ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESARO URBINO
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “XXXXX XX” – FACOLTÀ DI ECONOMIA
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pesaro Urbino (di seguito anche, più brevemente, “l’Ordine”), con sede e domicilio fiscale in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), C.F. 92040340413, rappresentata legalmente dal Presidente xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
e
l’Università degli Studi di Urbino “Xxxxx Xx”- Facoltà di Economia (di seguito anche, più brevemente, “l’Università”), con sede e domicilio fiscale in xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), C.F. 82002850418, rappresentata legalmente dal Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
visto
- l’articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta1 coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta2 coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree
1 Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.
2 v. nota n. 1
Presidenza della Facoltà di Economia
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. x00 0000 000000-0 Fax x00 0000 000000
xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxx.xxxxxx.xx
specialistiche in Scienza dell’economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)3, e che per l’iscrizione nella sezione B dell’albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)4;
- l’articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d’esame;
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- Vista la delibera del Senato accademico dell’Università degli Studi di Urbino “Xxxxx Xx” del ……;
- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del ………, che si è espresso favorevolmente all’approvazione della presente convenzione;
considerato
- che la convenzione quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
• l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
• l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;
3 Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM-77 e LM-56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.
4 In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all’attuale classe L-18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all’attuale classe L-33), classe delle lauree in scienze economiche.
Presidenza della Facoltà di Economia
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. x00 0000 000000-0 Fax x00 0000 000000
xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxx.xxxxxx.xx
stipulano
il seguente accordo.
Articolo 1. Finalità dell’accordo
1. Le parti si impegnano a progettare congiuntamente un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione, di correlare gli studi all’attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.
2. Le parti si impegnano a coordinare un percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all’esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività della revisione legale dei conti, all’esito dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:
a) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe L-18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe L-33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007;
b) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) o della classe LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007;
c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all’art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi magistrale.
Articolo 2. Contenuto del xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
0. Al fine di restituire all’esame di Stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire l’acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l’Università si impegna a strutturare i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe L-18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe L-33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:
Presidenza della Facoltà di Economia
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. x00 0000 000000-0 Fax x00 0000 000000
xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxx.xxxxxx.xx
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 24 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 15 crediti |
2. Nell’ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l’Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno;principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.
3. L’Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.
4. I corsi di laurea attivati dall’Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici del regolamento didattico la formazione per l’accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti di cui al X.Xxx. 27 gennaio 2010, n. 39.
Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea specialistica/magistrale
1. Al fine di restituire all’esame di Stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), l’Università si impegna a strutturare i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) o della classe LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:
Ambiti disciplinari | Crediti formativi |
SECS-P/07 Economia aziendale | Almeno 18 crediti |
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari | Almeno 9 crediti |
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell’economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile | Almeno 21 crediti |
Presidenza della Facoltà di Economia
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. x00 0000 000000-0 Fax x00 0000 000000
xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxx.xxxxxx.xx
IUS /17 Diritto penale |
tenendo conto che parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 3 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell’articolo 2.
2. Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l’Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.
3. Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l’Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.
4. I corsi di laurea attivati dall’Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dell’ordinamento didattico dei corsi la formazione per l’accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti di cui al X.Xxx. 27 gennaio 2010, n. 39.
Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale
1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi dei laurea magistrale, di cui all’art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale se hanno conseguito una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L-18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L-33 (classe delle lauree in scienze economiche); o una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate, purché colmino i debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all’articolo 3 del presente accordo.
2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell’articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1.
3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea
Presidenza della Facoltà di Economia
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. x00 0000 000000-0 Fax x00 0000 000000
xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxx.xxxxxx.xx
triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell’iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, delle conoscenze corrispondenti alle medesime materie.
4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione nelle materie previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.
5. Nei tre anni accademici successivi all’entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell’articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.
Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.
1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi dei laurea magistrale/specialistica, di cui all’art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all’articolo 5 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).
2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall’Ordine territoriale ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all’approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l’Ordine territoriale indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.
3. Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. L’Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
5. La valutazione dell’attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall’Ordine stesso. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l’attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009,
Presidenza della Facoltà di Economia
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. x00 0000 000000-0 Fax x00 0000 000000
xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxx.xxxxxx.xx
n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell’Albo.
8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dall’Università nel rispetto dell’art. 3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.M. 270/2004, almeno 12 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea.
Articolo 6 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo
1. Per l’attuazione dei corsi di laurea per l’accesso alla professione, l’Ordine e l’Università, coerentemente con quanto previsto dalla convenzione quadro, potranno altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale presentino un’articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content5), finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell’UE.
2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea.
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Il Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pesaro e Urbino Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Presidenza della Facoltà di Economia
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX – Tel. x00 0000 000000-0 Fax x00 0000 000000
xxxxxxxx@xxxxxx.xx – xxx.xxxx.xxxxxx.xx