CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE
CF Equilibrio Unico Plus
Mod. V.006.2016.EUP
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Scheda sintetica
b) Nota Informativa
c) Condizioni di Assicurazione comprensive di Regolamento della Gestione Separata
d) Glossario
e) Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
SCHEDA SINTETICA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A., Società del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A..
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto è pari a euro 4.567.879,00 di cui:
- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 5.200.000,00;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 86.646,00.
L’indice di solvibilità è pari a 1,13 riferito alla gestione vita e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono relativi all’ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.
1.c) Denominazione del contratto
Il presente contratto è denominato CF Equilibrio Unico Plus.
1.d) Tipologia di contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi.
1.e) Durata
Il contratto prevede una durata prestabilita pari a 7 anni. La suddetta durata può essere prolungata in caso di esercizio, da parte del Contraente, dell’opzione di differimento della scadenza, di cui al punto 2.2 della Nota informativa, per un periodo di ulteriori 7 anni. Tale opzione, può essere esercitata una sola volta.
L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta alla data di decorrenza della copertura deve essere compresa tra i 18 e gli 85 anni compiuti.
L’età dell’Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
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È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.
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1.f) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione del Modulo di Proposta di importo minimo pari a € 10.000,00.
In ogni caso, possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico Contraente o da più Contraenti collegati da un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, importi complessivamente non superiori al 10% (con il limite massimo di 1 milione di euro) del patrimonio della Gestione Separata interessata, come rilevato al termine del periodo di osservazione relativo all'ultimo tasso medio di rendimento certificato.
Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a Gestioni Separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Qualora venga superato il limite sopra indicato, verranno applicate, in caso di riscatto, le specifiche condizioni previste all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
CF Equilibrio Unico Plus è un contratto sulla vita a prestazioni rivalutabili che abbina caratteristiche tipicamente assicurative con finalità di investimento, grazie alla partecipazione, per mezzo di una misura di rivalutazione del capitale assicurato, al rendimento della Gestione Separata di tipo assicurativo denominata “Previdenza Attiva”.
È un contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da:
• una copertura assicurativa sia in caso di vita che in caso di decesso dell’Assicurato;
• la certezza di un rendimento minimo garantito che opera nelle modalità esplicitate al punto
2.1 della Nota Informativa;
• flessibilità in caso di esigenza di disinvestimento, grazie alla facoltà di riscatto parziale o totale.
I rischi demografici sono a carico dell’Impresa, che pertanto non trattiene il relativo premio di rischio dai premi versati dal Contraente. L’eventuale parte di premio trattenuta per il pagamento delle spese di emissione non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
L’Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:
a) Prestazione in caso di sopravvivenza a scadenza dell’Assicurato
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
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In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga e comunque prima della scadenza contrattuale, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
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c) Opzioni contrattuali
Differimento della scadenza
Il contratto prevede, su richiesta del Contraente, l’attivazione dell’opzione di differimento della scadenza.
Tale opzione può essere esercitata se si verificano le seguenti condizioni:
- l’Assicurato è in vita alla scadenza del contratto;
- il Contraente non richiede anteriormente alla scadenza del contratto la liquidazione della polizza.
In caso di esercizio dell’opzione da parte del Contraente, la Compagnia si riserva comunque la facoltà di accettare o meno l’opzione.
In tale periodo sono previste le seguenti prestazioni:
Prestazione in caso di sopravvivenza a scadenza dell’Assicurato
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine dell’ultimo anno di durata del Differimento della scadenza, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto nel corso del Differimento della scadenza, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Entro il 1° marzo di ciascun anno l’impresa dichiara il rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata “Previdenza Attiva”, Gestione Speciale separata dalle altre attività dell’Impresa. Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla predetta Gestione Separata, il rendimento minimo trattenuto dall’Impresa pari all’1,4%. La predetta differenza non potrà essere inferiore al tasso annuo minimo di rivalutazione garantito pari allo 0,75% per i primi tre anni e successivamente rivedibile, con consolidamento annuale del capitale assicurato.
Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza), il capitale assicurato sarà pari al premio unico versato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso di rivalutazione come sopra determinato per il numero dei giorni trascorsi tra la data del versamento ed il 1° marzo stesso.
Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell’anno precedente, sarà maggiorato:
1. degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale di rivalutazione come sopra determinato per un anno
e sarà ridotto:
2. degli eventuali capitali riscattati, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarate al Contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.
È possibile esercitare il diritto di riscatto totale e parziale. In tal caso il Contraente può ottenere un capitale inferiore al cumulo dei premi versati.
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Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli
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artt. 2 “Prestazioni assicurate” e 7 “Rivalutazione della Prestazione assicurata” delle Condizioni di Assicurazione.
4. COSTI
L’impresa al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti nella nota metodologica allegato n.2 del Regolamento 35/2010, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata, impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Separata che è soggetta a scostamenti dai dati reali.
“Il Costo percentuale medio annuo (CAPM) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie”.
INDICATORE SINTETICO "COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO"GESTIONE SEPARATA "PREVIDENZA ATTIVA"
Premio unico :
€ 30.000,00
Premio unico : €
30.000,00
Sesso ed età: Qualunque Sesso ed età: Qualunque Durata: 5 Durata: 7
Tasso: 2% Tasso: 2%
Anno | Costo percentuale medio annuo | Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,70% | 5 | 1,70% |
7 | 1,62% |
“Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno”.
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
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In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento della Gestione Separata “Previdenza Attiva” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
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Anno | Rendimento Realizzato dalla gestione separata | Rendimento medio riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2011 | 5,02% | 3,62% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 5,03% | 3,63% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 5,39% | 3,99% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 5,06% | 3,66% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 4,45% | 3,05% | 1,19% | -0,17% |
“Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
II Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il presente documento è aggiornato al 09.01.2017
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NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 00000 Xxxx, Xxxxxx - tel. 00 00000 000 fax 00 00000 000, sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
– e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx - Capitale sociale 5.200.000,00 di Euro i.v. - P.IVA n. 03801541008 Cod. Fisc. 09623620151 REA CCIAA Roma n. 702453 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00096. Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 15/02/1991 (G.U: n.47 del 25/02/1991) e del 02/03/1993 (G.U: n.58 del 03/11/1993) provvedimento IVASS (già ISVAP) n.00-00-000000 del 02/04/2014 Società del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
2.1 Durata
La presente polizza è un contratto di Assicurazione sulla vita, di durata prestabilita pari a 7 anni, che prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto. La suddetta durata può essere prolungata in caso di esercizio, da parte del Contraente, dell’opzione di differimento della scadenza, di cui al successivo punto 2.2., per un periodo di ulteriori 7 anni. Tale opzione, può essere esercitata una sola volta.
L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta alla data di decorrenza della copertura deve essere compresa tra i 18 e gli 85 anni compiuti. L’età dell’Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
2.2 Prestazioni
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione Separata di tipo assicurativo denominata “Previdenza Attiva”.
Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazione in caso di sopravvivenza a scadenza dell’Assicurato
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
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In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga e comunque prima della scadenza contrattuale, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente,
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del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
c) Opzioni contrattuali Differimento della scadenza
Il contratto prevede, su richiesta del Contraente, l’attivazione dell’opzione di differimento della
scadenza. Tale opzione può essere esercitata se si verificano le seguenti condizioni:
- l’Assicurato è in vita alla scadenza del contratto;
- il Contraente non richiede anteriormente alla scadenza del contratto la liquidazione della polizza.
In caso di esercizio dell’opzione da parte del Contraente, la Compagnia si riserva comunque la facoltà di accettare o meno l’opzione.
In tale periodo sono previste le seguenti prestazioni:
Prestazione in caso di sopravvivenza a scadenza dell’Assicurato
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine dell’ultimo anno di durata del differimento della scadenza, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto nel corso del differimento della scadenza, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
La rivalutazione avviene utilizzando l’ultimo tasso di rivalutazione dichiarato dall’Impresa entro il 1° marzo precedente la data del decesso dell'Assicurato o alla scadenza contrattuale o al termine dell’ultimo anno di durata del differimento della scadenza, valorizzato come al punto 4 “Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili” della presente Nota Informativa.
Per maggiori dettagli sul calcolo delle prestazioni si rinvia all’art. 2 “Prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.
L’Impresa non trattiene alcun premio a copertura dei rischi demografici dai premi versati dal Contraente.
Ne consegue che il capitale liquidato è costituito sulla base della capitalizzazione del premio versato, al netto dei costi e ridotto di eventuali riscatti parziali.
Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata “Previdenza Attiva”, il rendimento minimo trattenuto dall’Impresa pari all’1,4%. La predetta differenza non potrà essere inferiore al tasso annuo minimo di rivalutazione, pari allo 0,75% per i primi tre anni di contratto, e successivamente rivedibile.
Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza), il capitale assicurato sarà pari al premio unico versato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso di rivalutazione come sopra determinato per il numero dei giorni trascorsi tra la data del versamento ed il 1° marzo stesso.
Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell’anno precedente, sarà maggiorato:
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- degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale di rivalutazione come sopra determinato per un anno
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e sarà ridotto:
- degli eventuali capitali riscattati, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
3. Premi
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico il cui importo non potrà essere inferiore a € 10.000,00.
In ogni caso, possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico Contraente o da più Contraenti collegati da un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, importi complessivamente non superiori al 10% (con il limite massimo di 1 milione di euro) del patrimonio della Gestione Separata interessata, come rilevato al termine del periodo di osservazione relativo all'ultimo tasso medio di rendimento certificato.
Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a Gestioni Separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Qualora venga superato il limite sopra indicato, verranno applicate, in caso di riscatto, le specifiche condizioni previste all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Il premio è indipendente dalle garanzie prestate, dalla loro durata ed ammontare, dall’età e dal sesso dell’Assicurato.
Il presente contratto prevede, trascorsi un anno dalla sua decorrenza, la facoltà di esercizio del diritto di riscatto.
Il pagamento del premio unico avviene direttamente presso l’Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
In mancanza di intermediario, il Contraente potrà versare il premio direttamente sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – presso State Street Bank – IBAN n. IT 70 A 00000 00000 0000 0104 4732.
È escluso il pagamento del premio in contanti.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 3 “Versamento dei Premi” delle Condizioni di Assicurazione.
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
I premi versati, al netto dei costi, confluiscono in una Gestione Separata dalle altre attività dell’Impresa denominata “Previdenza Attiva”.
Entro il 1° marzo di ciascun anno l’impresa dichiara il rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata “Previdenza Attiva”, gestione speciale separata dalle altre attività dell’Impresa.
Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla predetta Gestione Separata, il rendimento minimo trattenuto dall’Impresa pari all’1,4%. La predetta differenza non potrà, comunque, mai essere negativa e non potrà essere mai inferiore al rendimento minimo garantito pari allo 0,75% per i primi tre anni e successivamente rivedibile, con consolidamento annuale del capitale assicurato.
Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza), il capitale assicurato sarà pari al premio unico versato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorati degli interessi calcolati in base al tasso di rivalutazione come sopra determinato per il numero dei giorni trascorsi tra la data del versamento ed il 1° marzo stesso.
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Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell’anno precedente, sarà maggiorato:
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- degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale di rivalutazione come sopra determinato per un anno
e sarà ridotto:
- degli eventuali capitali riscattati, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarate al Contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.
Per maggiori informazioni sulla misura di rivalutazione si rinvia all’art.7 “Rivalutazione della prestazione assicurata” delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento della Gestione Separata “Previdenza Attiva” che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione stesse. Maggiori informazioni relative alle modalità di rivalutazione delle prestazioni sono riportate alla Sezione E contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto. L’impresa si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi sono indicati nel Modulo di Proposta e sono inclusi nell’importo del premio. Tabella: costi gravanti sul premio:
È nulla la quota parte percepita dall’Intermediario. Tali costi sono indipendenti dall’età, dal sesso e dalla durata contrattuale.
5.1.2 Costi per riscatto
In caso di richiesta di riscatto l’importo da liquidare sarà determinato come il prodotto tra il capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto stesso e l’aliquota corrispondente, come da tabella successiva, in base al numero di anni trascorsi tra la decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto:
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Si rinvia all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione, per ulteriori dettagli relativi al meccanismo di riscatto, e all’eventuale applicazione di ulteriori penalizzazioni e costi al verificarsi delle specifiche condizioni previste.
5.1.3 Costi per l’erogazione della rendita
Non previsti, in quanto il contratto non prevede erogazione di rendita.
5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Il rendimento minimo trattenuto dall’Impresa è pari all’1,4% annuo del rendimento realizzato, di cui lo 0,7% rappresenta la parte trattenuta dall’Impresa e l’altro 0,7% rappresenta la quota parte percepita dall’Intermediario. Nel caso in cui il rendimento della Gestione Separata non permetta di retrocedere il tasso di rendimento minimo garantito, quanto dovuto al cliente per il raggiungimento del minimo garantito sarà a carico dell'impresa e dell'Intermediario in proporzione alla distribuzione del minimo trattenuto, ma comunque, l'intermediario parteciperà esclusivamente nei limiti del minimo trattenuto di sua competenza nel periodo; la parte eccedente in ogni periodo, perciò, sarà sempre a carico dell’impresa.
Spese di gestione annuali | |
Aliquota Trattenuta complessivamente | 1,4% |
Di cui percepita dall'intermediario | 0,7% |
Aliquota da sottrarre al rendimento realizzato nell'anno dalla Gestione Separata |
6. Sconti
Avvertenza: La presente assicurazione prevede che l’Assicuratore o l’Intermediario non possono applicare sconti di premio.
7. Regime fiscale
I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Questo prodotto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.
Caso Vita
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto - quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa - costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l’eventuale “plusvalenza”, ovvero per la parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l’importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati).
La misura dell’imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente.
Caso di Decesso
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cosiddetta “Legge di Stabilità 2015”), a partire dal 01/01/2015 le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dall’imposta sulle successioni.
ed. 2017.01
Resta inteso che sulle somme corrisposte sia in caso di vita sia in caso di decesso a soggetti esercenti l’attività d’impresa non viene, invece, applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d’impresa.
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Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative e per altri aspetti di dettaglio si rinvia all’art.4 “Modalità di conclusione del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Nel presente contratto non è prevista la sospensione del premio in quanto il premio è versato in un'unica soluzione alla sottoscrizione della Polizza.
La risoluzione del contratto avviene in caso di riscatto totale, in caso di decesso dell’Assicurato o alla scadenza della Polizza.
10. Riscatto e riduzione
Il contratto non riconosce un valore di riduzione.
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.
Il valore di riscatto è determinato come indicato all’art. 8 "Riscatto" delle Condizioni di Assicurazione.
Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto può risultare di importo inferiore al premio versato.
E' possibile richiedere all’Impresa, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 00 00000 000 Fax 00 00000 000
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Si rinvia al Progetto Esemplificativo di cui alla Sezione E per l’illustrazione dell’evoluzione dei valori di riscatto. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
11. Revoca della proposta
La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente la conclusione del contratto mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx
L’Impresa rimborserà al Contraente l’eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.
12. Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a:
ed. 2017.01
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx
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Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Impresa ha l’obbligo di rimborsare il premio corrisposto al netto delle Spese di Emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 5.1.1 e indicate nel Modulo di Proposta e nel contratto, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
13. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari designati devono dare immediata comunicazione dell’accaduto all’Impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Per tutta la documentazione che il Contraente o Beneficiario sono tenuti a presentare per la liquidazione e per altri aspetti di dettaglio si rinvia all’art.12 “Pagamenti dell’Impresa” delle Condizioni di Assicurazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto le somme dovute tramite bonifici bancari sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dai Beneficiari.
Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2952 comma 2 del Codice Civile, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
14. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
14.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Assicurazione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 14.2.
14.2 Per qualunque controversia derivante dall’applicazione e dall’interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione sorta fra l’Impresa e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di domicilio dell’Impresa.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Reclami - Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 00 00000 000 Fax 00 00000 000
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
I reclami dovranno contenere:
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a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
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c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell’Impresa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx)
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
17. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica per iscritto al Contraente, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’Impresa è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale assicurato e del nominativo del/i beneficiario/i e del/i vincolatario/i.
Il Contraente, prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della polizza, presta il suo consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto. Il consenso può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima Impresa. Il consenso può essere reso dal Contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni. Il Contraente ha la facoltà di revocare il consenso espresso, attraverso le stesse modalità con cui è stato reso. In caso di revoca, l’Impresa può addebitare i costi connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
18. Conflitto di interessi
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. è una Società del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A.. Il presente contratto non presenta situazione di conflitto di interessi, anche derivanti dai rapporti di affari propri o di Impresa del gruppo. L’Impresa si impegna comunque a operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti/Assicurati e a ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata.
Per la particolare struttura del prodotto, non si tiene conto del sesso e dell'età dell'Assicurato che non hanno alcun impatto sullo sviluppo delle prestazioni.
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Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
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b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2%. Il predetto tasso di rendimento è diminuito di una misura percentuale fissa trattenuta dalla Impresa sul rendimento della Gestione Separata pari all’1,4%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito annuo pari a 0,75%, per i soli primi tre anni
- Tasso tecnico: 0,0%
- Sviluppo indicativo per 7 anni
- Premio unico: € 30.000,00
- Capitale iniziale: € 29.550,00
Anni trascorsi | Premio versato | Valori per ciascun anno | ||
Capitale rivalutato alla fine dell'anno | Capitale assicurato in caso di morte a fine anno | Valore di Riscatto alla fine dell'anno | ||
1 | 30.000,00 | 29.771,63 | 29.771,63 | - |
2 | 29.994,91 | 29.994,91 | 29.694,96 | |
3 | 30.219,87 | 30.219,87 | 29.993,22 | |
4 | 30.219,87 | 30.219,87 | 30.219,87 | |
5 | 30.219,87 | 30.219,87 | 30.219,87 | |
6 | 30.219,87 | 30.219,87 | 30.219,87 | |
7 | 30.219,87 | 30.219,87 | 30.219,87 |
L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, potrà avvenire a partire dal quarto anno.
Il capitale rivalutato alla scadenza contrattuale in caso di sopravvivenza dell’Assicurato è pari a € 30.219,87.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario:2%
Il tasso del 2% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
- Rendimento minimo trattenuto:1,4%
- Aliquota di retrocessione: 100%
-Tasso di rendimento retrocesso: 0,75% per i primi tre anni dopodiché 0,6%
- Durata: sviluppo indicativo per 7 anni
- Tasso Tecnico: 0,0%
- Premio unico: € 30.000,00
- Capitale iniziale: € 29.550,00
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Anni trascorsi | Premio versato | Valori per ciascun anno | ||
Capitale rivalutato alla fine dell'anno | Capitale assicurato in caso di morte a fine anno | Valore di Riscatto alla fine dell'anno | ||
1 | 30.000,00 | 29.771,63 | 29.771,63 | - |
2 | 29.994,91 | 29.994,91 | 29.694,96 | |
3 | 30.219,87 | 30.219,87 | 29.993,22 | |
4 | 30.401,19 | 30.401,19 | 30.401,19 | |
5 | 30.583,60 | 30.583,60 | 30.583,60 | |
6 | 30.767,10 | 30.767,10 | 30.767,10 | |
7 | 30.951,70 | 30.951,70 | 30.951,70 |
Lo sviluppo è stato effettuato su base annua.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Il capitale rivalutato alla scadenza contrattuale in caso di sopravvivenza dell’Assicurato è pari a € 30.951,70.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute sul Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella sezione CF Life.
Tali aggiornamenti si intendono conosciuti dai Contraenti/Assicurati senza obbligo di effettuare altre comunicazioni.
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il presente documento è aggiornato al 09.01.2017
ed. 2017.01
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Assicurazione mista a premio unico e a prestazione rivalutabile
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell’Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla documentazione presentata e firmata dal Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione, dal Contratto e dalle Appendici emesse e firmate dall’Impresa stessa.
Art. 2 – Prestazioni assicurate
È un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico che prevede le seguenti prestazioni:
In caso di sopravvivenza a scadenza dell’Assicurato:
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
In caso di decesso dell’Assicurato:
In qualsiasi epoca avvenga, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’Impresa non trattiene alcun premio a copertura dei rischi demografici dal premio versato dal Contraente.
Ne consegue che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in caso di sopravvivenza a scadenza o in caso di riscatto del contratto è costituito sulla base della capitalizzazione del premio versato, al netto dei costi e ridotto di eventuali riscatti parziali.
Il premio versato, al netto dei costi, confluisce in una Gestione Separata dalle altre attività dell’Impresa denominata “Previdenza Attiva”.
Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla predetta Gestione Separata, il rendimento minimo trattenuto dall’Impresa pari all’1,4%. La predetta differenza non potrà, comunque, mai essere negativa e non potrà essere mai inferiore al rendimento minimo garantito pari allo 0,75% per i primi tre anni e successivamente rivedibile.
Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza), il capitale assicurato sarà pari al premio unico, al netto dei costi già corrisposti, maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso di rivalutazione come sopra determinato per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 1° marzo stesso.
Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell’anno precedente, sarà maggiorato:
- degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale di rivalutazione come sopra determinato per un anno
e sarà ridotto:
- degli eventuali capitali riscattati, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 3 – Versamento dei Premi
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Il contratto prevede il pagamento di un premio unico di importo non inferiore a € 10.000,00.
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Il premio è indipendente dalle garanzie prestate, dalla loro durata ed ammontare, dall’età e dal sesso dell’Assicurato.
In ogni caso, possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico Contraente o da più Contraenti collegati da un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, importi complessivamente non superiori al 10% (con il limite massimo di 1 milione di euro) del patrimonio della Gestione Separata interessata, come rilevato al termine del periodo di osservazione relativo all'ultimo tasso medio di rendimento certificato.
Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a Gestioni Separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Qualora venga superato il limite sopra indicato, verranno applicate, in caso di riscatto, le specifiche condizioni previste all’art. 8 “Riscatto” delle presenti Condizioni di Assicurazioni.
Il pagamento del premio unico avviene direttamente presso l’Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
In mancanza di intermediario, il Contraente potrà versare il premio direttamente sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – presso State Street Bank – IBAN n. IT 70 A 00000 00000 0000 0104 4732.
È escluso il pagamento del premio in contanti. Art. 4 – Modalità di conclusione del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione del
Modulo di Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte dell’Impresa la polizza debitamente sottoscritta o una comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, il Modulo di Proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio alla sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione, quale data di decorrenza dell’Assicurazione, se successivo.
Art. 5 – Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l’Impresa ha l’obbligo di rimborsare il premio corrisposto al netto delle Spese di Emissione del contratto effettivamente sostenute sul premio pagato alla sottoscrizione e indicate nel Modulo di Proposta e nel contratto, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto
Le prestazioni di cui all'art. 2 “Prestazioni assicurate” delle presenti Condizioni di Assicurazione, entrano in vigore alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto è prestabilita ed è pari a 7 anni. La suddetta durata può essere prolungata in caso di esercizio, da parte del Contraente, dell’opzione di differimento della scadenza come all’art. 9 “Opzioni Contrattuali” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
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Il contratto si scioglie in caso di:
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• esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
• decesso del Contraente/Assicurato prima della scadenza contrattuale;
• esercizio del diritto di riscatto totale da parte del Contraente.
• scadenza contrattuale.
Art. 7 – Rivalutazione della Prestazione assicurata
Il capitale assicurato è pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico versato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali.
Il contratto prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione sul quale sono previsti caricamenti percentuali variabili in base all’importo del premio, come riportato nella seguente tabella:
COSTI GRAVANTI SUL PREMIO | |
VALORI DI PREMIO UNICO | Caricamento Percentuale sul Premio |
fino a € 100.000,00 | 1,50% |
da € 100.001,00 a € 175.000,00 | 1,25% |
da € 175.001,00 a € 250.000,00 | 1,00% |
Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza) dalla data di decorrenza, utilizzando l’ultimo rendimento finanziario dichiarato dall’Impresa entro il 1° marzo precedente la data di rivalutazione.
Entro il 1° marzo di ciascun anno l’impresa dichiara il rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata “Previdenza Attiva”, separata dalle altre attività dell’Impresa.
Viene garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dello 0,75% per i primi tre anni di contratto e successivamente rivedibile, con consolidamento annuale del capitale assicurato.
Il tasso annuo di rivalutazione è determinato come differenza tra il rendimento finanziario della Gestione Separata “Previdenza Attiva” e il rendimento minimo trattenuto dall’Impresa pari all’1,4%. Il tasso annuo di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore al rendimento minimo garantito.
Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza), il capitale assicurato sarà pari al premio unico versato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso di rivalutazione come sopra determinato per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 1° marzo stesso.
Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell’anno precedente, sarà maggiorato:
- degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale di rivalutazione come sopra determinato per un anno
e sarà ridotto:
- degli eventuali capitali riscattati, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Nella Gestione Separata è investito il premio unico versato dal Contraente, al netto dei costi. La Gestione Separata “Previdenza Attiva” è disciplinata da apposito Regolamento facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La rivalutazione annua del capitale assicurato, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.
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Art. 8 – Riscatto
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente potrà richiedere il
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riscatto totale o parziale.
Il riscatto totale pone fine al contratto. Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale. In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale residuo.
E' possibile richiedere all’Impresa, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto totale, rivolgendosi a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 00 00000 000 Fax 00 00000 000
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Il valore di riscatto è determinato secondo i criteri descritti di seguito:
A. Nel caso in cui siano movimentati importi complessivamente non superiori al 10% (con il limite massimo di 1 milione di euro) del patrimonio della Gestione Separata interessata, il Contraente può richiedere all’Impresa, per iscritto a mezzo raccomandata A.R., la liquidazione del valore di riscatto del contratto determinato, a seconda che si tratti di riscatto totale o parziale, determinato come segue:
Riscatto Totale
Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato, rivalutato all’ultima ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso annuale, maturati dal 1° marzo precedente alla data di richiesta del riscatto e ridotto degli eventuali capitali già riscattati.
L’importo così ottenuto verrà corrisposto al netto delle penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, applicate in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto:
COSTI PER RISCATTO | |
Anno di richiesta di Riscatto | Aliquota di riduzione della prestazione |
Nel 2 ° anno | 1,00% |
Nel 3° anno | 0,75% |
Dal 4° anno in poi | 0,00% |
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo dei premi unici versati.
Riscatto Parziale
È consentito il riscatto parziale del contratto, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, purché venga liquidato un importo almeno pari a € 5.000,00 e purché il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a € 10.000,00. Anche in caso di riscatto parziale devono essere applicate le penalità sopra indicate e, pertanto in caso di richiesta di un importo specifico, il valore residuo dovrà essere ottenuto diminuendo il capitale maturato sia dell’importo richiesto sia delle relative penalità.
B. Nel caso in cui siano superati i limiti di cui al punto A, le operazioni in entrata e in uscita sono soggette alla preventiva approvazione congiunta dell'Amministratore Delegato e del Responsabile della Divisione di Risk Management. In particolare, i contratti oggetto di tali operazioni saranno caratterizzati:
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- dall'introduzione di un periodo minimo di permanenza di un anno, prima dei quali non sarà possibile dare seguito ad operazioni di riscatto di importo superiore alle soglie prestabilite
- da condizioni di riscatto finalizzate a preservare il principio di equa partecipazione al rendimento,
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attraverso l'applicazione di aliquote di riduzione delle prestazioni liquidabili a seguito del riscatto anticipato del contratto o la riduzione implicita od esplicita della misura di rivalutazione riconosciuta in occasione dell'ultima ricorrenza annuale trascorsa prima del riscatto anticipato.
Art. 9 – Opzioni Contrattuali
Il presente contratto prevede la seguente opzione contrattuale:
Differimento della scadenza
Il contratto prevede, su richiesta del Contraente, l’attivazione dell’opzione di differimento della scadenza, per un periodo di 7 anni. Tale opzione, può essere esercitata una sola volta e se si verificano le seguenti condizioni:
- l’Assicurato è in vita alla scadenza del contratto;
- il Contraente non richiede anteriormente alla scadenza del contratto la liquidazione della polizza.
In caso di esercizio dell’opzione da parte del Contraente, la Compagnia si riserva comunque la facoltà di accettare o meno l’opzione.
In tale periodo sono previste le seguenti prestazioni:
Prestazione in caso di sopravvivenza a scadenza dell’Assicurato
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine dell’ultimo anno di durata del differimento della scadenza, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto nel corso del differimento della scadenza, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla prestazione assicurata derivante dal premio unico pagato, al netto dei costi già corrisposti, maggiorata delle rivalutazioni e ridotta a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 10 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari in occasione della sottoscrizione del Modulo di Proposta. I Beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:
• nel caso in cui il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
• dopo la morte dell’Assicurato;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei Beneficiari designati.
La designazione dei Beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto all’Impresa tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle nel Contratto di Assicurazione e sue Appendici.
Art. 11 – Cessione – Pegno – Vincolo
ed. 2017.01
In conformità con quanto disposto dall'art. 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l’Impresa viene informata per iscritto
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dal Contraente dell'avvenuta cessione. L’Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione nel contratto e sue Appendici. L’Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione nel contratto o in sue Appendici. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.
Art. 12 – Pagamenti dell’Impresa
L’Impresa esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione.
In caso di riscatto o di sopravvivenza a scadenza dell’Assicurato:
- modello di richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- proposta e comunicazione di accettazione della proposta;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del Contraente. In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga:
- modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);
- proposta e comunicazione di accettazione della proposta;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell’Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri l’Impresa da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).
L’Impresa, per particolari esigenze istruttorie (sinistro, polizze cedute, vincolate o impegnate, casi particolari di beneficio, ecc.) si riserva il diritto di richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti inviati, ulteriori documenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione. Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall’Impresa.
L’Impresa, inoltre, ha il diritto di richiedere la compilazione e la firma di documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa in vigore al momento della richiesta della prestazione (ad es.: Mod. FATCA-CRS, Adeguata verifica, Privacy, ecc.)
Art. 13 - Imposte
Le imposte presenti e future dovute sugli atti dipendenti dal contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari e aventi diritto, secondo le norme di legge vigenti.
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Art. 14 – Forma delle comunicazioni / Prova del contratto
Tutte le comunicazioni previste dal contratto e dalla Legge, perché siano valide, devono essere
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inviate con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Fax ai recapiti della Direzione Generale dell’Impresa o direttamente all’Intermediario che ha distribuito la polizza, qualora egli sia abilitato a riceverle in base agli accordi esistenti con l’Impresa.
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal contratto e sue Appendici.
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Xxxxx.
Art. 16 - Foro competente
16.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Assicurazione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 16.2.
16.2 Per qualunque controversia derivante dall’applicazione e dall’interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione sorta fra l’Impresa e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di domicilio dell’Impresa.
Art.17 – Normativa FATCA e CRS
Il Contraente, in fase di assunzione, è tenuto a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA e CRS.
Nel corso di tutta la durata del contratto, il Contraente è tenuto a:
• comunicare tempestivamente all’Impresa a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx
eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del modulo entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica.
e/o
• fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella presente dichiarazione diventino non corrette.
Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne l’Impresa da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell’omessa compilazione delle autocertificazioni, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.
Il presente documento è aggiornato al 09.01.2017
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REGOLAMENTO “PREVIDENZA ATTIVA”
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “PREVIDENZA ATTIVA” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”.
La valuta di denominazione del FONDO è l’Euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.
La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.
1.Obiettivi e politiche di investimento
La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d'investimento.
La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alle regolamentazione in vigore.
▪ AREE GEOGRAFICHE:
Gli investimenti appartengono alle seguenti aree geografiche: Europa - Stati Uniti - Giappone. L'Europa rappresenta non meno del 80% del portafoglio, valutato a valori di carico in gestione separata. E’ ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate.
▪ INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:
Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri deIl’ OCSE, con esclusione degli Stati Emergenti per un valore ricompreso tra 0 e il 4 per cento del totale degli attivi del fondo. Gli investimenti immobiliari ed alternativi non sono ammessi. L'esposizione azionaria è altresì rappresentata da OICR. In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:
Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell'OCSE, con l'esclusione degli Stati emergenti per un valore ricompreso tra il 40 e il 60 per cento del totale degli attivi del fondo. L'esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:
Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro deIl’OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti aIl’OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti aIl’OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, per un valore ricompreso tra il 40 e il 50 per cento del totale degli attivi del fondo.
L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.
▪ STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
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Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.
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▪ VALUTE DI DENOMINAZIONE:
La valuta di denominazione degli investimenti è l'euro. E‘ ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti azionari del portafoglio.
Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Consiglio di Amministrazione.
Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa che la Compagnia non ha rapporti soggetti a tale disciplina.
2. Certificazione della gestione separata
La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 4 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
3. Determinazione del rendimento della gestione separata
Il tasso medio di rendimento annuo del FONDO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell'esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.
Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO.
Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del FONDO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.
4. Oneri a carico della gestione separata
Gli unici oneri che gravano sul FONDO sono rappresentati dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività del FONDO stesso.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
5. Condizioni di Assicurazione
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
6. Modifiche al regolamento della gestione separata
ed. 2017.01
La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.
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GLOSSARIO
Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto emesso per prendere atto di modifiche concordate tra l’Impresa e il Contraente. | ||||
Assicurato | Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. | ||||
Beneficiario | Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. | ||||
Capitale assicurato | Capitale assicurato rivalutato nella misura e secondo il tasso di rendimento della Gestione Separata. | ||||
Caricamenti | Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa. | ||||
Cessione – Pegno – Vincolo | Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando l’Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’Appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia della garanzia prestata richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. | ||||
Contraente | Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto con l’Impresa, e si obbliga a pagare i premi. | ||||
Contratto | È un Contratto di Assicurazione annualmente a premio unico. | mista | a | prestazione | rivalutabile |
Costi / spese | Oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall’Impresa. | ||||
Differimento della scadenza | Prosecuzione del contratto rispetto alla scadenza originaria. | ||||
Estratto conto annuale | Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, il premio versato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. | ||||
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - CRS (Common Reporting Standard) | Normativa che prevede l’obbligo delle istituzioni finanziarie, fra le quali le Imprese di Assicurazione, di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall’Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016. | ||||
Garanzia | Impegno dell’Impresa a liquidare il capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza in caso di decesso dell’Assicurato o alla scadenza contrattuale in caso di sopravvivenza. | ||||
Gestione Speciale Separata | Fondo appositamente creato dall’ Impresa di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. | ||||
Impresa | CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa – con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione. |
ed. 2017.01
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IVASS (già ISVAP) | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. | ||||||
Liquidazione | Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. | ||||||
Modulo di Proposta | Modulo compilato e sottoscritto dal Contraente e dall’Assicurato con il quale viene manifestata la volontà di sottoscrivere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate. | ||||||
Nota Informativa | Documento che l’Impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto che contiene le informazioni relative all’Impresa e quelle relative al contratto. | ||||||
Polizza | Documento emesso dall’Impresa comprovante l’esistenza e il contenuto del Contratto di Assicurazione. | ||||||
Premio Unico | Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla sottoscrizione del contratto e che concorre a definire la prestazione assicurata. | ||||||
Prescrizione | Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini indicati dalla Legge. I diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono nel termine di 10 anni. | ||||||
Progetto personalizzato | Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e degli eventuali valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale Contraente. | ||||||
Recesso | Diritto del Contraente di sciogliere il contratto da esercitare entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto. | ||||||
Reclamo | Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’Impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. | ||||||
Residenza fiscale | Ai fini del Modulo di Proposta allegato al presente Fascicolo Informativo, si considera fiscalmente residente la persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Si prega di tenere conto che ogni giurisdizione ha le sue regole per la definizione di residenza fiscale; in alcuni casi, un individuo può essere residente ai fini fiscali in due o più giurisdizioni. | ||||||
Revoca | Diritto del Contraente di manifestare l’intenzione di non sottoscrivere il contratto da esercitare prima della conclusione del contratto. | ||||||
Riscatto | Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta determinato in base alle condizioni di assicurazione. | ||||||
Riscatto Parziale | Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. | ||||||
Riserva Matematica | L’importo accantonato contrattuali assunti. | dall’Impresa | per | far | fronte | agli | impegni |
Rivalutazione | Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. |
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Scheda sintetica | Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che l’Impresa deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazione assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle Gestioni Separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni. |
Spese di emissione | Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto. |
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MODULO DI PROPOSTA
CF Equilibrio Unico Plus
ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E A PRESTAZIONE RIVALUTABILE
N. Proposta
Intermediario
Cod. Int.
C. Sub. Int.
Cod. Prodotto
V.006.2016.EUP |
CONTRAENTE
Cognome e Nome/Ragione Sociale | Codice fiscale | |||
Nato in | Provincia | Data di nascita | Sesso | |
numero documento d'identità valido | tipologia documento | rilasciato da | data rilascio/rinnovo | |
Indirizzo Residenza (o Sede Legale se soggetto giuridico) | Comune | Provincia | Cap | |
Indirizzo Domicilio (se diverso da Residenza) | Comune | Provincia | Cap |
ASSICURATO
Cognome e Nome | Codice fiscale | |||
Nato in | Provincia | Data di xxxxxxx 00/01/0001 | Sesso | |
numero documento d'identità valido | tipologia documento | rilasciato da | data rilascio/rinnovo 01/01/0001 | |
Indirizzo Residenza | Comune | Provincia | Cap | |
Indirizzo Domicilio (se diverso da Residenza) | Comune | Provincia | Cap |
F A C S I M I L E
BENEFICIARI
Decorrenza
Scadenza
DATI ELEMENTI TECNICI
Durata in anni Xxxxxx rinnovo
0 | NO |
GARANZIE PRESTATE | Premio Unico Lordo | Spese di Emissione | Costi | Tasse | Prestazione assicurata Iniziale |
Prestazione in caso di morte e in caso di vita a scadenza | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione e il Glossario contenuti nel Fascicolo informativo e il presente Modulo di Proposta.
Luogo e data Il Contraente
Le Parti dichiarano espressamente che le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicate, sono state oggetto di specifica trattativa individuale tra le parti:
Art. 2, Prestazioni assicurate; Art. 3, Versamento dei Premi; Art. 4, Modalità di conclusione del contratto; Art. 5, Diritto di recesso; Art. 6, Decorrenza e durata del contratto; Art. 7, Riv alutazione della prestazione assicurata; Art. 8, Riscatto; Art.10, Benef iciari; Art. 12, Pagamenti dell’Impresa; Art. 14, Forma delle comunicazioni/Prov a del contratto; Art. 16, Foro Competente; Art. 17, Normativ a FATCA-CRS.
Il Contraente
Emessa in 3 originali il 17/01/2017
ed. 2017.01
Mod. PR.V.006.2016.EUP
L'Assicurando
(se diverso dal contraente)
L'Intermediario
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CF Equilibrio Unico Plus
MODULO DI PROPOSTA
DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una Raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Generale dell’Impresa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l’Impresa ha l’obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle eventuali spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
AVVERTENZE
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
MODALITA' DI PAG AMENTO DEL PREMIO
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento del premio.
Il pagamento dei premi avviene direttamente presso l’Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
In mancanza di Intermediario il Contraente potrà versare il premio sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - presso State Street Bank – IBAN n. IT 70 A 00000 00000 0000 0104 4732.
E' escluso il pagamento del premio in contanti.
CONSENSO PER INVIO DI COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA
Autorizzo a inviare in formato elettronico le comunicazioni in corso di contratto relative ai rapporti di polizza da me intrattenuti con la Compagnia. Tale invio potrà essere eseguito via e-mail all'indirizzo di posta elettronica da me indicato in fase precontrattuale.
F A C S I M I L E
Prendo atto e accetto che tale modalità sarà adottata in alternativa all'invio cartaceo delle comunicazioni e sarà eseguita in adempimento agli obblighi di informativa in corso di contratto stabiliti dagli artt. 13 e seguenti del Regolamento ISVAP n. 35 e successive modifiche e integrazioni.
Il Contraente ha la facoltà di revocare il consenso espresso anche mediante comunicazione via posta elettronica. In caso di revoca, l’Impresa può addebitare i costi connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
Il Contraente ______________________________
DICHIARAZIONI
I sottoscritti Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):
- confermano che tutte le informazioni contenute nella presente polizza, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente polizza;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente, che l’Impresa si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa.
Il Contraente dichiara, inoltre:
- di essere consapevole che l’art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull’avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Fascicolo informativo.
L’Assicurato, qualora diverso dal Contraente:
- acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile.
L’Assicurando Il Contraente
ed. 2017.01
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PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO
CF Equilibrio Unico Plus
N. Proposta: Cod. Prodotto: V.006.2016.EUP
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2%. Il tasso del 2% c ostituisc e un’ ipotesi di rendimento annuo c ostante ed è meramente indic ativ o. Pertanto non v i è nessuna c ertezza c he le ipotesi di sv iluppo delle prestazioni applic ate si realizzeranno effettiv amente.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
Cognome e Nome: Età assicurato: | Premio Unico Lordo: | € 0,00 |
Durata dello sviluppo: 0 anni | Prestazione Assicurata iniziale: | € 0,00 |
A) SVILUPPO AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO | ||
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,75 % per i primi tre anni |
Xxxx trascorsi | Premi | Capitale rivalutato alla fine dell'anno | Capitale assicurato in caso di morte a fine anno | Xxxxxx di riscatto alla fine dell'anno | |
Importo annuo | Cumulo | ||||
1 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
4 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
5 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
6 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
7 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
F A C S I M I L E
L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, alla fine dell'anno sopra evidenziato in "neretto".
ed. 2017.01
Qualora non fosse evidenziata alcuna riga, il recupero dei premi versati non avviene.
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B)SVILUPPO AL TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 2 %
Anni trascorsi | Premi | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno | |
Importo annuo | Cumulo | |||
1 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
4 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
5 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
6 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
7 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
ed. 2017.01
F A C S I M I L E
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Data Elaborazione 17/01/2017
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Informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (di seguito Codice privacy), CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
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