CONFAPI-ANIEM
VERBALE DI ACCORDO del 12 gennaio 2021 t r a
CONFAPI-ANIEM
Unione nazionale imprese edili manifatturiere e settori affini e
Fe.x.x.x.x.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
OGGETTO: Chiarimenti a verbale. Accordo del 10 novembre 2020 CCNL dei materiali da costruzione
- 27 febbraio 2019 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - CODICE CONTRATTO 096
- 24 gennaio 2017 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte – codice contratto 189
- 23 giugno 2017 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle - CODICE CONTRATTO 098
che assumono la denominazione di CCNL dei materiali da costruzione a seguito del loro accorpamento in un unico CCNL.
CONFAPI ANIEM
FeNEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL
Le parti convengono che i chiarimenti di seguito elencati saranno integrati nel testo contrattuale rinnovato il 10 novembre 2020 nell’ambito della stesura definitiva.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Parte comune
Con riferimento all’inquadramento e al relativo trattamento economico per il settore laterizi, le Parti precisano quanto segue:
Categoria | Durata complessiva Mesi | Primo Periodo Mesi | Secondo Periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
AS-ASQ | 36 | 12 | 12 | 12 |
A | 36 | 12 | 12 | 12 |
B | 36 | 12 | 12 | 12 |
CS | 30 | 10 | 10 | 10 |
C | 30 | 10 | 10 | 10 |
D | 24 | 8 | 8 | 8 |
E* | 12 | 6 | 6 | - |
LATERIZI
*Per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Categoria F
Le parti convengono che la nuova normativa prevista nell’accordo di rinnovo del 10 novembre 2020 si
applica alle assunzioni avvenute successivamente alla data di stipula del suddetto accordo.
Lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato - Parte comune
A) LAVORO A TEMPO DETERMINATO
“In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto per a tutta la durata del periodo di malattia sino alla programmata scadenza del termine; lo stato morboso, infatti, non comporta una proroga dello stesso. L’integrazione economica a carico dell’Azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente ovvero con il cessare dell’indennità economica da parte dell’INPS”.
LAVORO STRAORDINARIO
“…le sottoindicate percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore – intesa come paga base minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, Edr, eventuali aumenti periodici di anzianità…..”
Con riferimento alle percentuali di maggiorazione, le parti convengono che restano invariate le vigenti percentuali, fermo restando che è attribuito alla Commissione bilaterale dei materiali da costruzione il compito di uniformare la disciplina del lavoro straordinario, festivo e notturno, ivi inclusa l’unificazione delle percentuali di maggiorazione, con vigenza dal prossimo rinnovo.
LAPIDEI
lavoro straordinario | 30% |
lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno | 40% |
lavoro festivo, lavoro straordinario festivo | 50% |
lavoro notturno in turni avvicendati | 25% |
lavoro notturno non compreso in turni avvicendati | 50% |
lavoro straordinario notturno | 50% |
lavoro festivo con riposo compensativo | 12% |
LATERIZI OPERAI
lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) | 30% |
lavoro notturno in turni avvicendati | 20% |
lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi | 4% |
lavoro notturno non in turni | 35% |
lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) | 50% |
lavoro festivo ordinario | 45% |
lavoro festivo straordinario (oltre le 48 ore settimanali) | 50% |
lavoro festivo notturno non in turni | 50% |
lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) | 60% |
lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno (guardiani notturni) | 6% |
lavoro straordinario (fino a 48 ore settimanali) | 27% |
lavoro straordinario festivo (fino a 48 ore settimanali) | 47% |
lavoro straordinario notturno (fino a 48 ore settimanali) | 37% |
lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali) | 57% |
lavoro domenicale con riposo compensativo | 23% |
Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la R.S.U., le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
LATERIZI IMPIEGATI
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
lavoro straordinario | 30% |
lavoro notturno in turni avvicendati | 20% |
lavoro diurno in turni avvicendati | 4% |
lavoro notturno non in turni | 35% |
lavoro notturno straordinario | 50% |
lavoro festivo | 50% |
lavoro festivo straordinario | 55% |
lavoro festivo notturno non a turni | 67% |
lavoro festivo notturno straordinario | 75% |
lavoro supplementare | 27% |
lavoro supplementare festivo | 52% |
lavoro supplementare notturno | 47% |
lavoro supplementare festivo notturno | 72% |
lavoro domenicale con riposo compensativo | 23% |
CEMENTO
maggiorazioni: - straordinario feriale diurno - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati - lavoro notturno a carattere continuativo non compreso in turni avvicendati - straordinario notturno - lavoro festivo - straordinario festivo - straordinario festivo notturno - lavoro festivo notturno | Operai 23% 30% 25% 40% 40% 50% 50% 40% | Intermedi 30% 50% - 60% 50% 60% 70% 60% | Imp. 30% 55% - 75% 55% 75% 100% 75% |
Maggiorazioni per turni:
- 42% (dal 1.1.2018) lavoro notturno;
- 5%, lavoro diurno (sia nel caso di 3 turni sia nel caso di 2 turni)
-40% lavoro diurno domenicale (da 1.7.2018)
Straordinari (limiti e maggiorazioni)
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nell’ambito del lavoro di semplificazione ed armonizzazione del presente CCNL unificato, attribuiscono alla Commissione bilaterale dei materiali da costruzione il compito di uniformare la disciplina del lavoro straordinario, festivo e notturno, ivi inclusa l’unificazione delle percentuali di maggiorazione e ogni altro elemento utile all’armonizzazione a all’aggiornamento dell’istituto.
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO UNIFICATO
Con riferimento all’utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro, le parti convengono sulle tabelle sotto riportate e stabiliscono che la nuova disciplina avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021
CEMENTO | LAPIDEI | LATERIZI |
60 per tutti i lavoratori | 64 ore | 64 ore |
64 per i lavoratori due turni | 72 per lavoratori su 3 turni avvicendati per 5 o 6 gg | |
80 per i lavoratori turni | 76 per lavoratori du 3 turni avvicendati per 7 gg | 80 per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati |
godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore. | riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine del turno | |
riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine della settimana | ||
gruppi di ore individuali e/o collettivi |