DELIBERAZIONE N. 604 DEL 15/07/2024 OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 504 DEL 13/06/2024: “STIPULA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IFO-IRE E DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. E ACCETTA- ZIONE FINANZIAMENTO DI € 10.000,00 (IVA ESCLUSA) IN FAVORE DI...
DELIBERAZIONE N. 604 DEL 15/07/2024 | |
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 504 DEL 13/06/2024: “STIPULA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IFO-IRE E XXXXXXX XXXXXX ITALIA S.P.A. E ACCETTA- ZIONE FINANZIAMENTO DI € 10.000,00 (XXX XXXXXXX) IN FAVORE DI IFO-IRE PER IL PROGETTO DAL TITOLO: “LA COMUNICAZIONE TRA MEDICO/INFERMIERE/OPERA- TORE SANITARIO E XXXXX AFFETTA DA CARCINOMA MAMMARIO. DAGLI ASPETTI CLINICI A QUELLI RELAZIONALI”, RESP. SCIE. DOTT.SSA XXXXXXXX XXXX” NELLA PAR- TE RELATIVA ALL’IDENTITÀ DELLA CONTROPARTE E ALL’ALLEGATO CONTRAT- TUALE.PRESA D’ATTO NUOVO CONTRATTO CON XXXXXXX XXXXXX ITALIA S.P.A. – ASTRAZENECA | |
Esercizi/o e conto 2024 | STRUTTURA PROPONENTE |
Centri/o di costo 3020950 | UOSD Servizio Amministrativo Ricerca |
- Importo presente Atto: € / | Il Dirigente Responsabile |
- Importo esercizio corrente: € / | Xxxxxx Xxxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € - | |
- Utilizzato: € - | |
- Residuo: € - | |
Autorizzazione n°: - | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xx- nedetto | Responsabile del Procedimento |
Xxxxxx Xxxxxxxx | |
X’Xxxxxxxxx | |
Xxxxxx Xxxxxxxx | |
Proposta n° DL-617-2024 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 12/07/2024 | Data 11/07/2024 |
IL DIRETTORE SANITARIO x.x. Xxxxxxxx Xxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 04/07/2024 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG ad interim Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 04/07/2024 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante |
e sostanziale: All. 1
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integra- zioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022
n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi- co;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 17 aprile 2024, avente ad oggetto “Commissariamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto: “Nomina del Commissario straordinario dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
Vista la deliberazione n. 383 del 08 maggio 2024 di presa d’atto dell’insediamento del Com- missario Straordinario dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De An- gelis;
Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx quale Direttore Amministrati-
vo e la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapi- ci Ospitalieri;
Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalie- ri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Xxxxx e San Gallicano (ISG);
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, come da ultimo modificati dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, prevedono la possibilità per gli IRCCS di stipula- re accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di colle- gamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e pri- vate, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca, in conformità all’art. 15 L. n. 241/1990;
gli artt. 7 e 10 del suddetto decreto, contemplano le diverse tipologie di ricavi degli IRCCS;
Rilevato che, in esecuzione della deliberazione n. 504 del 13 giugno 2024, si è proceduto alla stipula del Contratto di sponsorizzazione tra Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (di seguito “IFO-IRE”) e Xxxxxxx Xxxxxx Italia S.P.A. (di seguito “Xxxxxxx-Xxxxxx”) e all’accettazione del finanziamento di € 10.000,00 (XXX xxxxxxx) in favore di IFO-IRE per il Progetto dal titolo: “La comunicazione tra medico/infermiere/operatore sanitario e donna affetta da carcinoma mammario. Dagli aspetti clinici a quelli relazionali”, Responsabile Scientifico Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, (di seguito “Progetto”);
Considerato che, in conseguenza di comunicazione intervenuta in fase di sottoscrizione del Contrat- to da parte di Daiichi-Sankyo circa la collaborazione di quest’ultima con la Società AstraZeneca ai fini della realizzazione del Progetto, si è visto necessario procedere con nuova richiesta di sponsorizzazione in esclusiva con Daiichi Sankyo – AstraZeneca da
parte della Dott.ssa P. Vici, nonché a opportuna revisione dello schema contrattuale de- liberato di cui sopra;
che Daiichi-Sankyo – AstraZeneca ha accolto la proposta;
Acquisito con nota prot. n. 8963 del 26 giugno 2024, il parere favorevole del Direttore Scientifi- co IRE;
Atteso che alla luce di ciò, il nuovo Contratto di sponsorizzazione, sottoscritto in data 28 giugno 2024, vede come Parti: IFO-IRE e Xxxxxxx Xxxxxx Italia S.P.A. – AstraZeneca, rima- nendo invariati il Progetto, il finanziamento previsto per la sua realizzazione e gli ob- blighi assunti dalle Parti, nel loro complesso;
Ritenuto opportuno rettificare la deliberazione n. 504 del 13/06/2024: “Stipula Contratto di sponsorizzazione tra IFO-IRE e Daiichi Sankyo Italia S.P.A. e accettazione finanzia- mento di € 10.000,00 (XXX xxxxxxx) in favore di IFO-IRE per il Progetto dal titolo: “La comunicazione tra medico/infermiere/operatore sanitario e donna affetta da carcinoma mammario. Dagli aspetti clinici a quelli relazionali”, Responsabile Scientifico Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx” nella parte relativa all’identità della controparte e all’allegato contrattua- le;
opportuno prendere atto della sottoscrizione, avvenuta in data 28 giugno 2024, del nuovo Contratto di sponsorizzazione tra IFO-IRE e Xxxxxxx Xxxxxx Italia S.P.A. – AstraZeneca per la realizzazione del Progetto dal titolo: “La comunicazione tra medi- co/infermiere/operatore sanitario e donna affetta da carcinoma mammario. Dagli aspet- ti clinici a quelli relazionali”, Responsabile Scientifico Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, che, alle- gato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg- ge 15/2005.
Propone
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
• rettificare la deliberazione n. 504 del 13/06/2024: “Stipula Contratto di sponsorizza- zione tra IFO-IRE e Daiichi Sankyo Italia S.P.A. e accettazione finanziamento di € 10.000,00 (IVA esclusa) in favore di IFO-IRE per il Progetto dal titolo: “La comunicazione tra medico/infermiere/operatore sanitario e donna affetta da carcinoma mammario. Dagli aspetti clinici a quelli relazionali”, Responsabile Scientifico Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx” nella parte relati- va all’identità della controparte e all’allegato contrattuale;
• prendere atto della sottoscrizione, avvenuta in data 28 giugno 2024, del nuovo Con- tratto di sponsorizzazione tra IFO-IRE e Daiichi Sankyo Italia S.P.A. – AstraZeneca per la realizzazione del Progetto dal titolo: “La comunicazione tra medico/infermiere/operatore sani- tario e donna affetta da carcinoma mammario. Dagli aspetti clinici a quelli relazionali”, Re- sponsabile Scientifico Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1).
La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Xxxxxx Xxxxxx
Il Commissario Straordinario Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed appro- vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e inte- grato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e
n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio- sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 383 del 8 maggio 2024 inerente l’insediamen- to del Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è to- talmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 504 DEL 13/06/2024: “STIPULA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IFO-IRE E XXXXXXX XXXXXX ITALIA S.P.A. E ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO DI € 10.000,00 (XXX XXXXXXX) IN FAVORE DI IFO-IRE PER IL PROGETTO DAL TITOLO: “LA COMUNICAZIONE TRA MEDICO/INFERMIERE/OPERATORE SANITARIO E DONNA AFFET- TA DA CARCINOMA MAMMARIO. DAGLI ASPETTI CLINICI A QUELLI RELAZIONALI”, RESP. SCIE. DOTT.SSA XXXXXXXX XXXX” NELLA PARTE RELATIVA ALL’IDENTITÀ DELLA CONTROPARTE E ALL’ALLEGATO CONTRAT- TUALE.PRESA D’ATTO NUOVO CONTRATTO CON XXXXXXX XXXXXX ITALIA S.P.A. – ASTRAZENECA” e di ren-
derla disposta.
Il Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
Gli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, con sede in Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, X.X. 02153140583 e P.IVA 01033011006, legalmente rappresentati dal Commissario Straordinario, Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx, insediatosi per la carica presso la sede degli IFO-IRE giusto Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07.05.2024, (di seguito “Sponsee” o “IFO-IRE”)
E
Xxxxxxx Xxxxxx Italia S.p.A., in collaborazione con AstraZeneca, con sede in Xxxx, xxx Xxxxx xx Xxxx 00, 00000, Codice Fiscale 00468270582 e P. IVA 04494061007, in persona dei due Procuratori Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, (di seguito “Sponsor” o “Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca”).
PREMESSO CHE
a) Gli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx è il soggetto giuridico pubblico che sin dal 1939 gestisce l’Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx (IRE) e l’Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG), Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico (IRCCS) ad indirizzo monospecialistico, oncologico e dermatologico, impegnati nell’assistenza, nella ricerca biomedica, e nella formazione;
b) inoltre, IFO-IRE, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”, è ente del Servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettua prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolge altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d);
c) infine, IFO-IRE, in conformità a quanto stabilito dall’ art. 8, comma 5 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”, può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l’idoneità;
d) IFO-IRE nel rispetto del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per la realizzazione del progetto “LA COMUNICAZIONE TRA MEDICO/INFERMIERE/OPERATORE SANITARIO E DONNA AFFETTA DA CARCINOMA MAMMARIO. DAGLI ASPETTI CLINICI A QUELLI RELAZIONALI”, (di seguito, “Progetto”, Allegato 1 “Richiesta di Sponsorizzazione del 25.06.2024, nota prot. n. 8963 del 26.06.2024), che si pone l’obiettivo di migliorare il processo di formazione e comunicazione per tutti gli operatori sanitari coinvolti nella presa in carico terapeutica e relazionale delle pazienti affette da carcinoma mammario, per una maggiore qualità ed efficacia di tutto il percorso oncologico, che risultano essere determinanti sia nel rapporto del singolo operatore-paziente, che nell’adesione alla strategia terapeutica-relazionale ottimale proposta per la specifica paziente, nonché, con particolare attenzione alla sessualità, di sensibilizzare all’ascolto delle pazienti che manifestano disturbi nella vita relazionale di coppia;
e) La realizzazione del Progetto prevede, tra le altre attività, la creazione e la stampa di materiale informativo/divulgativo per le pazienti oncologiche, dove, sarà prevista l’applicazione del logo di Daiichi Sankyo– AstraZeneca, in termini di visibilità;
f) Xxxxxxx Xxxxxx, operando in collaborazione con AstraZeneca nella commercializzazione di prodotti farmaceutici, è interessata a supportare istituzionalmente ed a sponsorizzare il Progetto a fronte dell’ottenimento di concreta visibilità per il proprio nome;
g) Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca e IFO-IRE (di seguito, “le Parti”) con il presente contratto intendono manifestare e formalizzare la propria volontà e specificare le obbligazioni assunte da ciascuna, definendo altresì i termini per la sponsorizzazione di quanto in oggetto.
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
Le Parti attraverso il presente contratto intendono regolamentare tra loro tutti i rapporti concernenti la sponsorizzazione in oggetto da parte di Daiichi Sankyo – AstraZeneca, in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia di sponsorizzazione per il mercato farmaceutico.
Con la sottoscrizione del presente contratto lo Sponsee si impegna nei confronti di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca a realizzare Progetto, come meglio indicato nel dettaglio operativo all’Allegato 1, parte integrante al presente contratto.
Con il presente contratto Daiichi Sankyo ed AstraZeneca, nell’ambito dell’Alleanza tra le due aziende, diventeranno “Sponsor” del Progetto e durante tutta la durata del contratto lo Sponsee si impegnerà ad utilizzare nel materiale promozionale (locandine, inviti, etc), didattico e di supporto il logo di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca accompagnato dalla dicitura: “realizzato con il contributo non condizionante di Xxxxxxx Xxxxxx- AstraZeneca”, così come meglio specificato nell’Allegato 1 al presente Contratto.
ART. 2 OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Lo Sponsee si obbliga ad eseguire il Progetto, adottando le regole di correttezza e trasparenza sotto la propria ed esclusiva responsabilità, senza subire interferenze da parte di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca. Lo Sponsee dichiara di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi.
Lo Sponsee si impegna ad eseguire quanto oggetto del contratto con mezzi propri, comprensivo di quanto descritto nell’allegato allo stesso.
Lo Sponsee si assume la responsabilità dei contenuti e dell'integrità etica di tutto quanto in oggetto al presente Contratto.
Lo Sponsee, in quanto titolare dell’attività, sarà responsabile di ogni eventuale obbligo in materia di farmacovigilanza emergente, incluse eventuali segnalazioni alle autorità competenti od ulteriori attività di farmacovigilanza, nei modi e nei tempi posti dalla legge.
Qualsiasi variazione rispetto a quanto previsto dal presente contratto e dalla richiesta presentata, sarà subordinata all’approvazione scritta di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca.
Non saranno accettate richieste di ulteriore supporto economico in seguito ad attività di consuntivazione, o comunque in seguito allo svolgimento dell’attività.
ART. 3 OBBLIGHI DI XXXXXXX XXXXXX
Daiichi Sankyo – AstraZeneca si obbliga a sponsorizzare il Progetto.
A titolo di corrispettivo omnicomprensivo per tutte le attività indicate nell’ Allegato 1 al presente contratto, Daiichi Sankyo – AstraZeneca si impegna a versare l’importo concordato e previsto di cui di seguito.
ART. 4 UTILIZZO DEL LOGO XXXXXXX XXXXXX – ASTRAZENECA
Il logo di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca (Allegato 2 al presente contratto) dovrà essere pubblicato rispettando rigorosamente gli standard grafici indicati dagli stessi. Il presente Contratto non figura una licenza di marchio e non conferisce allo Sponsee alcun diritto di utilizzazione del logo di Xxxxxxx Xxxxxx
– AstraZeneca al di fuori di quanto qui previsto.
Conseguentemente, lo Sponsee si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del logo Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca, così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca.
ART. 5 DURATA E PROROGA
Il contratto esplica i suoi effetti dal momento della sottoscrizione e dovrà intendersi cessato alla data di conclusione del Progetto, entro e non oltre in 31 dicembre 2024.
Le Parti convengono che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga in data successiva rispetto all’inizio dell’esecuzione delle attività ivi previste, tali prestazioni eseguite medio tempore saranno ricomprese e disciplinate dal presente Contratto.
Ogni eventuale proroga/rinnovo degli accordi contrattuali dovrà essere espressamente concordata/o fra le Parti, per iscritto, prima della scadenza del periodo contrattuale.
In caso di mancato rinnovo, ove i rapporti con lo Sponsee proseguissero di fatto, le prestazioni rese continueranno a essere disciplinate dalle presenti clausole contrattuali, se non espressamente derogate per iscritto.
ART. 6 RECESSO E RISOLUZIONE
Il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e previa dichiarazione della parte non inadempiente, da inviarsi all’altra a mezzo di Raccomandata a/r o PEC, di volersene avvalere nei seguenti casi:
1) Qualora lo Sponsee:
a) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme a quanto convenuto o,
b) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente contratto.
2) Qualora Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi del presente contratto.
Lo Sponsee non è tenuto a rispondere di inadempienze totali o parziali, degli obblighi previsti dal presente accordo, qualora tali inadempienze siano dovute a cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo disposizioni della pubblica autorità, incendi ed esplosioni, inondazioni, scioperi, malattie, ecc.).
Salve le ipotesi di risoluzione di diritto di cui al secondo comma del presente articolo, l’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni previste dal presente contratto da parte di una delle Parti dà comunque diritto all’altra di risolvere il contratto, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., il cui termine non sarà inferiore a cinque (5) giorni.
Il contratto verrà altresì risolto di diritto qualora il Progetto non possa essere realizzato a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore. È fatto salvo il diritto di della parte non inadempiente al risarcimento di ogni danno derivante dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento.
Le Parti danno atto che il mancato esercizio del diritto di risoluzione al verificarsi di un’inottemperanza a quanto convenuto nel presente Contratto non costituirà tolleranza e non priverà le Parti del diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui la violazione dovesse proseguire o ripetersi.
In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui il Progetto non venga svolto o venga interrotto e comunque, al termine della durata del Progetto, le Parti devono astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.
Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dal presente Contratto dandone avviso all’altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC almeno dieci (10) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione:
- per lo Sponsee: xxxxxxxx@xxxx.xx;
- per lo Sponsor: Xxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xxxxxxxxx.xx .
Nel caso di recesso da parte di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca, la stessa sarà tenuta a corrispondere allo Sponsee le sole spese già eventualmente sostenute, laddove adeguatamente documentate.
Nel caso di recesso da parte di IFO – IRE, lo Sponsor avrà il diritto di vedersi restituita in toto la parte di importo eventualmente già corrisposta.
ART. 7 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A fronte degli impegni assunti ai sensi del presente contratto, lo Sponsee percepisce a titolo di corrispettivo, l’importo pattuito tra le Parti pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) + IVA come da richiesta di sponsorizzazione e a fronte degli obblighi di esclusività e visibilità assunti dall’altra Parte e precisati in precedenza, come dettagliato nell’Allegato 1 parte integrante al contratto medesimo.
Tale importo, verrà fatturato dallo Sponsee secondo le seguenti modalità
Euro 5.000, 00 (cinquemila/00) + IVA entro luglio 2024, all’apposizione del logo sul
materiale del Progetto
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA entro settembre 2024, alla conclusione del
Progetto
e corrisposto da Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca dietro presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di emissione fine mese, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato allo Sponsee:
Intestatario Conto: IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) Coordinate bancarie: IBAN: XX00X0000000000000000000000 Banca: Unicredit
La fattura dovrà essere intestata e inviata a:
Daiichi Sankyo Italia S.p.A.
Xxx Xxxxx xx Xxxx, 00 00000 Xxxx
P.IVA 04494061007 - CF00468270582 - Cod. Univoco: PR4AG6C
E-mail: Xxxxxxxxxxx.Xxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione di tipo contabile e/o amministrativo lo Sponsee potrà contattare Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca al numero 06 852551.
Le disposizioni contenute nelle presenti clausole contrattuali di sponsorizzazione sono relative ad operazioni soggette ad IVA e pertanto, qualora si richieda la registrazione del presente contratto, le relative spese saranno a carico della parte richiedente, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo virtuale, di cui all’art. 15 del DPR 642/72 sono assolte da IFO-IRE.
Le Parti concordano di sottoscrivere il presente contratto e le sue eventuali e future modifiche integrazioni, proroghe o rinnovi mediante firma elettronica, attraverso l’utilizzo della piattaforma Docusign®, riconoscendone la validità legale. IFO-IRE a questo proposito, indica di voler ricevere il contratto per la sottoscrizione da parte di proprio procuratore, personalmente, al seguente indirizzo e- mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
Le Parti si impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ART. 8 - PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE
Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca non acquisirà la proprietà e/o i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale prodotto dallo Sponsee nell'ambito di Progetto, nonché il copyright di idee e progetti elaborati, salvo diversi accordi scritti inerenti singoli progetti e/o idee.
ART. 9 – ESCLUSIVA
Le Parti convengono che, trattandosi di attività Monosponsor, le presenti clausole contrattuali comporteranno il diritto esclusivo di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca di sponsorizzare il Progetto. Lo Sponsee non potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto ad altro soggetto.
ART. 10 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ
Nel caso in cui si renda necessario, per la realizzazione del Progetto, consentire allo Sponsee ed ai suoi dipendenti l’accesso ad informazioni che Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca considera riservate (ad esempio programmi per elaboratore e relativa documentazione, contenuto dei database delle applicazioni, ecc.) si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, nel rispetto della Direttiva (UE) 2016/943 e degli artt. 98-99 del D.lgs. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale”, da ultimo modificato con Legge 24 luglio 2023, n. 102.
Le informazioni riservate potrebbero anche includere informazioni di parti terze (ad esempio clienti, fornitori, medici), verso le quali Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca stessa ha un obbligo di riservatezza; tutte queste informazioni da qui in avanti verranno indicate come “Informazioni Confidenziali” indicandone di volta in volta tale loro natura.
Lo Sponsee manterrà riservatezza su tutte le Informazioni Confidenziali comunicategli da Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca o in altro modo venute a conoscenza dello Sponsee nella realizzazione del Progetto, e farà in modo che i propri dipendenti e collaboratori mantengano la medesima riservatezza. Lo Sponsor non divulgherà alcuna Informazione Confidenziale a terzi, e ne farà uso esclusivamente nel corso della realizzazione del Progetto, nei limiti di quanto strettamente necessario per eseguire le prestazioni contrattuali.
Ciascuna delle Parti distruggerà o restituirà tutte le Informazioni Confidenziali all’altra, a seguito di richiesta di una delle parti e, comunque, in ogni caso alla cessazione del contratto, senza trattenere traccia alcuna delle stesse. Nelle Informazioni Confidenziali che dovranno essere distrutte o restituite alla parte interessata sono incluse tutte le documentazioni e tutti i supporti comunque creati od utilizzati per lo scopo del presente accordo che includano Informazioni Confidenziali.
La violazione di quanto sopra sarà sanzionata a norma di legge.
Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi alcun dato personale, alcuna informazione o documentazione acquisita sia nel corso della esecuzione dell’attività effettuata nell’ambito di validità del contratto che nel corso di trattative precontrattuali che non abbiano portato alla stipula di alcun contratto. Lo Sponsor si impegna altresì a mantenere la segretezza, la confidenzialità delle informazioni e dei dati tutti comunque ricevuti dallo Sponsee e ad applicare rigorosamente la normativa in materia di segreti industriali e aziendali.
In caso la richiesta di divulgazione delle informazioni confidenziali provenga da organi dello stato o organi giurisdizionali, le Parti se ne daranno immediata notifica.
ART. 11 DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI AI MEDIA
In mancanza di previo assenso scritto da parte di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca o parimenti, in mancanza di una richiesta in forza di legge, lo Sponsee si obbliga a non divulgare alcuna informazione in merito ai rapporti con Xxxxxxx Xxxxxx– AstraZeneca, ivi inclusa la loro esistenza e a non spendere il nome di Xxxxxxx Xxxxxx– AstraZeneca, dei suoi dipendenti, prodotti e/o servizi, in qualsivoglia dichiarazione giornalistica, pubblicità o materiale distribuito ai clienti, attuali o potenziali, reports annuali o in altre dichiarazioni pubbliche.
Lo Sponsee si obbliga, altresì, a mettere a disposizione dei rappresentanti di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca le copie di qualunque eventuale proposta di divulgazione, incluse quelle richieste in virtù della legge applicabile, onde consentire una loro preventiva revisione da parte dei medesimi rappresentanti e un commento da parte del reparto Corporate Communications della stessa Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca. Il reparto Corporate Communications avrà a disposizione un periodo minimo di 10 (dieci) giorni per rivedere questi materiali e per consentire ovvero negare la relativa divulgazione, salvo un differente periodo sia stabilito dalla legge applicabile.
In nessun caso lo Sponsee può usare il logo di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca o dichiarare, direttamente o indirettamente, che alcun prodotto o servizio prestato dallo Sponsor sia stato approvato, raccomandato, certificato in alcun modo da Xxxxxxx Xxxxxx– AstraZeneca, salvo quanto previsto nel presente contratto e nell’allegato allo stesso. Qualunque consenso eventualmente prestato da Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca è comunque revocabile da parte della stessa, in virtù di semplice comunicazione scritta, inviata allo Sponsee. Tale revoca è efficace dal momento della ricezione da parte dello Sponsee della suddetta comunicazione.
ART. 12 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
La sottoscrizione di tale Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione in oggetto ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità tra lo Sponsee e Daiichi Sankyo– AstraZeneca, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’uno o dell’altro.
Le Parti nell’osservare i principi di buona fede e correttezza nell’adempimento delle rispettive obbligazioni e nell’esecuzione del contratto ex art. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste nel contratto.
Nel rispetto della causa del contratto di Sponsorizzazione, Daiichi Sankyo – AstraZeneca non si assumerà la responsabilità della scelta dei contenuti effettuata dallo Sponsee qualora risultassero inerenti a tematiche “off-label” per l’azienda e comunque veicolati da parte dello stesso.
Le parti concordano che le presenti disposizioni contrattuali prevarranno in caso di divergenza tra il contenuto dell’Allegato e quanto previsto nel presente accordo.
ART. 13 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTI CORRUZIONE E OBBLIGHI CORRELATI
Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla
L. 190/2012 e al D.lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili.
Ciascuna Parte dichiara che qualunque somma di denaro eventualmente scambiata con l’altra non proviene da attività illecite.
Ciascuna Parte invierà immediata notifica all’altra, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni e/o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, delle proprie strutture, processi o prodotti che potrebbero interessare l’oggetto del contratto, e fornirà altresì notizie in merito all’esito degli stessi. Salvi maggiori tempi di conservazione stabiliti dalla normativa vigente, durante la validità delle presenti condizioni di sponsorizzazione e per un periodo ulteriore di cinque (5) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti relativa all’adempimento dei diritti e doveri contrattuali, sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica, a cura dell’altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.
Le Parti sono concordi nel rispettare tutte le normative in materia di anti-corruzione nei Paesi dove le stesse hanno la loro sede legale o nei luoghi in cui verranno svolti i servizi di cui al presente atto.
In relazione a questo contratto e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti dichiarano che non hanno fatto, offerto, dato, promesso di dare o autorizzato a dare e non faranno, offriranno, daranno, prometteranno di dare, o autorizzeranno qualsiasi pagamento o trasferimento di qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o a qualsiasi ente pubblico o pubblico ufficiale allo scopo di: (i) impropriamente influenzare qualsiasi atto o decisione della persona, ente pubblico o pubblico ufficiale; (ii) indurre la persona, l’ente pubblico o il pubblico ufficiale a fare o omettere di fare un atto in violazione di un dovere di compiere od omettere di compiere; (iii) garantire vantaggi impropri; o (iv) indurre la persona, l’ente pubblico o il pubblico ufficiale a influenzare impropriamente l'atto o la decisione di qualsiasi organizzazione, ente pubblico o ente controllato dal governo, al fine di assistere lo Sponsee o Daiichi Sankyo – AstraZeneca per ottenere o mantenere rapporti commerciali.
Lo Sponsee conferma che qualsiasi pagamento o trasferimento di qualsiasi cosa di valore a Professionisti sanitari e funzionari di governo effettuato in esecuzione del presente accordo e/o in relazione a questo, autorizzato preventivamente dall’Autorità Pubblica di appartenenza, in base della normativa in vigore, non sarà volto influenzare qualsiasi decisione da prendere per quanto riguarda la prescrizione, selezione, rimborso prezzi o accesso a prodotti Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca o altrimenti per quanto riguarda il futuro delle società.
Ai fini di questo accordo per “pubblico ufficiale” o “incaricato di pubblico servizio” si intende ogni funzionario o impiegato- o chiunque agisca avendone i poteri, per conto di: un ente pubblico o suo dipartimento o un’agenzia; un’organizzazione pubblica internazionale (come l’ONU, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ecc.) o loro dipartimenti, agenzie, istituzioni, qualsiasi ente controllato dallo Stato compresi Università ed Ospedali Le Parti sono concordi nel rispettare tutte le normative in materia di anti-corruzione nei Paesi dove le stesse hanno la loro sede legale o nei luoghi ove verranno svolti i servizi di cui al presente atto.
In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto di non avere stipulato il presente contratto al fine di influenzare alcuna decisione che competa ai soggetti di cui sopra relativamente alla prescrizione di prodotti Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca o comunque all’attività di business della stessa, presente o futura. Le Parti inoltre, faranno ogni ragionevole sforzo per adempiere ad ogni richiesta di informazione, compresa la risposta a questionari, richieste di audit provenienti da altra parte per assicurare il rispetto di ogni normativa anti-corruzione.
Le Parti sono concordi nel ritenere che la violazione del presente articolo costituisca inadempimento contrattuale grave, e che ciò potrà dare diritto alla Parte adempiente alla risoluzione anticipata del contratto ex art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno che sia conseguenza immediata e diretta di tale adempimento.
ART. 14 DICHIARAZIONE ex D.Lgs. 231/01
Le Parti garantiscono di aver preso visione e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni dei seguenti documenti:
- Codice di Condotta all’interno del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di Xxxxxxx Xxxxxx, accessibile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato da IFO-IRE, disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione/
Il mancato rispetto delle norme di legge, del contratto da parte dello Sponsee è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra la stessa e Xxxxxxx Xxxxxx– AstraZeneca, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
ART. 15 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE
Fermo restando il rispetto delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136), Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di associato Farmindustria, in ottemperanza al punto 5.5 del Codice Deontologico Farmindustria, ha assunto un impegno costante di trasparenza dei rapporti con i propri stakeholders in tutto il mondo, ed ha quindi deciso di pubblicare le somme che eroga (d’ora in avanti anche solo Transfer of Value e/o ToV) nel corso dell’anno precedente, a favore delle Organizzazioni Sanitarie e degli Operatori Sanitari di cui si avvale direttamente o indirettamente a qualsiasi titolo, nell’ottica di fornire ai pazienti sempre beni e servizi di prim’ordine e fugare possibili dubbi di conflitti di interessi.
Ai fini del presente contratto, ToV rappresenta il valore delle somme corrisposte a qualsiasi titolo (ad esempio: corrispettivi, contributi liberali, sponsorizzazioni, quote di registrazione e spese di viaggio e trasferta) sia direttamente che indirettamente da Xxxxxxx Xxxxxx a IFO-IRE.
Xxxxxxx Xxxxxx quindi, conformemente agli artt. 5.5 e 5.6 del Codice Deontologico Farmindustria, provvederà alla pubblicazione sul sito internet aziendale della natura e del valore della sponsorizzazione in oggetto.
La pubblicazione dell’importo esatto dei trasferimenti di valore sopra descritti, direttamente o indirettamente erogati da Xxxxxxx Xxxxxx e/o da altre società del Gruppo, avverrà sul sito web aziendale: xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx con le modalità previste dalla Deliberazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, in forma individuale, ossia unitamente a denominazione sociale, nonché qualsiasi altro tipo di dato che identifichi univocamente l’Organizzazione Sanitaria (secondo la definizione dell’Allegato 2 del Codice Deontologico Farmindustria).
ART. 16 - SICUREZZA DEI DATI – PRIVACY
Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori e/o da terzi (di seguito “dati personali”), saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (D.Lgs. 101/2018, Codice Privacy e Provvedimenti del Garante).
Resta peraltro inteso che, ai fini del GDPR, ciascuna Parte è e resterà titolare del trattamento dei dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori. Conseguentemente, ciascuna Parte, per quanto di competenza, assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o da terzi.
Ciascuna Parte si impegna inoltre, in relazione ai dati acquisiti o elaborati in esecuzione del presente contratto, ad adottare adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente contratto, ex art. 32 GDPR.
Resta inteso che il trattamento dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell’art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo, nonché in forma pseudonimizzata e assicurando l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia il trattamento esclusivamente di quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Accordo, ai sensi dell’art. 6, lett. a), e la conservazione esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.
Le Parti designano sin da ora come proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente:
- Per IFO-IRE: Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
- Per Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca: xxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx.
ART. 17 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non contemplato dalle presenti clausole contrattuali, le Parti fanno espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile.
Per ogni eventuale controversia circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti clausole contrattuali, qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Si allegano i seguenti documenti:
Allegato 1: Richiesta di Sponsorizzazione del 25.06.2024
Allegato 2: Logo di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca
Daiichi Sankyo Italia S.p.A.
Head of Oncology Xxxxx Xxxxxx
Firma
Xxxxxxx Xxxxxx Italia S.p.A. Head of Medical Affairs Oncology Xxxxx Xxxxxxx
Firma
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx
Legale rappresentante Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx Firma
ALLEGATO 1: Richiesta di Sponsorizzazione del 25.06.2024
UOSD Sperimentazioni di Fase IV Responsabile: Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxx tel.: 0000000000
Medici Referenti Dr. E. Krasniqi
Dr.ssa F. S. Di Xxxx Dr.ssa X Xxxxxxxx Dr.ssa X. Xxxxxx
Spettabile Daiichi-Sankyo Italia spa
Alla cortese attenzione della DR.ssa Xxxxxx Xxxx Spettabile AstraZeneca
Alla cortese attenzione della DR.ssa Xxxx Xxxxx
Spettabile Azienda
la sottoscritta, responsabile della UOSD Sperimentazioni di Fase IV dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx di Roma (Dipartimento di Clinica e Ricerca Oncologica), chiede il Vostro supporto per la realizzazione, in esclusiva con Daiichi-Sankyo – AstraZeneca, del progetto “LA COMUNICAZIONE TRA MEDICO/INFERMIERE/OPERATORE SANITARIO E DONNA AFFETTA DA CARCINOMA MAMMARIO. DAGLI
ASPETTI CLINICI A QUELLI RELAZIONALI”, con periodo attività maggio- settembre 2024. Per la realizzazione del progetto si chiede un contributo totale pari a 10.000 euro
Di seguito potete trovare il dettaglio del progetto.
Certa di un Vostro interesse, resto in attesa di un gentile riscontro e ringrazio per l’attenzione.
Roma, 25/06/2024 Xxxxxxxx Xxxx
PROGETTO: LA COMUNICAZIONE TRA MEDICO/INFERMIERE/OPERATORE SANITARIO E DONNA AFFETTA DA CARCINOMA MAMMARIO: DAGLI ASPETTI CLINICI A QUELLI “RELAZIONALI”
Nulla rende più fragile e vulnerabile una donna alla scoperta di un tumore al seno. Quando la diagnosi prende il nome di “cancro”, le connotazioni negative legate al tipo di patologia, nonché il lungo e difficile percorso che la donna sarà costretta ad affrontare, generano l’impressione di essere completamente invasa e sopraffatta dal male, e da tutte le problematiche psico-fisiche legate ai danni estetici e funzionali provocati dai vari trattamenti, in particolare riferiti alla tipologia d’intervento chirurgico, agli effetti collaterali dopo chemioterapia e ormonoterapia, ed alla paura del futuro.
La diagnosi di tumore alla mammella cambia la vita di una donna e delle persone a lei care. Questi cambiamenti sono difficili da gestire come le emozioni, le incertezze sul futuro, soprattutto quelle riguardanti gli aspetti di vita quotidiana (lavoro, rapporti familiari e sociali, sessualità), la modificazione della propria immagine corporea e la paura che si presenti una recidiva di malattia. Inoltre, ancor più quando viene diagnosticata una ripresa della malattia, il percorso della donna si fa ancora più complesso, e non solamente per gli aspetti prettamente “clinici” legati ai trattamenti, ma per gli aspetti psicologici, sociali, di relazione con i familiari, il partner, l’ambiente sociale.
La sensibilità e la disponibilità degli operatori sanitari tutti possono senza alcun dubbio portare un contributo importante, affinché i dubbi, le incertezze e le paure della donna possano essere affrontate nel miglior modo possibile.
La presa in carico e il coinvolgimento terapeutico e relazionale che si instaura con la paziente affetta da carcinoma della mammella richiedono una maggiore comprensione e attenzione al mondo della donna, alla sua condizione, ai bisogni insoddisfatti e ai diversi ruoli che essa ricopre nel corso della sua vita, da quello professionale, a quello sentimentale e personale, dal possibile desiderio di maternità, al mantenimento di una vita di relazione sociale, di coppia, alla sessualità, e molto altro.
Purtroppo, in parte per la mancanza di tempo da dedicare alle pazienti, ed in parte anche per una mancata “formazione” degli operatori sanitari in questo delicato settore, questi argomenti vengono solitamente trascurati.
Uno degli aspetti quasi del tutto ignorati dagli operatori sanitari è quello della vita di coppia e della “sessualità” nelle pazienti affette da carcinoma della mammella. Tali problematiche sono veramente molto
frequenti, e non solamente nelle pazienti più giovani o negli stadi precoci di malattia, e sono correlabili ai trattamenti in corso ma anche ad aspetti psicologici e di relazione in genere. Affrontare tali problematiche, che rientrano nella qualità di vita delle pazienti, richiede una adeguata formazione del personale sanitario, ed anche la collaborazione costante di specialisti ginecologi, endocrinologi e di psicooncologi.
Per le ragioni sovraesposte ci proponiamo pertanto di mettere in atto un progetto volto al miglioramento della formazione e della comunicazione per tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di presa in carico terapeutica e relazionale delle pazienti affette da carcinoma mammario, per una maggiore qualità ed efficacia di tutto il percorso oncologico, che risultano essere determinanti sia nel rapporto del singolo operatore- paziente, che nell’adesione alla strategia terapeutica-relazionale ottimale proposta per quella specifica paziente.
Inoltre, una parte del progetto sarà incentrato e dedicato alle pazienti con particolare attenzione alla loro vita di relazione. Pertanto verranno create delle semplici schede informative per le pazienti, un diario dei sintomi, nonché opuscoli e materiale informativo per i medici di medicina generale, il tutto su aspetti della qualità di vita incentrati principalmente su disturbi della vita di relazione di coppia e della sessualità delle pazienti con carcinoma mammario.
Modalità di svolgimento
• 5 incontri per operatori sanitari della durata di 4 ore circa ciascuno, tenuti da personale medico esperto, da effettuarsi a Roma, presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, promossi ed organizzati dalla UOSD Sperimentazioni di Fase IV diretta dalla Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxx. Tali incontri, da svolgersi nell’arco di 4 mesi, sono rivolti a tutte le figure professionali coinvolte nel “care” della paziente affetta da tumore della mammella (ca. 30 operatori per evento, tra medici, infermieri, psiconcologi, case managers, operatori sanitari, eventuali consulenti esterni).
Per tali incontri non è previsto accreditamento ECM.
• Inoltre, sarà prodotto materiale informativo (schede informative e diari dei sintomi) per le pazienti, per i medici di medicina generale, locandine, tutti concernenti aspetti della sessualità e della vita di relazione delle pazienti.
Su tale materiale, in virtù del supporto incondizionato di Daiichi-Sankyo – AstraZeneca, ne verrà apposto il logo.
Strumenti e modalità di attuazione del progetto
Tutti gli operatori coinvolti nella gestione della paziente affetta da tumore della mammella avranno a disposizione
• Attività didattiche con supporto e supervisione di medici/docenti specialisti
• Discussione di casi clinici interattivi
• Consulenze con specialisti (ginecologi, psicooncologi, endocrinologi) su aspetti concernenti vita di relazione e sessualità delle pazienti
Obiettivo del progetto
Il ruolo dell’equipe multidisciplinare nei momenti critici della paziente con carcinoma mammario, come migliorare l’approccio globale, con una particolare attenzione anche alla vita di relazione delle pazienti. Rendere maggiormente edotte le pazienti affette da carcinoma mammario anche su aspetti della vita di relazione, aspetti familiari, di coppia, sessualità.
In particolare nei momenti cruciali della storia clinica
• Dal sospetto diagnostico
• Alla diagnosi
• Nel periodo di trattamento
• Al termine del trattamento
• Nei controlli periodici
• Alla recidiva/progressione di malattia
• Ai trattamenti successivi per malattia avanzata
Competenze teoriche
• Acquisire “conoscenze tecniche” in campo psico-oncologico, sapere e capire di più;
• Dedicare tempo all’ascolto di problematiche anche di vita di relazione includenti aspetti psicologici e sessuali delle pazienti
• Imparare a comunicare al paziente “la cosa giusta al momento giusto”;
• Migliorare la propria professionalità nei vari aspetti, inclusi quelli concernenti aspetti di qualità di vita e di relazione delle pazienti
• Miglior inquadramento delle disfunzioni di coppia e sessuali correlate al carcinoma mammario anche da parte della paziente, con un approfondimento delle conoscenze e della percezione soggettiva
• Miglior inquadramento delle disfunzioni di coppia e sessuali correlate al carcinoma mammario anche da parte dei medici di base
Competenze alla relazione
• Apprendere una più funzionale modalità di comunicazione con la paziente, con la famiglia e con gli altri operatori, nonché istituire una comunicazione con i medici di medicina generale;
• Imparare a gestire il livello emozionale del rapporto con la paziente;
• Gestire il disagio di dover comunicare o spiegare le diagnosi peggiori;
• Gestire le dinamiche emotive interne all’equipe curante;
• Imparare ad affrontare il continuo contatto con la morte;
• Imparare ad ascoltare, anche eventuali “disturbi” di tipo relazionale e sessuale
• Condividere esperienze con i colleghi, in un team multidisciplinare
Punti previsti per l’attuazione del progetto e costi stimati:
• Affitto sala per 5 incontri Euro 2000
• Stampa materiale didattico/divulgativo/programmi Euro 2000
• Materiale a supporto tecnico/tecnologico Euro 1000
• Acquisto di un programma di formazione Euro 1000
• Survey “Valutazione miglioramento dell’assistenza” (questionari) Euro 1000
• Preparazione e stampa di schede informative per le pazienti Euro 1000
• Preparazione e stampa dei “diari dei sintomi” per le pazienti Euro 500
• Creazione di locandine di sensibilizzazione al tema in oggetto. Euro 500
• Preparazione e stampa di opuscoli e materiale informativo
per medici di medicina generale Euro 1000
Risultati attesi dal progetto:
• Dall’espletamento del progetto in oggetto auspichiamo un cospicuo miglioramento della qualità dell’assistenza alla paziente affetta da carcinoma della mammella, in tutte le fasi di malattia, e comprensiva di aspetti anche relazionali.
ALLEGATO 2: Logo di Xxxxxxx Xxxxxx – AstraZeneca
Certificato di completamento
ID busta: 4852A44C114242F8AAF92BDBA156B310 Stato: Completato Oggetto: Completa con Docusign: Contratto di Sponsorizzazione.pdf
Busta d’origine:
Pagine documento: 21 Firme: 3 Creatore busta:
Pagine certificato: 3 Iniziali: 0 Xxxxxxxx Xxxxx
Firma guidata: Abilitato Timbro ID busta: Disabilitato
Fuso orario: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna
Zielstatt Str. 48 Company Address
München, Bavaria 81379 Xxxxxxxx.Xxxxx.xxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx Indirizzo IP: 2.40.188.36
Verifica record
Stato: Originale
26-giu-24 | 16:08
Proprietario: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.Xxxxx.xxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx
Posizione: DocuSign
Firmatario - Eventi Firma Timestamp
Xxxxx Xx Xxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account (necessaria)
Record elettronico e divulgazione della firma:
Accettato: 28-giu-24 | 08:29
ID: 414bfe42-d04d-4754-b014-5a80d5549e74
Nome azienda: Daiichi-Sankyo Europe
Scelta della firma: Stile preselezionato ID firma:
2F311F40-38EE-469D-B0DE-7E7E19B86BD8
Mediante l’indirizzo IP: 193.204.108.2
Con autenticazione della firma mediante password DocuSign
Con motivi della firma (in ogni scheda): Approvo il documento
Inviato: 26-giu-24 | 16:15 Rinviato: 27-giu-24 | 09:12 Visualizzato: 28-giu-24 | 08:29 Firmato: 28-giu-24 | 08:34
Xxxxx Xxxxxxx
xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx Medical Affairs
Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account
(necessaria) Scelta della firma: Stile preselezionato ID firma:
D917C73C-FBEC-4318-A527-62C6683F601D
Mediante l’indirizzo IP: 93.38.232.114
Inviato: 28-giu-24 | 08:34 Visualizzato: 28-giu-24 | 10:27 Firmato: 28-giu-24 | 10:28
Record elettronico e divulgazione della firma:
Accettato: 28-mar-23 | 09:36
ID: f1ec564c-47a4-4643-8478-678dc30d9639
Nome azienda: Daiichi-Sankyo Europe
Con autenticazione della firma mediante password DocuSign
Con motivi della firma (in ogni scheda): Approvo il documento
Firmatario - Eventi Firma Timestamp
Xxxxx Xxxxxx
xxxxx.xxxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx OBD
Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account
(necessaria) Scelta della firma: Stile preselezionato ID firma:
E715572C-40B2-47A7-96CB-C5E0CC1D9CC2
Mediante l’indirizzo IP: 37.159.65.90 Firmato tramite mobile
Con autenticazione della firma mediante password DocuSign
Con motivi della firma (in ogni scheda): Approvo il documento
Inviato: 28-giu-24 | 10:28 Visualizzato: 28-giu-24 | 16:45 Firmato: 28-giu-24 | 16:45
Record elettronico e divulgazione della firma:
Accettato: 27-mar-23 | 18:14
ID: 2d499a03-eb67-4e22-bdf3-dd253a94ef15 Nome azienda: Daiichi-Sankyo Europe
Firmatario di persona - Eventi | Firma | Timestamp |
Editor - Eventi di recapito | Stato | Timestamp |
Agente - Eventi recapito | Stato | Timestamp |
Recapito intermedio - Eventi | Stato | Timestamp |
Recapito consegna certificata - Eventi | Stato | Timestamp |
Copia nascosta - Eventi | Stato | Timestamp |
In copia | Inviato: 28-giu-24 | 16:45 Visualizzato: 01-lug-24 | 07:52 | |
Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account | ||
(necessaria) | ||
Record elettronico e divulgazione della firma: | ||
Non disponibile tramite DocuSign | ||
Firma come testimone gli eventi | Firma | Timestamp |
Pubblico ufficiale - Eventi | Firma | Timestamp |
Riepilogo busta - Eventi | Stato | Data e ora |
Busta inviata | Con hash/Crittografato | 26-giu-24 | 16:15 |
Consegna certificata | Controllo protezione eseguito | 28-giu-24 | 16:45 |
Apposizione firma completata | Controllo protezione eseguito | 28-giu-24 | 16:45 |
Completata | Controllo protezione eseguito | 28-giu-24 | 16:45 |
Eventi di pagamento | Stato | Data e ora |
Record elettronico e divulgazione della firma |
Record elettronico e divulgazione della firma - Data di creazione: 07-mag-21 | 12:13 Accordo fra le parti: Xxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx
Electronic Record and Signature Disclosure
Please read the information below carefully and thoroughly and if you agree to the statement, please confirm your agreement by selecting the check-box next to “I agree to use electronic records and signatures” before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.
Acknowledgement of Awareness
I am aware that an electronic signature represents an obligatory equivalent to a traditional handwritten signature and that the use of electronic signature in a System is the legally binding equivalent to a handwritten signature. I know that the scope of relevant electronic signatures where exclusively designed for the GxP-regulated environment in the relationship of Daiichi Sankyo Europe GmbH.