CONTRATTO A TERMINE D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
CONTRATTO A TERMINE D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
L’anno il giorno del mese di in , nel mio studio notarile in innanzi a me , Notaio iscritto
, sono personalmente comparsi i Signori:
Avv. Xxxxx Xxxx, domiciliato per la carica presso il suo studio in Lecco, Xxx Xxxx 00, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in qualità di Curatore della Onyx Srl in fallimento, con sede in , C.F./R.I. , a ciò autorizzato giusta decreto del Tribunale di Lecco in data che in copia conforme all’originale rilasciata dal Tribunale di Lecco in data
si allega sub A) al presente atto (di seguito, l’”Affittante”);
, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in qualità di , con sede legale in , capitale sociale , C.F./R.I. (di seguito, l’Affittuaria);
l’Affittante e l’Affittuaria di seguito indicate, collettivamente, le "Parti".
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,
premesso che
a) la fallita Onyx Srl svolgeva attività d’impresa nel settore dello sviluppo e della produzione di sistemi e componenti di alimentazione e controllo per l’illuminazione e di trasformatori per applicazioni di automazione industriale ed era titolare di un’azienda organizzata per tale attività;
b) la Onyx Srl è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco in data 8/10.10.2014, pubblicata nel registro Imprese di Lecco in data 13.10.2014;
c) gli Organi del Fallimento hanno valutato positivamente l’opportunità di concedere in affitto la menzionata azienda, al fine di minimizzare le conseguenze della cessazione dell’attività nelle more della predisposizione e approvazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter l. fall.;
d) conseguentemente, previa autorizzazione del Giudice Delegato in data , è stato pubblicato un avviso di procedura competitiva per affitto di azienda ex art. 104 bis l.fall.;
e) in esito a tale procedura competitiva, l’Affittuaria è stata dichiarata aggiudicataria dell’azienda con decreto del Giudice Delegato in data , che in copia conforme all’originale rilasciata dal Tribunale di Lecco in data si allega sub B) al presente atto
f) la procedura prevista dall’art. 47, commi da 1 a 3 della legge n. 428/1990 è stata espletata come dal verbale in data che, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega in copia sub C) al presente atto; con il medesimo verbale è stato raggiunto l’accordo di cui all’art. 47, comma 5 legge n. 428/1990, come modificato dal D.L. n. 83/2012 convertito con la legge n. 134/2012 per il trasferimento di lavoratori;
tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1 Premesse, allegati e definizioni
1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.2 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre parti del presente contratto (il "Contratto"), ai seguenti termini vengono attribuiti i rispettivi significati di seguito indicati: Autorizzazioni: qualsiasi licenza, autorizzazione, certificazione e approvazione rilasciata da terzi (inclusa la Pubblica Amministrazione), comunque riferibile all’Azienda;
Azienda: l’insieme dei beni e dei rapporti giuridici costituenti l’oggetto del Contratto, così come previsto al successivo art. 2, essendo convenuto che tutti i cespiti, componenti, elementi, accordi o rapporti – siano essi attivi o passivi, rilevati o non nella contabilità e documentazione sociale di – diversi da quelli specificatamente indicati al
successivo art. 2, sono esclusi e non fanno parte dell’Azienda, ancorché riferiti o riferibili alla medesima;
Competenze Lavoristiche: i TFR e i ratei di retribuzione indiretta (mensilità aggiuntive, ferie non godute, ROL, permessi, ecc.) dei lavoratori dipendenti addetti all’Azienda; Contratto di Locazione: il contratto di locazione stipulato con il Fallimento Rimero e registrato a in data 26.4.2012 al n. , avente a oggetto il complesso immobiliare di Xxxxxxxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxx 0;
Contratto Estimatorio: il contratto estimatorio stipulato tra la Onyx Srl e il Fallimento ERC Highlight Srl in data , registrato a in data al n. ; Data di Efficacia: la data di avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 3.4, risultante dall’atto ricognitivo di cui all’art. 3.6, a partire dalla quale il Contratto avrà efficacia;
Documentazione Tecnica: con riferimento ai Prodotti, le informazioni e le specifiche tecniche, nonché qualsivoglia altra informazione tecnica e industriale, i disegni e il materiale progettuale in qualsiasi formato, anche elettronico, utili a sfruttare la Tecnologia, nonché tutta la documentazione tecnica riferibile all’Azienda;
Gravami: i privilegi, le ipoteche, i gravami pregiudizievoli e/o i diritti di terzi di qualsivoglia natura, concernenti i beni riferibili all’Azienda;
Know-How Commerciale: le conoscenze pratiche relative ai clienti e ai fornitori riferibili all’Azienda;
Magazzino: le giacenze riferibili all’Azienda alla data di stipulazione del Contratto; Prodotti: sistemi e componenti di alimentazione e controllo per l’illuminazione e trasformatori per applicazioni di automazione industriale;
Proprietà Intellettuale: se e in quanto esistenti, con riferimento ai Prodotti e all’Azienda:
(a) le denominazioni commerciali e sociali, i loghi, i segni distintivi e i nomi di dominio già nella titolarità di Xxxx, (b) i marchi d’impresa già nella titolarità di Xxxx, le registrazioni e le domande di registrazione di marchi d’impresa ottenute o depositate presso i competenti uffici brevettuali nazionali e/o europei e/o internazionali a nome di Onyx, (c) i brevetti ottenuti e le relative certificazioni, le domande di registrazione di brevetti per invenzione e per modello di utilità depositate presso i competenti uffici nazionali e/o europei e/o internazionali già nella titolarità di Onyx; (d) la Tecnologia e la Documentazione Tecnica,
(e) il Know How Commerciale.
Tecnologia: con riferimento ai Prodotti, le invenzioni non brevettate, i segreti industriali, i processi e ogni altra informazione tecnica e industriale, aventi come campo d’applicazione il Prodotto e i macchinari e impianti facenti parte dell’Azienda, nonché l’insieme degli studi, conoscenze, know-how, informazioni tecniche e industriali e applicazioni sviluppate in relazione al Prodotto e ai macchinari e impianti facenti parte dell’Azienda.
Articolo 2 Oggetto.
2.1 L’Affittante concede in affitto all’Affittuaria, che accetta per poter esercitare in nome e per conto proprio l’attività descritta al punto a) delle premesse, l’Azienda, costituita dai seguenti rapporti e cespiti attivi e passivi:
I. i rapporti di lavoro con i dipendenti di cui all’elenco che, firmato dalle Parti e da me Notaio, si allega al presente atto sub D);
II. impianti, apparecchiature, attrezzature di cui all’elenco che, firmato dalle Parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto sub E);
III. il Magazzino, nella consistenza di cui all’elenco che, firmato dalle Parti e da me
Notaio, si allega al presente atto sotto sub F);
IV. le Autorizzazioni, la Documentazioni Tecnica, il Know How Commerciale e la Tecnologia necessari per svolgere l’attività;
V. il Contratto di Locazione e il Contratto Estimatorio;
VI. tutti gli altri contratti di pertinenza dell’azienda, se e in quanto ancora in essere alla Data di Efficacia, inclusi senza limitazione eventuali ordini non eseguiti ovvero eseguiti parzialmente.
2.2 E’ escluso dall’affitto tutto ciò che non è espressamente menzionato all’art. 2.1, inclusi senza limitazione cespiti, elementi, accordi o rapporti di qualsivoglia natura, siano essi attivi o passivi, compresi i crediti, rilevati o non nella contabilità e documentazione sociale della fallita e ancorché riferiti all’Azienda.
2.3 L’Azienda viene trasferita “come vista e piaciuta” nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dunque con esclusione, tra l’altro, della garanzia per vizi e difetti, anche per quanto concerne la conformità degli impianti e dei macchinari rispetto alla normativa vigente anche in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché la situazione ambientale del complesso immobiliare oggetto del Contratto di Locazione e la sua piena fruibilità in relazione ai lavori di esecuzione della variante alla SS 638 lotto San Xxxxxxxx in Comune di Calolziocorte e a eventuali occupazioni temporanee di porzioni del complesso stesso per l’esecuzione di opere collegate a tale variante. Al riguardo, l’Affittuaria dichiara di ben conoscere e comunque di avere preso esatta cognizione di tale stato
Articolo 3
Durata - Consegna – Condizioni sospensive
3.1 Il Contratto avrà durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di stipulazione del Contratto; il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 6 (sei) mesi, in assenza di disdetta di una delle Parti, da comunicarsi all’altra parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3.2 L’Affittuaria si intende immessa nel godimento dell’Azienda a far tempo dalla Data di Efficacia.
3.3 Entro 7 (sette) giorni dalla Data di Efficacia le Parti redigeranno il verbale di consegna dell’Azienda, nel quale sarà indicato lo stato dei beni che ne fanno parte.
3.4 Il contratto è soggetto alle seguenti condizioni sospensive, che dovranno tutte avverarsi entro il 6 dicembre 2014: (i) conclusione di un accordo ex art. 47, comma 5 legge n. 428/1990 per il trasferimento, alle condizioni indicate nell’accordo medesimo, di non meno di 40 (quaranta) lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) attualmente in forza alla fallita; (ii) stipulazione con il proprietario dell’immobile di Calolziocorte, Via dei Sassi 2, di modifiche delle condizioni economiche del Contratto di Locazione; (iii) cessione del Contratto Estimatorio.
3.5 Le condizioni sospensive di cui all’art. 3.4 sono pattuite nel solo interesse dell’Affittuaria; pertanto, salvo che l’Affittante rinunci a una o più di tali condizioni, il contratto non produrrà effetti e sarà irrevocabilmente risolto se tali condizioni non si avverino entro la data indicata.
3.6 Dell’avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra, le Parti daranno atto mediante apposito atto ricognitivo, da stipularsi presso il Notaio , con spese e tasse a carico dell’Affittuaria.
Articolo 4
Canone.
4.1 Il canone di affitto è pattuito in Euro ( /00) oltre I.V.A.
all’anno.
4.2 L’Affittuaria corrisponderà il canone di affitto in rate trimestrali anticipate, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN , presso la .
4.3 In caso di ritardato pagamento del canone, senza pregiudizio dell’esercizio degli altri diritti previsti dal presente contratto o dalla legge e senza necessità di messa in mora, decorreranno a favore dell’Affittante gli interessi di mora al saggio di cui all’art.5 D.Lgs. n.231/2002.
Articolo 5
Disciplina dei crediti, debiti e passività.
5.1 Restano rispettivamente a favore e a carico delle Parti tutti i crediti, debiti, oneri, costi, responsabilità e passività di qualsivoglia tipo, sorti a carico dell’una o dell’altra, anche in conseguenza della pregressa gestione dell’Azienda, anteriormente alla data di stipulazione Contratto o che trovino causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a tale data, ancorché oggi non noti e quantificati.
Articolo 6 Rapporti contrattuali.
6.1 L’Affittuaria dovrà curare gli adempimenti necessari per le volturazioni delle utenze, se e in quanto esistenti alla Data di Efficacia, sopportandone ogni onere e spesa. Qualora le aziende somministratrici richiedessero il pagamento di crediti pregressi ai fini del subentro, l’Affittuaria provvederà ai relativi pagamenti. Qualora tali pagamenti riguardassero crediti soggetti a concorso ai sensi degli artt. 168 e 184 l.fall., l’Affittuaria potrà richiedere ai concedenti di essere surrogata nei diritti già facenti capo agli stessi; qualora, invece, tali pagamenti riguardassero di crediti non soggetti a concorso ai sensi degli artt. 168 e 184 l.fall., l’Affittuaria avrà diritto al rimborso da parte dell’Affittante.
6.2 L’Affittuaria esonera l’Affittante da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato o parziale godimento di quanto oggetto dei contratti di somministrazione, anche in ragione del mancato pagamento di somme dovute anteriormente alla stipulazione del presente atto.
6.3 L’Affittuaria assumerà a suo carico il rischio relativo agli ordini che acquisirà o comunque gestirà dopo la sottoscrizione del presente atto.
6.4 L’Affittante effettuerà la comunicazione di cui all’art. 36 legge n. 392/1978, relativamente alla cessione del Contratto di Locazione.
Articolo 7
Beni relativi all’Azienda.
7.1 L’Affittuaria si impegna a stipulare, entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Efficacia, e a mantenere per tutta la durata del Contratto, idonea polizza assicurativa per la protezione dei beni aziendali, nonché idonea polizza assicurativa “all risk” per il rischio locativo relativo al complesso immobiliare oggetto del Contratto di Locazione. In particolare, l’assicurazione relativa ai beni aziendali dovrà essere stipulata contro i rischi di furto e incendio, con un massimale comunque non inferiore a ; il massimale potrà essere adeguato alla progressiva perdita di valore dei beni aziendali, facendo riferimento ai valori contabili.
7.2 Fermo che la ripartizione degli oneri manutentivi relativo al complesso immobiliare oggetto del Contratto di Locazione è regolata da tale contratto, l’Affittuaria sopporterà ogni onere derivante dagli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che ritenesse di effettuare sui beni aziendali, ivi compresi, senza limitazione, eventuali oneri connessi all’adeguamento dei macchinari alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e
prevenzione degli infortuni, nonché alle norme in materia di sicurezza degli impianti, senza aver diritto ad alcun rimborso per tali oneri; al riguardo, l’Affittuaria esonera l’Affittante da qualsivoglia responsabilità comunque riferibile alla mancata o non corretta effettuazione di tali interventi, impegnandosi altresì a tenere indenne e manlevare l’Affittante da ogni pretesa di terzi al riguardo.
7.3 L’Affittuaria manterrà la proprietà dei nuovi e diversi beni (non sostitutivi dei beni facenti parte dell’Azienda) che decidesse di immettere nell’Azienda, nonché dei beni acquistati in sostituzione dei beni facenti parte dell’Azienda; in conseguenza, tali beni non saranno restituiti in caso di restituzione del Ramo d’Azienda e non saranno considerati quali incrementi di inventario, ai sensi dell’art. 2561 c.c. L’Affittuaria si impegna a mantenere i beni sostituiti a disposizione dell’Affittante per tutta la durata del Contratto.
7.4 Ai sensi dell’art. 2561 c.c., gli ammortamenti relativi ai beni aziendali spetteranno all’Affittuaria, per la durata del Contratto.
Articolo 8 Dipendenti
8.1 I dipendenti di cui all’allegato D) saranno trasferiti all’Affittuaria alle condizioni previste dall’accordo sindacale di cui in premessa f).
8.2 L’Affittuaria rinuncia sin d’ora a qualsivoglia pretesa, anche per indennizzi o risarcimenti di qualsivoglia genere, comunque riferibile a eventuali oneri, anche previdenziali o assicurativi, connessi a pretese dei dipendenti non trasferiti.
8.3 Salva diversa previsione dell’accordo sindacale di cui in premessa f), dalla Data di Efficacia l’Affittuaria si accollerà le Competenze Lavoristiche, maturate in capo all’Affittante anteriormente alla Data di Efficacia e, corrispondentemente, iscriverà nella propria contabilità gli accantonamenti sino ad allora effettuati a tale titolo. Qualora, nel corso del Contratto, l’Affittuaria provvedesse al pagamento agli aventi diritto delle Competenze Lavoristiche, maturerà un corrispondente credito di regresso, di natura prededucibile, nei confronti dell’Affittante, compensabile con quanto dovuto all’Affittante in base al Contratto.
8.4 A seguito della cessazione del Contratto, salva diversa previsione contenuta nell’eventuale accordo ex art. 47, comma 5 legge n. 428/1990 stipulato in occasione della cessazione stessa: (i) l’Affittante si accollerà le Competenze Lavoristiche maturate in capo all’Affittuaria a partire dalla Data di Efficacia, con contestuale insorgenza di un corrispondente credito nei confronti dell’Affittuaria; (ii) le Parti effettueranno le conseguenti rettifiche contabili, con conseguente consolidamento in capo all’Affittante anche degli accantonamenti relativi al periodo anteriore alla Data di Efficacia; (iii) l’Affittuaria corrisponderà all’Affittante la somma come sopra dovuta alla data prevista per la restituzione dell’Azienda; in caso di inadempimento, l’Affittante avrà facoltà di rifiutare la restituzione dell’Azienda, così che l’Affittuaria sarà considerata ad ogni effetto inadempiente rispetto all’obbligo di restituzione.
Articolo 9
Gestione dell’Azienda - Ispezione
9.1 L’Affittuaria si impegna a gestire l’Azienda in conformità alla sua destinazione economica e in modo di conservare l’efficienza dell’organizzazione degli impianti e dei macchinari nel suo insieme, nonché il buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento d’uso, di ciascun bene costituente l’Azienda.
9.2 L’Affittuaria dovrà curare ogni onere e adempimento per ottenere il trasferimento a suo favore e/o il rinnovo delle Autorizzazioni, con obbligo dell’Affittante di prestare la propria collaborazione e di manifestare il proprio assenso qualora ciò venga richiesto.
9.3 L’Affittuaria si assume tutti i costi della gestione dell’Azienda, con obbligo di mantenerne l’efficienza e la normale organizzazione produttiva, commerciale e amministrativa.
9.4 L’Affittante manterrà la proprietà e la disponibilità della documentazione cartacea e/o elettronica necessaria per l’adempimento delle incombenze di carattere contabile e fiscale; copia di tale documentazione sarà messa a disposizione dell’Affittuaria, su richiesta della stessa, per eventuali necessità di quest’ultima.
9.5 Per tutto il corso del Contratto, l’Affittante potrà ispezionare l’Azienda, anche tramite incaricati, accedendovi nel normale orario lavorativo con preavviso di un giorno lavorativo, anche al fine di far visitare l’Azienda a potenziali interessati.
Articolo 10 Divieto di subaffitto
10.1 L’Affittuaria non potrà subaffittare o cedere a terzi in godimento l’Azienda, senza il previo consenso scritto dell’Affittante.
Articolo 11 Restituzione dell’Azienda.
11.1 L’Affittuaria, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del Contratto provvederà a restituire all’Affittante l’Azienda.
11.2 L’Affittuaria si obbliga a risolvere, prima della restituzione, qualsivoglia rapporto di lavoro parasubordinato (inclusi senza limitazione rapporti di agenzia) e dirigenziale. In caso di inadempimento, l’Affittante avrà facoltà di rifiutare la restituzione dell’Azienda, così che l’Affittuaria sarà considerata ad ogni effetto inadempiente rispetto all’obbligo di restituzione.
11.3 In caso di ritardo nella restituzione dell’Azienda, anche ai sensi del precedente art 11.2, l’Affittuaria sarà obbligata al pagamento in favore dell’Affittuaria, oltre che del canone pattuito, di una penale di € 700,00 (settecento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo; è fatto salvo l’eventuale maggior danno. Al riguardo, le parti danno atto e riconoscono che l’importo della penale è adeguato ai fini della protezione dei legittimi interessi dell’Affittante.
Il canone sarà dovuto anche in caso di rilascio entro il termine pattuito, sino al rilascio medesimo.
11.4 Al momento della riconsegna del Ramo d’Azienda verrà redatto in contraddittorio tra le parti un inventario dei beni con l’analitica descrizione del loro stato.
11.5 Qualora l’Affittuaria non prosegua nel godimento dell’Azienda in base a diverso titolo (ulteriore affitto ovvero acquisto, in entrambi i casi a seguito di apposita procedura competitiva diversa da quella di cui in premessa d)), a seguito della restituzione dell’Azienda le Parti regoleranno in denaro eventuali differenze di inventario, ai sensi degli articoli 2561 e 2562 del Codice civile, sulla base dei valori coerenti alla data di restituzione della stessa. Tali valori saranno determinati da un terzo arbitratore ai sensi dell’art. 1349 del Codice civile, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco su istanza della Parte più diligente; l’arbitratore opererà con equo apprezzamento, essendo esclusa la volontà delle Parti di rimettersi al suo mero arbitrio; le relative spese faranno capo alle Parti in ragione del 50% ciascuna.
11.6 La Parte tenuta al conguaglio ai sensi del precedente paragrafo dovrà provvedervi entro 15 giorni dal ricevimento della determinazione del terzo arbitratore. Le Parti si danno sin da ora reciprocamente atto che, in ogni caso, le componenti intangibili del Ramo Aziendale, quali in via indicativa e non esaustiva i marchi, anche non registrati, e l’avviamento, non saranno in alcun caso suscettibili di originare differenze di inventario ai sensi dell’art. 11.5, fermo quanto previsto all’art. 11.7.
11.7 Qualora l’Affittante bandisca un’ulteriore procedura competitiva per l’affitto ovvero per la vendita dell’Azienda o di un ramo dell’Azienda e l’Affittuaria non sia nominata aggiudicataria, anche provvisoria, dell’Azienda o di un ramo dell’Azienda nell’ambito di tale ulteriore procedura, l’Affittante riconoscerà all’Affittuaria un indennizzo in relazione all’avviamento generato nel corso dell’affitto.
Tale indennizzo sarà determinato da un terzo arbitratore ai sensi dell’art. 1349 del Codice civile, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco su istanza della Parte più diligente; l’arbitratore opererà con equo apprezzamento, essendo esclusa la volontà delle Parti di rimettersi al suo mero arbitrio; le relative spese faranno capo alle Parti in ragione del 50% ciascuna.
Articolo 12
Dichiarazioni e garanzie dell’Affittuaria
12.1 L’Affittuaria dichiara: di conoscere che l’Azienda è inattiva; di avere attentamente visionato e valutato, ad ogni effetto, tutti i beni oggetto dell’affitto, nonché il complesso immobiliare oggetto del Contratto di Locazione, e di avere visionato la documentazione rappresentativa dei cespiti che compongono l’Azienda.
12.2 L’Affittuaria dichiara e garantisce inoltre:
I. di essere legalmente costituita ed esistente;
II. di non essere in stato di insolvenza e di non essere attualmente soggetta, né di esserlo stato in passato, a procedure concorsuali di sorta;
III. che la stipulazione del presente contratto rientra nel proprio oggetto sociale e non costituisce violazione di alcun accordo del quale la stessa sia parte;
IV. la stipulazione del presente contratto e la sua esecuzione sono state validamente autorizzate attraverso le necessarie deliberazioni dei propri organi e non richiedono alcuna approvazione o autorizzazione addizionale, neppure da parte di autorità pubbliche o governative, nazionali o sovranazionali.
Articolo 13 Dichiarazioni e garanzie dell’Affittante
13.1 L’Affittante dichiara che la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto sono state autorizzate in conformità alle norme della legge fallimentare.
13.2 L’Affittante dichiara e garantisce inoltre che, in relazione ai beni e ai cespiti che costituiscono l’Azienda, non sussistono cause di evizione e che gli stessi sono liberi da Gravami.
13.3 L’Affittante non garantisce né la consistenza, né lo stato, né alcuna caratteristica dei beni e dei cespiti che, singolarmente e complessivamente considerati, costituiscono rispettivamente l’Azienda; conseguentemente, non si applica tra l’altro alcuna garanzia per vizi e mancanza di qualità, anche in relazione ad eventuali sopravvenienze passive di qualsivoglia natura.
Articolo 14
Risoluzione
14.1 Senza pregiudizio di ogni altro diritto spettante in base alla legge o al Contratto, l’Affittante avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di violazione, da parte dell’Affittuario, delle obbligazioni relative al pagamento di una rata di canone alla scadenza (art. 4.1), alla stipulazione e al mantenimento di idonea polizza assicurativa per la protezione dei beni aziendali (art. 7.1), al mantenimento della normale organizzazione produttiva, commerciale e amministrativa (art. 9.3), all’ispezione del Ramo d’Azienda (art. 9.5), al divieto di subaffitto (art. 10.1).
Articolo 15
Clausole finali.
15.1 Il Contratto costituisce espressione integrale dell’accordo intervenuto tra le Parti in ordine alle materie che ne formano oggetto, e abroga e sostituisce ogni diverso accordo o intesa in merito, sia scritta che verbale.
15.2 Ogni modifica al Contratto dovrà risultare da atto scritto.
15.3 Qualsiasi clausola o disposizione del Contratto che venisse giudicata invalida o inefficace, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, qualora dal contesto non risulti essenziale, si reputerà scindibile dal Contratto stesso, e da ogni altra clausola o disposizione, la cui validità ed efficacia non saranno per ciò pregiudicate.
15.4 I titoli dei paragrafi sono stati apposti per mera convenienza e non hanno rilievo interpretativo.
15.5 I costi, le tasse, le imposte, le spese e gli altri oneri connessi alla stipulazione e all’esecuzione del Contratto sono così regolati:
I. le spese notarili, l’imposta di bollo, l’imposta di registro e ogni altra spesa inerente la stipulazione del Contratto sono ad esclusivo carico dell’Affittuaria;
II. ciascuna parte terrà a proprio carico i compensi e i rimborsi dovuti ai propri professionisti e consulenti.
Articolo 16 Comunicazioni.
16.1 Qualsivoglia comunicazione prevista dal Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e inviate agli indirizzi e numeri di telefax e indirizzi di posta elettronica di cui sotto:
I. se all’Affittante: Avv. Xxxxx Xxxx, Curatore PEC:
II. se all’Affittuaria: PEC:
Questi indirizzi possono essere variati per mezzo di apposita comunicazione scritta all’altra parte.
Articolo 17
Legge applicabile. Foro pattizio.
17.1 Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
17.2 Qualunque controversia comunque riferibile alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Lecco, con esclusione di ogni altro foro alternativo eventualmente applicabile.