BANDO PUBBLICO
COMUNE DI GOSSOLENGO Provincia di Piacenza C.A.P. 29020 Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291 C.F. 00198670333 |
BANDO PUBBLICO
per l’erogazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di cui agli artt. 38 e 39 della Legge regionale 8 Agosto 2001 n° 24 – Anno 2011 - approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 16 del 01/04/2011.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 39 della Legge regionale 8 Agosto 2001 n° 24 viene indetto un bando pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione – Anno 2011 - in attuazione della deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx–Romagna n° 2.264 del 27/12/2010 che approva i criteri attuativi del Fondo regionale e contiene le direttive specifiche per il funzionamento e l’erogazione del Fondo medesimo.
1) BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Al presente bando possono partecipare i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
A.1) Cittadinanza italiana;
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’ Unione Europea, purché il richiedente sia munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ( D.L.vo n° 286/98 e s.m.);
B.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
Non sono ammissibili al contributo i contratti così detti ad “uso foresteria”. Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1. L n. 431/98)
E’ invece ammissibile a contributo l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa ed il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all’Ufficio del Registro.
Ai sensi del D.P.R. n° 131 del 30 Aprile 1986 e successive modifiche sono soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali ed in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
Qualora la domanda d’ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, il Servizio Sociale provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del Registro prima del provvedimento dirigenziale con il quale viene disposto il riconoscimento del contributo.
oppure in alternativa
B.2) Titolarità di un contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le seguenti condizioni:
1. la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto od in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
2. l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 179/92 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.
La sussistenza delle condizioni sub 1/B.2) deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante ed allegata alla richiesta di contributo
C) Residenza anagrafica nel Comune di Gossolengo (Pc), nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o di sublocazione di cui al precedente punto 1/B.1) o d’assegnazione di cui al precedente punto 1/B.2);
D) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
E) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
Non sono causa di esclusione dal contributo:
- i contratti stipulati ai sensi della Legge n° 431/98 (canone concordato), della Legge n° 392/78 (equo canone) e della Legge n° 359/92 (patti in deroga)
- titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio, acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società od agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalle società od agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Responsabile del Servizio comunale competente oppure dal legale rappresentante della società od agenzia assegnante ed allegata alla richiesta di contributo;
F) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su un alloggio in ambito provinciale fatte salve le seguenti condizioni: titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"; titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità oppure l’inabitabilità dell’alloggio; concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini I.S.E.E. residenti nell’alloggio stesso; alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare: si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due (la superficie utile calpestabile deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore).
I REQUISITI DA 1/A.1) a 1/F) DEVONO SUSSISTERE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEVONO PERMANERE PER TUTTO IL
2011, eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Xxxxxx-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda. Nel caso di perdita di uno dei requisiti in corso d’anno, il comune provvederà a ricalcolare l’incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.
La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dal beneficio a far tempo dalla data di perdita del requisito stesso.
G) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare del richiedente il contributo, calcolato ai sensi del D. L.vo n° 109/98 così come modificato dal D. L.vo n° 130/2000 (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento ed ogni altra componente patrimoniale, ai sensi del D.P.C.M. del 7 Maggio 1999 n° 221) non superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia di € 15.493,71 prevista dal D.L.vo n° 109/98 così come modificato dal D.L.vo n° 130/00; ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D. L.vo n° 109/1998 il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli eventuali intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare del proprio nucleo.
Tale limite è aumentato del 30% per i nuclei famigliari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%
H) Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica) del nucleo familiare del richiedente il contributo, calcolato ai sensi del D. L.vo n° 109/98 così come modificato da D. L.vo n° 130/2000, non superiore a € 34.310,00;
I) Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione economica equivalente) del nucleo familiare del richiedente il contributo, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico pena l’esclusione dal Bando, valore I.S.E. ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica), calcolati ai sensi del D. L.vo n° 109/98 così come modificato dal D. L.vo n° 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
INCIDENZA CANONE/VALORE I.S.E. | ||||||
Fino a 11.985,00 | Non 14% | inferiore | al | |||
Fascia A | ||||||
VALORE I.S.E.E. EURO | Da 11.985,01 a 34.310,00 | Non 24% | inferiore | al | ||
Non superiore 17.155,00 | a |
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore I.S.E.E. della tabella di cui sopra, risultante dall’attestazione rilasciata dall’I.N.P.S. e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza nel nucleo familiare del richiedente di una delle seguenti condizioni:
a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) b) non sono tra loro cumulabili.
I REDDITI DA CONSIDERARE PER L’APPLICAZIONE DELL’ABBATTIMENTO DEL 20% DEL VALORE I.S.E.E. SONO QUELLI INDICATI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.
I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE 1/G), 1/H), 1/I) SONO DESUNTI ESCLUSIVAMENTE DALL’ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL’I.N.P.S.
In conseguenza delle nuove competenze attribuite all’I.N.P.S. dal D. L.vo n°109/1998, così come modificato dal D. L.vo n°130/00 e disposizioni attuative (D.P.C.M. n° 221 del 7 Maggio 1999, così come modificato dal D.P.C.M. n° 242 del 4 Aprile 2001) nonché dal D.P.C.M. del 18 Maggio 2001 i valori I.S.E. ed I.S.E.E. nonché la somma dei redditi, il patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo familiare del richiedente il contributo devono essere desunti esclusivamente dall’attestazione rilasciata dall’I.N.P.S.
Si precisa che i redditi I.R.P.E.F. di riferimento sono quelli risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
I requisiti di cui al punto 1 del presente bando sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. L.vo n° 109/98 così come modificato dal D. L.vo n° 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n° 221/1999 così come modificato dal
D.P.C.M. n° 242/2001, tranne il requisito di cui ai punti B1) oppure B2), che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
Ai soli fini del presente bando non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione:
a) Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando;
b) Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’ammissione al presente bando deve essere presentata utilizzando apposito modulo in distribuzione presso il Servizio Sociale del Comune di Gossolengo (Pc) – P.zza Roma n° 16.
Il Servizio Sociale è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
- martedì, mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
- giovedì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Alla domanda debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere obbligatoriamente allegata, a pena d’esclusione dal bando, la “Dichiarazione sostitutiva unica” valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (di cui al D. L.vo n° 109/1998, come modificato dal D. L.vo n° 130/2000), utilizzando obbligatoriamente i moduli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001 (G.U. n.155/01).
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica i richiedenti possono rivolgersi ai
C.A.F. convenzionati (senza alcun onere a carico).
La domanda può essere presentata anche da un componente il nucleo ISEE diverso dall’intestatario del contratto, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione; l’avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda.
In caso di trasferimento della residenza in altro comune della regione Xxxxxx-Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la domanda sia già stata presentata nel comune di precedente residenza.
Alla presente domanda devono essere altresì allegati, a pena d’esclusione dal bando, i documenti indicati ai precedenti punti 1/B.2) - 1/E) (se richiesti).
Si rammenta che il soggetto richiedente sottoscrittore della domanda deve allegare fotocopia non autenticata di un proprio documento d’identità in corso di validità.
LE DOMANDE PER L’AMMISSIONE AL PRESENTE BANDO DEVONO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI GOSSOLENGO – Servizio Sociale – ENTRO LE 13.00 DEL 21/06/2011.
LE DOMANDE INOLTRATE DOPO LA SCADENZA DEL 21/06/2010 SONO ESCLUSE DAL BANDO.
3) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Il Servizio Sociale procederà all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni od istanze ritenute erronee od incomplete; parimenti potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo n° 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Il mancato riscontro alle richieste, come l’insufficienza e/o incongruenza delle integrazioni trasmesse, determineranno l’automatica esclusione del concorrente dal Bando.
Lo stesso Servizio verificherà altresì, prima dell’adozione del provvedimento di riconoscimento del contributo, l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali od altra struttura comunale demandata e, nei casi di soggetti non assistiti, procederà all’esclusione dal beneficio di tutte le domande che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare, escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.
Sono valutate inattendibili le situazioni in cui:
- la somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è pari a zero (fatti salvi i redditi esenti);
- la somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è inferiore al canone annuo;
- la somma dei redditi I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. è superiore al canone annuo, al lordo dell’eventuale riduzione di cui al punto 4), del 20%.
Completata la fase istruttoria, si provvederà a comunicare ai partecipanti al bando, a mezzo lettera, l’avvenuta ammissione al contributo o l’esclusione dallo stesso.
Al Servizio Sociale potranno essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni entro il termine di 10 giorni consecutivi al ricevimento di tale comunicazione. Decorso tale termine senza che siano state sollevate eccezioni il provvedimento s’intende definitivo.
Il Comune di Gossolengo non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti:
- Da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente;
- Da eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La mancata produzione nei termini anche di uno solo dei documenti richiesti a pena d’esclusione, come la presentazione della domanda oltre il termine perentorio del 21/06/2011, determinano l’esclusione dal bando e la non ammissione al contributo.
La mancata apposizione della firma comporta la nullità della domanda.
4) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. L.vo n° 109/1998 così come modificato dal D. L.vo n° 130/2000:
• Xxxxxx A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di
€ 3.100,00
• Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di
€ 2.325,00
L'importo del canone massimo mensile è fissato in € 580,00. Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore al limite sopra riportato, l'incidenza é calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del suddetto canone massimo mensile. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
In caso di contributo reale inferiore a € 50,00 non si procede all’erogazione.
5) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno 2011 e relativi sia ad alloggi situati nel comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in comuni della Regione Xxxxxx- Romagna anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione. Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcola l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2011 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si tiene conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.
Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procede a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo viene determinato dalla somma dei canoni. Nel caso di contratto cessato in corso d’anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo, o stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvede a calcolare l’incidenza del canone sul valore I.S.E. sulla base del numero dei mesi di locazione, fino alla data di cessazione del contratto.
Detta modalità viene applicata anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.
6) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi vengono concessi in misura proporzionale alle risorse economiche disponibili. Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale, si riserva di:
- Determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B;
- Determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dall’ulteriore articolazione delle fasce A e B, fermo restando i limiti massimi dei valori I.S.E. ed I.S.E.E. e le percentuali minime d’incidenza del canone sul valore
I.S.E. e fermo restando le percentuali minime d’incidenza ed i limiti massimi di contributo;
- Ridurre il contributo al 50% dell’importo del canone annuo.
Il canone annuo da prendere a riferimento è al lordo dell’eventuale riduzione di cui al precedente punto 4) Entità del contributo.
Le predette facoltà del Comune sono cumulabili tra loro.
I contributi verranno erogati ai beneficiari con le modalità specificate nella domanda di partecipazione, successivamente al versamento presso la Tesoreria Comunale della quota regionale delle risorse, integrando detta quota con la propria.
7) DECESSO
In caso di decesso del richiedente, il contributo viene assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 392/1978. Qualora tale caso non ricorra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione del provvedimento d’individuazione dei beneficiari, il Comune provvede al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e versa l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
8) ALTRE DISPOSIZIONI
Il richiedente nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di ammissione al contributo, il Servizio Sociale del Comune si riserva di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite presso gli Istituti di Credito od altri intermediari finanziari.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 detto Servizio procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai nuclei ammessi.
Lo stesso Servizio si riserva di controllare la veridicità della situazione familiare dichiarata dai nuclei ammessi e di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché di verificare il regolare pagamento dei canoni.
Qualora da tali verifiche emergessero irregolarità nel pagamento dei canoni di locazione, viene sospesa l’erogazione del contributo fino a dimostrazione, da parte del richiedente, dell’avvenuta regolarizzazione del pagamento.
Lo stesso Servizio provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4, comma 7, D. L.vo n° 109/1998 così come modificato dal D. L.vo 130/2000).
A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e sanzioni pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 D.P.R. 445/2000) e l’Ufficio procederà a denunciare tale circostanza alla competente Autorità GIudiziaria.
Ai sensi del D. L.vo n° 196/2003 i richiedenti autorizzano il Servizio Sociale del Comune a richiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione od informazione utili ai fini della valutazione della domanda; autorizzano altresì al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda esclusivamente per l’assegnazione del contributo.
Per quanto non espressamente previsto al presente bando trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nella Legge regionale 8 Agosto 2001 n°24, nella deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx – Romagna 29 Marzo 2004 n° 547 con relativi allegati A e B, nel D. L.vo n° 109/1998 come modificato dal D. L.vo n°130/2000, nel D.P.C.M. n° 221/1999 come modificato con D.P.C.M. n° 242/2001 e nel D.P.R. n°445/2000.
Gossolengo lì, 01/04/2011
Il Responsabile del Servizio d.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx