Contract
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AIA DD 190 DEL 11 AGOSTO 2015 TMB DI BATTIPAGLIA XXX XXXXX XX, X.X. 000 – 00000 XXXXXXXXXXX (XX) | ||
PROGETTO ESECUTIVO Art. 33, del DPR 207/2010 | ||
Elaborato: | Codice: Scala: Data: | ESEC REL 05 |
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Rev. 00 Marzo 2015 Rev. 01Febbraio 2016 Rev. 02 Giugno 2016 | ||
Coordinamento della Progettazione | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Gruppo di Progettazione | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Collaboratori alla Progettazione | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | ||
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | ||
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx | ||
CSFP | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
INDICE
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO: DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 4
ART.1 - Oggetto dell’appalto e descrizione sommaria delle opere 4
ART.2 - Ammontare dell’appalto 5
ART.3 - Modalità di stipulazione del contratto 6
ART.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili 7
ART.5 - Descrizione dei lavori, variazioni delle opere progettate, forma e principali dimensioni delle opere. 7
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 8
ART.6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 8
ART.7 - Documenti che fanno parte del contratto 9
ART.8 - Qualificazione 10
ART.9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 10
ART.10 Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 00
ART.11 - Fallimento dell’appaltatore 11
ART.12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 11
ART.13 - Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali 12
ART.14 - Cedibilità del contratto 14
ART.15 - Trattamento dei dati personali 14
ART.16 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini e tracciabilità dei pagamenti 15
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 16
ART.17 - Consegna e inizio dei lavori 16
ART.18 - Termini per l’ultimazione dei lavori 17
ART.19 - Sospensioni e proroghe 17
ART.20 - Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione 19
ART.21 - Danni di forza maggiore 20
ART.22 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 20
ART.23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 22
ART.24 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo23
XXXX XX - XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART.25 - Lavori a corpo 25
ART.26 - Eventuali lavori a misura 26
ART.27 - Eventuali lavori in economia 26
ART.28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 27
ART.29 - Lavori e somministrazioni su fatture – Oneri per il recupero e/o smaltimento rifiuti 27
ART.30 - Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi 28
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA 29
ART.31 - Anticipazione 29
ART.32 - Pagamenti in acconto 30
ART.33 - Conto finale e pagamenti a saldo 31
ART.34 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto 32
ART.35 - Ritardi nel pagamento della rata a saldo 33
ART.36 - Revisione prezzi 33
ART.37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 34
ART.38 - Tracciabilità dei flussi finanziari 34
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE 35
ART.39 - Cauzione provvisoria 35
ART.40 - Cauzione definitiva 35
ART.41 - Riduzione delle garanzie 36
ART.42 - Assicurazioni a carico dell’impresa 36
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 38
ART.43 - Direzione dei lavori 38
ART.44 - Espropriazioni 38
ART.45 - Variazione dei lavori 38
ART.46 - Le varianti determinate da errori o da omissioni progettuali 40
ART.47 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 40
ART.48 - Aumento o diminuzione dei lavori appaltati 41
ART.49 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 42
CAPO VIII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 44
ART.50 - Norme di sicurezza generali 44
ART.51 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 44
ART.52 - Sicurezza sul luogo di lavoro 45
ART.53 - Piani di sicurezza 45
ART.54 - Piano operativo di sicurezza 46
ART.55 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 46
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 47
ART.56 - Subappalto 47
ART.57 - Responsabilità in materia di subappalto 49
ART.58 - Subappaltatori e maestranze 50
ART.59 – pagamento dei subappaltatori 50
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 51
ART.60 - Controversie 51
ART.61 - Termini per il pagamento delle somme contestate 52
ART.62 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 52
ART.63 - Risoluzione del contratto 54
ART.64 - Recesso dal contratto 55
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 57
ART.65 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 57
ART.66 - Conto finale 58
ART.67 - Presa in consegna dei lavori ultimati 58
ART.68 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 59
ART.69 - Oggetto delle operazioni di collaudo 60
ART.70 - Verbale della visita di collaudo 60
ART.71 - Relazione di collaudo 61
ART.72 – Osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione 61
ART.73 - Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione – Accettazione dell'opera61
CAPO XII - NORME FINALI 63
ART.74 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore63
ART.75 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 70
ART.76 - Obblighi in materia energetica 71
ART.77 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 72
ART.78 - Custodia del cantiere 72
ART.79 - Cartello di cantiere 72
ART.80 - Spese contrattuali, imposte, tasse 73
ART.81 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 73
ART.82 – Norme di rinvio 73
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 74
ALLEGATI 74
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO: DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE
ART.1 - Oggetto dell’appalto e descrizione sommaria delle opere
a) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
b) L’intervento è così individuato:
b1. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico presso il TMB di Battipaglia (Sa)”
b2. descrizione sommaria: affidamento dell'appalto per la “Realizzazione dei lavori di un impianto di compostaggio aerobico per la frazione organica da raccolta differenziata autorizzato dal 11/08/2015, con Autorizzazione Integrata Ambientale, Decreto N° 190 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania per l’esercizio di attività IPPC 5.3 lettera b) dell’All. VIII alla Parte II del DLgs 152/06.
b3. ubicazione: Battipaglia- Prov. Salerno- via Bosco II S.p. 195
c) Sono compresi nell’appalto:
c1. l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui al punto c2;
c2. sono compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento.
d) L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
e) Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
f) Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 , sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
B27H16001300006 |
L’Appaltatore ha l’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni dai competenti uffici regionali del Genio Civile ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 9/1983 s.m.i., del DPR n. 380/2001 s.m.i., della Legge n. 64/1974, della Legge 1086/1971 s.m.i. e delle NTC di cui al DM 14.1.2008 e s.m.i.
Le opere che formano oggetto dell’affidamento risultano indicate nel capitolato speciale- parte tecnica.
Per quanto non descritto nel presente capitolato, si rimanda agli elaborati progettuali.
ART.2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO | IMPORTI | |
a1) Lavori platea areata | € | 1.163.858,83 |
a2) Biotunnel | € | 2.405.755,88 |
a3) Attrezzature + Sistemi di insufflaggio | € | 1.106.000,00 |
a4) Lavori adeguamento capannone | € | 1.105.104,85 |
a5) Lavori Impiantistica elettrica, DSC, antincendio | € | 884.133,06 |
a6) Raffinazione | € | 500.000,00 |
a7) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 309.800,00 |
(a)Totale lavori | € | 7.474.652,62 |
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione : | ||
b.1 lavori in economia | € | - |
b.2 Oneri smaltimento a discarica | € | 500.000,00 |
b.3 Xxxxxxx, accertamenti, indagini | € | 5.000,00 |
b.4 Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 10.000,00 |
b.5 imprevisti | € | 373.732,63 |
b.6 Acquisizione di aree ed immobili | € | - |
b.7 Accantonamento di cui all'art. 133 dlgs 163/06 | € | 37.373,26 |
b.8 Spese tecniche per progettazione,direzione,collaudo, assicurazione | € | 149.493,05 |
b.9 Spese per attività di consulenza o di supporto | € | 37.373,26 |
b.10 Spese per commisione giudicatrice | € | 37.373,26 |
b.11 Spese per pubblicità | € | 15.000,00 |
b.12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi | € | 37.373,26 |
b.13 IVA lavori (10%) | € | 747.465,26 |
b.14 IVA Spese generali (22%) | € | 264.598,12 |
(b) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : | € | 2.214.782,12 |
COSTO TOTALE INTERVENTO (a+b): | € | 9.689.434,74 |
2. L’importo contrattuale corrisponde alla somma dei seguenti importi:
3.1) l’importo dei lavori sono quelli derivanti dalla somma dalla lettera A1) alla A6) ovvero € 7.164.852,62, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale derivato dall’offerta presentata in sede di gara;
3.2) l’importo di cui lettera A7), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto al ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 100 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al rigo A7).
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi del comma 2 art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e art. 120 del DPR 207/2010 s.m.i.
ART.3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del D.lgs.
n. 50/2016, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui ai succ. articoli.
5. Con la stipula del contratto d’appalto, l’impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l’Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l’opera compiuta a regola d’arte, incluso l’utile.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente CSA.
7. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
ART.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, le lavorazioni di cui si compone l’appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, come riportato nella tabella che segue, sono classificati nella categoria prevalente di opere speciali “OS14- Impianti di smaltimento e recupero rifiuti”.
Tabella 1- Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Lavori | Categoria allegato A X.X. X. 000/ 0000 | Xxxxxxx (xxxx) | % | Classifica | |
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti | prevalente | OS14 | 4´069´614,71 | 56,795 | V |
Impianti tecnologici | scorporabile | OG11 | 1’990´133,06 | 27,776 | IV |
Edifici civili ed industriali | scorporabile | OG1 | 1’105´104,85 | 15,424 | III bis |
IMPORTO TOTALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI | 7´164´852,62 | 100 ,0 0 |
Ai sensi del Capo III del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 48, 89 e 105, del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2 016, si precisa quanto segue, le parti di lavoro sopra elencate ed appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato.
ART.5 - Descrizione dei lavori, variazioni delle opere progettate, forma e principali dimensioni delle opere.
I lavori che formano oggetto dell’appalto sono descritti negli elaborati del progetto definitivo facenti parte del presente Capitolato Speciale di Appalto, come integrati dall’offerta tecnica che l’appaltatore avrà formulato in sede di gara.
Il Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dagli atti contrattuali dell’appalto.
Salvo quando espressamente indicato, nessuna delle opere risultanti dagli elaborati progettuali, è esclusa dall’appalto.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART.6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. Resta inteso che le opere oggetto del presente appalto dovranno essere costruite a regola d’arte, finite, complete e funzionali in ogni loro parte.
2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui:
- al Titolo V del D. Leg.vo 81/2008 (dall’allegato XXIV al XXXII) in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- al Capo II del Titolo VIII del D.Leg.vo 81/2008 – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
- al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada).
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
6. Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell’impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi della normativa vigente, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a secondo che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell’impresa.
ART.7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) l’offerta dell’Appaltatore aggiudicatario, comprensiva delle varie componenti: tecnica, temporale ed economica.
c) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
d) le norme tecniche di riferimento delle opere da realizzarsi;
e) tutti i documenti e gli elaborati grafici descrittivi del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
g) il piano operativo di sicurezza di cui, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
i) le polizze di garanzia di cui agli articoli succ. ;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
– il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50;
– il DPR 207/2010 s.m.i.;
– gli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
• il computo metrico e il computo metrico estimativo;
• le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori stessi;
• le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
ART.8 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le categorie e classi d’importo, in conformità al DPR 207/2010, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 50/2016.
ART.9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
ART.10 Essenzialità delle clausole - conoscenza delle condizioni di appalto.
Con la partecipazione alla gara l’Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto di Appalto, nel presente documento e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
L’Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell’art. 71, comma 2 del Regolamento Generale.
Tale dichiarazione fa parte integrante del presente documento.
Al riguardo l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
▪ aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
▪ di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni dell’area oggetto di lavori;
▪ di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito alle fornitura di materiali inerti e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
▪ di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
▪ di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente documento, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
ART.11 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del DLgs 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del DLgs 50/2016.
ART.12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore di eleggere domicilio nel comune in cui vengono effettuati i lavori.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P. , ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente eletto.
3. L’Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
4. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei lavori non procede alla consegna.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore di cantiere è pertanto responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità. A tal fine il direttore di cantiere assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, l’Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.
6. Il direttore dei lavori e il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
7. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi successivi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
ART.13 - Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del DPR 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
3. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto e nel presente capitolato speciale d’appalto.
4. L'Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
5. Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.
6. I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.
7. L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Stazione Appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.
8. Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.
9. Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni.
10. È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, (ufficiale quando previsto dalla legge). L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per la Stazione Appaltante.
11. Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.
12. Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l’eventuale acquiescenza del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei
corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
13. Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
14. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.
15. Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che la Commissione collaudatrice intenda eseguire, anche in corso d'opera, per il collaudo delle opere .
16. Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinunzia alle prove.
17. Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenzia alle prove stesse.
ART.14 - Cedibilità del contratto.
Il presente contratto d'appalto non è cedibile, pena l’immediata risoluzione automatica, salvo quanto disposto all’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART.15 - Trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal presente contratto e in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
ART.16 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini e tracciabilità dei pagamenti.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti corrisposti all’appaltatore e, da questi, ai fornitori ed agli eventuali sub-appaltatori, dovranno essere pienamente tracciabili.
A tale proposito, l’Appaltatore, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, i dati relativi al conto corrente dedicato per il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori di cui al presente appalto, specificando l’intestazione del conto corrente, le coordinate dello stesso, le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto e dichiarando l’assunzione dell’obbligo di rispetto, per tutti i sub pagamenti di fornitori e sub-appaltatori, della piena e completa tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., pena risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis della stessa Xxxxx.
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.17 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto e dopo l’approvazione delle eventuali migliore proposte, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla predetta approvazione.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 153, comma 1, del DPR 207/2010; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese, (anche per i singoli interventi), in quest’ultimo caso solo se il tempo di differimento (Td) nella consegna del singolo intervento sommato alla durata (D) dello stesso intervento eccede di un tempo (Tx) la durata complessiva dei lavori, il tempo Tx sarà sommato alla durata D del comparto e non comporterà l’applicazione delle sanzioni.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna dei lavori non avvenga entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art.157 del DPR 207/2010. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art.157 del DPR 207/2010.
6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
7. Nell'ipotesi in cui tra i compiti dell'Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara; con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita dalla Stazione Appaltante.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità, non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.
ART.18 - Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del DPR 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART.19 - Sospensioni e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del DPR 207/2010, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, del DLgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2.- Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del DPR 207/2010, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3.- Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, del DPR 207/2010, si procede a norma del successivo art. 190.
4.- Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del DPR 207/2010.
5.- Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del DPR 207/2010.
6.- Nel caso di sospensione parziale dei lavori, la stessa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori di progetto.
7.- Ai sensi dell’art. 159 del DPR 207/2010, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
8.- L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
9.- I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
10.- Nel corso della sospensione saranno disposte dal Direttore dei lavori delle visite in cantiere, ad intervalli di tempo non superiore a novanta giorni, per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti ed impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Dei risultati della visita sarà redatto verbale, anche in assenza dell’Appaltatore. Esso sarà tempestivamente trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento che provvederà a notificarlo all’Appaltatore nel caso che lo stesso non abbia partecipato alla visita.
11.- Non appena venute a cessare le cause che diedero luogo alla sospensione dei lavori, sarà disposta la ripresa dei lavori da parte del Direttore dei lavori, redigendo il relativo verbale che, sottoscritto dall’Appaltatore, sarà tempestivamente trasmesso al Responsabile del procedimento.
12.- L’Appaltatore potrà segnalare, pena la decadenza, le proprie contestazioni riportandole in calce ai verbali di sospensione e di ripresa. Se l’Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere i verbali sarà invitato a farlo nel termine perentorio di quindici giorni trascorsi i quali ne sarà fatta esplicita menzione in calce ai verbali stessi.
13.- Nell’ipotesi che la sospensione dei lavori supera un quarto del tempo contrattuale il Responsabile del procedimento ne darà avviso all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
ART.20 - Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione
1.- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere di cui all’ART.18, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 10%.
2.- La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di:
a. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
b. ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
x. xxxxxxx nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto ;
x. xxxxxxx nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
e. inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’ART.62 del presente capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato ART.62.
3.- La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4.- La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5.- Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. - L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del DLgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
7.- In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione appaltante.
8 - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel cronoprogramma, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dell’intervento, viene applicata la penale prevista nel presente articolo calcolata sull’importo “lavori + oneri per la sicurezza”.
9 - In caso di discordanza tra quanto previsto dalla presente parte generale e dal Capitolato speciale di appalto, si applica quanto disciplinato dalla presente parte speciale.
ART.21 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del DPR 207/2010.
ART.22 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
1.- Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, entro 5 giorni dalla ricezione o comunque prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini per l’ultimazione.
2.- Il predetto programma deve essere predisposto senza che l'Appaltatore abbia titolo per tale motivo ad alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze connesse ai lavori stessi, con le particolari condizioni locali e con la disponibilità delle aree interessate dalle opere che la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di contratto.
3.- Il programma del lavoro predisposto dall'Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte della Stazione Appaltante . Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali
varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell' ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite all’art. 15, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
4.- Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei lavori applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita all’t ART.20 del presente Capitolato. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10 per cento del singolo stato di avanzamento. L'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma.
5.- Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi, in cui l'Appaltatore incorra nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dalla Stazione Appaltante, fermo restando il limite massimo del 10 per cento dell'importo contrattuale stabilito dal precedente art. 20.
6.- Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
7.- Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la
situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008–Cantieri temporanei e mobili (allegato XIII), nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi
8.- I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del DPR 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
9.- Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c) del DPR 207/2010, durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
ART.23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART.24 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo
1.- Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2.- Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3.- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4.- Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi di oltre sessanta giorni naturali e consecutivi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5.- Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6.- Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
7.- Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora
8.- Il R.U.P., nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
9.- In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
10.- Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.
11.- Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.
CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
ART.25 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’ART.4, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 1, comma c3; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione. Pertanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. E’ facoltà dell’Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del DPR 207/2010, e comunque, per un’aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.
6. Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro (da rimodulare in sede di stipula del contratto per ogni singola categoria e prezzo unitario offerto), saranno dedotte le aliquote da contabilizzare.
7. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo A2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
ART.26 - Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 45, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma .
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
7. Per la parte di lavori a misura si procederà moltiplicando i prezzi offerti (prezzi contrattuali) per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazione realizzate.
E’ facoltà dell’Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del DPR 207/2010, e comunque, per un’aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.
ART.27 - Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
ART.28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del DPR 207/2010.
ART.29 - Lavori e somministrazioni su fatture – Oneri per il recupero e/o smaltimento rifiuti
1. Per la corresponsione dei lavori e somministrazioni su fatture avverrà secondo le disposizioni contenute nell’art. 186 del DPR 207/2010 per i lavori e le somministrazioni su fatture. Questi
«…sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate…».
2. Gli oneri di recupero e/o smaltimento autorizzati sono sempre inclusi degli oneri di trasporto. Gli oneri per il recupero e/o lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
⮚ Le indagini di caratterizzazione;
⮚ Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
⮚ Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
⮚ Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;
⮚ Eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
La corresponsione degli oneri di recupero e/o smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata dietro presentazione fattura regolarmente quietanzata e IV copia dei formulari identificativi dei rifiuti comprensivi di certificati di avvenuto recupero e/o smaltimento.
Il pagamento degli oneri di cui sopra avverrà dietro presentazione di apposita fattura.
L’impresa per ottenere la contabilizzazione degli oneri di cui sopra dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori le IV copie dei formulari (regolarmente accettate dall’impianto finale), il registro di carico e scarico dei rifiuti relativi al cantiere ed i certificati di avvenuto recupero o smaltimento, i quali rimarranno allegati del Registro di Contabilità consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente con i prezzi di elenco. I quantitativi richiamati nelle fatture dovranno riportare gli stessi accettati dall’impianto di destino finale ( IV copia)
La localizzazione e la scelta degli impianti di recupero e/o smaltimento dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.
ART.30 - Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta prezzo offerto dall’Aggiudicatario, saranno pagate le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso percentuale offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
ART.31 - Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
ART.32 - Pagamenti in acconto
1.- L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disciplinato dal presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 600.000,00 (seicentomila/00) euro.
2.- A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3.- All’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1:
a) il Direttore dei Lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori recante la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura.
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4.- L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 58, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 6 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’ART.38 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
5.- In seguito all’emissione del certificato di pagamento, l’Impresa potrà emettere la relativa fattura per l’importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; sulla stessa l’Impresa provvederà a riportare il riferimento del numero di contratto relativo nonché gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 90 gg.d.f.f.m.. E’ fatto espresso divieto alla ditta di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.
6.- Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DPR 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
7.- Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
8.- Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
9.- Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 2.
ART.33 - Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l’effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
• deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo ;
• presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;
• emissione della relativa fattura da parte dell' Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 124 del DPR 207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7.- Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:
• ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
• alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
• alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo. In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante. ha diritto al risarcimento del danno.
8.- Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l' Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate;
9.- In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la Stazione Appaltante, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.
ART.34 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente art. avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.
ART.35 - Ritardi nel pagamento della rata a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
ART.36 - Revisione prezzi
Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione committente;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3
ART.37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, e comunque, privo di qualsiasi efficacia nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell’art. 106 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
ART.38 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto – a pena di nullità assoluta del contratto - saranno pertanto effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto stesso.
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
ART.39 - Cauzione provVISORIA
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.
ART.40 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2013, all’atto della stipula del contratto è obbligo dell’Appaltatore costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituto bancario o assicurativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà con richiesta scritta dell’appaltatore, a valle dello stato di avanzamento dei lavori.
4. Ai sensi dell’art. 123 del DPR 207/2010, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in xxxxx.Xx cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento. Essa è, inoltre,
prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere. In ogni caso la fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai precedenti commi, deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
• la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6.- La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, determina la revoca dell'aggiudicazione provvisoria o dell'accettazione dell'offerta e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
ART.41 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del DLgs 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 39 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. Sempre ai sensi dell’art. 93, comma 7, del DLgs 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 40 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni.
ART.42 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 125 del DPR 207/2010, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
• la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
• la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
• la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
• l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari all’importo lavori fissato nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART.43 - Direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del DPR 207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 152 del DPR 207/2010 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
ART.44 - Espropriazioni
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
ART.45 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dallo articolo 43, comma 8,del DPR 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. I casi specifici di variante in corso d’opera, per circostanze sopravvenute all’appalto non imputabili ad alcuna responsabilità, che possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il
Direttore dei lavori, dovute al manifestarsi nel corso dei lavori di circostanze oggettive, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 sono riconducibili, esclusivamente ad uno dei seguenti motivi:
a) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che, incidendo direttamente o indirettamente sull’esecuzione dell’opera, comportano l’esigenza di una variazione;
b) cause impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal DPR 207/2010 s.m.i., o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti, e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non previste né prevedibili in sede progettuale che impongono di variare l’opera;
d) nei casi previsti dall’art. 1664, comma 2 del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
7. Salvo i casi di cui ai commi 5 e 6, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
8. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
• aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore;
• errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto;
• utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del D.Lgs 163/2006); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;
• lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
9. Qualora ricorrano le condizioni previste in uno dei casi suindicati, il Direttore dei lavori, sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi alla Stazione Appaltante.
In ogni caso è facoltà dell’Ente Appaltante di apportare in corso d’opera tutte le varianti, modifiche ed integrazioni alle opere affidate che ritenga opportune, e che non mutino
essenzialmente la natura delle opere stesse, senza che l’impresa possa pretendere per tale motivo alcun particolare compenso o indennità oltre quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato Speciale.
Pertanto l’impresa ha l’obbligo di apportare agli elaborati progettuali, a propria cura e spese, tutte le integrazioni, varianti e modifiche, in genere, richieste dall’Ente Appaltante.
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei lavori gli abbia ordinato di eseguire con atto nel quale sia fatto espresso riferimento all’intervenuta approvazione.
ART.46 - Le varianti determinate da errori o da omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Ai sensi dell’art. 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia.
ART.47 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall’art. 163 del DPR 207/2010.
2. L’esigenza di un nuovo prezzo può ricorrere in due diverse ipotesi: o all’interno di una perizia di variante ovvero indipendentemente da essa, e perciò senza alcuna correlazione con una perizia di variante.
In entrambi i casi, il Direttore dei Lavori determina i nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:
a) desumibili dal proprio prezzario, se esistente, o dai listini correnti nell’area interessata;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
c) ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l’assimilazione di cui alla precedente lettera b).
3. Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzario o ai listini correnti, e d’altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b) è utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l’Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in:
- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all’esecuzione dell’unità di misura assunta;
- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiunta all’importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell’Appaltatore.
4.- L’analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell’offerta alla gara d’appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.
5.- I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all’approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento dell’importo contrattuale o perché pur essendovi, vi si possa far fronte con le somme stanziate per imprevisti o accantonate a seguito di economie), e alla Stazione Appaltante (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.
ART.48 - Aumento o diminuzione dei lavori appaltati
1.- L’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate dal Direttore dei lavori purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell’importo del contratto.
2.- Oltre tale limite, l’Appaltatore può recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.
3.- Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori.
4.- Ove l’Appaltatore, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al precedente comma 4 prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.
5.- Qualora il Direttore dei lavori non comunichi le determinazioni aziendali entro il termine di cui in precedenza, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
6.- Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del contratto, l’Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto.
7.- In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserve nei modi e nei termini previsti.
ART.49 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione
esecutiva.
4. Le cause di cui ai commi 1, 2, e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART.50 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART.51 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
5. Se l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie;
6. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.
ART.52 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009 n. 106, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART.53 - Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del DLgs 163/2006, l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART.54 - Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al presente Capitolato.
3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
ART.55 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART.56 - Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;
Per quanto concerne la categoria prevalente, è definita la quota parte subappaltabile, ai sensi del DPR 207/2010, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.
2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
c. che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 18, del DLgs 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti.
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
d) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART.57 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
ART.58 - Subappaltatori e maestranze
1. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
3. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
4. Per quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs 50/2016.
ART.59 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui all’art. 53, comma 2.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART.60 - Controversie
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro
90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 61.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
ART.61 - Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del DLgs 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
ART.62 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del … % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 23 del presente capitolato) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
ART.63 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 108 del DLgs 50/2016 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza 6. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l’Esecuzione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del DLgs 81/2008.
2. Nei casi di cui all’art. 108, comma 2 del DLgs 50/2016 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all’art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto al comma 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 108 del DLgs 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 108 del DLgs 50/2016, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del DLgs 50/2016.
ART.64 - Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del DLgs 50/2016, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso percentuale offerto, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART.65 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
L’appaltatore dovrà aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data dal verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna, risulta ai sensi dell’articolo 19 del presente CSA, pertanto per tutto il tempo che impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabili, dovrà sottostare ad una penale così come previsto all’art. 21 del presente CSA
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art.145 del DPR 207/2010, è applicata la penale di cui all’art. 21 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 145, comma 7, del DPR 207/2010. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante.
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7.- Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel presente capitolato.
ART.66 - Conto finale
Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 200 del DPR 207/2010 e nei tempi previsti all’art. 33 del presente Capitolato.
ART.67 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente, ed a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro;
f) sia stato redatto apposito collaudo funzionale dell’impianto.
2.- A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3.- La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
4. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
6. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
7. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
ART.68 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell’art. 102, commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
3.- Ove possibile, è facoltà della Stazione Appaltante. prevedere l’emissione del certificato di regolare esecuzione, in luogo del collaudo, così come previsto della vigente normativa.
4.- Ai sensi del comma 3 art 102 del D.lgs. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l' approvazione da parte della Stazione Appaltante ed in ogni caso, decorsi due anni e due mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
5.- Qualora l'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al comma 3 del presente articolo, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte della Stazione Appaltante .
6.- Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
7.- L’organo di collaudo ovvero il direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.
8.- Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori.
9.- L' assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
10.- È facoltà della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori in particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.
ART.69 - Oggetto delle operazioni di collaudo
1.- Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte e funzionale allo scopo, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante
2.- Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3.- Nel corso del collaudo:
a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
- se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
- se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;
- se le opere sono funzionali allo scopo finale.
b) verranno esaminate le riserve formulate dall' Appaltatore.
4.- Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e xxxxxxx) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori per l' adempimento del suo mandato.
ART.70 - Verbale della visita di collaudo
1.- Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare:
❑ la provincia e la località;
❑ il lavoro appaltato la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte;
❑ la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;
❑ l’importo della spesa;
❑ le generalità dell'Appaltatore;
❑ le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
❑ il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale;
❑ gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;
❑ i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.
2.- Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
3.- Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l' organo di collaudo, dall' Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.
4.- Il certificato di regolare esecuzione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma uno del presente articolo.
ART.71 - Relazione di collaudo
1.- Il collaudatore ovvero la Commissione di Xxxxxxxx xxxxxxx a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e xxxxxxxx apposita relazione contenente le deduzioni sull' osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:
❑ se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile;
❑ sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
❑ i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
❑ le modificazioni da introdursi nel conto finale;
❑ la liquidazione delle penali e degli addebiti;
❑ le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;il credito liquido dell'Appaltatore.
2.- In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il
Direttore dei lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.
ART.72 – Osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione
1.- Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.
2.- All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3.- Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.
ART.73 - Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione – Accettazione dell'opera
1.- Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante
2.- L' approvazione scritta della Stazione Appaltante. equivale ad accettazione dell'opera; l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.
3.- Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge e precedentemente richiamate.
CAPO XII - NORME FINALI
ART.74 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore
1. Oltre gli oneri previsti dal DPR 207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 nonché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
1.2 I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
1.3 L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
1.4 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
1.5 Provvedere all’individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie ), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all’esecuzione dei lavori.
1.6 Le spese per la guardianìa e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. La guardianìa dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (Legge 13.09.1982 n°646 art.22.
1.7 Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, per le attività di Direzione dei lavori fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura o in
legname, di superficie coperta non inferiore a 40 mq. arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso. L’impresa avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dei Lavori. Potrà essere consentita la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori. È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dall’impresa all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.). Detta prescrizione si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali pertinenze (ingressi, scale) che debbono essere nettamente separati.
1.8 Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, Autostrade, Ferrovie, Circumvesuviana, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, curare inoltre, ove necessario, gli adempimenti e l’ottenimento delle DIA presso le amministrazioni competenti predisponendo su indicazione del RUP e della D.L. i necessari elaborati.
1.9 La verifica, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con l’opera oggetto dell’appalto.
1.10 La verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato - normale o precompresso, in muratura e a struttura metallica nonché degli eventuali impianti compresi nell’appalto, integrati, ove necessario, con ulteriori elaborati. Prima di eseguire le opere, l’impresa dovrà tempestivamente presentare, all’Ente Appaltante, gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un Tecnico abilitato di sua fiducia, regolarmente iscritto all’albo, il quale assume con l'Impresa, la piena ed incondizionata responsabilità degli stessi, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante. L’Impresa, insieme con il Direttore del cantiere, si assume, altresì, la piena ed incondizionata responsabilità degli dell’esecuzione, a regola d’arte, delle suddette opere.
1.11 Ai sensi della Legge n°. 1086 del 05.11.1971, Legge n° 64 del 02.02.1974, della Legge Regionale n. 9/1983 de della Legge Regionale n. 19/2009, va richiesto all’Ufficio del Genio Civile rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica o il rilascio del provvedimento di deposito sismico.
1.12 Ove richiesto dalla D.L., l’impresa è tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro fessurativo emergente “ante operam” e “post operam” sui manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell’area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.
1.13 Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.
1.14 Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l’osservanza delle norme vigenti. L’impresa è tenuta a predisporre, durante l’esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.
1.15 Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisionali. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l’impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori. Restano a carico dell’Amministrazione solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero fideiussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall’impresa. Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l’acceso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l’impresa rimane unica e diretta responsabile.
1.16 Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisionale per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro.
1.17 L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
1.18 L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
1.19 Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisionali, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.
1.20 Predisporre le opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche
mediante il pompaggio e l'esaurimento dell’acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.
1.21 Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell’acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.
1.22 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
1.23 Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuato nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
1.24 La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
1.25 L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
1.26 L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme;
1.27 L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
1.28 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
1.29 Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l’imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni. Saranno, inoltre, a carico dell’impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico dell’impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell’impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.
1.30 Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.
1.31 La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni dell'Art. 9 della Legge 5 Marzo 1990 n. 46 con indicata la compatibilità con eventuali impianti preesistenti.
1.32 L'acquisizione dei necessari nulla-osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti.
1.33 Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.
1.34 L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio del Committente, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o a normale usura. Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui
riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, viene redatto dal Committente un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore stesso. Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dal Committente, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento al Committente di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia. Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile
1.35 La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie, unitamente al negativo, ovvero al supporto informatico. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico
1.36 La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori di n° 3 copie dei disegni finali di cantiere “come costruito” (As Built) aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti informatici (autocad) in base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del Procedimento all'Appaltatore.
1.37 Ferma l’autonomia dell’Impresa di organizzare le lavorazioni nella maniera ritenuta più opportuna l’Impresa ha l’obbligo di ottemperare alla richiesta dell’Ente Appaltante di eseguire specifici lavori destinati a consentire l’attivazione anticipata delle singole parti dell’opera in appalto. L’attivazione anticipata avverrà previo collaudo in corso d’opera. A fronte del perfetto e puntuale adempimento a tale richiesta dell’Ente Appaltante nulla è dovuto all’Impresa.
1.38 La rimozione e lo sgombro totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
1.39 A carico dell’impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, fermo restando l’importo del compenso stabilito.
1.40 Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata all'Ente Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si
procede, in tema di definizione delle controversie ai sensi della vigente normativa. Il persistere dell'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali.
1.41 Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
1.42 Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d’opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.
1.43 Corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori. L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione all’impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati nei modi e nei termini fissati dalla vigente normativa, fino a che dall’Ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l’impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni. L’impresa è responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante della osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.
1.44 Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
1.45 Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante.
La documentazione tecnica, di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto, verrà integralmente acquisita dalla Stazione Appaltante. che si riserva pertanto il diritto di utilizzarla in qualsiasi modo per la realizzazione di lavori simili con proprio personale o con terzi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in triplice copia ed un’ulteriore copia degli elaborati di cui ai precedenti punti sarà inoltre consegnata come dotazione dell'impianto.
2.- L’Appaltatore dichiara e garantisce, sin d’ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e, pertanto, l’appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo la espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.
3.- Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d’appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori (di cui all’art. 17), né, infine, di richiesta di indennizzo per l’andamento anomalo del cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei lavori.
4.- Quando l’impresa non adempia agli obblighi sopra indicati, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall’impresa nel termine di dieci giorni.
▪ In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterrà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.
▪ Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.
▪ Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l’impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.
ART.75 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a:
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del DPR 207/2010;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del DPR 207/2010;
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del DPR 207/2010;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 187 del DPR 207/2010;
2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
ART.76 - Obblighi in materia energetica
Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici è disciplinato dal DLgs 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (GU n. 222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) per come modificato dal DLgs 29 dicembre 2006, n. 311 (GU n. 27 del 1° febbraio 2007) in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul “Rendimento energetico in edilizia”. Sono poi attuati dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 0000/00/XX x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx” (XX n. 132 del 10 giugno 2009) e dal DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che definiscono, rispettivamente, i requisiti energetici minimi di legge e i criteri e contenuti nazionali per la certificazione energetica degli edifici. I provvedimenti elencati prevedono:
– la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1992 n.
10 (Relazione Tecnica), prevista dall’art. 8 comma 1 del DLgs 192/2005 e smi, che deve contenere quanto previsto dall’art. 4 comma 25 del DPR 59/2009, documentazione a supporto del Capitolato d’Appalto;
– la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e smi;
– l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato, asseverata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e smi, e secondo quanto previsto dal DM 26 giugno 2009 “Linee Guida nazionali”.
L’Attestato di Qualificazione Energetica è il primo documento del quale il soggetto certificatore deve avvalersi ai fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio come previsto dal DM 26 giugno 2009 Allegato A, punto 8 “Procedura di certificazione energetica degli edifici”.
La clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del DLgs 192/2005 e smi, in relazione a quanto disposto dall’art. 117 comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del DLgs 192/2005 e smi, si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.
I requisiti minimi di prestazione energetica, a livello nazionale, sono indicati dal DLgs 192/2005 Allegato C e dell’art. 4 del DPR 29/2009.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi è il principale requisito minimo di prestazione energetica ed è il parametro utilizzato per la determinazione della
prestazione energetica. Tale parametro è il risultato della procedura di calcolo secondo le norme UNITS 11300, è quindi determinato in funzione delle caratteristiche geometriche, termo-fisiche ed impiantistiche del fabbricato realizzate secondo quanto previsto dal progetto energetico e dal Capitolato d’Appalto, le cui modifiche e varianti devono tener conto dell’incidenza che possono avere su tale requisito.
La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d’Appalto, integra la progettazione del sistema edifico-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle più idonee soluzioni ai fini dell’uso razionale dell’energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell’involucro edilizio e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso l’utilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.
ART.77 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
1.- La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione, resta in capo all’Impresa Appaltatrice, che rimane pertanto responsabile, nella qualità di produttore di tutti gli adempimenti previsti dal SISTRI.
2.- Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata l’autorizzazione della competente Autorità, con l’osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.
Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell’Ente Appaltante senza alcun diritto dell’impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.
ART.78 - Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
ART.79 - Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ART.80 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1.- Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2.- Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo .
3.- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
4.- A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5.- Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
ART.81 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del DLgs 163/2006 s.m.i..
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
ART.82 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto e convenuto o in contrasto con le vigenti disposizioni normative nel presente capitolato speciale di appalto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia di opere e lavori pubblici, ed in particolare, alle norme contenute nella legge n. 55/1990, nel decreto legislativo n. 81 del 2008, nel D.P.R. n. 207/2010, nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, nel decreto legislativo n. 50/2016, nella L. n. 98/2013 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”, nei Regolamenti Comunitari in materia di FESR POR Campania 2014/2020 e nel relativo manuale di attuazione, e nel codice civile per quanto non regolato dalle norme di legge e di regolamento in questo atto richiamate, che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere, accettandone il contenuto senza riserva alcuna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle principali norme tecniche di settore:
✓ Protocollo di Legalità sottoscritto tra il prefetto di Salerno e l'amministrazione/ente Provincia di Salerno il 24.9.2008;
✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale.
✓ Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con DM 19/04/2000 n.145 e ss.mm.ii.
✓ Il D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
✓ Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.
✓ Legge n. 136 del 13 agosto 2010
✓ D.M. 14 Gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni
✓ DPR 34/2000 s.m.i.
ALLEGATI
- Capitolato Speciale d’Appalto - Sezione amministrativa
- Capitolato Speciale d’Appalto – Opere civili, meccaniche ed elettriche
Elaborati grafici di progetto consegnati in sede di gara che si intendono qui appresso elencati.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Sezione Opere civili, meccaniche ed elettriche
INDICE
1 QUALITA’ DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE 6
1.1 PRESCRIZIONE GENERICHE 6
1.2 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 6
1.3 QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 7
1.3.1 Acqua 7
1.3.2 Calce 7
1.3.3 Leganti idraulici 8
1.3.4 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 8
1.3.5 Ghiaia, pietrisco e sabbia (per malte, conglomerati, massicciate e sottofondi)
8
1.3.6 Paratie o casseri 10
1.3.7 Conglomerato cementizio 10
1.3.8 Armature per calcestruzzo 17
1.3.9 Pietrame 17
1.3.10 Xxxxxx e pietrisco per drenaggi 17
1.3.11 Argilla 18
1.3.12 Materiali metallici 18
1.3.13 Tubazioni 19
1.3.14 Segnali stradali verticali 22
1.3.15 Manufatti prefabbricati 23
1.3.16 Xxxxxxxx in ghisa sferoidale 24
1.3.17 macchinari 26
1.3.18 Riduttori - Viti senza fine - Ingranaggi - Assi 27
1.3.19 Materiali per le impermeabilizzazioni delle pavimentazioni 29
1.3.20 Pompe di sollevamento 32
1.3.21 Conglomerati bituminosi per strati di collegamento e di usura 32
2 Modalità di esecuzione – Prescrizione generiche 37
2.1 Delimitazione degli ambiti di intervento 37
2.2 Scavi e riporti 37
2.3 Demolizioni 38
2.4 RETI DI SERVIZI 39
2.5 Posa in opera di tubazioni e pozzetti 39
3 COSTRUZIONE IN GENERE 42
3.1 Allestimento cantiere 42
3.2 Interventi sulla viabilità e sui piazzali esterni 42
3.3 Ponteggi – strutture di rinforzo 43
3.4 Opere di tinteggiatura – verniciatura 44
3.5 Opere da lattoniere 47
3.6 Tubazioni 48
3.6.1 Movimentazione delle tubazioni 49
3.6.2 Scavo per la tubazione 50
3.7 Raccolta acque pluviali 51
3.8 Garanzie e documentazione 52
3.9 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 52
4 COMPONENTI IMPIANTISTICHE 53
4.1 BioTrituratore 53
4.2 Tritomiscelatore 56
4.3 Vaglio a Tamburo Rotante 59
4.4 PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO 62
4.5 Biotunnel di maturazione 63
4.6 Ventilatore per biotunnel 66
4.7 Platea Aerata 66
4.8 Ventilatore per insufflazione platea aerata 67
4.9 Tubazioni aspirazione 67
4.10 Sistema gestione percolati 68
4.11 Impianto aria compressa 68
4.12 Deferrizzatori 69
4.13 Xxxxxx trasportatori 69
4.14 Sistema di controllo remoto del processo 69
4.15 Pala Gommata 72
4.16 Caricatore Gommato 73
4.17 Spazzatrice 73
4.18 pressa imballatrice 74
5 Sistema Antincendio 75
5.1 gruppo di pressurizzazione 75
5.2 Vasca anticendio 82
5.3 impianto sprinkler 82
6 Opere in ferro 82
7 Esecuzione di segnaletica stradale e cartelli informativi 83
8 OPERE MECCANICHE 84
8.1 QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 84
8.2 Colori distintivi delle tubazioni 86
8.3 Pompe 87
8.4 Valvole 88
8.5 Utensili e lubrificanti 93
8.5.1 macchinari 93
8.5.2 Riduttori - Viti senza fine - Ingranaggi - Assi 94
8.5.3 Dispositivi per Aria 96
8.5.4 AUSILIARI E SERVIZI 98
8.6 NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 101
8.6.1 esecuzione delle unioni 101
8.6.2 Saldatura 101
8.6.3 Chiodatura 102
8.7 Tubazioni 102
8.7.1 Montaggio di serbatoi e silos 110
8.7.2 Montaggio del macchinari 111
8.7.3 Verniciature 111
8.7.4 Impianti di riscaldamento 114
8.7.5 Disegni di carpenteria metallica e tubazioni 116
8.7.6 Disegni di macchinario 117
8.7.7 Brevetti di invenzione117
9 OPERE ELETTRICHE 118
9.1 LEGGI E DECRETI 118
9.2 Pali di sostegno (escluse le torri-faro) 119
9.3 Linee 120
9.4 Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti 120
9.5 Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione 120
9.6 Impianto di Terra - Dispersori 122
9.7 APPARECCHIATURE MT 122
9.7.1 norme di riferimento 122
9.7.2 dati elettrici 122
9.7.3 arco interno 122
9.7.4 dati dimensionali 123
9.7.5 generalità caratteristiche costruttive 123
9.7.6 cella sbarre 124
9.7.7 cella linea scomparto con interruttore 124
9.7.8 cella linea scomparto con interruttore di xxxxxxx-sezionatore o di solo sezionatore a vuoto 124
9.7.9 cella strumenti 125
9.7.10 sbarre e connessioni 125
9.7.11 impianti di terra nel quadro 126
9.7.12 interblocchi 126
9.7.13 interblocchi scomparti con interruttore in esaluoruro di zolfo o in vuoto 126
9.7.14 interblocchi scomparti con interruttori di xxxxxxx o a vuoto 127
9.7.15 interblocchi scomparti unità arrivo cavi con sezionatore di terra 127
9.7.16 verniciatura 127
9.7.17 interruttori 128
9.7.18 sezionatori a vuoto 129
9.7.19 interruttori di manovra sezionatori e fusibili 129
9.7.20 sezionatore di terra interno all’involucro inox del sezionatore/ims 130
9.7.21 sezionatore di terra interno all’involucro inox del sezionatore/ims 130
9.7.22 sensori di corrente 131
9.7.23 unità di protezione e misura 131
9.7.24 cavetteria e circuiti ausiliari 133
9.7.25 prove e certificazioni 134
9.7.26 documenti da fornire a fine lavori134
9.7.27 garanzia e sistema di qualità 134
9.8 CAVI ELETTRICI 135
9.8.1 cavi elettrici mt 135
9.9 CANALIZZAZIONI 135
9.9.1 generalita' 135
9.9.2 tubazioni sottotraccia 136
9.10 COLLEGAMENTI ELETTRICI 136
9.11 PROTEZIONE STRUMENTI CONTRO BASSE TEMPERATURE 137
9.12 DOCUMENTI FINE LAVORI 137
1 QUALITA’ DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE
Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale del progetto di un impianto di compostaggio aerobico per la frazione organica da raccolta differenziata autorizzato dal 11/08/2015, con Autorizzazione Integrata Ambientale, Decreto N° 190 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania per l’esercizio di attività IPPC 5.3 lettera b) dell’All. VIII alla Parte II del DLgs 152/06, ovvero: “il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, nello specifico con capacità pari a 35.000 t/a.
1.1 PRESCRIZIONE GENERICHE
I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti per ognuno dal presente capitolato.
Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere di competenza dell'impresa, in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.
A ben precisare la natura delle provviste di materiali occorrenti alla esecuzione delle opere la direzione dei lavori potrà richiedere che l'impresa presenti, per le principali provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della direzione stessa, la quale, dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro forma, qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza del modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'impresa per l'intera provvista.
La direzione lavori ha facoltà di prescrivere la qualità di materiali che devono essere impiegati in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente capitolato e nell’elenco prezzi unitari.
I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'impresa asportarsi dal cantiere e l'impresa sarà tenuta a surrogarli senza che ciò possa darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.
Anche i materiali ammessi al cantiere non si intendono perciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del capitolato.
L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione o protesta.
In merito alla eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal capitolato, verrà deciso secondo la procedura stabilita dal capitolato medesimo.
Allorché il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le necessarie verifiche.
Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione. Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l'appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso.
1.2 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Tutti gli approvvigionamenti afferenti il cantiere dovranno essere corredati del certificato del produttore attestante le caratteristiche del materiale per verificarne l’idoneità e la corrispondenza ai requisiti prescritti. Ove previsto, dovranno essere trasmesse, al fine di consentire alla D.L. di procedere alla formale accettazione del materiale, le risultanze analitiche prescritte nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Tale documentazione è necessaria al fine di consentire all’impresa la fornitura in cantiere del materiale occorrente alla realizzazione dei lavori.
Successivamente dovrà essere consegnato in copia alla Direzione Lavori, entro 3 giorni dalla consegna in cantiere, il Documento di Trasporto del materiale fornito.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme EN, U.N.I., C.N.R., C.E.I..
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all’approvazione della Direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l’Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza a sue spese, all’esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
1.3 QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
1.3.1 Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.
1.3.2 Calce
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al X.X. 00 novembre 1939,
n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965,
n. 595 nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento
dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura..
1.3.3 Leganti idraulici
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.
1.3.4 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
1.3.5 Ghiaia, pietrisco e sabbia (per malte, conglomerati, massicciate e sottofondi)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 71 U.N.I. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 60 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 e passanti da quello 40 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni x xxxxx ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Rispetto ai xxxxxxxx U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti dal crivello 10; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
1.3.6 Paratie o casseri
Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso può essere reinserito regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.
Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni, preventivamente spianate, debbono essere munite di puntazze in ferro quando la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario.
Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente quando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi nel terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.
1.3.7 Conglomerato cementizio
Per quanto riguarda la normativa UNI 9858-91, la classe di esposizione richiesta sarà tipo 5a, come da seguente tabella:
La classe di consistenza mediante la misura dell’abbassamento al cono UNI 9418 sarà di tipo S4 o S5, come da seguente tabella:
Si richiama in particolare il rispetto dei disposti della normativa UNI 9858-91 per garantire ai calcestruzzi la richiesta resistenza meccanica e durabilità nel tempo.
Cemento e rapporto acqua/cemento
La determinazione del rapporto acqua/cemento ottimale da adottare negli impasti di calcestruzzo dovrà essere oggetto di una serie di prove preventive che tengano conto del tipo e del dosaggio di cemento, della natura e della granulometria degli inerti e del loro stato igrometrico superficiale medio, delle caratteristiche delle strutture da gettare e del sistema e della potenza e frequenza dei vibratori impiegati per il costipamento in opera.
Normalmente il rapporto acqua/cemento effettivo non dovrà essere superiore a 0,45.
Nel caso in cui tale rapporto rendesse difficoltoso la lavorabilità ed il costipamento del getto (in particolare per quanto riguarda il getto di conglomerato atto ad ottenere un trattamento superficiale del cls) sarà ammesso l’impiego di appositi additivi, anziché provvedere all’aggiunta di quantità eccedenti di acqua per favorire l’esecuzione dei getti.
L’impiego degli additivi dovrà essere segnalato alla Committenza ed approvato dalla Direzione Lavori e sarà comunque a carico dell’Appaltatore. Nel computo del rapporto acqua/cemento si dovrà tener conto dell’umidità degli inerti.
L’Appaltatore dovrà provvedere affinché in cantiere sia sempre a disposizione della Direzione Lavori un cono di Xxxxxx per le necessarie prove di slump del cls prima del getto.
Inerti
I materiali inerti potranno provenire dal riutilizzo di residui inerti che saranno reperiti in parte all’interno dell’area oggetto dell’intervento e in parte esternamente attivando un punto di conferimento di questi rifiuti.
Tali materiali verranno opportunamente trattati in un impianto di frantumazione e vagliatura, e separati da frazioni indesiderate quali ferro e materiali leggeri (plastica, legno ecc.), tramite deferrizzatore e separatore per peso specifico.
Gli inerti potranno essere di origine naturale od essere ottenuti per frantumazione di rocce compattate e dovranno essere costituiti da materiali silicei selezionati e lavati in modo da escludere la presenza di sostanze organiche, limose, argillose, gessose od altre che possano comunque risultare nocive alla resistenza finale del conglomerato di calcestruzzo e delle relative armature.
Non dovranno in ogni caso essere porosi, scistosi e silicomagnesiaci. In particolare è escluso l’impiego di inerti con silice cristallina libera, utilizzati con cementi contenenti solfati in proporzione superiore allo 0,7%.
Le miscele di inerti fini e grossi, per il confezionamento di conglomerati cementizi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità, pompabilità, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti richiesti.
Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding nel calcestruzzo.
Gli inerti dovranno essere suddivisi per classi; la classe più fine non dovrà contenere più del 5% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato.
Le singole classi non dovranno avere sottoclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero appartenere a classi inferiori) in misura superiore al 15% e sopraclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero appartenere a classi superiori) in misura superiore al 10% della classe stessa.
L’appaltatore, in relazione all’entità dei lavori, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà disporre in cantiere a sua cura e spese quanto necessario per eseguire analisi granulometriche degli inerti con la stessa serie di vagli usata per lo studio della composizione dei conglomerati e provvedere a richiesta della Direzione lavori e a suo onere, al controllo granulometrico mediante i xxxxxxxx UNI 233 e UNI 2334 ed alla stesura delle curve granulometriche eventualmente prescritte.
Il pietrischetto potrà provenire dalla frantumazione di rocce calcaree, basaltiche, granitiche od analoghe. La dimensione massima degli inerti dovrà essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità del conglomerato stesso, dell’armatura metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi d’opera.
Le curve granulometriche che si intendono adottare dovranno essere tempestivamente presentate alla Committenza ed alla Direzione Lavori. Sarà ammessa l’adozione di curve granulometriche discontinue con preventiva verifica che le resistenze meccaniche risultino inferiori a quelle prescritte.
Per particolari getti di calcestruzzo, in particolare, gli inerti dovranno essere privi di qualsiasi impurità, specie di pirite; dovranno inoltre avere colore uniforme per tutta la durata del getto e dovranno pertanto essere approvvigionati sempre alla stessa fonte.
Lo stoccaggio dovrà avvenire in appositi sili, tramogge o depositi opportunamente predisposte per lo scolo dell’acqua.
Il diametro massimo convenzionale del pietrisco da impiegare deve essere determinato in base alle caratteristiche delle strutture da gettare, tenendo conto delle loro dimensioni, dell’ingombro delle armature metalliche e dell’effetto parete delle armature stesse e delle casserature di contenimento.
L’Appaltatore, in rapporto all’entità delle opere, dovrà:
- disporre di una adeguata attrezzatura di cantiere per l’esecuzione delle analisi granulometriche e per la determinazione dei pesi specifici e dello stato igrometrico degli inerti;
- effettuare lo studio delle granulometrie degli impasti, completo di relazioni, conteggi e diagrammi, il tutto in base a metodi e curve limiti preventivamente approvati dalla Committenza e dalla Direzione Lavori, se da questa richiesto, effettuare uno specifico studio granulometrico per ogni struttura o gruppo di strutture di caratteristiche analoghe, particolarmente impegnative.
La composizione dell’impasto deve essere studiata con riferimento ad 1 m3 di calcestruzzo fresco in opera, tenendo conto del dosaggio di cemento prefissato e del rapporto acqua/cemento che si intende adottare per le singole strutture.
Su richiesta della Direzione Lavori non potranno essere iniziati i getti delle strutture particolarmente impegnative, prima di aver ottenuto i risultati validi su prove eseguite a 28 giorni su provini dei calcestruzzi confezionati secondo le granulometrie studiate.
Durante il getto, la Committenza potrà richiedere che vengano prelevati direttamente dall’impastatrice campioni di miscela asciutta, in modo da procedere al controllo del modulo di finezza dell’impasto per il quale sono tollerate variazioni non superiori al 10%.
Leganti
Cemento normale tipo Portland 325 per il confezionamento delle malte a base di agglomerante cementizio, eventualmente additivate.
I requisiti meccanici dovranno rispettare il D.M. 03/06/1968, ed in particolare la resistenza a compressione dovrà garantire i seguenti valori minimi :
• Cementi normali 28 gg. da N/cm2 325
• Cementi ad alta resistenza 28 gg. da N/cm2 425
• Cementi ad alta resistenza e presa rapida 28 gg. da N/cm2 425
I cementi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui ai seguenti riferimenti legislativi:
• Legge n° 595 del 26/05/1965 e successivo D.M. 31/08/1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”
• D.M. 03/06/1968 “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”
• Eventuali altre Leggi, Norme UNI e Decreti vigenti o successivamente emanati, anche durante il corso dei lavori. I leganti idraulici dovranno essere conservati in ambiente e silos riparati ed asciutti. Dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.M. 03/06/1968 e al D.M. 14/02/1992 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” e per quanto citato alla UNI 9858-91.
Ogni tipo di cemento impiegato o presente in cantiere dovrà provenire dallo stesso stabilimento (in caso di impossibilità segnalare il fatto alla Committenza ed alla Direzione Lavori) e sarà reso in cantiere in involucri sigillati od in veicoli appositi per il trasporto del cemento sfuso. Le singole partite dovranno essere impiegate in ordine di consegna. per getti di calcestruzzo a vista dovrà essere garantita l’uniformità di colore : il cemento dovrà quindi essere particolarmente controllato.
Acqua
L’acqua da impiegarsi nella produzione di conglomerato cementizio dovrà essere esente da SO4 (massimo 1 g/litro) e cloruri (max 0,1 g/litro). L’acqua dovrà essere limpida e senza tracce di saponi, acidi, grassi, limi o altre sostanze organiche. Il pH dovrà essere compreso fra 6 e 8.
Additivi per calcestruzzi
Per garantire calcestruzzi con idonee resistenze meccaniche e durevoli nel tempo, saranno impiegati componenti migliorativi della coesione e compattezza dei getti a base di microsilicati e di additivi superfluidificanti di tipo melamminico, per realizzare cls facilmente pompabile, privo di fenomeni di segregazione degli inerti.
Gli additivi dovranno essere impiegati secondo le prescrizioni del Produttore. Questi dovrà esibire i risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e sulla dose dell’additivo da usarsi; dovrà esibire prove di Laboratori Ufficiali che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti e garantire la qualità e la costanza delle caratteristiche del prodotto stesso.
Il Produttore di additivi dovrà mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati nell’impiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all’impiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione dell’opera.
L’uso di qualsiasi tipo di additivo dovrà comunque essere approvato dalla Direzione Lavori.
Impasto del calcestruzzo
Dovranno essere impiegate impastatrici meccaniche di tipo adeguato alla entità dei lavori appaltati. Il dosaggio del cemento e degli inerti dovrà essere effettuato a peso, con tolleranza rispettivamente del 2% e 3%.
I componenti asciutti dell’impasto inseriti nell’impasto, immessi nell’impastatrice contemporaneamente e in modo da non dare luogo a dispersioni di cemento, dovranno essere mescolati fino ad ottenere una miscela omogenea prima di iniziare l’aggiunta di acqua. Questa dovrà essere regolata da contatori ed il suo carico progressivo dovrà essere completato entro il 25% del tempo totale di mescolamento.
L’eventuale aggiunta di fluidificanti, ritardanti e acceleranti, del tipo approvato dalla Committenza, verrà effettuato normalmente prima della fine dello scarico dell’acqua di impasto.
Il tempo di mescolamento dovrà essere commisurato al tipo di impastatrice ed alla composizione dell’impasto. In ogni caso dovrà essere tale da garantire la completa miscelatura della pasta di acqua e cemento con gli aggregati, e non deve essere prolungata oltre il necessario onde non dar luogo ad inizi di segregazione dei componenti.
Ogni carica dovrà corrispondere alla capacità dell’impastatrice. Questa dovrà essere completamente svuotata prima di dare inizio al ciclo successivo. Durante la lavorazione, la Committenza e la Direzione Lavori potranno richiedere il controllo sistematico della consistenza e della lavorabilità del calcestruzzo; la consistenza dell’impasto sarà verificata con prove di abbassamento al cono di Xxxxxx, che, sulla media aritmetica delle misure effettuate dovranno dare i seguenti valori :
• consistenza umida (S1): abbassamento al cono 10-40 mm
• consistenza plastica (S2): abbassamento al cono 50-90 mm
• consistenza semifluida (S3): abbassamento al cono 100-150 mm
• consistenza fluida (S4): abbassamento al cono 160-200 mm
• consistenza superfluida (S5): abbassamento al cono 210 mm
Trasporto del calcestruzzo
Il trasporto del calcestruzzo dall’impianto di betonaggio alla zona di getto dovrà avvenire con mezzi che evitino la separazione e perdita dei materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo stesso.
Il trasporto con mezzi privi del dispositivo di mescolamento dell’impasto è consentito solo se il tempo intercorrente tra lo scarico del calcestruzzo dall’impastatrice ed il suo getto non supera la mezz’ora. Per periodi più lunghi si dovrà provvedere al mescolamento durante il trasporto.
La capacità dei contenitori dei veicoli dovrà essere uguale o multiplo intero di quella dell’impastatrice dell’impianto di betonaggio per evitare il frazionamento degli impasti nella distribuzione. Gli organi di scarico dovranno consentire il controllo della velocità e della quantità del getto.
L’acqua eventualmente o evaporata durante il trasporto potrà essere integrata immediatamente prima del getto, purché ciò avvenga entro i contenitori rotanti ed in modo che l’acqua aggiunta si amalgami uniformemente con la massa di calcestruzzo. La Committenza e la D.LL. potranno richiedere che prove di consistenza e lavorabilità vengano eseguite sul luogo del getto, prima e durante la sua esecuzione.
Qualora non sia possibile altrimenti, sarà ammesso l’impiego di calcestruzzi preconfezionati da Società di betonaggio, con l’osservanza di tutte le disposizioni sopra descritte. L’Appaltatore assumerà comunque a suo pieno e completo carico ogni onere e responsabilità a tutti gli effetti, come da produzione sua propria. Ciò vale anche per le operazioni eventuali di getto a mezzo di pompa. Per getti diretti da betoniera, sarà vietato in modo assoluto fluidificare l’impasto con aggiunta di acqua.
Il tempo di mescolamento dovrà essere tale da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti della prova di omogeneità di cui ai successivi paragrafi. Il tempo intercorso tra l’inizio delle operazioni di impasto ed il termine dello scarico in opera non dovrà causare un aumento di consistenza superiore di cm 5 alla prova del cono. In caso di cls preconfezionato, ogni betoniera potrà scaricare il proprio carico solo se in possesso di specifica bolla tecnica di consegna con indicate tutte le caratteristiche richieste per il getto; in particolare devono essere indicate : resistenza caratteristica, quantitativo di cemento, rapporto acqua/cemento, classe di consistenza, classe di esposizione, eventuali additivi.
Getto del calcestruzzo
L’appaltatore dovrà:
• controllare che tutte le gabbie d’armatura siano dotate di appositi distanziatori dal cassero, in plastica o cls, per garantire i richiesti copriferro di progetto;
• prima di ogni getto informare la Direzione Lavori al fine di consentire il controllo della disposizione dell’armatura, le condizioni della stessa e lo stato delle superfici interne delle casseforme;
• effettuare il trasporto del calcestruzzo in modo da evitare contaminazioni, separazioni o perdita degli inerti e prematuro inizio di presa;
• al momento del getto, assicurarsi che armature e casseri siano puliti, senza detriti od acqua stagnante (le casseforme in legname debbono essere bagnate e quelle in metallo debbono essere trattate con prodotto disarmante);
• gettare il calcestruzzo al centro delle casseforme, stendendo in strati orizzontali di spessore variabile fra cm 20 e 40, a seconda del tipo di strutture, evitando di gettare il cls in grossi cumuli, distendendoli successivamente con vibratore, ma procedere in piccoli strati servendosi possibilmente di tramogge o canalette specialmente nelle zone fittamente armate;
• effettuare i getti con operazione continua fino ai giunti di ripresa e con altezza di caduta non superiore a cm 50;
• costipare immediatamente il cls in opera servendosi di vibratori ad ago di idonea frequenza (8000-10000 colpi al minuto per i getti con trattamento superficiale del cls) immersi verticalmente ogni 40-80 cm e ritirati lentamente, evitando il contatto con le armature.
Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorrente tra la posa in opera di uno strato orizzontale ed il ricoprimento con lo strato successivo non dovrà superare le 3 ore alla temperatura ambiente di 20 °C oppure il tempo dedotto per interpolazione dalla seguente tabella:
A meno che non sia stato aggiunto all’impasto un idoneo additivo ritardante.
Nel caso di interruzioni superiori alle 8 ore, si dovrà lavare la superficie di ripresa con acqua e sabbia in pressione in modo da mettere in evidenza lo scheletro presente, e stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dello spessore di cm 1-2 con un dosaggio di cemento di almeno 600 daN.
Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto devono essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.
Stagionatura dei getti
Prima del disarmo tutte le superfici non protette dei getti dovranno essere mantenute umide con bagnatura o con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. Le operazioni di bagnatura potranno essere sostituite dall’impiego di vernici protettive antievaporanti.
Controlli
L’Appaltatore dovrà prelevare i campioni di cls per i controlli di accettazione della resistenza a compressione con la modalità e la frequenza precisate nel D.M. 14/02/1992 allegato 2. L’Appaltatore dovrà far siglare ogni provino dalla Direzione Lavori e registrare nel diario di cantiere la data di prelevamento dei provini e le parti di struttura corrispondenti ad essi. L’Appaltatore dovrà inviare i campioni in un laboratorio ufficiale come definito dall’art. 20 della legge 1086 del 05/11/1981 mediante lettera sottoscritta dal D.L. indicante la caratteristica Rck richiesta in progetto, la data di prelievo e l’elemento strutturale interessato.
Inoltre l’Appaltatore dovrà preventivamente, per via sperimentale, individuare e definire qualità e composizione dei componenti di conglomerato, nonché procedura e modalità operative per impasto, getto e maturazione, in modo da ottenere calcestruzzo di classe richiesta.
Questa fase di approntamento dei campioni dovrà essere condotta in tempi tali da rispettare il programma dei lavori, ivi comprendendo anche i tempi di verifica e di accettazione da parte della Direzione Lavori.
In particolare la vasca di contenimento in c.a. dei nuovi serbatoi di stoccaggio del percolato verrà sottoposta, a opera finita, a prova di tenuta idraulica.
1.3.8 Armature per calcestruzzo
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.
M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
L’intera fornitura dovrà essere del tipo “Controllata in stabilimento” ai sensi del nel D.M. 14/02/1992 punto
2.2.8.2 e potrà essere accettata in cantiere senza ulteriori controlli se accompagnata da certificato di Laboratorio Ufficiale con relativa bolla di accompagnamento e marchio di qualità ed origine.
La Direzione Lavori potrà far eseguire controlli di acciai già sottoposti a controlli in stabilimento, con i relativi oneri a carico dell’Appaltatore.
E’ tassativamente vietato piegare le barre a caldo.
Il copriferro e l’interferro dovranno essere secondo il punto 6.1.4 del nel D.M. 14/02/1992 ovvero secondo le prescrizioni dell’ “Eurocode n°2, part. 10: structural fire design”, assumendo la condizione più gravosa derivante dalle sopraccitate normative.
Le reti di acciaio elettrosaldate dovranno possedere le caratteristiche indicate nel D.M.
14/02/1992 - prospetto 4 del punto 2.2.5. Saranno formate con fili aventi diametro compreso fra 5 e 12 mm e maglia non superiore ai cm 35 di lato.
1.3.9 Pietrame
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di 5.
1.3.10 Xxxxxx e pietrisco per drenaggi
Le ghiaie o i pietrischi che verranno adoperate per la realizzazione di drenaggi dovranno essere costituiti da elementi omogenei privi di alterazioni, inalterabili all'aria, all'acqua e al gelo, pulitissimi e esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire esclusivamente da rocce silicee compatte ad alta resistenza a compressione. Le perdite in peso per decantazione in acqua non dovranno superare il 2%. Dovranno essere scartati gli elementi appuntiti o con spigoli vivi che possano danneggiare le membrane impermeabili. Le granulometrie dovranno essere esclusivamente quelle indicate nel progetto.
Negli utilizzi in contatto con geocompositi bentonitici sono da impiegare esclusivamente ghiaie e ghiaietti con granuli tondi senza spigoli o punte, delle granulometrie indicate nel progetto.
1.3.11 Argilla
L'argilla impiegata sarà reperita in loco o prelevata da cava esterna e dovrà possedere caratteristiche riconosciute idonee dalla Direzione Lavori.
L’argilla dovrà essere di fine granulometria ed esente da sabbie, ghiaie, materiale organico ed altri inerti che ne riducano la coesione e l’impermeabilità naturale.
L’argilla dovrà avere caratteristiche di plasticità tali da consentirne una facile lavorazione; qualora la materia prima dovesse risultare al momento della stesa scarsamente inumidita e di conseguenza poco malleabile, si provvederà all’innaffiamento della stessa fino a raggiungere valori ottimali di umidità ai fini della lavorabilità; verrà quindi lavorata fuori opera con mezzi meccanici quali escavatori, pale meccaniche, rulli costipatori, ecc. fino ad ottenere la plasticità necessaria per la posa in opera; la consistenza dell’argilla da rivestimento dovrà venir preventivamente accettata dalla Direzione Lavori; eventuali partite di argilla poste in opera senza la preventiva accettazione e quindi in difformità a quanto sopra detto sull’argomento, saranno rimosse a cura e spese dell’Impresa.
1.3.12 Materiali metallici
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso indicate.
In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.
- Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
- Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1561.
La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1562.
- Rame
Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1977.
- Ferro
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.
I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice antiruggine.
- Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244- 2.
1.3.13 Tubazioni
Generalità
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui ai capitoli “Costruzioni delle condotte in genere” e “Opere meccaniche”, tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.
Ordinazione
L'Appaltatore effettuerà l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potrà stabilire la Direzione dei Lavori e che sarà comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.
L'Appaltatore invierà alla Direzione dei Lavori, che ne darà subito comunicazione alla Stazione Appaltante, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.
L'ordinazione dovrà contenere la clausola seguente o equipollente.
"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati.
Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera".
L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sarà in ogni caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformità della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori ottenuti nelle singole prove. I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia l'Appaltatore e sia la Direzione dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN.
L'Appaltatore richiederà alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verrà consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalità di posa in opera della tubazione.
Accettazione delle tubazioni - Marcatura
L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato, in quanto applicabili. Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985:
tabella I, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le fognature. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente l'anno di fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti
i materiali ed i tubi forniti. La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2- 3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Rivestimento interno
Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta.
Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.
Tipi di giunti
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:
- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN 1092- 1.
- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1.
- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1.
- Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).
- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Xxxxxxx), costituito da un manicotto (botticella) e da due flangie in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremità lisce.
Apparecchiature idrauliche
Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti norme UNI.
Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà esibire, entro 15 giorni dalla data della consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore.
L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.
Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD)
I tubi in HDPE (PEAD) a sezione circolare, fessurati o a tenuta, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni (alla temperatura di riferimento di 40° C):
- massa volumetrica: > 0.954 g/cmc; metodo di prova ISO/RIIP3; DIN 53479;
- resistenza allo snervamento: 240 Kgf/cmq (24 Mpa); metodo di prova ISO/R 527; DIN 53455;
- allungamento a rottura: > 600%; metodo di prova ISO/R 527; DIN 53455;
- modulo elastico in trazione: 70.000 Kgf/cmq (700 Mpa); metodo di prova ISO/R 527; DIN 53455;
- coeff. di dilatazione termica: 1.3 10-4 K-1; metodo di prova ASTM 696;
- rigidità dielettrica: KV/cm 2.2 102; metodo di prova DIN 53481.
La rispondenza alle norme di produzione e qualità dovrà comunque risultare dal marchio di conformità rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.
I tubi in HDPE fessurati dovranno provenire da Aziende produttrici in possesso di certificazione aziendale SQP di conformità alle norme UNI-EN 29002, avranno superficie liscia, colore nero, marcatura leggibile indicante la Ditta produttrice e/o il nome commerciale, il diametro esterno, il tipo, la data e la linea di produzione, il turno di lavoro.
Il tubo dovrà avere i requisiti dimensionali (diametri, spessori, tolleranze) previsti dalla norma UNI 7611; le fessure drenanti saranno realizzate perpendicolarmente all’asse del tubo occupando i 2/3 della circonferenza, saranno alternate tra loro in modo da ridurre la perdita di resistenza allo schiacciamento; la larghezza delle fessure sarà pari a 4 mm e l’interasse sarà stabilito in modo che la superficie fessurata risulti compresa tra il 5-10% della superficie totale del tubo; il tubo dovrà essere dotato ad una estremità di bicchiere in HDPE presaldato alla barra in stabilimento completo guarnizione elastomerica.
Tubi per condotte in PVC
I tubi in polivinilcloruro, PVC rigido non plastificato, destinati allo scarico di fluidi non in pressione, sia civili che industriali, prodotti in conformità alla UNI EN 1401, dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modifiche".
I tubi saranno prodotti a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente stabilizzate. I tubi dovranno essere prodotti nei tipi seguenti:
1. tipo SN 2 SDR 51 ( 2 KN/cm2) per temperatura massima permanente di 40°C;
massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo paria 4 m; traffico stradale leggero pari a 12 t/asse;
trincee strette oltre un metro dalla struttura.
2. tipo SN 4 SDR 41(4 KN/cm2) per temperatura massima permanente di 40°C;
massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo pari a 6 m; traffico stradale leggero pari a 18 t/asse;
trincee larghe e strette entro od oltre un metro dalla struttura.
3. tipo SN 8 SDR 34 (KN/cm2) per
temperatura permanente del fluido condottati 40°C; per condizioni di posa particolarmente gravose.
I tubi saranno prodotti in barre di lunghezza 6 m compreso bicchiere ad anello elastomerico e saranno di colore arancione scuro, RAL 8023.
I tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo sotto indicati, nei quali sono riportati i metodi di prova e la frequenza minima:
Prova | Frequenza minima | Metodo di prova |
Aspetto e dimensioni | Ogni 2 ore | |
Diametro esterno medio | Ogni 2 ore | |
Ovalizzazione | Ogni 2 ore | |
Spessore | Ogni 2 ore | |
Resistenza all'urto a 0°C | Ogni 24 ore | UNI EN 744 |
Resistenza alla pressione interna: 1000hl/60°C/ 10 MPa | Una volta all'anno sul diametro più piccolo prodotto | UNI EN 921 |
Resistenza al diclorometano | Una volta per ogni giorno di produzione | EN 580 |
15°C/ 30' | ||
Temperatura di rammollimento-(grado Vicat 79°C) | Una volta all'anno, per ogni linea | UNI EN 727 |
Ritiro longitudinale | Una volta per ogni giorno di produzione | UNI EN 743 |
La Ditta produttrice dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alla norma ISO 9001 e ISO 14001. La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile.
Essa conterrà come minimo:
o nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;
o normativa di riferimento;
o diametro nominale;
o SN, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;
o codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell'IIP;
o data di produzione.
1.3.14 Segnali stradali verticali
Xxxxxxxx, targhe e sostegni dovranno essere forniti in perfette condizioni conservative e dovranno essere di ottima qualità oltre ad offrire garanzie di resistenza e di durata. Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 4955, e conformi al D.L. 17 maggio 1996, n° 270 e s.m.i.
I segnali dovranno essere costruiti in ogni loro parte in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 o in lamiera di alluminio semicrudo puro di spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm a seconda delle indicazioni della Direzione dei lavori.
Le targhe con superficie superiore a 0,80 mq, dischi, segnali ottagonali di diametro superiore a 90 cm e segnali di direzione dovranno essere rinforzati mediante l'applicazione sul retro per tutta la larghezza del cartello di due traverse di irrigidimento in alluminio completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.
Al fine di evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 o 90 mm) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di 22 cm saldate al segnale, da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di. 3 mm con due fori e da bulloni anch'essi zincati (e relativi dadi e rondelle zincati) interamente filettati da 7,5 cm.
Rinforzi
Ogni elemento avrà, ricavate sul retro, speciali profilature ad "omega aperto" formanti un canale continuo per tutta la lunghezza del segnale; per profili da 25 e 30 cm sono richieste tassativamente due profilature ad "omega aperto".
Giunzioni
Ogni profilo sarà dotato, lungo i bordi superiori ed inferiore, di due sagome ad incastro che consentano la sovrapponibilità e la congiunzione dei profili medesimi.
Tale congiunzione dovrà avvenire mediante l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria dovrà risultare visibile guardando frontalmente il retro del segnale e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono incassato
Finiture
Le targhe modulari in lega d'alluminio anticorrosione dovranno consentire l'intercambiabilità di uno o di piu moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato utilizzando il supporto originale.
Le pellicole retroriflettenti dovranno possedere esclusivamente le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal "Capitolato tecnico, sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti" di cui al d.m. 31/03/19956, rettificato ed integrato dal Decreto Ministero dei LL.PP. 11.07.2000. Le pellicole dovranno essere prodotte da aziende in possesso del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9002.
1.3.15 Manufatti prefabbricati
Norme generali
La costruzione di manufatti in calcestruzzo vibrato anche armato normale o precompresso, fabbricati in serie, previsti in progetto e che assolvono alle funzioni idrauliche e presentano le caratteristiche indicate nel presente articolo per gli usi previsti nel presente progetto, è soggetta, in linea generale, alla preventiva comunicazione all’ente appaltante tramite la D.L. al quale l’Appaltatore con apposita relazione dovrà:
- descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentesi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura come più avanti specificato;
- precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla sorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali;
- indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi ed i procedimenti per l’esecuzione delle strutture prefabbricate e quindi in particolare per i collettori circolari e per i pozzetti- caditoie;
- indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali prescritti nelle emanande norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato e precompresso.
Tutti gli elementi prefabbricati dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuarne la serie di origine.
L’Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei manufatti dallo stesso approvvigionati presso una determinata ditta produttrice. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane comunque a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si riserva il diritto di controllare e seguire la costruzione degli elementi prefabbricati direttamente presso gli impianti di prefabbricazione.
Gli spostamenti dei prodotti prefabbricati dovranno essere di preferenza eseguiti con sistemi meccanici e con tutti gli accorgimenti affinché siano indotte, specialmente nei prodotti di recente fabbricazione, le minori possibili sollecitazioni secondarie.
Le installazioni generali del cantiere di prefabbricazione dovranno essere dotate, tra l’altro, anche di un laboratorio attrezzato per tutte le prove di controllo riguardanti la granulometria degli inerti, la lavorabilità e la resistenza dei calcestruzzi, nonché i mezzi e le installazioni per le prove di collaudo dei prodotti prefabbricati.
Gli impianti, le attrezzature ed i macchinari di tale laboratorio dovranno essere messi gratuitamente a disposizione dell’Appaltante per l’eventuale effettuazione di prove e per l’accettazione dei materiali e dei prefabbricati, oltre a quelle previste dal presente articolo.
Riferimenti a norme e regolamenti
In mancanza di particolari Norme (UNI, regolamenti, circolari ministeriali, ecc.) la fornitura dei prefabbricati in genere previsti nel progetto dovranno rispondere alle norme DIN 4032.
In ogni caso e per quanto non in contrasto con le suddette norme DIN 4032, si richiama l’osservanza oltre che del vigente regolamento e prescrizioni ministeriali per le opere in conglomerato cementizio normale ed armato (legge n° 1086 e D.M. 01.04.83 più volte richiamati) della norma ministeriale n° 20 del 31.07.53, delle norme UNI 0429 e 0521 riguardante i manufatti lapidei stradali ed infine, sia pure per la sola parte assimilabile ai prefabbricati oggetto del presente articolo, le norme UNI 5341-63 relative alle tubazioni per fognature urbane stradali in cemento amianto e il Capitolato Speciale di Appalto per opere di fognatura art. 62 Ed. Pirola.
1.3.16 Xxxxxxxx in ghisa sferoidale
Materiali e forme
Di norma per la copertura dei pozzetti verranno adottati chiusini in ghisa sferoidale (secondo le Norme UNI 4544) del tipo in uso presso la Stazione Appaltante, conformi alle Norme UNI EN 124.
I telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto; i coperchi saranno di forma rotonda o quadrata a seconda dei vari tipi di manufatto, tuttavia con superfici tali da consentire al foro di accesso una sezione minima corrispondente a quella di un cerchio del diametro di 600 mm.
Caratteristiche costruttive
Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire una perfetta aderenza ad evitare che si verifichino traballamenti.