SCHEMA DI CONTRATTO
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
“ SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI RILEVAMENTO AGROMETEOROLOGICO DEL SIARL”
(CIG: 68008964EB - CPV: 50411000)
ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx xxx.xxxxxx.xx
p. iva 04838391003
c. f. 04838391003
SCHEMA DI CONTRATTO
APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI RILEVAMENTO AGROMETEOROLOGICO DEL SIARL (CIG: 68008964EB - CPV: 50411000)
TRA
L’agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - ARSIAL, (d’ora in poi denominata anche Agenzia), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00, in persona del……………….. ……………….. , ;
E
la (d’ora in poi denominato anche Fornitore), con sede e domicilio fiscale
in …………………… (……………..), Via ………..…. n. .., partita IVA e codice fiscale n , REA
………….. – Registro Imprese di …… al n. …………………….. rappresentata dal ,
…………………………..
PREMESSO
che è stata indetta una Gara per l’appalto del “Servizio di manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico del SIARL” (CIG: 68008964EB - CPV: 50411000) della durata di 48 mesi (gara ……… ) e che è risultata aggiudicataria con determinazione n. …….. del la
………………………
Tutto ciò premesso, le parti espressamente
CONVENGONO Art. 1 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto è regolata: a) dalle clausole del presente contratto; b) dalle prescrizioni di cui al Bando di Gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico della gara CIG 68008964EB ivi compresi gli allegati; c) dall’offerta presentata dall’Aggiudicatario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; d) dal D.Lgs 50/2016 in seguito denominato anche Codice; e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.
Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO
ARSIAL affida il “Servizio di manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico del servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio – SIARL” (CIG 68008964EB - CPV 50411000)” in conformità e alle stesse condizioni del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, ovvero a quelle espresse nel “Capitolato Tecnico” e quanto esposto nell’”Offerta Tecnica” e nell’”Offerta Economica”. Gli allegati succitati, anche se non materialmente acclusi al presente contratto costituiscono dello stesso parte integrante e sostanziale.
Art. 3 MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO
Il servizio sarà espletato come descritto nel “Capitolato Tecnico”, e secondo quanto enunciato nell’”Offerta Tecnica”.
Art. 4 NORME TECNICHE REGOLATRICI DEL CONTRATTO
I rapporti contrattuali sono regolati, anche, dalle norme tecniche diffuse dall’Organizzazione
Meteorologica Mondiale, dal CNR, dall’UNI e dall’ISO in materia di meteorologia, elettronica e informatica.
Art. 5 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
Le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti degli apparati sono comunicati al fornitore attraverso fax e / o e-mail, tale modalità resta invariata anche nel periodo di garanzia degli interventi eseguiti.
Le notifiche di decisioni dell’Agenzia, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, devono essere effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ………@………...
La documentazione relativa all’attività di manutenzione espletata deve essere conforme a quanto descritto nell’”Offerta Tecnica”, ivi comprese le modalità di notifica, può essere anticipata per fax o e-mail. Tutte le altre comunicazioni all’Agenzia devono essere effettuate esclusivamente a mezzo di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
Art. 6 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di 48 mesi ed ha efficacia dal giorno successivo alla data di “consegna della rete”, da effettuarsi tramite apposito verbale. Gli apparati eventualmente non funzionanti all’atto della consegna, come risultante dal verbale, devono essere riparati dal fornitore entro cinque giorni dalla consegna della rete, tale servizio sarà regolato da apposito accordo.
Art. 7 GARANZIA DEFINITIVA. POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € ……. ( ),
resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore di ARSIAL.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti, a cui si aggiungono i 4 (quattro) mesi a garanzia dell’ulteriore funzionamento degli apparati di cui all’art. 19 del presente Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di ARSIAL, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARSIAL qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dal Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARSIAL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
La garanzia, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARSIAL ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.
Il fornitore ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con per la
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti ad ARSIAL, al personale di ARSIAL ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi
compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto.
Art. 8 VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE, QUINTO D’OBBLIGO
ARSIAL, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni, come p. e. aumentare o diminuire le apparecchiature installate nella rete oggetto del presente servizio (art. 3 del “Capitolato Tecnico”), fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARSIAL, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata da ARSIAL. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 9 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
È altresì obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni derivanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
L’obbligo, di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano il Fornitore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Agenzia, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell’importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l’Ispettorato predetto dichiarerà che il Fornitore si sia posto in regola e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Art. 10 TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
Il Fornitore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all’Agenzia e/o a terzi nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. Inoltre assume, in ordine alle forniture ed ai servizi oggetto del presente atto, ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi. Infine, accetta l’obbligo di garantire ad ARSIAL il sicuro e indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
Art. 11 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Agenzia è …………., mentre per il Fornitore è
……………...
Detti nominativi per motivi di forza maggiore potranno, nel corso della fornitura, essere sostituiti. Tale sostituzione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure attraverso Posta Elettronica Certificata.
ARSIAL, al fine di accertare che le attività del Fornitore avvengano nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e negli allegati, si riservala facoltà, in qualsiasi momento, di far eseguire da propri incaricati controlli e verifiche. Altresì si riserva la possibilità di eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati e di esaminare l’andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti.
Qualora i ricambi o i materiali d’uso adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti può essere formalmente ordinata la loro sostituzione.
Gli incaricati delle verifiche e delle ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi sanzionatori che l’Agenzia intende adottare.
Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esonerano il Fornitore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze dell’“attestazione di parere favorevole” dei servizi forniti (art. 18).
Art. 12 RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
Il Fornitore che, durante lo svolgimento della fornitura, dà motivo di ripetuti richiami per negligenze e inadempienze all’osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida, senza pregiudizio per l’applicazione di eventuali clausole penali.
L’Agenzia ha facoltà di escludere il Fornitore dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a due anni ove lo stesso, nel corso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenze ed inadempienze.
Nei casi di grave recidiva, può anche cancellarlo dall’albo dei propri fornitori. Le diffide e le esclusioni dalla partecipazione alle gare e la cancellazione dall’albo dei fornitori vengono attuate a mezzo di provvedimento amministrativo.
Art. 13 TERMINE E LUOGO DEL SERVIZIO
Il Fornitore deve effettuare il servizio di manutenzione degli apparati di rilevamento agrometeorologico nei siti di installazione degli stessi, ovvero come descritto nell’allegato 2Bis del Capitolato Tecnico, nonché per ciò che attiene le funzionalità del Centro di Controllo, presso la sede ARSIAL di Roma pal. B V° piano in Via X. Xxxxxxxx 38 nelle ore d’ufficio.
Art. 14 SPOSTAMENTI DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Costituiscono motivi di variazione dei termini di intervento di manutenzione quelli connessi a cause di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.
Il Fornitore, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all’Agenzia entro due giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardi ingiustificati nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi al rispetto dei termini di esecuzione stabiliti.
Qualunque fatto dell’Agenzia che obblighi il Fornitore a sospendere l’esecuzione o a ritardarla, può costituire motivo di variazione dei termini.
In tali casi, in assenza di comunicazione dell’Agenzia al riguardo, il Fornitore deve richiedere tempestivamente la variazione dei termini, non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.
La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi condizione sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali, se non espressamente accettati
dall’Agenzia.
Art. 15 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore assume ogni responsabilità (licenza d’uso), nel caso di fornitura di apparecchiature, di applicazioni o di programmi, per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.
Il Fornitore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione alle apparecchiature ed ai programmi forniti o in relazione al loro uso. Pertanto, deve tenere indenne l’Agenzia dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
L’Agenzia assume l’obbligo ad informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il Fornitore del verificarsi di azioni del genere.
Ove, da sentenza passata in giudicato risulti che le apparecchiature o i programmi forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Agenzia ha facoltà di chiedere al Fornitore che ne deve sostenere gli oneri di provvedere ad ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell’uso, da parte dell’Agenzia, delle apparecchiature, delle applicazioni e dei programmi cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce. Oppure in alternativa, di modificare o sostituire le apparecchiature, le applicazioni o i programmi in modo che la violazione abbia termine. In ogni caso il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni che l’Agenzia abbia a patire a seguito della violazione.
La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio dell’Agenzia, può essere anche esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quando questa, sentito il Fornitore, possa trovare validi motivi per essere iniziata.
Art. 16 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI
Il Fornitore è responsabile dei danni che possono derivare per:
- violazione di diritti di brevetti o d’autore;
- vizi, difetti, mancanza di qualità nei prodotti utilizzati e servizi forniti;
- danni derivanti ai beni forniti da tali vizi e difetti;
- ritardato intervento in rapporto ai tempi stabiliti;
- mal funzionamento delle apparecchiature, delle applicazioni e dei programmi dopo gli interventi di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria.
Difetti, disservizi e danni di qualsiasi natura saranno comunicati al Fornitore non appena l’Agenzia ne viene a conoscenza.
Art. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
Il Fornitore assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Art. 18 ATTESTAZIONE DI PARERE FAVOREVOLE
Il personale incaricato da ARSIAL a seguito di controlli sul buon funzionamento degli apparati, delle verifiche sulla consistenza delle misure presenti nei database del Centro di Controllo e sulla scorta di quanto previsto all’art. 24 redigerà semestralmente una “attestazione di parere favorevole”.
L’attestazione semestrale di parere favorevole non esonera il Fornitore in merito ad eventuali
difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo o della verifica ma che vengano in seguito accertati e quindi contabilizzati.
Art. 19 GARANZIE SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI E SUI RICAMBI UTILIZZATI
A titolo di garanzia sugli interventi effettuati e sui ricambi utilizzati alla scadenza del contratto di manutenzione il Fornitore dovrà, senza alcun addebito ad ARSIAL, garantire il funzionamento degli apparati per ulteriori 4 (quattro) mesi.
A garanzia di tale obbligo, l’Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati.
Art. 20 OBBLIGHI DELL’AGENZIA
L’Agenzia nel periodo di garanzia e per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto all’art. 24 punto B), assume l’obbligo di:
- non eseguire o non far eseguire, senza preliminare intesa con il Fornitore, alcuna operazione manutentiva oltre quelle previste dai manuali di manutenzione, ovvero di non introdurre modifiche alle apparecchiature ed ai collegamenti costituenti la rete agrometeorologica;
- evitare interventi di manutenzione effettuati da personale non incaricato dal Fornitore; L’Agenzia garantisce, inoltre, agli incaricati dal Fornitore l’accesso ai propri locali, nelle condizioni previste dai propri ordinamenti interni.
Art. 21 CONTENUTO DEL PREZZO
Il prezzo contrattuale oltre IVA è di € …………… ovvero ( ) per 48 mesi, oltre ogni altro
onere dovuto dal Fornitore, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto, nonché di ogni altra eventuale spesa.
Il prezzo rimane fermo e invariabile per tutta la durata del contratto fatta eccezione nei casi di cui all’art. 8 ed è calcolato sulla base di quanto previsto all’art. 24.
Art. 22 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. FALLIMENTO DELL’ESECUTORE
ARSIAL può risolvere il contratto nei casi e secondo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto.
ARSIAL può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88 comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011(codice antimafia) si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARSIAL. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 68008964EB, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti
dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARSIAL al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 24 MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ E RELATIVO CALCOLO
Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contrattuali comporta, senza necessità di preventiva contestazione e con esclusione di eventuali conseguenze penali, l’applicazione di penalità commisurate all’efficienza della rete.
A garanzia del corretto svolgimento dell’attività di manutenzione, sono stabiliti due tipi di penalità, una relativa all’efficienza globale della rete e un’altra alle singole inadempienze:
A) Efficienza globale della rete
Per quanto riguarda l’efficienza globale della rete, calcolata per ogni malfunzionamento a partire dal quarto giorno lavorativo dalla segnalazione, nel caso che questa risulti inadeguata secondo parametri oggettivi di seguito stabiliti, si applicano le penali sotto indicate.
RENDIMENTO SINGOLE APPARECCHIATURE
calcolato sui dati orari (RSA)
RSA =
Ndv Nd t
RENDIMENTO TOTALE per stazione (RTS) RTS = ∑ RSAi
i i
RENDIMENTO TOTATE della rete (RTR) RTR = ∑ RTSn
n n
dove:
- RSA è il Rendimento di una Singola Apparecchiatura o di un singolo sensore o altra componente di una stazione calcolato su base SEMESTRALE;
- RTS è il Rendimento Totale di una Stazione;
- RTR è il Rendimento Totale della Rete di stazioni;
- Ndv è il Numero di dati validi raccolti al Centro di Controllo per sensore, ovvero quelli disponibili quotidianamente o recuperati entro le successive 48 ore dalla misura;
- Ndt è il Numero massimo di dati acquisibili su base oraria per sensore;
- i è il numero di sensori installati su ogni stazione;
- n è il numero di stazioni della rete.
L’efficienza della rete è calcolata al termine di ogni SEMESTRE.
La rete è considerata efficiente se il relativo RTR (rendimento totale della rete) è superiore o uguale a 98%.
Nel caso in cui RTR sia inferiore al 98%, il Fornitore riconoscerà ad ARSIAL una cifra calcolata sulla base di quanto di seguito evidenziato:
RTR (%) | Penale (% sull’importo ANNUO del contratto) |
≥98 | 0 |
96 | 2,0 |
94 | 4,0 |
93 | 6,0 |
RTR (%) | Penale (% sull’importo ANNUO del contratto) |
92 | 10,0 |
91 | 15,0 |
90 | 20,0 |
89 | 25,0 |
<88 | 35,0 |
Inoltre se il RTR risulta inferiore al 90%, oltre ad applicare al Fornitore la penalità sopra indicata, ARSIAL si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Nel caso in cui il RTS (Rendimento Totale di una Stazione), calcolato per una singola stazione come media degli RSA, è inferiore al 94%, verrà applicata, per ogni stazione, una sanzione forfetaria annua pari a € 1.000,00 ovvero di € 500,00 a semestre.
B) Inadempienze singole
Oltre all’applicazione delle penali relative alla valutazione globale dell’efficienza della rete e delle singole strumentazioni, di cui sopra, e indipendentemente da esse, nel caso di:
- violazione da parte del Fornitore delle clausole del presente contratto ivi comprensive delle modalità descritte dal “Capitolato Tecnico” e da quelle dichiarate dal Fornitore nell’Offerta Tecnica;
- omissioni di assistenza sugli applicativi di acquisizione e trasmissione dati;
- riscontro di difformità sulle attività del servizio prestato e formalmente evidenziate nell’ambito delle periodiche attività di verifica e controllo degli incarica ARSIAL;
- mancata pulizia e manutenzione dei siti di installazione;
si applicherà la penale dell’1 (uno) % dell’intero importo contrattuale, calcolato su base annuale ovvero semestrale, per ogni giorno di ritardo nella risoluzione delle inadempienze evidenziate, a partire dal quarto giorno lavorativo dal ricevimento della segnalazione di intervento.
Se a seguito di segnalazione di malfunzionamento di una singola stazione, ovvero una singola apparecchiatura (sensore, apparato trasmissione dati, ecc.), il Fornitore indugerà nella rimozione del guasto entro il termine stabilito si applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal quarto giorno lavorativo dalla segnalazione. Trascorsi ulteriori due giorni ARSIAL avrà facoltà di provvedere alla riparazione tramite proprio personale o altre imprese, addebitando il relativo importo al Fornitore aggiudicatario inadempiente.
Dette penalità verranno conteggiate e trattenute nella rata semestrale.
Per la decorrenza dei termini di intervento farà fede la data e l’ora della mail di richiesta di interveto.
Nel caso, poi, di un numero eccessivo di singole inadempienze quantificate in 20 (venti) violazioni all’anno, ovvero 10 (dieci) a semestre, ARSIAL si riserva la facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.
Art. 25 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore dipendenti dal contratto, ovvero non bastando sui crediti dipendenti da eventuali altri contratti che il Fornitore avesse in corso con la stazione appaltante. Mancando crediti o essendo insufficienti l’ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti all’art. 7.
Le penalità sono notificate al Fornitore in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità verrà addebitato semestralmente nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, come stabilito agli artt. 24 e 26.
Art. 26 PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLE FATTURE
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il Fornitore è incorso, ed a seguito di “attestazione di parere favorevole” sarà effettuato, semestralmente, dopo presentazione di fattura ad ARSIAL – Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio, CF 04838391003 - via X. Xxxxxxxx 38 – 00000 Xxxx (Codice Univoco ufficio: UF08E9).
Art. 27 PROROGA ESPRESSA
Al fine dell’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio, ARSIAL si riserva di disporre la proroga del contratto di appalto alle condizioni originarie per un periodo congruo all’espletamento di una procedura concorsuale di gara.
Art. 28 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’Agenzia, dopo tre solleciti, al fine di garantirsi in modo efficace l’osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione di eventuali penalità, può sospendere il pagamento in corso fino a che non siano state rimosse le inadempienze contestate. La durata della sospensione del pagamento non può essere superiore a mesi sei dalla notifica salvo il caso di risoluzione del contratto.
Art. 29 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente atto sarà competente il Foro di Roma.
Art. 30 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. Il Fornitore, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere ad ARSIAL le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani per l’importo ………… ( ……… ) IVA inclusa.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario ARSIAL, da appoggiare a: ………… CODICE IBAN: , con la seguente causale: “Rimborso spese
di pubblicazione gara identificata dal CIG 68008964EB in adempimento dell’art. 34 D.Lgs. 179/2012”.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dal Fornitore medesimo.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Art. 31 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della L. 136/2010 il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Quanto sopra, letto e approvato in ogni suo articolo dalle parti, viene sottoscritto in duplice originale
Roma, lì ………….
Per ARSIAL Per il Fornitore
…………………..…… …………………..……