Data di Entrata in Vigore. Il presente accordo quadro entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte di Microsoft, fatto salvo quanto segue. Qualora la data di sottoscrizione da parte di Microsoft sia successiva alla data di entrata in vigore...
Accordo Quadro Microsoft Business
Numero dell’ Accordo Quadro Microsoft Business
Da completarsi a cura della consociata Microsoft
Il presente Accordo Quadro Microsoft Business (“accordo quadro”) viene stipulato tra le parti di seguito indicate a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente accordo quadro contiene le disposizioni di carattere generale che regolano i rapporti tra la società (o le sue consociate, come di seguito definite) e Microsoft (intendendo per tale sia la società Microsoft che sottoscrive il presente accordo quadro che una delle sue consociate, come di seguito definite). La condizioni specifiche per le concessioni di licenza dei prodotti software di Microsoft, o per la fornitura di servizi da parte di Microsoft stessa, sono contenute in appositi contratti che la società deve sottoscrivere, oltre al presente accordo quadro, qualora essa desideri ricevere tali forniture od ottenere le concessioni di licenza. Le condizioni del presente accordo quadro costituiscono parte integrante dei predetti contratti di licenza o di servizi. Il presente accordo quadro non obbliga le parti a stipulare alcun contratto di licenza o di servizi.
Data di Entrata in Vigore. Il presente accordo quadro entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte di Microsoft, fatto salvo quanto segue. Qualora la data di sottoscrizione da parte di Microsoft sia successiva alla data di entrata in vigore del primo contratto di licenza o di servizi stipulato dalla società in base al presente accordo quadro, tale data sarà considerata la data di entrata in vigore del presente accordo quadro.
Sottoscrivendo il presente accordo quadro, la società dichiara di aver letto e compreso le condizioni in esso contenute, accetta di essere vincolata da tali condizioni e dichiara e garantisce che le informazioni da essa fornite nella pagina introduttiva e nella pagina, o nelle pagine, contenenti le informazioni necessarie per lo scambio di comunicazioni, definite pagine delle informazioni sui contatti, sono accurate.
Società Microsoft | |
Ragione Sociale INPDAP | Microsoft Ireland Operations Limited |
Firma | Firma |
Nome (in stampatello) | Nome (in stampatello) |
Qualifica (in stampatello) | Qualifica (in stampatello) |
Data di Sottoscrizione | Data di Sottoscrizione (la data in cui la consociata Microsoft appone la sottoscrizione) |
Data di Entrata in Vigore (può essere diversa da quella di sottoscrizione) |
Informazioni sui Contatti
Informazioni sui Contatti. Ciascuna parte si impegna a comunicare per iscritto all’altra parte le eventuali modifiche delle informazioni indicate in questa pagina (o in queste pagine). Il simbolo asterisco (*) indica i campi che devono essere necessariamente compilati. Non possono essere indicati indirizzi di posta elettronica Hotmail.
Informazioni relative al Contatto Principale: Il contatto principale deve essere il soggetto che appone la sua sottoscrizione nella pagina introduttiva. Il contatto sarà considerato, in ogni caso, quale soggetto che gestisce lo scambio di comunicazioni (”amministratore online”) ai fini del presente contratto e, pertanto, riceverà tutte le comunicazioni, salvo il caso in cui la società indichi al riguardo un altro contatto nella tabella riportata al punto successivo. In tale sua veste di amministratore, il contatto principale potrà nominare altri amministratori e/o concedere ad altri soggetti l’accesso alle informazioni online.
Società | ||
Ragione Sociale * INPDAP | Nome del Contatto * | |
Via * | Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto (necessario per l’accesso online) | |
Città * | Codice Postale * | Telefono |
Stato * | Fax |
Informazioni relative al Contatto per le Comunicazioni e l’Accesso Online: La seguente tabella deve essere compilata solamente nel caso in cui la gestione delle comunicazioni con Microsoft (in particolare, lo scambio di comunicazioni e l’accesso online) non venga effettuata dal contatto principale, ma da un altro soggetto. Questo diverso contatto diverrà, automaticamente, l’amministratore online in relazione al presente contratto e riceverà, quindi, tutte le comunicazioni. In tale sua veste di amministratore, questo contatto potrà nominare altri amministratori e/o concedere ad altri soggetti l’accesso alle informazioni online.
Contatto per le Comunicazioni e l’Accesso Online | ||
Informazioni invariate rispetto al contatto principale | ||
Ragione Sociale INPDAP | Nome del Contatto | |
Via | Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto (necessario per l’accesso online) | |
Città | Codice Postale * | Telefono |
Stato | Fax |
Preferenza della Lingua Relativa alle Comunicazioni: In questo riquadro, la società deve indicare la lingua nella quale preferisce ricevere le comunicazioni.
ITALIANO
Informazioni sull’Ulteriore Contatto per le Comunicazioni Contrattuali in Formato Elettronico: Questo contatto riceverà comunicazioni contrattuali in formato elettronico, oltre al contatto che è già stato sopra indicato per il ricevimento delle comunicazioni generali. Questo contatto non è necessario nel caso in cui la società non desideri ricevere un ulteriore serie di comunicazioni.
Contatto per le Comunicazioni Contrattuali in Formato Elettronico | ||
Ragione Sociale INPDAP | Nome del Contatto | |
Via | Indirizzo di Posta Elettronica del Contatto (necessario per l’accesso online) | |
Città | Codice Postale * | Telefono |
Stato | Fax |
Account Manager di Microsoft: In questo riquadro, la società deve indicare il suo Account Manager di Microsoft.
Indirizzo di Posta Elettronica dell’Account Manager di Microsoft
Nome dell’Account Manager di Microsoft Xxxxx Xxxxxxxxxx
Condizioni
1. Definizioni. Nel presente accordo quadro i termini “voi” o “società” significano il soggetto che ha stipulato il presente accordo quadro (o un contratto di licenza o di servizi retti dallo stesso) e le sue consociate; “noi” o “Microsoft” significa la consociata Microsoft che ha stipulato il presente accordo quadro (o un contratto di licenza o di servizi retti dallo stesso) e le sue consociate;
“consociate” significa, rispettivamente, le persone giuridiche di cui la società o Microsoft siano proprietarie, che siano proprietarie della società o di Microsoft o la cui proprietà competa agli stessi soggetti che sono proprietari della società o di Microsoft;
“disponibile” significa il prodotto che Microsoft concede in licenza in base ad uno specifico programma di licenza;
“prodotto commerciale” significa i prodotti che Microsoft concede in licenza a fronte di un corrispettivo;
“fix” significa i fix dei prodotti, le modifiche o i miglioramenti che Microsoft rilascia al pubblico (quali i programmi di manutenzione correttiva, cioé le service pack) o che Microsoft fornisce alla società nel corso dell’esecuzione dei servizi (quali workaround, patch, bug fix, beta fix e beta build);
“prodotto gratuito” significa i prodotti che Microsoft concede in licenza a titolo gratuito; “proprietà” significa la proprietà di oltre il 50% del capitale sociale;
“prodotti in versione prototipo o beta” significa i prodotti forniti prima del loro lancio commerciale;
“prodotto” significa tutti i prodotti forniti verso corrispettivo, gratuitamente, le versioni prototipo e quelle beta, inclusi i servizi online ed altri servizi basati sul web;
“Elenco dei Prodotti” significa l’elenco pubblicato da Microsoft su internet al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/, o in un sito diverso che Microsoft avrà cura di segnalare. L’Elenco dei Prodotti può essere modificato nel tempo da Microsoft. Ad ogni programma di licenza corrisponde uno specifico Elenco dei Prodotti, nel quale vengono indicati i prodotti disponibili, o che potranno essere resi tali, in base a quel determinato programma di licenza (disponibilità che può variare a seconda del paese) e le condizioni e le limitazioni specifiche relative all’acquisizione di licenze per quei prodotti;
“eseguire” o “utilizzare” i prodotti significa duplicare, installare, utilizzare, accedere a, visualizzare, o comunque interagire;
“materiale fornito con i servizi” significa qualsiasi codice per computer e materiale, diversi dai prodotti o dai fix, che Microsoft lascia alla società all’esito dell'esecuzione dei servizi.
2. Utilizzo e titolarità. Salvo quanto diversamente specificato in un contratto di licenza, l’utilizzo dei prodotti che vengono concessi in licenza alla società da Microsoft è disciplinato dai diritti sull’utilizzo del prodotto e dalle condizioni del contratto di licenza ai sensi del quale la società ha ricevuto in licenza i prodotti. I diritti sull’utilizzo del prodotto sono contenuti in un documento (Product Use Rights o “PUR”) che definisce i diritti del licenziatario in merito all’utilizzo di ogni specifica versione di ciascun prodotto reso disponibile da Microsoft. Microsoft rende disponibile alla società il PUR pubblicandolo su internet al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/, o in un altro sito che Microsoft avrà cura di segnalare, ovvero tramite altri strumenti. La società dà atto di avere la possibilità di avere accesso ad internet. Microsoft non trasferisce alcun diritto né la titolarità dei prodotti concessi in licenza e si riserva tutti i diritti che non sono espressamente concessi.
L’utilizzo dei fix è disciplinato: per i fix relativi ad un prodotto specifico, dai diritti sull’utilizzo del prodotto stesso contenuti nel PUR; per i fix che non vengono forniti per un prodotto specifico, dalle condizioni di utilizzo fornite da Microsoft con tale fix. Tutti i fix vengono concessi in licenza alla società. L’utilizzo e la titolarità del materiale fornito con i servizi sono disciplinati dall’applicabile contratto di servizi e da tutta la documentazione ad essi relativa.
3. Limitazioni relative all’utilizzo. La società deve attenersi a quanto segue:
• Per quanto riguarda i prodotti composti da più componenti, la società non può separare i singoli componenti eseguendoli su diversi computer, effettuando il loro upgrade o il loro downgrade in momenti diversi, o trasferendoli separatamente, salvo quanto diversamente previsto nei diritti sull’utilizzo del prodotto;
• La società non può concedere in locazione, in leasing, in prestito o in host i fix dei prodotti o il materiale fornito con i servizi, salvo il caso in cui tali attività siano espressamente pattuite in un separato contratto tra Microsoft e la società;
• La società non può effettuare la decodificazione, la decompilazione o il disassemblaggio dei prodotti, dei fix o del materiale fornito con i servizi, tranne che nella misura in cui tali attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile;
● La società non può trasferire al Governo Statunitense licenze, o concedere sublicenze, dei prodotti, dei fix o del materiale fornito con i servizi.
I prodotti, i fix e il materiale fornito con i servizi concessi in licenza da Microsoft, sono soggetti alle leggi statunitensi in materia di esportazione. La società deve attenersi a tutte le leggi nazionali ed internazionali in materia di esportazione che si applicano ai prodotti, ai fix e al materiale fornito con i servizi. Tali leggi dispongono limitazioni circa la destinazione, gli utenti finali e l’utilizzo finale. Per ulteriori informazioni, la società può consultare il sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/.
4. Riservatezza.
a. Informazioni riservate. Sono considerate informazioni riservate le informazioni che una delle parti ha espressamente identificato per iscritto come riservate, confidenziali o esclusive. Sono, altresì, considerate riservate quelle informazioni che, in base alle circostanze relative alla loro divulgazione, siano logicamente da considerarsi confidenziali, riservate o esclusive. A titolo meramente esemplificativo, sono riservate tutte le informazioni non divulgate pubblicamente, da Microsoft o dalla società, relative ai loro prodotti e alle caratteristiche degli stessi, alle loro politiche di marketing e alla loro attività promozionale, nonché le condizioni negoziate degli accordi tra Microsoft e la società. Tutti i prodotti beta sono confidenziali e riservati, fatte salve le eccezioni di seguito indicate.
Le informazioni riservate non includono le informazioni che: (i) la parte ricevente sviluppi autonomamente; (ii) la parte ricevente conosca prima che le siano rivelate dall’altra parte ai sensi di uno specifico contratto; o (iii) siano, o successivamente divengano, di pubblico dominio o vengano ricevute da un’altra fonte, a condizione che ciò non costituisca una violazione di un obbligo di riservatezza.
b. Utilizzo delle informazioni riservate Microsoft e la società si impegnano a non utilizzare le informazioni riservate dell’altra parte senza il consenso scritto di quest’ultima. Tale impegno avrà validità per un periodo di cinque anni successivi alla prima rivelazione di tali informazioni. Fatte salve la possibilità di utilizzare tali informazioni per dare corso al rapporto commerciale nascente dal presente accordo quadro, e la possibilità di utilizzare le stesse nel modo espressamente consentito nel presente Articolo 4, la parte che riceve le informazioni riservate potrà divulgarle e utilizzarle esclusivamente nelle seguenti ipotesi: (i) per ottenere pareri dai propri consulenti legali o finanziari; (ii) in adempimento ad un obbligo di legge. In tal caso, la parte costretta ad effettuare la divulgazione dovrà informare l’altra parte, in modo tale che quest’ultima possa porre in essere le eventuali azioni necessarie per evitare, se possibile, la divulgazione.
La società e Microsoft devono adottare ragionevoli precauzioni per proteggere le informazioni riservate dell’altra parte. Tali precauzioni dovranno essere pari almeno a quelle che Microsoft e la società adottano per proteggere le proprie informazioni riservate. La società e Microsoft potranno comunicare le informazioni riservate dell’altra parte ai loro dipendenti, consulenti e subappaltatori solo quando ciò sia veramente necessario e nel rispetto, comunque, degli impegni di riservatezza stabiliti nel presente accordo quadro. Quando un’informazione riservata non sia più necessaria al fine di dare esecuzione agli obblighi nascenti dai contratti intercorrenti tra le parti, Microsoft e la società la restituiranno o la distruggeranno, se così richiesto dall’altra parte.
c. Ciascuna parte potrà reciprocamente e spontaneamente fornirsi suggerimenti, commenti o pareri in relazione ai prodotti ed ai servizi dell’altra parte. Tali suggerimenti, commenti e pareri hanno natura volontaria e la parte che li riceve può utilizzarli per qualsiasi fine, senza obbligo di alcun tipo, tranne l’impegno a non rivelare la fonte di tali informazioni senza il consenso della parte che le abbia fornite.
d. Cooperazione nel caso di rivelazione. Microsoft e la società dovranno immediatamente darsi comunicazione dell’eventuale utilizzo o divulgazione non autorizzati delle informazioni riservate e dovranno cooperare, in modo ragionevole, al fine di riottenere il possesso di dette informazioni e di prevenire e impedire l’ulteriore verificarsi di tale situazione.
5. Garanzie.
a. Garanzia relativa ai prodotti commerciali. Microsoft garantisce che ciascuna versione di un prodotto commerciale funzionerà in sostanziale conformità alla documentazione relativa a quel prodotto fornita da Microsoft stessa. Tale garanzia è valida per un periodo di un anno dalla data in cui la società ha eseguito per la prima volta una copia di una specifica versione del prodotto commerciale. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, le garanzie relative ai prodotti stabilite dalla legge stessa avranno la medesima portata sopra descritta e la stessa validità di un anno. La presente garanzia non si applica ai componenti dei prodotti che la società può ridistribuire in base agli applicabili diritti sull’utilizzo del prodotto, o qualora il mancato funzionamento del prodotto derivi da incidente o utilizzo errato. Qualora la società comunichi a Microsoft, entro il periodo di garanzia, che il prodotto non è conforme ai requisiti indicati nella presente garanzia, Microsoft, a sua scelta, potrà (i) restituire il prezzo pagato per il prodotto o (ii) riparare o sostituire il prodotto. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, quanto sopra riferito è l’unico rimedio disponibile per la società in relazione all’eventuale funzionamento non conforme a quanto descritto nel presente sottoparagrafo di un prodotto commerciale.
b. Garanzia relativa ai prodotti gratuiti e beta. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, i prodotti gratuiti e beta vengono forniti “come sono”, senza alcuna garanzia. La società accetta le disposizioni del presente paragrafo relative ai prodotti prototipo e beta, tenuto in considerazione che tali prodotti vengono forniti alla società prima che sia disponibile la loro versione commerciale, al fine di offrire alla società l’opportunità di valutare la loro adeguatezza per la sua attività, e senza che essi siano stati interamente collaudati da Microsoft.
c. Garanzia relativa ai servizi. Microsoft garantisce che tutti i servizi verranno eseguiti con cura e competenza professionali.
d. ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE. QUELLE SOPRA RIFERITE SONO LE UNICHE GARANZIE RICONOSCIUTE DA MICROSOFT. NEL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, MICROSOFT NON RICONOSCE ED ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE ESPLICITE, IMPLICITE O DI LEGGE, DIVERSE DA QUELLE SPECIFICAMENTE INDICATE NEL PRESENTE ACCORDO QUADRO (E NEI CONTRATTI DI LICENZA O DI SERVIZI CHE INCORPORINO LE PRESENTI CONDIZIONI). IN VIA ESEMPLIFICATIVA, MICROSOFT NON RICONOSCE LE GARANZIE DI TITOLARITÀ, DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI COMMERCIABILITÀ E DI ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO, SIA IN MERITO AI PRODOTTI E AI MATERIALI AD ESSI RELATIVI, CHE AI SERVIZI E AI MATERIALI FORNITI CON I SERVIZI STESSI. MICROSOFT NON È RESPONSABILE PER L’OPERATO DI TERZI (AD ES. SVILUPPATORI O CONSULENTI) IL CUI NOMINATIVO SIA STATO INDICATO ALLA SOCIETÀ DA PARTE DI MICROSOFT STESSA. MICROSOFT NON È RESPONSABILE PER I SERVIZI O I PRODOTTI DA ESSI FORNITI, SALVO IL CASO IN CUI TALI PRODOTTI O SERVIZI VENGANO FORNITI IN BASE A UN CONTRATTO SCRITTO TRA LA SOCIETÀ E MICROSOFT E, IN TAL CASO, SOLAMENTE NEL LIMITE ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL CONTRATTO STESSO.
6. Difesa nei reclami aventi ad oggetto violazioni di diritti di terzi. Microsoft assumerà la difesa della società nei reclami proposti da terzi, che non siano consociate della società, relativi al fatto che prodotti commerciali, fix o materiale fornito con i servizi violino i brevetti, i copyright o i marchi di tali terzi o si approprino indebitamente dei loro segreti commerciali e pagherà l’importo liquidato nella eventuale sentenza definitiva di condanna (o accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato assenso):
La società dovrà informare tempestivamente Microsoft per iscritto dell’esistenza di tali reclami. Microsoft deciderà autonomamente, e in via esclusiva, la linea di difesa, potendo, altresì, addivenire ad una transazione. La società si impegna a fornire a Microsoft ragionevole assistenza alla difesa nei predetti reclami e Microsoft rimborserà alla società le spese vive, esposte in misura ragionevole, da essa sostenute per fornire tale assistenza. I termini “appropriazione indebita” e “segreto commerciale” hanno il significato loro attribuito nell’ ”Uniform Trade Secret Act”, tranne che nei reclami derivanti da contratti di licenza o di servizi disciplinati dalle leggi di qualsiasi ordinamento diverso da quello statunitense, in relazione ai quali “appropriazione indebita” significherà l’utilizzo intenzionalmente illegale e “segreto commerciale” significherà “informazioni non divulgate”, secondo quanto stabilito all’Articolo 39.2 degli accordi TRIPs.
L’impegno di Microsoft sopra descritto non si applicherà qualora il reclamo o la sentenza definitiva di condanna siano basati su (i) specifiche tecniche fornite dalla società a Microsoft per il materiale fornito con i servizi; (ii) codici o materiali forniti dalla società come parte del materiale fornito con i servizi; (iii) l’utilizzo del prodotto, del fix o del materiale fornito con i servizi, da parte della società, dopo che Microsoft abbia comunicato alla società di dismetterne l’utilizzo proprio a causa dell’esistenza di tale reclamo; (iv) la combinazione del prodotto, del fix o del materiale fornito con i servizi, con un prodotto o un programma o dati che non siano di Microsoft; (v) danni attinenti al valore dell’utilizzo di un prodotto, di dati o di procedimenti commerciali che non siano di Microsoft; (vi) l’alterazione del prodotto, del fix o dei materiali forniti con i servizi da parte della società; (vii) la distribuzione da parte della società del prodotto, del fix o del materiale fornito con i servizi a terzi o il loro utilizzo a beneficio di terzi; (viii) l’utilizzo da parte della società dei marchi di Microsoft senza aver ottenuto il consenso scritto a tale utilizzo; o (ix) per i reclami relativi ai segreti commerciali, l’acquisizione da parte della società di un segreto commerciale (a) tramite mezzi impropri; (b) in circostanze che creino il dovere di mantenerli segreti o limitare il loro utilizzo; o (c) da un soggetto (diverso da Microsoft o dalle sue consociate) che, nei confronti della parte che svolge il reclamo, abbia il dovere di mantenere confidenziale il segreto commerciale o limitarne l’uso. In tali ipotesi, la società rimborserà a Microsoft tutti i costi da essa sostenuti e risarcirà i danni che possano derivare da tali azioni.
Qualora Microsoft venga a conescenza di un reclamo avente ad oggetto la violazione di copyright o brevetti da parte di un prodotto commerciale, di un fix o di un materiale fornito con i servizi, Microsoft potrà, a sue spese e senza essere obbligata a procedere in tal senso, (i) procurare alla società il diritto di continuare ad utilizzare il prodotto, il fix o il materiale fornito con i servizi assertivamente dichiarati violare un copyright o un brevetto, o (ii) sostituire o modificare il prodotto, il fix o il materiale fornito con i servizi al fine di eliminare la violazione; in tale caso, la società dovrà dismettere immediatamente l’utilizzo del prodotto commerciale, del fix o del materiale fornito con i servizi in questione. Qualora, quale conseguenza di tale reclamo, un giudice competente vieti alla società l’utilizzo di un prodotto commerciale, di un fix o di materiale fornito con i servizi, Microsoft, a sua scelta, potrà procurare alla società il diritto di continuare l’utilizzo, sostituire il prodotto con un prodotto di pari funzionalità, modificarlo al fine di eliminare la violazione o rimborsare l’importo pagato e porre
fine alla relativa licenza e, come applicabile ad alcuni materiali forniti con i servizi, ai diritti di titolarità vantati dalla società sul prodotto, sul fix o sul materiale fornito con il servizio oggetto di contestazione.
Qualora venga proposto, nei confronti della società, qualsiasi altro tipo di reclamo da parte di un terzo, avente ad oggetto una violazione di proprietà intellettuale, la società dovrà informare tempestivamente Microsoft per iscritto e Microsoft, a sua scelta, potrà decidere di trattare tale altro reclamo come uno di quelli previsti dal presente articolo. Nel presente Articolo 6 é descritto l’unico ed esclusivo rimedio della società nel caso di reclami proposti da terzi aventi ad oggetto la violazione di loro diritti e l’appropriazione indebita di loro segreti commerciali.
7. Limitazione di responsabilità.
a. Limitazione relativa ai danni diretti. Nei casi in cui la società abbia titolo ad agire per il risarcimento di danni nei confronti di Microsoft, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente paragrafo e nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, la responsabilità di Microsoft nei confronti della società, per un eventuale risarcimento danni, sarà limitata ai soli danni diretti da essa subiti fino alla concorrenza dell’importo pagato dalla società stessa per il prodotto o i servizi in relazione ai quali è derivato il danno alla società. Tale responsabilità limitata si applica qualunque sia il fondamento giuridico delle azioni risarcitorie poste in essere dalla società. Nel caso di prodotti gratuiti, di servizi forniti alla società gratuitamente, o di codice che la società é autorizzata a distribuire a terzi senza pagamento di corrispettivo a Microsoft, la responsabilità complessiva di Microsoft nei confronti della società, per un eventuale risarcimento danni, sarà limitata alla somma massima di 5.000 dollari, o il suo equivalente nella valuta locale. Le limitazioni contenute nel presente paragrafo non saranno applicabili nelle ipotesi di seguito descritte, sia in relazione all’esecuzione del presente accordo quadro che dei contratti di licenza o di servizi che incorporano le presenti condizioni;
(i) l’obbligo di difesa di Microsoft, in base all’Articolo 6, nei reclami proposti da terzi aventi ad oggetto la violazione di brevetti, copyright o marchi, o l’appropriazione indebita di segreti commerciali e il relativo obbligo di rimborsare alla società i danni derivanti da una sentenza definitiva di condanna (o da atti transattivi ai quali Microsoft abbia prestato assenso);
(ii) la responsabilità di Microsoft per danni derivanti da colpa grave o dolo, nella misura in cui tali danni siano stati causati da Microsoft o da un soggetto che la rappresenti e che siano stati liquidati in una sentenza definitiva di condanna; e
(iii) gli obblighi di Microsoft di cui all’Articolo 4 (riservatezza).
b. Nessuna responsabilità per alcuni danni. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, Microsoft e la società e le rispettive consociate e i rispettivi fornitori, non saranno responsabili per il risarcimento di danni indiretti (inclusi, in via esemplificativa, danni consequenziali, speciali, danni per perdite di profitti, interruzione di attività o perdita di informazioni commerciali), derivanti da qualsivoglia contratto, prodotto o servizio e ciò anche se Microsoft, la società e le rispettive consociate e i rispettivi fornitori siano stati informati della possibilità del verificarsi di tali danni o se tale possibilità fosse ragionevolmente prevedibile. Tale esclusione di responsabilità non sarà applicabile nel caso di inadempimento ad un obbligo di riservatezza o nel caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale.
c. Ambito di applicazione. Fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Articolo 7, le limitazioni e le esclusioni di responsabilità per il risarcimento danni contenute nel presente accordo quadro (e nei contratti di licenza o di servizi che incorporano le presenti condizioni), sono applicabili qualunque sia la natura della responsabilità e, cioè, anche nel caso in cui la responsabilità derivi da inadempimento contrattuale, colpa (inclusa la negligenza), responsabilità oggettiva e dalla violazione di garanzie.
8. Verifiche relative all’utilizzo dei prodotti. La società deve tenere appropriate registrazioni relative ai prodotti che essa stessa e le sue consociate utilizzano in virtù di un contratto di licenza. Durante il periodo di validità del predetto contratto di licenza e nell’anno successivo alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, Microsoft ha il diritto di verificare, a sue spese, che la società sia adempiente alle condizioni di tale contratto di licenza e delle relative eventuali iscrizioni. Al fine di effettuare tale verifica, Microsoft si avvarrà di un consulente esterno facente parte di una società di revisione riconosciuta a livello internazionale. Tale consulente sarà soggetto all’obbligo di riservatezza. La verifica verrà effettuata dopo un preavviso di almeno 30 giorni, durante il normale orario lavorativo e in modo da non interferire, irragionevolmente, con lo svolgimento dell’attività della società. In alternativa a tale verifica, Microsoft potrà chiedere alla società di compilare in modo accurato un questionario relativo ai prodotti che la società e le sue consociate utilizzano in base ad un contratto di licenza. Qualora la verifica o l’autoverifica rivelino l’utilizzo di prodotti non concessi in licenza, la società dovrà tempestivamente ordinare licenze sufficienti a consentire l’utilizzo di tali prodotti. Qualora la verifica o l’autoverifica rivelino un sostanziale utilizzo di prodotti non concessi in licenza (e cioè, la mancanza di una quantità di licenze superiore al 5% del numero delle copie dei prodotti eseguite dalla società), la società dovrà rimborsare a Microsoft tutti i costi sostenuti per la verifica e dovrà,
altresì, acquisire le necessarie ulteriori licenze come singole licenze al dettaglio entro 30 giorni. Qualora, all’esito della verifica, Microsoft non riscontri un sostanziale utilizzo di prodotti non concessi in licenza, non effettuerà altre verifiche nei confronti di quella stessa società per almeno un anno. Microsoft e i suoi consulenti utilizzeranno le informazioni ottenute solo per far valere i loro diritti e al fine di determinare se la società sia adempiente alle condizioni del contratto di licenza applicabile. Esercitando i diritti di cui sopra o ponendo in essere le procedure sopra descritte, Microsoft non rinuncia a far valere altri suoi diritti in relazione al presente accordo quadro (inclusi i contratti di licenza o di servizi che incorporino le presenti condizioni) o a proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale nei modi stabiliti dalla legge.
9. Durata – Recesso. Il presente accordo quadro è a tempo indeterminato. Microsoft e la società potranno recedere dal presente accordo quadro in qualsiasi momento dando all’altra parte preavviso scritto di almeno 60 giorni. Nella misura necessaria per far valere le disposizioni in tema di risoluzione contenute nel presente accordo quadro, ogni parte rinuncia ai diritti e agli obblighi di cui dispone, o possa disporre in futuro, in base alle normative applicabili, di chiedere o ottenere che la risoluzione del presente accordo quadro sia pronunciata dall’autorità giudiziaria. L’unico effetto derivante dal recesso del presente accordo quadro sarà il venir meno per le parti della possibilità di stipulare ulteriori contratti di licenza o di servizi in base al presente accordo quadro. I contratti di licenza o di servizi stipulati prima della data di recesso in base al presente accordo quadro resteranno in vigore. Le condizioni del presente accordo quadro incorporate in tali contratti, in virtù di un espresso riferimento, troveranno comunque applicazione per tutto il periodo di validità dei predetti contratti.
10. Varie.
a. Comunicazioni a Microsoft. Tutte le comunicazioni, le autorizzazioni e le richieste relative ai contratti di licenza o di servizi devono essere effettuate per posta, corriere espresso, fax o posta elettronica ed inoltrate agli indirizzi e ai numeri indicati nell’applicabile contratto di licenza o di servizi. Le comunicazioni aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di recesso del presente accordo quadro devono essere inoltrate per posta, corriere espresso, fax o posta elettronica agli indirizzi e ai numeri indicati nel presente accordo quadro. Le comunicazioni si considereranno ricevute nella data indicata sulla ricevuta di ritorno postale o sulla conferma di consegna rilasciata dal corriere espresso o dal fax o dalla posta elettronica.
e Comunicazioni a Microsoft devono ssere inviate a: | e in copia a: | ||||
Microsoft Ireland Operations Limited | |||||
At Ca | rium rmen | L | aw and Corporate Affairs | ||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00 Xxxxxxx All’attenzione: EOC Program Operations Dept | La Défense 4 000, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx |
L E
b. Cessione. Il presente accordo quadro e i contratti di licenza potranno essere ceduti da Microsoft e dalla società solo alle loro rispettive consociate. L’eventuale cessione non solleverà la cedente dalle obbligazioni poste a suo carico nel presente accordo quadro o nei contratti ceduti. La cessione dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto. I contratti di servizi potranno essere ceduti esclusivamente con il consenso scritto dell’altra parte.
c. Validità delle disposizioni contrattuali. Qualora l’Autorità Giudiziaria competente ritenesse illegale, invalida o non applicabile una disposizione del presente accordo quadro (inclusi i contratti di licenza o di servizi che incorporano le presenti condizioni), le rimanenti disposizioni resteranno in pieno vigore ed effetto. Le parti accettano di modificare il presente accordo quadro per far sì che la disposizione contestata possa trovare applicazione nella misura massima consentita.
d. Rinunce. In caso di inadempimento di una delle parti alle disposizioni del presente accordo quadro e dei contratti di licenza o di servizi che incorporano le presenti condizioni, l’eventuale rinuncia di una delle parti a far valere i propri diritti in relazione a tale inadempimento, non costituirà rinuncia a far valere gli stessi diritti in merito ad eventuali altri inadempimenti. Le rinunce dovranno essere effettuate per iscritto e firmate, a pena di nullità, da un rappresentante debitamente autorizzato dalla parte che effettua la rinuncia medesima.
e. Forza Maggiore. Microsoft o la società non saranno responsabili qualora la mancata esecuzione, in tutto o in parte, del presente accordo quadro, o dei contratti di licenza o di servizi retti dallo stesso, dipenda da cause che non siano sotto il controllo della parte inadempiente. La parte inadempiente dovrà dar corso all’esecuzione appena possibile.
f. Foro competente. Di seguito è indicato il foro competente per le azioni giudiziarie esperite da Microsoft o dalla società relative al presente accordo quadro o ai contratti di licenza o di servizi che incorporano le condizioni dello stesso. Per le azioni intentate da Microsoft sarà competente il foro del luogo ove ha sede la consociata della società che ha sottoscritto il presente accordo quadro o uno dei contratti sopra indicati; per le azioni intentate dalla società aventi ad oggetto un contratto di licenza sarà competente il foro dello stato di Washington, qualora il contratto sia stato stipulato da una consociata Microsoft sita al di fuori dell’Europa, ovvero il foro irlandese qualora il contratto sia stato stipulato da una consociata Microsoft sita in Europa. Per le azioni intentate dalla società aventi ad oggetto un contratto di servizi sarà competente il foro del luogo ove ha la sede legale la consociata Microsoft che fornisce i servizi; per le azioni aventi ad oggetto la violazione di obblighi di riservatezza o la violazione di diritti di proprietà intellettuale, Microsoft o la società potranno intentare azione legale in qualsiasi foro competente ritenuto appropriato.
g. Estensione della validità temporale di alcune disposizioni. Le disposizioni relative all’utilizzo dei prodotti, alle limitazioni relative all’utilizzo, alla prova delle licenze perpetue, al trasferimento delle licenze, alle garanzie, alla difesa nei reclami aventi ad oggetto violazioni di diritti di terzi, alle limitazioni di responsabilità, alla riservatezza, alla verifica dell’utilizzo dei prodotti e agli obblighi alla risoluzione o alla scadenza, resteranno efficaci anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente accordo quadro e dei contratti di licenza o di servizi.
h. Non esclusività. Il presente accordo quadro (inclusi i contratti di licenza o di servizi che incorporano le presenti condizioni) non crea alcun diritto di esclusiva. Le disposizioni del presente accordo quadro non stabiliscono che la società riceva in licenza, utilizzi o promuova esclusivamente il software o i servizi di Microsoft. La società, se così desidera, può stipulare contratti con altri soggetti per ricevere in licenza, utilizzare o promuovere software o servizi non di Microsoft.
i. Legge Applicabile. I contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita al di fuori dell’Europa, saranno retti e interpretati in conformità alle leggi dello Stato di Washington e alle leggi federali degli Stati Uniti d’America; i contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita in Europa, saranno retti e interpretati in conformità alle leggi irlandesi. A meno che non sia altrimenti concordato per iscritto, i contratti di servizi saranno retti dalle leggi del paese dove la consociata Microsoft che fornisce i servizi ha la sua sede legale. Al presente accordo quadro e agli eventuali contratti di licenza o di servizi stipulati da una consociata Microsoft in base al presente accordo quadro, non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti per la Vendita Internazionale di Beni (“1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”) e gli atti relativi.
j. Microsoft quale appaltatore. Microsoft fornisce i suoi servizi nella qualità di appaltatore e sarà responsabile di ogni contributo, imposta, ritenuta, sussidio e corrispettivo per i suoi dipendenti. La società e Microsoft sono libere di sviluppare prodotti autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate dell’altra parte. La società e Microsoft non sono tenute a limitare le future mansioni lavorative delle persone che abbiano avuto accesso alle informazioni riservate. Inoltre, la società, Microsoft e tali persone saranno libere di utilizzare le informazioni che tali persone ricordino, relative alla tecnologia informatica, incluse le idee, i concetti, il know-how e le tecniche, nella misura in cui le informazioni riservate dell’altra parte non vengano divulgate in violazione del presente accordo quadro, nel corso del loro utilizzo. Tale utilizzo, in ogni caso, non potrà in alcun modo essere considerato quale concessione di diritti su copyright o brevetti e non implica né richiede il pagamento di royalty o la stipulazione di separati contratti di licenza.
k. Effetti giuridici nei confronti delle consociate. Microsoft e la società riconoscono e danno atto che alcune disposizioni del presente accordo quadro e dei contratti di licenza o di servizi, producono effetti non solo nei confronti dei soggetti che hanno sottoscritto tali contratti ma anche nei confronti delle loro consociate. Pertanto, Microsoft e la società si impegnano a far sì che tali loro consociate rispettino gli obblighi, su di esse gravanti, che derivano dal presente accordo quadro o dai contratti di licenza o di servizi.
Nel caso in cui si applichi la legge di una delle giurisdizioni sopra citate, le seguenti disposizioni specifiche per ogni paese sostituiranno le equivalenti disposizioni del presente contratto o si aggiungeranno a tali disposizioni come segue:
Australia
Sostituire l’Articolo 2, Utilizzo e titolarità, prima frase del primo paragrafo, delle Condizioni, con quanto segue:
Salvo quanto diversamente specificato in un contratto di licenza, l’utilizzo dei prodotti che la società riceve in licenza da Microsoft é disciplinato dai diritti sull’utilizzo del prodotto relativi a ciascun prodotto e a ciascuna versione e dalle condizioni del contratto di licenza in base al quale la società ha ricevuto in licenza i prodotti; questi sono gli unici diritti di cui la società dispone per eseguire qualsiasi prodotto.
Aggiungere all’Articolo 5, Garanzie, delle Condizioni, quanto segue:
e. Rimedi del Consumatore. Nonostante quanto previsto nel presente contratto, i consumatori potrebbero godere di alcuni diritti o rimedi ai sensi della Legge sulle Pratiche Commerciali (“Trade Practices Act” 1974, “Cth”) e di simili leggi statali e locali Australiane in virtù delle quali la responsabilità non può essere esclusa. In tal caso, allora, nel limite massimo consentito dalla legge, tale responsabilità è limitata, a scelta di Microsoft, nel caso di merci a (i) la sostituzione delle merci o (ii) la correzione dei difetti delle merci, e, nel caso di servizi a (i) la nuova fornitura di servizi o (ii) il costo della nuova fornitura dei servizi.
In relazione ai contratti di servizi stipulati con una consociata Microsoft sita in Australia, sostituire il sottoparagrafo 10 (i), Legge applicabile, delle Condizioni, con quanto segue:
i. Legge applicabile. Le condizioni dei contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita al di fuori dell’Europa, saranno rette e interpretate in conformità alle leggi dello Stato di Washington e alle leggi federali degli Stati Uniti d’America. Le condizioni dei contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita in Europa, saranno rette e interpretate in conformità alle leggi irlandesi. Le condizioni dei contratti di servizi saranno rette dalle leggi del Nuovo Xxxxxx del Sud. Al presente contratto e agli eventuali contratti di licenza o di servizi stipulati da una consociata di Microsoft in base al presente contratto, non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti per la Vendita Internazionale di Beni (“1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”) e gli atti relativi.
Aggiungere all’Articolo 10, Varie, delle Condizioni, quanto segue:
k. GST. Nel caso in cui sia dovuta una GST sulle forniture effettuate in base a un contratto di licenza o di servizi stipulato dalla società o da una delle sue consociate in base al presente contratto, la società dovrà altresì pagare un importo a titolo di acconto di questa GST, come esso verrà fatturato alla società medesima.
Brasile
Sostituire il sottoparagrafo 5(c), Servizi, delle Condizioni, con quanto segue:
c Servizi. Microsoft garantisce che tutti i servizi verranno eseguiti utilizzando gli standard e le pratiche
generalmente accettate nel settore informatico. Microsoft porrà in essere sforzi ragionevoli, sotto il profilo commerciale, nel fornire i servizi di supporto al prodotto. La presente garanzia è valida per un periodo di 90 giorni dalla data del rispettivo ordine di lavoro o della rispettiva descrizione del servizio. Qualora la società comunichi a Microsoft, entro il periodo di garanzia, che un servizio non risponde ai requisiti indicati nella presente garanzia e Microsoft non sia in grado di prestare nuovamente tale servizio in conformità alla presente garanzia entro il termine stabilito dalla legge, allo stato tale termine è di 30 giorni, allora Microsoft, a sua scelta, potrà (i) restituire il prezzo pagato per il servizio; (ii)
eseguire nuovamente il servizio, se sia possibile; (iii) offrire alla società uno sconto per un importo equivalente alla parziale mancata esecuzione del servizio, se applicabile. Questo è l’unico rimedio disponibile per la società in relazione all’eventuale mancato funzionamento, conforme a quanto descritto nel presente paragrafo, di materiali forniti con i servizi.
Canada
Per i contratti di servizi retti dalle leggi del Canada, sostituire il sottoparagrafo 10 (i), Legge applicabile, delle Condizioni, con quanto segue:
i. Legge applicabile. Le condizioni dei contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita al di fuori dell’Europa, saranno rette e interpretate in conformità alle leggi dello Stato di Washington e alle leggi federali degli Stati Uniti d’America. Le condizioni dei contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita in Europa, saranno rette e interpretate in conformità alle leggi irlandesi. Le condizioni dei contratti di servizi saranno rette dalle leggi della Provincia di Ontario e dalle leggi federali del Canada applicabili in tale Provincia. Al presente contratto e agli eventuali contratti di licenza o di servizi stipulati da una consociata di Microsoft in base al presente contratto, non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti per la Vendita Internazionale di Beni (“1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”) e gli atti relativi.
Aggiungere all’Articolo 10, Varie, delle Condizioni, quanto segue:
k. Lingua. È espressa volontà delle parti che il presente contratto e/o tutti i, o qualcuno dei, relativi documenti vengano redatti in una lingua diversa da quella francese.Traduzione in francese: Il est de la volonté expresse des parties que le présent contrat et/ou tous les documents qui s’y rattachent soient rédigés dans une langue autre que le français.
Germania
Sostituire l’Articolo 5, Garanzie, delle Condizioni, con quanto segue:
5. Caratteristiche Convenute; Reclami dovuti a Difetti di Qualità e a Difetti di Titolarità. Nella misura in cui Microsoft fosse richiesta di fornire una cosa mobile ancora da prodursi (herzustellende, bewegliche Sache) o nella misura in cui i Servizi di Microsoft fossero, in via del tutto eccezionale, considerati quale l’effettuazione di un lavoro (Werkleistungen), si applicheranno allora le seguenti disposizioni ai reclami basati sui difetti di qualità o di titolarità (nell’insieme denominati “Difetti”). Le seguenti disposizioni, peraltro, non si applicheranno nel caso in cui i reclami abbiano ad oggetto danni o rimborsi di spese.
Le disposizioni contenute nell’Articolo 7 dovranno essere applicate ai reclami aventi ad oggetto danni o spese derivanti dai Difetti.
a. I diritti della società e la relativa scadenza saranno determinati esclusivamente in conformità alla legge imperativamente applicabile nel caso di non rivelazione intenzionale di un Difetto (arglistiges Verschweigen) o nel caso di una garanzia relativa alle caratteristiche di una cosa mobile fornita, ancora da prodursi (gelieferte, herzustellende, bewegliche Sache) o relativa alla effettuazione di un lavoro (Beschaffenheitsgarantie) (§§ 651, 444 e 639 del Codice Civile Tedesco (BGB)).
b. Microsoft comunica alla società che, sulla base dello stato attuale della tecnologia, non é possibile sviluppare prodotti software complessi che siano totalmente esenti da difetti tecnici. Le caratteristiche contrattualmente concordate (vertragliche Bescaffenheit) per il software che deve essere fornito da Microsoft, non richiedono che il software sia totalmente esente da errori di programmazione ma, semplicemente, che il software sia esente da errori di programmazione che possano sostanzialmente renderne difficoltoso l’utilizzo.
c. Microsoft non sarà tenuta al rispetto dei propri obblighi nella misura in cui un reclamo sia basato su (i) specifiche tecniche, codice o materiali forniti dalla società; (ii) l’utilizzo dei materiali forniti con i servizi, o l’accesso ai medesimi, da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dalla società e dalle sue Consociate, come consentito dall’applicabile attestazione dei servizi; (iii) l’utilizzo da parte della società dei materiali forniti con i servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla società di dismetterne l’utilizzo proprio a causa dell’esistenza di tale reclamo; (iv) la combinazione dei materiali forniti con i servizi da parte della società con prodotti, dati o procedimenti commerciali che non siano di Microsoft.
d. Nella misura in cui Microsoft sia richiesta di fornire una cosa mobile non ancora prodotta, la società potrà effettuare un reclamo contro Microsoft solamente nel caso in cui la società abbia correttamente adempiuto il suo obbligo di comunicare a Microsoft tutti i Difetti in conformità all’Articolo 377 del Codice Commerciale Tedesco (HGB). La società deve fornire a Microsoft comunicazione scritta di qualsiasi Difetto apparente rinvenuto dalla società durante il suo esame ai sensi dell’Articolo 377 del Codice Commerciale Tedesco, immediatamente e, comunque, non oltre due settimane dalla consegna. La società deve comunicare a Microsoft per iscritto eventuali Difetti occulti immediatamente dopo la relativa scoperta.
e. Microsoft correggerà i Difetti dei quali la società abbia fornito comunicazione prima della scadenza del periodo indicato nel presente articolo. Nella misura in cui la società abbia effettuato un reclamo contro Microsoft per l’esecuzione successiva (Nacherfüllung), Microsoft avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di correggere il Difetto o di fornire una nuova cosa mobile o, qualora il Difetto consista nell’effettuazione di un lavoro, di creare un nuovo lavoro esente da Difetti. La società si impegna a cooperare nella esecuzione successiva da parte di Microsoft fornendo le informazioni e la documentazione necessarie e fornendo, altresì, tutta la ragionevole assistenza.
f. La società potrà aver titolo a rescindere il relativo contratto di servizi – sempre che la rescissione non sia esclusa dalla legge imperativa – o a corrispondere un importo minore solo dopo la scadenza del termine, determinato in modo appropriato dalla società ai fini dell’esecuzione successiva, intendendo per tale un termine di almeno tre settimane, salva l’ipotesi in cui il termine sia fissato da una norma imperativa.
g. Nel caso in cui Microsoft provi che non esisteva un Difetto imputabile a Microsoft sulla base del presente articolo, allora Microsoft avrà titolo a chiedere il rimborso delle spese, sulla base dei suoi corrispettivi standard, sostenute per realizzare l’esecuzione successiva.
h. La società non potrà presentare reclami in base al presente articolo qualora essa stessa o un terzo abbiano modificato la cosa mobile fornita ancora da prodursi o l’effettuazione di un lavoro senza il consenso di Microsoft, salvo il caso in cui la società sia in grado di provare che i Difetti in questione non furono causati da tale modifica.
j. Tutti i reclami che la società può presentare in base al presente Articolo 5, si prescrivono in un anno. Per una cosa mobile fornita, ancora da prodursi, la prescrizione decorre dalla data di consegna; nei casi di effettuazione di un lavoro, la prescrizione decorre dalla data di accettazione (Abnahme).
Quanto sopra esposto, non inficia la disposizione contenuta nell’articolo 438, paragrafo 1 Nr. 1 a) del Codice Civile Tedesco.
Sostituire l’Articolo 7, Limitazione di responsabilità, delle Condizioni, con quanto segue:
7. Limitazione di responsabilità.
Potrebbero esservi casi nei quali la società abbia titolo ad agire per il risarcimento dei danni o il rimborso di spese futili (Ersatz vergeblicher Aufwendungen) nei confronti di Microsoft. Qualunque sia il fondamento giuridico di tale azione (inadempimento contrattuale, Difetti, colpa o altro fondamento giuridico), la responsabilità di Microsoft per ogni e qualsiasi danno che ne risulti, sarà limitata nel modo seguente:
a. Nel caso di atti intenzionali, di reclami in base alla Legge Tedesca in materia di Responsabilità Prodotto, di non rivelazione intenzionale di un Difetto, o di una garanzia relativa a caratteristiche di una cosa mobile ancora da prodursi, fornita, o di un’effettuazione di un lavoro (Beschaffenheitsgarantie) (Articoli 651, 444 e 639 del Codice Civile Tedesco (BGB)) nonché di reclami basati su danni alla vita, alla persona o alla salute, la responsabilità di Microsoft sarà determinata esclusivamente in conformità alla legge imperativamente applicabile.
b. Colpa grave. In caso di colpa grave, la responsabilità di Microsoft sarà limitata ai danni tipici prevedibili. La presente limitazione, peraltro, non si applica nella misura in cui i danni siano stati causati dai dipendenti di Microsoft con mansioni gestionali o dai suoi legali rappresentanti.
c. Colpa lieve. Nel caso di colpa lieve, Microsoft sarà responsabile solo nell’ipotesi di violazione di una rilevante obbligazione contrattuale. In tale caso, la responsabilità di Microsoft sarà limitata ai danni tipici prevedibili. In tutti gli altri casi di colpa lieve, la responsabilità di Microsoft é esclusa.
d. Responsabilità senza colpa (verschuldensunabhängige Haftung). Nel caso di responsabilità senza colpa per impossibilità all’esecuzione durante un’esecuzione tardiva, la responsabilità di Microsoft sarà altresì limitata ai danni tipici prevedibili.
e. Nel caso in cui Microsoft sia richiesta di fornire una cosa mobile ancora da prodursi, Microsoft sarà responsabile per i danni o le spese dovuti a Difetti solo se la società sia adempiente al suo obbligo descritto nell’Articolo 5(d) di cui sopra, cioé quello di comunicare a Microsoft tutti i Difetti.
f. Gli eventuali reclami per danni o per spese risultanti da Difetti si prescriveranno entro un anno. Per una cosa mobile fornita ancora da prodursi, la prescrizione decorre dalla data della consegna; nel caso di effettuazione di un lavoro, la prescrizione decorre dalla data di accettazione (Abnahme). La presente disposizione non inficia l’Articolo 438, paragrafo 1 Nr. 1 a) del Codice Civile Tedesco.
Tutti gli altri reclami contro Microsoft per danni o spese, si prescriveranno in due anni dalla data in cui sia occorso l’evento che dà causa all’azione.
La disposizione contenuta nel presente sottoparagrafo 7(f), non si applica nei casi disciplinati dal sottoparagrafo 7(a) di cui sopra o nel caso di comportamento gravemente negligente da parte di Microsoft. In tali casi, sarà applicabile la legge imperativa.
Indonesia
Sostituire il sottoparagrafo 10 (f), Controversie, delle Condizioni, con quanto segue:
f. Controversie. Ogni controversia derivante dal presente contratto o ad esso connessa, incluse le controversie relative alla sua esistenza, validità o risoluzione, dovrà essere deferita e risolta in via definitiva a mezzo di giudizio arbitrale in Singapore in conformità con le Regole Arbitrali del Centro Internazionale di Arbitrato di Singapore (“Singapore International Arbitration Centre” “SIAC”), regole che si considerano parte integrante, per riferimento, della presente disposizione. L’Organo Giudicante sarà composto da un arbitro nominato dal Presidente del SIAC. La lingua in cui verrà svolto l’arbitrato sarà quella inglese. La decisione resa in via arbitrale sarà definitiva, vincolante e non contestabile e potrà essere utilizzata come base per decisione giudiziaria in materia in Indonesia o altrove. La presente scelta di giurisdizione non impedisce alle parti di far valere, in qualsiasi appropriata giurisdizione, rimedi, anche in via di ingiunzione, in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale o di obblighi in materia di riservatezza.
In America Latina, inclusi i Paesi del Sud America e dell’America Centrale e i Caraibi (esclusi il Brasile e i territori della Francia, dei Paesi Passi, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d’America)
Aggiungere all’Articolo 10, Varie, delle Condizioni, quanto segue:
k. Imposta di bollo. Microsoft non sarà responsabile per alcuna imposta di bollo che possa essere dovuta ai sensi del presente contratto o di qualsiasi contratto di licenza o di servizi stipulato dalla società e/o dalle sue consociate. A richiesta di Microsoft, la società e le sue consociate forniranno a Microsoft la prova del pagamento delle appropriate imposte di bollo alle competenti autorità.
Malesia
Aggiungere all’Articolo 5, Garanzie, delle Condizioni, quanto segue:
e. Rimedi del Consumatore. Nonostante eventuali diverse disposizioni contenute nel presente contratto, i consumatori potranno avere il beneficio di alcuni diritti o rimedi ai sensi della Legge Malese per la Protezione del Consumatore, la quale prevede che la responsabilità non possa essere esclusa o limitata. Qualora consentito dalla legge e nel limite massimo consentito dalla legge, tale responsabilità é limitata, a scelta di Microsoft, in caso di beni, a (i) la riparazione dei beni o (ii) la correzione dei difetti dei beni, e in caso dei servizi a (i) la nuova fornitura dei servizi o (ii) il costo della nuova fornitura dei servizi.
Nuova Zelanda
Aggiungere all’Articolo 10, Varie, delle Condizioni, quanto segue:
k. Responsabilità prescritta dalla legge.
(i) Business. Nei casi in cui Microsoft sia un fornitore (così come tale termine è definito nella Legge sulle Garanzie del Consumatore del 1993 (“Consumer Guarantees Act”, “CGA”)) dei prodotti o di altri beni e servizi, la società conferma che i prodotti o gli altri beni e servizi forniti da Microsoft in base a un contratto di licenza o servizi, vengono acquistati per uno scopo commerciale (così come tale termine è definito nella CGA) e la società accetta che la CGA non si applica ai prodotti o agli altri beni o servizi forniti da Microsoft.
(ii) Consumatori. Tranne quanto previsto nel sottoparagrafo (i) di cui sopra, nessuna disposizione del presente contratto è intesa a limitare i diritti di un “consumatore” in base alla CGA quando tale Legge sia applicabile e le condizioni del presente contratto devono essere modificate nella misura necessaria per dare efficacia a tale intento.
(iii) Forniture Continuative. Qualora la società effettui forniture continuative a qualsiasi soggetto, allora dovrà includere la seguente disposizione nelle condizioni di tutti i contratti per la fornitura di prodotti: “Il cliente, se acquista prodotti o servizi a fini commerciali, prende atto e accetta che Microsoft Corporation e le sue consociate non hanno alcuna responsabilità od obbligo nei confronti del cliente medesimo in base alla Legge sulle Garanzie del Consumatore del 1993 e quando il cliente fornisce i prodotti o i servizi deve includere questa disposizione riportandola integralmente nelle condizioni che regolano tale fornitura”.
(iv) Inadempimento. La società deve indennizzare e tenere indenne Microsoft e le sue consociate da qualsiasi costo, spesa, perdita o danno sostenuti da Microsoft o dalle sue consociate in conseguenza del fatto che la società stessa e qualsiasi cliente della società siano inadempienti agli obblighi previsti nel presente articolo.
Sostituire il sottoparagrafo 10(f), Controversie, delle Condizioni, con quanto segue:
Repubblica Popolare Cinese
f. Controversie. Il foro competente per le azioni intraprese da Microsoft aventi ad oggetto i contratti di licenza o di servizi, sarà quello del luogo ove la consociata della società che ha sottoscritto il contratto ha la sua sede legale. Qualora, in tale caso, la consociata della società che ha sottoscritto il contratto abbia la sua sede legale nella Repubblica Popolare Cinese, allora le azioni intraprese da Microsoft aventi ad oggetto i contratti di licenza o di servizi dovranno essere deferiti ad arbitrato vincolante della Commissione Arbitrale Internazionale Cinese per l’Economia e il Commercio (“China International Ecomomic and Trade Arbitration Commission”, “CIETAC”) di Pechino in conformità con le regole man mano in vigore. Il foro competente per le azioni intentate dalla società aventi ad oggetto un contratto di licenza stipulato con una consociata Microsoft sita al di fuori dell’Europa, sarà quello delle corti dello Stato di Washington. Il foro competente per le azioni intentate dalla società aventi ad oggetto un contratto di licenza stipulato con una consociata Microsoft sita in Europa, sarà quello irlandese. Il foro competente per le azioni intentate dalla società aventi ad oggetto un contratto di servizi, sarà quello del luogo ove la società che fornisce i servizi ha la sua sede legale. Qualora, in questo caso, la consociata Microsoft che fornisce i servizi abbia sede nella Repubblica Popolare Cinese, le azioni intentate dalla società aventi ad oggetto un contratto di servizi, dovranno essere deferite ad un arbitrato vincolante del CIETAC in conformità con le norme man mano in vigore. Questa scelta del foro competente non impedisce alle parti di ottenere provvedimenti inibitori in qualsiasi appropriato foro competente in relazione ad una violazione di diritti di proprietà intellettuale o di obbligazioni di riservatezza.
Filippine
Sostituire il sottoparagrafo 10 (f), Controversie, delle Condizioni, con quanto segue:
f. Controversie. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o da una violazione del medesimo o dalla risoluzione o invalidità dello stesso, verranno risolte tramite arbitrato in conformità alle Regole Arbitrali UNCITRAL in vigore in quel momento. Nel caso in cui tali regole non disciplinino eventuali problematiche che nascano in relazione a come condurre l’arbitrato o alla sua procedura, allora tale problematica verrà risolta in conformità con le leggi del luogo dove viene tenuto l’arbitrato. Il luogo
dell’arbitrato sarà Singapore. La lingua dell’arbitrato sarà l’inglese. Le parti convengono che il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti stesse e, nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, le parti rinunciano al loro diritto a qualsiasi forma di appello o impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Nonostante questa scelta di giurisdizione, per le azioni aventi ad oggetto la violazione di obblighi di riservatezza o la violazione di diritti di proprietà intellettuale, Microsoft o la società potranno intentare azione legale in qualsiasi foro competente ritenuto appropriato.
Tailandia
Sostituire il sottoparagrafo 10 (f), Controversie, delle Condizioni, con quanto segue:
f. Controversie. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o ad esso relative, incluse le problematiche relative alla sua esistenza, validità o risoluzione, verranno portate all’attenzione e risolte in via definitiva in virtù di arbitrato in Singapore, in conformità alle regole arbitrali del Centro Internazionale Arbitrale di Singapore, regole che devono ritenersi incorporate nel presente contratto in virtù di questo esplicito riferimento. La Corte Arbitrale sarà composta da un arbitro che dovrà essere nominato dal Presidente del Centro Internazionale Arbitrale di Singapore. La lingua dell’arbitrato sarà l’inglese. Il lodo arbitrale sarà definitivo, vincolante e non impugnabile e potrà essere utilizzato quale base per sentenze in Tailandia o in altri stati. Nonostante questa scelta di giurisdizione, per le azioni aventi ad oggetto la violazione di obblighi di riservatezza o la violazione di diritti di proprietà intellettuale, Microsoft o la società potranno intentare azione legale in qualsiasi foro competente ritenuto appropriato.
Vietnam
Integrare l’Articolo 9, Risoluzione, delle Condizioni, con quanto segue:
Microsoft, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti della società, si riserva il diritto di risolvere o modificare il presente contratto o i contratti di licenza o di servizi, nel caso in cui Microsoft debba utilizzare delle disposizioni contrattuali diverse imposte per legge. Qualora Microsoft scelga di risolvere tali contratti per questa ragione, i diritti della società garantiti da tali contratti avranno fine.
Sostituire il sottoparagrafo 10(f), Controversie, delle Condizioni, con quanto segue:
f. Controversie. Tutte le controversie, i reclami o i procedimenti tra le parti relativi alla validità, alla interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, verranno risolti tramite arbitrato in conformità alle norme sull’arbitrato UNCITRAL in vigore in quel momento. L’autorità che si occuperà della nomina degli arbitri sarà la Camera di Commercio Internazionale (“ICC”) che agirà in conformità con le norme adottate dalla ICC medesima a questo scopo e l’arbitrato sarà condotto nello Stato di Washington, U.S.A.. L’arbitrato sarà condotto da un arbitro unico. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti. Le parti, con il presente contratto, accettano irrevocabilmente di sottoporre tutte le problematiche e le controversie che possano derivare dal presente contratto ad arbitrato da tenersi nello Stato di Washington. Questa scelta di giurisdizione non impedisce alle parti di far valere, in qualsiasi appropriata giurisdizione, le proprie ragioni, anche in via di ingiunzione, in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale o di obblighi in materia di riservatezza.
Inghilterra e Xxxxxx
Sostituire il sottoparagrafo 7(b), Nessuna responsabilità per alcun tipo di danno, delle Condizioni, con quanto segue:
b. Nessuna responsabilità per certi danni. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, le parti e le loro consociate o i loro fornitori non saranno responsabili per danni consequenziali o speciali, perdita di profitti o guadagni e per danni indiretti (inclusi, in via esemplificativa, interruzione dell’attività, o perdita di informazioni commerciali) derivanti da qualsiasi contratto, prodotto o servizio, anche se Microsoft, le sue consociate o i suoi fornitori siano stati informati della possibilità del verificarsi di tali
danni o se tale possibilità fosse ragionevolmente prevedibile. La presente esclusione di responsabilità non si applica alla responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell’altra per la violazione di obblighi di riservatezza o per violazione dei diritti di proprietà intellettuale dell’altra parte.
Aggiungere all’Articolo 7, Limitazione di responsabilità, delle Condizioni, quanto segue:
d. Responsabilità per morte o lesione personale. Nessuna disposizione del presente contratto potrà escludere la responsabilità per morte o per lesione personale causata da negligenza o responsabilità per dichiarazione fraudolenta.
STATI UNITI D’AMERICA
Sostituire il sottoparagrafo 10(i), Legge applicabile, delle Condizioni, con quanto segue:
i. Legge applicabile. Le condizioni dei contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita al di fuori dell’Europa saranno rette e interpretate in conformità alle leggi dello Stato di Washington e alle leggi federali degli Stati Uniti d’America. Le condizioni dei contratti di licenza stipulati con una consociata Microsoft sita in Europa saranno rette e interpretate in conformità alle leggi irlandesi. Le condizioni dei contratti di servizi saranno rette dalle leggi della giurisdizione dove la consociata di Microsoft che fornisce i servizi ha la sua organizzazione. Al presente contratto e agli eventuali contratti di licenza o di servizi stipulati da una consociata di Microsoft in base al presente contratto, non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 relativa ai Contratti per la Vendita Internazionale di Beni (“1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”) e gli atti relativi.