REGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 1
Titolo 1- Principi generali 2
Art. 1- Finalità 2
Art. 2- Valori etici e culturali 2
Art. 3- Competenze del Sindaco 3
Art. 4-Definizioni e ambito d'applicazione 3
Titolo 2- Obblighi, prescrizioni e divieti 4
Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali 4
Art. 5 bis 4
Art.6 - Divieti generali 4
Art. 7· Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica 6
Art. 8- Animali sinantropi e fauna minore 6
Art. 9- Abbandono di animali 7
Art. 10- Avvelenamenti e trappole 7
Art. 11- Sequestro degli animali 8
Art. 12- Esposizione per la commercializzazione di animali 8
Art. 13-Mostre, fiere, esposizioni e circhi 9
Art.14- Pet Therapy 9
Art. 15- Trasporto degli animali da compagnia 9
Titolo 3- Gli animali e la città 9
Art. 16-Il trasporto pubblico 9
Art. 17- Accesso agli uffici pubblici ed agli esercizi pubblici 10
Art. 18· Gli animali in casa protetta 10
Art. 19- Gli animali in condominio 10
Art. 20- Inumazione di animali 10
Titolo 4- Cani 10
Art. 21- Anagrafe canina 10
Art. 22-Attività motoria 11
Art. 23-Detenzione dei cani. Recinti 11
Art.24· Custodia di cani in luoghi privati 11
Art 25- Accesso negli esercizi pubblici 11
Art. 26- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 12
Art. 27- Raccolta deiezioni 12
Art. 28- Centri addestramento-educazione cani 12
Titolo 5- Gatti 12
Art. 29-Gatti liberi e colonie feline 12
Titolo 6- Equidi 13
Art. 30- Equidi 13
Titolo 7- Avifauna 13
Art. 31-Detenzione di volatili da compagnia 13
Art. 32- Disciplina di animali da reddito in allevamenti a carattere familiare 14
Titolo 8-Specie acquatiche 14
Art. 33-Dimensioni e caratteristiche degli acquari 14
Titolo 9- Piccola fauna da compagnia 15
Art. 34-Roditori, lagomorfi, mustelidi 15
Titolo 10- Animali pericolosi 15
Art.35-Detenzione di animali pericolosi 15
Titolo 11- Anfibi e rettili 15
Art. 36-Detenzione di anfibi e rettili 15
Titolo 12- Vigilanza, sanzioni termini adeguamento delle strutture,abrogazione di norme 16
Art. 37-Vigilanza sul regolamento 16
Art. 38-Sanzioni 16
Art. 39- Termini di adeguamento delle strutture 16
Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc 17
Art. 40-Abrogazione norme 17
ALLEGATO A 18
DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER L’ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI 18
Specie di taglia medio-piccola 18
Specie grandi 19
ALLEGATO B 19
Misure minime strutture di stabulazione 19
Mammiferi d’affezione 19
1. Conigli e piccoli roditori 19
2. Furetti 20
Pesci d’acqua dolce 20
Uccelli 20
Pappagalli e passeriformi 20
Grandi pappagalli 21
Rettili 21
Titolo 1- Principi generali
Art. 1- Finalità
1 - Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela ed il benessere degli animali, che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2- Il Comune riconosce come fondamentale il ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3- Il Comune intende valorizzare la passione e l'esperienza acquisita nei secoli di convivenza, al fine di proteggere tutte le specie animali, anche attraverso il loro allevamento domestico, per le specie per cui questo è possibile per le loro caratteristiche etologiche. AI fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e contemporaneamente-la salute pubblica e l'ambiente naturale, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione delle specie, degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano, in specifico, le popolazioni animali.
Art. 2- Valori etici e culturali
1- Il Comune riconosce che gli animali hanno accompagnato l'uomo nel suo cammino di civiltà. Pertanto, il processo di domesticazione deve essere considerato patrimonio dell'umanità.
2- In base all'art. 2 della Costituzione repubblicana, il Comune riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'allevamento, l'accudimento, e la cura degli animali, secondo le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
3- Il rapporto con l'animale rappresenta uno dei più importanti stimoli formativi, espressivi e assistenziali per l'uomo, cosicché si riconosce un valore di relazione, ossia una referenza specifica e non sostituibile che va conosciuta, promossa, tutelata e indirizzata attraverso progetti di zoo antropologia applicata, in didattica come in pet therapy, per farne emergere ed apprezzare il valore. Il Comune opera, direttamente ed attraverso il rapporto con l'associazionismo del settore : affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione , il rispetto degli
animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
4- Pertanto, il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. A tal fine, oltre a promuovere iniziative ed interventi volti al rispetto e alla tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente, opera affinché gli assetti territoriali tengano conto anche degli habitat naturali.
Art. 3- Competenze del Sindaco
1- Il Sindaco, sulla base degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti applicativi e negli ambiti di competenza, secondo il principio di sussidiarietà nel rispetto delle competenze degli Enti preposti (artt. 117 e 118 della Costituzione).
2- Provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.
3- Per motivi di sanità, infestazioni e sicurezza pubblica e nell'ambito delle sue competenze, il Sindaco può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero nel territorio comunale.
4- Il Comune dota la propria Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
Art. 4-Definizioni e ambito d'applicazione.
1- Il presente regolamento si riferisce a tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale .
Il regolamento non si applica:
-nei casi di competenza di altre istituzioni (Stato, Regione, Provincia);
-alle attività inerenti agli animali d'allevamento con finalità commerciàli, alle attività di
.diagnostica, studio, sperimentazione e clinica e chirurgia veterinaria;
-alla detenzione ed allevamento di avifauna autoctona ad uso amatoriale o venatorio,(L. n. 157/92);
-alla fauna ittica;
-alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione colombacea.
Le disposizioni relative al maltrattamento degli animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito dal presente articolo.
2- Si definisce:
-ANIMALE DA COMPAGNIA: ogni animale, nato ed allevato in cattività, tenuto , o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio i cani per disabili, gli animali utilizzati in pet therapy e in riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e intemazionale in materia di animali appartenenti a specie a rischio d'estinzione (norme CITES) e delle specie normate dalle leggi n. 000/00 x x.x.x x x. 000/0000 x x.x.x (xxxxxxx pericolosi, di cui è vietata la detenzione), vengono altresì compresi tra gli "animali da compagnia" quelle specie solitamente definite "non convenzionali" o anche "esotici", tenuti comunque con la finalità della compagnia all'uomo.
Le specie selvatiche, cioè i non nati ed allevati in cattività, non sono considerati animali da compagnia.
Per "ANIMALI D'AFFEZIONE" s'intendono cani, gatti, furetti.
-ANIMALE DA REDDITO in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica con destinazione alimentare allevata secondo i parametri di legge, esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
-ANIMALE SINANTROPO: animale che vive liberamente a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento,
-COLONIA FELINA: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e.registrato dal Servizio Veterinario Pubblico competente per territorio, ai sensi delle vigenti leggi;
-FAUNA SELVATICA: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale ; competenza in merito alla fauna selvatica è dello Stato (L. n. 157/92), con deleghe attuative alle regioni e gestionali alle Province;
-ALLEVAMENTO:
- generale: detenzione anche transitoria, in qualsiasi luogo anche all'aria aperta e a qualsiasi scopo, di animali;
-avicoli di tipo rurale: detenzione in luogo privato , esclusivamente per autoconsumo, di un numero di esemplari non superiore a 250 capi di volatili;
-CANI E GATTI (ATTIVITÀ COMMERCIALE): la detenzione di cani e gatti, a fini commerciale, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l'anno.
Il numero dei soggetti è definito da leggi regionali.
-COMMERCIO RELATIVO AD ANIMALI DA COMPAGNIA: qualsiasi attività economica prevalente per
chi la esercita, di acquisto e cessione di animali, compreso le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
-PET THERAPY. attività e pratiche terapeutiche effettuate in affinamento alle terapie di medicina tradizionale, con l'impiego di animali.
Titolo 2- Obblighi, prescrizioni e divieti
Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali
Chiunque conviva, detenga, possegga o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia. In particolare:
1. deve rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. deve assicurare le necessarie cure sanitarie, adeguato benessere fisio-etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
3. deve consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
4. deve prendere ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
5. deve assicurare la regolare pulizia degli spazi di 'dimora degli animali;
6. deve garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
Art. 5 bis
Nel territorio comunale i proprietari di immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi essere utilizzati dal colombo di città “Xxxxxxx xxxxx” per dormire o nidificare.
Art.6 - Divieti generali.
Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:
1. maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì , è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante;
3. tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psicofisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità . di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
4 . allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
5 . addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
6. colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche. In ogni caso è vietata la colorazione degli anima li per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
7. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per rassicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d' ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute. e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
8. lasciar e animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
9. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;
10. trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. l conte nitori per il trasporto
dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati e non protetti da condizioni eccessive di calore o di freddo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale.
E’ vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.
Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;
11. stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione ;
12. mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie.
13. l'abuso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l' animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
14. l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es . museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
15. procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali
sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino un diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, sanitarie,ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;
16. l’uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli esclusa l’attività di derattizzazione e disinfestazione;
17. l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
18. addestrare animali per combattimenti;
19. utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi;
20. di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
21. fissare un tetto al numero massimo di animali d’affezione che è possibile detenere in una civile abitazione, purchè siano sempre tenuti in condizione di massima igiene, al fine di non creare fastidio con miasmi e consentendo la proliferazione di mosche, parassiti e topi o affini ai condomini ed ai vicini; la struttura adibita al ricovero deve essere a norma (nel rispetto ambientale) ed il titolare degli animali deve provvedere alla pulizia giornaliera degli spazi privati e dei ricoveri ove essi vivono, (attivando la profilassi igienica/veterinaria contro le malattie o infezioni
22. riguardo ai volatili, di:
22.1 strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
22.2. amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
22.3 mantenere i volatili legati permanentemente al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale.
23. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento;
24. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione degli animali nati ed allevati in cattività così come definiti dalla DGRV 1707/2004.
25. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di necessità di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale, devono fare richiesta al competente Ufficio di Polizia Municipale del Comune. L'Ufficio, in collaborazione con l'Azienda AULSS competente e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gattile rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione.
Art. 7· Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
Catture, detenzione e commercio di fauna selvatica sono regolamentate dalla L. n. 157/92.
E' fatto divieto di molestare le specie animali appartenenti alla fauna autoctona, nonché distruggere i siti di produzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca, svolti nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 8- Animali sinantropi e fauna minore
1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell’ULSS competente, ed in collaborazione con Associazioni e Enti interessati. può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati .
2. AI fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute , per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata. E' fatta salva l'erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato dal Comune ed in apposite aree individuate allo scopo;
b) il Comune potrà effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi di città, mediante metodi autorizzati dagli Enti competenti.
3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e xxxxxxx.
4 . I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone fra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.
5. Il Comune promuove la tutela delle specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta ;
6 . A tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante le potature ed il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire, preferibilmente, al di fuori del periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 luglio;
7. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali nei punti stradali ove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune dovrà verificare la possibilità di idonei attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente di porre barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso sulla carreggiata. Il Comune valuterà la collocazione di un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate degli edifici comunali, laddove opportuno, per la sicurezza degli uccelli. Ove possibile si preferiranno pannelli fonoassorbenti colorati al posto di quelli trasparenti. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, potrà essere disposta l'installazione di cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali. Ove possibile, dovranno essere disposti sistemi di rispetto della fauna presente nei cantieri di opere edili e/o di restauro conservativo.
8. Il Comune promuove la tutela delle specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno.alimentazione, riproduzione e muta.
9. Le specie animali autoctone, mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela sono:
-tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi
-tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
-tutte le specie di micro-mammiferi e di chirotteri;
-tutti i crostacei di specie autoctone;
-tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terraqnoli.
E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
Art. 9- Abbandono di animali
Ai sensi della L. 189/2004, e fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 10- Avvelenamenti e trappole
1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanza velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diverse dai ratti e infestanti da controllare.
3. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18/12/2008 ed eventuali modifiche normative specifiche.
Art. 11- Sequestro degli animali
In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:
1. gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. Il sequestro può essere effettuato dagli organi di polizia e dagli organi di vigilanza specificamente autorizzati dalle vigenti leggi dello Stato e secondo le rigorose procedure previste dalla legge.
3. nei casi previsti dalla legge 689/81, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere qualora sussistano elementi di necessità al sequestro ed alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione nonché ove prescritto o comunque qualora sia necessario dell’animale che ne è stato oggetto, il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal DPR 29.07.1982 n. 571 con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario responsabile in solido, l’animale e mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione (canile sanitario). Dopo la confisca l’animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell’animale.
Per il rilascio degli animali sequestrati è sempre indispensabile il parere scritto di un medico veterinario che accerti la possibilità di liberazione in uno specifico contesto.
Esemplari marcati (anello, microchip...) non possono essere liberati se non è accertata la manipolazione del marcaggio e l'origine selvatica dell'esemplare. .
Art. 12- Esposizione per la commercializzazione di animali
1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre e altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo da non venire sottoposti a eccessivo stress e in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo- fisiologiche. Gli animali devono avere idonea condizione fisiologica-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità Sanitarie competenti per il territorio. I cani devono essere regolarmente identificati, ovvero microchippati e registrati all'anagrafe canina. Cani e gatti non possono essere detenuti senza la madre, venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore a due mesi.
2. I commercianti devono detenere aggiornati i registri di carico e scarico, per le specie per cui sono previsti, secondo le procedure di legge vigenti, in modo da garantire la tracciabilità degli esemplari.
3. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ULSS competente per territorio, si devono assicurare agli animali posti in vendita :
a) un'adeguata condizione di benessere;
b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, ed illuminazione secondo le esigenze della specie, anche durante le giornate di chiusura;
c) contenitori/gabbie adeguate alle specifiche caratteristiche etologiche, al numero ed alla mole degli animali ospitati dovranno avere le misure minime come in tabella A allegata; secondo le caratteristiche costruttive, e in particolare le dimensioni, definite dalle Leggi dello Stato e della Regione;
d) i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.
e) Nelle Fiere e gare sportive organizzate da Associazioni aderenti a COM/FOI, e limitatamente al periodo dell’esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria, nei limiti e secondo le modalità e gli standard fissati dalla Confederazione Ornitologica Mondiale per ciascuna delle razze, categoria e varietà a concorso.
4. GIi animali venduti o ceduti a qualunque titolo all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori provvisori idonei alle caratteristiche etologiche dell'animale e alle modalità e durata del trasporto. Il venditore dovrà fornire le informazioni essenziali perché l'acquirente faccia un acquisto consapevole, nonché fornire schede informative specifiche alla specie venduta con le indicazioni fondamentali per garantire una detenzione ottimale. Il venditore dovrà altresì garantire una adeguata assistenza post-vendita.
Art. 13-Mostre, fiere, esposizioni e circhi
1. E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in pubblico animali vivi con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o sollecitare acquisti.
Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte di Enti che ne facciano richiesta, ma solo presso la sede dell'Ente o presso il Centro rifugio.
2. Nell'ambito di mostre, fiere ed esposizioni è ammessa una presenza di attività di scambio e commerciale, intendendo per "scambio" l'attività di cessione-acquisto di esemplari, anche dietro compenso monetario, da parte di detentori allevatori amatoriali per i quali questa attività non è prevalente e intendendo per commercio quello esercitato da operatori commerciali professionisti. L'attività di scambio è fondamentale per gli allevatori amatoriali sportivi, i quali, in questo modo, da un lato si dotano o cedono riproduttori selezionati, dall'altro si liberano del surplus dell'allevamento.
3. Attendamento dei circhi. Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio comunale è tenuto alle presentazione di idonea richiesta secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni comunali e nazionali.
4. Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l’attendamento di spettacoli circensi o simili è soggetto al parere igienico -sanitario rilasciato dal Servizi Veterinari dell’Ulss. Nel caso di circhi che prevedano attività dove si esibiscono animali, la richiesta di nulla-osta d’essere presentata al Comune nei tempi e nei modi previsti dagli Uffici competenti di Polizia Municipale e S.U.A.P.
Art.14- Pet Therapy
Il Comune incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali.
Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico . Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.
Art. 15- Trasporto degli animali da compagnia
1- E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori devono garantire la posizione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi (ad eccezione di bovini ed equidi) e comunque tutti i movimenti caratteristici della specie.
2- E' vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. E' proibito trasportare animali in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.
Titolo 3- Gli animali e la città
Art. 16-Il trasporto pubblico
1- AI fine di favorire e facilitare la circolazione degli animali da compagnia in città, il Comune si adopererà affinché gli Enti gestori del servizio di trasporto definiscano modalità e norme che consentano ai proprietari con animali a seguito di utilizzare i mezzi pubblici. I piccoli animali custoditi in contenitori ed i cani per non vedenti (con museruola e guinzaglio) hanno libera circolazione sui mezzi pubblici
2- In ogni caso, il detentore è responsabile della custodia dell'animale ed è tenuto ad impedire che la presenza e l'atteggiamento dell'animale arrechi timori e danni ai passeggeri ed al decoro del mezzo.
Art. 17- Accesso agli uffici pubblici ed agli esercizi pubblici
In termini generali il Comune favorisce l'accesso con animali negli esercizi pubblici e negli uffici comunali, salvaguardando le norme d'igiene, il decoro, la serenità e la tranquillità degli avventori e lavoratori.
1- Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento comunale d'igiene, è consentito l'accesso di animali da compagnia nei bar e nei ristoranti. E’ vietato detenere o consentire l’introduzione di cani e di altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.
2- Il titolare del pubblico esercizio favorevole all’accesso degli animali dovrà essere dotato di idonei strumenti atti a far fronte ad ogni inconveniente procurato dall’animale durante la sua permanenza nell’esercizio pubblico (deiezioni, salivazione, disturbo….) e altrettanta dotazione dovrà essere in possesso del detentore dell’animale.
3- E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio pubblico, nel caso intenda non ammettere gli animali all’interno del proprio locale di apporre in luogo ben visibile all’ingresso del pubblico esercizio un cartello informativo.
4- I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi del la L. n. 37/74, modificata con la L. n. 376/88 e con la L. n. 60/2006.
Art. 18· Gli animali in casa protetta.
In considerazione della particolare condizione psicofisica e della solitudine che normalmente caratterizza le persone che accedono alle case protette, il Comune assume l'impegno di promuovere l'accesso a tali strutture anche agli animali di compagnia. Dovranno essere garantite la sicurezza , le condizioni igieniche e la tranquillità degli umani ed una corretta gestione degli animali.
Art. 19- Gli animali in condominio
Ai sensi dell’art. 16 della L. 220/2012 nei condomini non si può vietare di possedere animali domestici.
Art. 20- Inumazione di animali
1. E' consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati (Reg (CE) n. 1069/09 e s.m.), l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo.
2. Il Comune può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri (o luoghi di rimembranza) per cani, gatti ed altri animali da compagnia.
2.1. i cimiteri per animali da affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art. 824 del c.c., limitato per salme; .
2.2. i siti cimiteriali per animali da affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito del P.R.G. vigente, previo parere della Aulss competente per i profili attinenti all'igiene e sanità pubblica.
Titolo 4- Cani
Art. 21- Anagrafe canina
Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione.
Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso ... ) riguardante il proprio animale
Art. 22-Attività motoria
Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria anche attraverso le aree pubbliche di sgambamento.
I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti.
Art. 23-Detenzione dei cani. Recinti
Requisiti per la detenzione di cani in recinti.
1. la superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella allegata, in modo da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico. Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella allegata. A seguito di motivata richiesta, la detenzione temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss, nel rispetto del benessere degli animali;
2. La recinzione deve:
2.1.avere visibilità esterna su almeno un lato;
2.2 essere integra e in buono stato di conservazione;
2.3 garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.
Pur non ritenendo la catena uno strumento idoneo, in prima fase di applicazione del presente regolamento, è consentito detenere cani ad una catena lunga almeno 4 metri. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
L'Accordo Stato Regioni prevede per la detenzione dei cani in recinti i seguenti standard:
peso del cane | Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m2 | Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane | |
Fino a 3 cani M2 per ciascun cane | oltre 3 cani M2 per ciascun cane | ||
Fino a 10 kg | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
Da 11 a 30 kg | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Oltre i 30 kg | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
I requisiti sopra indicati relativi alla detenzione in recinzioni si applicano alle attività di commercio, con esclusione della toelettatura, mentre non si applicano ai canili sanitari ed a rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art.24· Custodia di cani in luoghi privati
Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
Art 25- Accesso negli esercizi pubblici
I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto, laddove è consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio e
portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Il guinzaglio nel caso di contatto molto ravvicinato con persone non deve essere più lungo di 1,5 m
I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.
Art. 26- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio.
Nelle aree appositamente attrezzate e segnalate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
Art. 27- Raccolta deiezioni
I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.
Art. 28- Centri addestramento-educazione cani
Chi intende attivare: un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata dallo S.U.A.P. su parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ULSS competente.
All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento .
I centri in funzione all'entrata in vigore de l presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
Titolo 5- Gatti
Art. 29-Gatti liberi e colonie feline
0.Xx tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati;
2. Il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. I volontari curatori di colonie possono operare autonomamente o in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche;
3. per quanto si riferisce alle colonie feline:
3.1. previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Ulss competente, gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
3.2. spetta all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 8 l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
3.3. le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS di competenza;
4. l'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.
Titolo 6- Equidi
Art. 30- Equidi
Fatta salva la normativa vigente di settore:
1. E' fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta.
2. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico.
3.GIi equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4.Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera.
5. le dimensioni dei box degli equidi saranno come stabilite dal Codice di tutela e gestione Equidi del Ministero della Salute
6. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o a gravidanza inoltrata.
7. Gli equidi a fine giornata dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso .
8. L'allevamento degli equidi è consentito nelle aree avente destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa da agricola è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss competente
Titolo 7- Avifauna
Art. 31-Detenzione di volatili da compagnia.
Oltre a quanto previsto al Titolo 2 e negli allegati A e B, si forniscono le seguenti ulteriori specifiche:
1- Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio.
2 - II detentore deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
3- Durante . la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie non adattate alle condizioni climatiche della zona o comunque in correnti d'aria.
4- Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, debbono avere, un numero
adeguato di posatoi. Questi debbono essere posizionati in modo tale che sia garantito sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il .perimetro della gabbia/voliera con le penne timoniere, con le ali dispiegate in ogni direzione e con la testa. .
5- Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche; tutti gli animali devono essere in grado di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia. Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
6- Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di cospecìfici o di specie affini e compatibili. Nei casi di'animali improntati sull'uomo deve essere comunque concesso l'esercizio della socialità mediante le attenzioni del proprietario. Per le
specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno
spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere nei pappagalli di comportamenti di stress o autolesivi.
Comportamenti autolesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria.
7- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.
8- Sono comunque accettate le dimensioni minime e le densità massime per le varie
specie previste in disciplinari approvati dal Centro Nazionale di Referenza per il Benessere animale, per le varie fasi di allevamento, cova, trasporto, esposizione.
Art. 32- Disciplina di animali da reddito in allevamenti a carattere familiare
Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti (DGRV n. 272 del 06.02.2007) specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss competente. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) nelle aree aventi destinazione urbanistica residenziale è di massima vietato.
1- L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere tenuto nelle distanze, previste dal Regolamento Edilizio comunale, dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:
1.1. non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
1.2. disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5;
1.3. i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.
1.4. Nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, in tutte le varie sottozone, l'allevamento potrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss competente, su aree private scoperte, non edificate.
2- in ogni caso per le distanze si dovrà tenere conto di quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
3- I minorenni potranno assistere nelle fattorie didattiche, alla macellazione degli animali solo con autorizzazione dei propri genitori.
Titolo 8-Specie acquatiche
Art. 33-Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Gli animali acquatici devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale.
2- In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.
3- E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali.
4- Fermo restando che la densità di individui ammessi dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio ed aerazione dell'acqua, la tabella allegata indica il volume di acqua raccomandato per la detenzione dei pesci, secondo la loro dimensione.
Titolo 9- Piccola fauna da compagnia
Art. 34-Roditori, lagomorfi, mustelidi
Le gabbie di detenzione per i furetti ed altri Mustelidi, per alcuni Roditori (es. degu, cincillà, scoiattoli striati o alcune specie di Sciuridi) e per alcuni Marsupiali (es. petauro dello zucchero) dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale. Per tutta la piccola fauna allevata (roditori, lagomorfi, mustelidi ,ecc.) ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia.
Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.
La definizione delle caratteristiche dei contenitori è di competenza della Regione. Per le misure minime di stabulazione vedi allegato B.
Titolo 10- Animali pericolosi
Art.35-Detenzione di animali pericolosi
Fatte salve le normative specifiche dello Stato e della regione, si formula la seguente normativa comunale:
I detentori a qualsiasi titolo di animali qualificati pericolosi secondo la normativa vigente:
1. devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
2. devono disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenutI in cattività , condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
Titolo 11- Anfibi e rettili
Art. 36-Detenzione di anfibi e rettili
Fatte salve le eventuali normative ricordate al Titolo 10, riguardanti la detenzione di animali pericolosi, e fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e di rettili e gli obblighi generali del detentore di un animale, riportati negli artt. 5 e 6 e ricordato che le dimensioni raccomandate per terrari e acqua terrari sono di competenza dello Stato e della Regione (per le misure minime vedi allegato B), si formula la seguente normativa comunale.
Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:
1. le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia
dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
2. le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario
coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
3. i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
4. deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori;
Per quanto riguarda la detenzione di rettili:
a. acquatici: debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra.
In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;
b. terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.
Titolo 12- Vigilanza, sanzioni termini adeguamento delle strutture,abrogazione di norme.
Art. 37-Vigilanza sul regolamento
La vigilanza sui rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Aulss Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente, a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Zoofile Volontarie, ciascuno per quanto di loro competenza. Le Guardie Zoofile Volontarie, di nomina del Prefetto o del Presidente della Regione, svolgono i loro compiti di segnalazione e di supporto delle forze di polizia, a titolo volontario ed esclusivamente all'interno dei ruoli e dei compiti previsti dalla legge.
Art. 38-Sanzioni
1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, le forze di polizia possono procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la eventuale confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
Art. 39- Termini di adeguamento delle strutture
AI fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali, o del detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse o ambulanti alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi.
Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.
Art. 40-Abrogazione norme
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali ed in particolare:
1. regolamento di igiene e sanità pubblica per le parti in contrasto con il presente regolamento: artt. 52, 53 e 55.
2. Regolamento di Polizia Municipale per le parti in contrasto con il presente regolamento: artt. 37, 42, 43, 45 e 55
N.B.: Tutte le misure dell’allegato A e B si intendono come indicative ed auspicabili quando non normato da giurisprudenza diretta
ALLEGATO A
DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE PER L’ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI
- La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
- Il posatoio usato principalmente dall’uccello deve essere posizionato ad un’altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia.
- Il posatoio deve essere del diametro che l’uccello circonda con la zampa per circa 2/3.
- La gabbia deve essere posizionata ad un’altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell’uccello, e al riparo degli elementi (sole, pioggia, vento).
- La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l’effettiva taglia dei singoli esemplari.
Lunghezza approssimativa della specie | Misura minima della superficie del FONDO (CMQ) | N. UCCELLI | Altezza MINIMA DELLA GABBIA (CM) | Incremento DELLA SUPERFICIE DELLA BASE DELLA GABBIA PER OGNI ULTERIORE ESEMPLARE (CMQ) | Lunghezza POSATOIO PER INDIVIDUO (CM) |
Specie di taglia medio-piccola | |||||
10 cm. Passeriformi esotici, Canarini | 2.700 | 15 | 30 | 120 | 10 |
(Es:15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm) | |||||
20cm. Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Xxxxxxx Xxxx | 2.700 | 10 | 40 | 250 | 15 |
(Es:10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm) | |||||
25cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Xxxx xxxxxx, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura | 2.700 | 6 | 40 | 450 | 20 |
(Es:10 Calopsitte in una gabbia di 60 x45 cm) | |||||
30cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus | 2.700 | 4 | 50 | 600 | 25 |
(Es:4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x45 cm) | |||||
40 cm Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii), Xxxxxxx | 4.500 | 2 | 50 | 2.000 | 40 |
(Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus | |||||
(Es:2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm) | |||||
Specie grandi | |||||
Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%. | |||||
50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) | 4.500 | 1 | 75 | 2.700 | 60 |
(Es:1 esemplare in una gabbia di 75 x 60 cm) | |||||
Da 50 cm. a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) | 13.500 | 1 | 120 | 4.800 | 80 |
(Es:1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm) |
ALLEGATO B
Misure minime strutture di stabulazione
Mammiferi d’affezione
1. Conigli e piccoli roditori
Specie animale | Per gruppi fino a n animali | Per animale in più | Altezza della GABBIA | |
Peso | Numero(n) | Superficie cmq | Superficie CMQ | CM |
Coniglio *: razze nane | 1-2 | 3400 | - | 40 |
fino a 2 kg | ||||
Coniglio* : razze piccole da 2 a 3,5 kg | 1-2 | 4800 | - | 50 |
*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno. |
Specie animale: | Per gruppi fino a n animali | Per animale in più | Altezza della gabbia | |
Peso | Numero(n) | Superficie CMQ | Superficie CMQ | CM |
Topo: fino a 30 g | 4 | 200 | 40 | 12 |
Topo: più di 30 g | 2 | 200 | 75 | 12 |
Ratto: fino a 100 g | 2 | 350 | 100 | 12 |
Ratto: da 100 a 250 g | 1 | 350 | 150 | 12 |
Ratto: da 250 a 500 g | 1 | 600 | 250 | 14 |
Ratto: più di 500 g | 1 | 800 | 300 | 14 |
Criceto dorato/criceto nano: fino a 80 g | 2 | 200 | 75 | 12 |
Criceto dorato/criceto nano: più di 80 g | 1 | 200 | 150 | 12 |
Cavia: fino a 200 g | 1 | 350 | 150 | 12 |
Cavia: da 200 a 400 g | 1 | 600 | 200 | 14 |
Cavia: più di 400 g | 1 | 800 | 500 | 14 |
Gerbillo | 1-2 | 600 | 14 | |
Cincilla | 1-2 | 2500 | 50 | |
Scoiattolo striato | 1-2 | 3000 | 74 |
2. Furetti
Gabbia di superficie di almeno 6 mq. Gabbie con misure ridotte (minimo 2 mq) sono ammesse alla condizione che l’animale abbia la possibilità di movimento all’esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.
Pesci d’acqua dolce
Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima di 45 litri. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell’acqua. Si calcola un minimo di 3 litri ogni 10 cm di pesce.
Esempio : 90 pesci di 2,5 cm abbisognano di un acquario di 68 litri (ca 30x60x40 cm).
Uccelli
Pappagalli e passeriformi
Specie animale | Per gruppi fino a n animali | Per animale in più | Altezza della GABBIA | |
Numero(n) | Superficie della VOLIERA CMQ | Superficie CMQ | CM |
Piccoli Passeriformi | 4 | 1600 | 40 | |
Usignoli del Giappone | 2 | 1600 | 40 | |
Grandi passeriformi | 2 | 1600 | 40 | |
Cocorite e calopsitte | 2 | 3200 | 40 | |
Specie piccole di colombi | 2 | 3200 | 40 | |
Merlo indiano | 2 | 3200 | 75 | |
Grandi pappagalli | ||||
Grandi pappagalli (ara e cacatua) | 2 | 8 mc (sup. 4 mq) | 1 mq | 2 m |
Rettili
Specie animale | Numero | Superficie del terrario in cmq | Per animale in più Superficie in cmq | Profondità della parte SOMMERSA (ACQUA) CM |
Tartarughe terrestri | 1 | 9 x (lunghezza carapace)2 | 3 x (lungh. carapace)2 | |
Tartarughe d’acqua Parte emersa | 1 | 2 x (lunghezza carapace)2 | 1,5 x (lungh. carapace)2 | |
Tartarughe d’acqua Parte sommersa | 1 | 4 x (lunghezza carapace)2 | 2 x (lungh. carapace)2 | lunghezza del carapace |
Specie animale | Numero | Superficie del terrario in cmq | Altezza del terrario cm |
Sauri terricoli | 1-4 (secondo la specie) | 2 x (lunghezza totale)2 | lunghezza totale |
Sauri arboricoli | 1-4 (secondo la specie) | 2 x (lunghezza totale)2 | 3 x (lunghezza totale) |
Iguane verdi | 2 | 2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale) | 2 m |
Serpenti terricoli | 1-4 (secondo la specie) | 0,35 x (lunghezza totale)2 | 0,5 x (lunghezza totale) |
Serpenti arboricoli | 1-4 (secondo la specie) | 0,35 x (lunghezza totale)2 | 0,7 x (lunghezza totale) |
Esempio: 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm 1° animale: 9 x 20.2 = 3.600 cmq dal 2° al 20° animale 19 x 3 x 20.2 = 22.800 cmq Totale 2,64 mq |