PIANO REGOLAZIONE OFFERTA DEL PARMIGIANO REGGIANO
PIANO REGOLAZIONE OFFERTA DEL PARMIGIANO REGGIANO
TRIENNIO 2020 – 2022
(approvato con Decreto 13 agosto 2019 n. 8868 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali)
Regolamento applicativo per il funzionamento del
Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano
Indice
Parte I – Disposizioni generali
Articolo I-1 | Definizioni. Disciplina diacronica dei Piani 2014-2016 e 2017-2019. | pagina 4 |
Articolo I-2 | Oggetto. Principi. Ambito di applicazione. | pagina 9 |
Articolo I-3 | Comunicazione della iscrizione a Registro. Accettazione da parte dei Produttori. Passaggio a Riserva della QLPR in caso di mancata accettazione entro il termine. | pagina 12 |
Articolo I-4 | Disposizioni inerenti pignoramenti, sequestri e azioni revocatorie. | pagina 14 |
Articolo I-5 | Disposizioni inerenti i criteri di riparto della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio in ipotesi di conferimenti ad una pluralità di caseifici nell'arco dell'anno. | pagina 16 |
Parte II – Il Registro | ||
Articolo II-1 | Il Registro. Gestione del Registro. | pagina 20 |
Articolo II-2 | Determinazione e costituzione delle assegnazioni iniziali di QLPR ai Produttori. Il Principio di continuità del Piano. | pagina 25 |
Articolo II-3 | Oneri di tenuta del Registro | pagina 26 |
Parte III – Regime giuridico delle QLPR
Articolo III-1 | Trasferibilità delle QLPR. | pagina 27 |
Articolo III-2 | Disposizioni specifiche per i trasferimenti di proprietà o la costituzione di diritti reali a titolo oneroso aventi ad oggetto QLPR. | pagina 34 |
Articolo III-3 | Diritto di prelazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti reali a titolo oneroso. | pagina 37 |
Articolo III-4 | Disposizioni specifiche per il trasferimento a tempo determinato di diritti di godimento di natura obbligatoria aventi ad oggetto QLPR. | pagina 42 |
Articolo III-5 | Decadenza dalla titolarità delle QLPR. | pagina 46 |
Articolo III-6 | Assegnazioni di QLPR dalla Riserva. Attribuzione di Franchigia Soggettiva. | pagina 50 |
Articolo III-7 Disposizioni specifiche per aziende agricole alle quali
fanno capo più unità tecnico – economiche. pagina 51
Articolo III-8 Disposizioni specifiche inerenti la assegnazione di QLPR dalla Riserva a seguito di presentazione di Piano di Sviluppo Aziendale. Condizioni per il mantenimento
della assegnazione. pagina 51
Parte IV – Disposizioni finali
Articolo IV-1 | Disposizioni relative ai Regolamenti applicativi | pagina 53 |
Articolo IV-2 | Sospensione della contribuzione aggiuntiva in caso di contenziosi che abbiano ad oggetto la titolarità delle QLPR. | pagina 53 |
APPENDICE 1 - REGOLAMENTO OPERATIVO pagina 55
APPENDICE 2 - REQUISITI E REGOLE DI ASSEGNAZIONE
PSA 2020-2022 e SCONTO GIOVANI pagina 70
APPENDICE 3 – REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE:
(i) DELLE QLPR SOLTANTO MUNGIBILI IN QLPR TRASFERIBILI;
(ii) DELLA FRANCHIGIA SOGGETTIVA IN QLPR TRASFERIBILI pagina 81
REGOLAMENTO APPLICATIVO PER
IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO QUOTE LATTE PARMIGIANO REGGIANO
>< PARTE I
Disposizioni generali
Articolo I-1 Definizioni. Disciplina diacronica dei Piani 2014-2016 e 2017-2019.
I.1.1 Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni del Piano, del Regolamento, delle sue Appendici, le locuzioni di seguito riportate assumono, nell'ambito del sistema di regolazione dell'offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2020-2022, il significato a fianco di ciascuna indicato. Nel testo del Regolamento sono altresì utilizzate, in alcune occasioni, locuzioni che trovano definizione nelle Appendici Regolamento e che assumono il significato ivi indicato a fianco di ciascuna.
I.1.1.1 "Appendici Regolamento": gli elaborati allegati al Regolamento che ne integrano il contenuto, ovvero: (i) "Appendice 1 – Regolamento Operativo"; (ii) "Appendice 2 – Requisiti e regole di assegnazione PSA 2020-2022 e sconto giovani"; (iii) "Appendice 3 – Regolamento per la trasformazione: (i) delle QLPR soltanto mungibili in QLPR trasferibili; (ii) della Franchigia Soggettiva in QLPR trasferibili".
I.1.1.2 "Comitato Tecnico Operativo": gruppo di lavoro operativo costituito per lo sviluppo delle proposte tecniche di attuazione del Piano, composto da Consiglieri delegati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
I.1.1.3 "Commissione Riforme Politiche Istituzionali": commissione istituita ai sensi dello statuto consortile, composta dai rappresentanti delle organizzazioni della filiera Parmigiano Reggiano e dai membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
I.1.1.4 "Comprensorio": la zona d'origine del Parmigiano Reggiano, comprendente le Province di Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna alla sinistra idraulica del fiume Reno, Mantova alla destra idraulica del fiume Po.
I.1.1.5 "Conferente": indica il Produttore che conferisce o cede latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano ad un caseificio, sia esso cooperativo o non cooperativo.
I.1.1.6 "Consorzio": il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.
I.1.1.7 "Decreto": il Decreto 13 agosto 2019 n. 8868 con il quale il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Xxxxxxxxx ha approvato il Piano per il triennio 2020-2022. Il testo integrale del Decreto è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xx/Xxxxxxxx quote latte/Documenti.
I.1.1.8 "OCQPR": l'Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate società cooperativa, ente di controllo per la DOP Parmigiano Reggiano in forza del D.M. 13 ottobre 1998 e successivi rinnovi.
I.1.1.9 "PEC": acronimo che indica la Produzione di Equilibrio Comprensoriale, ovvero il quantitativo di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano- Reggiano sino al raggiungimento del quale non si applica alcuna contribuzione aggiuntiva, neppure nel caso in cui il Produttore rientri nella categoria dei Grandi Splafonatori come definiti dall’Allegato 1 al Regolamento.
I.1.1.10 "Piano" o “PRO-PR 2020-2022”: il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2020-2022, approvato con il Decreto 13 agosto 2019 n. 8868, vincolante per tutti i produttori del Formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano.
I.1.1.11 "Primo Acquirente": l'operatore economico nei cui confronti il Produttore emette fattura per il corrispettivo del conferimento di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano.
I.1.1.12 "Produttore": l'imprenditore agricolo titolare di allevamento di bestiame bovino vocato alla produzione di latte idoneo alla trasformazione in Parmigiano Reggiano con unità produttiva ubicata all'interno del Comprensorio. Ai fini della applicazione di disposizioni specifiche del Regolamento, il Produttore può essere ascritto a diverse tipologie, distinguendo tra: (i) Produttore attivo: Produttore iscritto all'OCQPR che conferisce latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano; (ii)
Produttore inattivo: Produttore iscritto all'OCQPR che ha temporaneamente interrotto il conferimento di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano; (iii) Produttore cessato: Produttore che ha cessato la produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano; (iv) Produttore richiedente iscrizione: Produttore la cui domanda di iscrizione all'OCQPR si trova nella fase istruttoria; (v) Produttore proprietario di azienda: Produttore già iscritto all'OCQPR che ha affittato a terzi l'azienda o un suo ramo vocato alla produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano; (vi) Produttore di Montagna: Produttore la cui unità produttiva, identificata dal Codice ASL, presenti i requisiti per poter essere qualificata “di montagna” ai sensi del Regolamento (CE) 21 novembre 2012 n. 1151/2012, del Regolamento (CE) 11 marzo 2014 n. 665/2014, del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999 e successive modificazioni; (vii) Produttore Non di Montagna: Produttore diverso dal Produttore di Montagna.
I.1.1.13 "QLC": la somma delle QLPR delle quali sono titolari i Produttori che conferiscono, ad un determinato caseificio o comunque ad un Primo Acquirente, latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano.
I.1.1.14 "QLC-anno": la QLC di un determinato caseificio in un determinato anno.
I.1.1.15 "QLPR": la Quota Latte Parmigiano Reggiano, bene immateriale che definisce, mediante indicazione numerica espressa in chilogrammi-latte, la quantità di latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano sino al raggiungimento della quale, a prescindere dalla compensazione di caseificio e dalla compensazione comprensoriale, è esclusa la sottoposizione a contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio. Le QLPR, in relazione al titolo in forza del quale è stata acquisita la loro proprietà o comunque la loro disponibilità da parte del Produttore, si distinguono in: (i) QLPR trasferibili; (ii) QLPR soltanto mungibili (che possono essere utilizzate esclusivamente dal Proprietario e che non possono essere trasferite né in proprietà né in affitto a terzi, salve le ipotesi esplicitamente e tassativamente previste dal Regolamento); (iii) QLPR temporaneamente non trasferibili (per le quali sono posti vincoli
temporanei alla trasferibilità).
I.1.1.16 "QLPR-anno": la QLPR detenuta da un singolo Produttore in un determinato anno civile.
I.1.1.17 "Registro" o "R-QLPR": il registro, tenuto su base informatica, disciplinato dal Piano e dal Regolamento, registro nel quale, con efficacia costitutiva: (i) è iscritta la QLPR; (ii) sono indicati e conservati i dati iniziali delle QLPR; (iii) sono indicati i successivi trasferimenti, temporanei o definitivi, delle QLPR; (iv) sono indicati eventuali pignoramenti, sequestri, pegni a gravare sulle QLPR; (v) sono annotate, a richiesta, eventuali domande revocatorie; (vi) è indicato ogni ulteriore elemento inerente le QLPR definito come rilevante dal Piano, dal Regolamento e da eventuali successivi atti integrativi. Resta fermo, per il periodo precedente l’entrata in vigore del Piano e del Regolamento, quanto previsto ai successivi comma I.1.2 e I.1.3 del presente articolo I-1.
I.1.1.18 "Regolamento": il presente "Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano", avente natura di regolamento applicativo del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Resta fermo, per il periodo precedente l’entrata in vigore del Piano e del Regolamento, quanto previsto ai successivi comma I.1.2 e I.1.3 del presente articolo I-1. Il testo integrale dei regolamenti previgenti è consultabile sul sito www.parmigiano- xxxxxxxx.xx/Xxxxxxxx quote latte/Documenti.
I.1.1.20 "Riserva": quantitativo di QLPR, nella disponibilità del Consorzio, al quale questo attinge per la riassegnazione triennale, per le Trasformazioni Franchigia e comunque per l'attuazione di politiche di filiera, costituito dalle trattenute del 5% sulle compravendite di QLPR, dai quantitativi mediante i quali il Consorzio decide tempo per tempo di alimentarla e dalle eventuali quantità derivanti dalle decadenze dichiarate ai sensi del Regolamento.
I.1.2 Il PRO-PR 2020-2022 e il Regolamento trovano applicazione a far data dal 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2022, fatte salve eventuali modifiche successive alle quali, ove approvate, verrà data idonea pubblicità. Durante detto triennio 2020-
2022, il PRO-PR 2020-2022 e il Regolamento sostituiscono ad ogni effetto i Piani e i Regolamenti tempo per tempo approvati in periodo precedente, Piani e Regolamenti che non trovano di conseguenza applicazione ad atti perfezionati o a fatti verificatisi in periodo successivo al 31 dicembre 2019. Per atti perfezionatisi o fatti verificatisi in periodo precedente il 1 gennaio 2020, ove rilevanti ai fini della gestione del PRO-PR 2020-2022, trovano applicazione il Piano e il Regolamento tempo per tempo vigenti al momento del loro perfezionamento o del loro verificarsi (principio tempus regit actum).
I.1.3 Di seguito si elencano le definizioni date ai Piani e ai Regolamenti previgenti, nonché le definizioni in essi presenti e qui non riprodotte, al solo fine di agevolarne il reperimento, restando fermo ad ogni effetto quanto previsto al precedente comma I.1.2 con particolare anche se non esclusivo riguardo alla attuale esclusiva vigenza del Piano e del Regolamento.
I.1.3.1 "Piano Produttivo 2017-2019" o "PRO PR 2017-2019": il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2017-2019, nel testo approvato con il Decreto 12551 del 21 dicembre 2018, Piano che ha sostituito il Piano approvato con il Decreto 18 settembre 2017 n. 5320, che a propria volta aveva sostituito il Piano approvato con il Decreto 15 dicembre 2016 n. 6762, tutti vincolanti, ciascuno durante il periodo di rispettiva vigenza, per tutti i produttori del Formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano.
I.1.3.2 "Piano 1": il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2017-2019 approvato con il Decreto 15 dicembre 2016 n. 6762, vincolante, per il periodo di vigenza dal 1 gennaio 2017 al 18 settembre 2017, per tutti i produttori del Formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano.
I.1.3.3 "Piano 2": il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2017-2019 approvato con il Decreto 18 settembre 2017 n. 5320, vincolante, per il periodo di vigenza dal 19 settembre 2017 al 31 dicembre 2018, per tutti i produttori del Formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP
Parmigiano Reggiano.
I.1.3.4 "Piano Produttivo 2014-2016" o “PRO PR 2014-2016”: il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016 approvato con il Decreto 24 maggio 2014 n. 5623, valido dalla data di pubblicazione del predetto Decreto sino al 31 dicembre 2016.
I.1.3.5 "PRC": punto di riferimento comprensoriale, articolato in due componenti costitutive: (i) “PR-M”: punto di riferimento per i Produttori di Montagna;
(ii) “PR-P”: punto di riferimento per i Produttori Non di Montagna; il PRC è sostituito dalla PEC a far data dall’entrata in vigore del Piano (22 dicembre 2018).
I.1.3.6 "Primo Regolamento": il primo “Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano”, avente natura di regolamento applicativo del PRO PR 2014- 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data
26 novembre 2014 e vigente sino alla data di pubblicazione del Regolamento 1, che lo ha sostituito.
I.1.3.7 "Regolamento 1": il "Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano", avente natura di regolamento applicativo del Piano 1, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e vigente dalla data della sua pubblicazione sino alla data di pubblicazione del Regolamento 2.
I.1.3.8 "Regolamento 2": il "Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano", avente natura di regolamento applicativo del Piano 2, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e vigente dalla sua pubblicazione in data 31 maggio 2018 sino alla data di pubblicazione del Regolamento.
Articolo I-2 Oggetto. Principi. Ambito di applicazione.
I.2.1 Il Consorzio, dando applicazione al Piano Produttivo 2014-2016, ha istituito, tramite il “Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano” approvato dal Consiglio di Amministrazione
del Consorzio in data 26 novembre 2014, le Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR), quale strumento di regolazione produttiva per il triennio 2014-2016. Nelle fasi successive, il Consorzio ha confermato l’istituzione delle QLPR, QLPR che, per il triennio 2020-2022, sono disciplinate dal Piano e del Regolamento. Le QLPR, salva l'applicazione di norme di legge imperative e fermo restando quanto previsto ai comma I.1.2 e I.1.3 dell’articolo I-1, trovano nel Piano e nel Regolamento la fonte esclusiva della disciplina per il funzionamento del sistema che su di esse si basa. Sempre fermi restando quanto previsto ai comma I.1.2 e I.1.3 dell’articolo I-1, la prevalenza delle norme di legge imperative, la applicazione del disposto dell'articolo 1339 codice civile, il Piano prevale, ad ogni effetto, sulle disposizioni eventualmente contrastanti che dovessero essere contenute nel Regolamento.
I.2.2 In applicazione dei canoni di cui all'articolo 1362 e seguenti codice civile, per ogni ipotesi di dubbia interpretazione delle singole disposizioni del Piano o del Regolamento che non sia risolvibile sulla base del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, trovano applicazione, quali prioritari criteri ermeneutici, i principi istitutivi posti a base della istituzione del sistema di regolazione dell’offerta del Parmigiano Reggiano, principi secondo i quali:
I.2.2.a i titolari delle QLPR iscritte in Registro sono e rimangono nel tempo i Produttori inseriti nel sistema di controllo, ovverosia gli imprenditori agricoli che effettivamente esercitano il diritto a produrre latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano in termini di effettiva mungitura nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare;
I.2.2.b l'obiettivo perseguito in via prioritaria attraverso la disciplina del Piano e del Regolamento è la connessione tra le QLPR e i Produttori che le mungono effettivamente, impedendo, nel tempo, la creazione di rendite di posizione o l'attuazione di operazioni speculative derivanti dalla mera detenzione di QLPR non connessa all'esercizio di unità aziendali effettivamente produttive;
I.2.2.c in caso di mungitura di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano per una quantità inferiore, nel corso dell'anno civile, alla QLPR mungibile del Produttore quale proprietario o locatario (nella accezione
di cui al comma III.4.1 del successivo articolo III-4), la imputazione della produzione alle singole componenti della QLPR mungibile avverrà applicando le seguenti priorità, sino ad esaurimento di ciascuna componente:
I.2.2.c.1 QLPR attribuita in proprietà al Produttore o da questi acquistata durante il periodo di vigenza del Piano Produttivo 2014-2016 e del Piano Produttivo 2017-2019;
I.2.2.c.2 QLPR acquistata in proprietà dal Produttore durante il periodo di vigenza del Piano;
I.2.2.c.3 QLPR acquisita in disponibilità sulla base di contratto di affitto;
I.2.2.c.4 QLPR assegnata al Produttore utilizzando la Riserva di cui al successivo articolo III-6.
I.2.3 Le QLPR sono un bene, ai sensi dell'articolo 810 codice civile, avente natura di bene immateriale. In quanto bene, le QLPR ne possiedono tutte le caratteristiche quali, a titolo esemplificativo: (i) l'idoneità ad essere oggetto di diritti soggettivi; (ii) la trasferibilità per contratto o per successione nell'ambito della disciplina tempo per tempo vigente, attualmente prevista dal Piano e dal Regolamento; (iii) l'essere possibile oggetto di prelazione; (iv) l’essere possibile oggetto di pignoramento o sequestro; (v) l'idoneità ad essere costituite in pegno. Le QLPR sono venute e vengono ad esistenza, quale bene immateriale, all’atto della loro prima iscrizione in Registro quali QLPR attribuite ad un determinato Produttore. L’iscrizione in Registro assume, per la QLPR, efficacia costitutiva.
I.2.4 Ogni e qualsiasi trasferimento o conferimento della proprietà, della titolarità o della disponibilità delle QLPR, al pari di ogni onere, gravame, pegno, sequestro, pignoramento, diritto reale o obbligatorio a gravare sulle QLPR non ha effetto nei confronti del Consorzio, dell'OCQPR o dei terzi sino alla data di iscrizione nel Registro del relativo atto di trasferimento, conferimento, sottoposizione a gravame o a diritto.
I.2.5 Gli atti elencati al comma I.2.4 non hanno effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sulle QLPR in base ad atto iscritto nel Registro anteriormente alla iscrizione nel Registro degli atti medesimi.
I.2.6 Eseguita l'iscrizione nel Registro degli atti di cui al comma I.2.4, non può avere effetti, nei confronti di colui che ha iscritto, alcuna iscrizione in Registro di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
I.2.7 Il sistema di regolazione produttiva basato sulle QLPR, sul Registro e sul Regolamento ha efficacia erga omnes per tutti i consorziati della filiera del formaggio Parmigiano Reggiano, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Consorzio, e, dunque, per tutti i caseifici produttori del Parmigiano Reggiano DOP e per tutti gli allevatori inseriti nel sistema del Parmigiano Reggiano DOP. L'efficacia coincide con il periodo di validità del Piano di Regolazione Offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2020-2022.
I.2.8 Per il triennio 2020-2022, per quanto attiene la attribuzione delle QLPR e la applicazione del Registro, sussiste totale continuità, tra il Piano (in uno con il relativo Regolamento) e i precedenti piani di regolazione dell’offerta, secondo quanto previsto ai comma I.1.2 e I.1.3 del precedente articolo I-1. La successione nel tempo di piani e regolamenti diversi incide sulla disciplina tempo per tempo applicabile, ma non determina alcuna soluzione di continuità nella efficacia e nella operatività delle QLPR e del Registro, così come non implica alcuna riassegnazione, né alcun obbligo di specifica comunicazione.
Articolo I-3 Comunicazione della iscrizione a Registro. Accettazione da parte dei Produttori. Passaggio a Riserva della QLPR in caso di mancata accettazione entro il termine.
I.3.1 Il Consorzio provvede a comunicare, per ogni singolo Produttore inserito a sistema, la QLPR attribuitagli, mediante l'iscrizione a Registro, alla data del 31 dicembre 2019, in applicazione di quanto previsto dalla disciplina di regolazione dell’offerta a quella data vigente, ai sensi di quanto previsto dai comma I.1.2 e I.1.3 del precedente articolo I-1.
I.3.2 Ciascun Produttore provvede a trasmettere al Consorzio, personalmente o per il tramite del Caseificio al quale conferisce, la dichiarazione scritta di formale adesione e accettazione della attribuzione di QLPR, redatta utilizzando il modulo denominato "Modello PRO-01.20". Nel caso in cui il Produttore non provveda alla trasmissione al Consorzio, con le modalità di cui al presente articolo I-3, del
"Modulo PRO-01. 20" di adesione e accettazione della QLPR entro il termine, finale e perentorio, del 31 dicembre 2022 (trentuno dicembre duemilaventidue), detta omessa trasmissione, in conformità a quanto previsto dal Piano, assumerà valenza di rinuncia alla QLPR. Di conseguenza, il Produttore decadrà dalla assegnazione della QLPR e allo stesso Produttore, nel caso in cui il sistema di regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano-Reggiano trovasse applicazione anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2022, non verrà assegnata, dal Piano, alcuna QLPR a valere in relazione al Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023. La QLPR oggetto di rinuncia e decadenza per effetto della mancata accettazione entro il termine sopra indicato andrà ad alimentare la Riserva.
I.3.3 Con la sottoscrizione e la trasmissione al Consorzio della dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma I.3.2 si avvera una tra le condizioni (quella di cui al capoverso III.1.1.a del comma III.1.1 del successivo articolo III-1) alle quali è subordinata l'efficacia dei trasferimenti di QLPR che trovano presupposto in atti perfezionatisi o in fatti verificatisi in periodo successivo al 31 dicembre 2019, e ciò sia ai fini della iscrizione a Registro sia nei confronti del Consorzio e dei terzi. L’omessa trasmissione al Consorzio di detta dichiarazione di accettazione impedisce in ogni caso l’acquisizione di efficacia per i trasferimenti di QLPR che trovano presupposto in atti perfezionatisi o in fatti verificatisi in periodo successivo al 31 dicembre 2019, fermo restando che la totalità delle condizioni di cui al comma
III.1.1. del successivo articolo III-1 dovrà essersi avverata affinché il trasferimento acquisisca efficacia.
I.3.4 Il modulo denominato “Modello PRO-01.20”, nel testo che verrà comunicato a ciascun Produttore, costituisce allegato al Regolamento quale sua parte integrante e costitutiva, anche se ad esso non materialmente unito. Nel periodo di efficacia del Piano e del Regolamento il “Modello PRO-01.20” potrà essere modificato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, senza che vi sia necessità di approvare alcuna modifica al Regolamento. Con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma I.3.2 il Produttore dichiarerà, con effetto per lui vincolante e assumendone la responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 38 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 nel testo
vigente all’epoca della dichiarazione, quanto contenuto nel Modello PRO-01.20.
I.3.5 Qualsivoglia soppressione, cancellazione, modifica, interpolazione, integrazione, elisione apportata al Modello PRO-01.20 trasmesso al Consorzio dal Produttore equivarrà a omessa sottoscrizione e trasmissione della dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma I.3.2., con le conseguenze, tra il resto, di cui al precedente comma I.3.3.
Articolo I-4 Disposizioni inerenti pignoramenti, sequestri e azioni revocatorie.
I.4.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo I-2, nel caso in cui il Consorzio riceva notificazione, nelle forme di legge (tramite Ufficiale Giudiziario) di atto di pignoramento presso terzi – art. 543 e ss. codice di procedura civile – o di sequestro presso terzi – art. 678 codice di procedura civile – gravante su QLPR, provvederà alla immediata iscrizione a Registro della intervenuta notifica del pignoramento o del sequestro (in qualità di titolare del Registro stesso e non di proprietario della QLPR). Sino alla notifica di un successivo provvedimento del competente Tribunale che disponga in ordine alle QLPR pignorate o sequestrate, il Consorzio non darà corso ad alcuna successiva iscrizione di trasferimenti di proprietà o di disponibilità della QLPR pignorata o sequestrata.
I.4.2 Ai sensi dell'articolo 547 codice di procedura civile, il Consorzio, in vista dell'udienza che sarà indicata nell'atto di pignoramento o di sequestro, renderà, seguendo le forme di legge, dichiarazione nella quale preciserà di nulla dovere al Produttore debitore esecutato (non essendo detentore del bene immateriale QLPR in proprietà del debitore esecutato) e darà informazione in ordine alle risultanze del Registro per quanto attiene la QLPR in proprietà del debitore esecutato (quantità, eventuali preliminari iscritti, altri pignoramenti, pegni; ecc.).
I.4.3 All'atto della ricezione della notifica del pignoramento o del sequestro, ferma l'iscrizione nell'Area Riservata del Registro, verrà data evidenza nella Parte Pubblica del Registro della indisponibilità per il trasferimento di proprietà in favore di terzi della QLPR pignorata o sequestrata, con indicazione in merito alla causale di detta indisponibilità. A coloro che ne facciano esplicita richiesta scritta al Consorzio, documentando la sussistenza di un diritto di credito nei confronti del Produttore proprietario della QLPR che sia sorretto da un titolo esecutivo, sarà consentita la
visione degli atti e dei documenti che siano nella disponibilità del Consorzio e che siano relativi alla presenza di vincoli sulla QLPR.
I.4.4 Coloro che abbiano notificato, nelle forme di legge, atto giudiziale mediante il quale sia stata proposta azione revocatoria nei confronti di un atto di disposizione di QLPR, ai sensi dell’articolo 2901 codice civile o degli articoli da 64 a 70 legge fallimentare o di altre analoghe disposizioni, avranno facoltà, ove ne abbiano interesse, di comunicare al Consorzio detta circostanza, allegando copia autentica dell’atto notificato completa della prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica e richiedendone l’annotazione a Registro. Il Consorzio, verificata la completezza e la congruità dei documenti ricevuti, provvederà, in caso di positivo riscontro, alla tempestiva annotazione a Registro della avvenuta notifica di azione revocatoria in relazione alla QLPR del Produttore convenuto in giudizio. L’annotazione avrà natura di mera pubblicità-notizia. Gli atti trasmessi dal richiedente ai fini della annotazione a Registro sono accessibili nella sola Area Riservata del Registro da parte degli aventi titolo, portatori di interesse giuridicamente rilevante, e, in ogni caso, dalla o dalle controparti in caso di deposito di atto nell'ambito di una procedura funzionale al trasferimento di QLPR. L’annotazione non precluderà, in alcun modo, successive movimentazioni, iscrizioni o annotazioni, né pregiudicherà, di per sé, i diritti acquisiti da terzi in base ad atto iscritto anteriormente o successivamente alla annotazione della domanda sul Registro, assolvendo detta annotazione alla esclusiva funzione di rendere nota la pendenza del giudizio di revocazione, onde consentire ai terzi ogni opportuna valutazione o iniziativa in merito.
I.4.5 Resta in ogni caso inteso che la QLPR assoggettata a pignoramento o a sequestro non è in alcun modo trasferibile né in proprietà né in affitto per tutto il periodo in cui sarà efficace il pignoramento o il sequestro e potrà essere oggetto di utilizzo, ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva, da parte del Produttore pignorato, nei soli casi in cui non sia diversamente disposto dal Giudice dell'Esecuzione.
Articolo I-5 Disposizioni inerenti i criteri di riparto della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio in ipotesi di conferimenti ad una pluralità di caseifici nell'arco dell'anno.
I.5.1 Nel caso in cui il Produttore, nell'arco di ciascun anno civile di durata del Piano, attui conferimenti, sincronici o diacronici o sia sincronici che diacronici, in favore di più di un caseificio, il Consorzio, laddove accerti una produzione in esubero rispetto alla QLPR della quale il Produttore sia titolare, provvederà ad imputare detta produzione in esubero, ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva, applicando il criterio proporzionale puro riferito alle quantità complessive di latte conferite a ciascun caseificio nell'arco del medesimo anno civile. Non saranno utilizzati parametri di tipo cronologico o comunque diversi dal criterio proporzionale puro, salvo quanto previsto al comma I.5.2. Ai fini del presente comma e delle disposizioni del Regolamento, che lo richiamano, con la locuzione "quantità complessive di latte conferite" si intendono solo e soltanto le quantità di latte conferite dal Produttore per la trasformazione ed effettivamente destinate alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, mentre restano escluse dal computo le quantità di latte, conferite dai Produttori ai singoli caseifici, che non siano, per ogni e qualsivoglia ragione, effettivamente destinate alla trasformazione in Parmigiano Reggiano.
I.5.2 Sono consentite deroghe all’applicazione del criterio di cui al comma I.5.1, esclusivamente sulla base di pattuizioni contrattuali intercorse tra il Conferente e la totalità dei singoli caseifici in favore dei quali lo stesso conferisce, pattuizioni che, per essere efficaci nei confronti del Consorzio, devono essere comunicate al Consorzio con le modalità di cui al comma I.5.3. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi seguenti.
I.5.3 Le deroghe di cui al comma I.5.2 dovranno essere pattuite per atto scritto in forma contrattuale dal Conferente con la totalità dei caseifici direttamente o indirettamente coinvolti da esse deroghe, eventualmente anche mediante una pluralità di atti. Ogni e qualsiasi pattuizione che intervenga tra il Conferente e la totalità dei caseifici direttamente o indirettamente coinvolti dalle deroghe di cui al presente comma I.5.3 deve essere comunicata al Consorzio. Affinché la comunicazione possa dirsi efficace nei confronti del Consorzio e della totalità delle parti direttamente o
indirettamente coinvolte, la stessa dovrà assolvere entrambi i seguenti requisiti: (i) dovrà essere utilizzato esclusivamente, in assenza di possibili alternative, il modulo predisposto dal Consorzio denominato "Mod.PRO-07. Dichiarazione di Conferimento ai Caseifici"; (ii) il modulo dovrà indicare, inderogabilmente, il riparto, tra tutti i Caseifici verso i quali verrà indirizzata la produzione lattiera, della totalità della QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore dichiarante nel momento in cui la dichiarazione viene resa, non essendo considerate ammissibili indicazioni afferenti soltanto una parte della QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore dichiarante nel momento in cui la dichiarazione viene resa. La Dichiarazione "Mod. PRO-07" deve essere trasmessa dal Conferente al Consorzio, inderogabilmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla annata produttiva alla quale la Dichiarazione si riferisce, annata indicata esplicitamente nell'apposito campo della Dichiarazione medesima. Resta esclusa qualsivoglia efficacia retroattiva connessa alla presentazione delle Dichiarazioni (nel senso che alle consegne di latte già perfezionate alla data di trasmissione delle medesime Dichiarazioni non troveranno applicazione le deroghe di cui al comma I.5.2.), fatti salvi eventuali diversi accordi tra il Contraente e la totalità dei caseifici direttamente o indirettamente coinvolti dalle deroghe di cui al comma I.5.2, comunicati al Consorzio con le modalità di cui al comma I.5.3. Il Conferente, con la presentazione al Consorzio della documentazione di cui al presente comma I.5.3, assumerà piena e completa responsabilità, sia nei confronti del Consorzio che dei singoli Caseifici in favore dei quali esegue il conferimento:
I.5.3.a in ordine alla completezza della documentazione presentata;
I.5.3.b in ordine al fatto che le pattuizioni della deroga al criterio di cui al comma
I.5.1 siano state stipulate con la totalità dei Caseifici in favore dei quali esso Conferente esegue conferimenti;
I.5.3.c in ordine al fatto che, anteriormente all'inizio di futuri conferimenti in favore di un Caseificio diverso rispetto a quelli con i quali la deroga è stata pattuita, esso Conferente acquisirà anche da questo acconcia pattuizione contrattuale in relazione alla condivisione della deroga.
Al fine di evitare o comunque limitare gli errori nella determinazione dei riparti, la presentazione al Consorzio, da parte del Conferente, del "Mod. PRO-07" integrerà,
ad ogni effetto, mandato conferito dal Conferente al Consorzio per la trasmissione, da parte di questo, di copia del modulo a ciascun Caseificio indicato come coinvolto dalle pattuizioni di cui ai commi I.5.2 e I.5.3 del presente articolo I-5. Il Caseificio destinatario della trasmissione della Dichiarazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di ricevimento della Dichiarazione medesima, nel caso ravvisi in essa attestazioni differenti o comunque non congrue rispetto a quanto pattuito e a conoscenza del Caseificio, avrà facoltà di segnalare al Consorzio l'anomalia, indicando, a pena di decadenza, il dato o i dati che ritiene corretti e da sostituire, richiedendo la rinnovazione della presentazione della Dichiarazione. Il Consorzio attiverà in tal caso un percorso di confronto diretto con il Conferente, se del caso in contraddittorio con i Caseifici convenuti, all'esito del quale verranno determinati i dati esatti in conformità ai quali il Conferente presenterà nuova Dichiarazione in sostituzione della precedente. Per contro, in difetto di rilievi da parte dei Caseifici entro il termine perentorio di giorni 15 sopra indicato, i dati contenuti nella Dichiarazione presentata dal Conferente si avranno per condivisi e accettati, senza che il Caseificio nulla possa più eccepire o rilevare in merito. I medesimi criteri e le medesime modalità procedurali varranno per le revoche delle deroghe. Una volta che il contenuto delle Dichiarazioni sia consolidato tra le parti o per assenza di opposizioni o per definizione all'esito del percorso di accertamento sopra descritto, il Consorzio provvederà ad iscrivere la deroga in apposito campo del Registro. Per il rispetto del termine di cui alla prima parte del presente comma I.5.3 varrà la data di deposito della Dichiarazione di cui al medesimo comma I.5.3, fermo restando che la sua eventuale incompletezza non consentirà di ritenere rispettato il termine medesimo.
I.5.4 La decorrenza e il termine finale di cui all'ultima parte del sopra esteso comma I.5.3 potranno costituire oggetto, in situazioni particolari che dovranno essere valutate caso per caso dal Consorzio, di disciplina derogatoria, fermo restando il rispetto dei principi di cui al medesimo comma I.5.3 in ordine al necessario consenso da parte di tutti i caseifici coinvolti.
I.5.5 Le deroghe di cui al comma I.5.2 potranno essere comunicate al Consorzio, oltre che dal Conferente, anche dai Caseifici coinvolti, ma soltanto:
I.5.5.a dal Caseificio che rivesta la qualità di unico primo acquirente del
Conferente;
I.5.5.b dal Caseificio che sia stato indicato dal Conferente come destinatario di conferimento e, nel contempo, operatore in favore del quale è stata ripartita la QLPR utilizzabile per la produzione da parte del Conferente mediante precedente presentazione al Consorzio, da parte del Conferente medesimo, del relativo "Mod. PRO-07" compilato con dati coerenti rispetto a quanto previsto dal presente comma 1.5.5.
La comunicazione inerente le deroghe deve essere effettuata, da parte del Caseificio in favore del Consorzio, utilizzando, esclusivamente, a pena di inefficacia della comunicazione, il modulo predisposto dal Consorzio denominato "Mod. PRO-08. Dichiarazione trasferimento QLPR per cessione latte tra Caseifici". Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma I.5.3 sia per quanto attiene le previsioni di cui al romanino (ii) della norma predetta, sia per quanto attiene il termine di presentazione della Dichiarazione. Resta esclusa qualsivoglia efficacia retroattiva connessa alla presentazione delle Dichiarazioni, nel senso che alle consegne di latte già perfezionate alla data di trasmissione delle medesime Dichiarazioni non troveranno applicazione le deroghe di cui al comma I.5.2.
I.5.6 Per le ipotesi di presentazione di “Mod. PRO-07” ovvero di “Mod. PRO-08” in momento successivo all’intervenuto superamento della QLPR mungibile per effetto dei conferimenti di latte da parte del Produttore:
I.5.6.a nel caso di conferimenti diacronici, ai fini della individuazione della produzione conferita ai diversi caseifici in esubero rispetto alla QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore, troverà applicazione l’ordine cronologico di conferimento;
I.5.6.b nel caso di conferimento sincronico, ai fini della individuazione della produzione conferita ai diversi caseifici in esubero rispetto alla QLPR mungibile nella disponibilità del Produttore, non troveranno applicazione le deroghe di cui al comma I.5.2.
I.5.7 Sono consentite deroghe all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi I.5.5 e
I.5.6 esclusivamente sulla base di pattuizioni contrattuali intercorse tra il Conferente e la totalità dei singoli caseifici coinvolti, da comunicarsi al Consorzio con le modalità di cui al comma I.5.3.
PARTE II
Il Registro Articolo II-1 Il Registro. Gestione del Registro.
II.1.1 Il Consorzio, in forza di quanto previsto dal “Piano di Regolazione dell’offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016”, ha istituito, nell’anno 2014, il Registro delle Quote Latte Parmigiano Reggiano (R-QLPR). In ragione di quanto previsto dal Piano e in continuità con i precedenti piani di regolazione dell’offerta 2014-2016 e 2017-2019, il Consorzio gestisce il Registro delle Quote Latte Parmigiano Reggiano (R-QLPR), strumento per la costituzione, la conservazione e la gestione del sistema di regolazione produttiva articolato sulle QLPR. Il Registro è basato su un sistema di gestione completamente informatizzato, reso operativo e gestito dal Consorzio.
II.1.2 Tramite il Registro è istituito un sistema di pubblicità riguardante la posizione particolare di ciascun Produttore in relazione alla titolarità delle QLPR o comunque alla loro disponibilità nonché in relazione alla totalità delle vicende giuridiche opponibili al Consorzio e ai terzi che riguardino dette QLPR. Il Registro è strumento comunque accessibile per tutte le Pubbliche Amministrazioni che dovessero avere interesse ad acquisire informazioni in ordine alle QLPR nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali ovvero che dovessero richiedere iscrizioni rilevanti ai sensi dell'articolo I-2 e dell'articolo I-4 del Regolamento.
II.1.3 Nel Registro, ferme restando ulteriori specifiche disposizioni contenute nel Piano e nel Regolamento:
II.1.3.a sono iscritte, con efficacia costitutiva per quanto attiene la prima iscrizione, le QLPR di spettanza di ciascun Produttore;
II.1.3.b sono indicati e conservati i dati iniziali delle QLPR;
II.1.3.c sono indicati i dati inerenti i successivi trasferimenti, temporanei o definitivi, delle QLPR;
II.1.3.d sono indicati eventuali pignoramenti, sequestri, pegni a gravare sulla QLPR;
II.1.3.e sono annotate, a richiesta, eventuali domande revocatorie;
II.1.3.f è indicato ogni ulteriore elemento inerente le QLPR definito come rilevante dal Piano, dal Regolamento, da eventuali successivi atti
integrativi o comunque dichiarato rilevante a tali fini dal Consorzio.
II.1.4 Le modalità per l'utilizzo del portale del Registro (xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e dei servizi di supporto, sono comunicate tramite note informative rese disponibili direttamente attraverso lo stesso portale del Registro (sezione “Comunicazioni”). Sempre tramite il portale sono forniti i riferimenti per le richieste di chiarimento o di verifica delle posizioni in esso presenti. Nel corso del periodo di applicazione del Piano verranno definite, mediante apposite circolari, ulteriori disposizioni esecutive per la migliore operatività, snellezza, accessibilità delle procedure del Registro. Tali disposizioni, oltre che oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del Sito del Consorzio dedicata al Registro, saranno oggetto di informazione diretta agli interessati, nonché oggetto di aggiornamento periodico in favore del Mipaaf e delle Regioni del Comprensorio.
II.1.5 Al fine di facilitare l'incontro tra Produttori interessati al trasferimento delle QLPR (cedenti e acquirenti) e contribuire alla riduzione dei rischi di operazioni speculative, il Registro rende disponibile una apposita sezione “Cerco/Offro” che può essere utilizzata volontariamente da tutti i soggetti iscritti nel Registro o comunque abilitati a operare nel Registro.
II.1.6 Il Registro contiene appositi campi nei quali vengono iscritti eventuali pignoramenti o sequestri e vengono annotate, su richiesta, eventuali azioni revocatorie che abbiano ad oggetto le QLPR. Trovano applicazioni le disposizioni di cui all'articolo I-4. L'omessa notificazione al Consorzio degli atti necessari affinché il Consorzio medesimo possa procedere all'iscrizione del pignoramento o del sequestro, determina l'inopponibilità, sia nei confronti del Consorzio che dei terzi, del medesimo pignoramento o sequestro.
II.1.7 Il Registro contiene apposito campo nel quale è possibile iscrivere eventuale pegno avente ad oggetto la QLPR o parte di essa. L'omessa trasmissione dell'atto di pegno al Consorzio, nelle forme e con le modalità determinate dagli strumenti di cui al comma II.1.4 del presente articolo II-1, determina l'inopponibilità, sia nei confronti del Consorzio che dei terzi, del pegno.
II.1.8 Per ogni richiesta di iscrizione o annotazione a Registro il funzionario delegato del Consorzio, previo pagamento in favore del Consorzio del corrispettivo di cui al comma II.3.2, rilascia apposita ricevuta contenente data e ora di ricezione della
richiesta, codice identificativo della pratica, nominativo del o dei richiedenti, elenco dei documenti acquisiti ai fini dell'istruttoria, sintetica indicazione della natura dell'atto in relazione al quale è formulata la richiesta. La ricevuta di cui al presente comma II.1.8 rappresenta il solo elemento probatorio valido nei rapporti tra il richiedente e il Consorzio per quanto attiene la data e l'ora di ricezione della richiesta nonché per quanto attiene gli ulteriori elementi in essa contenuti. Il Consorzio, ricevuta la richiesta, indicativamente entro i 15 giorni successivi alla ricezione della documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria, completa in ogni sua componente in relazione alla procedura da attivare sulla base della richiesta, svolge con sollecitudine ogni opportuno accertamento e verifica, dando applicazione al Piano e al Regolamento, in ordine alla completezza della documentazione e alla sussistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione o annotazione. Nello svolgimento di detta attività il Consorzio opererà nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste che siano complete della documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria. In ipotesi di esito positivo della verifica, il Consorzio procede alla iscrizione o alla annotazione richiesta, dandone notizia agli interessati. In ipotesi di esito negativo della verifica, il Consorzio provvede a darne tempestiva comunicazione al richiedente, esplicitando le ragioni del diniego.
II.1.9 Le richieste di chiarimenti e i quesiti indirizzati al Consorzio in merito all’applicazione del Regolamento e alle procedure inerenti il Registro dovranno essere formulati per iscritto, in modo sintetico e chiaro, nel caso in cui si intenda ottenere dal Consorzio un riscontro per iscritto avente rilievo nell'ambito dei rapporti tra il richiedente e il Consorzio medesimo. Saranno privi di efficacia, a questi fini, sia richieste che eventuali risposte che siano formulate con mezzo diverso dall'atto scritto.
II.1.10 Le richieste di iscrizione o annotazione a Registro dovranno essere corredate della necessaria documentazione a supporto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle specifiche comunicazioni tempo per tempo rese pubbliche dal Consorzio nonché in conformità a quanto richiesto dai funzionari delegati del Consorzio in ragione di eventuali specificità proprie delle richieste. Per ogni e qualsiasi richiesta formulata da una persona giuridica, la sottoscrizione della richiesta di iscrizione o di annotazione presentata da una persona fisica che dichiari
di rappresentare la persona giuridica richiedente, implica, in forza della sottoscrizione medesima e della contemporanea, necessaria, consegna al Consorzio di copia del documento di identità del sottoscrittore, l’attestazione da parte del sottoscrittore stesso, con ogni conseguente responsabilità, del proprio essere titolare dei poteri di rappresentanza della persona giuridica necessari e sufficienti per la sottoscrizione dell’atto a nome e per conto della persona giuridica medesima. Fermo restando quanto sopra, è comunque necessario, a corredo della richiesta di iscrizione o annotazione, produrre al Consorzio i seguenti documenti: (i) documenti di identità in corso di validità dei richiedenti e contraenti, se questi sono persone fisiche, dei titolari dei poteri di rappresentanza dei richiedenti e contraenti se questi sono persone giuridiche; (ii) visura CCIAA – Registro Imprese in caso di società o comunque persone giuridiche; (iii) copia della o delle procure speciali o generali eventualmente necessarie; (iv) attestazione rilasciata dal Caseificio in ordine al corretto esperimento del procedimento di prelazione (ove previsto); (v) attestazione rilasciata dal Caseificio in ordine al latte munto nel periodo rilevante (in caso di trasferimenti con efficacia in corso d'anno); (vi) nel caso la richiesta abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di QLPR ovvero atti dipendenti da detto trasferimento di proprietà, copia della relativa fattura o fatture o comunque di documenti fiscalmente regolari attestanti inequivocabilmente l’emissione di fattura in relazione alla o alle operazioni imponibili inerenti il trasferimento; (vii) triplice copia degli atti contrattuali dei quali si chiede l'iscrizione (non sottoscritta, dovendo avvenire la sottoscrizione alla presenza del funzionario delegato del Consorzio) o, in alternativa, copia autentica del contratto stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Con riferimento a quanto previsto al precedente romanino (vi), la richiesta avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di QLPR ovvero avente ad oggetto atti dipendenti da detto trasferimento di proprietà, per essere efficace nei confronti del Consorzio, deve essere corredata da fattura o fatture emesse in relazione all’intero quantitativo di QLPR per il quale si richiede l’iscrizione, e ciò anche nel caso in cui le parti del contratto abbiano pattuito un pagamento dilazionato o differito. La presentazione della fattura o delle fatture per l’intero quantitativo di QLPR per il quale si richiede l’iscrizione è condizione di efficacia della richiesta, anche ai fini del rispetto del termine perentorio di cui al successivo comma II.1.11.
Troverà applicazione quanto previsto al successivo comma II.1.13.
II.1.11 Le richieste aventi ad oggetto iscrizioni o annotazioni afferenti contratti destinati a intervenire sulla mungibilità delle QLPR in relazione al medesimo periodo annuale di presentazione della richiesta, dovranno essere presentate, inderogabilmente, a pena di decadenza, entro il giorno 15 dicembre dell’anno durante il quale il richiedente ha interesse a che gli effetti sulla mungibilità vengano prodotti. Il termine del 15 dicembre è perentorio, sì che le richieste presentate successivamente non produrranno alcun effetto sull’annata in corso alla data della loro presentazione ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva, ferma la validità e l’efficacia del contratto tra le parti e ad ogni fine diverso dal calcolo della contribuzione aggiuntiva. Anche ai sensi dell’articolo 2963 codice civile, nel caso in cui il termine del 15 dicembre cada in giorno festivo (secondo quanto definito dalla legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificata dalla legge 5 marzo 1977 n. 54), lo stesso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
II.1.12 In deroga a quanto previsto dal comma II.1.11, il termine di presentazione delle richieste aventi ad oggetto iscrizioni o annotazioni afferenti: (i) trasferimenti derivanti da successioni mortis causa;(ii) operazioni societarie necessitanti di iscrizione in Registro Imprese; (iii) atti che coinvolgono la partecipazione di un Notaio o comunque di un pubblico ufficiale rogante, con il conseguente iato temporale tra la data di formazione dell’atto e la sua repertoriazione ai fini della ostensione a terzi; è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il richiedente ha interesse a che si producano gli effetti in ordine alla mungibilità. Xxxxxxx, in relazione al termine del 31 gennaio di cui al presente comma II.I.12, le medesime disposizioni di cui all’ultima parte del comma II.1.11 in relazione alla perentorietà del termine e alla efficacia per fini diversi dalla mungibilità nell’anno. Anche ai sensi dell’articolo 2963 codice civile, nel caso in cui il termine del 31 gennaio cada in giorno festivo (secondo quanto definito dalla legge 27 maggio 1949
n. 260, come modificata dalla legge 5 marzo 1977 n. 54), lo stesso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
II.1.13 Nel caso in cui una richiesta di iscrizione o annotazione a Registro sia presentata incompleta, carente di uno o più documenti necessari ai fini del suo esame, il Consorzio darà corso al soccorso istruttorio, indicando al richiedente, mediante atto
scritto, i documenti indispensabili per procedere all’esame nel merito della richiesta e il termine di giorni 15 (quindici) entro il quale è possibile provvedere all’integrazione. La trasmissione al Consorzio, entro il termine indicato, di quanto da questo richiesto avrà efficacia ex tunc e la richiesta si considererà completa sin dall’inizio. Nel caso in cui, decorsi 15 (quindici) giorni dall’inoltro del soccorso istruttorio, il richiedente non abbia provveduto alle integrazioni documentali in conformità a quanto in esso indicato, la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata e il Consorzio provvederà alla sua archiviazione. L’archiviazione non preclude la riproposizione della richiesta, salvi gli eventuali effetti derivanti dal decorso del tempo e dalla scadenza di termini qualificati come perentori, in quanto il maturare dei presupposti per la archiviazione priva ex tunc di qualsiasi effetto la richiesta presentata in carenza di documenti necessari al suo esame.
Articolo II-2 Determinazione e costituzione delle assegnazioni iniziali di QLPR ai Produttori. Il Principio di continuità del Piano.
II.2.1 Per ciò che attiene la determinazione dei criteri di assegnazione iniziale delle QLPR mediante l’iscrizione, con efficacia costitutiva, a Registro, si rinvia a quanto contenuto nel “Piano di Regolazione dell’Offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP per il triennio 2014-2016” e nel ad esso relativo “Regolamento applicativo per la costituzione e il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano” a tal fine da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.
II.2.2 Il Piano persegue l’obiettivo di assicurare, per quanto possibile e nei limiti definiti dal Piano medesimo e dal Regolamento, continuità alle assegnazioni di QLPR nonché ai principi e alle condizioni di applicazione delle QLPR e del relativo Registro, così come definiti sulla base dei Piani e dei Regolamenti precedenti ai sensi dei comma I.1.2 e I.1.3 del precedente articolo I-1 (Principio di Continuità del Piano).
Articolo II-3 Oneri di tenuta del Registro.
II.3.1 Agli oneri per la tenuta del Registro da parte del Consorzio ciascun allevatore inserito all'interno del sistema di certificazione della DOP Parmigiano Reggiano contribuisce mediante versamento di una quota su base annua pari a 1 centesimo di euro per quintale di latte. Tale importo viene fatturato ai Caseifici che lo versano per conto degli allevatori, in relazione al quantitativo di latte trasformato in Parmigiano Reggiano nell'anno precedente. L’importo viene fatturato in unica soluzione appena noti i dati consuntivi di lavorazione dell’anno precedente. Nel caso in cui la contribuzione aggiuntiva complessiva maturata in relazione ad un determinato anno civile raggiunga un importo superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), il Consorzio rinuncia alla percezione degli oneri di tenuta disciplinati dal presente comma II.3.1, oneri che, di conseguenza, non saranno dovuti né dal Caseificio né dai Produttori.
II.3.2 Per ciascuna richiesta di iscrizione o annotazione a Registro di contratti o comunque di atti di qualsiasi natura (dichiarazioni di successione, conferimenti in società, azioni revocatorie ecc.) che abbiano ad oggetto QLPR, il o i richiedenti dovranno provvedere al pagamento di un corrispettivo (c.d. “tariffa pratica”) determinato, in relazione alla natura dell'atto la cui iscrizione o annotazione si richiede, sulla base del dettaglio seguente:
- euro 100,00 (cento) per le pratiche di pegno e di estinzione di pegno;
- euro 200,00 (duecento) per le pratiche di trasferimento temporaneo;
- euro 300,00 (trecento) per i trasferimenti definitivi di proprietà (incluse successioni, conferimenti in società, azioni revocatorie).
Tale importo è comprensivo di iva e viene fatturato a titolo di “prestazione di servizio”. Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto della richiesta presso il Consorzio. L'effettuazione del pagamento è condizione per la attivazione, da parte del Consorzio, delle procedure e degli accertamenti prodromici alla iscrizione degli atti a Registro. Nel caso in cui emergano, all'esito dell'istruttoria svolta dal Consorzio, elementi ostativi alla iscrizione a Registro, il richiedente l'iscrizione non avrà titolo alcuno per la ripetizione delle somme corrisposte al Consorzio, integrando la "tariffa pratica" il corrispettivo per l'attività istruttoria demandata al Consorzio.
PARTE III
Regime giuridico delle QLPR Articolo III-1 Trasferibilità delle QLPR.
III.1.1 Le QLPR, in ragione della loro natura di beni immateriali, possono, in linea generale e salvo quanto previsto al comma III.1.9, essere trasferite o conferite, possono costituire oggetto di diritti reali o obbligatori, possono essere gravate da oneri e diritti in favore di terzi, il tutto nei limiti previsti dalle norme di legge imperative, dal Piano e dal Regolamento. L'efficacia del trasferimento ai fini dell'iscrizione a Registro e comunque l'efficacia del trasferimento nei confronti del Consorzio e dei terzi è subordinata all'avverarsi delle condizioni di cui ai capoversi seguenti.
III.1.1.a Accettazione da parte del Produttore, mediante trasmissione al Consorzio della relativa dichiarazione rilasciata sull'apposito modulo, del quantitativo di QLPR pubblicato a Registro, ai sensi, dei comma da I.3.2 a I.3.5. del precedente articolo I-3.
III.1.1.b Integrale pagamento della contribuzione aggiuntiva maturata in applicazione dei Piani Produttivi per la quota di contribuzione posta a carico del Produttore dal Caseificio. Affinché il Produttore interessato possa determinare autonomamente l'avverarsi della condizione di cui al presente capoverso III.1.1.b, nel caso in cui (e soltanto in questo caso) il Caseificio (o i Caseifici) al quale il Produttore ha conferito nel periodo di Vigenza dei Piani Produttivi sia inadempiente nei confronti del Consorzio per il pagamento della contribuzione aggiuntiva, il Consorzio, previa messa in mora del Caseificio e nel permanere dell'inadempimento, provvederà a comunicare la circostanza al Produttore, indicandogli l'importo posto a suo carico dal Caseificio. Il Produttore avrà facoltà, in tal caso, di provvedere al pagamento direttamente in favore del Consorzio della quota di contribuzione aggiuntiva posta a suo carico, con diritto di surroga nella posizione del Consorzio per il recupero della somma nel caso in cui avesse già, in precedenza, provveduto al pagamento in favore del Caseificio della quota di contribuzione aggiuntiva posta a suo carico. Per quanto non previsto dal presente capoverso III.1.1.b trova applicazione la disciplina
di cui alla Appendice 1 al presente Regolamento.
III.1.1.c Regolarità delle dichiarazioni inerenti i conferimenti di latte da parte del Caseificio (o dei Caseifici) in favore del quale (o dei quali) il Produttore abbia assunto la qualità di Conferente. Affinché il Produttore interessato possa determinare autonomamente l’avverarsi della condizione di cui al presente capoverso III.1.1.c in ipotesi di inadempimento da parte del Caseificio (o dei Caseifici) all’obbligo di procedere a corretta e tempestiva dichiarazione in ordine ai conferimenti ricevuti, il Consorzio provvederà a dare tempestiva comunicazione ai singoli Produttori delle irregolarità accertate nelle dichiarazioni di conferimento da parte del Caseificio inadempiente. Il Produttore, in tal caso, avrà facoltà di determinare l’avveramento della condizione di cui al presente capoverso
III.1.1.c comunicando direttamente al Consorzio, attraverso dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, i quantitativi di latte da esso produttore conferiti al Caseificio (o ai Caseifici) inadempiente all’obbligo di dichiarazione.
III.1.1.d Nel caso il trasferimento abbia ad oggetto la proprietà di QLPR (ad eccezione dell’ipotesi in cui il trasferimento di proprietà avvenga nell’ambito di una cessione di azienda o di ramo di azienda), emissione di fattura per l’intero quantitativo di QLPR oggetto del trasferimento, in conformità a quanto previsto al comma II.1.10 del precedente articolo II-1, e ciò nel solo caso in cui il titolo in forza del quale il trasferimento delle QLPR comporti, ai sensi di legge, l’obbligo di emissione di fattura.
La condizione sospensiva di cui al presente comma III.1.1 si considererà avverata quando la totalità delle condizioni di cui ai capoversi III.1.1.a, III.1.1.b, III.1.1.c,
III.1.1.d sarà avverata sia nei confronti del Produttore Xxxxxxx, sia nei confronti del Produttore Acquirente, per quest’ultimo nel caso in cui ne sussistano i presupposti (ovverosia, che fosse titolare di QLPR e che avesse conferito in Caseificio anche in momento precedente il trasferimento in suo favore delle QLPR oggetto della disciplina di cui al presente comma III.1.1).
III.1.2 Nei limiti di cui al comma III.1.1 i trasferimenti, i conferimenti, la costituzione di diritti, la apposizione di oneri possono essere previsti o possono determinarsi, in via
esemplificativa, a titolo definitivo, a tempo determinato, a titolo oneroso, a titolo gratuito, per successione a titolo particolare, per successione a titolo universale, per conferimento in società di persone o in società di capitali.
III.1.3 Le QLPR, in quanto beni immateriali, possono essere oggetto di pegno e possono essere sottoposte a sequestro o a pignoramento. Il pegno, il pignoramento o il sequestro delle QLPR, ai fini della opponibilità ai terzi e al Consorzio, dovranno risultare da apposita iscrizione in Registro, secondo le procedure definite ai sensi dei comma II.1.6 e II.1.7 dell'articolo II-1 nonché ai sensi dell'articolo I-4.
III.1.4 Ai trasferimenti mortis causa delle QLPR trovano applicazione, senza ulteriori limiti, le disposizioni in materia di successioni previste dal codice civile. Nel caso in cui, alla data di apertura della successione, tra gli eredi o i legatari delle QLPR non vi sia alcun operatore economico incluso nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQPR, non si determinerà decadenza delle QLPR qualora i medesimi eredi o legatari, entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di apertura della successione:
III.1.4.a ottengano l'inserimento, anche per alcuno soltanto tra loro, nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQPR ovvero abbiano formulato istanza di inserimento nel predetto sistema sempreché, in quest'ultimo caso, detta istanza di inserimento venga successivamente accolta;
III.1.4.b trasferiscano la proprietà delle QLPR ad un operatore economico incluso nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQPR ovvero ad operatore economico che abbia formulato istanza di inclusione all'OCQPR entro il medesimo termine.
Decorso il termine di 12 mesi di cui sopra senza che si sia avverata una delle condizioni di cui ai capoversi III.1.4.a o III.1.4.b, si determinerà decadenza delle QLPR e acquisizione a Riserva dei relativi quantitativi. La decadenza delle QLPR si determinerà altresì nel caso in cui alla tempestiva presentazione della istanza di cui al capoverso III.1.4.a faccia seguito il diniego di iscrizione al sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQPR. Trova applicazione alla fattispecie di cui al presente comma III.1.4 la disciplina di cui al comma III.2.3 del successivo articolo III-2.
III.1.5 Ai trasferimenti a titolo gratuito delle QLPR trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di donazioni nonché le medesime disposizioni inerenti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'efficacia dei trasferimenti di QLPR a titolo oneroso di cui al successivo articolo III-2.
III.1.6 Ai fini della individuazione dei Produttori di Montagna l'esclusivo parametro di riferimento è costituito dal Codice ASL della unità produttiva che viene in rilievo. Il trasferimento del centro aziendale produttivo (codice ASL attivo) tra aree non omogenee del Comprensorio dovrà essere comunicato al Consorzio e il Comitato Tecnico valuterà se sussistano o meno i presupposti per assentire o meno il trasferimento delle QLPR.
III.1.7 I contratti aventi ad oggetto il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle QLPR, devono essere stipulati in forma scritta, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma
III.1.7. In difetto il contratto è inidoneo all'inserimento a Registro ed è, di conseguenza, inefficace nei confronti del Consorzio, dei terzi e tra le Parti. In considerazione della necessità, per la corretta gestione del Registro, che sussista certezza in ordine alla identità delle Parti di ciascun singolo contratto nonché in ordine al contenuto delle pattuizioni tra queste intervenute, sono considerati idonei al recepimento in Registro soltanto i contratti per i quali siano assolti i seguenti requisiti formali, alternativi tra loro:
III.1.7.a contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata consegnati in copia autentica al Consorzio o trasmessi con le modalità di cui al capoverso III.1.7.c.;
III.1.7.b contratti stipulati per mezzo di scrittura privata presso la sede del Consorzio, con l'assistenza di funzionario delegato del Consorzio, il quale provvede, attestando per iscritto la propria attività, ad acquisire i dati identificativi delle parti, copia dei documenti di identità degli stipulanti, ogni elemento utile ad assicurare certezza in merito all'effettività dei dati inseriti in atto e alla titolarità della rappresentanza da parte dei sottoscrittori;
III.1.7.c contratti stipulati per mezzo di scrittura privata trasmessi al Consorzio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nel rigoroso rispetto della procedura definita dal presente capoverso III.1.7.c. Copia del contratto,
sottoscritta dalle parti, deve essere, da ciascuna delle Parti trasmessa al Consorzio, in formato pdf, tramite PEC, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese della parte che ha sottoscritto il contratto e che provvede alla trasmissione. La trasmissione viene considerata efficace ai fini della iscrizione a Registro nel solo caso in cui il Consorzio riceva, con le modalità qui indicate, tante copie del Contratto quante sono le parti del medesimo, almeno una inviata da ciascuna delle parti del Contratto. L'efficacia si determina al momento della ricezione da parte del Consorzio dell'ultima tra le copie predette;
III.1.7.d in alternativa a quanto previsto dal precedente capoverso III.1.7.c esclusivamente per quanto attiene il mittente, la trasmissione degli atti al Consorzio potrà intervenire utilizzando la PEC di soggetto giuridico diverso dalla o dalle Parti, a condizione che il mittente sia delegato per iscritto dalla Parte alla trasmissione degli atti e la delega sia trasmessa a mezzo PEC in uno con gli atti predetti.
Il Consorzio, una volta divenuta efficace la trasmissione, nel rispetto di una tra le modalità di cui ai precedenti capoversi III.1.7.a, III.1.7.b, III.1.7.c, III.1.7.d, attiverà l'istruttoria e, laddove ne ricorrano i presupposti, comunicherà alle parti la necessità di procedere ad integrazioni o modifiche, specificando quali, anche per gli effetti di cui al comma II.1.13 del precedente articolo II-1. Nei casi in cui, direttamente o a seguito delle integrazioni richieste, il Consorzio verifichi la sussistenza dei presupposti per la iscrizione a Registro, l'iscrizione medesima sarà subordinata al previo pagamento della "tariffa pratica", ai sensi del comma II.3.2 dell’articolo II-3. Nei casi di cui al capoverso III.1.7.b, sarà cura dei funzionari delegati trattenere copia del contratto stipulato e provvedere con la massima tempestività agli adempimenti necessari per l'inserimento a Registro. Nel caso di cui al capoverso
III.1.7.a sarà cura della o delle parti più diligenti attivare tempestivamente la procedura informatica per l'inserimento del contratto a Registro.
III.1.8 Il Consorzio ha predisposto, al fine di agevolare i Produttori, una modulistica standard per i principali contratti (vendita, affitto) aventi ad oggetto il trasferimento di QLPR. L'utilizzo della modulistica predisposta dal Consorzio non è vincolante per le Parti, pur essendo consigliata al fine di agevolare l'inserimento informatico
dei dati per l'iscrizione a Registro.
III.1.9 In deroga al principio generale di cui al sopraesteso comma III.1.1, le QLPR derivanti dalla assegnazione della Riserva ovvero derivanti da assegnazione da Piano di Sviluppo Aziendale non sono trasferibili, non possono costituire oggetto di diritti reali o obbligatori, non possono essere gravate da oneri o diritti in favore di terzi, salvo quanto esplicitamente previsto dai capoversi III.1.9.a, III.1.9.b e III.1.9.c del presente comma III.1.9. Le QLPR di cui al presente comma III.1.9 sono utilizzabili esclusivamente dal Produttore che ne è titolare per la propria produzione (QLPR soltanto mungibili). Le fattispecie di cui ai capoversi III.1.9.a e III.1.9.b devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica ad altre fattispecie.
III.1.9.a Nel caso in cui il Produttore intenda conferire in una società le QLPR soltanto mungibili delle quali sia proprietario, avrà facoltà di farlo nel solo caso in cui il conferimento delle QLPR soltanto mungibili sia eseguito in uno con l’intero compendio aziendale del quale il Produttore sia proprietario. Il conferimento dell'intero compendio aziendale deve intendersi come conferimento dell'intero compendio aziendale esistente alla data della assegnazione al Produttore delle QLPR soltanto mungibili, comprensivo anche della totalità delle QLPR delle quali, a quella data, il Produttore fosse già titolare. Nel caso in cui le QLPR soltanto mungibili siano state assegnate in forza di un Piano di Sviluppo Aziendale, non troverà applicazione la disciplina di cui al presente capoverso III.1.9.a e la fattispecie sarà regolata esclusivamente dal successivo capoverso III.1.9.b.
III.1.9.b Nel caso in cui il Produttore intenda conferire in una società le QLPR soltanto mungibili assegnategli in proprietà in forza di Piano di Sviluppo Aziendale, avrà facoltà di farlo nel solo caso in cui ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
III.1.9.b.1 il conferimento deve essere eseguito in uno con l'intero compendio aziendale del quale il Produttore sia proprietario;
III.1.9.b.2 il Produttore deve essere titolare di una quota di partecipazione alla società conferitaria non inferiore al 35%
(trentacinque per cento) del capitale sociale;
III.1.9.b.3 devono essere previste clausole statutarie o patti parasociali che garantiscano la presenza del Produttore nell'organo di amministrazione della società.
I requisiti di ammissibilità del conferimento in società delle QLPR soltanto mungibili derivanti da PSA di cui ai precedenti alinea da III.1.9.b.1 a III.1.9.b.3 dovranno permanere per l'intero periodo di utilizzo delle QLPR medesime. Il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti medesimi determinerà la immediata decadenza dalla intera QLPR soltanto mungibile e il passaggio della stessa a Riserva. In ipotesi di successivo conferimento in altra o altre società troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui al presente capoverso III.1.9.b. Il conferimento dell'intero compendio aziendale deve intendersi come conferimento dell'intero compendio aziendale esistente alla data della assegnazione al Produttore delle QLPR soltanto mungibili da PSA, comprensivo anche della totalità delle QLPR delle quali, a quella data, il Produttore fosse già titolare.
III.1.9.c E’ altresì consentito il trasferimento delle proprietà di QLPR soltanto mungibili, a prescindere dal titolo in forza del quale questo intervenga, in favore di un Produttore o di più Produttori legati al Produttore cedente da un vincolo di parentela che attribuisca loro la qualità di legittimari del cedente, ai sensi dell'articolo 536 codice civile, e ciò a prescindere dal titolo in forza del quale intervenga detto trasferimento.
III.1.10 In applicazione dei principi che sottendono i criteri di priorità di cui al capoverso
I.2.2.c del comma I.2.2 dell'articolo I-2, il perfezionamento, da parte del Produttore, di uno o più contratti per il trasferimento temporaneo in favore di terzi della disponibilità di QLPR, comporterà, quale effetto automatico della iscrizione a Registro di detto o detti contratti di trasferimento, la temporanea inefficacia della totalità delle QLPR derivanti da eventuali assegnazioni dalla Riserva in suo favore, QLPR che, pertanto, saranno soggette a c.d. “decadenza temporanea”, nel senso che saranno temporaneamente inutilizzabili ai fini del calcolo della contribuzione aggiuntiva. Detta inutilizzabilità delle QLPR derivanti da assegnazioni dalla Riserva
avrà efficacia per l'intero anno civile durante il quale si saranno perfezionati il trasferimento o i trasferimenti di cui al presente comma III.1.10 e comunque per ciascun anno civile in cui si saranno perfezionati trasferimenti in favore di terzi di QLPR.
III.1.11 Fatto salvo quanto previsto dal comma III.1.9, il perfezionamento, da parte del Produttore, di uno o più contratti che comportino il trasferimento, in favore di terzi, della proprietà di QLPR o di altro diritto reale di godimento sulle QLPR, determinerà, quale effetto automatico della iscrizione a Registro di detto o detti contratti di trasferimento, la decadenza definitiva delle QLPR derivanti da eventuali assegnazioni dalla Riserva in suo favore, QLPR che andranno ad alimentare la riserva.
Articolo III-2 Disposizioni specifiche per i trasferimenti di proprietà o la costituzione di diritti reali a titolo oneroso aventi ad oggetto QLPR.
III.2.1 Con la sola eccezione di cui al successivo comma III.2.2, il trasferimento, in forza di contratto, del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento aventi ad oggetto QLPR ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui lo stesso intervenga in favore di Produttori inseriti nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano ovvero di Produttori che intendano insediare un allevamento all'interno del perimetro del Comprensorio e che all'uopo abbiano formulato all'OCQPR istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano.
III.2.2 Al fine di considerare e meglio valorizzare la specificità delle aree rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal "considerando (17)" del Regolamento (CE) 14 marzo 2012 n. 261/2012, nel caso in cui le QLPR oggetto di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritto reale derivino, secondo quanto attestato dal Codice ASL della stalla in cui è stato munto il quantitativo di latte che le ha generate, dalla produzione di azienda ubicata in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012, le medesime QLPR potranno essere trasferite in proprietà esclusivamente in favore di Produttore operante tramite azienda ubicata anch'essa in Comune dell'area montana ai sensi del
Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012 e del da esso richiamato articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999.
III.2.3 Per i 12 (dodici) mesi successivi all'acquisto della proprietà di QLPR ai sensi del presente articolo III-2, è privo di efficacia nei confronti sia del Consorzio, che dei terzi, che delle Parti, e non può essere iscritto a Registro, qualsivoglia ulteriore trasferimento di proprietà che sia posto in essere dall'acquirente delle QLPR. L'acquirente delle QLPR, durante il predetto periodo di 12 mesi, ha facoltà, esclusivamente o di utilizzarle direttamente per la mungitura all'interno della propria azienda ovvero di concederle in affitto a terzi. La previsione di inefficacia nei confronti del Consorzio degli ulteriori trasferimenti di proprietà per un periodo di 12 (dodici) mesi disciplinata alla prima parte del presente comma III.2.3, non trova applicazione nel caso di acquisto della proprietà di QLPR che avvenga per successione mortis causa. Conseguentemente, colui che acquisti la proprietà di QLPR per successione mortis causa, quale erede o legatario del precedente proprietario, avrà diritto di trasferire a terzi, in qualsiasi momento, la proprietà delle QLPR ricevute in eredità o in legato, senza necessità di dover attendere il xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi di cui alla prima parte del presente comma III.2.3.
III.2.4 I trasferimenti di cui al comma III.2.1 hanno efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui l'alienante risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
III.2.4.a Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQPR quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale della QLPR;
III.2.4.b Produttore già inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano in periodo antecedente alla data di perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sulla QLPR che, alla data di perfezionamento del contratto medesimo, risulti quale Produttore non attivo nel predetto sistema di controllo, nel solo caso in cui sia decorso un termine non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell'ultimo conferimento di latte per la produzione di Parmigiano Reggiano.
III.2.5 Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma III.2.1 siano perfezionati in favore di Produttore che intenda insediare un allevamento all'interno del perimetro del Comprensorio e abbia all'uopo formulato all'OCQPR istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano, il Produttore acquirente decade dalla proprietà della QLPR acquistata laddove ricorra una delle seguenti ipotesi:
III.2.5.a diniego dell'inserimento a sistema da parte dell'OCQPR in relazione all'istanza di inserimento utilizzata per legittimare l'acquisto di QLPR;
III.2.5.b intervenuto accertamento da parte del Consorzio, nei dodici mesi successivi all'acquisto della proprietà delle QLPR, di un periodo di produzione continuativo di latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano inferiore a 10 (dieci) mesi;
III.2.5.c intervenuto accertamento da parte del Consorzio, nei 12 (dodici) mesi successivi all'acquisto della proprietà di QLPR, di una produzione complessiva di latte destinata alla trasformazione in Parmigiano Reggiano per un quantitativo inferiore al 50% (cinquanta per cento) del quantitativo di QLPR acquistate.
L'eventuale periodo di quarantena successivo all'acquisto delle proprietà di QLPR da parte di un Produttore che rivesta i requisiti di cui alla prima parte del presente comma III.2.5 non è computato ai fini del calcolo dei periodi di cui ai capoversi
III.2.5.b e III.2.5.c. La decadenza di cui al presente comma III.2.5 ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo all’anno in cui ha avuto luogo l’accertamento di una delle cause di decadenza di cui ai capoversi precedenti. Le QLPR oggetto di dichiarazione di decadenza vanno ad alimentare la Riserva nella disponibilità del Consorzio per la riassegnazione triennale e l’attuazione di politiche di filiera.
III.2.6 Nel caso di stipula di uno tra i contratti di cui al comma III.2.1 che produca effetti nel corso dell'anno civile, al fine di evitare duplicazioni, è fatta salva in capo all'alienante la titolarità, per l'anno in corso alla data di stipula, di QLPR in quantità corrispondente alla quantità di latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano da questi munto sino alla data di stipula del contratto medesimo. E' onere dell'alienante, al fine di documentare i conferimenti mensili di latte, consegnare al Consorzio la relativa attestazione, rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2008 n. 445, dal Caseificio o dai Caseifici presso i quali il latte è stato conferito nel
periodo.
III.2.7 Ogni e qualsiasi trasferimento della proprietà di Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR) dal Produttore che ne sia proprietario ad una persona fisica o giuridica terza, determinerà, quale effetto automatico del trasferimento medesimo, il passaggio a Riserva di una quota di QLPR pari al 5% (cinque per cento) dell’intera quantità trasferita. Per l’effetto, il trasferimento di QLPR dal Produttore Cedente avrà ad oggetto il trasferimento in favore del Produttore Acquirente della proprietà di una quantità di QLPR pari al 95% (novantacinque per cento) della quantità complessiva di QLPR oggetto di trasferimento e determinerà il contestuale passaggio a Riserva del 5% (cinque per cento) della quantità complessiva di QLPR oggetto di trasferimento. A titolo esemplificativo, dato 100 il quantitativo di QLPR che il Produttore intende trasferire a terzi, al terzo acquirente viene trasferita la proprietà di una quantità di QLPR pari a 95, mentre una quantità di QLPR pari a 5 passa automaticamente a Riserva, contestualmente al perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà di QLPR in favore del terzo acquirente.
III.2.8 Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui al precedente comma
III.2.7 e, dunque, dall'automatico passaggio a Riserva di una quota di QLPR pari al 5% in occasione di trasferimento della proprietà di QLPR, i seguenti atti o fatti giuridici: (i) conferimento di QLPR al capitale sociale di una società, quale conferimento di bene in natura; (ii) trasferimento della proprietà delle QLPR per successione mortis causa al proprietario; (iii) trasferimento della proprietà delle QLPR che intervenga inter vivos, a qualsiasi titolo (vendita, donazione, ecc.), tra Produttori legati da un vincolo di parentela che attribuisca all'uno la qualità di legittimario dell'altro, ai sensi dell'articolo 536 codice civile. Le cause di esclusione di cui al presente comma III.2.8 devono considerarsi tassative e non sono suscettibili di estensione analogica ad altre fattispecie.
Articolo III-3 Diritto di prelazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti reali a titolo oneroso.
III.3.1 Nel caso in cui un Produttore conferente in un determinato caseificio, sia esso cooperativo o privato, intenda trasferire la proprietà di QLPR, ai sensi del
precedente articolo III-2, a terzo che non sia conferente in quel caseificio, tutti i Produttori conferenti nel medesimo caseificio nel quale conferisce il Produttore alienante hanno diritto di prelazione sulle QLPR poste in vendita o vendute, alle condizioni e nei termini tutti di cui al presente articolo III-3. A miglior chiarimento, si precisa che il diritto di prelazione è riconosciuto solo e soltanto nel caso in cui il Produttore intenda trasferire la proprietà di QLPR a Produttori diversi dai Produttori che conferiscono nel caseificio nel quale conferisce anche il Produttore alienante, mentre nel caso in cui il trasferimento delle QLPR sia previsto in favore di Produttore che conferisce nel medesimo caseificio nel quale conferisce il Produttore alienante, il diritto di prelazione non sorge e le QLPR possono essere trasferite liberamente, salva la sussistenza di vincoli diversi dalla prelazione. Dell'esistenza e dei contenuti del diritto di prelazione di cui al presente articolo III-3 sono debitamente informati, all'atto della istituzione del Registro, tutti i Produttori conferenti operanti nel Comprensorio. Il diritto di prelazione sussiste anche nel caso in cui il trasferimento di proprietà di XXXX intervenga all’esito di vendita forzata nell’ambito di un procedimento di espropriazione avviato ai sensi del Titolo II del Libro III del codice di procedura civile ovvero all’esito di vendita di cosa data in pegno, ai sensi degli articoli 2796 e 2797 codice civile. In queste ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma III.3.12.
III.3.2 Il conferente che sia impegnato a cedere (tramite contratto preliminare sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione) o abbia ceduto (con contratto risolutivamente condizionato all'esercizio della prelazione) la proprietà di QLPR a soggetti non conferenti nel caseificio dove esso alienante o promittente alienante a propria volta conferisce, deve trasmettere al medesimo caseificio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mani o posta elettronica certificata - PEC, il "modulo prelazione" contenente i seguenti dati:
III.3.2.a identificativi dell’azienda che intende cedere la QLPR;
III.3.2.b quantità in kg della QLPR da cedere;
III.3.2.c prezzo della QLPR;
III.3.2.d modalità di pagamento;
III.3.2.e frazionabilità in lotti della QLPR;
III.3.2.f mungibilità residua della QLPR per l’annata;
III.3.2.g anno civile di riferimento della cessione.
Il caseificio deve trasmettere immediatamente a tutti i propri Conferenti (ai soli Produttori di Montagna conferenti, se oggetto della comunicazione sono "quote di montagna"), tramite raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mani o posta elettronica certificata - PEC, una comunicazione contenente copia del "modulo prelazione" ricevuto. La comunicazione relativa alla prelazione conserva la propria efficacia esclusivamente nell'anno civile di riferimento della cessione di cui al precedente capoverso III.3.2.g. Nel caso in cui la vendita della QLPR non si perfezioni nell'anno civile di riferimento indicato nel "modulo prelazione", laddove il Produttore alienante intenda successivamente procedere alla vendita della QLPR dovrà trasmettere un nuovo "modulo prelazione" con l'indicazione del nuovo anno civile di riferimento della cessione.
III.3.3 I soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione, fermi restando i limiti all'acquisto di cui al precedente articolo III-2 e sempre che il diritto di prelazione sia sorto ai sensi del precedente comma III.3.1, sono tutti i Produttori che, al momento della ricezione del “modulo di prelazione”, conferiscono latte al medesimo Caseificio (ovvero, nel caso di cui al successivo comma III.3.6, al medesimo Primo Acquirente) nel quale conferisce il Produttore alienante.
III.3.4 Entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento da parte del caseificio del "modulo prelazione", il Conferente interessato all’acquisto deve inviare un telegramma o una PEC o recarsi personalmente presso la sede del Caseificio, dichiarando, mediante atto scritto, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni indicate nel "modulo prelazione". Nel caso in cui la quota non sia stata qualificata come “non frazionabile” nel “modulo prelazione”, ai sensi del capoverso III.3.2.e del precedente comma III.3.2, la prelazione deve essere esercitata per l'intera QLPR promessa in vendita, non essendo in questo caso ammesso alcun esercizio parziale del diritto. Nel caso in cui sia stata prevista la frazionabilità della QLPR, la prelazione può essere esercitata separatamente per ogni singolo lotto indicato nel "modulo prelazione" dal Produttore alienante. In caso di più Conferenti che abbiano comunicato la volontà di esercitare la prelazione, il diritto viene attribuito a chi per primo abbia
perfezionato la comunicazione della dichiarazione della volontà di esercitarla nei confronti del Caseificio. All'uopo, il caseificio, sotto la propria responsabilità, ha cura di apporre indicazione della data e dell'ora di ricezione sulla dichiarazione scritta di esercizio della prelazione. Al caseificio è fatto obbligo di trasmettere immediatamente al Produttore promittente cedente, tramite telegramma, raccomandata a mani o posta elettronica certificata, copia del modulo o comunque della dichiarazione contenente l’esercizio della prelazione di cui al presente comma III.3.4.
III.3.5 Per i soli caseifici non cooperativi è ammessa la rinuncia all’applicazione del diritto di prelazione in favore dei propri Conferenti. Il caseificio che intenda rinunciare deve comunicare al Consorzio e a tutti i propri Conferenti, entro il 15 ottobre dell’anno precedente, la rinuncia all’applicazione del diritto di prelazione tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano o PEC. Il Caseificio, in corso d’anno, si obbliga a comunicare agli eventuali nuovi Conferenti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura, la intervenuta rinuncia al diritto di prelazione.
III.3.6 Nel caso di conferimento del latte a un Primo Acquirente diverso dal caseificio presso il quale avviene la trasformazione del latte del Produttore alienante, il diritto di prelazione è esercitabile, alle medesime condizioni di cui al presente articolo III- 3, dai conferenti del medesimo Primo Acquirente, Primo Acquirente che assume, a tale limitato fine, il ruolo proprio del caseificio non cooperativo. Il diritto di prelazione spettante ai Conferenti ad un Primo Acquirente nel caso disciplinato dal presente comma III.3.6 è limitato solo e soltanto ai trasferimenti di proprietà di QLPR perfezionati da altri Conferenti al medesimo Primo Acquirente e non si estende, mai e in alcun caso, ai soggetti giuridici ai quali sia il Primo Acquirente a conferire o vendere il latte destinato alla trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano. Il Caseificio che riceve latte da un Primo Acquirente non è in alcun modo tenuto, nel caso di cui al precedente comma III.3.1, a porre in essere gli adempimenti di cui al presente articolo III-3 nei confronti del Xxxxx Acquirente o dei suoi Conferenti, non sussistendo in tale ipotesi alcun diritto di prelazione, né del Primo Acquirente né dei singoli suoi Conferenti, rispetto alle cessioni di QLPR poste in essere da Conferenti al Caseificio.
III.3.7 Nei casi di conferimento a diversi Caseifici/Primi Acquirenti da parte di un medesimo Produttore, il diritto di prelazione è riconosciuto in favore dei conferenti al Caseificio o Primo Acquirente che sia titolare del maggior conferimento annuale da parte del Produttore alienante. L'individuazione del Caseificio o del Primo Acquirente di cui al presente comma III.3.7 è rimessa al Produttore alienante, sotto la sua responsabilità.
III.3.8 Il diritto di prelazione di cui al presente articolo III-3 si applica nel solo caso in cui il contratto abbia ad oggetto il diritto di proprietà delle QLPR.
III.3.9 Al termine del procedimento di prelazione disciplinato dal presente articolo III-3 il Caseificio ne attesta, mediante atto scritto, il regolare svolgimento e gli esiti. L'attestazione rilasciata dal Caseificio deve essere prodotta al Consorzio al momento della richiesta di iscrizione a Registro del trasferimento. L'omessa produzione al Consorzio dell'attestazione rilasciata dal Caseificio comprovante il regolare assolvimento degli oneri inerenti la procedura di prelazione determina, salvo che per i casi di rinuncia al diritto di prelazione di cui al comma III.3.5, la sospensione del procedimento di iscrizione a Registro sino al momento in cui detta attestazione rilasciata dal Caseificio sia prodotta al Consorzio.
III.3.10 Il diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo III-3 non sorge nel caso in cui le QLPR siano poste in vendita quale elemento costitutivo di un compendio aziendale anch’esso posto contestualmente in vendita e pertanto il diritto di prelazione non sorge per le QLPR che sono parte di un compendio aziendale o di un ramo d’azienda e che vengano vendute o conferite in uno con l’azienda o il ramo d’azienda del quale sono parte.
III.3.11 Nel caso di cessione della proprietà di QLPR da parte di Produttore che abbia cessato la produzione, il diritto di prelazione spetta a tutti i conferenti/cedenti latte del Caseificio/Primo Acquirente che abbia ricevuto l’ultimo conferimento di latte da parte del Produttore che abbia successivamente cessato la produzione.
III.3.12 In conformità a quanto previsto all’ultima parte del comma III.3.1, alle ipotesi di espropriazione forzata o di vendita su pegno trova comunque applicazione la disciplina della prelazione di cui ai comma precedenti, fatte salve le previsioni seguenti, costituenti disciplina speciale prevalente sulla predetta disciplina generale. Se ed in quanto il Consorzio venga chiamato a rendere dichiarazione di terzo
nell’ambito di un procedimento di espropriazione forzata di QLPR, tramite la dichiarazione renderà edotto il Giudice della Esecuzione in ordine alla sussistenza del diritto di prelazione nonché in ordine ai dati identificativi del Caseificio presso il quale conferisce il Produttore esecutato. L’operatore incaricato della vendita forzata delle QLPR avrà cura di inserire nell’avviso di vendita informazioni complete in ordine alla sussistenza del diritto di prelazione e alla conseguente condizione risolutiva dell’esercizio della prelazione alla quale sarà assoggettata la vendita forzata delle QLPR. Esperita la procedura di vendita forzata e individuato l’assegnatario provvisorio delle QLPR, l’operatore incaricato della vendita forzata provvederà alla trasmissione al Caseificio del “modulo preliminare” o comunque della dichiarazione di cui al precedente comma III.3.2. Il Caseificio provvederà agli adempimenti di competenza e ne comunicherà gli esiti all’operatore incaricato della vendita forzata delle QLPR, affinché questi, in ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione, possa provvedere a porre in essere gli atti volti alla risoluzione della assegnazione provvisoria e alla predisposizione di quanto necessario al trasferimento delle QLPR in favore del Produttore che avrà esercitato il diritto di prelazione. In caso di vendita di QLPR date in pegno, l’operatore incaricato della vendita sarà tenuto ad assumere autonomamente presso il Consorzio le informazioni necessarie ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma III.3.12, provvedendo poi di conseguenza.
Articolo III-4 Disposizioni specifiche per il trasferimento a tempo determinato di diritti di godimento di natura obbligatoria aventi ad oggetto QLPR.
III.4.1 Ai fini del presente articolo III-4, con la locuzione "affitto" si intende qualsiasi contratto di natura obbligatoria, anche atipico, comunque denominato dalle Parti, mediante il quale venga trasferito a terzi, per un periodo di tempo determinato, il diritto di godimento di QLPR, anche unitamente al diritto di godimento di altri beni. Il termine finale del contratto di affitto non può in alcun caso eccedere, ai fini dell'iscrizione a Registro, la data del 31 dicembre 2022. Nel caso di pattuizione che fissi il termine finale del contratto ad una data successiva al 31 dicembre 2022, il medesimo termine finale, ai fini dell'iscrizione a Registro, verrà riportato al 31
dicembre 2022. Fermo restando quanto sopra, i contratti di affitto di cui al presente comma III.4.1 devono prevedere, quale termine finale, il 31 dicembre dell'anno civile in corso alla data di stipula del contratto (in caso di contratto di durata annuale) ovvero il 31 dicembre dell'ultimo anno di durata del contratto (in caso di contratto pluriannuale). Nel caso di diversa pattuizione delle Parti, il termine finale, ai fini dell'iscrizione a Registro, verrà riportato al 31 dicembre successivo, secondo le prescrizioni di cui al presente comma III.4.1.
III.4.2 L'affitto di QLPR, ai sensi del comma III.4.1, ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo caso in cui ricorrano entrambi i seguenti requisiti soggettivi:
III.4.2.a per il Locatore: Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQPR quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto,
ovvero
Produttore inattivo o cessato, già inserito nel sistema di Controllo del Parmigiano Reggiano in periodo antecedente alla data di perfezionamento del contratto, nel solo caso in cui, alla data di perfezionamento del contratto medesimo, non sia ancora interamente decorso un periodo superiore ai 12 (dodici) mesi, da calcolarsi dalla data dell’ultimo conferimento di latte;
III.4.2.b per l'Affittuario: Produttore inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano gestito dall'OCQPR quale Produttore attivo alla data di perfezionamento del contratto,
ovvero
Produttore che, alla data di perfezionamento del contratto, abbia formulato all'OCQPR istanza formale di inserimento nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano, a condizione che, in forza di quella, ottenga successivamente l'effettivo inserimento nel sistema di controllo.
III.4.3 Per ciascun Produttore in attività inserito nel sistema di controllo del Parmigiano Reggiano che assuma il ruolo di locatore, l'affitto di QLPR in corso d’anno ha efficacia nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) delle QLPR delle quali il medesimo Produttore sia titolare
in qualità di proprietario alla data della stipula del contratto di affitto, secondo le risultanze dell'iscrizione a Registro. Affitti che abbiano ad oggetto QLPR per quantità percentualmente superiori a quella di cui al presente comma III.4.3 sono efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi nel solo limite del 30% predetto. Il limite di cui al presente comma III.4.3 potrà essere derogato in aumento solo e soltanto nei seguenti casi:
III.4.3.a nel caso in cui ricorrano le cause di forza maggiore di cui al successivo articolo III-5, debitamente accertate dal Consorzio;
III.4.3.b nel caso in cui all'esito di specifica istruttoria sia dichiarata e accertata la volontà del Produttore di cessare l'attività e uscire definitivamente dal sistema di controllo del Parmigiano Reggiano.
La deroga dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio, all'esito di specifica istanza che documenti il ricorrere di almeno uno tra i sopra indicati eventi; il provvedimento di autorizzazione indicherà anche il limite percentuale massimo di QLPR trasferibili in deroga. Il limite massimo posto dal presente comma III.4.3 alla efficacia dei contratti di locazione di QLPR non trova applicazione per i produttori che abbiano già cessato i conferimenti.
III.4.4 Nel caso in cui il Produttore affitti una azienda o un ramo d’azienda il cui compendio comprenda anche QLPR, il trasferimento della QLPR è consentito liberamente e non trova applicazione il limite quantitativo di cui al precedente comma III.4.3. Trova per contro applicazione la disciplina della temporanea inefficacia dettata al comma III.1.10. Nel caso di affitto di azienda il soggetto affittuario si sostituisce al proprietario per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti richiesti al fine di evitare l’avverarsi della decadenza della quota di cui al successivo comma III.5.1. In deroga a quanto previsto al successivo comma III.5.8, la decadenza per cessazione dei conferimenti si determina decorsi 12 mesi dalla data del termine finale di durata del contratto di affitto, desumibile da rituale annotazione a Registro.
III.4.5 Al fine di considerare e meglio valorizzare la specificità delle aree rurali di montagna, anche in relazione agli obiettivi richiamati dal "considerando (17)" del Regolamento (CE) 14 marzo 2012 n. 261/2012, nel caso in cui le QLPR oggetto di affitto derivino, secondo quanto attestato dal Codice ASL della stalla in cui è stato munto il quantitativo di latte che le ha generate, dalla produzione di azienda ubicata
in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012, le medesime QLPR possono essere trasferite esclusivamente in favore di Produttore operante tramite azienda ubicata anch'essa in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 21 novembre 2012 n. 1151/2012 e del da esso richiamato articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999.
III.4.6 Nessun limite territoriale alla stipula di contratti di affitto è posto per le QLPR diverse da quelle di cui al precedente comma III.4.5.
III.4.7 Nel corso del medesimo anno civile, per ciascun Produttore non saranno efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi e non verranno di conseguenza iscritti a Registro:
III.4.7.a i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Locatore che seguano cronologicamente un contratto di affitto iscritto a Registro nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Affittuario;
III.4.7.b i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Affittuario che seguano cronologicamente un contratto di affitto iscritto a Registro nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Locatore.
Le disposizioni di cui al presente comma III.4.7 trovano applicazione anche per i contratti di affitto di durata superiore all'anno civile e per l'intera loro durata, fermo restando il limite del 31 dicembre 2022 di cui al comma III.4.1, sì che per ciascun Produttore non sono efficaci nei confronti del Consorzio, delle Parti e dei terzi e non vengono di conseguenza iscritti a Registro:
III.4.7.c i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di locatore che seguano cronologicamente un contratto di affitto di durata superiore all'anno civile, iscritto a Registro, nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Affittuario e ciò per l'intera durata del contratto ultrannuale;
III.4.7.d i contratti di affitto nei quali il Produttore assuma la veste di Affittuario che seguano cronologicamente un contratto di affitto di durata superiore all'anno civile, iscritto a Registro, nel quale il medesimo Produttore abbia assunto la veste di Locatore e ciò per l'intera durata del contratto ultrannuale.
III.4.8 Nel caso di stipula di un contratto di affitto che produca effetti nel corso dell'anno civile, al fine di evitare duplicazioni è fatta salva in capo al locatore la titolarità, per l'anno in corso, di QLPR in quantità corrispondente alla quantità di latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano da questi munto sino alla data di stipula del contratto medesimo. E' onere del locatore al fine di documentare i conferimenti mensili di latte, consegnare al Consorzio la relativa attestazione, rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, dal Caseificio o dai Caseifici presso i quali il latte è stato conferito nel periodo.
Articolo III-5 Decadenza dalla titolarità delle QLPR.
III.5.1 Il Produttore, titolare, in qualità di proprietario, di QLPR iscritte a Registro a suo nome, il quale, per 2 (due) anni civili consecutivi, produca o comunque destini alla filiera del Parmigiano Reggiano quantitativi di latte per ciascun anno civile inferiori al 80% (ottanta per cento) delle QLPR delle quali il Produttore medesimo risulti titolare, quale proprietario, al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, decade parzialmente dalla titolarità delle QLPR per un quantitativo calcolato in conformità a quanto previsto dai comma da III.5.2 a III.5.4 del presente articolo III-5, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti ai sensi del successivo comma III.5.5. Trova applicazione il principio generale di cui all'articolo I-2, comma I.2.2, capoverso
I.2.2.c. Viene assunta quale base, per il calcolo della percentuale pari al 80% di cui al presente comma III.5.1, la quantità totale di QLPR della quale il Produttore sia titolare quale proprietario al termine dell'anno di riferimento, e dunque, la quantità pari alla somma delle QLPR trasferibili, delle QLPR soltanto mungibili e delle QLPR temporaneamente non trasferibili.
III.5.2 Il calcolo della percentuale a valere sulle QLPR per ciascun anno civile di cui al precedente comma III.5.1, funzionale a determinare la soglia rilevante ai fini della decadenza, viene eseguito: (i) al lordo delle eventuali QLPR concesse in affitto a terzi ai sensi del precedente articolo III-4, non costituendo l'affitto di sola QLPR elemento rilevante ai fini della effettività dell'utilizzo delle QLPR delle quali il Produttore sia titolare quale proprietario e, dunque, elemento rilevante al fine di evitare la decadenza disciplinata dal comma III.5.1 del presente articolo III-5; (ii) al
lordo delle eventuali QLPR concesse in affitto a terzi in uno con l’affitto di terreni, non costituendo l'affitto di QLPR unitamente a terreni elemento rilevante ai fini della effettività dell'utilizzo delle QLPR delle quali il Produttore sia titolare quale proprietario e, dunque, elemento rilevante al fine di evitare la decadenza disciplinata dal comma III.5.1 del presente articolo III-5; (iii) al netto delle QLPR comprese nei compendi aziendali concessi in affitto a terzi (affitto d’azienda comprendente QLPR; affitto di ramo d’azienda comprendente QLPR), costituendo l’affitto di azienda o di ramo d’azienda con QLPR elemento rilevante ai fini della effettività dell'utilizzo delle QLPR delle quali il Produttore sia titolare quale proprietario e, dunque, elemento rilevante al fine di evitare la decadenza disciplinata dal comma
III.5.1 del presente articolo III-5. Pertanto, un eventuale affitto biennale di QLPR secondo contratti diversi dall’affitto di azienda o di ramo d’azienda (affitto sola QLPR, affitto di fondo rustico e QLPR), non è idoneo ad evitare la decadenza delle QLPR laddove ricorrano i presupposti di cui al comma III.5.1.
III.5.3 Verificata la sussistenza del presupposto per la dichiarazione di decadenza di cui al comma III.5.1 (produzione inferiore al 80% delle QLPR in proprietà per ciascun anno civile del biennio, secondo quanto meglio definito al medesimo comma III.5.1), ai fini del calcolo della quantità di QLPR da assoggettare a decadenza, il Consorzio provvede a dichiarare la decadenza parziale del produttore dalla QLPR per un quantitativo di QLPR pari alla differenza tra la quantità di QLPR della quale il Produttore era proprietario alla data del 31 dicembre dell’ultimo anno civile del biennio preso in considerazione (minuendo) e la quantità pari alla media della quantità di latte prodotto dal Produttore nel biennio preso in considerazione. La decadenza disposta ai sensi del presente comma III.5.3 ha natura costitutiva e ha effetto, indefettibilmente, dal primo giorno dell’anno civile successivo al biennio preso in considerazione di cui al precedente comma III.5.1. La decadenza si determina a prescindere dal momento in cui il Consorzio provveda a dichiararla mediante comunicazione al Produttore e iscrizione della stessa nel Registro, assumendone dette comunicazione e iscrizione valenza esclusivamente dichiarativa.
III.5.4 La QLPR oggetto di dichiarazione di decadenza ai sensi del comma III.5.3 va ad alimentare la Riserva nella disponibilità del Consorzio per la riassegnazione triennale e l’attuazione di politiche di filiera.
III.5.5 Sono esclusi dal calcolo, ai fini della individuazione del biennio di cui al comma III.5.1, gli anni civili nei quali si sia verificata una causa di forza maggiore riconosciuta come tale dal Consorzio ai sensi del presente comma III.5.5. Le cause di forza maggiore rilevanti ai fini del presente comma III.5.5 sono le seguenti:
III.5.5.a esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda;
III.5.5.b decesso o malattia grave del Produttore;
III.5.5.c furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte;
III.5.5.d calamità naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata;
III.5.5.e distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
III.5.5.f epizoozie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti, che compromettano la produzione lattiera.
Le cause di forza maggiore devono essere comunicate al Consorzio dal Produttore, corredate della documentazione probante, a pena di irricevibilità, perentoriamente entro il 31 dicembre del secondo anno civile consecutivo di possibile produzione inferiore al 80% della QLPR detenuta. Il Consorzio verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore comunicate e, in caso positivo, determina il periodo di riferimento per il quale risulta colpita la capacità produttiva dell'azienda, capacità che deve essere interessata dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito del procedimento è comunicato all'interessato ed è iscritto nel Registro. La persistenza della causa di forza maggiore può essere riconosciuta in casi eccezionali e su richiesta documentata del Produttore, per non più di un secondo anno civile consecutivo.
III.5.6 Nel caso di Produttore che abbia iniziato i conferimenti ad anno civile in corso, per il calcolo ai fini della decadenza della prima annualità si porrà a confronto la QLPR in proprietà al 31 dicembre con la produzione effettiva così riparametrata: kg conferiti / gg di conferimento *365.
III.5.7 Laddove ricorra la fattispecie di cui al comma III.2.6 dell’articolo III-2 (stipula di contratto di cui al comma III.2.1 in corso di anno civile con Produttore che abbia già munto latte destinato alla filiera Parmigiano Reggiano in periodo antecedente il
perfezionamento del trasferimento di proprietà), per il calcolo ai fini della decadenza si porrà a confronto con la produzione effettivamente sviluppata nell’anno dal Produttore acquirente la QLPR che sia mungibile e che sia in proprietà di questi alla data del 31 dicembre dell’anno civile in corso alla data dell’acquisto, aumentata delle eventuali cessioni in affitto.
III.5.8 I Produttori che cessino l'attività o comunque risultino inattivi in relazione alla filiera del Parmigiano Reggiano hanno facoltà di trasferire a terzi la proprietà della QLPR entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data dell'ultimo conferimento di latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano. Decorso detto termine in assenza di cessione delle QLPR o di ripresa dell'attività da parte del Produttore, si determina l'estinzione del diritto e le relative QLPR sono destinate a Riserva dal giorno successivo alla scadenza del medesimo termine di 12 (dodici) mesi. Decorso un successivo termine di mesi 6 (sei) il Produttore verrà definitivamente cancellato dal Registro.
III.5.9 In caso le QLPR siano sottoposte a pignoramento, sequestro conservativo o altra misura cautelare a carattere reale, il termine di 2 (due) anni civili consecutivi di cui al precedente comma III.5.1 e il termine di 12 (dodici) mesi di cui al precedente comma III.5.8 sono interrotti a far data dalla notifica o comunicazione al Consorzio del pignoramento, del sequestro, della misura cautelare a carattere reale e riprendono a decorrere dalla data di estinzione del pignoramento o del sequestro o della misura cautelare reale, ovvero dalla data di effettivo perfezionamento del trasferimento a terzi della proprietà delle QLPR per effetto della vendita forzata.
III.5.10 L’instaurazione di un contenzioso giudiziario diverso da quelli di cui al precedente punto III.5.9 non determina alcuna interruzione del termine di cui al precedente comma III.5.1. Nel caso in cui il contenzioso giudiziario abbia ad oggetto la proprietà delle QLPR e, con sentenza passata in giudicato, sia accertata la proprietà delle medesime QLPR in capo a Produttore diverso rispetto a quello che risultava esserne proprietario sulla base della iscrizione a Registro, qualora, medio tempore, si sia determinata decadenza della totalità o di parte delle QLPR oggetto di contenzioso, le stesse verranno ripristinate in capo al Produttore (diverso da quello che ne risultava proprietario a Registro) che ne sarà stato accertato proprietario, e ciò in ragione della pregressa impossibilità per questo, in costanza di contenzioso,
di porre in essere atti utili alla conservazione delle QLPR.
Articolo III-6 Assegnazioni di QLPR dalla Riserva. Attribuzione di Franchigia Soggettiva.
III.6.1 Il Consorzio provvede a riassegnazioni di QLPR dalla Riserva, riassegnazioni funzionali al perseguimento di politiche mirate che siano decise nell'ambito della filiera del Parmigiano Reggiano, con prioritaria anche se non esclusiva destinazione a supporto dei fabbisogni di nuovi Produttori e, in quest'ambito, di giovani Produttori che presentino PSA, con priorità alle unità produttive in zona di montagna. Il Consorzio provvede altresì alla attribuzione di Franchigia Soggettiva, nel rispetto di quanto previsto alla Appendice 2 “Prerequisiti e Regole di Assegnazione PSA 2020-2022 e Sconto Giovani”.
III.6.2 L'assegnazione da parte del Consorzio delle QLPR tratte dalla Riserva avviene a titolo non oneroso per il Produttore. L’accettazione delle regole del Piano, mediante la sottoscrizione del Modello PRO-01.20 da parte del Produttore integra requisito necessario e imprescindibile per l’ottenimento della assegnazione di QLPR da Riserva. Le QLPR assegnate dalla Riserva non possono costituire oggetto di cessione o comunque di trasferimento nella disponibilità, anche temporanea, di persone fisiche o giuridiche diverse dalla persona fisica o giuridica destinataria dell'assegnazione. Il predetto principio di intrasferibilità assoluta della titolarità o della disponibilità delle QLPR assegnate dalla Riserva, è derogato esclusivamente nei casi di cui al comma III.1.9 del sopraesteso articolo III-1. In ragione del principio della non trasferibilità a terzi delle QLPR assegnate al Produttore come soltanto mungibili, nel caso in cui dette QLPR non vengano, in tutto o in parte, utilizzate nel corso della annata, le medesime QLPR, per la parte non utilizzata, non contribuiranno in ogni caso alla compensazione da effettuarsi sia a livello di caseificio che di Comprensorio.
III.6.3 In applicazione di quanto previsto dai Piani di cui ai comma I.1.2 e I.1.3 del precedente articolo I-1, sono stati definiti i requisiti dei soggetti beneficiari di QLPR da Riserva a titolo di “Primo insediamento giovani allevatori”. Le regole di assegnazione della Franchigia Soggettiva sono consultabili all’Appendice 2 “Requisiti e Regole di Assegnazione PSA 2020-2022 e Sconto Giovani”, allegata al Regolamento quale sua parte integrante e costitutiva.
Articolo III-7 Disposizioni specifiche per aziende agricole alle quali fanno capo più unità tecnico-economiche.
III.7.1 Nel caso in cui ad una azienda, identificata da un unico CUAA, facciano capo due o più unità produttive ubicate in aree disomogenee tra loro, la o le unità produttive ubicate in una zona omogenea saranno considerate, ai fini della applicazione delle disposizioni del Piano e del Regolamento, quale azienda distinta dalla o dalle unità produttive ubicate nella diversa zona omogenea.
Articolo III-8 Disposizioni specifiche inerenti la assegnazione di QLPR dalla Riserva a seguito di presentazione di Piano di Sviluppo Aziendale. Condizioni per il mantenimento della assegnazione.
III.8.1 Il beneficiario di eventuali assegnazioni di QLPR tratte dalle Riserva a seguito della presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) è individuato da tre concorrenti elementi identificativi, di carattere sia soggettivo che oggettivo: il codice fiscale del Giovane Allevatore che ha presentato il PSA; il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUAA); il Codice ASL identificativo della stalla in relazione alla quale è stato presentato il PSA. Detti elementi identificativi dovranno, nel corso del tempo, concorrere e convergere costantemente nell'individuazione dell'originario beneficiario della assegnazione quale titolare della stalla oggetto del PSA e ciò costituirà condizione per il mantenimento della titolarità delle QLPR assegnata dalla Riserva a seguito della presentazione di PSA, garantendosi così il principio della non trasferibilità delle QLPR assegnate dalla Riserva e della continuità dell'utilizzo da parte dell'originario beneficiario.
III.8.2 Con cadenza annuale il beneficiario della assegnazione di QLPR tratte dalla Riserva di cui al precedente comma III.8.1 dovrà presentare al Consorzio le certificazioni e attestazioni necessarie a documentare il permanere in capo ad esso della concorrente titolarità dei tre elementi identificativi di cui al medesimo comma III.8.1. Nel caso in cui anche uno soltanto tra i tre elementi predetti subisca variazioni tali da evidenziare il venir meno della concorrenza e una dissociazione tra il beneficiario della assegnazione di QLPR da Riserva e la stalla in relazione alla quale sia stato
presentato il PSA, verrà meno un requisito indispensabile per il mantenimento della titolarità delle QLPR tratte dalla Riserva di cui al presente articolo III-8 e il Consorzio dichiarerà la conseguente immediata decadenza delle QLPR nei confronti di chi in quel momento ne sia il titolare. In ipotesi di apertura di successione mortis causa al Giovane Allevatore assegnatario delle QLPR tratte dalla Riserva, gli aventi causa dal Giovane Allevatore deceduto avranno cura di comunicare al Consorzio, o spontaneamente o su richiesta di questo:
III.8.2.a nel caso in cui il Giovane Allevatore deceduto fosse titolare di impresa individuale, gli elementi identificativi di cui al precedente comma III.8.1 (ad eccezione del Codice ASL) e, dunque, il codice fiscale e il CUAA, inerenti la persona fisica che subentrerà al Giovane Allevatore, in uno con l'Azienda Xxxxxxxx, che risulterà essere beneficiario delle assegnazioni di QLPR tratte dalla Riserva e che, da quel momento, saranno assoggettati alla disciplina di cui al presente articolo III-8, privilegiando, ove possibile, la continuità della gestione unitaria tra QLPR da Riserva e il compendio aziendale in relazione al quale è stato presentato il PSA che ha generato l'attribuzione al Giovane Allevatore deceduto;
III.8.2.b in ogni caso diverso da quello di cui al capoverso III.8.2.a (Giovane Allevatore deceduto titolare di impresa individuale), gli elementi identificativi inerenti la persona fisica che subentrerà al Giovane Allevatore, fermi restando: (i) la necessaria conservazione del preesistente collegamento della QLPR da Riserva alla stalla e alla Azienda Agricola in relazione alle quali è stato presentato il PSA che ha generato l'attribuzione al Giovane Allevatore deceduto; (ii) la preferenza da accordarsi, nella individuazione della persona fisica subentrante, a imprenditori già inseriti nella Azienda Xxxxxxxx in relazione alla quale è stato presentato il PSA che ha generato l'attribuzione delle QLPR o comunque ad essa collegati da rapporti preesistenti il decesso, sempre che ciò sia economicamente compatibile con gli interessi degli aventi causa dal Giovane Allevatore deceduto.
III.8.3 L'assegnazione di XXXX tratte dalla Riserva a seguito della presentazione di istanza connessa a PSA termina nell'ipotesi in cui si sia avverata almeno una tra le seguenti
condizioni:
III.8.3.a il raggiungimento della massima capacità produttiva aziendale individuata nel corso dell'istruttoria sul PSA;
III.8.3.b il decorso dell’anno di ultima possibile assegnazione comunicata dal Consorzio alla conclusione della istruttoria PSA.
PARTE IV
Disposizioni finali Articolo IV-1 Disposizioni relative ai Regolamenti applicativi
IV.1.1 Il presente Regolamento potrà essere integrato e aggiornato in relazione alla necessità di fornire dettagli operativi e chiarimenti aggiuntivi.
IV.1.2 Dettagli operativi sono forniti tramite il Regolamento Operativo, avente ad oggetto, tra il resto: (i) le disposizioni operative per la applicazione annuale della contribuzione aggiuntiva; (ii) le elaborazioni dei dati e della gestione dei conteggi in relazione alle posizioni dei singoli allevatori e dei caseifici; (iii) la determinazione di dettaglio della PEC; (iv) le regole specifiche per i Grandi Splafonatori; (v) le regole specifiche per i controlli su Produttori e Caseifici.
IV.1.3 Il Regolamento Operativo viene unito al presente Regolamento come Appendice 1, quale sua parte integrante e costitutiva.
Articolo IV-2 Sospensione della contribuzione aggiuntiva in caso di contenziosi che abbiano ad oggetto la titolarità delle QLPR.
IV.2.1 Nel caso in cui insorgano contenziosi tra Produttori, o tra Produttori e soggetti terzi o tra Produttori e il Consorzio il cui oggetto sia idoneo, direttamente o indirettamente, ad incidere, in tutto o in parte, la titolarità delle QLPR, il Consorzio, nel ricorrere dei presupposti di cui al successivo comma IV.2.2, disporrà, su richiesta di almeno uno tra i Produttori coinvolti, la sospensione della percezione della contribuzione aggiuntiva che dovesse eventualmente maturare a carico del o dei Produttori coinvolti nel contenzioso. La sospensione si protrarrà per l'intero periodo di durata del contenzioso, sino alla pronuncia di sentenza definitiva ovvero sino alla
estinzione del giudizio che ha determinato la sospensione della contribuzione aggiuntiva.
IV.2.2 La sospensione della contribuzione aggiuntiva di cui al precedente comma IV.2.1 sarà disposta, a fronte di richiesta da parte di un Produttore, nel ricorrere della totalità dei seguenti requisiti:
IV.2.2.a il contenzioso, avente l'oggetto di cui al comma IV.2.1, abbia natura giudiziale;
IV.2.2.b il Consorzio rivesta, nel contenzioso avanti l'Autorità Giudiziaria di cui al precedente capoverso IV.2.2.a, il ruolo di parte o di terzo chiamato affinché la decisione faccia stato anche nei suoi confronti;
IV.2.2.c il Produttore che abbia richiesto la sospensione della contribuzione aggiuntiva presenti in favore del Consorzio una fidejussione bancaria a prima richiesta, con caratteristiche di contratto autonomo di garanzia, per importo pari al contributo aggiuntivo oggetto di sospensione.
Nel caso in cui anche uno soltanto tra i requisiti indicati sia insussistente o venga meno in periodo successivo alla disposta sospensione, la sospensione non verrà concessa o verrà evocata, con diritto per il Consorzio di esigere l'intero importo eventualmente dovuto a titolo di contribuzione aggiuntiva.
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APPENDICE 1
REGOLAMENTO OPERATIVO
1- Gestione annuale – Funzione del Regolamento Operativo – Definizioni.
1.1 Il Regolamento Operativo contiene la disciplina di dettaglio inerente le modalità di applicazione della contribuzione aggiuntiva annuale. In particolare il Regolamento Operativo: (i) definisce le disposizioni operative per la applicazione annuale della contribuzione aggiuntiva; (ii) definisce le modalità di elaborazioni dei dati e di gestione dei conteggi in relazione alle posizioni sia dei singoli allevatori, sia dei caseifici; (iii) determina nel dettaglio la PEC; (iv) definisce le regole specifiche che trovano applicazione ai Grandi Splafonatori; (v) definisce le regole specifiche che trovano applicazione ai controlli su Produttori e Caseifici.
1.2 Salvo che sia diversamente o ulteriormente previsto da specifiche disposizioni del Regolamento Operativo, le locuzioni di seguito riportate assumono, nell’ambito del medesimo Regolamento Operativo, il significato a fianco di ciascuna di esse indicato. Per quanto non specificamente previsto dal Regolamento Operativo, trovano applicazione le definizioni di cui al comma I.1.1 dell’articolo I-1 del Regolamento.
1.2.1 Allevatore “+”: Produttore la cui produzione di latte sia superiore, nell’annata considerata, rispetto alla Quota Disponibile Allevatore, ma con un esubero produttivo percentualmente inferiore al limite superato il quale il Produttore è qualificato Grande Splafonatore.
1.2.2 Allevatore “-”: Produttore la cui produzione di latte sia inferiore, nell’annata considerata, rispetto alla Quota Disponibile Allevatore.
1.2.3 Caseificio “+”: Caseificio che, all’esito della compensazione interna (eseguita escludendo dal calcolo i Grandi Splafonatori), presenta un Esubero Produttivo Caseificio.
1.2.4 Caseificio “-”: Caseificio che, all’esito della compensazione interna (eseguita escludendo dal calcolo i Grandi Splafonatori), presenta un residuo non utilizzato di Quota Disponibile Allevatore.
1.2.5 Contribuzione Aggiuntiva Caseificio: la Contribuzione Lorda Caseificio all’esito della applicazione delle Contribuzioni Aggiuntive Agevolate.
1.2.6 Contribuzione Lorda Caseificio: importo della contribuzione aggiuntiva risultante dalla seguente espressione matematica: “Splafonamento Netto Caseificio” * “Importo Unico” + “Esubero Grandi Splafonatori” * “Importo Grande Splafonatore”.
1.2.7 Esubero Grandi Splafonatori: la somma di tutti gli Esuberi Produttivi di un caseificio riconducibili ai soli “Grandi Splafonatori” conferenti in quel Caseificio.
1.2.8 Esubero Produttivo Allevatore: quantità di latte destinata alla trasformazione in Formaggio Parmigiano Reggiano pari alla differenza tra la quantità di latte prodotta nell’anno dall’Allevatore e la Quota Disponibile Allevatore.
1.2.9 Grande Splafonatore: Produttore che, nell’anno civile, ha prodotto latte in quantità superiore alla Quota Disponibile Allevatore, con un Esubero Produttivo Allevatore percentualmente superiore alla soglia tempo per tempo definita dall’Assemblea del Consorzio, soglia che, sino a diversa delibera dell’Assemblea, è fissata in misura coincidente al Limite Base, pari al 20% (venti per cento) della Quota Disponibile Allevatore aumentata, quest’ultima, della Franchigia Soggettiva di cui al punto 2 dell’Appendice 2 al presente Regolamento, ove assegnata avendone titolo il Produttore.
1.2.10 Importo Grande Splafonatore: corrispettivo economico dovuto per i Produttori che siano Grandi Splafonatori, nell’importo tempo per tempo definito dall’Assemblea del Consorzio e che, sino a diversa delibera dell’Assemblea, è fissato nella misura di 25 euro/quintale.
1.2.11 Importo Unico: corrispettivo economico dovuto, a seguito della Compensazione di Caseificio e della Compensazione Comprensoriale, in relazione all’Esubero Produttivo degli Allevatori diversi dai Grandi Splafonatori nell’importo tempo per tempo definito dall’Assemblea del Consorzio e che, sino a diversa delibera dell’Assemblea, è fissato nella misura di 15 euro/quintale.
1.2.12 PEC: Produzione di Equilibrio Comprensoriale.
1.2.13 Quota Disponibile Allevatore: somma delle QLPR trasferibili nella titolarità, anche temporanea, del Produttore, e delle QLPR soltanto mungibili (da
Riserva) effettivamente utilizzate a copertura della produzione effettuata dal Produttore nell’anno. Nel caso di assegnazione al Produttore di Franchigia Soggettiva di cui al punto 2 dell’Appendice 2 al presente Regolamento, questa si somma figurativamente, e soltanto a questi fini, alle QLPR mungibili a costituire la Quota Disponibile Allevatore.
1.2.14 Quota Disponibile Comprensoriale: somma della totalità delle Quote Disponibili Allevatori.
1.2.15 Quota Zona Montagna: QLPR detenuta da Produttori la cui unità produttiva, identificata da codice Asl, è ubicata nei comuni della Zona Montagna.
1.2.16 Quota Zona Pianura: QLPR detenuta da Produttori la cui unità produttiva, identificata dal codice Asl, è ubicata nei comuni della Zona Pianura.
1.2.17 Splafonamento Lordo Caseificio: differenza tra la quantità di latte conferita nell’anno al caseificio, destinata alla trasformazione in Formaggio Parmigiano Reggiano, dai Produttori diversi dai Grandi Splafonatori (ovvero dagli Allevatori + e dagli Allevatori -) e la somma della Quota Disponibile Allevatore ascrivibile a ciascuno dei Produttori, diversi dai Grandi Splafonatori, che conferiscono al Caseificio.
1.2.18 Splafonamento Netto Caseificio: lo Splafonamento Lordo Caseificio ridotto a seguito della Compensazione Comprensoriale.
1.2.19 Zona Montagna: comuni del Comprensorio che presentano i requisiti definiti dal Regolamento (CE) 21 novembre 2012 n. 1151/2012, dal Regolamento (CE) 11 marzo 2014 n. 665/2014, dal Regolamento (CE) 17 maggio 1999 n. 1257/1999 per essere qualificati zona di montagna.
1.2.20 Zona Pianura: comuni del Comprensorio non ricompresi nella Zona Montagna.
2- Gestione annuale – Attivazione del Piano
L’applicazione del PRO-PR 2020-2022, per ciascun anno di durata del Piano, vede il momento iniziale in concomitanza con i conteggi finali derivanti dalle comunicazioni mensili eseguite dai Caseifici all’OCQPR in ordine ai quantitativi di latte lavorato. Il conteggio finale è disponibile, in versione definitiva e verificata, nei mesi di aprile-maggio dell’anno civile successivo all’anno alla cui produzione il medesimo conteggio si riferisce.
La comunicazione di tale dato é presupposto obbligatorio e necessario per il rispetto del disciplinare di produzione e risulta obbligatorio e necessario anche ai fini dell’applicazione del PRO-PR 2020-2022.
Il Piano definisce la «Produzione di Equilibrio Comprensoriale» (PEC), corrispondente al quantitativo annuale di latte trasformato al di sotto del quale non si applica nessuna contribuzione aggiuntiva, neppure per i Grandi Splafonatori.
La Produzione di Equilibrio Comprensoriale corrisponde al livello produttivo al di sotto del quale, alla luce delle condizioni di mercato note, si ritiene non necessaria l’applicazione degli strumenti di regolazione del Piano. La «PEC Base» viene stabilita in 17.800.000 x.xx.
Entro il 15 ottobre di ciascun anno civile di durata del Piano, è facoltà dell’Assemblea Ordinaria del Consorzio approvare una eventuale variazione alla «PEC» valida per l’anno successivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentita la Commissione Riforme, la eventuale variazione della PEC si colloca in una forcella di ammissibilità compresa tra la
«PEC Base» e il totale delle QLPR disponibili stimabili alla data dell’Assemblea. Nel caso in cui l’Assemblea non deliberi variazioni alla PEC, entro il termine predetto, per l’anno civile successivo permane la validità e l’efficacia della «PEC Base».
Nel caso in cui il totale del latte lavorato nel Comprensorio al termine dell’anno civile considerato si collochi ad un livello inferiore alla PEC, non trova applicazione il meccanismo di contribuzione aggiuntiva. Il Consorzio provvede a dare comunicazione della mancata applicazione comprensoriale a tutti i Caseifici e agli Allevatori inseriti nel Registro QLPR. Si conferma che, anche nel caso in cui non si determinino i presupposti per la applicazione di contribuzione aggiuntiva, il Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano rimane attivo e continua a svolgere le funzioni che gli sono proprie, in primo luogo quella di conservatoria delle QLPR (bene immateriale) degli Allevatori inseriti nel sistema di controllo.
Nel caso in cui il totale del latte lavorato nel comprensorio al termine dell’anno civile considerato si collochi, invece, ad un livello superiore alla PEC, trova applicazione il meccanismo di contribuzione aggiuntiva e ne viene data comunicazione a tutti i Caseifici e agli Allevatori inseriti nel Registro QLPR.
3- Gestione annuale – Prima Fase. Applicazione della contribuzione al Caseificio.
3.1 - Grande Splafonatore
“Grande Splafonatore” è il Produttore che, rispetto alle condizioni medie del comparto, presenta uno squilibrio considerato eccessivo tra latte prodotto in azienda e QLPR detenuta (aumentata quest’ultima dalla Franchigia Soggettiva, ove assegnata avendone titolo il Produttore). Per tale ragione a questi Produttori viene limitato l’accesso ad alcune agevolazioni previste dal Piano.
Nel dettaglio, si considera come “Limite Base”, superato il quale si rientra nella categoria di “Grande Splafonatore”, uno splafonamento superiore al 20% rispetto alla Quota Disponibile Allevatore. Il “Limite Base” è modificabile con delibera dell’Assemblea ordinaria del Consorzio entro il 15 ottobre di ciascun anno civile a valere per l’anno civile successivo. Le eventuali variazioni del Limite Base, da deliberarsi da parte dell’Assemblea, si collocano in una forcella di ammissibilità i cui estremi vanno da “+50%” a “-50%”, da calcolarsi in relazione alla percentuale del Limite Base (+20%). Conseguentemente il Limite Base può variare, per delibera dell’Assemblea, da una percentuale del +30% a una percentuale del
+10%.
Il “Grande Splafonatore” è escluso dalla compensazione di Caseificio, dalla Compensazione Comprensoriale, da sconti soggettivi e dall’eventuale franchigia annuale. Resta invece confermato anche per il “Grande Splafonatore” l’accesso alla riassegnazione annuale.
3.2 - Compensazione
Viene introdotta la compensazione di comprensorio allineata al totale delle Quote Disponibili Allevatore, come definite al capoverso 1.2.13 del comma 1.2 del precedente articolo 1.
In caso di superamento della “PEC” a livello comprensoriale, si applica la compensazione, distintamente per Montagna e Pianura, prima a livello di Caseificio poi di Comprensorio.
3.3 - Compensazione di Caseificio
Per ogni Caseificio viene determinato lo “Splafonamento Lordo Caseificio” risultante dalla sommatoria delle posizioni dei singoli Allevatori in base alle quote per ciascuno disponibili nell’anno (“Allevatori +” e “Allevatori –”, esclusi i “Grandi Splafonatori”). Vengono quindi individuati i Caseifici “+” (Caseifici con uno Splafonamento Lordo positivo, cioè con un Esubero Produttivo rispetto alla quota detenuta), i Caseifici “-” (Caseifici con uno
Splafonamento Lordo negativo, cioè con residuo di quota disponibile) nonché per ogni caseificio, l’eventuale sommatoria dell’“Esubero Grandi Splafonatori”.
I Caseifici «Aziendali», ovvero i caseifici che trasformano soltanto latte del proprio allevamento (medesimo codice fiscale per Caseificio e Produttore) e che, quindi, non hanno compensazione interna, partecipano ad una compensazione tra di loro come sommatoria delle posizioni dei singoli (“Allevatori +” e “Allevatori –”, esclusi i “Grandi Splafonatori”). In altre parole, ai fini del solo primo livello di compensazione, i Caseifici Aziendali vengono
«accorpati».
All’interno dei Caseifici Promiscui (ovvero che annoverano quali conferenti sia Allevatori Zona Montagna sia Allevatori Zona Pianura) si attuano due distinte sommatorie per le due Zone.
4 - Gestione annuale - Compensazione Comprensoriale
All’esito della compensazione di Caseificio vengono creati, per ognuna delle due Zone (Montagna e Pianura), due distinti bacini: il Bacino dei Caseifici “-” (con quota disponibile residua) e il Bacino dei Caseifici “+” (in Esubero Produttivo).
La compensazione comprensoriale si applica, per ciascuna Zona distintamente, riducendo lo Splafonamento Lordo Caseificio di una quantità determinata come segue, sulla base dei dati di Comprensorio e di Zona. Acquisiti i dati relativi alla QLPR disponibile residua per ciascun Caseificio “-” della Zona considerata (di Montagna o di Pianura), li si somma, ottenendo così il dato della Quota Disponibile residua del Bacino Caseifici “-” di quella Zona. Acquisiti i dati relativi allo Splafonamento Lordo di ciascun Caseificio “+” della Zona considerata, li si somma, ottenendo così il dato dello Splafonamento Lordo relativo del Bacino Caseificio “+” di quella Zona. Si calcola poi il rapporto percentuale tra Splafonamento Lordo totale del Bacino Caseifici “+” e Quota disponibile residua del Bacino Caseifici “-”, sempre riferito alla Zona in esame. Quel rapporto percentuale viene applicato allo Splafonamento Lordo Caseificio di ciascun Caseificio “+” della Zona in esame, ottenendo così un dato quantitativo che viene a propria volta sottratto dal dato dello Splafonamento Lordo di quel Caseificio. Il risultato della sottrazione rappresenta lo Splafonamento Netto Caseificio per ciascun Caseificio di volta in volta considerato all’interno di quella Zona (splafonamento sottoposto
ad effettiva contribuzione aggiuntiva dei soli allevatori “+” del Caseificio, esclusi i “Grandi Splafonatori”).
Esempio
Splafonamento Lordo di Pianura del Caseificio A
Quota disponibile residua del Bacino Caseifici “-” di Pianura Splafonamento totale Bacino Caseifici “+” di Pianura Incidenza % Bacino Cas. “-” su Bacino Cas. “+”
2.000 x.xx
100.000 x.xx
1.000.000 x.xx
10%
Applicazione Compensazione comprensoriale di Zona di Pianura per il Caseificio A
“Splafonamento netto” di Pianura = 2.000 - 2.000 *10% = 1.800 x.xx
5- Gestione Annuale - Franchigia di esenzione contributiva
Al fine di consentire di allineare l’ammontare della contribuzione aggiuntiva alle effettive esigenze di sostegno agli investimenti per le azioni di sviluppo della domanda pianificata si è prevista la possibilità di ridurre l’ammontare della contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto derivante dalle compensazioni. Con delibera dell’Assemblea, da assumere sentita la Commissione riforme non oltre il 15 ottobre di ogni anno civile di applicazione del Piano, può essere definita, per il medesimo anno di produzione, una percentuale di “splafonamento netto” di esenzione dalla contribuzione che verrà applicata allo Splafonamento Netto di Caseificio “+”. La Franchigia è calcolata come percentuale della somma della Quota Disponibile Allevatore degli allevatori non Grandi splafonatori conferenti al caseificio. Il risultato della applicazione della percentuale di Franchigia andrà a diminuire l’entità dello Splafonamento Netto Caseificio assoggettato a contribuzione.
6- Gestione Annuale. Seconda fase applicazione della contribuzione al Caseificio. 6.1 - Contribuzione lorda del Caseificio
Successivamente alla effettuazione della Compensazione di Caseificio e della Compensazione Comprensoriale, hanno luogo i conteggi per la determinazione della contribuzione lorda di Caseificio.
A tal fine lo “splafonamento netto”, eventualmente ridotto attraverso l’applicazione della
franchigia annuale, di cui al precedente capitolo 5, è sottoposto ad un “Importo Unico” di contribuzione aggiuntiva, definito inizialmente in misura pari a 15 euro per quintale di splafonamento (“Importo Unico Base”). L’Importo Unico è modificabile con delibera dell’Assemblea ordinaria entro il 15 ottobre di ciascun anno civile a valere per l’anno civile successivo, entro una forcella variabile tra i 10 e 20 euro/quintale.
All’“Esubero Grandi Splafonatori” (quindi, all’esubero produttivo di ciascun singolo Grande Splafonatore, non ridotto da compensazione di Caseificio, da Compensazione di Comprensorio o da franchigia) viene imputato un “Importo Grande Splafonatore” pari a 25 euro per quintale di splafonamento (“Importo Grande Splafonatore Base”).
L’Importo Grande Splafonatore Base è modificabile con delibera dell’Assemblea ordinaria del Consorzio entro il 15 ottobre di ciascun anno civile, a valere per l’anno civile successivo. Le variazioni dell’Importo Grande Splafonatore Base si collocano in una forcella i cui estremi vanno da “+50%” e “-50%” in relazione all’Importo Grande Splafonatore Base (fissato in euro 25). Conseguentemente l’Importo Grande Splafonatore Base può variare, per delibera dell’Assemblea, da euro 37,50 a euro 12,50, fermo restando che l’Importo Grande Splafonatore non potrà mai essere inferiore all’Importo Unico.
Per entrambi gli importi di contribuzione, in caso non intervenga alcuna delibera dell’Assemblea a modificarli, vengono applicati i valori “Base”.
La somma degli importi derivanti dall’applicazione a ciascun Produttore conferente, in ragione della rispettiva qualità, o dell’“Importo Unico” o dell’“Importo Grande Splafonatore”, costituisce la Contribuzione Lorda del Caseificio. Ai quantitativi riconducibili all’“Esubero Grandi Splafonatori” non sono applicabili gli sconti soggettivi di cui al successivo paragrafo 6.2 punti “b”, “c”, “e”.
6.2 - Contribuzione aggiuntiva agevolata
Il Regolamento UE “Pacchetto Latte” (Reg. UE 261/12) prevede la definizione di misure di compensazione per i piccoli produttori e per le produzioni in aree vulnerabili (rif. Reg. UE 665/2014).
Di seguito sono elencate le agevolazioni contributive previste a tal fine dal Piano.
a) Sconto Piccoli Caseifici
Nell’ambito del PRO-PR 2020-2022, vengono definiti Piccoli Caseifici quelli con produzione inferiore alle 2.000 forme/anno. Per tali Caseifici (e di conseguenza per gli Allevatori conferenti/cedenti latte) viene applicato uno sconto pari al 25% dell’importo della Contribuzione Lorda Caseificio ascrivibile al Piccolo Caseificio sulla base dei conteggi descritti al capoverso 1.2.6 del comma 1.2 del precedente articolo 1.
b) Sconto Piccoli Allevatori
Vengono definiti Piccoli Allevatori i Produttori che realizzano una produzione inferiore a
3.000 x.xx/xxxx. Per tali Allevatori viene applicato uno sconto pari al 25% sull’eventuale importo di “contribuzione lorda” moltiplicato per la percentuale di splafonamento netto dell’Allevatore rispetto allo Splafonamento netto del Caseificio.
c) Sconto Montagna Allevatore
E’ attribuito uno sconto pari al 25% sull’importo di “contribuzione lorda”, riconosciuto ai volumi di splafonamento determinati da Allevatori di montagna, indipendentemente dall’ubicazione del Caseificio di trasformazione.
d) Sconto Montagna Caseificio
Per i Caseifici ubicati in Zona Montagna viene riconosciuto uno sconto aggiuntivo del 10% sull’eventuale “contribuzione lorda” derivante da latte di montagna trasformato, nonché un ulteriore sconto del 15% sull’eventuale “contribuzione lorda” derivante da latte certificato ai sensi del Progetto Qualità promosso dal Consorzio. Ai fini del riconoscimento dell’ulteriore sconto del 15% sull’eventuale contribuzione lorda derivante da latte certificato, per “latte certificato” deve intendersi il latte che presenta caratteristiche in forza delle quali, a seguito della trasformazione in formaggio Parmigiano-Reggiano, il formaggio possa essere certificato ai sensi del “Progetto Qualità”. Il Produttore ha termine perentorio sino al 28 febbraio (o 29 in caso di anni bisestili) dell’anno civile successivo a quello in relazione al quale intenda chiedere lo sconto, per presentare all’OCQPR la documentazione necessaria e sufficiente ai fini della certificazione ai sensi del “Progetto Qualità”. Entro il successivo 31 marzo l’OCQPR provvederà a trasmettere al Consorzio un elenco dei Produttori certificati ai sensi del “Progetto Qualità” del Prodotto di Montagna, elenco sulla base del quale verrà riconosciuto lo sconto montagna caseificio per la componente del 15%. Non saranno
certificabili ai fini del riconoscimento dello sconto: (i) i caseifici i cui piani caldaie prevedano, nella loro totalità, latte miscelato, laddove siano presenti conferenti non certificabili; (ii) i caseifici che non provvedano alla stagionatura in Zona Montagna. Xxxxxxx inseriti nell’elenco fornito dall’OCQPR i Produttori certificabili, conferenti in caseificio certificabile, anche nel caso in cui i piani caldaie del caseificio prevedano una produzione in parte non certificabile.
e) Sconto Giovani Allevatori
Per le nuove iniziative di primo insediamento di giovani Allevatori si prevede per il primo triennio di attività uno sconto, sull’importo dell’eventuale contribuzione aggiuntiva, del 50% nel primo anno, del 30% nel secondo anno e del 10% nel terzo anno. Ai fini della presente misura, i criteri di ammissibilità sono quelli stabiliti all’“APPENDICE 2 – Requisiti e regole di assegnazione PSA 2020/22 sconto giovani” allegata al Regolamento.
Cumulabilità degli sconti soggettivi
All’esito della applicazione alla “contribuzione lorda” delle agevolazioni contributive disciplinate al presente paragrafo 6.2 si determina la “contribuzione aggiuntiva” di Caseificio. Gli sconti di cui al presente paragrafo sono tra loro cumulabili sino all’eventuale azzeramento della contribuzione.
Franchigia finanziaria
È confermata una franchigia finanziaria per importi di contribuzione aggiuntiva per Caseificio inferiori a 500 euro. Tale franchigia, nel quadro complessivo dei Caseifici, assume un significato percepibile essenzialmente per i Caseifici di piccole dimensioni.
7- Gestione annuale - Caseifici Accorpati
7.1 Nel caso di Caseifici cui facciano capo più unità produttive (ovvero più unità locali facenti riferimento alla medesima partita iva), è prevista la gestione “accorpata” delle posizioni (compensazione a livello di caseifici afferenti la stessa impresa o società).
7.2 In caso di accorpamento di unità locali site in zone disomogenee, la zona della posizione “accorpata” è determinata prendendo a riferimento la zona dell’unità locale con maggiore produzione.
7.3 E’ facoltà del Caseificio richiedere la gestione non accorpata.
8- Gestione annuale - Aziende con unità produttive poste in aree disomogenee
In conformità a quanto stabilito all’art. III.7 del Regolamento, si ricorda che, nel caso in cui ad una azienda, identificata da un unico CUAA, facciano capo due o più unità produttive ubicate in aree disomogenee tra loro, la o le unità produttive ubicate in una zona omogenea saranno considerate, ai fini della applicazione delle disposizioni del Piano e del Regolamento, quale azienda distinta dalla o dalle unità produttive ubicate nella diversa zona omogenea.
9- Comunicazione dei dati di contribuzione ai singoli Caseifici
9.1 Concluse le operazioni di conteggio dei saldi ascrivibili a ciascun Caseificio, i saldi finali della eventuale contribuzione aggiuntiva unitamente ai conteggi che li hanno determinati, vengono comunicati ai singoli Caseifici interessati, concedendo un termine congruo per le opportune verifiche e l’inoltro di eventuali richieste di rettifica.
9.2 All’esito delle eventuali verifiche il Consorzio procede alla fatturazione degli importi dovuti.
9.3 La definizione dei tempi e delle modalità per i pagamenti rientra nelle competenze già definite dallo Statuto consortile, attribuite al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea.
10- Riassegnazione per contribuzione aggiuntiva
10.1 Ai Caseifici sottoposti a contribuzione aggiuntiva, a seguito di verifica della effettiva regolarità della contribuzione, verrà consentito di determinare nei confronti dei Produttori, attraverso il servizio “Riassegnazione QLPR”, un’assegnazione di QLPR cedibili corrispondente al 10% dei quantitativi di splafonamento sottoposti ad effettiva contribuzione: sono quindi esclusi i quantitativi compensati attraverso la compensazione di caseificio e di comprensorio e quelli esentati attraverso l’applicazione di franchigia di cui al precedente capitolo 6.
10.2 La determinazione e la assegnazione verrà comunicata al Consorzio e avrà effetto dalla data di iscrizione a Registro delle QLPR assegnate.
10.3 Le assegnazioni di cui al presente articolo 10 avverranno senza attingere dalla Riserva.
10.4 In caso di Produttore titolare di QLPR solo mungibili assegnategli da Riserva, la riassegnazione annuale (10%), se spettante, trasforma in QLPR trasferibili, una corrispondente quantità di QLPR soltanto mungibili da Riserva, senza addizione di ulteriori quantitativi, fino a capienza dei quantitativi di QLPR soltanto mungibili da Riserva già presenti sulla posizione del Produttore.
10.5 Il riassorbimento della Riassegnazione QLPR (10%) disciplinata dal precedente comma 10.4 non troverà applicazione (e, pertanto, non si determinerà la trasformazione delle QLPR soltanto mungibili in QLPR trasferibili per effetto della Riassegnazione QLPR, ma si procederà alla Riassegnazione di QLPR trasferibili in favore del Produttore) nel caso in cui, entro il termine ultimo previsto dalla Appendice 3 al Regolamento in relazione alla annata successiva a quella in cui si saranno determinati i presupposti per la Riassegnazione QLPR di cui al presente articolo 10, il Produttore richieda (e, successivamente, ottenga) la Trasformazione Integrale della totalità delle QLPR soltanto mungibili ascritte alla sua posizione.
10.6 In caso di Allevatore con non conformità grave ai sensi del Disciplinare, decade il diritto alla riassegnazione (10%) per l’anno nel quale sia stata accertata la non conformità.
11- Attività di audit e controllo sui Caseifici
11.1 Con particolare, anche se non esclusivo, riferimento ai dati comunicati mensilmente da parte dei Caseifici, nel rispetto e in applicazione degli obblighi definiti dall’art. 14 dello Statuto Consortile, il Consorzio attiverà ogni opportuna attività ispettiva, sia sulla base di un campionamento casuale, sia nel caso in cui rilevasse dati significativamente discordanti rispetto alle medie delle rilevazioni complessivamente determinate all’interno del Comprensorio.
11.2 Saranno oggetto di costante monitoraggio i seguenti dati dichiarati da ciascun Caseificio: (i) i valori di K (coefficiente di trasformazione); (ii) il rapporto di resa del latte rispetto alla produzione di Parmigiano Reggiano; (iii) il peso delle forme; (iv) la quantità di latte impiegato in caldaia. I dati monitorati saranno confrontati mensilmente con la media del settore e con le precedenti dichiarazioni dello stesso Caseificio. In caso di scostamenti significativi (determinati sulla base di pertinenti strumenti statistici) il Consorzio comunicherà la discrepanza rilevata al Caseificio, concedendo
un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per fornire eventuali giustificazioni scritte, anche attraverso documentazione contabile o amministrativa, ovvero per rettificare i dati comunicati.
11.3 In caso di rettifica dei dati comunicati da parte del Caseificio entro il termine di cui al comma 11.2, il nuovo dato sostituirà ad ogni effetto quello antecedentemente comunicato.
11.4 In caso di conferma del dato comunicato originariamente, ovvero di giustificazione fornita ai sensi del comma 11.2, il Consorzio si riserva di dare corso a specifiche attività di audit e controllo presso le strutture del Caseificio, come meglio di seguito descritte, per verificare la rispondenza al vero di quanto dichiarato. In via esemplificativa e ferma restando la possibilità per il Consorzio di dar corso alla modalità di controllo tecnicamente più opportuna in relazione ai dati indiziari rilevati, l'audit potrà prevedere: (i) la pesatura delle forme prodotte nel mese o nei mesi controllati (tale audit potrà essere integrato dall’esame dei ddt di vendita delle forme o di altra documentazione disponibile); (ii) misurazioni del latte in caldaia (kg per caldaia); (iii) controlli del latte registrato a libretto; (iv) verifiche di altra documentazione contabile e amministrativa. Sulla base di un piano di campionamento casuale, l'attività di verifica verrà estesa anche ad altre posizioni.
11.5 Gli audit e i controlli di cui al presente articolo 11 verranno svolti da personale, anche esterno, incaricato dal Consorzio, personale che effettuerà le misurazioni e le rilevazioni degli elementi rilevanti presso i locali del Caseificio. Il consorziato dovrà collaborare con gli operatori incaricati e, se del caso, fornire ogni più ampia dimostrazione, anche documentale, degli elementi oggetto di verifica. Ogni attività di audit e controllo dovrà concludersi nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, anche non continuativi. Nel termine di giorni 15 (quindici) dalla conclusione del procedimento, il Consorzio comunicherà in forma scritta al Caseificio gli esiti dell’attività di audit e controllo.
11.6 In caso di mancata rispondenza tra i parametri riscontrati nel corso dei controlli e i parametri dichiarati dal Caseificio, laddove venga rilevato uno scostamento significativo, il Consorzio d’ufficio procederà alla rettifica dei dati delle comunicazioni risultate incoerenti, applicando le suddette rettifiche anche ai mesi precedenti (nel limite dell’anno civile in corso), eventualmente risultati già non
coincidenti con le medie. Trovano applicazione le seguenti disposizioni specifiche.
11.6.1 Per quanto riguarda il Peso delle forme: ove il dato rilevato nel corso dell’audit si discosti significativamente (>5%) rispetto a quello dichiarato, nel periodo di osservazione verrà applicato il peso rilevato come riferimento. Saranno inoltre disposti, nel semestre successivo, due sopralluoghi di audit per la pesatura forme. Per tali visite verrà addebitato il costo visita di cui al comma 11.8.
11.6.2 Per quanto riguarda la dichiarazione latte: ove il dato rilevato nel corso dell’audit si discosti significativamente (>5%) rispetto a quello dichiarato, nel periodo di osservazione verrà applicato il peso rilevato come riferimento. Saranno inoltre disposti, nel semestre successivo, due sopralluoghi di audit per il controllo del quantitativo latte. Per tali visite verrà addebitato il costo visita di cui al comma 11.8.
Il Consorzio, in ogni caso, sulla base dell’analisi degli elementi oggettivi e dei giustificativi forniti dal Caseificio nonché della eventuale reiterazione dell’errore/anomalia, si riserva di applicare i valori rilevati nel corso dell'audit anche qualora lo scostamento fosse inferiore alla soglia del 5% di cui ai precedenti capoversi.
11.7 Nel caso in cui il Caseificio ponga in essere un’attività ostativa al procedimento di audit da parte del Consorzio, manifestata attraverso il rifiuto di accesso ai propri locali o mediante altre forme di opposizione, verranno attivate idonee segnalazioni alle Autorità competenti.
11.8 Il Consiglio di Amministrazione, in base ai costi analitici rilevati per l’esecuzione delle visite di audit, delibera costi standard di audit per tipologia di visita. È fissato un costo standard unico pari a 200 euro/visita.
11.9 Al fine di assicurare la correttezza dei dati rilevati mediante la procedura di audit, è data facoltà ai Caseifici di richiedere al Consorzio l'esecuzione di un audit di controprova, a verifica dei dati comunicati. Qualora l’audit di controprova dovesse confermare il dato inizialmente rilevato dall’audit, verrà addebitato al Caseificio il costo visita di cui al precedente comma 11.8.
12- Attività di audit e controllo sui Produttori
A seguito degli accessi ottenuti dalle rispettive autorità competenti in applicazione del PRO- PR 2014/2016, del PRO-PR 2017/2019 e del PRO-PR 2020-2022, sarà utilizzata la
consultazione di banche dati pubbliche per finalizzare indicatori di rischio e controlli puntuali sui quantitativi latte dichiarati in capo ai singoli Allevatori, tra cui:
12.1 Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) – Sezione Bovini (nell’ambito dei Sistemi Informativi Veterinari del Ministero della Salute), per le verifiche di consistenza mandria e flussi di capi nel comprensorio;
12.2 Sian – conferimenti mensili dei produttori latte, per le verifiche dei quantitativi di latte conferiti in filiera Parmigiano Reggiano da parte dei produttori, e quindi consentire una gestione trasparente in corso d’anno da parte di produttori e caseifici, evitando potenziali distorsioni;
12.3 fascicolo aziendale (o tramite Caa o accesso sistema regionale);
12.4 ulteriori data-base eventualmente esistenti o attivati nelle more e inerenti l’allevamento.
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APPENDICE 2
REQUISITI E REGOLE DI ASSEGNAZIONE PSA 2020-2022 E SCONTO GIOVANI
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In applicazione di quanto previsto dal Piano Regolazione Offerta 2020-2022 anche con riferimento al paragrafo 5.8 del capitolo 5, vengono di seguito definiti i requisiti dei soggetti che possono fruire dei benefici per il “Primo insediamento giovani allevatori”.
1. Beneficiari “Primo insediamento” 2020-2022
Sono definiti Giovani Allevatori di “Primo insediamento” i giovani allevatori di aziende che:
a) abbiano presentato domanda relativa al PSR Xxxxxx Xxxxxxx 2014/2020 OPERAZIONE 6.1.01 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” e la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
b) per la Provincia di Mantova, abbiano presentato domanda relativa al PSR Lombardia OPERAZIONE 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” e la stessa risulti finanziata e/o ammissibile;
c) abbiano presentato domanda relativa a “Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura” ISMEA e la stessa risulti finanziata;
d) non abbiano presentato domanda di primo insediamento di cui ai precedenti punti a), b), c), ma abbiano i medesimi requisiti di ammissibilità, ad eccezione dello standard output, a condizione che abbiano effettuato investimenti strutturali relativi all’aumento del numero di capi allevabili (costruzione nuova stalla, allargamento
stalla pre-esistente) e per i medesimi non abbiano già ricevuto assegnazioni. Nel dettaglio per i requisiti si fa riferimento ai punti 4 e 5 del “Bando regionale 2016” della regione Xxxxxx Xxxxxxx Tipo di operazione 6.1.01 ‘Insediamento dei giovani agricoltori’. Al momento della presentazione della domanda di assegnazione al Consorzio il giovane deve risultare già insediato e rispettare i richiamati requisiti di ammissibilità e l’investimento deve essere terminato;
e) non abbiano presentato domanda di primo insediamento di cui ai precedenti punti a), b), c), ma abbiano i medesimi requisiti di ammissibilità, ad eccezione dello standard output, a condizione che abbiano effettuato investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale sulla base dei quali abbiano raggiunto un punteggio minimo di 75 punti nella valutazione CReNBA e per i medesimi non abbiano già ricevuto assegnazioni. Nel dettaglio per i requisiti si fa riferimento ai punti 4 e 5 del “Bando regionale 2016” della regione Xxxxxx Xxxxxxx Tipo di operazione 6.1.01 ‘Insediamento dei giovani agricoltori. Al momento della presentazione della domanda di assegnazione al Consorzio il giovane deve risultare già insediato e rispettare i richiamati requisiti di ammissibilità e l’investimento deve essere terminato.
Il giovane allevatore che abbia già beneficiato di assegnazioni QLPR da PSA in precedenti Piani non è identificabile come Giovane Allevatore di “Primo insediamento”.
Nel caso in cui, nell’arco di validità del Piano, vengano pubblicati bandi, ulteriori rispetto a quelli indicati alle lettere a), b), c) del presente paragrafo 1, aventi contenuto e finalità ad essi equivalente, avranno titolo per essere compresi nella definizione di Giovane Allevatore di “Primo insediamento” i giovani allevatori che abbiano presentato domanda di partecipazione relativa a detti nuovi bandi, nel caso in cui la stessa risulti finanziata e/o ammissibile.
Nel caso in cui, nell’arco di validità del Piano, vengano approvate, adottate e riconosciute come tecnicamente valide metodiche per la valutazione delle buone condizioni di benessere nell’allevamento degli animali, ulteriori o diverse rispetto al metodo CReNBA, queste potranno essere utilizzate ai fini della integrazione del requisito di cui al punto e), previa
individuazione del livello di equivalenza rispetto al punteggio CReNBA indicato dal medesimo punto e).
2. Definizione di Franchigia Soggettiva. Richiesta assegnazione “Franchigia Soggettiva” per “Primo insediamento” 2020-2022
La Franchigia Soggettiva consiste in un beneficio temporaneo (suscettibile di essere reso permanente attraverso la trasformazione in QLPR soltanto a titolo oneroso e nel ricorrere di determinati presupposti) che viene accordato a Giovani Allevatori di “Primo Insediamento” che è espresso in chilogrammi/latte e che definisce la quantità di latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano sino al raggiungimento della quale (sommata alla quantità portata dalle QLPR nella titolarità del Produttore) il titolare di essa franchigia soggettiva è esonerato dal pagamento della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio, alle condizioni previste dalla presente Appendice 2.
La Franchigia Soggettiva: (i) non è una QLPR; (ii) non integra un bene immateriale; (iii) è attribuita esclusivamente in via temporanea, quale misura di sostegno in favore dei Giovani Allevatori che viene attuata tramite l’esonero, sino a concorrenza, dal pagamento della contribuzione aggiuntiva; (iv) è equiparata alla QLPR nei soli casi e per i soli fini in cui questo sia esplicitamente previsto dal Regolamento o dalle sue Appendici.
Possono presentare richiesta di assegnazione di “Franchigia Soggettiva” (sconto 100% sulla contribuzione aggiuntiva da applicare) i soggetti che siano qualificabili come Giovani Allevatori di “Primo insediamento” secondo la definizione di cui al precedente paragrafo 1. La richiesta di assegnazione deve pervenire all’Ufficio PRO, attraverso la presentazione del Mod.PRO-PSA, al quale devono essere allegati:
2.1 per i casi a), b), c) domanda di accesso di PSR o ISMEA, se la stessa risulti finanziata e/o ammissibile (o analoga documentazione per gli eventuali casi di cui all’ultimo comma del paragrafo 1);
2.2 per i casi d), titolo abilitativo edilizio, rilasciato da parte del Comune competente o formato tramite SCIA o CILA;
2.3 per i casi e), documentazione che comprovi l’investimento effettuato; verbale di valutazione CReNBA;
2.4 per tutti, relazione dettagliata con descrizione della situazione aziendale di partenza, del progetto imprenditoriale, del dettaglio delle azioni e degli investimenti previsti. Devono essere esplicitati:
o generalità del Giovane Allevatore assegnatario;
o tipo di investimento effettuato;
o n° di capi in produzione ante investimento
o n° di capi in produzione post investimento
o n° di capi totali in allevamento ante investimento
o n° di capi totali in allevamento post investimento
o produzione latte ante investimento
o produzione latte post investimento, ovvero “massima capacità produttiva” (produzione prevista a fine investimento)
o QLPR in proprietà alla data di presentazione della domanda
2.5 Visura CCIAA.
3. Determinazione situazione ante investimento
La situazione “ante investimento”, ovvero la fotografia dell’azienda prima dell’aumento determinato dalla realizzazione dell’investimento è da considerarsi la situazione al momento:
3.1 della presentazione della domanda di partecipazione al Bando per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b), c) oneri di cui all’ultimo comma del medesimo paragrafo 1;
3.2 della presentazione della CILA, della SCIA o della richiesta di permesso di costruire al Comune di pertinenza per i soggetti di cui al paragrafo 1 caso d);
3.3 precedente la realizzazione dell’investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, caso e).
4. Regole di assegnazione
Le assegnazioni possibili di Franchigia Soggettiva riguardano in ogni caso un massimo di 4 annate, fatta in ogni caso salva l’eventualità che il Piano non sia approvato per il periodo successivo all’anno 2022.
E’ di norma possibile ottenere assegnazione dall’anno successivo a quello:
4.1 di presentazione della domanda all’ente erogante per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b) c);
4.2 di presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire per i soggetti di cui al paragrafo 1, caso d);
4.3 di realizzazione dell’investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, caso e);
Per gli investimenti realizzati ante 2020 le assegnazioni saranno attribuite a partire dall’annata 2020, ma i conteggi della potenziale assegnazione decorreranno:
4.4 dall’annata successiva a quella della domanda all’ente erogante per i soggetti di cui al paragrafo 1, casi a), b) c);
4.5 dall’annata successiva a quella di presentazione della SCIA o della richiesta di permesso di costruire al Comune di competenza per i soggetti di cui al paragrafo 1, caso d);
4.6 dall’annata successiva a quella di realizzazione dell’investimento per i soggetti di cui al paragrafo 1, caso e).
Le aziende che presenteranno domanda di assegnazione al Consorzio dal 2020 potranno richiedere, tramite il modulo PRO-PSA di richiesta, l’anticipo della prima potenziale assegnazione all’annata di presentazione della domanda.
Le assegnazioni non possono in nessun caso essere retroattive rispetto all’anno di presentazione della domanda nei confronti del Consorzio.
Al termine dell’istruttoria della pratica di assegnazione i dati comunicati dall’azienda divengono definitivi e non più modificabili.
5. Calcolo per ciascuna Azienda della assegnazione potenziale di “Franchigia Soggettiva”
Il Piano regolazione offerta 2020-2022 prevede l’assegnazione di una “Franchigia Soggettiva” per un periodo di 4 anni civili.
L’assegnazione potenziale annuale di “Franchigia Soggettiva” sarà calcolata addizionando alla QLPR in proprietà la maggior produzione effettuata, rispetto alla produzione di partenza (ex ante), non coperta da QLPR, entro il limite della massima capacità produttiva realizzabile attraverso uno o più investimenti tra quelli di cui al paragrafo 1 e con un limite ulteriore di assegnazione massima calcolato secondo scaglioni di assegnazione.
E’ previsto un tetto massimo di assegnazione della Franchigia Soggettiva per ciascuna
azienda, nel triennio, pari a 4.000 x.xx, con scaglioni di possibile assegnazione così determinati:
5.1 per aumenti produttivi previsti inferiori a 2.000 x.xx si avrà copertura del 100% dell’aumento previsto (max assegnazione possibile 2.000 x.xx);
5.2 per aumenti produttivi previsti compresi tra 2.000 e 4.000 x.xx si avrà copertura del 100% dell’aumento previsto sino a 2.000 x.xx e del 60% dell’aumento previsto sino ai
4.000 x.xx (max assegnazione possibile 3.200 x.xx);
5.3 per aumenti produttivi previsti compresi tra 4.000 e 6.000 x.xx si avrà copertura del 100% dell’aumento previsto sino a 2.000 x.xx, del 60% dell’aumento previsto sino ai
4.000 x.xx e del 40% dell’aumento previsto sino ai 6.000 x.xx (max assegnazione possibile 4.000 x.xx);
5.4 per aumenti produttivi previsti oltre i 6.000 x.xx non è prevista alcuna ulteriore possibile assegnazione.
Per maggior chiarezza la seguente tabella esemplifica ulteriormente la dinamica degli scaglioni di assegnazione:
Scaglioni di aumento produttivo atteso (x.xx) | % QLPR copertura aumento | Max (x.xx) | Cumulativo assegnabile (x.xx) |
< 2.000 | 100 | 2.000 | 2.000 |
2.000- 4.000 | 60 | 1.200 | 3.200 |
4.000- 6.000 | 40 | 800 | 4.000 |
> 6.000 | 0 | 4.000 |
Per aziende che abbiano in passato ricevuto assegnazioni da PSA e presentino una nuova domanda di assegnazione, la possibile assegnazione massima di “Franchigia Soggettiva” è pari alla differenza tra i 4.000 x.xx di tetto massimo e quanto già assegnato precedentemente. Per i soggetti di cui al paragrafo 1 punto d) la massima capacità produttiva ai fini del calcolo dell’aumento previsto è calcolabile come prodotto tra n° di animali in aumento, giustificati dall’investimento effettuato, per un coefficiente standard di 90 x.xx/xxxx.
Per i soggetti di cui al paragrafo 1 punto e) l’aumento produttivo previsto sarà calcolato come il 7,5% di aumento rispetto alla produzione ante investimento, entro i limiti massimi di assegnazione previsti dagli scaglioni di assegnazione.
6. Requisiti per il mantenimento delle assegnazioni
Come per le assegnazioni effettuate in applicazione del Piano 2014-16, le assegnazioni da PSA per il triennio 2017-19 e le assegnazioni di “Franchigia Soggettiva” effettuate in applicazione del Piano 2020-2022 sono soggette a verifica annuale dei requisiti di mantenimento, come meglio esplicitato dall’articolo III-8 del Regolamento Applicativo per il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano.
7. Termini di presentazione delle domande di assegnazione
Le domande di assegnazione devono pervenire tassativamente entro il 15 dicembre dell’annata per la quale si intende richiedere la prima assegnazione di “Franchigia Soggettiva”.
8. Contribuzione aggiuntiva agevolata
Xxxxx i benefici derivanti dalla eventuale attribuzione di Franchigia Soggettiva, i soggetti di cui al paragrafo 1, secondo quanto previsto all’art. 5.7 del Testo del Piano Regolazione Offerta 2020-2022 e sempre che i medesimi soggetti non siano riconducibili alla categoria del Grande Splafonatore, possono godere per il primo triennio di attività, di uno sconto sull’importo dell’eventuale contribuzione aggiuntiva del 50% nel primo anno, 30% nel secondo anno e 10% nel terzo anno.
Il primo anno di sconto è da identificarsi nell’anno di prima potenziale assegnazione. Nel caso in cui l’anno di primo conteggio sia antecedente al 2020 i 3 anni di possibile sconto decorrono dal 2020.
9. Proseguimento assegnazioni per PSA 2017-19
Per i PSA approvati nel triennio 2017/2019 e con possibili assegnazioni residue nelle annate 2020 e successive, le ulteriori assegnazioni avverranno sotto forma di “Franchigia Soggettiva” utilizzando i medesimi criteri di cui alla presente Appendice 2.
10. Possibilità di Riscatto della “Franchigia Soggettiva”
Le assegnazioni di “Franchigia Soggettiva” hanno validità di 4 anni, periodo che decorre dall’anno di prima potenziale assegnazione. Al termine dei 4 anni di assegnazione della “Franchigia Soggettiva”, e mai in periodo precedente, il Consorzio invierà specifica comunicazione informando della possibilità, per l’azienda assegnataria, di esercitare la facoltà di trasformazione onerosa della assegnazione in QLPR trasferibili, attingendo per tale assegnazione dalla Riserva consortile. Le condizioni di accesso alla Riserva e le modalità di esercizio della facoltà di trasformazione a titolo oneroso per i Giovani Allevatori sono dettate nella Appendice 3 del Regolamento.
A seguito della trasformazione onerosa la Franchigia Soggettiva verrà concentrata in tutto, o in parte, in assegnazione di QLPR liberamente cedibile.
In caso di mancato esercizio della facoltà di trasformazione onerosa della “Franchigia Soggettiva”, alla scadenza del termine di assegnazione la “Franchigia Soggettiva” decadrà definitivamente, senza che sia necessario alcuno specifico provvedimento in tal senso da parte del Consorzio.
11. Oneri istruttoria pratica
Per l’istruttoria delle istanze di assegnazione di QLPR da Riserva per Primo insediamento di Giovane Allevatore il richiedente deve provvedere al pagamento di una tariffa pratica pari ad
€ 300,00 (trecento).
12. Chiarimenti applicativi
In merito alle norme stabilite nella presente Appendice 2, la prassi operativa ha evidenziato l’opportunità di fornire i seguenti chiarimenti, al fine di agevolare l’applicazione della disciplina regolamentare.
a) Se al Produttore che ha eseguito l’investimento partecipando a bando pubblico subentra una nuova azienda (attraverso cessione d’azienda o costituzione di azienda da parte di un legittimario) che presenti istanza di assegnazione PSA per i casi previsti alle lettere d) ed e) dell’articolo 1 della presente Appendice 2, la domanda
può essere considerata ammissibile nel solo caso in cui l’ente erogante accetti la rendicontazione da parte della nuova azienda.
b) Saranno scorporati dall’eventuale quantitativo assegnabile al Giovane Allevatore richiedente i quantitativi di QLPR ceduti a partire dalla data del 01.01.2017, sia nel caso di vendita da parte dell’azienda richiedente assegnazione, sia nel caso in cui la vendita sia effettuata nei confronti di terzi da legittimario del Giovane Allevatore, quindi in assenza di trasferimento dell’intera quota detenuta assieme al compendio aziendale.
c) In considerazione della copertura parziale consentita dal sistema di assegnazioni a scaglioni, viene chiarito che le stesse devono avvenire al netto di eventuali affitti effettuati a copertura della sovraproduzione realizzata e non assegnabile.
d) Per quanto riguarda l’applicazione della contribuzione aggiuntiva agevolata prevista al precedente articolo 8, per chi ha presentato istanza al Consorzio entro il 31.12.18, gli sconti 50-30-10% saranno applicabili a prescindere dall’entità dell’eventuale splafonamento dell’azienda. Chi avrà presentato istanza dal 01.01.2019 sarà assoggettato alle regole del Piano che prevedono l’esclusione da ogni sconto soggettivo per i soggetti rientranti nella definizione di Grandi Splafonatori. Per le aziende con domanda di bando 6.1.01 presentata nel 2015 e con assegnazione massima limitata a 4.000 x.xx (più di 6.000 x.xx di aumento previsto da PSA), l’applicazione della scontistica 50-30-10% prevista per i Giovani Allevatori sarà estesa alle annate 2018-19-20.
e) In deroga a quanto previsto ai punti 1.a) e 1.b) dell’articolo 1 della presente Appendice 2, si chiarisce che le istanze di assegnazione per i soggetti che abbiano presentato domanda di bando PSR misura 6.1.01 e non abbiano ancora ricevuto determina di ammissibilità entro il termine previsto per la presentazione delle istanze, fissato al 15 dicembre di ogni anno, sono ritenute preliminarmente accoglibili ma condizionate all’effettiva determina di ammissibilità. Nell’eventualità di non ammissibilità della domanda l’azienda non potrà avere assegnazione o sconto e la quota da Riserva, in via preliminare eventualmente accantonata, sarà addizionata al monte quote assegnabili dell’anno successivo, senza influire sulle assegnazioni annuali di altri soggetti. Si procederà quindi al calcolo della contribuzione aggiuntiva eventualmente dovuta sull’annata.
f) In ogni e qualsiasi caso il Regolamento o le sue Appendici facciano discendere effetti dalla data di presentazione di una tra le domande di cui al paragrafo 1 della Appendice 2, laddove, in relazione a quanto oggetto di domanda, il Produttore formuli una domanda in variante qualificabile come variante sostanziale, alla data di presentazione della domanda originaria si sostituisce, ad ogni effetto, la data di presentazione della domanda in variante sostanziale, sempre che detta variante sostanziale venga riconosciuta come ammissibile.
g) L’assegnazione potenziale annuale, ai sensi del precedente articolo 5 (al pari di quella di cui all’articolo 5 dell’Appendice 2 al Regolamento applicativo per il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano-Reggiano relativo al triennio 2017-2019) viene calcolata addizionando alle QLPR in proprietà la maggior produzione effettuata non coperta da QLPR, intendendosi per “maggior produzione effettuata” la produzione direttamente effettuata dal Produttore che rientri nella definizione di Giovane Allevatore di “Primo Insediamento”, essendo escluso che questi, ai fini del calcolo della maggiore produzione, nel caso di acquisto e comunque di acquisizione in proprietà, nel corso dell’anno, di un diverso compendio aziendale, possa sommare alla propria produzione dell’anno la produzione effettuata, nel periodo antecedente la acquisizione della proprietà da parte del Giovane Allevatore, dal precedente proprietario mediante il compendio aziendale ceduto. Fa eccezione a questa regola generale il caso in cui il Giovane Allevatore di “Primo Insediamento” acquisisca nel corso dell’anno, per qualsiasi titolo, la proprietà del compendio aziendale: (i) da persone fisiche in relazione alle quali il Giovane Allevatore sia qualificabile come legittimario ai sensi dell’articolo 536 codice civile; (ii) da persone giuridiche la cui compagine societaria sia composta, per una percentuale del capitale superiore al 50% (cinquanta per cento), da persone fisiche in relazione alle quali il Giovane Allevatore sia qualificabile come legittimario ai sensi dell’articolo 536 codice civile. Nel caso di acquisizione del compendio aziendale da persone fisiche o giuridiche rispondenti ai requisiti di cui ai romanini (i) e (ii), il Giovane Allevatore di “Primo Insediamento” avrà facoltà di richiedere che, ai fini del calcolo della maggior produzione effettuata, ai sensi del precedente articolo 5, vengano sommate tra loro la produzione effettuata direttamente dal Giovane Allevatore mediante la propria azienda e la produzione effettuata dal produttore cedente, nel periodo
precedente l’acquisizione in proprietà da parte del Giovane Allevatore, mediante il compendio aziendale oggetto di acquisizione da parte di questi.
h) Il Produttore che sia già beneficiario di assegnazione di QLPR da PSA per un quantitativo pari o superiore a 4.000 x.xx, sarà legittimato a presentare nuova istanza di assegnazione di QLPR da PSA o di Franchigia Soggettiva da PSA, nel ricorrere dei presupposti oggettivi di cui al paragrafo 1 della presente Appendice 2, nel solo caso in cui ricorrano entrambi i seguenti ulteriori presupposti: (i) il Produttore abbia richiesto e ottenuto la Trasformazione Integrale a titolo oneroso della QLPR soltanto mungibile ascritta alla sua posizione, Trasformazione Integrale che, in ragione dei presupposti per la sua applicazione, ripristina in capo al Produttore una posizione idonea alla fruizione ulteriore dei benefici per il primo insediamento di Giovani Allevatori; (ii) il Giovane Allevatore avente titolo alla assegnazione sia soggetto diverso da quello già assegnatario.
><
APPENDICE 3
REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE:
(i) DELLE QLPR SOLTANTO MUNGIBILI IN QLPR TRASFERIBILI; (ii) DELLA FRANCHIGIA SOGGETTIVA
IN QLPR TRASFERIBILI.
>< PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
><
1. Oggetto del Regolamento Trasformazione. Determinazione del Corrispettivo Unitario Trasformazione.
1.1 Il presente “Regolamento per la Trasformazione (i) delle QLPR soltanto mungibili in QLPR trasferibili; (ii) della Franchigia Soggettiva in QLPR trasferibili”, costituente Appendice 3 al Regolamento (nel seguito, “Regolamento Trasformazione”), detta la disciplina sostanziale e procedimentale dei due principali oggetti descritti ai seguenti comma 1.2 e 1.3, disciplina trattata rispettivamente alla Parte Seconda e alla Parte Terza della presente Appendice 3.
1.2 La Parte Seconda dell’Appendice 3 detta la disciplina sostanziale e procedimentale per la trasformazione volontaria da parte di ciascun Produttore delle QLPR soltanto mungibili, delle quali questi sia titolare, in QLPR trasferibili.
1.3 La Parte Terza dell’Appendice 3 detta la disciplina sostanziale e procedimentale per la trasformazione volontaria, da parte di ciascun Giovane Allevatore della Franchigia Soggettiva, della quale questi sia assegnatario, in QLPR trasferibili.
1.4 Per quanto non previsto dal Regolamento Trasformazione trovano applicazione le disposizioni del Regolamento.
1.5 Il Consorzio, sulla base della rilevazione delle condizioni di mercato determinatesi nell'anno 2018 e nell’anno 2019, ha definito nei seguenti importi, per il periodo triennale dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, i corrispettivi unitari sia per la trasformazione delle QLPR soltanto mungibili in QLPR trasferibili sia per la
trasformazione della Franchigia Soggettiva in QLPR trasferibili (nel seguito, per brevità, in relazione ad entrambe le fattispecie, "Corrispettivo Unitario Trasformazione"):
1.5.1 per le QLPR Zona Montagna il Corrispettivo Unitario Trasformazione è pari a 25,00 (venticinque) euro/quintale, oltre ad iva come per legge;
1.5.2 per le QLPR Zona Pianura il Corrispettivo Unitario Trasformazione è pari a 50,00 (cinquanta) euro/quintale, oltre ad iva come per legge.
1.6 Il Corrispettivo Unitario Trasformazione, come definito ai sensi del precedente comma 1.5, è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, da disporsi mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con effetto a far data dal 1 gennaio 2020 o dal successivo termine che verrà indicato dalla medesima deliberazione che disporrà la variazione dell'entità del Corrispettivo Unitario Trasformazione. La variazione deliberata ai sensi del presente comma 1.6 avrà effetto soltanto per il futuro, ovvero per le richieste di Trasformazione di QLPR soltanto mungibili o di Trasformazione di Franchigia Soggettiva presentate in periodo successivo alla pubblicazione della deliberazione, salvo quanto previsto al comma seguente.
1.7 Nel caso in cui, e soltanto in quello, la deliberazione di cui al comma 1.6 disponga una riduzione dell'importo del Corrispettivo Unitario Trasformazione rispetto all'importo vigente al momento della assunzione della deliberazione medesima, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.
1.7.1 Per i Corrispettivi Trasformazione da pagarsi in un'unica soluzione che siano già stati pagati o il termine per il pagamento dei quali sia scaduto in data antecedente la pubblicazione della Deliberazione di cui al precedente comma 1.6, i medesimi Corrispettivi Trasformazione rimarranno fissi e invariabili nell'importo determinato al momento della Richiesta Trasformazione, senza che il Produttore possa vantare alcun diritto al rimborso, alla rifusione o alla riduzione degli importi corrisposti o da corrispondere.
1.7.2 Per la o le Frazioni Annuali dei Corrispettivi Trasformazione Frazionati ovvero dei Corrispettivi Trasformazione Franchigia Frazionati che siano già state pagate o il cui termine di pagamento sia scaduto in data
antecedente la pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1.6, troverà applicazione il disposto del capoverso 1.7.1.
1.7.3 Per la o le Frazioni Annuali dei Corrispettivi Trasformazione Frazionati ovvero dei Corrispettivi Trasformazione Franchigia Frazionati il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma 1.6, e soltanto per quelle, troverà applicazione il Corrispettivo Unitario Trasformazione deliberato ai sensi del medesimo comma 1.6 e, di conseguenza, l'importo delle Frazioni Annuali dei Corrispettivi Trasformazione Frazionati e dei Corrispettivi Trasformazione Franchigia Frazionati in scadenza, e soltanto di quelle, verrà ridotto in misura percentualmente corrispondente alla intervenuta riduzione del previgente Corrispettivo Unitario Trasformazione.
2. Definizioni.
Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni del Regolamento Trasformazione, o del Regolamento, le locuzioni di seguito riportate assumono il significato a fianco di ciascuna indicato.
2.1 Per "Corrispettivo Trasformazione Frazionato" si intende il Corrispettivo Trasformazione complessivamente dovuto in ipotesi di Trasformazione Frazionata.
2.2 Per "Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato" si intende il Corrispettivo Trasformazione complessivamente dovuto in ipotesi di Trasformazione Frazionata Franchigia.
2.3 Per “Franchigia Soggettiva” si intende un beneficio temporaneamente accordato a Giovani Allevatori, espresso in chilogrammi/latte, che definisce la quantità di latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano sino al raggiungimento della quale (sommata alla quantità portata dalle QLPR nella titolarità del Produttore) il titolare è esonerato dal pagamento della contribuzione aggiuntiva da parte del Consorzio, in conformità a quanto previsto dalla presente Appendice 3.
2.4 Per "Frazione Annuale" si intende, in ipotesi di Trasformazione Frazionata o di Trasformazione Frazionata Franchigia, la quota del Corrispettivo Trasformazione
Frazionato o del corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato da pagarsi per ciascuno degli anni di durata del periodo di Trasformazione Frazionata o di Trasformazione Frazionata Franchigia.
2.5 Per "Quantitativo Annuale" si intende, in ipotesi di Trasformazione Frazionata, la quantità di QLPR soltanto mungibile che, a fronte del pagamento della Frazione Annuale, è oggetto di Trasformazione per ciascuno degli anni di durata del periodo di Trasformazione Frazionata.
2.6 Per "Quantitativo Annuale Franchigia" si intende, in ipotesi di Trasformazione Frazionata Franchigia, la quantità di Franchigia Soggettiva che, a fronte del pagamento della Frazione Annuale, è oggetto di Trasformazione Frazionata Franchigia per ciascuno degli anni di durata del periodo di Trasformazione Frazionata Franchigia.
2.7 Per “Regolamento Trasformazione” si intende il presente Regolamento per la trasformazione: (i) delle QLPR soltanto mungibili in QLPR trasferibili; (ii) della Franchigia Soggettiva in QLPR trasferibili, costituente Appendice 3 al Regolamento.
2.8 Per “Trasformazione” si intende la trasformazione, a titolo oneroso, di QLPR soltanto mungibili, o di parte di esse, in QLPR trasferibili e la conseguente iscrizione a Registro della cancellazione del vincolo alla cessione sulle QLPR soltanto mungibili, in proprietà del Produttore e a questi assegnate, in attuazione del Piano Produttivo e nel rispetto del Regolamento e del Regolamento Trasformazione.
2.9 Per “Trasformazione Franchigia” si intende la trasformazione, a titolo oneroso, della Franchigia Soggettiva, o di parte di essa, nei limiti dei quantitativi tempo per tempo disponibili nella Riserva, in QLPR trasferibili, in attuazione del Piano e nel rispetto del Regolamento e del Regolamento Trasformazione.
2.9 Per “Trasformazione Frazionata” si intende la Trasformazione richiesta dal Produttore quale Trasformazione Integrale, ma con effetti meramente obbligatori, in forza della quale: (i) il Produttore matura, dalla data di accettazione della Richiesta Trasformazione, il diritto di ottenere la Trasformazione dell’intera QLPR soltanto mungibile ascritta alla sua posizione, sotto la condizione del pagamento da parte sua della totalità delle Frazioni Annuali nelle quali è suddiviso
il Corrispettivo Trasformazione Frazionato; (ii) il Produttore, tramite il pagamento di ciascuna Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato, ottiene la Trasformazione della quantità corrispondente di QLPR soltanto mungibile per ciascun periodo annuale ("Quantitativo Annuale"), alle condizioni meglio dettagliate nella Parte Seconda dell’Appendice 3.
2.10 Per “Trasformazione Frazionata Franchigia” si intende la Trasformazione richiesta dal Produttore quale Trasformazione Integrale Franchigia, ma con effetti meramente obbligatori, in forza della quale: (i) il Produttore matura, dalla data di accettazione della Richiesta Trasformazione, il diritto di ottenere la Trasformazione dell’intera Franchigia Soggettiva ad esso assegnata, nel limite della Riserva tempo per tempo disponibile, sotto la condizione del pagamento da parte sua della totalità delle Frazioni Annuali nelle quali è suddiviso il Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato; (ii) il Produttore, tramite il pagamento di ciascuna Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato, ottiene la Trasformazione Franchigia della quantità corrispondente di Franchigia Soggettiva in QLPR trasferibili per ciascun periodo annuale ("Quantitativo Annuale"), alle condizioni meglio dettagliate nella Parte Terza dell’Appendice 3.
2.11 Per “Trasformazione Integrale”, si intende la Trasformazione richiesta dal Produttore per la totalità delle QLPR soltanto mungibili ascritte alla sua posizione.
2.12 Per “Trasformazione Integrale Franchigia”, si intende la Trasformazione Franchigia richiesta dal Produttore per la totalità della Franchigia Soggettiva assegnatagli.
2.13 Per “Trasformazione Parziale”, si intende la Trasformazione richiesta dal Produttore per un quantitativo inferiore alla totalità delle QLPR soltanto mungibili ascritte alla sua posizione.
2.14 Per “Trasformazione Parziale Franchigia”, si intende la Trasformazione Franchigia richiesta dal Produttore per un quantitativo inferiore alla totalità della Franchigia Soggettiva assegnatagli.
><
PARTE SECONDA TRASFORMAZIONE DELLE QLPR SOLTANTO MUNGIBILI
IN QLPR TRASFERIBILI
3. Facoltà di trasformazione a titolo oneroso di "QLPR soltanto mungibili" in "QLPR trasferibili".
3.1 Ciascun Produttore che sia proprietario di QLPR soltanto mungibili, in applicazione del punto 5.11 del Piano, ha diritto di ottenere dal Consorzio la trasformazione, a titolo oneroso, delle predette QLPR soltanto mungibili, o di parte di esse, in QLPR trasferibili (per brevità, "Trasformazione") alle condizioni e secondo le modalità di cui ai comma seguenti del presente articolo 3.
3.2 L’importo del Corrispettivo Unitario Trasformazione, differenziato tra Zona Montagna e Zona Pianura, per la trasformazione di QLPR soltanto mungibili in QLPR trasferibili è quello definito al comma 1.5 dell’articolo 1 delle Disposizioni Generali.
3.3 Le eventuali variazioni del Corrispettivo Unitario Trasformazione trovano disciplina procedimentale nel comma 1.6 dell’articolo 1 delle Disposizioni Generali.
3.4 La disciplina dell’efficacia nel tempo delle eventuali variazioni del Corrispettivo Unitario Trasformazione di cui al precedente comma 3.3 è dettata dal comma 1.7 dell’articolo 1 delle Disposizioni Generali.
3.5 Il Produttore titolare di QLPR soltanto mungibili che intenda ottenere la Trasformazione ne farà richiesta scritta utilizzando il modulo "PRO-10 Richiesta Trasformazione QLPR da assegnazione da Riserva" all'uopo predisposto dal Consorzio (per brevità "Richiesta Trasformazione"). La Richiesta Trasformazione ha natura ed efficacia di proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 1326 codice civile. La Richiesta Trasformazione potrà essere inoltrata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio di ogni anno civile e dovrà indicare:
(i) il quantitativo e la natura della QLPR soltanto mungibile per la quale si richiede la Trasformazione; (ii) l'accettazione del Corrispettivo Unitario Trasformazione vigente alla data di inoltro al Consorzio della Richiesta Trasformazione; (iii) l'opzione per il pagamento immediato e integrale del Corrispettivo Trasformazione ovvero la esplicitazione che la Richiesta Trasformazione deve
intendersi quale Richiesta Trasformazione Frazionata, secondo quanto previsto al successivo comma 3.7. L’opzione per la Trasformazione Frazionata è ammissibile nel solo caso in cui: (i) la Richiesta Trasformazione abbia ad oggetto la totalità della QLPR soltanto mungibile della quale il Produttore sia titolare al momento dell'inoltro della Richiesta Trasformazione; (ii) la QLPR soltanto mungibile della quale il Produttore sia titolare al momento dell’inoltro della Richiesta Trasformazione sia non inferiore a 100 quintali di QLPR. Per la Trasformazione di quantitativi inferiori a 100 quintali di QLPR è ammesso il solo pagamento immediato e in un’unica soluzione dell’intero Corrispettivo Trasformazione. La presentazione di Richiesta Trasformazione per una parte soltanto del quantitativo di QLPR soltanto mungibile del quale il Produttore sia proprietario (per brevità "Richiesta Trasformazione Parziale") non preclude l'accoglimento di successiva o di successive Richieste Trasformazione Parziale per la QLPR soltanto mungibile residua, non oggetto della iniziale Richiesta Trasformazione Parziale, o anche per una parte soltanto di essa. La Richiesta Trasformazione Parziale è sottoposta alle seguenti condizioni di ammissibilità: (i) pagamento immediato dell'intero Corrispettivo Trasformazione dovuto per la QLPR soltanto mungibile oggetto della Richiesta Trasformazione Parziale; (ii) quantitativo di QLPR oggetto della Richiesta Trasformazione Parziale non inferiore a 100 quintali di QLPR soltanto mungibile.
3.6 Ricevuta la Richiesta Trasformazione Integrale o la Richiesta Trasformazione Parziale o la Richiesta Trasformazione Frazionata (indicate nel seguito, ove considerate unitariamente, come "Richiesta"), il Consorzio provvederà alla opportuna attività istruttoria in ordine alle risultanze del Registro e verificherà l'importo complessivamente dovuto quale Corrispettivo Trasformazione (il Corrispettivo Trasformazione è pari al prodotto della moltiplicazione del pertinente Corrispettivo Unitario Trasformazione per il quantitativo di QLPR soltanto mungibile oggetto della Richiesta) nonché l'importo delle singole Frazioni Annuali del Corrispettivo Trasformazione Frazionato dovuto in ipotesi di opzione, da parte del Produttore, per la Trasformazione Frazionata (e sempre che tale modalità di Trasformazione Frazionata sia ammissibile in ragione del contenuto della Richiesta e ricorrano i requisiti di ammissibilità individuati al
precedente comma 3.5). Nel caso in cui la verifica eseguita dal Consorzio confermi i dati contenuti nella Richiesta, il Consorzio provvederà a comunicare al Produttore, tramite posta elettronica certificata, i risultati dell'istruttoria e dei calcoli eseguiti nonché, in ipotesi di opzione per la Trasformazione Frazionata che sia considerata ammissibile, il dettaglio degli adempimenti di cui al successivo comma 3.7. La comunicazione avrà efficacia di accettazione della Richiesta, producendo gli effetti di cui all'articolo 1326 comma 1 codice civile. Nel caso in cui la verifica eseguita dal Consorzio non confermi o confermi soltanto in parte i dati contenuti nella Richiesta, il Consorzio provvederà a comunicare al Produttore, tramite posta elettronica certificata, i risultati dell'istruttoria e dei calcoli eseguiti nonché, in ipotesi di opzione per la Trasformazione Frazionata che sia considerata ammissibile, il dettaglio degli adempimenti di cui al successivo comma 3.7. In quest'ultimo caso, il Produttore comunicherà al Consorzio, a mezzo di posta elettronica certificata, l'accettazione di quanto indicato dal Consorzio e la Richiesta, si considererà perfezionata con la definitiva accettazione, da parte del Produttore, nella forma scritta sopra indicata, di quanto comunicato dal Consorzio ai sensi dell'ultima parte del presente comma 3.6. L’istruttoria di cui al presente comma viene svolta dal Consorzio senza oneri a carico del richiedente.
3.7 Il Produttore, tramite la Richiesta inoltrata al Consorzio, esercita l'opzione tra le consentite modalità di Trasformazione (Integrale o Parziale o Frazionata) di cui ai capoversi seguenti. In caso di Richiesta Trasformazione Parziale è consentita la sola modalità del pagamento in un’unica soluzione di cui al capoverso 3.7.1.
3.7.1 Trasformazione Integrale con pagamento in un'unica soluzione del Corrispettivo Trasformazione in favore del Consorzio. In questo caso l'efficacia della Trasformazione, ai fini della iscrizione della stessa a Registro, si determinerà al momento dell'effettivo pagamento in favore del Consorzio del Corrispettivo Trasformazione, nel suo intero importo come determinato ai sensi del precedente comma 3.6.
3.7.2 Trasformazione Frazionata con pagamento ripartito in Frazioni Annuali del Corrispettivo Trasformazione Frazionato e correlativa ripartizione in Quantitativi Annuali della Trasformazione dalla QLPR soltanto mungibile. Secondo quanto declinato al comma 3.5, la Trasformazione
Frazionata e il pagamento ripartito in Frazioni Annuali del relativo Corrispettivo Trasformazione Frazionato saranno ammessi solo e soltanto se la Richiesta abbia ad oggetto la totalità della QLPR soltanto mungibile della quale il Produttore sia titolare al momento dell'inoltro della Richiesta medesima e sempre che detto quantitativo non sia inferiore a 100 quintali di QLPR. La Trasformazione Frazionata sarà ammessa per singoli Quantitativi Annuali di QLPR, ciascuno di pari quantità rispetto agli altri, in numero decrescente in ragione dell'anno civile durante il quale la Richiesta Trasformazione Frazionata verrà trasmessa al Consorzio, ovvero: (i) nel caso di Richiesta Trasformazione Frazionata trasmessa nell'anno 2020, la QLPR soltanto mungibile sarà suddivisa in 4 (quattro) Quantitativi Annuali e le Frazioni Annuali saranno pari ad 1/4 (un quarto) del Corrispettivo Trasformazione Frazionato; (ii) nel caso di Richiesta Trasformazione trasmessa nell'anno 2021, la QLPR soltanto mungibile sarà suddivisa in 3 (tre) Quantitativi Annuali e le Frazioni Annuali saranno pari ad 1/3 (un terzo) del Corrispettivo Trasformazione Frazionato; (iii) nel caso di Richiesta Trasformazione trasmessa nell'anno 2022, la QLPR soltanto mungibile sarà suddivisa in 2 (due) Quantitativi Annuali e le Frazioni Annuali saranno pari ad 1/2 (un mezzo) del Corrispettivo Trasformazione Frazionato. Per i Produttori che abbiano presentato istanza di assegnazione di QLPR soltanto mungibile in forza di PSA per i quali siano possibili assegnazioni di QLPR a far data dall'anno 2020, la Trasformazione Frazionata sarà sempre e comunque ammessa per 4 (quattro) Quantitativi Annuali a decorrere dal primo anno successivo a quello dell'ultima assegnazione di QLPR. Il pagamento della Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato corrispondente al Quantitativo Annuale di QLPR soltanto mungibile oggetto della Trasformazione Frazionata avverrà entro i termini seguenti: il pagamento della prima Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della Richiesta Trasformazione Frazionata; il pagamento della o delle successive
Frazioni Annuali del Corrispettivo Trasformazione Frazionato, ciascuna entro il 30 giugno dell'anno civile successivo alla scadenza del termine di pagamento della Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato precedente (e così: la seconda entro il 30 giugno dell'anno civile successivo alla scadenza del termine di pagamento della prima; la terza entro il 30 giugno dell'anno civile successivo alla scadenza del termine di pagamento della seconda e così via sino all'integrale pagamento del Corrispettivo Trasformazione Frazionato). Il pagamento di ciascuna Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato è condizione del perfezionarsi della Trasformazione per il Quantitativo Annuale di QLPR soltanto mungibile ad esso corrispondente. Conseguentemente, in occasione di ciascun pagamento, compreso il primo, il Consorzio provvederà ad iscrivere a Registro la Trasformazione del corrispondente Quantitativo Annuale di QLPR, e soltanto di quello, calcolato in percentuale rispetto alla totalità della QLPR soltanto mungibile oggetto della Richiesta Trasformazione Frazionata. Si procederà nel modo descritto, tempo per tempo, in occasione del pagamento di ciascuna Frazione Annuale sino alla ultimazione del pagamento dell’intero Corrispettivo Trasformazione Frazionato e alla conseguente iscrizione a Registro, quale QLPR trasferibile, dell'intero quantitativo di QLPR soltanto mungibile oggetto di Richiesta Trasformazione Frazionata. E' sempre consentito al Produttore che abbia originariamente optato per la Trasformazione Frazionata, di provvedere al pagamento, esclusivamente in un'unica soluzione, dell'intero importo del Corrispettivo Trasformazione Frazionato ancora da effettuarsi. In questo caso, il perfezionarsi della Trasformazione, anche ai fini della iscrizione della stessa a Registro, si determinerà (per le sole QLPR soltanto mungibili per le quali la Trasformazione non si sia determinata in precedenza per effetto dell’avverarsi della condizione rappresentata dal pagamento della relativa Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato) dal momento dell'effettivo pagamento in favore del Consorzio del
Corrispettivo Trasformazione Frazionato, nel suo intero importo residuo come determinato all'esito della accettazione da parte del Produttore ai sensi del precedente comma 3.6 o, in caso di deliberazione di riduzione dell’importo del Corrispettivo Unitario Trasformazione, nel suo intero importo residuo come determinato ai sensi del precedente comma 3.4.
3.8 In ogni caso di inadempimento, totale o anche soltanto parziale, da parte del Produttore, alla obbligazione di pagamento: (i) o del Corrispettivo Trasformazione nel caso di Trasformazione Integrale; (ii) o del Corrispettivo Trasformazione nel caso di Trasformazione Parziale; (iii) o anche di una sola Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato, il Produttore decadrà dal diritto di ottenere la Trasformazione per la quantità di QLPR soltanto mungibile per la quale la Trasformazione non si sia determinata o comunque non abbia assunto efficacia e non sia stata iscritta a Registro, ai sensi dei comma precedenti. Conseguentemente: (i) per le QLPR la cui Trasformazione si sia già determinata il Consorzio manterrà e consoliderà la Trasformazione in QLPR trasferibili; (ii) il Produttore decadrà dal diritto di ottenere la Trasformazione per la totalità della QLPR soltanto mungibile diversa da quella di cui al precedente romanino (i) e dunque per la totalità della QLPR soltanto mungibile per la quale la Trasformazione, in ragione dell'inadempimento totale o parziale alla obbligazione di pagamento, non si sia ancora perfezionata; (iii) il Produttore decadrà dalla titolarità del quantitativo di QLPR soltanto mungibile di cui al precedente romanino (ii), quantitativo di QLPR che il Consorzio trasferirà a Riserva, eliminando dal Registro l'iscrizione delle stesse in favore del Produttore; (iv) in caso di Trasformazione Frazionata il mancato pagamento anche di una sola Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato determina, per il Quantitativo Annuale corrispondente e per i futuri Quantitativi Annuali l’applicazione di quanto stabilito ai precedenti xxxxxxxx (ii) e (iii).
3.9 Ciascuna Trasformazione (anche nell’ipotesi di Trasformazioni Parziali o Trasformazioni Frazionate) di QLPR soltanto mungibili, al solo fine di evitare effetti speculativi, è equiparata convenzionalmente all'acquisto definitivo della Proprietà delle QLPR ai sensi e per gli effetti di cui al Punto XV dell’articolo 5.10 del Piano. Conseguentemente, nell'arco temporale dei 12 (dodici) mesi successivi
alla presentazione della Richiesta Trasformazione o della Richiesta Trasformazione Parziale, non è consentita al Produttore alcuna cessione di QLPR. Il divieto di cessione, in caso si opti per la Trasformazione Frazionata, permane sino al termine del dodicesimo mese successivo al pagamento dell’ultima Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato disposto del Produttore. In caso di inadempimento da parte del Produttore alla obbligazione di pagamento di una Frazione Annuale del Corrispettivo di Trasformazione Frazionato il divieto di cessione permane sino al termine del dodicesimo mese successivo all’ultima Trasformazione che si sia perfezionata.
3.10 Nel caso di accesso alla Trasformazione Frazionata, l’intera QLPR soltanto mungibile oggetto di Trasformazione contribuisce alla compensazione già dal primo anno e viene esclusa dal «riassorbimento» della riassegnazione 10%.
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PARTE TERZA
TRASFORMAZIONE DELLA FRANCHIGIA SOGGETTIVA IN QLPR TRASFERIBILI
4. Facoltà di trasformazione a titolo oneroso della Franchigia Soggettiva in QLPR trasferibili.
4.1 Ciascun Giovane Allevatore che sia assegnatario di Franchigia Soggettiva, al termine del periodo di fruizione della stessa (quadriennale, ai sensi del capitolo 5 dell’Appendice 2), a condizione che al momento di formulazione della richiesta la Riserva presenti sufficiente disponibilità di QLPR, e fermo quanto previsto al successivo comma 4.13, ha diritto di ottenere la trasformazione, a titolo oneroso, della predetta Franchigia Soggettiva, o di parte di essa, in QLPR trasferibili (per brevità, "Trasformazione Franchigia") alle condizioni e secondo le modalità di cui ai comma seguenti del presente articolo 4.
4.2 L’importo del Corrispettivo Unitario Trasformazione, differenziato tra Zona Montagna e Zona Pianura, per la trasformazione di Franchigia Soggettiva in QLPR trasferibili è quello definito al comma 1.5 dell’articolo 1 delle Disposizioni Generali.
4.3 Le eventuali variazioni del Corrispettivo Unitario Trasformazione trovano
disciplina procedimentale nel comma 1.6 dell’articolo 1 delle Disposizioni Generali.
4.4 La disciplina dell’efficacia nel tempo delle eventuali variazioni del Corrispettivo Unitario Trasformazione di cui al precedente comma 4.3 è dettata dal comma 1.7 dell’articolo 1 delle Disposizioni Generali.
4.5 Il Consorzio, entro il mese di maggio dell’anno civile successivo alla scadenza del quadriennio di fruizione della Franchigia Soggettiva da parte di ciascun Giovane Allevatore assegnatario, trasmetterà al medesimo Giovane Allevatore una comunicazione mediante la quale: (i) avvertirà della facoltà di esercitare, a titolo oneroso, la Trasformazione Franchigia, indicando le modalità e il termine per l’esercizio del diritto, in conformità a quanto previsto ai comma successivi del presente articolo 4; (ii) informerà del fatto che il mancato esercizio entro il termine della Trasformazione Franchigia determinerà l’estinzione della possibilità di esercitare detto diritto; (iii) ricorderà che con il decorso del quadriennio, si sarà già determinata l’estinzione dei diritti connessi alla Franchigia Soggettiva, ad esclusione del diritto alla Trasformazione Franchigia e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.13; (iv) informerà del fatto che l’efficacia della Richiesta Trasformazione Franchigia è comunque sospensivamente condizionata alla presenza nella Riserva di una quantità di QLPR sufficiente per consentire detta Trasformazione Franchigia.
4.6 Il Produttore assegnatario di Franchigia Soggettiva, una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 4.5 e mai in momento antecedente la sua ricezione, nel caso in cui intenda ottenere la Trasformazione Franchigia, in una delle sue diverse declinazioni indicate ai comma successivi, ne farà richiesta scritta utilizzando il modulo "PRO-11 Richiesta Trasformazione Franchigia Soggettiva in QLPR da assegnazione da Riserva" all'uopo predisposto dal Consorzio (per brevità "Richiesta Trasformazione Franchigia"). La Richiesta Trasformazione Franchigia ha natura ed efficacia di proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 1326 codice civile. La Richiesta Trasformazione Franchigia potrà essere inoltrata esclusivamente nel periodo compreso tra la ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 4.5 e il 30 giugno del medesimo anno civile in cui la comunicazione sarà pervenuta. La Richiesta Trasformazione
Franchigia dovrà indicare: (i) il quantitativo di Franchigia Soggettiva (pari o inferiore alla Franchigia Soggettiva originariamente assegnata al Giovane Allevatore) per il quale si richiede la Trasformazione Franchigia; (ii) l'accettazione del Corrispettivo Unitario Trasformazione Franchigia vigente alla data di inoltro al Consorzio della Richiesta Trasformazione Franchigia; (iii) l'opzione per il pagamento immediato e integrale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia ovvero la esplicitazione che la Richiesta Trasformazione deve intendersi quale Richiesta Trasformazione Frazionata Franchigia, secondo quanto previsto al successivo comma 4.9. L’opzione per la Trasformazione Frazionata Franchigia è ammissibile nel solo caso in cui: (i) la Richiesta Trasformazione Franchigia abbia ad oggetto la totalità della Franchigia Soggettiva della quale il Produttore sia assegnatario al momento dell'inoltro della Richiesta Trasformazione Franchigia; (ii) la Franchigia Soggettiva della quale il Produttore sia titolare al momento dell’inoltro della Richiesta Trasformazione Franchigia sia non inferiore a 100 quintali. Per la Trasformazione Franchigia di quantitativi inferiori a 100 quintali di QLPR è ammesso il solo pagamento immediato e in un’unica soluzione dell’intero Corrispettivo Trasformazione Franchigia. La Richiesta Trasformazione Parziale Franchigia è sottoposta alle seguenti condizioni di ammissibilità: (i) pagamento immediato dell'intero Corrispettivo Trasformazione Franchigia dovuto per la Franchigia Soggettiva oggetto della Richiesta Trasformazione Parziale Franchigia; (ii) quantitativo di Franchigia Soggettiva oggetto della Richiesta Trasformazione Parziale Franchigia non inferiore a 100 quintali.
4.7 Ricevuta la Richiesta Trasformazione Integrale Franchigia o la Richiesta Trasformazione Parziale Franchigia o la Richiesta Trasformazione Frazionata Franchigia (indicate nel seguito, ove considerate unitariamente, come "Richiesta"), il Consorzio provvederà alla opportuna attività istruttoria volta ad accertare la effettiva presenza nella Riserva di QLPR in quantità sufficiente per soddisfare la Richiesta. A tal fine le istanze dovranno essere protocollate in rigoroso ordine cronologico, con indicazione dell’ora esatta di arrivo al Consorzio. Nel caso in cui la Riserva evidenzi capienza, si procederà oltre nell’istruttoria della pratica secondo quanto di seguito indicato ai comma da 4.8 e 4.12. Nel caso di
incapienza, il Consorzio procederà secondo quanto indicato al successivo comma 4.13.
4.8 Verificata la capienza della riserva il Consorzio provvederà alla opportuna istruttoria e verificherà l’importo complessivamente dovuto dal Giovane Allevatore quale Corrispettivo Trasformazione Franchigia (il Corrispettivo Trasformazione Franchigia è pari al prodotto della moltiplicazione del pertinente Corrispettivo Unitario Trasformazione Franchigia per il quantitativo di Franchigia Soggettiva oggetto della Richiesta) nonché l'importo delle singole Frazioni Annuali del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato dovuto in ipotesi di opzione, da parte del Produttore, per la Trasformazione Frazionata Franchigia (e sempre che tale modalità di Trasformazione Frazionata Franchigia sia ammissibile in ragione del contenuto della Richiesta e ricorrano i requisiti di ammissibilità individuati al precedente comma 4.6). Nel caso in cui la verifica eseguita dal Consorzio confermi i dati contenuti nella Richiesta, il Consorzio provvederà a comunicare al Produttore, tramite posta elettronica certificata, i risultati dell'istruttoria e dei calcoli eseguiti nonché, in ipotesi di opzione per la Trasformazione Frazionata Franchigia che sia considerata ammissibile, il dettaglio degli adempimenti di cui al successivo comma 4.9. La comunicazione avrà efficacia di accettazione della Richiesta, producendo gli effetti di cui all'articolo 1326 comma 1 codice civile. Nel caso in cui la verifica eseguita dal Xxxxxxxxx non confermi o confermi soltanto in parte i dati contenuti nella Richiesta, il Consorzio provvederà a comunicare al Produttore, tramite posta elettronica certificata, i risultati dell'istruttoria e dei calcoli eseguiti nonché, in ipotesi di opzione per la Trasformazione Frazionata Franchigia che sia considerata ammissibile, il dettaglio degli adempimenti di cui al successivo comma 4.9. In quest'ultimo caso, il Produttore comunicherà al Consorzio, a mezzo di posta elettronica certificata, l'accettazione di quanto indicato dal Consorzio e la Richiesta, si considererà perfezionata con la definitiva accettazione, da parte del Produttore, nella forma scritta sopra indicata, di quanto comunicato dal Consorzio ai sensi dell'ultima parte del presente comma 4.8. L’istruttoria di cui al presente comma viene svolta dal Consorzio senza oneri a carico del richiedente.
4.9 Il Produttore, tramite la Richiesta inoltrata al Consorzio, esercita l'opzione tra le
consentite modalità di Trasformazione Franchigia (Integrale o Parziale o Frazionata) di cui ai capoversi seguenti. In caso di Richiesta Trasformazione Parziale Franchigia è consentita la sola modalità del pagamento in un’unica soluzione di cui al capoverso 4.9.1.
4.9.1 Trasformazione Integrale Franchigia con pagamento in un'unica soluzione del Corrispettivo Trasformazione Franchigia in favore del Consorzio. In questo caso l'efficacia della Trasformazione Franchigia, ai fini della iscrizione a Registro della QLPR liberamente cedibile conseguente alla Trasformazione Franchigia medesima, si determinerà al momento dell'effettivo pagamento in favore del Consorzio del Corrispettivo Trasformazione Franchigia, nel suo intero importo come determinato ai sensi del precedente comma 4.8.
4.9.2 Trasformazione Frazionata Franchigia con pagamento ripartito in Frazioni Annuali del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato e correlativa ripartizione in Quantitativi Annuali Franchigia della Trasformazione Franchigia della Franchigia Soggettiva. Secondo quanto declinato al comma 4.6, la Trasformazione Frazionata Franchigia e il pagamento ripartito in Frazioni Annuali del relativo Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato saranno ammessi solo e soltanto se la Richiesta abbia ad oggetto la totalità della Franchigia Soggettiva della quale il Produttore sia titolare al momento dell'inoltro della Richiesta medesima e sempre che detto quantitativo non sia inferiore a 100 quintali. La Trasformazione Frazionata Franchigia sarà ammessa per singoli Quantitativi Annuali, ciascuno di pari quantità rispetto agli altri, e pertanto la Franchigia Soggettiva sarà suddivisa in 4 (quattro) Quantitativi Annuali Franchigia e le Frazioni Annuali saranno pari ad 1/4 (un quarto) del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato. Il pagamento della Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato corrispondente al Quantitativo Annuale Franchigia oggetto della Trasformazione Frazionata Franchigia avverrà entro i termini seguenti: il pagamento della prima Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato, entro il 30 luglio
dell'anno di presentazione della Richiesta Trasformazione Frazionata Franchigia; il pagamento delle successive Frazioni Annuali del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato, ciascuna entro il 30 luglio dell'anno civile successivo alla scadenza del termine di pagamento della Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Frazionato precedente (e così: la seconda entro il 30 luglio dell'anno civile successivo alla scadenza del termine di pagamento della prima; la terza entro il 30 luglio dell'anno civile successivo alla scadenza del termine di pagamento della seconda e così via sino all'integrale pagamento del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato). Il pagamento di ciascuna Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato è condizione del perfezionarsi della trasformazione in QLPR liberamente cedibile per il Quantitativo Annuale di Franchigia Soggettiva ad esso corrispondente. Conseguentemente, in occasione di ciascun pagamento, compreso il primo, il Consorzio provvederà ad iscrivere a Registro la Trasformazione in QLPR liberamente cedibile del corrispondente Quantitativo Annuale Franchigia, e soltanto di quello, calcolato in percentuale rispetto alla totalità della Franchigia Soggettiva oggetto della Richiesta Trasformazione Franchigia Frazionata. Si procederà nel modo descritto, tempo per tempo, in occasione del pagamento di ciascuna Frazione Annuale sino alla ultimazione del pagamento dell’intero Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato e alla conseguente iscrizione a Registro, quale QLPR trasferibile, dell'intero quantitativo di QLPR corrispondente all’intero quantitativo di Franchigia Soggettiva oggetto di Richiesta Trasformazione Frazionata Franchigia. E' sempre consentito al Produttore che abbia originariamente optato per la Trasformazione Frazionata Franchigia, di provvedere al pagamento, esclusivamente in un'unica soluzione, dell'intero importo del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato ancora da effettuarsi. In questo caso, il perfezionarsi della Trasformazione Franchigia, anche ai fini della iscrizione della stessa a Registro, si determinerà (per la sola parte di
Franchigia Soggettiva per la quale la Trasformazione Franchigia non si sia determinata in precedenza, per effetto dell’avverarsi della condizione rappresentata dal pagamento della relativa Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato) dal momento dell'effettivo pagamento in favore del Consorzio del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato, nel suo intero importo residuo come determinato all'esito della accettazione da parte del Produttore ai sensi del precedente comma 4.7 o, in caso di deliberazione di riduzione dell’importo del Corrispettivo Unitario Trasformazione Franchigia, nel suo intero importo residuo come determinato ai sensi del precedente comma 4.4.
4.10 In ogni caso di inadempimento, totale o anche soltanto parziale, da parte del Produttore, alla obbligazione di pagamento: (i) o del Corrispettivo Trasformazione Franchigia nel caso di Trasformazione Integrale Franchigia; (ii) o del Corrispettivo Trasformazione Franchigia nel caso di Trasformazione Parziale Franchigia; (iii) o anche di una sola Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato, il Produttore decadrà dal diritto di ottenere la Trasformazione per la quantità di Franchigia Soggettiva per la quale la Trasformazione non si sia determinata o comunque non abbia assunto efficacia e non sia stata iscritta a Registro, ai sensi dei comma precedenti. Conseguentemente: (i) per la Franchigia Soggettiva la cui Trasformazione si sia già determinata, il Consorzio manterrà e consoliderà la Trasformazione in QLPR trasferibili; (ii) il Produttore decadrà dal diritto di ottenere la Trasformazione Franchigia per la totalità della Franchigia Soggettiva diversa da quella di cui al precedente romanino (i) e dunque per la totalità della Franchigia Soggettiva per la quale la Trasformazione, in ragione dell'inadempimento totale o parziale alla obbligazione di pagamento, non si sia ancora perfezionata; (iii) il Produttore decadrà dalla titolarità del quantitativo di Franchigia Soggettiva di cui al precedente romanino (ii); (iv) in caso di Trasformazione Frazionata Franchigia il mancato pagamento anche di una sola Frazione Annuale del Corrispettivo Trasformazione Franchigia Frazionato determina, per il Quantitativo Annuale Franchigia corrispondente e per i futuri Quantitativi Annuali Franchigia, l’applicazione di quanto stabilito ai precedenti
romanini (ii) e (iii).