AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.
Schema di Contratto
AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Partita iva e codice fiscale 00558060281
- - - - o - - - -
Rep. n…………………………. del ………………………. .
CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AL 1° STRALCIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 22/2002 DEL CENTRO SERVIZI “XXXXX XXXXXXXXXX” DI PADOVA.
CUP: D91B18000710005 - CIG: 820389979E
L’anno duemilaventi addì del mese di
:
T R A
nello Studio del
in via
Il nato ad il Codice Fiscale residente per la carica a Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, in qualità di dell’Ente AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza I.R.A., il quale dichiara di agire non per sé ma in nome e per conto dell’Ente stesso (nel seguito, per brevità, anche “Ente”
E
il Sig nato a il Codice Fiscale , residente per la carica, in qualità di Libero professionista/Legale Rappresentante della Società/RTP/altra forma societaria con sede operativa in , Via e sede legale ed amministrativa , Via , Codice fiscale e partita iva (nel seguito, per brevità, anche “Professionista/Appaltatore”)
PREMESSO
- che con Determinazione a contrarre n. 144 del 30/12/2019 si decideva di procedere all’espletamento della procedura di selezione per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza relativi al 1° stralcio dei lavori di adeguamento alla X.X. 00/0000 xxx Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxxxx” di proprietà dell’Ente;
- che con Determina n. 23 del 10/03/2020 si approvavano gli atti di gara da svolgersi mediate piattaforma telematica ai sensi dell’art 40 del D.lgs 50/2016;
che con Xxxxx pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data l ‘Ente ha indetto una gara a procedura aperta ex artt. 157, comma 1, e 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto;
- che con Determinazione n° del si nominava la Commissione di gara così composta: Presidente:
Componente : Componente:
- che con Determinazione n° del , a seguito delle risultanze di gara e delle successive verifiche, l’Ente ha approvato definitivamente l’aggiudicazione in favore di con sede legale in , sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata, la quale è risultata la più vantaggiosa;
- che, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 , è in possesso di apposita polizza assicurativa contro i rischi professionali;
- che , ai fini della stipula del contratto, ha prestato, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria di importo pari a € rilasciata dalla compagnia con polizza n° ;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse, allegati e definizioni
1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo ma depositati agli atti di AltaVita – I.R.A.:
a) Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Disciplinare Tecnico di Incarico e rispettivi Allegati (di seguito “Documentazione di Gara”);
b) Offerta Tecnica presentata da in sede di gara (di seguito, “O.T.”);
c) Offerta Economica presentata da in sede di gara; (di seguito, “O.E.”);
d) dichiarazioni rese da a corredo dell’offerta;
e) cauzione definitiva e polizze assicurative richieste dalla Documentazione di Gara;
f) Codice Comportamento adottato da Altaita – I.R.A.
1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
a) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione;
b) gli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
c) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”
d) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.
In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo
possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:
a) “Committente”: AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza;
b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli Allegati;
c) “Appaltatore” o “Professionista”: , convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico includendo quanto specificato nella Documentazione di Gara con riferimento al “Gruppo di Lavoro”;
d) “Incarico”: le prestazioni affidate dalla Committente con il presente Contratto;
e) “Documentazione di Gara”: la documentazione di gara elencata all’art. 1.1.a);
f) “Offerta Tecnica – O.T.”: l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
g) “Offerta Economica – O.E.”: l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
h) “Lavori”: i lavori relativi al “1° stralcio dell’adeguamento alla X.X. 00/0000 xxx Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxxxx” come descritto nella Documentazione di Gara;
i) “Impresa esecutrice”: l’impresa esecutrice dei Lavori;
l) “R.U.P.”: il Responsabile Unico del Procedimento nominato da AltaVita – I.R.A. per la procedura di gara in oggetto.
Articolo 2 – Oggetto
2.1. Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione
2.1.1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva oggetto dell’Incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di Gara e alle O.T ed O.E., nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti relative allo sviluppo dei vari livelli di progettazione, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’Incarico, in quanto applicabili.
2.1.2. In particolare, il progetto definitivo dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e regolamentari sopra citate e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi prodotti dovranno essere pienamente corrispondenti, nel numero e nella tipologia, a quelli stabiliti dalle menzionate norme, nonché dagli artt. 5 e 9 del Disciplinare Tecnico di Incarico.
2.1.3. Il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i contenuti minimi indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione dei Lavori ed ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub procedimenti volti all’approvazione delle varie fasi progettuali, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal Professionista, a sua cura e spese, senza oneri per la Committente, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o, comunque, prevedibili in base alla “best practice” in materia di progettazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si potrà procede alla risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto all’Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.
2.1.4. Il progetto esecutivo dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e regolamentari riportate all’art. 5 del Disciplinare Tecnico di Incarico succitato e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi prodotti dovranno essere pienamente corrispondenti a quanto stabilito dalle menzionate norme.
2.1.5. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i contenuti minimi indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore e dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, ed essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
2.1.6. Il Professionista effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di vario carattere, che si rendessero eventualmente necessari, per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei Lavori, le migliori condizioni di insediamento delle opere, l’agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle stesse.
2.1.7. Al fine della verifica progettuale, il professionista dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Committente per le attività d’ispezione, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il RUP. Il Professionista dovrà farsi carico di adeguare, a sua cura e spese, senza oneri per la Committente, gli elaborati progettuali prodotti, in funzione delle eventuali osservazioni emerse in fase di verifica.
2.2 Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo (opzionale)
2.2.1. Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore dei Lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo (artt. 1-15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) ed in conformità a quanto contenuto nella Documentazione di Gara (con specifico riferimento art. 7 del Disciplinare Tecnico di Incarico) e nell’O.T. e dovrà comprendere a titolo esemplificativo:
a) la direzione di tutti i lavori assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;
b) assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso, senza per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell’offerta;
c) la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contraddittorio con l’impresa, disegni di contabilità, stesura del “Libretto delle misure”, del “Giornale dei Lavori”, “Registro di contabilità” e del “Sommario del Registro di contabilità”; “Stati di avanzamento lavori”, “Certificati di pagamento”. La contabilità sarà eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione del Committente e sarà consegnata anche su supporto magnetico;
d) la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini di servizio;
e) il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d’uso e manutenzione;
f) i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, Az. Ulss., Comando Prov.le VV.F., Regione Veneto, e con vari enti interessati all’adeguamento dei Servizi Tecnologici;
g) aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;
h) relazioni riservate sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori in corso d'opera;
i) conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziali e Assicurativi;
j) relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;
k) assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al Committente;
l) mantenimento di frequenti contatti con il Committente per il corretto svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il RUP, convocate, di norma, con cadenza bisettimanale e, comunque, ogni qualvolta di presenti la necessità, a giudizio del Responsabile del procedimento;
m) garantire la presenza giornaliera, durante l’operatività del cantiere, di una figura incaricata dalla Direzione Lavori;
m) con riferimento alle verifiche relative ai subappaltatori:
verificare la pertinenza delle lavorazioni/prestazioni con la richiesta di subappalto;
verificare la corrispondenza tra le prestazioni oggetto della richiesta di subappalto e le prestazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
verificare che le prestazioni oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile prevista dalla lex specialis di gara dell’importo contrattuale;
verificare che l’appaltatore pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
verificare che l’appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
trasmettere alla Committente parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all’affidamento delle attività in subappalto;
verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
2.2.2. Le attività di cui al precedente paragrafo devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il R.U.P.
2.2.3. La redazione di eventuali perizie suppletive e di variante saranno oggetto di atto aggiuntivo al presente contratto e il compenso per la redazione verrà stabilito a seguito della computazione delle opere oggetto della perizia, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016.
2.2.4. L’Appaltatore è tenuto a controllare che i Lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al Contratto.
2.2.5. L’Appaltatore interloquisce in via esclusiva con il soggetto incaricato di svolgere i Lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.
2.2.6. L’Appaltatore ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.
2.2.7. All’Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione.
2.3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale)
2.3.1. Il Professionista si impegna a svolgere, altresì, tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 81/2008, nonché in conformità a quanto contenuto nella Documentazione di Gara (con specifico riferimento all’art. 8 del Disciplinare Tecnico di Incarico) e nella O.T.
2.3.2. Il Professionista, dovrà, tra le altre attività, in particolare:
- sovrintendere e disporre quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei Lavori, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, con riferimento particolare all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- verificare che l’Impresa esecutrice abbia prodotto:
una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice/esecutrice;
una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, della congruenza del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore/Impresa esecutrice, rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell’art. 97 comma 3, lett. b) D.Lgs.81/2008;
- eventualmente proporre tempestivamente e sovrintendere all’esecuzione dei monitoraggi della rumorosità, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni e del campionamento dell’aria;
- adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte dell’Impresa esecutrice;
- valutare il piano operativo dell’Impresa esecutrice ed eventualmente a richiedere modifiche e integrazioni;
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte dell’Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare alla Committente, previa contestazione scritta all’Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei Lavori, l’allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del Contratto;
- a provvedere, nel caso in cui la Committente immotivatamente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al precedente punto, a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dall’Impresa esecutrice.
2.3.3. Sono compresi nell’Incarico di cui al precedente comma:
a) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell’esecuzione dei Lavori;
b) gli incontri periodici in cantiere o presso l’ufficio del RUP che la Commissione di collaudo possa richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’Incarico
3.1. Nell’esecuzione dell’Incarico, l’Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei Lavori.
3.2 In caso di varianti in corso d’opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008;
3.3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l’espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del R.U.P. e/o del Soggetto preposto al collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei Lavori.
3.4. L’Appaltatore e la Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso della progettazione e nella conduzione dei Lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.
Articolo 4 – Composizione dei Gruppi di Lavoro
4.1. L’Appaltatore ha indicato la composizione dei Gruppi di Lavoro come di seguito indicato:
a) “Gruppo di Lavoro Progettazione”
soggetto nominato con funzioni di coordinatore delle prestazioni specialistiche e progettista in ambito edilizio: _ ;
soggetto nominato con funzioni di progettista in ambito strutturale: ; soggetto nominato con funzioni di progettista impiantistico (in ambito termotecnico, di climatizzazione,
elettrico): ;
soggetto nominato con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
;
soggetto nominato con funzioni di progettista antincendio: .
b) “Gruppo di Lavoro Direzione Lavori”
soggetto nominato con funzioni di Direttore dei Lavori: ;
soggetto nominato con funzioni di direttore operativo impianti: ; soggetto nominato con funzioni di direttore operativo strutture: ;
soggetto nominato con funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva:
.
4.2. L’Appaltatore si impegna a non modificare i Gruppi di Lavoro e a non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con la Committente e formalizzata per iscritto.
Articolo 5 – Durata dell’Incarico
5.1. L’Incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte del R.U.P.
5.2 Progettazione definitiva
Relativamente al servizio di progettazione definitiva la durata dell’Incarico di progettazione è pari a 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio dell’attività di redazione;
5.3. Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Relativamente al servizio di progettazione esecutiva la durata dell’Incarico di progettazione è pari a 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio dell’attività di redazione;
5.4. Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
L’Incarico per la prestazione del servizio di Direzione Lavori, contabilità e misura e assistenza al collaudo avrà una durata pari al termine previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto per il completamento dei Lavori. La durata della prestazione sarà pari all’effettivo tempo previsto per dare compiuti e collaudati tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. L’Incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione, da parte della Committente, del collaudo tecnico - amministrativo dei Lavori.
5.5 I termini possono essere sospesi o interrotti solo in casi eccezionali e con atto scritto da parte della Committente.
Articolo 6 – Penali
6.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, la Committente potrà applicare delle penali in danno dell’Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.
6.2. Penali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione
6.2.1. La Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 2.1, e mancato rispetto di termini indicati agli artt. 5.2 e 5.3, all’applicazione di una penale pari all’1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento.
6.2.2. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.
6.2.3. Il R.U.P. provvederà a contestare l’inadempimento all’Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore.
6.2.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore.
6.3. Penali relative alle prestazioni di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
6.3.1. La Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui ai precedenti artt. 2.2, e mancato rispetto dei termini relativi alla durata dell’esecuzione dei lavori stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’applicazione di una penale pari allo 1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento.
6.3.2. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.
6.3.3. Il R.U.P. provvederà a contestare l’inadempimento all’Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore.
6.3.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore.
Articolo 7 – Verifica della progettazione e consegna degli elaborati
7.1. La documentazione di ogni livello progettuale viene sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016.
7.2. L’attività di verifica viene sviluppata in progress e, pertanto, l’Appaltatore sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dalla Committente che svolgeranno tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il R.U.P.
7.3. Il progetto esecutivo deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua approvazione da parte della Committente e, quindi, viene sottoposto a validazione da parte del R.U.P. ai sensi dell’art. dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, prima della sua approvazione da parte della Committente per la messa in gara nell’appalto dei Lavori.
7.4. Il progetto a livello definitivo ed esecutivo deve essere trasmesso in 3 (tre) copie cartacee debitamente sottoscritte e una su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf (scansione degli elaborati con firma autografa o in alternativa elaborati firmati digitalmente).
7.5. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda, anche nella successiva fase di esecuzione.
7.6. L’Appaltatore, inoltre, su richiesta e indicazioni del R.U.P., deve fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft Power Point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto/presentazione con le amministrazioni/soggetti interessati dalla realizzazione dei Lavori.
Articolo 8 – Corrispettivi e Modalità di Pagamento
8.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, al netto del ribasso unico offerto del , %, ammonta complessivamente a € , , (oneri previdenziali ed IVA esclusi):
8.1.a) per la progettazione definitiva è fissato il compenso netto pari a € , ;
8.1.b) per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è fissato il compenso netto pari a € , ;
8.1.c) l’esecuzione delle prestazioni opzionali relative alla direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è fissato il corrispettivo pari a €
, (oneri previdenziali ed XXX xxxxxxx).
8.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 8.4 e 8.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.
8.3. L’Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant’altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’Incarico.
8.4. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.1, lett. a) e lett. b) viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 – ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a base d’asta per l’attività di progettazione - depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo dei Lavori calcolato in progetto.
8.5. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente paragrafo 8.1, lett. c) viene rideterminato a consuntivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 – ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a base d’asta - depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo finale dei Lavori, così come indicato nello stato finale dei lavori, computato in virtù anche dell’aumento o della diminuzione dell’importo dei Lavori a seguito di eventuali varianti tecniche e suppletive.
8.6. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte della Committente, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’Appaltatore.
8.7. In caso di inadempienza, contestata all’Appaltatore tramite PEC, AltaVita - IRA può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
8.8. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di Progettazione definitiva, sarà corrisposto, con le seguenti modalità di pagamento:
I. pagamento in acconto del 30% (trenta per cento) del corrispettivo di cui all’art. 8.1.a), entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata ad AltaVita – IRA successivamente alla consegna del progetto entro i termini stabiliti, e comunque solo dopo autorizzazione del Responsabile del Procedimento ad emettere fattura;
II. pagamento del saldo pari al 70% (settanta per cento) del corrispettivo, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata ad AltaVita – IRA ad avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.
8.9. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di Progettazione esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto, con le seguenti modalità di pagamento:
I. pagamento in acconto del 30% (trenta per cento) del corrispettivo di cui all’art. 8.1.b), entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata ad AltaVita – IRA successivamente alla consegna del progetto entro i termini stabiliti, e comunque solo dopo autorizzazione del Responsabile del Procedimento ad emettere fattura;
II. pagamento del saldo pari al 70% (settanta per cento) del corrispettivo, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata ad AltaVita – IRA ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.
8.10. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sarà corrisposto, con le seguenti modalità di pagamento:
I. pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del corrispettivo di cui all’art. 8.1.c), calcolato proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento lavori, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere prodotta dopo l’emissione del certificato di pagamento all’impresa esecutrice;
II. pagamento del saldo (10%) del corrispettivo, ricalcolato ai sensi dell’art. 8.5., entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere prodotta dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
8.11. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ad AltaVita – I.R.A., P. IVA 00558060281. L’Ente è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è
. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).
8.12. La Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
8.13. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei Lavori, il corrispettivo delle prestazioni d’Incarico sarà commisurato all’importo complessivo dei Lavori eseguiti e il relativo importo verrà liquidato dopo l’avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei Lavori eseguiti.
8.14. In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico ad AltaVita – I.R.A. e il Capogruppo del Raggruppamento provvederà a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite unico bonifico a favore di ciascun membro del raggruppamento.
8.15. Le Parti riconoscono sin d’ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell’ordine professionale competente, l’ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Padova.
Articolo 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
9.1. L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
9.2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall’Appaltatore.
9.3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell’Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge.
In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
9.4. L’Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).
Articolo 10 – Garanzie
10.1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante la garanzia fideiussoria n. rilasciata da
per l'importo di Euro ( ).
10.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
10.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.
10.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell’Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato alla Committente documentazione attestante il possesso di idonee polizze assicurative come previsto dal Disciplinare di Gara.
Articolo 11– Recesso e Risoluzione
11.1. La Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
Nel caso di recesso dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima Committente sarà tenuta ad erogare ed, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere al professionista che subentrerà nell’esecuzione dell’Incarico.
11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio formale tramite PEC con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.2, 11.3, 15.4, 18.2 del presente contratto;
d) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore.
11.3. La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662 Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente alla Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R o PEC, da inviarsi dalla Committente all’Appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione formale.
Articolo 12 – Subappalto
(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all’intenzione di subappaltare)
12.1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni consentite ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016:
(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni da subappaltare)
12.2. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
13.1. E’ vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
13.2. E’ ammessa la cessione dei crediti, e xxx si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di legge ed accettato dalla Committente.
Articolo 14 – Proprietà delle risultanze dell’Incarico
14.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Incarico rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.
Articolo 15 – Impegno di riservatezza
15.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della Committente, che
vengano messi a sua disposizione o di cui l’Appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
15.2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
15.3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari, collaboratori e chiunque partecipi all’esecuzione dei servizi oggetto dell’Incarico, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo.
15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che da esso dovessero derivare.
Articolo 16 – Elezione di domicilio
16.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, le parti eleggono domicilio: AltaVita – I.R.A. presso la propria sede, in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00
L’Appaltatore presso la propria sede, .
Articolo 17 – Spese contrattuali
17.1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Restano, altresì, a carico esclusivo dell’Appaltatore le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.
Articolo 18 – Codice di comportamento
18.1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito di AltaVita – I.R.A. e di accettare il contenuto del “Codice di comportamento” adottato dall’Ente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2014 e aggiornato con Delibera n. 43/2019, di rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
18.2. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tali obblighi è considerata da AltaVita – I.R.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 Codice Civile e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.
Articolo 19 - Privacy
19.1. Per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n.101/2018.
19.2. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016:
- I dati personali forniti per la partecipazione alla presente gara e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente in materia.
- Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
- I dati particolari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.
19.3. Titolare del trattamento è AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza- IRA, con sede in Xxxxxx 00000 – Piazza Mazzini, 14 - P.IVA 00558060281.
19.4. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza al Titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C.AR.L. E-mail: xxx@xxxxxxxx.xxx
Articolo 20 – Miscellanea
20.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
20.2. L’interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile sull’interpretazione del contratto.
20.3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Padova.
******
Letto, confermato e sottoscritto.
ALTAVITA IRA AGGIUDICATARIO
Istituzioni Riunite di Assistenza
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