AGENZIA PROVINCIALE
AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 206 di data 10 febbraio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per l’attribuzione di un compenso forfetario una tantum (Bonus Covid-19-III fase) al personale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operante presso l’A.P.S.S. e direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 1/1/2021-31/3/2022, e dell’esito della verifica di data 23 febbraio 2023 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 9 marzo 2023, le parti rappresentate:
per la parte pubblica l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi della legge provinciale n. 7/97 rappresentata da:
avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Presidente FIRMATO
e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali: per l’AAROI EMAC FIRMATO
per l’ANAAO ASSOMED FIRMATO
per l’ANPO – ASCOTI - FIALS MEDICI FIRMATO
per la CIMO - FESMED FIRMATO
per la CISL MEDICI FIRMATO
per la FASSID FIRMATO
(AIPAC – SNR – SIMET - AUPI – SINAFO)
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo per l’attribuzione di un compenso forfetario una tantum (Bonus Covid-19-III fase) al personale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operante presso l’A.P.S.S. e direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 1/1/2021- 31/3/2022.
ACCORDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO FORFETARIO UNA TANTUM (BONUS COVID-19-III FASE) AL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA, OPERANTE PRESSO L’A.P.S.S. E DIRETTAMENTE IMPEGNATO NELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL PERIODO 1/1/2021- 31/3/2022.
Premessa
L’art. 19, comma 4, della legge provinciale n. 21 di data 27 dicembre 2021, come integrato dal comma 1 dell’art. 25 della legge provinciale n. 10 di data 4 agosto 2022, prevede che “La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per promuovere l’istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell’attività aggiuntiva svolta in ragione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal personale sanitario e socio-sanitario operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dal personale tecnico dell’unità operativa di Trentino emergenza 118 dipendente della medesima azienda, impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica.”.
Il comma 5 del medesimo art. 19 prevede che “Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede con l’importo massimo di 15 milioni di euro disponibile sui fondi di riserva del bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari”.
La Giunta provinciale, nell’ambito delle direttive generali impartite all’A.P.Ra.N. con deliberazione
n. 364 di data 18 marzo 2022 per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio contrattuale 2019-2021, come modificata con deliberazione n. 1433 di data 5 agosto 2022, ha dato indicazioni all’Agenzia affinché negozi l’istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, una tantum, al personale operante presso l’A.P.S.S. (personale sanitario e socio- sanitario dell’APSS e personale tecnico dell’unità operativa di Trentino emergenza 118 dell’APSS) impegnato direttamente nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – anche per periodi non continuativi – nell’arco temporale 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022, da riconoscere in ragione dell’attività aggiuntiva svolta per il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica.
Le modalità di riconoscimento dovranno essere individuate, secondo il contenuto delle direttive, in analogia a quanto definito al punto 1. della premessa della deliberazione della Giunta provinciale
n. 1551 del 9 ottobre 2020 in relazione al Bonus Covid-19-II fase.
Per la copertura del predetto compenso una tantum la Giunta provinciale aveva reso complessivamente disponibili, con le direttive di cui alla deliberazione n. 364/2022, fino a 10 milioni di euro annui lordi (oneri riflessi inclusi) sui fondi di riserva del bilancio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari a valere sull’anno 2022.
Con deliberazione n. 1433/2022 la Giunta provinciale ha modificato sul punto le precedenti direttive formulate con deliberazione n. 364/2022 stabilendo il riparto dell’importo massimo a disposizione di 10 milioni di euro, come integrato per l’area del personale delle categorie dell’importo di euro 280.000,00 euro autorizzato con il comma 3 del citato art. 25 l.p. n. 10/2022 per il personale tecnico dell’unità operativa 118, tra le distinte aree negoziali del Comparto Sanità e precisamente:
area del personale delle categorie (personale sanitario e socio sanitario e personale tecnico unità operativa 118) | fino ad euro 8.325.000,00 comprensivi dei 280.000,00 euro riferiti al personale tecnico dell’unità operativa di Trentino Emergenza 118 dipendente dell’APSS (oneri riflessi compresi) | ||||||||
area della | dirigenza | medica, | veterinaria | e | fino ad | euro | 1.955.000,00 | (oneri | riflessi |
sanitaria | compresi) |
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica al personale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Comparto Sanità, operante presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed impegnato direttamente nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – anche per periodi non continuativi – nell’arco temporale 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022 secondo i criteri definiti nel successivo art. 2.
Art. 2
Bonus Covid-19-III fase
1. E’ istituito un compenso forfetario una tantum (bonus Covid-19-III fase) da attribuire al personale di cui all’art. 1 in ragione dell’attività svolta per il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’arco temporale 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022, secondo i criteri e le misure indicati al successivo comma 3.
2. Per poter accedere al bonus Covid-19-III fase il dirigente deve aver prestato la propria attività nel periodo considerato (1 gennaio 2021 - 31 marzo 2022) per un minimo di 30 giornate.
3. Al personale dirigenziale individuato all’art. 1 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è attribuito un compenso lordo forfetario una tantum (bonus Covid-19-III fase) direttamente proporzionale al numero di ore di lavoro prestate nel periodo 1/1/2021 – 31/3/2022. L’ammontare del compenso orario è ottenuto dividendo le risorse, al netto degli oneri riflessi, destinate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1433 di data 5 agosto 2022 al finanziamento del bonus Covid-19-III fase del personale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, per il numero di ore complessivamente prestate dal personale in possesso dei prescritti requisiti nel periodo considerato.
4. Il compenso di cui al presente accordo è cumulabile con tutte le altre eventuali indennità e trattamenti economici in godimento da parte del personale beneficiario.