ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
Il giorno 8 marzo 2005, alle ore 12,00, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro
tra:
L' ARAN nella persona del Presidente avv. Xxxxx Xxxxxxx X.xx Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : Organizzazioni sindacali : Confederazioni :
FP/CGIL X.xx CGIL X.xx
FPS/CISL X.xx CISL X.xx
UIL/PA X.xx UIL X.xx
CONFSAL/ UNSA X.xx CONFSAL X.xx
* FEDERAZIONE INTESA X.xx *CONFINTESA X.xx
RDB/PI RDB – CUB
FLP X.xx USAE X.xx
* ammesse con riserva
Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l’allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.
COMPARTO MINISTERI
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerare
essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale ove previsto;
f) trasporti;
g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
h) servizio elettorale;
Formattato
i) protezione civile;
l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
Formattato
m) istruzione pubblica.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze:
a) salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:
- custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
b) attività giudiziaria:
- Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;
c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali:
- Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti;
- Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura;
- Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all’estero, prestazioni indispensabili di tutela dell’integrità ed incolumità dei connazionali all’estero e nell’ambito dell’unità di crisi;
d) attività sanitaria:
- Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie;
- Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti;
- Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento
e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto;
f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei bacini idrici:
- periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) servizio elettorale:
- attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
l) servizio attinente alla protezione civile:
- attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi;
m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
- attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;
n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo.
3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 comma 1 della legge
n. 146 del 1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all’ARAN sulla base di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente Accordo. L’ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica alla Commissione di Garanzia
Formattato
Art. 3 Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’art. 2, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le professionalità di cui al presente accordo;
b) i contingenti suddivisi per professionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell’art. 5, comma 4
4. In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione verrà comunicata alti interessati entro le 24 ore.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i i servizi di cui all’art. 2 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne immediata comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;; lla proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all’amministrazione con la quale si ha la vertenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere immediatamente comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Detti uffici si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano all’utenza un’informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9.
3. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un intervallo minimo di tempo pari a 48 ore, cui segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi concomitanti che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:
- di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
- connessi allo sdoganamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera e);
- di sanità;
6. Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate:
a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali, nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell’elettorato nazionale.
7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto dei Ministeri.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all’attività di conciliazione, la procedura si svolge presso il Ministero del Lavoro anche per le controversie locali.
4. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie a livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui al comma 3, penultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990. In caso
contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alle precettazioni.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza, da parte del medesimo soggetto, ed entro 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 7 e 8, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Art. 6 Sanzioni e richiami
1 In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990.
2 E’ altresì confermata la procedura previste dall’art. 13, comma h, della legge n. 146 del 1990.