COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento informativo relativo al prodotto denominato "polizza di responsabilità civile professionale"
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Xxxxxxx "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale dell'avvocato e del commercialista.
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità civile professionale dell'avvocato
✓ Responsabilità civile professionale del commercialista
✓ Smarrimento di documenti
✓ Comparizione davanti a un tribunale
✓ Spese per il ripristino della reputazione
✓ Perdita di una persona chiave
Che cosa non è assicurato?
🗶 Attività professionale diversa
🗶 Xxxxxx al portatore
🗶 Sindaco e amministratore
🗶 Valore futuro/ rendimento
🗶 Enti pubblici/ authority di regolamentazione
🗶 Rischio contrattuale puro
🗶 Atti dolosi
🗶 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
🗶 Sanzioni
🗶 Guerra
🗶 Esplosioni/ emanazioni di calore
🗶 Danno da circolazione su strafa
🗶 Inquinamento
🗶 Xxxxx commessi quando l'assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale
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Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori del periodo di assicurazione o del periodo di osservazione (se previsto) e/o relative ad atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).
Dove vale la copertura?
Nei territori indicati nel frontespizio.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
Quando e come devo pagare?
Il premio va pagato per intero alla sottoscrizione del contratto, con le modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
Non sono previste clausole di disdetta.
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto assicurativo: Polizza "Responsabilità Civile Professionale" Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; |
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
La presente polizza è prestata nella forma "claims made". | |
Avvocato | Responsabilità Civile ai sensi delle leggi vigenti derivante dall'esercizio dell'attività professionale di Avvocato, con regolare iscrizione all'Albo. Sono comprese in garanzia: a) attività di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso; b) funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti (Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa); c) espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale; d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile nonché di sostituti processuali, di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari; e) errato trattamento di dati personali a norma del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy); f) per danni da interruzione e sospensione attività di terzi; 1. attività di componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato; 2. espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all’Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice; 3. attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria; 4. Per l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e per gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali; 5. Per la consulenza od assistenza stragiudiziali. 6. Per la redazione di pareri o contratti; 7. Per l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; 8. Per l’attività di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni. |
Commercialista | Responsabilità Civile ai sensi delle leggi vigenti derivante dall'esercizio dell'attività professionale di Commercialista, con regolare iscrizione all'Albo. Sono comprese in garanzia: a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi; b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso; c) espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad |
esso competenti (Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci); d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile; e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio come disciplinato all’art. 20 §smarrimento di documenti della presente polizza; f) errato trattamento di dati personali a norma del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy); g) interruzione e sospensione attività di terzi connessi all’attività professionale esercitata; 1. funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117); 2. funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni); 3. ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento; 4. attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall’art. 1130 del Codice Civile; 5. si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell’Assicurato o nella quale l’Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso; 6. uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell’Agenzia delle Entrate “Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006). | |
Perdita di documenti | La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti o dalle controparti processuali di quest’ultimi che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali. |
Comparizione davanti al tribunale | La Compagnia Assicuratrice corrisponderà un'indennità giornaliera a qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ovvero Dipendente per ciascun giorno in cui compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone. I costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato €500; (ii) per qualsiasi Dipendente € 250. |
Ripristino della reputazione | La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. |
Perdita di una persona chiave | La Società rimborserà all`Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. |
Studio Associato | Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull’attività principale svolta presso lo studio associato. È facoltà della Società verificare, in caso di Sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza. | |
Vincolo di solidarietà | Nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Periodo estensione della garanzia | Con esclusivo riferimento all’attività di avvocato, l’assicurato, in caso di cessazione definitiva dell'attività, avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi dieci anni, sempreché esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività, previo pagamento di un importo pari al 200% di un’intera annualità di Premio. Si conviene che il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione Con riferimento all’attività di commercialista è facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, richiedere alla Società la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi cinque anni, sempreché esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività, con le seguenti modalità: a) per i primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un’intera annualità di Premio; b) per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% di un’intera annualità di Premio. | |
Che cosa non è assicurato? | ||
Attività professionale diversa | Attività diverse da quella professionale definita in Polizza; in particolare non vale in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa. | |
Titoli al portatore | Per qualsiasi Sinistro conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore. | |
Sindaco e amministratore | Attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti. | |
Valore futuro/rendimento | Xxxxxxxxx di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a: (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; (iv) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. |
Enti pubblici/Authority di regolamentazione | Azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi Richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale assicurata effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati; |
Rischio contrattuale puro | Penalità contrattuali, sanzioni, multe o ammende. |
Atti dolosi | Atti di natura dolosa o fraudolenta. |
Eventi noti preesistenti | Qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo di Assicurazione e situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore. |
U.S.A./Canada | Qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato: (i) in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; (ii) a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada. |
Sanzioni | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di Indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti: • Perdita di documenti: sottolimite di € 150.000,00 per ogni Sinistro e per periodo assicurativo, senza applicazione di franchigia. • Comparizione davanti a un tribunale: indennità giornaliere (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato: € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente: € 250. Non si applicherà alcuna Franchigia. • Spese per il ripristino della reputazione: sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. • Perdita di una persona chiave: sottolimite di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata di un anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il professionista che vuole assicurarsi contro la responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività professionale di Avvocato o Commercialista, con regolare iscrizione all'Albo Professionale. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, |
Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
FRONTESPIZIO
Polizza n. | Intermediario: |
Contraente/Assicurato:
Sede legale:
C.F/P.IVA:
Attività professionale:
Periodo di durata polizza: dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del
Massimale: € per Sinistro e per anno assicurativo Franchigia per attività di Avvocato: € per Sinistro Franchigia per attività di Commercialista: € per Sinistro Frazionamento: Annuale
Estensione territoriale:
Data di Retroattività: Illimitata
Formazione del premio: dalle ore 24.00 del xx/xx/20xx alle ore 24.00 del xx/xx/20xx
Premio Imponibile | € |
Imposte (22,25%) | € |
Totale | € |
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
La presente polizza é emessa a Milano il XXX, fanno parte integrante nr. 12 pagine compresa la copertina di polizza.
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Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il..................in........
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono :
- per Assicurazione si intende il contratto di Assicurazione ;
- per Contraente si intende il soggetto che stipula l’Assicurazione ;
- per Polizza si intende il documento che prova l’Assicurazione ;
- per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato si intendono lo studio e ciascuna delle persone fisiche, inclusi i praticanti, che hanno prestato, prestano o presteranno la loro attività professionale per conto dello Studio, l'erede in caso di decesso di una persona assicurata ;
- per Società si intende l’impresa assicuratrice ;
- per Premio si intende la somma dovuta dall’Assicurato alla Società ;
- per Sinistro si intende la prima Richiesta di risarcimento presentata dal terzo all'assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Xxxxxxx e dalla quale possa derivare un Danno o qualsiasi Circostanza della quale l’Assicurato venga a conoscenza in vigenza di xxxxxxx, che possa dare luogo ad una Richiesta di risarcimento ;
- per Richiesta di risarcimento si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danni ;
- per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro ;
- per Xxxxx a cose o persone si intende morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati ;
- per Xxxxx si intende qualunque pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, derivante dall’esercizio dell’attività professionale ;
- per Perdita patrimoniale si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone ;
- per Spese per il ripristino della reputazione si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall`Assicurato, con il previo consenso scritto dell`Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell`Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico ;
- per Spese per la perdita di una persona chiave si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall`Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell`Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l`interruzione o il turbamento dell`attività dell`Assicurato direttamente causati dall`invalidità permanente o dalla morte durante il Periodo di validità della polizza di ogni professionista associato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 2 - Dichiarazioni dell’Assicurato –Variazioni o comunicazioni.
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall’Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Le variazioni o modificazioni della Polizza devono risultare da atto scritto.
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della Società o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell’Assicurato o della Spett.le Broker.
Art. 3 - Altre assicurazioni/Indennizzo
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra Assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra Assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affiliata di Aig Europe, Inc., la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.
Art. 4 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio e la prima rata di Premio
sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 5 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Agenzia oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’ Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro stesso o l’assicurato ne sia venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (Art. 1915 C.C.).
Art. 9 - Pagamento dell’Indennizzo
Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
provvede al pagamento dell’Indennizzo.
Art. 10 - Durata dell’Assicurazione e tacito rinnovo
L’Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza, senza tacito rinnovo.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.
Art. 13 - Rischi esclusi.
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :
a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
d) eventi di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) fatti commessi quando l’Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.
Art. 14 - Diritto di surrogazione.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.
Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.19), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 16 - Delimitazione dell’Assicurazione
Ai fini dell’Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell’Assicurato;
d) Le aziende con qualifica di Assicurato addizionale di cui all’art. 34.
Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne della spese di giustizia penale.
Art. 18 - Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa:
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale;
• in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale;
In caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 19 - Oggetto dell’Assicurazione A - Avvocato
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio
dell’attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all’Albo del relativo ordine.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio di attività comunque previste dalla Tariffa Professionale in vigore al momento del Sinistro.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;
b) espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso l’incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
c) espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile nonché di sostituti processuali, di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili che non siano ascrivibili come collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio professionale;
e) La responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del GDPR 2016/679 e del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).
f) La responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi conseguenti a un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.
L’Assicurazione vale inoltre:
1. per l’attività dell’Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l’espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all’Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. Per l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria.
4. Per l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e per gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni.
5. Per la consulenza od assistenza stragiudiziali.
6. Per la redazione di pareri o contratti;
7. Per l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132;
8. Per l’attività di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni.
B - Commercialista
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Dottore Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale, consulente del lavoro in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 27
Ottobre 1953 n. 1067 (Dottore Commercialista) o dal D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 (Ragioniere o Perito Commerciale) o dalla legge del 5 Agosto 1991 n° 249 (consulente del lavoro) e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le danni involontariamente cagionate a ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle sue attività.
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti;
b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;
c) le responsabilità derivanti all’Assicurato nell’espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso l’incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell’espletamento dell’incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci;
d) le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, per il quale l’assicurato sia civilmente responsabile;
e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio come disciplinato all’art. 20 §smarrimento di documenti della presente polizza.
f) La responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del GDPR 2016/679 e del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).
g) La responsabilità derivante all’Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all’attività professionale esercitata.
L’Assicurazione vale inoltre:
1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);
2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni);
3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento;
4. per l’attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall’art. 1130 del Codice Civile;
5. si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell’Assicurato o nella quale l’Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso.
6. Per l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche ( a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell’Agenzia delle Entrate “Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006)
Art. 20 - Smarrimento di documenti
La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti o dalle controparti processuali di quest’ultimi che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali,
Saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali titoli ed effetti al portatore, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i titoli ed effetti al portatore sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i titoli ed effetti al portatore smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell’Assicurato; e
(d) l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
La presente estensione sarà prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 150.000,00, da intendersi come parte del massimale indicato in polizza, per ogni Sinistro e per periodo assicurativo, senza applicazione di franchigia.
Art. 21 – Periodo di estensione della garanzia
Con esclusivo riferimento all’attività di avvocato, l’assicurato, in caso di cessazione definitiva dell'attività, avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi dieci anni, sempreché esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività, previo pagamento di un importo pari al 200% di un’intera annualità di Premio. Si conviene che il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione
Con riferimento all’attività di commercialista è facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, richiedere alla Società la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi cinque anni, sempreché esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività, con le seguenti modalità:
a) per i primi 3 anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un’intera annualità di Premio;
b) per i successivi 2 anni previo pagamento di un importo pari al 75% di un’intera annualità di Premio. Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si conviene che:
1. la garanzia non sarà operante nei seguenti casi:
• disdetta in caso di sinistro:
dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso;
• sospensione o radiazione dall’Albo.
2. il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società
indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.
Art. 22 - Comparizione davanti a un tribunale
Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
(i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato: € 500;
(ii) per qualsiasi Dipendente: € 250.
Alla presente Xxxxxxxxxx non si applicherà alcuna Franchigia.
Art. 23 – Spese per il ripristino della reputazione
La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall`Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
Art. 24 – Perdita di una persona chiave
La Società rimborserà all`Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il
Periodo di validità della polizza.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
Art. 25 - Inizio e termine della garanzia
L’Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione o nel periodo di estensione della garanzia (formulazione “claims made”), a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.
Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattesi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Art. 26 - Rischi esclusi
L’Assicurazione non vale:
a) Attività professionale diversa
In relazione ad attività diverse da quella professionale definita in Polizza; in particolare non vale in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa;
b) Xxxxxx al portatore
Per qualsiasi Sinistro conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore, ad eccezione di quanto previsto all’art. 20 Smarrimento di documenti.
c) Sindaco e amministratore
Per qualsiasi Sinistro inerente l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti;
d) Valore futuro/rendimento
Per qualsiasi Sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
• disponibilità di fondi
• proprietà immobiliari o personali
• beni e/o merci
• qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
e) Enti pubblici/Authority di regolamentazione
Per qualsiasi Sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi Richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale assicurata effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;
f) Rischio contrattuale puro
Per qualsiasi Sinistro riconducibile ad una :
• penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all’Assicurato;
• sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato;
• irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
g) Atti dolosi
per qualsiasi Sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta.
Tale esclusione non si applica a quanto disposto dall’ Art. 19 - Oggetto dell’Assicurazione, Avvocati lettera
d) e Commercialisti lettera d).
h) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
Per qualsiasi Richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore.
i) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
Per qualsiasi Richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato:
• in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
• a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
Art. 27 - Sanzioni
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di Indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
Art. 28 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato in Italia e nei paesi indicati nel frontespizio di polizza. Resta comunque inteso che l’Assicurazione é regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l’interpretazione della Polizza.
Art. 29 - Limiti di Indennizzo e Franchigia
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.
La Società risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare degli scoperti e/o delle Franchigie, che dovranno restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.
Con esclusivo riferimento all’attività di avvocato, la Società sarà tenuta a risarcire il terzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l’intero importo dovuto, anche nel caso in cui l’ammontare dello stesso sia inferiore all’importo della franchigia e/o dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà della Società di recuperare l’importo della franchigia e/o scoperto dall’assicurato.
L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste Richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia e/o allo scoperto di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
Art. 30 – Arbitrato
In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell’errore professionale, sulle sue conseguenze, sull’ammissibilità del risarcimento del danno e sull’interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all’Albo dell’Ordine al quale è iscritto l’Assicurato.
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Ordine al quale è iscritto uno dei Soci titolari dello Studio Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitrio e della metà di quelle del terzo.
Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 31 - Garanzia a favore degli eredi
In caso di morte dell’Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall’Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
Art 32 - Dichiarazioni contenute nel questionario
Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la Società tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla Società , allora la Società potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.
Art 33 – Circostanze
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
(b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
(c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
(d) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate
trasmesse alla data di tale comunicazione.
Art.34 - Assicurati Addizionali – Studio Associato
Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull’attività principale svolta presso lo studio associato. È facoltà della Società verificare, in caso di Sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza.
Tale garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro.
Art.35 - Vincolo di Solidarietà
Xxxxx restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l’Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri Terzi responsabili.
Art. 36 - Disdetta in caso di sinistro
La Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l’Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l’eventuale periodo di estensione della garanzia di cui all’Art. 21, qualora attivato in polizza.
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:
DEFINIZIONI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ed in particolare:
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 - Dichiarazioni dell’Assicurato –Variazioni o comunicazioni Art. 8 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Art. 11 - Durata dell’Assicurazione
Art. 12 - Foro competente Art. 13 - Rischi esclusi
Art. 14 - Diritto di surrogazione.
Art. 18 - Cessazione del rapporto assicurativo
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ed in particolare:
Art. 25 - Inizio e termine della garanzia Art. 26 – Esclusioni
Art. 28 - Estensione territoriale Art. 29 - Limiti di Indennizzo Art. 30 - Arbitrato
Art. 32 - Dichiarazioni contenute nel questionario
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia