CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA E LE AZIENDE DI SERVIZI INTRINSECAMENTE ORDINATE E FUNZIONALI ALLE STESSE
Il giorno 22 gennaio 2004
tra
AISA rappresentata dal presidente Sig. Profumi, assistito dal Sig.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
e
la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxxxx Xxxx, da Xxxxx Xxxxxxxxxxx e da Patrizia Casa, da Xxxxxxx Adesso;
la FIBA - Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxx, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Responsabile del Settore Assicurativo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Coordinatori Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxx, e coadiuvati da Xxxxxx d’Andola;
la UILCA (UIL Credito e Assicurazioni) aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Elio Porino, dal Segretario Nazionale Responsabile del Comparto Assicurativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Responsabile Nazionale AISA Xxxxx Xxxxxxx, i componenti della Direzione Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Felice Mannelli, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, coadiuvati da Simona Cambiati, Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, e coadiuvati da Xxxxx Xxxxxx;
si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse ad eccezione di quelle che già applicano il CCNL ANIA.
INDICE
PREMESSA 9
ART. 1 - RELAZIONI SINDACALI - ESAMI CONGIUNTI 17
ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI - COMMISSIONE PARITETICA 17
ART. 2.1.A - PARI OPPORTUNITÀ 18
ART. 2.1.B - OSSERVATORIO 19
ART. 3 - DIRITTI SINDACALI 20
ART. 3.1 - DIRIGENTI SINDACALI 20
ART. 3.2 - TRATTENUTE CONTRIBUTI SINDACALI 21
ART. 3.3 - PERMESSI RETRIBUITI R.S.A 21
ART. 3.4 - ASSEMBLEA 23
ART. 4 - PROCEDURA RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24
ART. 4.1 - PROCEDURA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE 24
ART. 5 - INFORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 25
ART. 5.1 - INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE 26
ART. 5.2 - COSTITUZIONE COMMISSIONI PARITETICHE 28
ART. 5.3 - PROCEDURA PREVENTIVA 28
ART. 5.4 - MOBBING 29
ART. 6 - RAPPORTI SINDACALI 30
ART. 7 - MATERIE DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE 30
ART. 7.1 - FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVO 31
ART. 7.2 - ASSISTENZA SANITARIA 32
ART. 8 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 33
ART. 9 - INQUADRAMENTO 33
QUADRI- DECLARATORIA 34
ART. 10 - ASSUNZIONE 41
ART. 11 - DOCUMENTI - XXXXXXXXX - XXXXXXXXX 00
ART. 12 - PERIODO DI PROVA 42
ART. 13 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO 43
ART. 14 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 47
ART. 15 - LAVORATORI STAGIONALI 49
ART. 15.1 - APPRENDISTATO 50
ART. 15.2 - LAVORO TEMPORANEO 51
ART. 16 - CONTRATTI PART-TIME 52
ART. 16.1 - DEFINIZIONE 52
ART. 16.2 - ESTREMI DEL RAPPORTO 52
ART. 16.3 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 53
ART. 16.4 - RIPROPORZIONAMENTO 54
ART. 16.5 - QUOTA GIORNALIERA DELLA RETRIBUZIONE 54
ART. 16.6 - QUOTA ORARIA DELLA RETRIBUZIONE 54
ART. 16.7 - FESTIVITÀ 54
ART. 16.8 - PERMESSI RETRIBUITI 54
ART. 16.9 - FERIE 55
ART. 16.10 - PERMESSI PER STUDIO 55
ART. 16.11 - LAVORO SUPPLEMENTARE 55
ART. 16.12 - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ 56
ART. 16.13 - PREAVVISO 56
ART. 17 - ORARIO DI LAVORO 57
ART. 17.1 - DURATA SETTIMANALE 57
ART. 17.2 - ARTICOLAZIONE DEI GIORNI DI LAVORO 58
ART. 17.3 - REGIMI ORARIO LAVORO 58
ART. 17.4 - ATTIVITÀ FUORI DALL'AZIENDA 59
ART. 17.5 - ESPOSIZIONE ORARIO DI LAVORO 59
ART. 17.6 - LAVORATORI DISCONTINUI 59
ART. 17.7 - LAVORO A TURNI 60
ART. 18 - LAVORO STRAORDINARIO 61
ART. 18.1 - RIFERIMENTI E VINCOLI 61
ART. 18.2 - LAVORO FESTIVO, DOMENICALE, NOTTURNO PERSONALE DIRETTIVO 62
ART. 18.3 - PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE 62
ART. 19 - FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI 63
ART. 19.1 - FESTIVITÀ 63
ART. 19.2 - LAVORO PRESTATO NELLE FESTIVITÀ - COMPENSAZIONE 64
ART. 20 - FERIE 64
ART. 20.1 - DURATA 64
ART. 20.2 - PERIODO STABILITO DALL'IMPRENDITORE 65
ART. 20.3 - CORRESPONSIONE DELLE FERIE 66
ART. 20.4 - RICHIAMO DALLE FERIE 66
ART. 20.5 - IRRINUNCIABILITÀ DELLE FERIE 66
ART. 21 - PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI 67
ART. 22 - TUTELE E ASPETTATIVE 67
ART. 22.1 - TOSSICODIPENDENTI 67
ART. 22.2 - VOLONTARIATO 68
ART. 22.3 - TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP 68
ART. 22.4 - TUTELA DELLA SALUTE 69
22.4 BIS - VISITE MEDICHE 69
ART. 22.5 - TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 70
ART. 22.6 - ASPETTATIVE 70
ART. 23 - CONGEDI - DIRITTI ALLO STUDIO 71
ART. 23.1 - PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI 71
ART. 23.2 - PERMESSI RETRIBUITI PER CORSI DI STUDIO 71
ART. 24 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 73
ART. 24.1 - NUOVE ASSUNZIONI 74
ART. 25 - CONGEDO MATRIMONIALE 75
ART. 26 - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE 75
ART. 26.1 - RICHIAMO ALLE ARMI 76
ART. 26.2 - RICHIAMO ALLE ARMI PER LAVORATORI STRANIERI 76
ART. 27 - MISSIONI E TRASFERTE 77
ART. 27.1 - MODALITÀ DI RIMBORSO 77
ART. 27.2 - TRASFERIMENTI DI RESIDENZA 78
Art. 27.2.1- Motivi del trasferimento 78
Art. 27.2.2 - Indennità di trasferimento 78
ART. 28 - AFFISSIONE E CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO 79
ART. 29 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE 79
ART. 30 - MALATTIE E INFORTUNI 80
ART. 30.1 - COMUNICAZIONE, RIPRESA DEL LAVORO, CONTROLLO DELLA MALATTIA80 ART. 30.2 - VISITE DI CONTROLLO 81
ART. 30.3 - CONSERVAZIONE DEL POSTO 82
ART. 30.4 - INDENNITÀ GIORNALIERA MALATTIA 83
ART. 30.5 - ASSICURAZIONE INAIL 84
ART. 30.6 - INDENNITÀ GIORNALIERA INFORTUNIO 84
ART. 30.7 - CONSERVAZIONE DEL POSTO PER INFORTUNIO 85
ART. 30.8 - CONSERVAZIONE DEL POSTO PER TBC 85
ART. 31 - GRAVIDANZA E PUERPERIO 86
ART. 32 - SOSPENSIONE DEL LAVORO 86
ART. 33 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO 86
ART. 34 - PASSAGGI DI QUALIFICA 86
ART. 34.1 - PROMOZIONI A LIVELLO SUPERIORE 87
ART. 35 - SCATTI DI ANZIANITÀ 87
ART. 35BIS - BUONO PASTO 88
ART. 36 - RETRIBUZIONE MENSILE E PROSPETTO PAGA 88
ART. 37 - QUOTA GIORNALIERA 88
ART. 38 - QUOTA ORARIA 89
ART. 39 - AUMENTI TABELLARI 89
ART. 40 - INDENNITÀ DI CASSA 89
ART. 41 - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA) 90
ART. 41.1 - TREDICESIMA MENSILITÀ 90
ART. 41.2 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ 91
ART. 42 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 91
ART. 43 - PREAVVISO 93
ART. 43.1 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO 94
ART. 43.2 - DIMISSIONI 94
ART. 44 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 95
ART. 44.1 - ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL T.F.R 95
ART. 44.2 - DECESSO DEL DIPENDENTE 96
ART. 44.3 - DATA DI CORRESPONSIONE DEL T.F.R 96
ART. 45 - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI 96
ART. 45.1 - DOVERI DEL LAVORATORE 96
ART. 45.2 - DIVIETI E AUTORIZZAZIONI 96
ART. 45.3 - TERMINI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 97
ART. 45.4 - RITARDI 97
ART. 45.5 - MUTAMENTO DELLA RESIDENZA 98
ART. 45.6 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 98
ART. 45.7 - MODALITÀ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 99
ART. 46 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI 99
ART. 47 - PROCEDIMENTI PENALI 100
ART. 48 - DIVISE 100
ART. 49 - REPERIBILITÀ 101
ART. 50 – APPALTI 101
ART. 51 - VALIDITÀ DEL CONTRATTO 102
TABELLA RETRIBUTIVA MINIMI NAZIONALI ONNICOMPRENSIVI 102
ALLEGATO 1 104
ASSUNZIONE DI SPECIALISTI 104
ALLEGATO 2 106
LETTERA DI AISA ALLE XX.XX 106
ALLEGATO 3 107
LETTERA PER CONDIZIONI MIGLIOR FAVORE 107
ALLEGATO 4 108
ALLEGATO ALL’IPOTESI DI ACCORDO DEL 22 GENNAIO 2004 108
ALLEGATO 5 109
FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVO 109
ALLEGATO 6 110
ASSISTENZA SANITARIA: VISITE SPECIALISTICHE E GRANDI INTERVENTI 110
ALLEGATO 7 112
ASSISTENZA SANITARIA 112
ALLEGATO 8 113
ACCORDO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
............................................................................................................................... 113
LEGGI E REGOLAMENTI
LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604. NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 116
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300. NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE. STATUTO DEI LAVORATORI 120
LEGGE 11 MAGGIO 1990, N. 108. DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 137
D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 141
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2001, N. 368. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO DALL'UNICE, DAL CEEP E DAL CES 188
DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66. ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE CONCERNENTI TALUNI ASPETTI DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 194
PREMESSA
Milano, 16 ottobre 1992
Premesso che con D.L. 26 novembre 1991 n. 393 con oggetto "attuazione della Direttiva n. 84/641/CEE", l'esercizio dell'attività di assistenza è stato incluso nel comparto assicurativo assoggettando le relative imprese ai relativi obblighi;
premesso che all'art. 1 del suddetto decreto si specifica che esercita attività assicurativa di assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere a disposizione immediatamente un aiuto all'assicurato in difficoltà;
premesso che tale aiuto può consistere in prestazioni in denaro o in natura e che queste ultime possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale e attrezzature di terzi;
premesso che l'Istituto di Vigilanza Assicurativa ha emanato precise circolari in merito specificando le modalità con cui le imprese, che intendano offrire alla propria clientela in Italia o all'estero prodotti assistenza, devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio del relativo ramo, n. 18 lettera A dell'allegato alla legge 295/78;
premesso che in questo ambito le XX.XX. firmatarie del presente contratto hanno avanzato formale richiesta di inserimento dei lavoratori e delle aziende interessate nella contrattazione presente nel settore assicurativo, avendo presente che alcune imprese socie dell'AISA già applicano il CCNL siglato con l'ANIA, nonché l'esigenza di tenere nella giusta considerazione alcune specificità esistenti in quest'area di attività;
premesso che dalla nuova legislazione non derivano ricadute automatiche sul piano contrattuale e che l'AISA non ha inteso allo stato associarsi ad alcuna organizzazione imprenditoriale esistente;
premesso che le parti convengono sul fatto che le attività applicate dalle aziende di servizi possono essere sia di servizio fine a se stesso che
ordinate e funzionali all'attività di assistenza assicurativa e, conseguentemente, sulla necessità di non introdurre distinzioni nei trattamenti economici e normativi dei lavoratori interessati;
tutto ciò premesso, le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo della potenzialità del comparto, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse.
Le parti convengono altresì che, nel caso in cui nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente contratto non fosse possibile per qualsiasi ragione, dopo regolare disdetta e piattaforma presentata dalle XX.XX., effettuare incontri o comunque stipulare un nuovo contratto, si procederà ad un adeguamento automatico dei minimi tabellari sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT nel frattempo intervenuto e così via ogni 12 mesi.
Sempre in caso di mancato rinnovo, le Aziende applicheranno, come minimo, i benefici normativi, qualora comportino un effettivo miglioramento rispetto a quanto pattuito nel presente contratto, che dovessero derivare per effetto del rinnovo del futuro Contratto del Commercio.
Milano, 26 febbraio 1999
Il settore dell’assistenza, nato in tempi relativamente recenti quale erogatore di prestazioni assicurative in tempo reale, è andato via via implementandosi in un mercato caratterizzato da una domanda in continua crescita che ha portato al consolidamento ed allo sviluppo, sia in termini di occupazione che di numero di imprese che operano in questa fascia di mercato.
Del pari sono aumentati i contenuti dei servizi offerti in tempo reale al cliente attraverso prodotti la cui articolazione tende a soddisfare esigenze non solo assicurative ma ad ampio spettro.
Queste società da un lato continuano con una tipicità di prestazione essenzialmente di carattere assicurativo e dall’altro offrono prestazioni che si definiscono soprattutto per caratteristiche di supporto alla clientela nelle fasi di vendita, post-vendita, telemarketing, informazioni e simili.
La struttura organizzativa che sorregge queste attività, soprattutto nella fase della prestazione, è connotata da un uso intensivo di tecnologie informatiche e dalla comunicazione immediata in un ambito temporale pressoché illimitato, che determinano tipologie lavorative del tutto peculiari di questo settore.
Le aziende, infatti, per soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione e garantire in ogni momento la continuità del servizio si devono avvalere, oltre che di particolari tecnologie, di lavoratori caratterizzati da una prestazione lavorativa variamente flessibile (part- time, turni, ecc.) determinando una composizione della base occupazionale, che molto spesso per dimensioni anche numericamente rilevanti, assume i connotati tipici della prestazione temporale (contratti stagionali, lavoro a termine, lavoro interinale).
In ordine a questa tipologia organizzativa le parti, in sede di rinnovo del CCNL, oltre alla riconferma ed ampliamento di istituti contrattuali di carattere normativo ed economico, hanno affrontato e convenuto di regolamentare gli aspetti della prestazione lavorativa che potevano essere visti come elementi di precarizzazione del rapporto di lavoro ed hanno introdotto condizioni e strumenti che hanno posto le basi per un consolidamento del rapporto di lavoro in un quadro di reale e concreta prospettiva professionale.
Milano, aprile 2003
Premessa OO. SS.
La peculiarità del settore delle Società di Assistenza quale erogatore di servizi ad alto valore aggiunto, in un mercato che si consolida nell’area delle prestazioni connotate dalla specificità del contenuto, richiede una contrattazione in grado di rilevare le dinamiche che governano l’evoluzione del settore.
Quest’ultimo pare assecondare prioritariamente le esigenze del servizio che peraltro si caratterizza per l’ampio margine di flessibilità di una struttura occupazionale basata su un ampio ricorso alla prestazione temporanea (a termine, stagionale ecc.) su una fascia oraria totale (24 ore su 24).
Inoltre i lavoratori di questo settore sono i più esposti all’uso intensivo delle moderne tecnologie telematiche che da una parte esaltano l’abilitazione degli operatori sul piano della comunicazione con l’utenza e dell’altro li espongono alle ricadute di una competizione esasperata sul piano dei costi in un mercato deregolato che privilegia il costo sui contenuti.
È del tutto chiaro che la risposta dei lavoratori e delle aziende non può condurre all’appiattimento verso il basso della qualità del servizio, che rimane invece l’obiettivo primario di un settore che si distingue e che compete in ragione di un “plus” prestazionale.
Questo tema esemplifica uno degli aspetti che investono la contrattazione di settore che va sempre più assumendo come emblematico il valore della flessibilità a tutto campo a cui si riconducono e si integrano le competenze e le professionalità che definiscono il sistema gestionale in un orizzonte che finisce col comprimere su questo terreno e penalizzare risorse e contenuti professionali che diversamente dovrebbero poter dispiegare una loro autonoma valorizzazione.
A ciò si aggiunge l’esigenza di affrontare il nodo ancora irrisolto di alcuni aspetti della prestazione lavorativa che si prefigurano come elementi di vera e propria precarizzazione del rapporto di lavoro che non si coniugano con le aspettative dei lavoratori e contraddicono la volontà datoriale di porre concretamente le basi per una politica di consolidamento occupazionale.
Nella piattaforma rivendicativa noi avanziamo oltre all’esigenza di una riconferma ed ampliamento degli istituti contrattuali in essere, un confronto sulle nuove tipologie organizzative che investono sia la formazione di nuove dinamiche professionali, che il loro riconoscimento nella specificità contrattuale nell’ambito di un governo condiviso dell’organizzazione del lavoro.
Va inoltre considerato il valore di una richiesta economica tesa alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni ed al riconoscimento di una quota di salario legato all’andamento del settore ed alla sua efficienza produttiva.
Milano, giugno 2003
Premessa AISA
La peculiarità delle Società di Assistenza iscritte ad AISA, è quella di operare in un mercato ristretto ed oramai maturo che è caratterizzato da una totale saturazione dello stesso, dalla continua erosione delle condizioni economiche e che risente della situazione di deflazione e stagnazione del mercato in generale e dei servizi in particolare (in questi ultimi anni l’incremento del mercato e della produttività è stato vicino allo zero).
Per poter mantenere la propria autonomia tali Aziende devono misurarsi quotidianamente con oltre 500 players nazionali ed oltre 6000 della Comunità Europea ed extra-Europea che offrono servizi con centrali operative anche di call e contac center.
Per detti motivi si renderebbe necessario che periodicamente tutti gli attori che siedono ora al tavolo per il rinnovo contrattuale rilevino ed interpretino le dinamiche e le evoluzioni di questo settore nell’ambito europeo ed extra-europeo prima di una qualsiasi presa di posizione e trattativa per il rinnovo del CCNL.
Le Aziende AISA nel loro complesso per essere competitive devono assecondare prioritariamente le esigenze del servizio che si caratterizza per una struttura occupazionale basata su un ampio ricorso a prestazioni flessibili (part-time, turni, job-sharing, …), temporali (contratti a termine, stagionali, ) e su una fascia oraria totale (24 ore su 24 per 365
giorni all’anno ).
La forte concorrenza che opera sul mercato, con altri strumenti contrattuali, determina la necessità che le aziende AISA abbiano reattività alle richieste dei clienti e, per garantire in ogni momento continuità di servizio e professionalità, dette Aziende devono avvalersi di notevoli investimenti, di tecnologie in evoluzione rapidissima e di risorse umane formate, flessibili e motivate.
Altra importante peculiarità da prendere in considerazione è che l’attività svolta dal comparto viene erogata tramite linee telefoniche e può essere svolta in qualsiasi zona/territorio/nazione europea ed extra-europea con la conseguenza che i clienti tengono in eguale evidenza la qualità del servizio ed il suo costo.
Questa situazione in un mercato non omogeneamente regolamentato espone le Aziende iscritte ad AISA ad una competizione esasperata e le stesse devono tenere in pari considerazione qualità e costi; inoltre, per poter essere competitive, necessitano di risorse umane motivate e devono garantire alle stesse possibilità di crescita, innovazione e garanzie del rapporto di lavoro ( situazione aziende AISA il 56% c.a degli occupati è inquadrato in Q/A/B/C, il 44% c.a D/E – Il 40% c.a ha meno di 30 anni, il 59% c.a ha tra i 31 e 50 anni, l’1% c.a ha più di 50 anni ).
Questo panorama dimostra come questa contrattazione deve tenere come obiettivo prioritario la sopravvivenza del settore che è strettamente collegata a nuove attività, alla flessibilità, alla professionalità ed alla competitività economica.
Infatti, ove il CCNL non tenesse in evidenza i quattro punti fondamentali del comma di cui sopra nonché le esigenze e le aspettative dei lavoratori, delle XX.XX e delle Aziende, esso non potrebbe trovare un consenso comune per la sua applicazione.
A ciò si aggiunga l’esigenza di affrontare il nodo ancora irrisolto di alcuni aspetti della prestazione lavorativa di figure professionali non attualmente previste nel CCNL che se non opportunamente regolamentate potrebbero portare ad una vera e propria precarizzazione del rapporto di lavoro. Tutto ciò sarebbe in netto contrasto con le aspettative dei lavoratori e con la volontà di AISA di porre concretamente le basi per una politica di consolidamento occupazionale anche per operare in altri mercati nel rispetto di una concorrenza nazionale, europea ed extra-europea.
Nella piattaforma rivendicativa presentata dalle XX.XX si evidenzia l’esigenza di una riconferma ed ampliamento degli istituti contrattuali in essere, un confronto sulle nuove tipologie organizzative che riguardano la
formazione, il riconoscimento di nuove figure professionali e di conoscenza e condivisione dell’organizzazione del lavoro: AISA fa presente l’esigenza che nella specificità il CCNL deve però tenere presente l’evoluzione obbligata che tutte le Aziende hanno dovuto attuare e che dovranno continuamente adeguare per poter mantenere la competitività e, di conseguenza, i posti di lavoro e la loro continuità.
Va inoltre considerato che il valore delle richieste presentate dalle XX.XX., sono nel loro complesso troppo onerose e non sopportabili dal comparto che ha avuto in questi ultimi anni un incremento annuo di produttività vicino allo zero.
Confidando in un comune e proficuo lavoro rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e dettaglio.
Art. 1 - Relazioni sindacali - Esami congiunti
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, l'Associazione e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro1 nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibile azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29/5/1990, e con la legge 125/1991;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure.
Art. 2 - Relazioni sindacali - Commissione paritetica
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nell'art. 1 concordano sull'opportunità di istituire:
1) una Commissione Paritetica articolata in:
a) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità,
b) Osservatorio sul mercato del lavoro ed iniziative di
1 Vedasi Allegato 4
formazione professionale, (Contratti Formazione lavoro2, aggiornamento professionale, contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali secondo i riferimenti del presente contratto e le vigenti norme di legge).
La Commissione Paritetica è composta da 6 membri dei quali 2 designati dall'AISA e 4 designati dalle Associazioni Sindacali.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art. 2.1.a - Pari opportunità
Le parti convengono sulla volontà di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13/12/1984 n. 635, e alle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, con particolare riferimento alla legge n.125 del 1991, interventi che favoriscono parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale e aziendale) a favore delle lavoratrici.
A tal fine costituiscono nell'ambito della Commissione Paritetica un gruppo di lavoro per le pari opportunità cui sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive" (finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale);
3) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità
di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo;
4) studiare convenzioni tipo per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
5) verificare la corretta applicazione della legge 125/1991.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il gruppo di cui al presente articolo annualmente riferirà sull'attività svolta alle organizzazioni stipulanti.
Art. 2.1.b - Osservatorio
L'Osservatorio sul mercato del lavoro costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, contratti di formazione lavoro3.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) svolge le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti di formazione4, riqualificazione.
Art. 3 - Diritti sindacali Art. 3.1 - Dirigenti sindacali
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni suindicate.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla società e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti o ad iniziative delle Organizzazioni Sindacali, nella misura massima di 60 ore annue.
I dirigenti sindacali contemporaneamente componenti di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potranno usufruire, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, di un monte ore massimo di 1600 ore annue per ogni sigla delle XX.XX. firmataria del presente contratto e per il complesso di tutte le aziende associate AISA.
In ogni caso per ogni sigla non potranno essere nominati più di n. 4 dirigenti a livello nazionale con un massimo di n. 2 dirigenti per azienda o più aziende funzionalmente integrate e facenti parte dello stesso gruppo.
Fermo restando il limite di 1600 ore annue per sigla, qualora in azienda sia presente un dirigente sindacale, lo stesso avrà diritto ad usufruire di un massimo di n. 500 ore annue, più 60 ore di cui al terzo paragrafo del presente articolo; qualora i dirigenti siano due della stessa sigla avranno diritto complessivamente ad usufruire di n. 800 ore annue, sempre più 60 ore di cui al terzo paragrafo ognuno.
Art. 3.2 - Trattenute contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
Ai sensi dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Art. 3.3 - Permessi retribuiti R.S.A.
I componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) hanno diritto per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti nella misura massima di 180 ore annuali.
Per le aziende con oltre 100 dipendenti, in aggiunta alle suddette 180 ore annue, viene attribuito un monte ore aziendale costituito da 10 minuti primi mensili per ogni sigla delle XX.XX., firmatarie il presente contratto e che abbiano rappresentanti eletti e nominati secondo le procedure, per ogni lavoratore a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per quanto concerne i lavoratori a tempo determinato, è attribuito un valore convenzionale pari al 10% del monte ore di cui al comma precedente.
I diritti riconosciuti nei commi precedenti spettano:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle società o unità della stessa che occupano fino a 50 dipendenti;
b) ad un dirigente ogni 50 o frazione di 50 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano oltre 51 dipendenti.
Il dirigente delle R.S.A. che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima in caso di abbandono prolungato del posto di lavoro.
In occasione del rinnovo del presente contratto, in aggiunta a quanto sopra previsto, sarà riconosciuto un permesso retribuito per la partecipazione alle trattative di un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale firmataria il presente contratto.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Verranno inoltre concessi permessi retribuiti aggiuntivi ai componenti delle Commissioni Paritetiche di cui all’art. 2, 5.2 e 5.4 in occasione delle riunioni di tali organismi.
Art. 3.4 - Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interessi sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti o in assenza delle R.S.A. dalle Segreterie territoriali.
La convocazione dovrà essere di norma inviata alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 36.
Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.
Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.
Art. 4 - Procedura rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
In applicazione al Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione del 23 luglio 1993 le XX.XX. si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa o la richiesta economica almeno due mesi prima delle scadenze previste dal CCNL.
L’AISA si impegna, entro un mese dal ricevimento delle richieste da parte delle XX.XX., a fissare un incontro per l’illustrazione della piattaforma e concordare la data dell’apertura delle trattative che avverrà entro un mese dall’incontro di illustrazione.
Durante il periodo indicato al comma precedente, comunque fino al secondo mese successivo alla scadenza del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro o in caso di ritardo nella presentazione della piattaforma da parte delle XX.XX. , sino alla scadenza del secondo mese dalla data di presentazione della piattaforma, le parti si impegnano a non assumere iniziative dirette.
I termini di cui sopra sono ridotti del 50% per il rinnovo della parte economica.
Art. 4.1 - Procedura per la contrattazione integrativa aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
In applicazione al Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione del 23 luglio 1993, i contratti integrativi aziendali avranno durata quadriennale.
Al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi del rinnovo del contratto collettivo nazionale, le piattaforme saranno presentate dopo due anni dalla data di decorrenza del CCNL.
La piattaforma contrattuale per il contratto integrativo aziendale sarà presentata di norma due mesi prima della scadenza del contratto integrativo stesso.
Entro 15 giorni dal ricevimento della piattaforma da parte dell’azienda, si terrà un incontro per illustrare la stessa e concordare la data di apertura della trattativa che dovrà avvenire entro un mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma da parte delle rappresentanze sindacali aziendali.
Per i due mesi successivi alla presentazione della piattaforma e nel rispetto dei termini indicati ai commi precedenti, le XX.XX. si asterranno da azioni dirette.
Art. 5 - Informazione a livello nazionale
Le parti ritengono che lo sviluppo del settore e le prospettive conseguenti alla unificazione del mercato europeo evidenziano più che nel passato la necessità di valorizzare nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali il ruolo dei lavoratori nei processi di cambiamento.
In riferimento a ciò le parti ritengono di ravvisare, attraverso l’informazione, lo strumento necessario alla conoscenza delle situazioni delle esigenze aziendali.
L'AISA fornirà annualmente alle XX.XX. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro informeranno altresì le XX.XX.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni;
- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno;
- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello, con specificazione di quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro5.
Dei contratti di formazione e lavoro verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 5.1 - Informazione a livello aziendale
Ogni anno, dopo la fine del mese di giugno - in un apposito incontro da tenersi entro il 1° semestre, le imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali:
− sul bilancio aziendale depositato presso la Cancelleria del Tribunale, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti;
− sui livelli occupazionali, fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
− sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte comprensivo dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente;
− sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di livello ripartiti per sesso;
− sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione lavoro6 e quelle stagionali, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa;
− sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito delle disposizioni di legge, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico
di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici.
Nei casi di ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Nel caso di scorpori precedenti o successivi all'entrata in vigore del presente contratto, sarà riconosciuto al personale dipendente dalle stesse lo statuto dei lavoratori.
Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed all'applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (legge 9.12.1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).
Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale ai lavoratori che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento complessivo derivante dal C.C.N.L. al momento del loro passaggio.
Art. 5.2 - Costituzione Commissioni Paritetiche
Le parti nell’ottica di instaurare rapporti meno conflittuali, concordano sull’opportunità di sperimentare per la durata del contratto momenti di confronto tra impresa e rappresentanze sindacali aziendali.
Tali confronti potrebbero anche realizzarsi con la costituzione di Commissioni paritetiche tendenti anche a favorire una migliore comprensione delle reciproche esigenze e contribuire al miglioramento delle relazioni. Le aree nelle quali le parti indicano che in sede aziendale si possano sperimentare i confronti di cui sopra sono quelle relative alla parità uomo/donna, pari opportunità ed alla sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Art. 5.3 - Procedura preventiva
Le aziende in caso di accertata eccedenza di personale attiveranno un confronto sindacale con le R.S.A. e le Organizzazioni esterne secondo quanto più sotto indicato:
incontro preventivo con le R.S.A. o in loro mancanza con i sindacati più rappresentativi sul territorio durante il quale l’azienda informerà sulla situazione di eccedenza del personale ed i motivi che l’hanno determinata, indicherà altresì il numero dei lavoratori coinvolti e la loro collocazione aziendale oltre ai profili professionali del personale eccedente.
Le parti esamineranno la possibilità di attuare:
• forme flessibili di gestione del tempo di lavoro;
• contratti di riduzione d’orario (part-time, ecc.)
• distacchi anche temporanei presso altre società;
• incentivazione all’esodo anticipato volontario;
• partecipazione a corsi di formazione per un’eventuale riconversione
professionale;
• agevolazioni per intraprendere attività autonome o per associarsi in cooperative;
• incentivazioni alla ricollocazione presso altre aziende;
• altre forme che potranno essere anche la pluralità di diverse opzioni di quelle sopra esposte.
L’incontro avrà lo scopo di una possibile intesa e si esaurirà, salvo diverso accordo entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione che l’azienda avrà effettuato alle XX.XX. o alla R.S.A. Nell’eventualità non fosse stato possibile raggiungere alcuna intesa, su richiesta di una delle parti, si attiverà un’ulteriore fase di verifica con le parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nel termine di ulteriori 30 giorni dalla data di richiesta dell’incontro, dopodiché le parti saranno libere di accedere alle procedure di legge.
Art. 5.4 - Mobbing
Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi la necessità di prevenire e contrastare l’insorgere di azioni lesive della dignità e l’instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia morale.
Considerata la rilevanza, anche economica, delle conseguenze del MOBBING nelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti concordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e pertanto costituiscono una “Commissione Nazionale Paritetica sul MOBBING”.
La Commissione sarà costituita da 4 rappresentanti indicati dall’AISA e 4 rappresentanti indicati dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
La Commissione perseguirà le finalità volte a:
•prevenire il fenomeno;
•dirimere le controversie e risolvere i casi pratici.
I costi e le spese sostenute per l’espletamento dell’attività della commissione saranno a totale carico:
- dell’AISA per l’attività di carattere generale;
- delle imprese di volta in volta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione sia stata investita.
Le parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri rappresentanti i quali, entro due mesi dalla costituzione della commissione, stabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.
Art. 6 - Rapporti sindacali
Il confronto tra le parti, a livello aziendale, sarà finalizzato ad una possibile intesa; qualora i tentativi di composizione non dovessero avere buon esito, tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori quanto delle esigenze dell'impresa, si darà luogo ad un ulteriore incontro tra la Direzione e gli Organismi Sindacali Aziendali con la partecipazione delle Associazioni datoriali e delle segreterie delle XX.XX. firmatarie il presente contratto.
Durante questo periodo sia le XX.XX. che le imprese si asterranno da ogni azione diretta che possa portare turbativa all'attività aziendale e/o lavorativa.
Esaurito questo tentativo, qualora non si fosse addivenuti ad un accordo, le parti sceglieranno nell'ambito delle proprie autonomie e nel rispetto dell'art. 40 della Costituzione le proprie forme di comportamento.
Le XX.XX. in caso di sciopero procureranno di informare l'azienda il più tempestivamente possibile.
Art. 7 - Materie di contrattazione aziendale
Le parti concordano che nelle aziende che abbiano complessivamente più di 20 (venti) dipendenti nell'ambito di una stessa provincia possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le
materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
− distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
− part time, part time post maternità;
− eventuali altre forme di flessibilità;
− azioni positive per le pari opportunità uomo donna;
− determinazione dei turni di ferie;
− formazione professionale;
− contratti a termine;
− rimborsi spese;
− iniziative a tutela della salute, ambiente e sicurezza;
− forme previdenziali per casi di malattia, infortunio, morte e previdenza integrativa;
− indennità speciali per quei lavoratori che operano in orari particolarmente disagiati;
− "premio aziendale di produttività" con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all'incremento della produttività aziendale;
− agevolazioni particolari per lavoratrici/tori studenti;
− determinazione del monte ore da destinare alla formazione professionale;
− definizione delle modalità per il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi;
− contrattazione buono pasto o servizio mensa;
− concessione di periodo di aspettativa;
− permessi studio.
Art. 7.1 - Fondo di previdenza integrativo
L’iscrizione al FONSER, è subordinata alla richiesta scritta presentata dal lavoratore nei termini indicati nel regolamento.
In caso di adesione sono versate al fondo le seguenti percentuali da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
− carico azienda: 1,25%;
− carico del lavoratore: minimo 0,50%;
− una quota TFR come previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 18
febbraio 2000 n. 47 e successive integrazioni e modifiche. (Per i lavoratori dipendenti iscritti presso le gestioni pensionistiche anteriormente il 28 aprile 1993 la deduzione fiscale risulta subordinata alla destinazione di una quota del TFR pari al 50% dei contributi versati dal lavoratore e/o dal datore di lavoro; alternativamente, per coloro che hanno un’anzianità di iscrizione successiva a tale data, si destina l’intera quota del TFR al Fondo).
A decorrere dal 1/02/2004 i lavoratori potranno aderire ad un fondo aperto che sarà individuato dalle parti entro il 30 aprile 2004 secondo le modalità che seguono:
− carico azienda: 2%;
− carico del lavoratore: minimo 0,50%;
− una quota TFR come previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 e successive integrazioni e modifiche (Per i lavoratori dipendenti iscritti presso le gestioni pensionistiche anteriormente il 28 aprile 1993 la deduzione fiscale risulta subordinata alla destinazione di una quota del TFR pari al 50% dei contributi versati dal lavoratore e/o dal datore di lavoro; alternativamente, per coloro che hanno un’anzianità di iscrizione successiva a tale data, si destina l’intera quota del TFR al Fondo).
Art. 7.2 - Assistenza sanitaria
L’assistenza sanitaria ha come scopo la copertura delle spese sostenute per le visite specialistiche e i grandi interventi, come da allegato 6.
All’assistenza sanitaria possono aderire solo ed esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato. I dipendenti assunti con contratto a termine possono aderire solo dopo la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
L’iscrizione all’assistenza sanitaria è subordinata alla richiesta scritta presentata dal lavoratore.
Il versamento a carico del lavoratore sarà pari a euro 2,75 mensili per 12 mesi; il versamento a carico azienda sarà tale da garantire la copertura del
costo della erogazione delle prestazioni elencate nell’allegato 6.
Art. 8 - Disciplina del rapporto di lavoro
La classificazione unica del personale è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 9.
La classificazione non modifica le sfere di applicazioni di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore e che verrà emanata.
Art. 9 - Inquadramento
L’appartenenza ai livelli previsti dal presente articolo è determinata, in relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie di ogni singolo livello e dai profili professionali in esse indicati.
Tale appartenenza verrà determinata sulla base delle mansioni più elevate sempre che siano svolte in via continuativa ed in misura, ancorché non prevalente, qualitativamente e quantitativamente significativa.
Per ciascun profilo si sono individuati, onde realizzare la massima possibile uniformità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti, per cui le relative indicazioni possono non esaurire il contenuto del livello stesso in relazione alla specifica situazione organizzativa delle varie imprese.
Le declaratorie consentono l'inquadramento nei livelli previsti anche di mansioni non definite o non interamente riconducibili ai profili professionali indicati, nonché di nuovi profili derivanti dall'introduzione di innovazioni sia tecnologiche che organizzative.
Qualora dovessero sorgere controversie di applicazione nonostante il ricorso al criterio dell'analogia con i profili esemplificativi definiti, dette
controversie verranno risolte in sede aziendale dalla direzione con gli organismi sindacali aziendali.
Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad un ulteriore incontro in sede aziendale tra la direzione e gli organismi sindacali aziendali con la partecipazione dell'AISA e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora al lavoratore siano affidate mansioni inerenti ad una posizione organizzativa superiore, in via continuativa e ancorché non prevalente, qualitativamente e quantitativamente significativa, il lavoratore passerà al livello corrispondente alla posizione organizzativa superiore trascorsi tre mesi di svolgimento delle suddette mansioni.
Tutti i lavoratori, anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere dopo cinque anni di svolgimento delle medesime mansioni di essere utilizzati in altre mansioni nell’ambito del livello di appartenenza.
L’impresa esaminerà e potrà accogliere le richieste di cui sopra compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e le attitudini del lavoratore richiedente.
Il personale viene inquadrato come segue:
QUADRI- DECLARATORIA
È quadro colui al quale l’impresa per l’importanza e l’autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca, con apposita lettera tale qualifica.
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni d’adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
▪ abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
▪ siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa controllandone la regolare esecuzione e il conseguimento dei risultati;
▪ siano preposti, con grado d’elevata capacità organizzativa, ad un’unità, importante anche in termini dimensionali, caratterizzata da una specifica competenza tecnico-professionale degli addetti;
▪ siano specialisti (professional) a cui sia affidata la responsabilità di progetti significativi, anche in termini temporali, per l’attuazione degli obiettivi dell’impresa e in cui operino di norma addetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello i seguenti profili:
− Responsabile Legale/Amministrativo
− Responsabile Marketing,
− Responsabile Rete Fornitori,
− Responsabile Commerciale,
− Responsabile Risorse Umane,
− Responsabile di Centrale Operativa,
− altre qualifiche di valore equivalente non espressamente elencate.
LIVELLO A – DECLARATORIA
A questo livello appartengono i lavoratori che con funzioni d’alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva siano preposti in via permanente quali titolari d’attività di coordinamento di un’unità produttiva o di un gruppo di lavoratori inquadrati ad un livello inferiore (o in via eccezionale nello stesso livello), a cui siano affidate funzioni di coordinamento e controllo e/o lavoratori specialisti
(professional) che svolgono compiti per i quali siano richieste elevate competenze tecnico-professionali svolte in autonomia anche con carattere di creatività.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello i seguenti profili:
− Analista sistemista EDP,
− Product manager,
− Capo Ufficio selezione personale,
− Coordinatore rete fornitori,
− Area manager,
− Capo ufficio con personale addetto,
− Segretario/a di alta direzione con fluente conoscenza attestata di più lingue straniere,
− Coordinatore servizi generali,
− Esperto di sviluppo organizzativo/Esperto di flussi organizzativi,
− Coordinatore commerciale/amministrativo,
− Esperto tecnologie,
− Capo Ufficio servizio rimborso danni relativamente alle attività e prodotti delle imprese,
− altre qualifiche di valore equivalente non espressamente elencate.
LIVELLO B - DECLARATORIA
A questo livello appartengono i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento organizzativo-procedurale e controllo che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, nonché il personale specializzato che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni e delle disposizioni ricevute, svolga lavori richiedenti una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello i seguenti profili:
− Operatore di assistenza in centrale operativa che per l'elevata esperienza e capacità acquisita nello svolgimento dell’attività in linea di massima in due anni, sia autorizzato alla gestione in autonomia sia finanziaria che operativa di casi complessi con esclusivo obbligo di informazione al responsabile e/o preposto al coordinamento;
− Coordinatore di assistenza/Call Center
− Contabile esperto;
− Programmatore analista;
− Assistente Product Manager;
− Venditore esperto;
− Segretario/a di direzione con conoscenza di una o più lingue straniere;
− Esperto servizio rimborsi relativamente alle attività e prodotti delle imprese;
− altre qualifiche di valore equivalente non espressamente elencate.
Nota a verbale:
Il coordinamento organizzativo/procedurale e controllo svolto dai lavoratori di concetto appartenenti al livello “B” può anche avvenire, eccezionalmente per un periodo non superiore a 60 giorni, nei confronti di altri lavoratori, coordinatori di pari livello.
LIVELLO C - DECLARATORIA
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto e relative operazioni complementari che richiedano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza nonché lavoratori adibiti a mansioni che richiedano specifiche conoscenze tecniche e capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello i seguenti profili:
− Operatori di assistenza con conoscenza di una o più lingue estere che permettano di svolgere gli incarichi di cui sopra con le qualificazioni tecniche necessarie a svolgere i seguenti incarichi:
− ricevere chiamate di clienti in difficoltà;
− prendere le decisioni necessarie alla messa in opera dei mezzi di assistenza entro i limiti assegnati;
− verificare il buon funzionamento di questi mezzi nei limiti dell'autonomia finanziaria che è stata affidata.
− In caso di assistenze mediche e di assistenze che comportino l'utilizzo di mezzi finanziari che superino il limite che è stato affidato, dovranno agire secondo le istruzioni del responsabile.
− Impiegato amministrativo;
− Addetto ai contatti esterni con elevata conoscenza di almeno due lingue straniere;
− Operatore E.D.P.;
− Cassiere;
− Segretaria esperta con conoscenza di una o più lingue straniere;
− Venditore / Promotore;
− Operatore servizio rimborsi;
− Operatore esperto di call center;
− Segretaria esperta;
− altre qualifiche di valore equivalente non espressamente elencate.
LIVELLO D - DECLARATORIA
A questo livello appartengono i lavoratori che sulla base di norme e procedure prestabilite eseguano compiti di natura tecnica e/o amministrativa per la cui esecuzione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello i seguenti profili:
− Operatore di assistenza che svolge i seguenti incarichi secondo le direttive dei responsabili di servizio:
● ricezione chiamate, apertura e seguito del dossier, inserimento dati relativi a fatture, inserimento mandati di pagamento su dossier tecnici, medici e amministrativi con relative variazioni sullo stato del mandato, variazione della riserva inizialmente definita, verifica dossier fine gestione, verifica polizze con
relativa attribuzione e numero sinistro e denuncia dei dossier aperti;
− Addetto ai lavori di segreteria relativi al servizio di appartenenza, dattilografia varia, archiviazione pratiche, riassunto dossier, data entry;
− Commesso di negozio;
− Addetto sala calcolo (C.E.D.);
− Addetto servizio clienti;
− Contabile d’ordine;
− Addetto ai servizi generali;
− Guardia giurata;
− Addetto alla sicurezza;
− Addetto all’ufficio posta;
− Addetto servizio rete fornitori;
− Addetto inserimento dati servizio rimborsi;
− Addetto magazzino;
− Receptionist/centralinista che per l’esecuzione dell’attività deve utilizzare una o più lingue straniere;
− Addetto archiviazione, manutenzione, recupero documentazione;
− altre qualifiche di valore equivalente non espressamente elencate.
Nota a verbale
L’operatore di assistenza dopo 24 mesi di permanenza nella mansione sarà di norma inquadrato al livello superiore.
Nei casi in cui ciò non avvenisse il lavoratore assistito dalle OO. SS. cui aderisce o a cui conferisce mandato, potrà richiederne le motivazioni all’azienda.
∗ Addetto ad attività di inbound ed outbound relative ad informazioni tecnico-commerciali, vendita, post-vendita e servizi di telemarketing che opera attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati.
Nota a verbale
Gli addetti di cui al precedente alinea non possono essere adibiti alla vendita di prodotti finanziari ed assicurativi.
Per il periodo di 11 mesi dall’assunzione la loro retribuzione sarà pari al 91% di detto livello e dal 12° mese la retribuzione sarà pari al 100%. Ad integrazione della tabella vigente minimi contrattuali far tempo dal 1.1.2004 e fino al prossimo rinnovo della parte economica, la retribuzione per il periodo di 11 mesi dall’assunzione sarà pari a € 1.192,15 e dal 12° mese pari a € 1.309,57.
Nota a verbale: regime transitorio
I lavoratori in forza presso le aziende alla data del 31/01/2004 inquadrati al livello D2, passeranno al livello D dall’1/02/2004.
Il trattamento economico sarà gradualmente raggiunto secondo i seguenti tempi e modalità:
- contratti a tempo determinato
♦ 50% della differenza al 1/08/2004,
♦ 50% della differenza al 1/06/2005,
- contratti a tempo indeterminato
♦ 50% della differenza al 1/02/2004,
♦ 50% della differenza al 1/08/2004.
LIVELLO E - DECLARATORIA
A questo livello appartengono i lavoratori ausiliari al funzionamento degli uffici, per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque acquisite.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello i seguenti profili:
− Operai qualificati;
− Autisti;
− Aiuto-magazziniere;
− Fatturista;
− Custode;
− Portiere;
− Addetto alle pulizie;
− Usciere;
− Fattorino;
− Personale di fatica;
− Guardiani diurni e notturni;
− Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento;
− altre qualifiche di valore equivalente non espressamente elencate.
Art. 10 - Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalle leggi e dagli accordi vigenti in materia di contratto a tempo determinato.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del rapporto - tempo determinato/tempo indeterminato;
c) la durata del periodo di prova;
d) il livello di inquadramento, l'eventuale qualifica e mansione che siano previsti dal presente contratto;
e) il trattamento economico;
f) l'eventuale anzianità convenzionale.
Nota a verbale: all'atto dell'assunzione l'impresa consegnerà una copia del presente contratto e dell'eventuale contratto aziendale al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta.
Art. 11 - Documenti - Residenza - Domicilio
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
f) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
g) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giorni di malattia indennizzati nel periodo, precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
h) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
i) copia stato di servizio militare e/o foglio matricolare.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 12 - Periodo di prova
L'assunzione del personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'impresa.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri 120 giorni di lavoro effettivo
Livello A 90 giorni di lavoro effettivo
Livello B - C 60 giorni di lavoro effettivo
Livello D 45 giorni di lavoro effettivo
Livello E 30 giorni di lavoro effettivo
Per i prestatori di lavoro a tempo determinato per un periodo pari o inferiore a nove mesi il periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri | 60 | giorni di lavoro effettivo |
Livello A | 45 | giorni di lavoro effettivo |
Livello B - C | 30 | giorni di lavoro effettivo |
Livello D | 22 | giorni di lavoro effettivo |
Livello E | 15 | giorni di lavoro effettivo |
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che i contratti a tempo determinato trasformati in rapporto a tempo indeterminato per le stesse mansioni sono esclusi dal periodo di prova.
Art. 13 - Contratti di formazione e lavoro
(Il presente articolo sarà oggetto di trattativa entro il 31 luglio 2004 come concordato nell’allegato 4)
1) Al fine di agevolare le assunzioni con contratto di formazione lavoro si conviene la seguente procedura:
a) le imprese presenteranno alla Commissione regionale per
l'Impiego (o al Ministero del Lavoro i progetti interessanti più ambiti regionali) i progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo. Copia di tali progetti verrà trasmessa per informazione agli Organismi sindacali aziendali.
Le parti convengono che la conformità in questione costituisce condizione sufficiente per l'approvazione dei progetti stessi, e di conseguenza si impegnano affinché i rappresentanti delle Parti nelle Commissioni di ogni livello, assumano comportamenti finalizzati all'attuazione della predetta intesa e ad attivarsi per la concreta attuazione della presente procedura.
Le parti convengono, altresì, che le imprese, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunziate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla osta;
b) i rappresentanti delle Parti nelle Commissioni per l'impiego si impegnano ad assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire congiuntamente nei riguardi del Ministero del Lavoro e dei propri organi periferici per l'immediata notifica agli Uffici di collocamento territorialmente competenti, dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni;
c) copia del presente accordo verrà notificata a cura delle Parti al Ministero del Lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
2) All'atto dell'assunzione, l'impresa dovrà notificare il contratto di formazione all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
3) Ferme restando le specificità del contratto di formazione e lavoro, le
Parti stipulanti concordano di estendere a tali rapporti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
4) Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro.
Il livello di inquadramento e la durata del contratto di formazione dovranno essere conformi al seguente schema:
- contratto di formazione e lavoro per le figure professionali del livello D/1-D/2;
durata massima: tra 12 mesi e 18 mesi;
- contratto di formazione e lavoro per le figure professionali dei livelli C/B/A:
durata massima: tra 18 mesi e 24 mesi.
- inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione.
5) Le parti convengono che i tempi e le modalità dell'attività di formazione e lavoro debbano essere coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le parti ritengono compatibili con quanto sopra i seguenti periodi di formazione:
- lavoratori inquadrati al livello D/1-D/2: 30 giornate complessive di formazione teorico-pratica, di cui 5 giornate di formazione teorica;
- lavoratori inquadrati ai livelli C/B/A: 60 giornate complessive di formazione teorico-pratica, di cui 8 giornate di formazione teorica.
In caso di contratti di formazione e lavoro di durata inferiore ai periodi sopra indicati, i periodi di formazione precedentemente indicati saranno riproporzionati alla durata del contratto.
6) Le parti convengono di rinviare alla sede aziendale la identificazione delle disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con contratto di formazione e lavoro stante la
natura del contratto stesso.
7) In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo di conservazione del posto previsto nel 1° comma si intende riferito a contratti di formazione e lavoro di durata pari a 24 mesi e viene proporzionalmente ridotto nel caso di contratti aventi durata inferiore.
Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.
8) Qualora il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro verrà computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
9) Nel caso di mancata conversione del contratto di formazione, il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'Ufficio di collocamento territorialmente competente.
10) Le parti, qualora dovessero intervenire modifiche della legislazione relativa all'argomento che forma oggetto del presente accordo, si incontreranno per una verifica congiunta della nuova normativa di legge ed un eventuale riesame del presente accordo.
=== . ===
SCHEMA DI PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Unità produttiva interessata al progetto:
.................................................................................................................
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato:
.................................................................................................................
Numero contratti richiesti con la presente domanda.
Figura professionale alla quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro: .....................................................................................................
Durata dei contratti: .................................................................................
Livello contrattuale di inquadramento durante il rapporto di formazione e lavoro: .....................................................................................................
Livello contrattuale di inquadramento alla fine del rapporto di formazione e lavoro: ..................................................................................................
Programma di formazione:
− indicazione del numero delle ore dedicate all'attività formativa;
− modalità della formazione: ore di formazione tecnico-pratica e ore riservate alla formazione teorica;
− per le figure professionali collegate all'adozione di nuove tecnologie, indicazione delle ore riservate ad una specifica formazione teorico- pratica;
− indicazione delle funzioni aziendali preposte a realizzare la formazione tecnico-pratica ed a sovrintendere allo svolgimento dell'esperienza lavorativa, nonché ad impartire l'eventuale formazione teorica.
Al progetto deve essere allegata una dichiarazione con la quale l'azienda attesta, sotto la propria responsabilità, che nell'unità produttiva interessata al progetto non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta, riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto di formazione e lavoro.
Art. 14 - Contratti a tempo determinato
Le parti individuano, nell'obiettivo di favorire il primo impiego e il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con richiesta nominativa per la stipulazione di contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a due
mesi e non superiore a dodici mesi.
Le assunzioni con richiesta nominativa ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dal D. Lgs. n. 368/2001.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, si applica il diritto di priorità in caso di assunzioni a tempo indeterminato per attività corrispondenti al rapporto a tempo determinato, come previsto dall’art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 368/2001.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% per aziende superiori ai 40 dipendenti; per aziende con meno di 40 dipendenti il numero delle assunzioni viene fissato nel limite massimo di 4 persone. Detta percentuale e detto limite non saranno considerati nei casi previsti dal D.Lgs. n. 368/2001.
Il contratto potrà essere prorogato per una volta sola, ai sensi dell’art. 4, del D. Lgs. n. 368/2001.
Le aziende che intendono avvalersi di contratti a tempo determinato sono tenute o a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Bilaterale istituita presso le Associazioni imprenditoriali firmatarie e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine, o a presentare le domande alla Sezione Circoscrizionale per l’Impiego. In quest’ultimo caso, le aziende invieranno copia delle richieste alla Commissione Bilaterale.
Copia delle richieste di contratti a tempo determinato dovrà essere trasmessa anche alle RSA.
La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potrà procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione alle Associazioni imprenditoriali firmatarie, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL, nonché all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Art. 15 - Lavoratori stagionali
Le assunzioni di lavoratori stagionali saranno effettuate o con le modalità previste dal D.L. 6 settembre 2001, n.368 o facendone apposita richiesta alla Commissione Bilaterale istituita presso le Associazioni Imprenditoriali firmatarie e comunque al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 7.
Nota a verbale
Alla Commissione Bilaterale verranno forniti i dati relativi alle assunzioni di cui agli articoli 14 e 15, con cadenza semestrale, circa i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, quelli scaduti entro i 12 mesi antecedenti e le assunzioni effettuate. Tale informazione verrà data secondo il modello che la Commissione Bilaterale predisporrà entro 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto collettivo.
Inoltre alla Commissione Bilaterale, alla scadenza di ogni autorizzazione concessa dalla medesima in relazione a un particolare progetto, andranno forniti i dati dettagliati relativi all’effettivo utilizzo del personale oggetto di autorizzazione e alla loro collocazione all’interno dell’azienda/gruppo compilando l’apposito modello che la Commissione Bilaterale predisporrà entro 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto collettivo.
La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell’istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutare anche in contraddittorio con l’impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine.
Art. 15.1 - Apprendistato7
Al fine di favorire il primo impiego, le aziende potranno assumere apprendisti nei termini previsti dall’art. 16 L. 196/1997.
La durata massima del periodo di apprendistato sarà la seguente:
− 36 mesi, per il livello B;
− 24 mesi, per i livelli C-D.
L’apprendista percepirà la retribuzione corrispondente al livello a lui attribuito, ridotta del 10% per il 50% del periodo di apprendistato. Al termine del primo periodo, la retribuzione sarà corrisposta per intero.
La formazione, di tipo tecnico-operativo e pari a 120 ore annue, sarà volta all’acquisizione di professionalità e riguarderà:
• conoscenze linguistiche;
• i comportamenti relazionali;
• le conoscenze gestionali e dell’organico;
• xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx;
• conoscenze tecniche specifiche inerenti la mansione.
7 Vedasi Allegato 4
Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà, consegnandone copia all’apprendista, documentazione idonea ad attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, secondo le modalità definite dalle Regioni, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi per l’impiego.
Art. 15.2 - Lavoro temporaneo
(Il presente articolo sarà oggetto di trattativa entro il 31 luglio 2004 come concordato nell’allegato 4)
Le assunzioni di lavoratori temporanei saranno effettuate in base alla Legge N. 196 del 24 giugno 1997.
Il ricorso al lavoro temporaneo è ammesso nei seguenti casi:
a) imprevedibili picchi della domanda;
b) sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto al mantenimento del posto;
c) eventi particolari (fine serie, nuovi progetti, telemarketing);
d) per organizzare fiere, mostre, mercati ed attività connessi;
e) per temporanea utilizzazione in mansioni non previste nell’organizzazione;
f) per esigenze legate a manutenzione straordinaria.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle previste dal livello E.
I lavoratori temporanei non potranno superare annualmente il 10% delle giornate lavorative dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con l’accordo tra Direzione e RSA e, in mancanza di queste ultime, con le XX.XX. territoriali, la percentuale di cui sopra potrà essere ricontrattata.
Art. 16 - Contratti part-time8 Art. 16.1 - Definizione
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Il passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporta novazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori a part-time saranno considerati come full-time ai soli fini dei permessi sindacali e del numero per l'applicazione dello statuto dei lavoratori.
Art. 16.2 - Estremi del rapporto
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale
8 Vedasi Allegato 4
da 12 a 25 ore;
b nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1.300 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Art. 16.3 - Disciplina del rapporto
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
f) nel caso di gravi e comprovati motivi di ordine personale e familiare le aziende, fatte salve le necessità tecnico/organizzative, si adopereranno per soddisfare richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale.
Quando i motivi per cui è stata richiesta la modifica dell'orario vengono a decadere, il lavoratore potrà rientrare a tempo pieno, fatte salve le necessità tecnico/organizzative aziendali.
Art. 16.4 - Riproporzionamento
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 16.5 - Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto, dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi dividendo l'importo mensile determinato per il divisore convenzionale 26 per le aziende che hanno l'articolazione dell'orario di lavoro sia su 5 che su 6 giorni settimanali.
Art. 16.6 - Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario 160.
Art. 16.7 - Festività
In caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 19.1 con una domenica o giornata considerata festiva, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Art. 16.8 - Permessi retribuiti
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui
all'art. 21, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 16.4.
Art. 16.9 - Ferie
Conformemente a quanto previsto all'art. 20, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie come previsto dall' art. 20.1, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di cinque giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa di part-time verticale configurata come alternativa di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 16.10 - Permessi per studio
Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui all'art. 16.8 è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 16.4.
Art. 16.11 - Lavoro Supplementare
Per lavoro supplementare s'intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 3 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze
organizzative nel limite annuo di 48 ore:
- brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- compilazione degli inventari, dei bilanci, ecc.;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione forfettariamente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito (13ma, 14ma, ferie, festività, ecc.), ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Art. 16.12 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel xxxxx xxxx'xxxx, x'xxxxxxx xxxxx 00x e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base della effettiva prestazione.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, spettante all'atto della corresponsione.
Art. 16.13 - Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 17 - Orario di lavoro Art. 17.1 - Durata settimanale
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle società di Assistenza è fissata in 36,30 ore settimanali, articolata su 5 giorni per tutte le aziende.
Per le aziende con meno di 100 dipendenti, l’orario di lavoro verrà gradualmente ridotto da 37,10 a 36,30 secondo il seguente schema: dall’1.1.2004 36, 50 ore settimanali
dall’1.1.2005 36, 40 ore settimanali
dall’1.1.2006 36, 30 ore settimanali.
Detta riduzione assorbirà sino a concorrenza eventuali condizioni di miglior favore previste a livello aziendale a titolo di permessi individuali retribuiti e/o riduzioni dell’orario settimanale già in essere alla data di sottoscrizione del presente rinnovo.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti l’orario giornaliero.
Le parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne (es. venditori e coordinatori delle reti fornitori) viene data ampia libertà d'azione nell'espletamento dei propri incarichi, poiché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo interno.
Inoltre l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi e l'orario contrattuale.
Qualora il lavoratore ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le
R.S.A. possono chiedere all'impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia.
In riferimento alla eventuale flessibilità in entrata ed in uscita si rimanda alla contrattazione aziendale nel limite di 60 minuti in entrata ed in uscita. Rimane comunque limitata ad un massimo di 15 minuti la flessibilità dei turnisti.
Art. 17.2 - Articolazione dei giorni di lavoro
In relazione alle particolari esigenze delle Aziende di assistenza al fine di migliorare il servizio, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, l'azienda potrà ricorrere, anche per singole unità produttive a varie forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro.
Al personale che svolge attività di assistenza, di promozione di contatti col pubblico e ad eventuale altro personale che lavorerà la notte, nei giorni di domenica e festivi nel limite delle 36,30 ore settimanali (per le azienda con meno di 100 dipendenti 36,50 dal 1.1.2004, 36,40 dal
1.1.2005, 36,30 dal 1.1.2006) spetteranno, per dette giornate, le maggiorazioni previste dagli art. 18.3 e 19.2, salvo quanto diversamente previsto in accordi scritti individuali, che possano recepire forme di forfettizzazione.
Art. 17.3 - Regimi orario lavoro
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intesità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da
recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda, secondo oggettive esigenze dovute ai flussi di lavoro, provvederà a comunicare ai lavoratori interessati il programma di applicazione della flessibilità.
Art. 17.4 - Attività fuori dall'azienda
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
Art. 17.5 - Esposizione orario di lavoro
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
L'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.
Art. 17.6 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) autisti;
2) portieri uscieri;
3) guardiani diurni e notturni;
4) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento;
è fissata nella misura di 44 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino continuità di lavoro.
Art. 17.7 - Lavoro a turni
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori, ferma restando la distribuzione settimanale di cui all'art. 17.1:
- addetti alle centrali operative;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti ai servizi posta;
- addetti al CED;
- addetti alla sicurezza/guardie giurate;
- addetti alla manutenzione;
- autisti;
- portieri.
Le indennità sono quelle previste all'art. 18.3.
Nell'organizzazione dei turni l'azienda garantirà la fruizione di almeno il 30% (trenta per cento) delle domeniche e festività cadenti nell'anno.
Con il consenso dell'interessato e per casi eccezionali tale limite potrà essere superato.
Per il personale che svolgerà l'attività in turni, sarà predisposto in anticipo un piano di lavoro trimestrale che in caso di comprovate ragioni tecnico/organizzative potrà essere modificato, dandone comunicazione agli interessati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.
Art. 18 - Lavoro straordinario Art. 18.1 - Riferimenti e vincoli
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 120 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato per iscritto dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste dall’azienda per esigenze tecnico-organizzative. L’azienda terrà conto di obiettive e comprovate ragioni che non rendano possibile, da parte del lavoratore, fornire la prestazione straordinaria.
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; oltre tali limiti è necessario il consenso del lavoratore interessato.
Il lavoro straordinario dal 1/01/2004 nei limiti di 24 ore annue potrà essere recuperato, a facoltà del lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore, con riposi compensativi (esclusa la maggiorazione) entro l’anno solare; eventuali residui potranno essere goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Modalità specifiche potranno essere definite, a livello aziendale, con le rappresentanze sindacali unitarie.
L'azienda fornirà annualmente agli organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno effettuato lavoro straordinario nell'anno precedente, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate. In assenza di RSA costituite, detto elenco verrà inviato alla Commissione Bilaterale.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore d'accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15
marzo 1923, n.692.
Art. 18.2 - Lavoro festivo, domenicale, notturno personale direttivo
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè i Quadri, ed il personale di cui al livello "A" dell'inquadramento, che per il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati prestano servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi.
Nel caso venga concordato un orario di lavoro che preveda in modo fisso e continuativo il riposo nel giorno diverso dalla domenica le maggiorazioni di cui sotto saranno riconosciute solo in caso di prestazione in queste giornate.
Di norma il lavoro straordinario programmabile sarà comunicato agli interessati con un preavviso di 48 ore.
Art. 18.3 - Percentuali di maggiorazione
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presente accordo, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 38 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 38:
− 24% (ventiquattro per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario indicato all'art. 17.1;
− 27% (ventisette per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti le 8 ore settimanali;
− 32% (trentadue per cento) per le prestazioni di lavoro della domenica, festivi, turni di riposo programmati e sostitutivi della domenica;
− 52% (cinquantadue per cento) per le prestazioni di lavoro notturne:
intendesi quelle effettuate dalle h.22 alle h.6.
Le varie percentuali sopra previste non sono cumulabili tra loro e verranno calcolate dal 1/02/2004.
Turni: per le prestazioni di lavoro effettuate nell'orario normale di lavoro previsto dall'art. 17.1:
− 8% per prestazioni al di fuori della fascia dalle 8 alle 20;
− 20% per prestazioni a turni notturni dalle 22 alle 6.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.
Art. 19 - Festività e permessi retribuiti Art. 19.1 - Festività
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
2) 1° maggio - Festa dei lavoratori
3) 2 giugno - Ricorrenza Fondazione della Repubblica.
Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell'anno
2) l'Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione
5) il 1° novembre - Ognissanti
6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione
7) il 25 dicembre - Natale
8) il 26 dicembre - S.Stefano
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione, dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o da assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 37.
Per la festività del 4 novembre la cui celebrazione é stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art.1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54 il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 19.2 - Lavoro prestato nelle festività - Compensazione
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 19.1, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall' art. 18.3 oppure compensate con giorni di riposo.
Art. 20 - Ferie Art. 20.1 - Durata
Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie
retribuito della seguente durata:
a) 22 giorni lavorativi sino a 6 anni di anzianità maturata;
b) 25 giorni lavorativi oltre i 6 anni di anzianità maturata;
c) 28 giorni a 10 anni di anzianità maturata.
Le società che intendono conteggiare le ferie in ore faranno riferimento a quanto previsto dall’art. 17.1.
Ai fini del computo delle ferie la settimana lavorativa viene considerata di 5 giorni lavorativi indipendentemente dalla distribuzione d'orario settimanale.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività nazionali e/o infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Art. 20.2 - Periodo stabilito dall'imprenditore
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre fino a tre settimane anche non consecutive.
In considerazione delle oggettive esigenze del mercato e della clientela gli operatori di assistenza dovranno garantire:
− nel mese di luglio la loro presenza per il 75% delle giornate di lavoro dei periodi sopra indicati,
− nel mese di agosto la loro presenza per il 90% delle giornate di lavoro dei periodi sopra indicati,
− nel mese di settembre la loro presenza per il 75% delle giornate di lavoro dei periodi sopra indicati,
− per il periodo dal 22/12 - 6/1, la loro presenza per il 90% delle giornate di lavoro dei periodi sopra indicati, salvo diversa disponibilità aziendale.
Le ferie saranno di norma frazionate in non più di due periodi oltre a
quello stabilito da maggio ad ottobre di cui al primo capoverso e comunque viene data garanzia che almeno in un periodo dell’anno siano usufruiti da parte dei lavoratori 10 giorni di calendario continuativi di ferie .
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Art. 20.3 - Corresponsione delle ferie
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto.
Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a percentuali o maggiorazioni (turni) il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, oltre alla parte fissa una quota pari alla media della parte variabile percepita negli ultimi dodici mesi o minor periodo di servizio prestato.
Art. 20.4 - Richiamo dalle ferie
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 20.5 - Irrinunciabilità delle ferie
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 21 - Permessi individuali retribuiti
Il personale delle aziende ha diritto a 6 ore annue di permessi individuali retribuiti, che maturano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il personale escluso dalle limitazioni di orario (quadri e livello A) ai sensi dell’art. 1 R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e successive modifiche quale il
D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, secondo le normative vigenti avrà diritto a 24 ore di permessi individuali in aggiunta a quelle previste dal comma precedente.
I permessi non fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di maturazione decadranno e saranno retribuiti con la retribuzione oraria di fatto in atto al momento del pagamento.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, e per tale si intende anche in caso di eventuali aspettative, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Riguardo ai permessi retribuiti previsti in caso di decesso si rimanda all’art. 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53.
Riguardo ai permessi per le prestazioni idrotermali nonché ai permessi per consultazioni elettorali si fa rimando alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 22 - Tutele e aspettative Art. 22.1 - Tossicodipendenti
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-
riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 22.2 - Volontariato
In base a quanto disposto dalla legge quadro n. 266/1991, le parti convengono che, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, si potranno concordare flessibilità dell’orario di lavoro a favore dei lavoratori che svolgano attività di volontariato presso organizzazioni iscritte nei registri generali delle regioni e delle province autonome.
Art. 22.3 - Tutela delle situazioni di handicap
In riferimento all’art. 33 della Legge 104/1992, verranno concessi, ai portatori di handicap in situazioni di gravità e bisognosi di assistenza riabilitativa continua, permessi e agevolazioni.
Tali permessi potranno essere concessi anche ai lavoratori che abbiano a carico familiari, o siano affidatari di portatori di handicap in situazioni di gravità purché non ricoverati a tempo pieno in Istituti di cura.
Per usufruire dei permessi di cui ai commi precedenti, lo stato di handicap e la situazione di gravità dovranno essere accertati e certificati dalle preposte strutture pubbliche, come previsto dall’art. 4 della Legge 104/1992.
Come previsto al 5° e 6° comma del sopracitato art. 33, non potranno essere disposti trasferimenti di sede nei confronti dei lavoratori suesposti senza il loro espresso consenso.
Art. 22.4 - Tutela della salute
Le Parti fanno espresso rimando al Decreto Legislativo n. 626 del 19/9/1994 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il personale che presta lavoro nei turni notturni avrà facoltà di godere di pause per un totale di 30 minuti.
22.4 bis - Visite Mediche
Le visite mediche e la salute dei lavoratori sono affidate dalle aziende al medico del lavoro aziendale.
Ferme le disposizioni di cui all’art 22.4 e seguenti nonché del D. Lgs. n 626/1994 in tema di disposizioni di visite mediche per i lavoratori, è prevista una specifica visita oculistica una volta all’anno anche per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Nelle centrali operative con utilizzo di cuffia e videoterminali i singoli lavoratori potranno richiedere al competente medico del lavoro dell’azienda ulteriori visite specialistiche.
Resta inteso che il lavoratore potrà richiedere ulteriori visite che saranno concesse a discrezione del medico competente nominato dall’azienda.
Le modalità per l’effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali anche in sede di contrattazione integrativa.
Art. 22.5 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
I rapporti tra i lavoratori dovranno essere improntati sul reciproco rispetto, a tal fine verrà adottata per la tutela della dignità della persona dei luoghi di lavoro, la Raccomandazione CEE 92/131.
In particolare dovranno essere evitati comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona che possano creare situazioni di disagio al lavoratore a cui sono rivolti, o che possano influenzare decisioni riguardanti lo sviluppo professionale.
A livello aziendale, le parti si impegnano ad eliminare gli effetti discriminanti di eventuali comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona.
Art. 22.6 - Aspettative
Il lavoratore in servizio effettivo da almeno due anni a tempo indeterminato, può richiedere un periodo di aspettativa della durata massima di quattro mesi: essa non potrà essere frazionata in periodi inferiori a due mesi.
L’aspettativa dovrà essere preceduta da una richiesta scritta che deve essere presentata all’azienda almeno 30 giorni prima. La richiesta di aspettativa potrà essere presentata anche in termini più contenuti comunque con un preavviso minimo di 15 giorni.
Tale aspettativa non potrà essere aggiunta ad altre assenze concesse o usufruite per legge o contratto.
L’aspettativa potrà essere nuovamente richiesta trascorsi cinque anni dalla scadenza della precedente, quindi il termine dei cinque anni decorrerà dalla fine dell’aspettativa stessa.
I lavoratori in aspettativa non potranno superare per ogni anno l’1% dell’organico, con il minimo di un lavoratore.
Le aspettative di cui sopra non comportano alcuna corresponsione e riconoscimento economico, nè maturazione dell’anzianità e del T.F.R. a favore dei lavoratori.
Per gravi motivi personali è facoltà dell’impresa di concedere permessi non retribuiti superando i limiti di cui sopra.
Art. 23 - Congedi - Diritti allo studio Art. 23.1 - Permessi retribuiti per esami
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami, e che, in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, saranno concessi per la preparazione dei suddetti esami cinque giorni retribuiti, pari ad una settimana lavorativa all'anno.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 23.2 - Permessi retribuiti per corsi di studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano fino a 41 dipendenti le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi
di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Dei permessi di cui al 2° comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 24 - Aggiornamento professionale
Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell'istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso un loro diverso utilizzo.
Le parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da organismi esterni.
Pertanto, in sede di contrattazione aziendale, verrà concordato, in aggiunta ad altre modalità di attuazione, un monte ore da destinare a corsi di formazione.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali.
Verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, organizzativo e
produttivo, saranno anche riferiti a processi di mobilità orizzontale e verticale.
L'azienda, nell'individuare i lavoratori da inviare ai corsi, terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori, nonché dell'eventuale richiesta degli stessi garantendo comunque un'uguale possibilità di partecipazione nel rispetto della legge 903/77.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'azienda.
I corsi potranno essere tenuti anche durante l'orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, quelli organizzati dall'azienda saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 50% del tempo.
Poiché la qualificazione professionale concreta un interesse reciproco dell'azienda e del lavoratore, le eventuali ore dedicate ai corsi al di fuori del normale orario di lavoro non potranno essere considerate ore di lavoro.
Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l'azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.
Art. 24.1 - Nuove assunzioni
In caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto un inquadramento contrattuale nel livello A/B/C/D/E, l'impresa esaminerà in via preventiva le eventuali richieste di quei lavoratori inquadrati al livello immediatamente inferiore a quello contrattualmente previsto per le mansioni di cui alla nuova assunzione i quali, ritenendo di avere le attitudini necessarie, intendano essere adibiti alle mansioni superiori per le quali si dovrebbe procedere alla nuova assunzione, dando precedenza - tra queste - alle richieste dei lavoratori che avranno accresciuto le proprie capacità professionali attraverso il conseguimento di un adeguato e specifico titolo di studio o attraverso la frequenza di appositi corsi professionali attinenti il settore assistenza - promossi o dall'impresa o da organismi esterni.
L'impresa accoglierà le richieste compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e con le attitudini e le capacità del lavoratore interessato.
Art. 25 - Congedo matrimoniale
Il lavoratore che non sia in periodo di prova in occasione di matrimonio fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, secondo le disposizioni di legge in proposito.
Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, se richiesto dal lavoratore e previo accordo, il congedo matrimoniale potrà essere usufruito entro sei mesi dalla data del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di consegnare al datore di lavoro regolare documentazione della celebrazione del matrimonio entro 30 giorni dalla celebrazione stessa.
Art. 26 - Servizio militare e servizio civile
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende fino alla data di ripresa effettiva del servizio. Il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro un mese dal giorno del congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa del congedo; in caso contrario sarà considerato dimissionario.
Dal momento in cui il lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva sia trattenuto in servizio militare oltre il termine stabilito, si applicano le
disposizioni del primo e del terzo comma del successivo art. 26.1.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto della legge n. 772/1972 sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo nonché per effetto della legge n. 49/1987 sulla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile ai sensi della legge stessa.
Art. 26.1 - Richiamo alle armi
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di legge, con l'aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l'indennità di cui al punto a) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata non superiore a un mese; entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi; entro 20 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi ma non a un anno; entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore ad un anno; in caso contrario, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Art. 26.2 - Richiamo alle armi per lavoratori stranieri
Per gli stranieri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro.
In caso di richiamo alle armi lo straniero viene considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali si risolve il rapporto di lavoro.
A seguito della risoluzione di cui ai precedenti commi, si corrisponderà il solo trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore straniero il cui Stato di origine riconosca ai lavoratori italiani ivi operanti un trattamento equivalente a quello di cui agli artt. 26 e 26.1, si applicheranno le disposizioni dei predetti artt. 26 e 26.1 anziché quelle del presente art. 26.2.
Art. 27 - Missioni e trasferte Art. 27.1 - Modalità di rimborso
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza con un preavviso di norma di almeno 48 ore.
In tal caso al personale - fatta eccezione per il personale dipendente con funzioni commerciali di vendita, acquisto e promozione, che operi prevalentemente all'esterno dell'azienda, per il quale si rimanda agli accordi tra le parti - compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
4) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ed il pernottamento nel limite dei massimali previsti dalle singole realtà aziendali.
Ai lavoratori dovrà comunque essere riconosciuto il rimborso integrale di un albergo due stelle ed il rimborso di colazioni e pranzi di norma non superiori ai seguenti valori, salvo diversa pattuizione in sede aziendale:
* prima colazione euro 5,00
* colazione euro 20,00
* pranzo euro 20,00.
Il rimborso di quanto indicato ai punti 1), 2), 3) e 4) sarà riconosciuto a
pié di lista con la consegna di giustificativi fiscalmente validi.
Al lavoratore inviato in missione per un periodo non inferiore a 3 settimane consecutive compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia in coincidenza con il fine settimana purché non superiore alle spese di vitto e alloggio che l'azienda dovrebbe sostenere per lo stesso fine settimana.
Salvo il consenso dell'interessato, ciascuna missione non potrà superare i
6 mesi consecutivi e, nell'arco dell'anno, le missioni non potranno complessivamente superare 160 giorni lavorativi.
Art. 27.2 - Trasferimenti di residenza
Art. 27.2.1- Motivi del trasferimento
A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Art. 27.2.2 - Indennità di trasferimento
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A) al lavoratore che non sia capo-famiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia
stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
B) al lavoratore che sia capo-famiglia o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio o bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi.
Il trasferimento dei lavoratori che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Art. 28 - Affissione e consegna di copia del contratto
Il presente accordo ed eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni sede in posizione ben visibile a tutto il personale interessato ed a tutti i nuovi assunti, a decorrere dalla firma del presente contratto, ne verrà consegnata una copia unitamente alla lettera di assunzione.
Una copia del contratto verrà consegnata anche a tutti i dipendenti in forza alla data della firma dello stesso.
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di
ogni mese.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione e l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma ricevuta.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso.
Art. 30 - Malattie e infortuni
Art. 30.1 - Comunicazione, ripresa del lavoro, controllo della malattia
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro e cioè di norma prima dell’inizio dell’orario di lavoro.
In caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 45 del presente contratto.
In caso di malattia all’estero, il certificato medico deve essere timbrato dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese straniero in cui è insorta la malattia Tale documento dovrà essere legalizzato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare con l’attestazione che esso è valido come certificazione, con verifica del medico della rappresentanza diplomatica o consolare e quindi inviato in Italia.
Il tutto deve essere trasmesso all’azienda di norma entro 2 gg. dall’inizio della malattia.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'art. 45 del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Nota a verbale
In ottemperanza alle disposizioni INPS, il lavoratore è tenuto a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico entro due giorni dal rilascio del certificato.
Art. 30.2 - Visite di controllo
L'azienda ha facoltà di far controllare le assenze per infermità secondo le disposizioni di Legge che regolano la materia.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo.
Qualora le suindicate fasce orarie di reperibilità dovessero essere
modificate a seguito di provvedimento amministrativo o legislativo su decisione dell'Ente preposto ai controlli, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo che il lavoratore dovrà documentare.
Art. 30.3 - Conservazione del posto
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 220 giorni in un anno di calendario (1-1/31-12) trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto all’art. 42 del presente contratto.
La conservazione del posto sarà prolungata, su preventiva richiesta scritta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni di calendario alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I giorni si intendono di calendario sia per il personale a tempo pieno che per quello part-time.
In caso di superamento del periodo di comporto previsto dal primo e secondo comma, l’azienda si dichiara disponibile, se richiesto, ad esaminare eventuali casi specifici.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del
contratto stesso.
Nota a verbale
Le parti firmatarie invitano le Aziende a comunicare ai lavoratori interessati, almeno 30 giorni prima, la scadenza dei termini previsti al 1° e 2° comma del presente articolo.
Art. 30.4 - Indennità giornaliera malattia
Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
A) ad una indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni "periodo di carenza";
B) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
C) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione netta.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni) il calcolo dell'importo giornaliero dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto, o comunque, nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di
malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Il periodo di malattia è per i primi 220 giorni considerato come presenza effettiva e quindi l’azienda integrerà la retribuzione per tutto il periodo corrisposta a detto titolo dall’INPS.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Art. 30.5 - Assicurazione INAIL
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Art. 30.6 - Indennità giornaliera infortunio
Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 37 per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, per un periodo massimo di 180 giorni, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta.
Art. 30.7 - Conservazione del posto per infortunio
Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro la conservazione del posto è garantita sino a completa guarigione alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici nel limite di 200 giorni.
Art. 30.8 - Conservazione del posto per TBC
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, così come modificato
dall'art. 10, L. 6 agosto 1975, n. 419.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al
lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 200 giorni.
Art. 31 - Gravidanza e puerperio
Si rimanda alle disposizioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
– Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 - e successive modifiche e integrazioni.
Art. 32 - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all' art. 36, per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Art. 33 - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate o dalla eventuale anzianità convenzionale riconosciuta.
Art. 34 - Passaggi di qualifica
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente dopo un periodo
massimo di tre mesi.
Art. 34.1 - Promozioni a livello superiore
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione globale superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la stessa retribuzione globale operando sul superminimo, fatti salvi gli eventuali "assegni ad personam non assorbibili".
In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità.
Art. 35 - Scatti di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale il personale ha diritto a dieci scatti biennali.
A decorrere dal 1/01/2004 gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
Quadri | € 31,00 |
Livello A | € 30,00 |
Livello B | € 27,50 |
Livello C | € 26,00 |
Livello D | € 23,80 |
Livello E | € 22,00 |
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In occasione del nuovo scatto, l'importo maturato precedentemente è da
calcolarsi con i valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
Art. 35bis - Buono pasto
A decorrere dal 1/02/2004 le aziende riconosceranno un buono pasto o un servizio mensa il cui valore minimo sarà di euro 5,20.
Art. 36 - Retribuzione mensile e prospetto paga
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato la ragione sociale dell'impresa, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Art. 37 - Quota giornaliera
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 per le aziende che hanno l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sia su 5 che su 6 giorni.
Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
Art. 38 - Quota oraria
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 160 per tutto il personale, ad esclusione dei lavoratori discontinui
b) 188 per i lavoratori discontinui.
Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui ai punti a) e b) hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento di ore.
Art. 39 - Aumenti tabellari
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli importi corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore ed esplicitamente indicati in atto scritto.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di contratti o di leggi, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Art. 40 - Indennità di cassa
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa per 12 mensilità di euro 45,00
(quarantacinque/00).
Per coloro invece che svolgono mansioni diverse da cassiere ma gestiscono denaro come accessorio alla mansione compete una indennità di maneggio denaro per 12 mensilità di euro 20, 00 (venti/00).
Art. 41 - Mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima) Art. 41.1 - Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 36.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni), il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 31, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità intera deducendo l'importo erogato dall'INPS.
Art. 41.2 - Quattordicesima mensilità
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente accordo sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 36, in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni), il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Dall'ammontare della quattordicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 31, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la quattordicesima mensilità intera deducendo l'importo erogato dall'INPS.
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nei successivi articoli.
La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:
a) per dimissioni;
b) per recesso da parte dell'impresa a norma dell'art. 2118 C.C. nei limiti consentiti dalla legge;
c) per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi dei precedenti artt. 30.3 e 30.7;
d) per recesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 C.C.;
e) per recesso per giustificato motivo a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604 e nell'ambito dell'applicazione della stessa;
f) per morte.
Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b), nei casi cioè di licenziamento non motivato consentiti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, compete al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso.
La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) comporta l'obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso.
La risoluzione per giusta causa di cui al punto d) potrà essere esercitata quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al prestatore di lavoro il preavviso né la corrispondente indennità, ma solo il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento di fine rapporto e un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a norma del punto b) del presente articolo.
Il recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera raccomandata a.r. diretta al domicilio della parte interessata.
L'intimazione verbale, ferma la data di effetto come sopraindicata, deve essere confermata per iscritto.
L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le
eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge.
Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) sussiste nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.
In caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il preavviso e il trattamento di fine rapporto.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'impresa è tenuta a contestare per iscritto la mancanza all'interessato, il quale può presentare, entro 7 giorni, le proprie difese scritte.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per morte devesi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso stabilite nel caso di recesso.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le somme spettanti sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 43 - Preavviso
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri | 60 | giorni di calendario |
Livello A-B | 45 | giorni di calendario |
Livello C-D | 30 | giorni di calendario |
Livello E | 15 | giorni di calendario |
b) oltre i cinque anni di servizio compiuti:
Quadri | 90 | giorni di calendario |
Livello A-B | 60 | giorni di calendario |
Livello C-D | 45 | giorni di calendario |
Livello E | 30 | giorni di calendario |
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'impresa è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.
Art. 43.1 - Indennità sostitutiva di preavviso
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del Codice Civile in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 36, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità.
Art. 43.2 - Dimissioni
In caso di dimissioni i termini sono ridotti del 50% con un minimo di 15 giorni.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, é in facoltà dell'impresa rinunciare totalmente o parzialmente all'osservanza dei termini di preavviso con diritto per il lavoratore a percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione relativa al periodo di lavoro effettivamente prestato.
Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di età del bambino compete, oltre al trattamento di fine rapporto, un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso da parte dell'impresa.
La gravidanza o l'esistenza in vita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44.1 - Elementi per il conteggio del T.F.R.
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 codice civile, come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 43.1;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 20.3;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 C.C., come modificato dalla Legge 29.05.82, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 C.C., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 44.2 - Decesso del dipendente
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 44.3 - Data di corresponsione del T.F.R.
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto alla cessazione del servizio nei tempi tecnici necessari alla elaborazione, aumentato del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982 n. 297, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 45 - Doveri del personale e norme disciplinari Art. 45.1 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civili doveri e di cooperare alla prosperità dell'Impresa.
Art. 45.2 - Divieti e autorizzazioni
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto se non per ragioni di servizio, e con l'autorizzazione
dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di due ore al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
E' assolutamente vietato abbandonare il proprio posto di lavoro prima del previsto orario di uscita.
Art. 45.3 - Termini di giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le ore e/o giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 45.6.
Art. 45.4 - Ritardi
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro.
Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo,
fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 45.6.
Art. 45.5 - Mutamento della residenza
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno in quanto non contrasti con le norme del presente accordo e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 45.6 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 8 ore della normale retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare con o senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Le somme trattenute ai lavoratori in riferimento a quanto indicato ai punti 3 e 4 verranno devolute a un Fondo speciale a fini sociali che sarà gestito dalle R.S.A. e dall’azienda.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge
in relazione alla gravità o recidività della mancanza o della colpa.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa, in attesa di deliberare l'eventuale provvedimento disciplinare, può disporre la sospensione temporanea dal servizio per il tempo strettamente necessario, ferma restando la corresponsione degli emolumenti.
Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti 1/2/3/4/5 del presente articolo, l'impresa contesta per iscritto la mancanza all'interessato il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte, anche tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi i 15 giorni l'impresa, qualora decida di adottare un provvedimento, lo comunicherà all'interessato.
Art. 45.7 - Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente articolo nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7 della legge 20.05.970, n. 300.
Art. 46 - Responsabilità civili e penali
Ai lavoratori Quadri e di Livello A con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o