SCHEMA DI CONTRATTO
All. 1
SCHEMA DI CONTRATTO
per fornitura, posa in opera, attivazione e messa in servizio dei gruppi di misura dotati di dispositivi con funzioni di telelettura, conformi alla “Direttiva per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi (Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas)”- Adempimenti anno 2015 - Codice CIG ______________
Tra
Sig. nato a il , legale rappresentante di UNISERVIZI SPA, domiciliato per la Sua carica presso la sede della società medesima, codice fiscale 03360110237, capitale sociale € 100.000,00 i.v., che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Committente”,
e
il sig. nato a il , residente a , che interviene in questo Atto in qualità di consigliere delegato munito di potere di legale rappresentanza della , codice fiscale , con capitale sociale Euro
, con sede legale in , che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Impresa”.
PREMESSO CHE
- il Committente, a seguito di indagine di mercato, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1 comma 3 del proprio “Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 238, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, ha accettato il preventivo formulato dall’Impresa per la fornitura, posa in opera, attivazione e messa in servizio dei gruppi di misura dotati di dispositivi con funzioni di telelettura, conformi alla “Direttiva per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi (Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas)” per gli adempimenti relativi all’anno 2015;
tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.
ARTICOLO 2
(Durata)
La durata del presente contratto decorre dal sino al .
ARTICOLO 3
(Oggetto)
Il Committente, come sopra rappresentato, affida all’Impresa che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura, posa in opera, attivazione, messa in servizio dei gruppi di misura dotati di dispositivi con funzioni di telelettura, conformi alla “Direttiva per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi
(Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas)”. Tutte le forniture e le prestazioni dovranno essere completate, nel rispetto della legislazione, normativa e regolazione vigenti, eseguite perfettamente a regola d’arte, entro e non oltre i 60 giorni lavorativi successivi la sottoscrizione del presente accordo.
Il corrispettivo dovuto all’Impresa viene stabilito in Euro così come indicato nel preventivo presentato dall’Impresa richiamato nelle premesse.
Ai prezzi sopraindicati dovrà essere aggiunta l’IVA a norma di legge.
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, patti e modalità previsti dalla richiesta di preventivo redatta dal Committente, che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, nonché delle ulteriori indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione delle prestazioni.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa accetta espressamente quanto previsto dal “Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 238, comma 7, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163” approvato dal Committente e pubblicato sul proprio sito internet istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx .
ARTICOLO 6
(Penali, risoluzione e recesso)
Il Committente, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, avrà diritto a dichiarare la risoluzione del contratto nel caso in cui:
a) a giudizio insindacabile del Committente, i lavori e le opere non fossero realizzate secondo le prescrizioni indicate o le condizioni contrattuali, o rimanessero sospese per cause imputabili all’Impresa se, in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni non venisse provveduta la regolare esecuzione dei lavori;
b) l’Impresa non si attenga agli accordi in termini di tempi di realizzazione delle opere concordati con il Committente e/o previsti dalla legislazione/normativa in vigore;
c) fosse dimostrata frode da parte dell’Impresa;
d) si verificassero da parte dell’Impresa ripetute trasgressioni di impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti dal Committente;
e) l’Impresa cedesse, anche nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, a terzi l’esecuzione delle opere e dei lavori/forniture o parte di essi, senza la previa autorizzazione del Committente;
f) l’Impresa fosse dichiarata in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
g) l’Impresa non attuasse le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e
l’igiene del lavoro, previa diffida da parte del Committente;
h) l’Impresa fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nella esecuzione dei lavori previa diffida da parte del Committente;
i) l’Impresa si avvalesse di personale non iscritto nei suoi libri paga.
In questi casi il Committente si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine di diffida qualora previsto, o all’avverarsi dell’inadempimento, lo svolgimento delle prestazioni ad altra Impresa.
Alla consegna sarà redatto un verbale di constatazione, in contraddittorio, dello stato delle opere e dalla regolare esecuzione delle stesse.
In detto verbale saranno determinate le situazioni rispettive per il Committente e l’Impresa. Le prestazioni, anche se non completate ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali.
Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno subito, diretto o indiretto, ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso delle eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.
ARTICOLO 7
(Foro competente)
Le Parti si danno reciproco atto che eventuali controversie fra il Committente e l’Impresa saranno devolute esclusivamente alla competenza del Foro di Verona.
(Cauzione definitiva)
L’Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva di euro a mezzo polizza fidejussoria n. , con la società , pari al 10% dell’importo contrattuale.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, qualora il Committente dovesse, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 9
(Polizza assicurativa)
L’Appaltatore ha prodotto copia della polizza di assicurazione n. stipulata con
con un massimale minimo di importo .
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione.
ARTICOLO 11
(Subappalto)
Il Committente potrà autorizzare l’Impresa ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 12
(Obblighi dell’Impresa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L’Impresa dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 118, del D.Lgs. 163/2006 e dalle Leggi n. 251/2004 e n. 248/2006.
ARTICOLO 13
(Domicilio dell’Impresa)
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Impresa elegge domicilio presso la propria sede ubicata in .
ARTICOLO 14
(Obblighi di tracciabilità finanziaria)
L’Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 15
(Spese contrattuali)
L’Impresa assume a proprio carico tutte le eventuali spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e per la registrazione dello stesso.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. San Bonifacio, lì
IL COMMITTENTE L’IMPRESA
Uniservizi Spa
Ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 1341 e 1342 Cod. Civ., le parti dichiarano espressamente di approvare i seguenti articoli:
Art. 2 (Durata)
Art. 3 (Oggetto)
Art. 5 (Obblighi dell’Impresa)
Art. 6 (Penali, risoluzione e recesso) Art. 7 (Foro competente)
Art. 10 (Divieto di cessione del contratto) Art. 11 (Subappalto)
IL COMMITTENTE L’IMPRESA
Uniservizi Spa