Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di
regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni
Concluso il 4 marzo 1999 Entrato in vigore il 1° aprile 1999
(Stato 18 gennaio 2010)
0.784.195.141
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
considerando la cooperazione esistente fin dal 1921 tra Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein nei settori delle poste e delle telecomunicazioni, in particolare la Convenzione del 9 gennaio 19782 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, qui di seguito «Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni»,
tenuto conto che in entrambi gli Stati, conformemente alle disposizioni legali di ciascuno, il settore delle telecomunicazioni è coinvolto in un processo di liberalizza- zione dei mercati finalizzato a una efficace concorrenza,
tenuto conto della situazione particolare del Liechtenstein prima e dopo l’abroga- zione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni,
animati dal desiderio di proseguire l’attuale cooperazione in materia di telecomuni- cazioni nonostante i sostanziali mutamenti avvenuti in questo settore,
hanno convenuto di concludere a questo scopo un accordo e hanno designato i loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
RU 2003 687
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 [RU 1979 25, 1995 3843, 1998 2533]
Art. 1 Scopo
Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti il presente accordo regola, in seguito all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, la coopera- zione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e il processo di transizione verso il libero mercato finalizzato a una efficace concorrenza.
Art. 2 Autorità di esecuzione
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente accordo sono:
a) per la Confederazione svizzera: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM);
b) per il Principato del Liechtenstein: Ufficio delle comunicazioni (Amt für Kommunikation).
Art. 3 Effetti giuridici
Su riserva dell’articolo 7, capoverso 5, il presente accordo stabilisce unicamente i diritti e i doveri tra le parti contraenti. I diritti e i doveri di imprese o di singoli individui derivanti dalle disposizioni di diritto interno, in particolare dalle conces- sioni, non sono presi in considerazione.
Art. 4 Ambiti e contenuto della cooperazione
1. La cooperazione tiene conto delle relazioni internazionali delle due parti in materia di telecomunicazioni e si estende ai seguenti ambiti:
a) numerazione;
b) gestione delle frequenze;
c) gestione di determinate concessioni di radiocomunicazione;
d) messa in servizio, installazione e esercizio di impianti di telecomunicazione;
e) sorveglianza del mercato;
f) altre questioni di regolamentazione.
2. I singoli dettagli sono regolati nei protocolli. I protocolli sono parte integrante del presente accordo.
Art. 5 Forma ed estensione della cooperazione
1. Le autorità di esecuzione si informano e si consultano reciprocamente relativa- mente agli ambiti indicati nell’articolo 4. Tali informazioni e consultazioni non sono legate ad alcuna particolare forma di scambio.
2. Oltre allo scambio d’informazioni e alla consultazione previsti al capoverso 1, le autorità di esecuzione si incontrano due volte l’anno. Tali incontri sono mirati a verificare
a) la cooperazione nel quadro del presente accordo e
b) la necessità di modificare il presente accordo nonché di modificare, abrogare o aggiungere protocolli.
3. Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti, la cooperazione comprende in particolare le attività di:
a) elaborazione di misure di regolamentazione;
b) scambio d’informazioni sugli sviluppi in campo tecnico e regolativo sul piano nazionale e internazionale;
c) sorveglianza del mercato;
d) scambio d’informazioni sugli sviluppi del mercato;
e) scambio d’informazioni sulle relazioni internazionali delle due parti nel set- tore delle telecomunicazioni, comprese le rispettive posizioni in seno a fo- rum e organizzazioni internazionali.
Art. 6 Cooperazione internazionale
1. La Confederazione svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a forum e organizzazioni designati da quest’ultimo e relativi in particolare al settore delle telecomunicazioni. Le autorità di esecuzione regolano i dettagli di tale rappre- sentanza caso per caso.
2. Rimangono riservati i casi in cui insorge un conflitto d’interessi tra le due parti e le manifestazioni in cui la Confederazione svizzera non è rappresentata.
3. Nel quadro dell’attività di rappresentanza conformemente al capoverso 1, l’UFCOM informa e consulta a tempo debito le autorità competenti del Liechten- xxxxx mediante forma scritta o orale e sottopone loro un rapporto relativo a tale attività, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente.
Art. 7 Protezione dei dati
1. I dati trasmessi dalle autorità di esecuzione e necessari all’applicazione del pre- sente accordo vengono trattati e protetti in base alle disposizioni vigenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in materia di protezione dei dati. Al riguardo,
a) l’autorità di esecuzione richiedente può utilizzare i dati esclusivamente ai fini del presente accordo;
b) su richiesta, un’autorità di esecuzione informa l’altra circa l’utilizzo dei dati trasmessi;
c) i dati trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità di ese- cuzione.
2. I dati trasmessi vengono conservati soltanto finché non è stato raggiunto l’obiet- tivo per il quale sono stati richiesti.
3. Le autorità di esecuzione si impegnano a registrare la trasmissione, il ricevimento e l’inoltro di dati e a proteggere da eventuali utilizzi abusivi i dati trasmessi adottan- do provvedimenti di natura tecnica e organizzativa.
4. Le autorità della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di protezione dei dati supervisionano il trattamento dei dati trasmessi.
5. Su richiesta della persona interessata, devono essere fornite informazioni circa i dati che la riguardano e il previsto loro utilizzo. Tale obbligo non si pone se l’inte- resse pubblico a non fornire tali informazioni prevale sull’interesse della persona interessata a ottenerle.
Art. 8 Spese
1. Le spese sostenute dalla Confederazione svizzera per il presente accordo sono rimborsate dal Principato del Liechtenstein. La base di calcolo è rappresentata dalle spese determinate dall’UFCOM in base al principio della contabilità analitica.
2. I dettagli sono regolati dalle autorità di esecuzione nell’ambito di un accordo amministrativo.
Art. 9 Aggiunta, modifica e abrogazione di protocolli
1. Le autorità di esecuzione possono modificare o abrogare un protocollo in ogni momento mediante accordo scritto. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Governo del Principato del Lie- chtenstein possono aggiungere in ogni momento nuovi protocolli mediante accordo scritto.
2. La conferma di aggiunta, modifica o abrogazione di protocolli avviene mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 10 Risoluzione delle controversie
1. Le controversie di natura interpretativa riguardanti il presente accordo che non possono essere regolate in occasione dell’incontro semestrale delle autorità di esecu- zione o per via diplomatica sono sottoposte all’esame di un tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale viene istituito ad hoc su richiesta dell’una o dell’altra parte. Due membri, ciascuno nominato da una parte, scelgono di comune accordo come presidente il rappresentante di uno Stato terzo. I membri e il presidente devono essere designati rispettivamente entro due e tre mesi dall’annuncio di una delle due parti della volontà di ricorrere al tribunale arbitrale.
3. Se i termini indicati nel capoverso 2 non vengono rispettati, ognuna delle parti può, salvo disposizioni contrarie, chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle designazioni necessarie. Se il presidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsiasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al vicepresidente. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsia- si altra ragione, l’incarico della designazione passa al membro successivo nella
gerarchia della Corte internazionale che non abbia la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein.
4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base degli accordi conclu- si tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ognuna delle parti sostiene le spese derivanti dall’attività dell’arbitro che ha scelto; le spese relative al presidente e tutti gli altri costi vengono ripartiti ex equo tra le due parti. Per il resto il tribunale arbitrale fissa in maniera autonoma la sua procedura.
Art. 11 Durata e denuncia
Il presente accordo è valido per una durata di tre anni. Una volta scaduto questo periodo, esso viene rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti per la fine dell’anno che precede la scadenza.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 1999.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo. Fatto a Berna, in duplice copia in lingua tedesca, il 4 marzo 1999.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:
Xxxx Xxxxxx Principe Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx
Protocollo I3
concernente la cooperazione nell’ambito della numerazione, dell’indirizzamento e dei nomi
1 Obiettivo della cooperazione
A seguito dell’uscita del Liechtenstein – il 5 aprile 1999 – dall’area di numerazione svizzera e dell’introduzione del prefisso internazionale 423 per il Principato nonché del piano di numerazione di cui alla raccomandazione E. 164 dell’UIT-T, obiettivo della cooperazione ai sensi del presente protocollo è mantenere nell’interesse degli utenti la consultazione tra i due Paesi relativamente allo sviluppo dei rispettivi piani di numerazione e proseguire tale collaborazione sotto forma di consulenza nonché – in caso di accordi separati – di sostegno in campo amministrativo e procedurale da parte dell’UFCOM all’Ufficio delle comunicazioni (AK).
2 Consulenza dell’UFCOM all’AK
L’UFCOM offre all’AK, dietro specifica richiesta, la propria perizia regolamentare e tecnica in ambito di numerazione, indirizzamento e nomi nonché la propria consu- lenza.
La consulenza si svolge attraverso contatti diretti tra i rispettivi collaboratori, dell’UFCOM e dell’AK, competenti nell’ambito della numerazione, dell’indirizza- mento e dei nomi. Il sostegno amministrativo e procedurale continuo per determinati casi avviene solo sulla base di accordi speciali. Questi ultimi non richiedono nessuna forma particolare.
3 Nuovo testo giusta la mod. del 9 dic. 2009, in vigore dal 18 gen. 2010 (RU 2010 4077).
Protocollo II4
concernente la cooperazione nell’ambito della gestione delle frequenze
1 Principi di cooperazione
Il principato del Liechtenstein gestisce autonomamente l’intero spettro delle fre- quenze nonché i diritti di utilizzo e le posizioni orbitali dei satelliti conformemente alle leggi e alle ordinanze del Principato e alle convenzioni internazionali. Sulla base del presente protocollo, l’UFCOM offre all’Ufficio delle comunicazioni (AK) soste- gno tecnico e amministrativo nonché consulenza per la realizzazione della gestione delle frequenze nel Liechtenstein.
2 Gestione delle frequenze
2.1 Piano di attribuzione delle frequenze (Frequency Allocations Plan)
L’UFCOM mette a disposizione dell’AK, sulla base del piano nazionale di attribu- zione delle frequenze (PNaF) elaborato per la Svizzera, una versione di piano di attribuzione delle frequenze specifica per il Liechtenstein (FAP), inclusi gli allegati, quali in particolare i requisiti di interfaccia.
L’UFCOM elabora periodicamente, previe istruzioni e consultazione dell’AK, le deroghe al FAP specifiche per il Liechtenstein.
I dettagli della collaborazione di cui al capoverso 1 sono regolati dalle amministra- zioni, se necessario attraverso un accordo amministrativo speciale. Quest’ultimo definisce in particolare i dettagli della forma e dell’entità del sostegno dell’UFCOM per l’elaborazione del FAP nonché delle procedure per l’aggiornamento del FAP da parte dell’UFCOM.
2.2 Registro delle frequenze – Assegnazione e allocazione delle frequenze (Frequency Assignment resp. Allotment)
L’AK provvede all’assegnazione individuale e all’allocazione delle frequenze, e se del caso l’UFCOM esamina in xxx xxxxxxxxxxx xx relative domande. L’assegnazione individuale e l’allocazione delle frequenze avvengono conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze del Liechtenstein, alle leggi e alle ordi- nanze del Principato e alle convenzioni internazionali.
Con il sostegno dell’UFCOM, l’AK istituisce per il Liechtenstein un registro delle frequenze contenente tutte le informazioni specifiche relative all’assegnazione
4 Nuovo testo giusta la mod. del 9 dic. 2009, in vigore dal 18 gen. 2010 (RU 2010 4077).
individuale di frequenze nonché di una o più bande di frequenza all’interno del Principato.
2.3 Procedure di coordinamento delle frequenze e di notifica
Nell’ambito delle procedure di coordinamento e di notifica, l’AK ha la possibilità di incaricare l’UFCOM di rappresentare gli interessi del Liechtenstein previe istruzioni e accordi (tipo e estensione delle competenze). Al termine delle procedure deve essere redatto un rapporto.
In caso di conflitto d’interessi tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera o in presenza di un consistente onere in termini di tempo e di denaro, l’UFCOM e l’AK si consultano a tempo debito al fine di trovare una soluzione di comune accordo.
2.4 Registro degli impianti esistenti
L’AK tiene un registro degli impianti radio presenti nel Liechtenstein, in particolare per il settore dei servizi di telefonia mobile (GSM/UMTS) e della radiodiffusione (OUC, DAB, TV, DVB). La pubblicazione del registro è disciplinata dalla norma- tiva del Liechtenstein.
2.5 Radio Monitoring
Su richiesta dell’AK, l’UFCOM effettua misurazioni nell’area delle frequenze del Liechtenstein ai fini della pianificazione e di un utilizzo delle frequenze libero da interferenze (analisi della qualità e localizzazione delle interferenze).
Le parti possono stipulare un accordo, che non necessita di una forma specifica, per definire in particolare l’ampiezza e il calendario delle misure e le modalità di reda- zione del rapporto.
Se sono necessarie misurazioni in loco nel Principato del Liechtenstein, i collabora- tori dell’UFCOM sono accompagnati, secondo accordo con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato.
2.6 Rappresentanza in organismi internazionali nell’ambito della radiocomunicazione
D’intesa con l’AK, l’UFCOM rappresenta e sostiene il Principato del Liechtenstein in seno a organismi internazionali finalizzati alla pianificazione radio (art. 6 dell’accordo). Si tratta in particolare di gruppi dell’UIT (settore delle radiocomuni- cazioni), di sottocomitati della CEPT per le frequenze (Electronic Communications Committee – ECC) nonché dell’ufficio indipendente della CEPT a Copenhagen (ECO).
I dettagli della collaborazione di cui al capoverso 1 sono disciplinati dalle ammini- strazioni tramite un accordo speciale che non richiede una forma particolare. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappre- senta permanentemente il Principato del Liechtenstein.
Per i casi in cui è necessaria una procura, l’AK s’incarica di ottenerla o di rilasciarla.
Protocollo III5
concernente la cooperazione nell’ambito di determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio
1 Principio
Nel quadro delle leggi e ordinanze in vigore nel Liechtenstein, il Principato regola in piena autonomia la concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio menzionati nel punto 2 del presente protocollo. La regolamenta- zione relativa a tali diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio può tuttavia tenere conto delle leggi e ordinanze in vigore in Svizzera.
2 Campo di applicazione del presente protocollo
La cooperazione verte su determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio non finalizzati a offrire servizi di comunicazione elettronica a terzi (diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio che escludono la fornitura di servizi di comunicazione elettronica). Al momento della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica a quei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio che richiedono un’assegnazione individuale delle frequenze.
3 Forma e contenuto della cooperazione
Per l’applicazione del presente protocollo è stabilito un rapporto di cooperazione tra l’Ufficio delle comunicazioni (AK) e l’UFCOM, che prevede in particolare l’utilizzo delle strutture messe a disposizione dall’UFCOM per esaminare le domande di attribuzione delle frequenze.
In virtù delle disposizioni del punto 1, l’UFCOM si incarica di esaminare dal punto di vista tecnico e amministrativo le domande per la concessione di diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio ai sensi del presente protocollo provenienti dal Liechtenstein, secondo le stesse modalità adottate per la Svizzera. Eventuali indica- zioni da parte delle autorità competenti del Liechtenstein verranno prese in conside- razione di comune accordo.
La concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio ai sensi del presente protocollo nonché l’imposizione di tasse spetta all’AK confor- memente alle leggi e ordinanze in vigore nel Principato.
5 Nuovo testo giusta la mod. del 9 dic. 2009, in vigore dal 18 gen. 2010 (RU 2010 4077).
4 Controllo dell’esercizio dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio (sorveglianza del mercato)
Le condizioni e la procedura che disciplinano il controllo dell’esercizio dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio ai sensi del presente protocollo sono definite nel protocollo V concernente la sorveglianza del mercato.
Protocollo IV6
concernente la cooperazione nell’ambito degli impianti di comunicazione
1 Principi di cooperazione
Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’immissione sul mercato, l’installazione e l’esercizio di impianti di comunicazione nel Principato.
La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa con- temporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto relativo all’accordo doganale e il diritto dello SEE si applicano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»).
Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 della convenzione del 2 novembre 19947 sull’accordo doganale. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedi- mento più semplici.
La cooperazione si estende agli impianti di comunicazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 numero 35 della Kommunikationsgesetz KomG (Legge sulle comunica- zioni) del 17 marzo 2006, LGB1. 2006 n° 91.
2 Ambiti e contenuto della cooperazione
2.1 Immissione sul mercato di impianti di comunicazione
Le parti constatano che, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, il diritto dell’accordo doganale relativo all’immissione sul mercato di impianti di comunicazione coincide essenzialmente con il diritto dello SEE, in particolare con la direttiva 99/5/CE.
Conformemente al diritto dello SEE, alla legge sulle comunicazioni (KomG) e al diritto dell’accordo doganale, il Governo del Liechtenstein è competente per rego- lamentare l’immissione sul mercato di impianti di comunicazione nel Principato. Per adeguarsi ai diritti e agli obblighi posti dal diritto dello SEE, il Principato del Liechtenstein ha applicato una regolamentazione in base alla quale possono essere immessi sul mercato tutti gli impianti di comunicazione autorizzati in un altro Stato dello SEE o in uno Stato terzo conformemente al diritto dello SEE, e segnatamente sulla base di un Mutual Recognition Agreement (MRA). Sono inoltre ammessi nel Liechtenstein tutti gli impianti di comunicazione autorizzati in base al diritto dell’ac- cordo doganale.
6 Nuovo testo giusta la mod. del 9 dic. 2009, in vigore dal 18 gen. 2010 (RU 2010 4077).
7 RS 0.631.112.514.6
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, l’UFCOM fornisce sostegno e consulenza alle autorità competenti del Liechtenstein per la realizzazione di un sistema di valutazione della conformità degli impianti di comunicazione e per que- stioni inerenti all’immissione sul mercato di impianti nel Principato. Tali attività di consulenza e di sostegno includono l’esame di domande di qualsiasi tipo, riguardanti segnatamente:
a) la conformità degli impianti di comunicazione;
b) le condizioni e la procedura relativi alla valutazione e all’attestazione di con- formità;
c) l’utilizzo di marchi di conformità;
d) le norme e le prescrizioni tecniche;
e) il riconoscimento di organismi specializzati stranieri in qualità di organismi designati.
L’UFCOM offre sostegno e consulenza sulla base di normative europee armoniz- zate, se esistenti, o sulla base di prescrizioni o norme tecniche svizzere.
2.2 Immissione sul mercato di impianti di comunicazione
in bande di frequenza non armonizzate – Notifica ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 della direttiva europea R&TTE
La direttiva europea 99/5/EG riguardante le apparecchiature radio e le apparecchia- ture terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro confor- mità (R&TTE), valida nel Principato del Liechtenstein in quanto parte dell’acquis comunitario, è stata materialmente recepita anche in Svizzera. Le corrispondenti ordinanze svizzere sono parte del diritto relativo all’accordo doganale e sono appli- cabili in Liechtenstein conformemente all’articolo 4 del trattato doganale.
Per garantire un utilizzo efficiente dello spettro delle frequenze e per evitare interfe- renze, l’apparecchiatura radio che rispetti i principali requisiti ma che utilizzi bande di frequenza la cui utilizzazione non è armonizzata, deve essere notificata prima della sua immissione sul mercato all’autorità responsabile della gestione dello spet- tro delle radiofrequenze, conformemente all’articolo 6 capoverso 4 della direttiva R&TTE.
Salve le disposizioni di cui al punto 2.1 del presente protocollo, l’UFCOM accetta notifiche ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 della direttiva R&TTE anche per il Liechtenstein, e verifica che esse rispettino i requisiti svizzeri – validi anche per il Liechtenstein conformemente all’accordo doganale. In tale caso, la risposta dell’UFCOM a una notifica contiene una nota in cui si dichiara che essa è valida anche per il territorio del Principato del Liechtenstein.
L’AK mette a conoscenza delle norme succitate le persone che intendono immettere sul mercato del Lienchtenstein un’apparecchiatura ai sensi delle disposizioni della direttiva R&TTE e pubblica le relative informazioni. Per assicurare la coerenza e semplificare le procedure amministrative, l’AK può – conformemente alle disposi-
zioni dell’accordo doganale – rinviare direttamente ai requisiti svizzeri vigenti, quali segnatamente le basi legali vigenti nonché le specifiche di interfaccia.
Nel caso di persone che intendono immettere sul mercato un’apparecchiatura radio nel territorio del Principato del Liechtenstein e non in Svizzera, le relative notifiche scritte devono essere inoltrate direttamente all’Ufficio delle comunicazioni. In tali casi l’UFCOM verifica, su richiesta dell’AK, le notifiche presentate e prepara una lettera di risposta. L’UFCOM è incaricato dell’esame delle notifiche inoltrate attra- verso il portale europeo OSN (One Stop Notification).
L’UFCOM sostiene l’AK nella notifica delle specifiche d’interfaccia di cui all’arti- colo 4 della direttiva R&TTE alle autorità di sorveglianza degli Stati membri dell’AELS. L’AK valuta la possibilità di assolvere all’obbligo di notifica attraverso un rinvio diretto alle specifiche svizzere vigenti. L’UFCOM informa ad ogni modo l’AK sulle ultime modifiche apportate alle specifiche d’interfaccia.
2.3 Installazione ed esercizio di impianti di comunicazione
In virtù del presente protocollo, la cooperazione si estende alle attività di consulenza e di sostegno da parte dell’UFCOM alle autorità competenti del Liechtenstein in materia di installazione e esercizio di impianti di comunicazione nel Principato.
2.4 Controllo successivo degli impianti di comunicazione (sorveglianza del mercato)
Le condizioni e la procedura che disciplinano il controllo successivo degli impianti di comunicazione immessi sul mercato, installati e esercitati nel Liechtenstein sono definiti nel protocollo V concernente la sorveglianza del mercato.
2.5 Rappresentanza in organismi internazionali nell’ambito della radiocomunicazione
L’UFCOM rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a organismi interna- zionali per l’ambito degli impianti di telecomunicazione, conformemente all’arti- colo 6 dell’accordo, e riferisce regolarmente all’AK. Ciò vale in particolare per il TCAM.
I dettagli della collaborazione di cui al capoverso 1 sono disciplinati dalle ammini- strazioni in un accordo che non richiede una forma specifica. Esso contiene in parti- colare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanente- mente il Principato del Liechtenstein. Per i casi in cui è necessaria una delega, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.
Protocollo V8
concernente la cooperazione nell’ambito della sorveglianza del mercato
1 Principi di cooperazione
Negli ambiti regolamentati dai protocolli II (gestione delle frequenze), III (determi- nati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio) e IV (impianti di comunica- zione), si rivela necessaria nel Liechtenstein una cooperazione in materia di sorve- glianza del mercato. Tale cooperazione è disciplinata dal presente protocollo per gli ambiti coperti dai protocolli III e IV, mentre per i dettagli relativi alla cooperazione in materia di gestione delle frequenze fa testo il protocollo II.
Ai sensi del presente protocollo, per «sorveglianza del mercato» si intendono tutti i provvedimenti statali e non statali finalizzati a determinare se la regolamentazione del Liechtenstein viene rispettata nei settori disciplinati dai protocolli II, III e IV. Le infrazioni vengono perseguite e giudicate dalle autorità competenti del Liechten- xxxxx. Le misure di sorveglianza del mercato nel Principato sono prese in base alle disposizioni delle leggi e delle ordinanze del Liechtenstein.
Nel quadro della cooperazione ai sensi del presente protocollo, le autorità di esecu- zione si informano reciprocamente riguardo infrazioni e altri atti suscettibili di causare ripercussioni nell’ambito della sovranità dell’una o dell’altra parte relativa- mente ai settori disciplinati dai protocolli II, III e IV.
2 Ambito e contenuto della cooperazione
La cooperazione ai sensi del presente protocollo si basa sulla partecipazione dell’UFCOM ai provvedimenti presi, al di fuori della sovranità statale, dalle autorità competenti del Liechtenstein in materia di sorveglianza del mercato. Tale coopera- zione avviene di comune accordo e su richiesta delle autorità competenti del Liechtenstein e consiste in un’offerta di sostegno e consulenza alle autorità del Liechtenstein in casi particolari, se necessario in loco.
2.1 Determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio
Le autorità competenti del Liechtenstein sono responsabili del controllo dell’esercizio dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio previsti nel protocollo III. In caso di interferenze o di esercizio non conforme di tali diritti di utilizzo delle frequenze per impianti radio, esse applicano le necessarie misure di sorveglianza del mercato. Su richiesta, l’UFCOM offre consulenza e appoggio.
8 Nuovo testo giusta la mod. del 9 dic. 2009, in vigore dal 18 gen. 2010 (RU 2010 4077).
2.2 Impianti di comunicazione
Le autorità competenti del Liechtenstein sono responsabili del controllo ulteriore degli impianti di comunicazione immessi sul mercato, installati e esercitati nel Principato e applicano le necessarie misure di sorveglianza del mercato. Su richiesta l’UFCOM offre consulenza e appoggio, in particolare nel controllo dei rapporti di prova, dei certificati di conformità e di altri documenti giustificativi nonché nella realizzazione e nella valutazione delle misurazioni. L’UFCOM sostiene altresì le autorità del Liechtenstein attraverso la trasmissione di informazioni relative alla sorveglianza del mercato, ricavate da comunicazioni dell’ufficio doganale o da altre fonti. L’onere aggiuntivo a carico dell’UFCOM per la raccolta e la trasmissione dei dati nonché per la relativa formazione dei collaboratori viene indennizzato forfetta- riamente.