contratti successivi con emittenti o venditori. Questa disposizione contrattuale è molto importante per gli autori/-trici, che devono non solo verificare che questo paragrafo (clausola di riserva) sia incluso nel contratto, ma anche indicare il nome della società a cui appartengono nell'intestazione. Occorre inoltre verificare che l'elenco dei Paesi in cui i diritti di trasmissione sono gestiti collettivamente sia completo. Il fatto che un autore/-trice riceva o meno i suoi diritti di trasmissione attraverso una società di gestione collettiva è decisivo anche per determinare l'importo della remunerazione dovuta dal produttore.
Questi principi si applicano anche alla messa a disposizione dell'opera su un servizio di video-on- demand (VOD) nei Paesi in cui è consuetudine remunerare questi diritti attraverso società di gestione collettiva. Infatti, sebbene la messa a disposizione dell'opera in un servizio di video-on-demand (VOD) sia soggetta a gestione collettiva obbligatoria in Svizzera dal 1° aprile 2020 (art. 13a LDA), è necessario mantenere questa riserva per i mercati in cui la legislazione è diversa.
6.4. Patecipazione ai ricavi delle opere derivate non audiovisive
Se il regista ha scelto la variante 2 dell'art. 5.2 e ha ceduto al produttore il diritto di pubblicare e sfruttare un'opera drammatica o un libro basato sul film, il regista ha diritto ad una quota proporzionale dei proventi di tale sfruttamento.
6.5. Partecipazione ai ricavi delle opere derivate audiovisive
Si applica se le Parti hanno scelto la variante 2 dell'Articolo 5.3.
Se questi diritti vengono rivenduti dal produttore, l'autore partecipa al ricavato della vendita.
6.6. Partecipazione ai ricavi
6.6. Condivisione dei ricavi
Oltre al compenso previsto dall'art. 4.1, il contratto tipo prevede che l'autore abbia diritto ad una quota proporzionale di tutti i ricavi derivanti dallo sfruttamento del film che non siano pagati separatamente (come ad esempio nell'art. 6.3 e seguenti).
Il contratto tipo prevede ora la scelta di tre metodi di calcolo.
Nella variante 1, il film è considerato finanziato e la percentuale dell'autore è calcolata su tutti gli incassi ricevuti dal produttore, da cui possono essere detratti solo i costi effettivi elencati:
- per la copia, la sottotitolazione e la sincronizzazione,
- trasporto e assicurazione,
- distribuzione, spese per i festival,
- il diritto d'autore passa al produttore,
- commissione del 25%, se il produttore gestisce le vendite.
Non sono ammesse altre detrazioni, anche se il film non è finanziato e anche se il produttore ha debiti verso terzi. Si tratta praticamente di una partecipazione sugli incassi lordi. In linea di principio, se si sceglie questa variante, la percentuale sarà inferiore a quella della variante 2.
Nella variante 2, la remunerazione proporzionale si applica quando i ricavi netti hanno coperto tutti i costi della produzione. La parte non coperta dei costi di produzione rappresenta i fondi propri del produttore, investiti dal produttore stesso, nonché le partecipazioni del produttore. D'altra parte, i “boni di Succès cinéma” ritirati per questa produzione non sono presi in considerazione; sono sussidi e non capitale proprio.
Le partecipazioni degli investitori possono essere dedotte a condizione che un contratto (di prestito) preveda un rimborso prioritario. Ciò può avvenire per i rimborsi dovuti alla Xxxxxxx Filmstiftung, al Fondo per la produzione televisiva e alla SSR in qualità di coproduttore, a condizione che siano esplicitamente menzionati nel contratto. La percentuale dovuta all'autore sarà superiore a quella della variante 1.
La variante 3 è una sorta di sistema di bonus, in cui l'autore riceve un importo fisso per numero di ingressi al cinema, per numero di DVD venduti o semplicemente un "bonus" per un certo numero di ingressi al cinema. Questo sistema evita complicati conteggi in quanto il numero di ingressi è pubblicato da Pro Cinéma. La variante 3 non è intesa come supplemento alle varianti 1 o 2, ma come tipo di remunerazione separata. È più adatto per i film commerciali che attendono il successo di pubblico.
La variante 3 è una sorta di sistema di bonus, in cui l'autore riceve un importo fisso per numero di ingressi al cinema, per numero di DVD venduti o semplicemente un "bonus" per un certo numero di ingressi al cinema. Questo sistema evita complicati conteggi in quanto il numero di ingressi è pubblicato da Pro Cinéma. La variante 3 non è intesa come supplemento alle varianti 1 o 2, ma come tipo di remunerazione separata. È più adatto per i film commerciali che attendono il successo di pubblico.
6.7. Premiazioni e premi
E’ di fondamentale importanza definire preventivamente con chiarezza la questione relativa a premi e premiazioni, al fine di evitare contestazioni. Il contratto tipo prevede la ripartizione percentuale, ma resta la possibilità di pattuire un criterio diverso.
6.8. Rendiconto
Il produttore si impegna a presentare spontaneamente al regista un conteggio annuale. Inoltre il regista, o una persona di sua fiducia, ha diritto di accedere ai libri contabili e ai giustificativi.
7. Ulteriori disposizione
7.1. Mutua assistenza
La reciproca messa a disposizione dei documenti risulterà utile nel caso di un processo promosso da una parte contraente nel confronto di terzi.
7.2. Forma scritta
Le modifiche apportate alla sceneggiatura, al piano di lavoro e al budget di produzione, che sono parte integrante del contratto, necessitano della forma scritta.
7.3. Parziale nullità
Pur apparendo sovente nei contratti, questa disposizione è praticamente priva di importanza.
7.4. Diritto suppletivo
L'art. 319 segg. del Codice delle obbligazioni regola il contratto di lavoro. In tutti i casi non previsti dal presente contratto le parti faranno riferimento alle disposizioni del codice.
7.5. Mediazione
Un accordo extragiudiziale è preferibile all'azione legale. I segretariati delle associazioni e SUISSIMAGE saranno lieti di consigliarvi.
7.5. Foro di competenza
Per foro di competenza s'intende la sede del tribunale, dove, in caso di disaccordo, le parti dovranno difendersi e far valere le loro rivendicazioni, nel caso in cui non trovassero una soluzione in via bonale.
Gennaio 2012 / Novembre 2022