Tecnologie basate su registri distribuiti e
5. All’articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla richie- sta » sono inserite le seguenti: « , ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, ».
Art. 8-ter.
(Tecnologie basate su registri distribuiti e
smart contract)
1. Si definiscono « tecnologie basate su registri distribuiti » le tecnologie e i proto- colli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessi- bile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun parteci- pante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce « smart contract » un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa iden- tificazione informatica delle parti interes- sate, attraverso un processo avente i re- quisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digi- tale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del rego- lamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti
debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.
Art. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di forma- zione specifica in medicina generale)
Art. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di forma- zione specifica in medicina generale)
1. Fino al 31 dicembre 2021, in rela- zione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medi- cina e chirurgia abilitati all’esercizio pro- fessionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono par- tecipare all’assegnazione degli incarichi con- venzionali, rimessi all’accordo collettivo na- zionale nell’ambito della disciplina dei rap- porti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordi- nata rispetto a quella dei medici in pos- sesso del relativo diploma e agli altri me- dici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’in- serimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l’assegnazione degli incarichi per l’e- mergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’e- sercizio dell’emergenza sanitaria territo- riale. Il mancato conseguimento del di- ploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la can- cellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico asse- gnato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero or- ganizzare i corsi a tempo parziale, preve- dendo in ogni caso che l’articolazione ora- ria e l’organizzazione delle attività assisten- ziali non pregiudichino la corretta parteci- pazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
Identico.