Accordo
Traduzione1
Accordo
0.142.116.822
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio di visti
Concluso il 30 giugno 2009
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2010
(Stato 1° luglio 2010)
La Confederazione Svizzera e
la Repubblica di Serbia
(in seguito le Parti contraenti),
desiderose, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica di Serbia;
consapevoli che tutti i cittadini della Confederazione Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Repubblica di Serbia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;
riconoscendo che se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia;
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigra- zione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammis- sione;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 20042;
tenendo conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti firmato il 18 settembre 2007,
hanno convenuto quanto segue:
RU 2010 3007
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RS 0.362.31
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
1. Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica di Serbia per soggiorni di 90 giorni al massimo per periodi di 180 giorni.
2. Se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia.
Art. 2 Disposizioni generali
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente Accordo si applicano ai cittadini della Repubblica di Serbia solo se questi non sono già esonerati dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Confederazione Svizzera, del presente Accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della suffi- cienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontana- mento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Serbia.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultima;
b) «cittadino della Repubblica di Serbia»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Serbia conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultima;
c) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera per consentire:
– l’entrata per un soggiorno di 90 giorni al massimo in totale nella Con- federazione Svizzera o di più Stati Schengen,
– l’entrata per il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o di più Stati Schengen;
d) «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino della Repubblica di Serbia autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione nazionale;
e) «Stato Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen entro i termini dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione euro- pea e la Comunità europea , riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004.
Art. 4 Documenti giustificativi della finalità del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini della Repubblica di Serbia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra Parte contraente:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repub- blica di Serbia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative:
– una lettera emessa da un’autorità competente della Repubblica di Serbia attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio della Confederazione Svizzera per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
– una richiesta scritta della persona giuridica ospitante, società o organiz- zazione, della sua succursale o filiale, delle autorità nazionali o locali della Confederazione Svizzera o dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni, che si svolgono nel territorio della Confederazione Svizzera, vistata dalla Camera del Commercio Estero della Repubblica di Serbia;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Confederazione Svizzera con veicoli imma- tricolati nella Repubblica di Serbia:
– un’attestazione scritta di un’impresa o società di autotrasportatori della Repubblica di Serbia relativa a un trasporto internazionale su strada indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
d) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera:
– un’attestazione scritta della competente società ferroviaria della Repub- blica di Serbia indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
e) giornalisti:
– un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di cate- goria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal suo datore di lavoro attestante che il viaggio è destinato all’esercizio dell’attività giornalistica;
f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i pro- grammi di scambio universitario o di altro tipo:
– un invito scritto a partecipare a dette attività, rilasciato dall’organizza- zione ospitante;
g) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post- universitari e per docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche:
– un invito scritto o un certificato di iscrizione dell’università o della scuola ospitante, una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
h) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompa- gnano a titolo professionale:
– un invito scritto dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitato olimpico nazionale della Confederazione Svizzera;
i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemel- lati:
– un invito scritto del capo dell’amministrazione comunale o del sindaco;
j) parenti xxxxxxx – coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Repubblica di Serbia che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera:
– un invito scritto della persona ospitante;
k) coloro che visitano cimiteri militari o civili:
– un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
l) persone che si recano a una cerimonia funebre:
– un documento ufficiale attestante il decesso e l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
m) persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:
– un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso di esso e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;
n) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per parteci- pare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scam- bio:
– un invito scritto dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’inte- ressato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’iscrizione di tale organizzazione nel pertinente registro conformemente alla legislazione nazionale;
o) rappresentanti delle comunità religiose della Repubblica di Serbia:
– un’attestazione scritta di una comunità religiosa registrata nella Repub- blica di Serbia indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
p) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio della Confederazione Svizzera:
– un invito scritto dell’organizzazione ospitante che confermi la parteci- pazione della persona interessata all’evento;
q) turisti:
– un certificato o una ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dalla Confederazione Svizzera nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viag- gio organizzato.
2. Gli inviti o le attestazioni scritte di cui al paragrafo 1 del presente articolo indi- xxxx:
a) per la persona invitata: cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, ora e finalità del viaggio, numero di entrate ed eventualmente il nome del coniuge e dei figli minorenni che la accompagnano;
b) per la persona che invita: nome, cognome e xxxxxxxxx; oppure
c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denomina- zione e indirizzo completi, nonché
– se l’invito o l’attestazione sono emessi da un’organizzazione: cognome e funzione della persona che firma l’invito,
– se la persona che invita è una persona giuridica o una società, una sua succursale o filiale avente sede nel territorio della Confederazione Svizzera: il numero di registrazione previsto dalla legislazione nazio- nale della Confederazione Svizzera.
3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, conferme o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla legislazione della Confede- razione Svizzera.
Art. 5 Rilascio di visti per più entrate
1. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti cate- gorie di persone:
a) membri dei Governi e Parlamenti nazionale e provinciali/regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema di cassazione della Repubblica di Serbia, che non siano già esonerati dall’obbligo di visto in virtù del presente Accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Serbia, partecipano periodicamente a riunioni, consulta- zioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
c) coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) minori di 21 anni o a carico e genitori in visita a cittadini della Repubblica di Serbia che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera, con validità limitata alla vali- dità dell’autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini.
2. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla legislazione svizzera sull’entrata e il soggiorno e che sussistano motivi per richiedere un visto per più entrate:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repub- blica di Serbia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, nego- ziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nella Confederazione Svizzera;
c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nella Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nella Repubblica di Serbia;
d) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera;
e) giornalisti;
f) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano rego- larmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
g) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamen- te per motivi di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
h) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompa- gnano a titolo professionale;
i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemel- lati;
j) persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispen- sabili;
k) rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viag- gio nella Confederazione Svizzera per partecipare a corsi, seminari, confe- renze, anche nel quadro di programmi di scambio;
l) rappresentanti di comunità religiose tradizionali registrate nella Repubblica di Serbia che si recano periodicamente nella Confederazione Svizzera;
m) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente nella Confederazione Svizzera.
3. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per più entrate valido un anno conformemente alla legislazione sull’entrata e il soggior- no in vigore nello Stato visitato e a condizione che i motivi per richiedere un visto per più entrate siano ancora validi.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera o di uno Stato Schengen delle persone di cui ai paragrafi 1 - 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto
1. Gli emolumenti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Repubblica di Serbia ammontano a 35 euro.
Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3.
Se la Repubblica di Serbia dovesse reintrodurre l’obbligo del visto per i cittadini della Confederazione Svizzera, gli emolumenti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 euro o all’importo fissato eventualmente in conformità della procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3.
2. Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repub- blica di Serbia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Sviz- zera da organizzazioni intergovernative;
b) membri dei Governi e Parlamenti nazionale e provinciali/regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema di cassazione della Repubblica di Serbia, che non siano già esonerati dall’obbligo di visto in virtù del presente Accordo;
c) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i pro- grammi di scambio universitario o di altro tipo;
d) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio e di altre attività scolastiche;
e) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accom- pagnano a titolo professionale;
f) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemel- lati;
g) disabili ed eventuali accompagnatori;
h) rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riu- nioni, seminari, programmi di scambio o corsi di formazione nella Confe- derazione Svizzera;
i) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umani- tari, ad esempio allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
j) giornalisti;
k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Confederazione Svizzera con veicoli imma- tricolati nella Repubblica di Serbia;
l) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera;
m) parenti xxxxxxx - xxxxxxx, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti - in visita a cittadini della Repubblica di Serbia che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
n) rappresentanti delle comunità religiose tradizionali della in visita alle comu- nità serbe della dispora della Repubblica di Serbia nel territorio della Confe- derazione Svizzera;
o) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio della Confederazione Svizzera;
p) pensionati;
q) bambini di età inferiore a sei anni.
Art. 7 Termini per il trattamento delle domande di visto
1. La missione diplomatica e la rappresentanza consolare della Confederazione Svizzera decidono sulla domanda di rilascio del visto entro dieci giorni civili dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, in particolare qualora si debba procedere a ulteriori accertamenti in relazione alla domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti, il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
Art. 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Serbia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Repubblica di Serbia o della Confederazione Svizzera possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni
diplomatiche o dalle rappresentanze consolari della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Serbia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza visto o altre autorizzazioni.
Art. 9 Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini della Repubblica di Serbia non possano uscire dal territorio della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto, quest’ultimo è prorogato senza spese conformemente alla legislazione svizzera per il tempo necessario al rientro nello Stato di residenza.
Art. 10 Passaporti diplomatici e di servizio
1. I cittadini della Repubblica di Serbia titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido possono entrare, uscire e transitare nel territorio della Confedera- zione Svizzera senza visto.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nel territorio della Confede- razione Svizzera o di un altro Stato Schengen per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Art. 11 Scambio di facsimili
Le Parti contraenti si scambiano facsimili di passaporti, nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo di tali passaporti entro 30 giorni a decorrere dalla firma del presente Accordo. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle modifiche formali dei passaporti e si trasmettono i di facsimili dei nuovi passaporti prima della loro introduzione.
Art. 12 Riunioni peritali
Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti organizzano riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.
Art. 13 Protezione dei dati
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Serbia sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali che le due Parti contraenti hanno firmato.
Art. 14 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempre che non sia denunciato conformemente al paragrafo 5.
3. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l’applicazione dell’Accordo ne informa senza indu- gio l’altra Parte contraente.
5. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
Fatto a Belgrado il 30 giugno 2009 in duplice esemplare nelle lingue inglese, tedesca e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpreta- zione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Repubblica di Serbia:
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx