ACCORDO DI PARTENARIATO
Bozza accordo per presa visione - la sottoscrizione verrà effettuata dopo la validazione delle adesioni pervenute
ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA
La Provincia di Varese
con sede in Xxxxxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx CF. 80000710121 - P.IVA 00397700121
in persona del Dirigente Responsabile del Settore Lavoro Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx
in qualità di Partner Capofila del Partenariato
E
l’Ente Accreditato .
con sede in () Via in persone del Legale Rappresentante nato a prov. (), il , Cod. Fiscale
in qualità di Partners del Partenariato
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
per la gestione degli interventi di formazione nell'ambito della Dote Garanzia Giovani - STOCK - a Lavoro
PREMESSO CHE
• l'Accordo di Partenariato del 18 aprile 2014, individua il "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europa per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
• la d.g.r. x/1889 del 30 maggio 2014 ha approvato il piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani;
• il d.d.g. n. 9619 del 16 ottobre 2014 ha approvato l'"Avviso per i giovani inoccupati e dispoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non rientrano in un percorso di istruzione o formazione";
• dal 1 maggio 2014 i giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni che lavorano e non rientrano in un percorso di istruzione o formazione hanno potuto aderire a Xxxxxxxx Xxxxxxx scegliendo un operatore accreditato e, dal 16/07/2014, hanno potuto accedere al Programma tramite i servizi di formazione e lavoro offerti nell'ambito di Dote Unica Lavoro;
• il manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia, è il punto di riferimento per le imprese e gli operatori per ogni altro aspetto procedurale non disciplinato dall'Avviso, per le attività di gestione e liquidazione delle doti
• il Piano esecutivo regionale di attuazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in Lombardia prevede tra i canali intermediati di accesso a Garanzia Giovani il "flusso" riservato ai giovani che hanno conseguito da meno di 4 mesi il titolo di studio, che possono essere presi in carico dalle istituzioni scolastiche, formative e università di provenienza e lo "stock" riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei requisiti che possono essere presi in carico dagli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro;
• l’avviso regionale prevede che i servizi di formazione e lavoro diretti alle persone possono essere erogati da operatori accreditati in nome e per conto di Regione Lombardia o autorizzati, nell'ambito di un regime concessorio sottoscritto con Regione Lombardia e conformi a standard regionali;
• la Dote Garanzia Giovani conferma la centralità del sistema dotale, il modello di Dote Unica Lavoro viene quindi implementato per garantire ai giovani l'attuazione del piano esecutivo regionale
• l’avviso regionale prevede che i soggetti titolati alla presa in carico dei giovani sono gli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro ai sensi della L.r 22/2006 e relativi atti attuativi;
• il soggetto titolato alla presa in carico del giovane può agire in partenariato con gli operatori accreditati alla formazione nonchè con le istituzioni scolastiche e universitarie per l'erogazione della formazione prevista nel PIP in un rapporto di partenariato formalizzato da conservare agli atti;
• con determinazione dirigenziale n. 3211 del 23/10/2014 è stata approvata la partecipazione dei Centri per l'Impiego, quali soggetti accreditati al lavoro, di Busto Arsizio, Gallarate, Laveno Mombello, Luino, Saronno, Sesto Calende Tradate, Varese e il Collocamento Mirato Disabili per la gestione della "Dote Garanzia Giovani - STOCK -";
• al fine di fornire un'offerta completa e qualificata di servizi la Provincia di Varese, per l'erogazione dei servizi alla formazione, intende avvalersi dell'Azienda Speciale "Agenzia Formativa della Provincia di Varese", suo ente strumentale, nonché degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi di formazione ai sensi della l.r. 19/07, delle istituzioni scolastiche e universitarie, che hanno dichiarato la propria disponibilità
tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, si sottoscrive il seguente ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti
Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della partecipazione alla Dote Garanzia Giovani - STOCK - e disciplinare gli impegni reciproci.
In particolare, le Parti si impegnano a:
1. realizzare le attività di propria competenza previste all’interno della dote Garanzia Giovani - STOCK - , nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato, dall'Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK - e dal Manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia;
2. assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche;
3. garantire che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionale e comunitaria per le spese oggetto di intervento finanziario ai sensi dall'Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK -;
Articolo 2 – Individuazione del Partner Capofila
Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato la Provincia di Varese - Settore Lavoro , con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabili dall'Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK - e dal Manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia.
Articolo 3 – Obblighi Partner Capofila
Verifica dei requisiti
L’operatore deve verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della dote mediante l’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 1."Presa in carico e domanda di dote" del sopracitato manuale e conservare tali documenti presso la propria sede accreditata in cui è stato preso in carico il destinatario.
Conservazione della documentazione
L’operatore ha l’obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni dote, che dovrà contenere i documenti descritti nel sopracitato manuale ( vedi paragrafo 8 "Allegati" ).
Inoltre, ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l’operatore ha l’obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione prevista dai regolamenti comunitari.
Rispetto delle condizioni economiche definite
Nel momento in cui partecipano al PIP, gli operatori accettano le condizioni economiche previste dall’Amministrazione, non devono percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP e ivi descritti e si vincolano a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nei singoli provvedimenti attuativi.
Gestione del PIP
L’operatore si obbliga a fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata della dote.
L’operatore è tenuto a rispettare quanto concordato nel PIP e a concordare con il destinatario ogni eventuale modifica.
La dichiarazione di consenso alle modifiche relative ai servizi fruiti sottoscritta dal giovane deve essere tenuta agli atti dall’operatore nel fascicolo individuale. In caso di mancato consenso, i servizi erogati successivamente alla modifica non saranno riconosciuti.
La rinuncia alla dote, espressa o tacita, deve essere comunicata dall’operatore all’Amministrazione utilizzando i format messi a disposizione sul sistema informativo.
Gestione delle relazioni
L’Operatore che prende in carico la persona si impegna a svolgere un ruolo di supporto e raccordo fra il Destinatario e l’Amministrazione durante l’attuazione del percorso personalizzato del Destinatario, nonché tra il destinatario e gli altri operatori.
È obbligo dell’operatore che ha sottoscritto il PIP informare gli altri operatori coinvolti e le eventuali aziende ospitanti gli stage della possibilità di ricevere visite, anche in itinere, da parte degli organi regionali, nazionali e comunitari competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell’attività dichiarata con quanto realizzato.
E’ obbligo dell’operatore che ha sottoscritto il PIP informare il destinatario circa i suoi obblighi e le conseguenze dei suoi comportamenti, quali in via esemplificativa che la mancata partecipazione alla dote per 30 giorni comporta la rinuncia tacita.
Articolo 4 – Obblighi del Partners
Conservazione della documentazione
Qualsiasi operatore che eroga un servizio ha l’obbligo di conservare la documentazione in un apposito fascicolo individuale per ogni dote presso la sede in cui ha erogato i servizi.
L’operatore è responsabile della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti conservati presso la propria sede.
Obbligo di informazione
L’operatore è tenuto a fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio, con particolare riferimento all'attività di valutazione.
Gestione dei servizi in delega
L’operatore che ricorre alla delega per servizi di formazione specialistici deve attenersi alle regole vigenti, in particolare deve dimostrare la non disponibilità di professionalità specifiche per un’efficace e completa erogazione del servizio, inserire le informazioni sulla delega nella Dichiarazione Riassuntiva Unica e chiedere l’autorizzazione. Le attività delegate non possono essere avviate senza espressa autorizzazione di Regione.
Rendicontazione/Liquidazione servizi formativi
La rendicontazione/liquidazione dell'attività formativa erogata dovrà essere effettuata così come indicato nel " Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK - e nel Manuale per l'attuazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in Lombardia;.facendo riferimento alla SCHEDA 2-4) Formazione mirata all'inserimento lavorativo e alla SCHEDA 2-B) Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi dell'Avviso .
Verifiche in loco
Gli operatori e gli altri soggetti che partecipano all’attuazione del PIP sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. In caso di partenariato, gli organi di controllo possono prevedere che l'operatore che eroga i servizi metta la documentazione a disposizione delle verifiche presso la sede del soggetto che ha preso in carico il giovane.
Informazione antimafia
Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, Regione Lombardia acquisisce d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia.
L’operatore che eroga servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, qualora l’importo dei servizi da esso forniti, nell’ambito di Garanzia Giovani, superi la somma di € 150.000,00, è tenuto a presentare a Regione Lombardia copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni oltre alla dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. La richiesta di informazioni antimafia, corredata della suddetta documentazione sarà trasmessa alla competente Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011 (attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011).
Articolo 5 – Irregolarità e sanzioni
Si rimanda a quanto indicato nel "Manuale per l'attuazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in Lombardia" al paragrafo
4.2 "Irregolarità e sanzioni"
Articolo 6 – Responsabilità
Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che l'erogazione dei servizi previsti nel PIP, nonché gli obblighi posti a carico degli operatori beneficiari della Dote Garanzia Giovani - STOCK - e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.
Articolo 7 – Durata della collaborazione
La durata della collaborazione è subordinata alla durata delle doti attivate.
Articolo 8 – Revisione dell'accordo
Le Parti si riservano la facoltà di apportare all'accordo le integrazioni e revisioni che si rendessero necessari.
Varese, lì
L’Operatore Capofila
Firma CRS
Ente Accreditato L’Operatore
Firma CRS