CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Ammini- strazione del 23.03.2022
E
GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE, ONLUS, (di seguito
anche “GOG”) con sede legale in Genova, Galleria Mazzini 1 - 16121, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx partita iva 02297550101, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Genova il 04.04.1940 autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del C.d.A. del 22.11.2021
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) La Giovine Orchestra Genovese è nata come orchestra giova- nile nel 1912 e ha proseguito la sua attività dedicandosi parallelamen- te all'organizzazione di concerti di musica da camera. Col passare de- gli anni l'attività organizzativa ha preso il sopravvento fino a diventa- re caratteristica dell'Associazione, il cui scopo viene definito nell'Arti- colo 2 dello Statuto del 2004: “… organizzare concerti e ogni altra
attività atta a diffondere la cultura musicale”.
b) La GOG realizza annualmente Stagioni di Concerti di musica da camera al Teatro Xxxxx Xxxxxx; cicli di concerti in palazzi storici, musei e chiese cittadine; conferenze ed incontri di approfondimento nell’ambito della cultura musicale; Rassegna di Teatro Musicale per Ragazzi e corsi di educazione all’ascolto per gli studenti della scuola dell’obbligo.
c) La GOG collabora nel suo territorio con istituzioni pubbliche (Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria), private (Fondazione Compagnia di San Paolo), culturali (Fondazione Teatro Xxxxx Xxxxxx, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Galleria Na- zionale di Palazzo Spinola, Associazione Amici del Xxxxx Xxxxxx e del Conservatorio X. Xxxxxxxx, Associazione Teatro Xxxxx Xxxxxx) e for- mativo-accademiche (Conservatorio di musica X. Xxxxxxxx, istituti pubblici e parificati e scuole superiori) per la creazione e realizzazione della propria attività.
d) L’Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ri- cerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Con la presente convenzione le Parti intendono attivare un rappor- to di collaborazione che avrà ad oggetto in particolare:
a) l’organizzazione di attività musicali all’interno degli spazi dell’Università di Genova con l’intento di coinvolgere, oltre a studen- ti, docenti e personale dell’Ateneo genovese, famiglie e pubblico ete- rogeneo proveniente dalla città di Genova e dall’intera Liguria, in un percorso di dialogo intergenerazionale.
b) l’ideazione dei programmi musicali dei concerti con l’obiettivo di contribuire al percorso formativo degli studenti.
c) L’attivazione di ulteriori tirocini curriculari rispetto a quelli in esse- re e/o da attivarsi in forza della convenzione di tirocinio curricolare già stipulata tra le Parti in data 26.6.2019 e in scadenza nel 2024 non- ché di tirocini extra curriculari, tra l’Università di Genova e GOG.
d) La proposta da parte della GOG agli studenti dell’Università di Genova di formule di abbonamento vantaggiose (GOGCARD) per assistere ai concerti della Stagione concertistica della GOG con sede al Teatro Xxxxx Xxxxxx e di ulteriori agevolazioni per l’acquisto e la prenotazione di biglietti per singoli concerti individuati assieme ai docenti di materie musicologiche dell’Università di Genova come funzionali agli insegnamenti di materie musicologiche impartiti nell’Ateneo genovese.
Art. 3 - Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano cia- scuna due referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione, nelle persone rispettivamente della prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx per l’Università di Genova, e del xxxx. Xxxxxx Xxxxx e del maestro Xxxxxx Xxxxxxxxx per la GOG.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e la GOG, finalizzata al persegui- mento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche trami- te la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
I tirocini curricolari ed extracurricolari saranno disciplinati da specifi- che convenzioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigen- te in materia.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del pre- sente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui
all’art. 4 che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di cia- scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano
fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 9 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che i datori di lavoro di entrambe le parti assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività in oggetto della presente Convenzione.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au-
tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 10 - Coperture assicurative
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività og- getto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurati- ve previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui il precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i..
Art. 12 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que-
ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 13 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 14 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 8 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio- ne saranno a carico della Parte richiedente.
2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti. Per l’Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per la Giovine Orchestra Genovese Il Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx