CONTRATTO QUINQUENNALE
CONTRATTO QUINQUENNALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE CIG ZD032E5953
Arezzo, …
T R A
l’Automobile Club Arezzo, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00X, in persona del Direttore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, in seguito anche “ACI” o “Ente”
E
la …, con sede in …, Via … P.I. …, in persona di … quale procuratore speciale …, in seguito anche “Banca”
PREMESSO
• che l’Ente non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti
Pubblici disciplinato dalla legge n. 720 del 1984;
• che l’Ente in data 7/06/2021 ha pubblicato un avviso esplorativo di mercato;
• che l’Ente, con determinazione n .14 del 01/09/2021, ha indetto una procedura invitando i soggetti che hanno risposto al suddetto avviso;
• che, con determinazione n. ... del ..., la procedura è stata aggiudicata
all’Impresa;
• che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
• che con determinazione a contrarre del … n. … l'Ente ha, pertanto, affidato il proprio rapporto di conto corrente ordinario ed i servizi bancari (di seguito anche “Servizio”) nei confronti del suddetto istituto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
si stipula e si conviene quanto segue
Art. 1 - Affidamento del servizio
L’Ente dichiara di affidare, come di fatto affida, alla Banca la fornitura dei servizi di rapporti di conti correnti ordinari e servizi bancari. La gestione finanziaria dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il rapporto viene regolato conformemente ai patti stipulati con la presente convenzione.
Il Servizio viene svolto dalla Banca nei locali della Filiale\Agenzia di Arezzo, Via … n. … nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, secondo l'orario di apertura degli sportelli bancari.
L’Ente potrà, a propria discrezione, avvalersi di strumenti telematici messi a disposizione dalla Banca in alternativa ai servizi offerti in filiale.
Art. 2 - Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di anni cinque, a decorrere dal ..., fino al ....
Per particolari esigenze connesse a modifiche del sistema contabile dell’Ente, a cambiamenti di carattere organizzativo, all’avvio di una nuova procedura di selezione, nonché in casi motivati, il termine di scadenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi. L’intenzione dell’Ente di avvalersi di tale proroga sarà comunicata formalmente e tempestivamente alla Banca. La Banca assume l'obbligo, durante tale periodo aggiuntivo, di mantenere valide tutte le condizioni della presente convenzione.
Art. 3 - Oggetto e limiti del contratto
Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto i rapporti di conti correnti, i servizi bancari ed il complesso delle operazioni inerenti la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché la eventuale custodia di titoli e valori, anche di terzi, e di altre eventuali somme che fossero ugualmente detenibili a termini di legge.
La Banca, per tutta la durata del contratto, relativamente alle operazioni da effettuare presso l’Agenzia, si impegna a garantire ai soggetti autorizzati ad operare sul conto, la priorità rispetto agli altri correntisti.
Art. 4 - Riscossioni
Le entrate e i ricavi dell’Ente sono incassati dalla Banca, tramite gli
strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.
La Banca non può ricusare l’esazione di somme che vengono versate in favore dell’Ente. La Banca deve pertanto accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso.
Art. 5 - Pagamenti
I pagamenti sono disposti mediante l'emissione di ordini di addebito, anche informatici, disposti dall’Ente in conformità con le modalità previste dal sistema di home banking della Banca.
Nel caso di ordinativi cartacei, detti documenti devono essere firmati dal Direttore dell’Ente o da dipendenti da questi specificamente delegati. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive modifiche.
Nel caso di ordini di addebito informatici, l’identificazione del mandante dell’ordinativo verrà effettuata in conformità alle procedure di identificazione utilizzate dalla Banca per i propri servizi telematici.
L'esecuzione degli ordinativi non effettuati con home banking ha luogo secondo le indicazioni dell'Ente.
Nell’ordinativo di addebito deve essere indicata la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa,. il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
Nel caso di pagamenti in favore di creditori non domiciliati su piazza la Banca potrà avvalersi delle proprie filiali o di Istituti di Credito suoi corrispondenti o potrà provvedere con invio diretto ai creditori di assegni circolari non trasferibili o altri mezzi di pagamento bancario ad essi assimilabili.
La Banca non deve dar corso al pagamento di ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, che risultino irregolari, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
Gli ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della consegna alla Banca o dell’invio tramite strumenti telematici. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse, in c/c aperti o da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso qualsiasi Istituto di Credito, verrà effettuato mediante un’operazione d’addebito al conto corrente e di accredito ad ogni conto corrente intestato ai dipendenti con valuta compensata e senza spese.
La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sull’ordinativo. La Banca, comunque, si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente qualunque difficoltà incontrata nel dare esecuzione agli ordinativi di pagamento, sì da permettere la correzione di eventuali errori o incompletezze.
La Banca provvede ad eseguire gli ordinativi di pagamento, non eseguiti in modalità home banking, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, utilizzando i sistemi offerti dal canale bancario o postale.
I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti delle disponibilità dell'Ente. La Banca dovrà soddisfare, anche in carenza di fondi propri dell’Ente, gli ordini di pagamento che le saranno trasmessi, consentendo una linea di credito ordinario di cassa fino alla concorrenza della somma indicata nell' offerta.
Per l'esercizio delle proprie attività, l'Ente può avvalersi anche di conti correnti postali.
Art. 6 - Firme autorizzate
L’Ente si impegna a depositare o trasmettere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare sia gli ordini di pagamento, sia la ricezione di assegni, valori e documenti (compresi i delegati e i sostituti) ed a comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni.
Art. 7 - Trasmissione di atti e documenti
Gli ordinativi di pagamento sono normalmente trasmessi dall’Ente alla Banca tramite strumenti informatici ed una ricevuta dell’operazione sarà immediatamente resa disponibile all’Ente per via telematica.
Resta inteso che l’Ente provvede ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La Banca ha l’obbligo di tenere aggiornato l'estratto conto, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento e di inviarne giornalmente copia all’Ente, anche per via telematica.
Alla fine di ogni mese, la Banca invia all’Ente, per ogni conto corrente aperto, anche per via telematica, un estratto conto riepilogativo di tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati sul conto stesso.
Art. 8 - Verifiche ed ispezioni
L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di conto corrente e dei valori dati in carico, oltre che alla riconciliazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire la documentazione richiesta.
Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del rapporto di conto corrente: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge detto servizio.
Art. 9 - Amministrazione titoli e valori in deposito
Per la custodia e amministrazione dei titoli pubblici e privati la Banca prospetterà, a richiesta dell’Ente, le migliori condizioni che è in grado di praticare; l’Ente sulla base delle condizioni di mercato valuterà la convenienza e opportunità di affidare o meno la custodia e amministrazione alla Banca.
La comunicazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 1/9/1973 n. 385 relativa a depositi titoli eventualmente costituiti verrà inviata all'Ente con periodicità annuale.
Art. 10 - Commissioni, spese e condizioni
La Banca provvederà ad applicare le commissioni, le spese e le condizioni tutte riportate analiticamente nella propria offerta economica formulata in sede di gara ed allegata al presente contratto sub. a).
Le commissione sugli addebiti diretti S.D.D. (passivo ed insoluto) sono a carico dei beneficiari delle operazioni, cioè degli utenti e fornitori.
Art. 11 - Contributo
Ogni anno, ed in misura proporzionale ai mesi di durata del contratto, la Banca si impegna a versare all'Ente, un contributo annuale di €.................
(.........................) oltre IVA per iniziative istituzionali, sportive o commerciali con eventuale abbinamento di marchi da concordare preventivamente, secondo quanto indicato nell’offerta economica formulata in sede di gara ed allegata al presente contratto sub. a).
Art. 12 - Responsabilità della Banca
La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
La Banca, inoltre, risponde:
- in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
- in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sul conto
dell’Ente e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.
La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.
La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti procurati all’Ente o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di consegna indicata nella distinta, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.
La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l’Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’Ente stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca per fatti inerenti la presente convenzione.
Art. 13 - Modifiche del rapporto contrattuale
La presente convenzione si intende integrata con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale così come elencate in premessa, nonché degli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla gara.
Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del servizio al fine di migliorare le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di corrispondenza, che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.
L’Ente e la Banca definiranno di comune accordo tutte le variazioni alle
modalità di espletamento del servizio oggetto di appalto, necessarie ad
assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.
Art. 14 - Recesso
L’Ente, qualora sussistano ragioni di necessità motivata, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata motivata.
Nell'ipotesi di recesso, all’Ente non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
Art. 15 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa Qualora la Banca non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l’Ente potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo PEC, con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso di:
- mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto;
- mancato rispetto dei termini contenuti nella “dichiarazione di offerta”,
ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
- frode e/o grave negligenza da parte della Banca;
- cessione della convenzione
Art. 16 - Risoluzione della convenzione da parte della Banca
La Banca potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione: in caso di impossibilità ad eseguire i servizi oggetto della stessa convenzione, in
conseguenza di causa non imputabile alla stessa Banca, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.
Art. 17 - Effetti della risoluzione
La risoluzione della convenzione ha effetto retroattivo, salvo che per le prestazioni già eseguite.
Con la risoluzione della convenzione sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio sino a nuova aggiudicazione.
L'affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo PEC.
Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L'esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 18 - Divieto di cessione della convenzione
La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita, nemmeno
parzialmente, senza il consenso dell’Ente.
La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell’assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, etc., a comunicare all’Ente, tramite PEC, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione, etc., le modifiche intervenute nell’assetto proprietario / societario, affinché l’Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto.
L’Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale. Art. 19 - Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza
La Banca si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
La Banca si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto.
La Banca si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Nell’esecuzione del servizio la Banca è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
La Banca è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell’Ente.
Le prestazioni del presente contratto non prevedono interferenze per le quali ricorra l’obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs 81 del 2008 con quantificazione dei relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 20 - Trattamento dati personali e segreto di ufficio
Tutte le operazioni e procedure previste nel presente contratto e comunque necessarie alla sua corretta esecuzione, dovranno essere effettuate nell’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 10.
La Banca, quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto
al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto. La Banca si impegna inoltre a far rispettare a tutti i dipendenti, nonché a tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio.
La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente e la Banca si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità della Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 22 - Spese di stipula e registrazione della convenzione
Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Banca. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 d D.P.R. n. 131/1986.
Art. 23 - Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 24 - Foro competente
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Arezzo.
L’ENTE
LA BANCA
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Banca accetta espressamente le
seguenti clausole
Art. 3 - Oggetto e limiti del contratto Art. 4 - Riscossioni
Art. 8 - Verifiche ed ispezioni
Art. 9 - Amministrazione titoli e valori in deposito Art. 10 - Commissioni, spese e condizioni
Art. 12 - Responsabilità della Banca
Art. 13 - Modifiche del rapporto contrattuale Art. 14 - Disposizioni antimafia
Art. 16 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa Art. 17 - Risoluzione della convenzione da parte della Banca Art. 18 - Effetti della risoluzione
Art. 19 - Divieto di cessione della convenzione
Art. 20 - Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza Art. 21 - Trattamento dati personali e segreto di ufficio Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 23 - Spese di stipula e registrazione della convenzione
Art. 25 - Foro competente LA BANCA
ALLEGATO: