REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI, CONCESSIONI E CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI, CONCESSIONI E CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
SOMMARIO
TITOLO I PRINCIPI GENERALI 6
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI 6
ART. 1 (Principi e disposizioni generali) 6
ART. 2 (Finalità e norme organizzative 7
TITOLO II CODICE ETICO DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 8
ART. 3 (Disposizioni generali) 8
CAPO I
CONDOTTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI, APPALTATORI, SUBAPPALTATORI E CONCESSIONARI 9
ART. 4 (Dovere di correttezza) 9
ART. 5 (Concorrenza) 9
ART. 6 (Controllo) 9
ART. 7 (Rapporti con la stazione appaltante) 10
ART. 8 (Dovere di segnalazione) 10
ART. 9 (Interposizione di manodopera) 11
ART. 10 (Subappalto) 11
ART. 11 (Violazione del codice etico) 11
CAPO II
CONDOTTA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA 11
ART. 12 (Imparzialità) 11
ART. 13 (Riservatezza) 12
ART. 14 (Indipendenza e dovere di astensione) 12
ART. 15 (Regali ed altre utilità) 13
ART. 16 (Attività collaterali) 13
ART. 17 (Doveri del Dirigente) 13
ART. 18 (Inosservanza del Codice etico) 13
TITOLO III
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 14
CAPO I
REGOLE COMUNI 14
ART. 19 (Determinazione a contrattare) 14
ART. 20 (Procedimento di scelta del contraente) 14
ART. 21 (Indizione delle gare) 15
ART. 22 (Regole procedimentali) 15
ART. 23 ("Forcella" nelle procedure ristrette, negoziate e dialogo competitivo) 16
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi e disposizioni generali)
1. La gestione dell’affidamento degli appalti e concessioni nonché dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture della Provincia di Perugia, di seguito denominata Provincia, è disciplinata dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e regionale, dallo statuto provinciale e dal presente regolamento.
2. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione della Provincia previsti dal D.Lgs. n.163/2006 o dalle norme vigenti. Tali procedure sono espletate nel rispetto dei principi fondamentali della libera concorrenza, della parità di trattamento, non discriminazione ed imparzialità nonchè della trasparenza e pubblicità.
3. Fermo restando quanto previsto dagli atti di programmazione della Provincia di cui al comma 2, nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di beni o servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione in assenza del frazionamento stesso.
4. Nel rispetto della normativa vigente, per conseguire gli scopi la Provincia si avvale dei contratti di diritto comune, di diritto speciale privato e di diritto pubblico e ne determina il contenuto, nei limiti fissati dalla legge e dal presente regolamento.
5. La Provincia può anche concludere contratti atipici purché diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
6. Nell’attuazione dell’attività negoziale la Provincia si ispira:
a) al perseguimento dei fini pubblici per i quali l’ente è legittimato ad operare;
b) alla realizzazione della massima economia in relazione alla qualità dell’opera da realizzare e dei beni o servizi da acquistare, nei limiti imposti dal miglior perseguimento dei fini pubblici;
c) all’osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell’interesse della collettività;
d) all’armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte;
e) alla promozione dell’uso dei sistemi informatici e degli strumenti telematici.
7. Il diritto d’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte nonché il differimento e l’esclusione di tale diritto d’accesso e il divieto di ogni forma di divulgazione di taluni atti ed informazioni restano disciplinati dall’art.13 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Art. 2
(Finalità e norme organizzative)
1. Il presente regolamento persegue la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione degli affidamenti contrattuali della Provincia e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della comunità. Nell’applicazione del presente regolamento i contenuti delle attività ivi previste e le modalità del loro svolgimento sono finalizzate a :
a) garantire la qualità delle opere pubbliche la cui realizzazione viene affidata a norma del presente regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza;
b) promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori e il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi;
c) promuovere e favorire l’uso dei sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure di cui al presente regolamento;
d) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della qualità architettonica delle opere nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo della comunità amministrata, nonché il rispetto delle risorse naturali privilegiando nella tecnica lavorativa i materiali e le fonti di energia rinnovabili.
2. La Provincia può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico del proprio bilancio, un ufficio denominato “ Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le finalità e con i compiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006, disciplinandone anche il funzionamento telematico nel rispetto della normativa di settore. I compiti dello Sportello possono essere affidati anche ad un ufficio già esistente.
3. Per ogni singolo intervento da realizzare mediante un contratto pubblico,di lavori, servizi e forniture la Provincia nomina un responsabile del procedimento unico, di seguito
denominato R.u.p., per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Il R.u.p. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non sono specificamente attribuiti ad altri soggetti e che sono previsti dall’art.10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dal regolamento di esecuzione e attuazione di cui all’art. 5 del decreto medesimo e dal presente regolamento.
4. Il Dirigente dell’Area competente individua e nomina il
R.u.p. tra i dipendenti di ruolo dell’Area medesima, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, il dirigente può nominare il R.u.p. tra i dipendenti dell’Area in servizio. Per i lavori e i servizi attinenti all’ ingegneria e all’architettura è individuato un tecnico. La individuazione del responsabile di procedimento è effettuata nel rispetto del criterio della distribuzione più ampia possibile di tale incarico tra i dipendenti dell’Area. A tal fine la Provincia promuove la formazione specifica per il personale tecnico interessato.
TITOLO II
CODICE ETICO DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Art. 3
(Disposizioni generali)
1. Il presente Titolo reca il codice etico degli appalti e concessioni della Provincia di Perugia comprensivo delle modalità comportamentali adottate, nel corso delle gare di appalto indette dalla Provincia stessa, dagli operatori economici concorrenti.
2. Il codice etico regola inoltre i comportamenti posti in essere dai dipendenti della Provincia in occasione di ogni fase delle procedure relative ad appalti, concessioni, negoziazioni e contratti della Provincia, compresi l’esecuzione ed il collaudo.
3. Il codice etico costituisce il fondamento dei rapporti tra Provincia e gli operatori economici interessati dalle procedure di cui al presente regolamento.
4. Il codice etico si applica a tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati, che, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti, nell’ambito dell’organizzazione interna della Provincia, intervengono nei procedimenti di cui al presente regolamento.
5. Il codice etico, in particolare per quanto riguarda i doveri e i divieti contenuti nel Capo II relativo alla condotta dei
dipendenti della Provincia, vale, in linea di principio ed escluse le sanzioni ivi previste anche per gli amministratori provinciali di cui all’art. 77, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, in relazione all’esercizio delle loro funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed in quanto compatibile con le norme ordinamentali.
CAPO I
CONDOTTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI, APPALTATORI, SUBAPPALTATORI E CONCESSIONARI
Art. 4
(Dovere di correttezza)
1. L’operatore economico concorrente, appaltatore o subappaltatore o concessionario, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Provincia, che delle altre imprese concorrenti.
Art. 5 (Concorrenza)
1. Gli operatori economici partecipanti alle gare di appalto o di concessione sono tenuti al rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 287/1990 e s.m.i. e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
a)la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto o concessione;
b)il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
c)l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta;
d)l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti al fine di non farli concorrere alla gara di appalto o di concessione ovvero di far loro ritirare la propria offerta o, comunque,al fine di condizionare la libera partecipazione alla gara medesima.
Art. 6
(Controllo)
1. A garanzia della par condicio tra i concorrenti e della segretezza delle offerte, l’impresa concorrente ha l’obbligo di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, né in alcuna forma di collegamento sostanziale che comporta la presentazione di più offerte riconducibili ad un unico centro decisionale e, dunque, il venir meno del principio della segretezza dell’offerta.
Art. 7
(Rapporti con la stazione appaltante)
1. L’operatore economico coinvolto in procedure per l’affidamento di appalti o concessioni promosse dalla Provincia si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza di tali soggetti.
2. Non è consentito proporre opportunità di impiego ovvero commerciali che comportano vantaggi personali per il dipendente. Sono vietate le offerte di denaro o doni ai dipendenti ed ai loro parenti, così come non è consentito il tentativo di porre in essere tali condotte.
3. All’operatore economico concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della Stazione appaltante aventi competenza nella procedura di gara ai fini della richiesta di informazioni, salva la facoltà di presenziare alle sedute pubbliche di gara nelle forme e modalità consentite dalla legge e dal presente regolamento. L’accesso agli atti è consentito in conformità alla normativa vigente.
Art. 8
(Dovere di segnalazione)
1. L’operatore economico ha l’obbligo di segnalare alla Provincia:
a)qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara ovvero dell’esecuzione del contratto;
b)qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chi è in condizione di
influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Art. 9
(Interposizione di manodopera)
1. Le imprese appaltatrici o subappaltatrici o concessionarie agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono pertanto in essere comportamenti che integrano tali fattispecie tramite l’affidamento, in qualsiasi forma, dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Art. 10
(Subappalto)
1. Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo. Esse, inoltre, limitatamente alle procedure negoziate senza bando di gara, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura prestazioni di alcun tipo, relative a tali procedure, ad altre imprese che hanno partecipato, in forma singola o associata, alla gara stessa e sono consapevoli che, comunque, tali subappalti non sono autorizzati dalla Provincia.
Art. 11
(Violazione del codice etico)
1. Le norme contenute nel presente codice etico sono richiamate negli atti di gara e ciascun concorrente sottoscrive una dichiarazione di adesione al codice stesso, a corredo della documentazione di rito. La violazione delle norme di cui al presente capo, debitamente contestata e accertata, anche in mancanza della dichiarazione di adesione, comporta l’esclusione dalle procedure negoziate senza pubblicazione di bando della Provincia per la durata da 3 a 18 mesi, in relazione alla gravità della violazione, stabilita con determinazione del Direttore dell’Area interessata, ferme restando le eventuali altre sanzioni di legge.
CAPO II
CONDOTTA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA
Art. 12
(Imparzialità)
1. Il dipendente garantisce la parità di trattamento degli operatori economici che vengono in contatto con la Provincia. Il dipendente si astiene dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che può produrre effetti negativi sugli operatori economici, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale. Inoltre, il dipendente non rifiuta e non accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che non sono normalmente rifiutati o accordati ad altri.
Art. 13
(Riservatezza)
1. Il dipendente, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate dagli operatori economici che entrano in contatto con la Provincia:
a)si astiene dal diffondere e dall’utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti posti a tutela del diritto di informazione e di accesso ai documenti in materia di protezione dei dati personali;
b)mantiene, con particolare cura, la riservatezza circa l’intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti e dell’aggiudicatario provvisorio fino all’avvenuta sottoscrizione del verbale dell’ultima seduta della Commissione, fermo restando il vincolo al segreto di ufficio di cui all’art.37, comma 3 e 38, comma 4;
c)non incontra, se non espressamente autorizzato in tal senso, gli operatori economici partecipanti durante lo svolgimento della gara. Eventuali richieste di informazioni gli sono inoltrate per iscritto, ed egli fornisce, stesso mezzo, i chiarimenti all’impresa richiedente.
Art. 14
(Indipendenza e dovere di astensione)
1. Il dipendente non svolge alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio ed evita ogni coinvolgimento in situazioni che possono nuocere agli interessi o all’immagine della Provincia.
2. Il dipendente rende nota al Dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni ad altri organismi le cui attività si intersecano con lo svolgimento dell’attività negoziale propria dell’ufficio.
3. Il dipendente opera in posizione di autonomia ed evita di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Art. 15
(Regali ed altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali od altre utilità offerti da fornitori, appaltatori, concessionari o ditte concorrenti o comunque interessate ai lavori, servizi e forniture della Provincia.
2. Il dipendente non accetta dai fornitori, dagli appaltatori e da qualsivoglia contraente dell’Ente, per uso ovvero vantaggio personale o di terzi, utilità normalmente spettanti all’acquirente in relazione all’acquisto di beni e servizi per ragioni di ufficio.
Art. 16
(Attività collaterali)
1. Il dipendente, dirigente o non, non accetta da soggetti diversi dalla Provincia, direttamente o indirettamente interessati ai lavori, servizi e forniture della medesima, incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e modalità, fintanto che perdura in capo al dipendente medesimo la situazione di cui all’art.3, comma 4.
2. Xxxxx rimanendo quanto disposto al comma 1, il dirigente che intende stipulare contratti a titolo privato, con imprese con le quali ha in corso la conclusione o ha concluso, nei cinque anni precedenti, contratti di appalto o concessione per conto della Provincia, ne dà preventiva comunicazione scritta al Dirigente dell’Area o al Direttore Generale, se Dirigente di Area.
Art. 17
(Doveri del Dirigente)
1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi imposti al dipendente dalla normativa vigente e dal presente codice.
2. Il Dirigente è tenuto inoltre a vigilare sull’osservanza dei predetti obblighi da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari e possibili. Il Dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dalla Provincia, da autorità amministrative o giudiziarie.
Art. 18
(Inosservanza del codice etico)
1. La violazione degli obblighi contenuti nel presente capo comporta per il dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari così come previsto dal Codice di Comportamento della Pubblica Amministrazione,e per il dirigente le sanzioni previste dal C.C.N.L., ferma restando l’eventuale responsabilità amministrativa e penale.
TITOLO III
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I REGOLE COMUNI
Art. 19
(Determinazione a contrattare)
1. Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il contratto è preceduto da un’apposita determinazione a contrattare.
2. La determinazione a contrattare indica:
a)il fine che il contratto intende perseguire;
b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
d)l’importo della spesa, il finanziamento e la prenotazione di impegno della stessa.
3. La competenza all’adozione della determinazione a contrattare spetta al dirigente del Servizio o dell’Area competente per materia e in base al Piano esecutivo di gestione.
Art. 20
(Procedimento di scelta del contraente)
1. Le modalità di scelta dei contraenti, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, sono costituite dalle seguenti procedure:
a) procedure aperte: in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta;
b) procedure ristrette: ove ogni operatore economico interessato può presentare la richiesta di partecipazione mentre l’offerta può essere prodotta solo dagli operatori economici invitati dalla stazione appaltante;
c) procedure negoziate: ove la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
d) dialogo competitivo: nel caso di appalti particolarmente complessi, ai sensi della normativa vigente, la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi al fine di elaborare soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e, in base alle quali i candidati sono invitati a presentare le offerte;
e) accordo quadro: accordo concluso con uno o più operatori economici con lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Per i lavori è ammesso unicamente in caso di lavori di manutenzione e inoltre non è ammesso per le progettazioni e gli altri servizi di natura intellettuale;
f) sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche: procedure di affidamento espletate per mezzo di modalità telematiche ed elettroniche.
Art. 21
(Indizione delle gare)
1. Le gare di appalto o di concessione, per le quali la normativa vigente prevede la pubblicazione di un bando, sono attivate sulla base della determinazione a contrattare, unitamente alla documentazione tecnico amministrativa relativa al contratto.
2. Nell’ipotesi di procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando, il dirigente che adotta la determinazione a contrattare stabilisce, in essa, condizioni e modalità di svolgimento della procedura, anche nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 22
(Regole procedimentali)
1. Le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni sono disciplinate dalle norme comunitarie e dalla
legislazione vigente in materia. Le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria ed integrativa, in quanto non contrastanti con le medesime.
Art. 23
(“Forcella” nelle procedure ristrette, negoziate e dialogo competitivo)
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo relativi a qualsiasi contratto, il dirigente responsabile secondo la procedura interna, se sussistono le condizioni di cui all’art. 62 del D.Lgs. 163/2006, può limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, se vi è un numero sufficiente di candidati idonei.
2. Quando ci si avvale di tale facoltà sono fissati i criteri oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, se lo si ritiene opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo degli stessi. Tali criteri sono indicati nel bando di gara.
3. Quando ci si avvale di tale facoltà il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, eventualmente richiesti nel relativo bando di gara, è comprovato presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando stesso o nella lettera d’invito in originale o copia conforme.
CAPO II COMMISSIONI DI GARA
Art. 24
(Modalità di composizione della commissione)
1. La singola gara pubblica è presieduta da una Commissione composta da tre membri effettivi:
a)Dirigente di Servizio o di Area che ha adottato la determinazione a contrattare, o, in caso di assenza o impedimento, chi formalmente lo sostituisce o altro dirigente specificamente designato dal dirigente di Area, con funzione di Presidente della Commissione;
b) Dirigente o funzionario titolare di posizione organizzativa o comunque di categoria D, appartenente all’unità organizzativa competente in materia di appalti e contratti;
c)Dirigente o funzionario titolare di posizione organizzativa o comunque di categoria D, dotato di adeguata professionalità tecnica o amministrativa attinente alla gara in oggetto indicato dal dirigente di Area di cui alla lett. a) o dal dirigente di Area competente in materia di appalti e contratti.
2. Un funzionario o altro dipendente appartenente all’unità organizzativa competente in materia di appalti e contratti svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione di cui al comma 1, senza diritto di voto.
3. La nomina dei commissari e del segretario verbalizzante è effettuata con atto del dirigente dell’unità organizzativa competente in materia di appalti e contratti.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è nominata, con atto del dirigente di cui al comma 3, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari di membri,in numero massimo di cinque in funzione della complessità dell’oggetto della gara, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In particolare la Commissione è così composta:
a) Dirigente di Servizio o di Area che ha adottato la determinazione a contrattare, o, in caso di assenza o impedimento, chi formalmente lo sostituisce o altro dirigente specificamente designato dal dirigente di Area, con funzione di Presidente della Commissione;
b)Dirigenti o altri dipendenti della Provincia, in numero di uno o tre, indicati dal Dirigente di Area di cui alla lett. a), in possesso di competenza professionale e titolo di studio idonei in relazione all’oggetto della gara, con funzione di membri esperti, individuati nel rispetto del principio di rotazione, laddove possibile, nell’ambito di una rosa di potenziali soggetti idonei.
c)Dirigente o funzionario titolare di posizione organizzativa o comunque di categoria D, appartenente all’unità organizzativa competente in materia di appalti e contratti.
5. Un funzionario o altro dipendente appartenente all’unità organizzativa competente in materia di appalti e contratti svolge le funzioni di segretario verbalizzante della commissione di cui al comma 4, senza diritto di voto.
6. Nell’eventualità di carenza in organico di adeguate professionalità e negli altri casi previsti dalla normativa
vigente, i commissari di cui al comma 4 lett. b) sono scelti tra i dirigenti e funzionari di altre amministrazioni pubbliche, ovvero con criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a)professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali,nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b)professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle Facoltà o dai Dipartimenti di appartenenza.
7. Gli elenchi di cui al comma 6 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
8. Ai commissari, interni ed esterni, si applicano le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. e le altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 25
(Regole di funzionamento della commissione)
1. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni sono prese, se non si raggiunge l’unanimità, a maggioranza dei componenti.
2. Le sedute destinate alla valutazione delle caratteristiche tecniche, della qualità ovvero della congruità economica delle offerte non sono pubbliche.
3. Le sedute, per motivate ragioni, possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo. Non può essere sospesa od interrotta, salvo casi di forza maggiore, la procedura di apertura delle offerte economiche.
4. Il verbale relativo ai lavori della Commissione è redatto dal segretario della commissione e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, nonché dagli altri soggetti eventualmente previsti da leggi vigenti, al termine di ciascuna seduta. Se ciò non risulta possibile è ammessa la redazione di una verbalizzazione sommaria da parte del segretario e il verbale definitivo è redatto e sottoscritto entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere da quello della seduta.
5. L’esito della gara è comunicato attraverso la sua pubblicazione entro i termini di legge sul portale della Provincia a cura del Servizio competente in materia di gare,
fermo restando quant’altro previsto dall’art.79 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
CAPO III PROCEDURA APERTA
Art. 26
(Bando di gara)
1. Le fasi essenziali della procedura aperta di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) sono:
a)approvazione del bando di gara e sua pubblicazione; b)ammissione dei concorrenti;
c)effettuazione della gara;
d)aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.
2. Il bando di gara è l’atto fondamentale della procedura aperta e le sue condizioni, comprensive di quanto statuito dall’apposito disciplinare, costituiscono le regole che disciplinano l’effettuazione della gara.
3. Il bando di gara è redatto, a cura dell’unità organizzativa competente in materia di gare, sulla base della determinazione a contrarre, nonché degli elementi tecnici desunti dai capitolati e dalla ulteriore documentazione tecnica approvata. Il bando è l’invito a presentare l’offerta alle condizioni in esso indicate, è redatto in forma scritta e viene sottoscritto dal dirigente dell’unità organizzativa competente in materia di gare.
4. La pubblicazione obbligatoria del bando è effettuata nei termini e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.
0.Xx pubblicazione del bando è effettuata a cura dell’unità organizzativa competente in materia di gare e le relative spese sono a carico della Provincia.
6.Le pubblicazioni sui quotidiani o periodici a diffusione nazionale, regionale o locale avvengono, ove possibile, con criterio di rotazione, privilegiando i giornali aventi particolare diffusione nel territorio ove si svolgono i lavori o le prestazioni dell’appalto e che praticano le migliori condizioni economiche.
7. L’unità organizzativa competente in materia di gare procede alla pubblicazione del bando di gara sul sito web della Provincia anche per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro. Il Dirigente di tale unità organizzativa può altresì individuare ulteriori forme di pubblicità, diverse da quelle obbligatorie, d’intesa con il R.u.p..
Art. 27
(Offerta)
1. All’offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. L’offerta indica chiaramente, pena la inammissibilità, tutti gli elementi economici e tecnici richiesti dal bando di gara in relazione al criterio di aggiudicazione adottato.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta sono indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Se il bando di gara o il disciplinare non prevedono diversamente, nel caso di discordanza tra le due indicazioni è ritenuta valida quella espressa in lettere.
Art. 28
(Modalità inoltro offerta)
1. Il bando e il disciplinare di gara stabiliscono le modalità di formulazione e presentazione delle offerte, eventualmente anche per via elettronica o telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia. L’uso di forme di recapito non espressamente previste dai documenti di gara comporta l’esclusione dalla gara stessa.
2. Salvo diversa previsione degli atti di gara il plico che comprende la documentazione e la busta dell’offerta è adeguatamente sigillato e munito di timbro e firma sui lembi di chiusura sigillati dal concorrente, a conferma dell’autenticità della chiusura originaria.
3. Il plico reca l’indicazione e l’indirizzo del mittente e la precisazione dell’oggetto e della data della gara.
4. Gli uffici interessati adottano una condotta atta a mantenere riservato e segreto l’elenco dei partecipanti fino ad avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 29
(Criteri di aggiudicazione)
1. Le procedure aperte per gli appalti di lavori, servizi o forniture sono aggiudicati sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:
a) al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità stabilite dal bando di gara;
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dall’applicazione di criteri di valutazione dell’offerta adeguati alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 55, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006.
2. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione da applicare ed è precisata la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante, se la stazione appaltante lo ritiene opportuno, un’ eventuale soglia di sbarramento minima per l’ammissione alla fase successiva di apertura dell’offerta economica, espressa con un valore numerico determinato, proporzionale al punteggio massimo attribuibile agli elementi di valutazione in oggetto.
3. Se la ponderazione di cui al comma 2 risulta impossibile per ragioni dimostrabili, nel bando di gara e nel capitolato d'oneri si indica l'ordine decrescente di importanza degli elementi di valutazione.
Art. 30 (Modalità di gara)
1. Nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando, il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli altri membri della commissione, dichiara aperta la procedura e deposita tutti gli atti di gara.
2. Il bando di gara può prevedere che non si procede all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, la quale pertanto non è aperta. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Le offerte pervenute nel termine prescritto sono ammesse alle verifiche della Commissione, mentre quelle pervenute fuori termine sono escluse, dandone atto nel verbale.
4. Il Presidente, assistito dai membri della Commissione, procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi, effettuando l’esame della regolarità dei documenti richiesti.
Sono quindi dichiarate le offerte ammesse al concorso, le quali rimangono sigillate nell’apposita busta chiusa.
5. Se si incorre nell’ eventualità di una esclusione dalla gara, la Commissione di gara provvede, annotando a verbale i motivi della esclusione, immediatamente resi noti in seduta dal Presidente ai presenti. Ogni eventuale eccezione o contestazione sollevata dal rappresentate o incaricato dell’impresa interessata è esaminata dalla Commissione ed annotata a verbale.
6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione procede all’apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche solo dopo aver esaminato e valutato, in seduta non pubblica, le offerte tecniche. La stazione appaltante, nel capitolato speciale di appalto o nel capitolato d’oneri e nella determinazione a contrarre, può fissare, se lo ritiene opportuno, i criteri motivazionali cui la Commissione si attiene per attribuire a ciascun criterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo previsti.
7. Ultimato l’esame dei documenti amministrativi, il Presidente, in seduta pubblica, elenca ad alta voce le imprese ammesse alla gara. Successivamente,nel caso di cui al comma 6, in sessione riservata, la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche. Il Presidente, riconvocata la Commissione in seduta pubblica, comunica il punteggio assegnato alle offerte tecniche esaminate. Procede poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dando lettura delle condizioni proposte.
8. Concluse le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione, sulla base del criterio di aggiudicazione stabilito nel bando di gara, procede all’aggiudicazione provvisoria,declamando l’operatore economico che occupa la prima posizione nella graduatoria di gara, fatte salve le verifiche dei requisiti.
Art. 31
(Offerte anomale)
1. Nel caso di gara in cui sono ravvisate offerte anormalmente basse, la Commissione sospende la gara stessa per attivare la fase di verifica delle giustificazioni da effettuarsi in seduta riservata. A tal fine il Presidente della Commissione segnala la circostanza al R.u.p. al fine di promuoverne la verifica, salvo il caso in cui il medesimo è anche Presidente della commissione di gara.
2. Il R.u.p. procede alle opportune attività di verifica delle anomalie con la valutazione delle giustificazioni.
3. Il R.u.p., se del caso mediante l’ausilio di esperti, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e garantendo, in ogni caso, il contraddittorio con i soggetti interessati.
4. Concluse le operazioni di verifica, la Commissione, sulla base delle risultanze degli esiti della valutazione del R.u.p., dichiara le eventuali esclusioni di ciascun offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile e dichiara l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
Art. 32
(Verifiche a campione)
1. Quando, ai sensi di legge, si procede alla verifica a campione, prima dell’apertura delle offerte, sul possesso dei requisiti dichiarati, la Commissione procede, in seduta pubblica, al sorteggio dei concorrenti da sottoporre a verifica fra quelli che hanno superato la fase di ammissione.
2. La seduta viene sospesa e si procede a richiedere la documentazione ai soggetti sorteggiati. Si procede alla esclusione delle imprese la cui documentazione, esaminata in sedute non pubbliche, non comprova il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Art. 33
(Aggiudicazione provvisoria e definitiva)
1. Concluse le operazioni di gara, la Commissione procede all’aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta validamente presentata, sulla base del criterio fissato nei documenti di gara, trasmettendo il relativo verbale e gli atti di gara al dirigente competente in materia di appalti e contratti per la verifica e approvazione della medesima aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11, comma 3 e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e non fa nascere il vincolo per l’Amministrazione.
2. La determinazione di approvazione delle operazioni di gara, da adottare entro il termine di venti giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, dispone l’aggiudicazione definitiva. Con tale determinazione il dirigente può anche
correggere le operazioni di gara, con adeguata motivazione, se rileva eventuali irregolarità.
3. Quando è riscontrato un vizio sostanziale nelle operazioni di gara, che rende necessario procedere in tutto o in parte ad una revisione della procedura, l’approvazione delle stesse può anche essere negata con atto motivato. In tale caso, nel medesimo atto il dirigente competente in materia di aggiudicazione definitiva, ove possibile, adotta i provvedimenti necessari per la ripetizione, totale o parziale, del procedimento di gara.
4. Resta ferma la possibilità della Provincia di non dare corso all’aggiudicazione ed all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto oppure se ricorrono gravi motivi di interesse pubblico, con obbligo di comunicare tale decisione a tutti i candidati.
5. Il dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare assume la determinazione di impegno di spesa a seguito dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva.
Art. 34
(Verifiche dei requisiti)
1. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sospesa e subordinata alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla gara. A tal fine l’unità organizzativa competente in materia di contratti richiede all’aggiudicatario la produzione dei documenti che non sono acquisibili d’ufficio, mentre provvede ad inoltrare agli Enti competenti la richiesta di produzione della documentazione acquisibile d’ufficio. Verificato il possesso dei requisiti per l’aggiudicazione, il dirigente attesta in calce alla determinazione di aggiudicazione definitiva la data di intervenuta efficacia della medesima.
2. Se l’aggiudicatario, non provvede entro il termine stabilito a produrre la documentazione richiesta, oppure provvede in maniera incompleta o scorretta, il Dirigente dell’unità organizzativa competente in materia di contratti, sentito il R.u.p., può con atto motivato revocare l’aggiudicazione ed aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Se, in sede di verifica emerge la non veridicità di quanto dichiarato dall’aggiudicatario provvisorio, che risulta quindi sprovvisto dei requisiti prescritti, il Dirigente responsabile dell’aggiudicazione definitiva, sulla base delle comunicazioni
effettuate dal Responsabile dell’Ufficio contratti, provvede all’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’aggiudicatario provvisorio, alla denuncia del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, nonché, all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti consequenziali. In tal caso il Dirigente di cui al primo periodo procede, sulla base delle operazioni di gara espletate e nel rispetto di quanto contemplato al riguardo dalla normativa vigente, all’individuazione del nuovo aggiudicatario.
Art. 35
(Adempimenti successivi)
1. Il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa preposta alle gare ed ai contratti provvede a comunicare gli esiti delle procedure di gara attraverso la pubblicazione sul Portale web della Provincia nonché a notificare ai concorrenti che sono stati estromessi dalla gara stessa la loro esclusione con le annesse motivazioni.
2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede anche allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese risultate non aggiudicatarie.
3. Prima della stipula del contratto il dirigente di cui al comma 1 procede inoltre, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, alla pubblicazione dell’avviso di gara esperita.
4. Il dirigente di cui al comma 1 provvede ad effettuare entro i termini le comunicazioni di cui all’art.7, commi 8, lett. a) e 9 del D.Lgs. n. 163/2006 all’Osservatorio dei contratti pubblici. Ciascuna Area tecnica provvede ad effettuare entro i termini le comunicazioni di cui all’art.7, comma 8, lett. b) e
9 del D.Lgs. n. 163/2006 all’Osservatorio medesimo.
CAPO IV PROCEDURA RISTRETTA
Art. 36
(Bando di gara e richiesta di partecipazione)
1. Le fasi della procedura ristretta sono:
a) approvazione del bando di gara e pubblicazione;
b) presentazione delle domande di partecipazione e prequalifica dei candidati;
c) inoltro dell’invito ai concorrenti ammessi a presentare offerta;
d)invio delle offerte e dei documenti a corredo delle stesse da parte dei concorrenti;
e)seduta di gara con proclamazione dell’esito della stessa; f)aggiudicazione definitiva.
2. La redazione e la pubblicazione del bando di gara sono disciplinate dall’ art. 26.
3. Gli operatori economici che intendono partecipare possono inoltrare apposita domanda, comprensiva della documentazione richiesta, entro i termini e secondo le modalità indicate dal bando stesso.
4. Le domande possono essere presentate, per iscritto mediante lettera, telegramma telex, fax, secondo le modalità indicate nel bando di gara. La presentazione per xxx xxxxxxxxxxx x consentita solo se espressamente prevista dal bando di gara.
5. La documentazione prodotta in tale fase ha corso legale, con riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
6. Il termine fissato nel bando per la presentazione della domanda di ammissione alla gara è perentorio e, pertanto, non sono in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite prima della scadenza del medesimo.
Art. 37
(Prequalifica dei candidati)
1. La prequalifica, effettuata a cura dell’unità organizzativa competente in materia di gare, consiste in un esame della documentazione prodotta dalle imprese al fine di selezionare gli operatori economici da invitare a presentare l’offerta fra quelli in possesso dei requisiti minimi di ordine morale, tecnico-organizzativo ed economico–finanziario.
2. Le eventuali esclusioni sono annotate in apposita relazione istruttoria la quale, unitamente all’elenco delle imprese ammesse alla presentazione dell’offerta economica, é approvato dal Dirigente dell’unità organizzativa di cui al comma 1 con apposita determinazione.
3. L’elenco delle imprese ammesse è sottoposto al segreto d’ufficio, non è oggetto di pubblicazione ed è soggetto a differimento del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006, al pari dell’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito e di quello dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
4. L’esclusione dalla gara, con le eventuali motivazioni, sono comunicate al richiedente con raccomandata A.R., indicando nella stessa l’organo e i termini per l’eventuale ricorso da parte dell’interessato.
5. Quando opera la c.d. “forcella”, la selezione dei candidati avviene sulla base dei criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionali indicati nel bando, come indicato all’ art. 23.
Art. 38
(Lettera d’invito)
1. Le lettere d’invito a presentare l’offerta sono inoltrate contemporaneamente a tutti gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara a cura dell’unità organizzativa competente in materia di gare, a mezzo lettera raccomandata
A.R. oppure, ove consentito, per via elettronica e telematica.
2. L’offerta è fatta pervenire alla Provincia entro il termine perentorio indicato nella lettera d’invito. Le offerte pervenute oltre tale termine non sono ammesse a concorso.
3. Nella lettera d’invito sono specificate:
a)la documentazione da presentare a corredo dell’offerta;
b)le modalità di gara individuate tra quelle stabilite dalla legge;
c)le modalità per prendere visione o acquisire i capitolati e i documenti complementari;
d)le modalità di presentazione dell’offerta e il termine perentorio entro cui far pervenire l’offerta medesima;
e)le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede.
4. Il personale della Provincia che per ragioni di ufficio viene a conoscenza dei nominativi delle imprese invitate alla gara è vincolato al segreto d’ufficio fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
5. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art.29 ed in particolare alla disciplina del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’art.55 del D.Lgs. n. 163/2006.
6. Con riferimento alle fasi della gara si applica,se compatibile e fatte salve le specifiche disposizioni stabilite nel bando o nella lettera d’invito, quanto stabilito dal presente regolamento con riferimento alla procedura aperta.
Art. 39
(Procedura ristretta semplificata)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 la Provincia ha facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto, individuati fra gli operatori economici iscritti nell’elenco disciplinato dal presente articolo.
2. I lavori che la Provincia intende affidare con la procedura di cui al comma 1, sono resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l’avviso di preinformazione.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma 1, presentano apposita domanda, entro il termine stabilito dall’avviso.
4.I consorzi ed i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta a livello nazionale.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta a livello nazionale.
6. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Ogni domanda di iscrizione è corredata da un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l’esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
8. La Provincia forma l’elenco, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda risulta regolare e corredata dell’autocertificazione di cui al comma 7.
9. L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico svolto dal dirigente del Servizio competente in materia di appalti e contratti, assistito da due testimoni e verbalizzato. La data del sorteggio è indicata nell’avviso di cui al comma 2.
10. La Provincia nelle procedure di cui al presente articolo applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 relativo ai controlli sul possesso dei requisiti.
11. Gli operatori iscritti inseriti nell’elenco sono invitati secondo l’ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
12. L’elenco annuale è trasmesso all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all’art. 66, comma
7 del D.Lgs. n.163/2006, con le modalità ivi previste.
13. Se l’Osservatorio, a seguito di verifica del rispetto del numero massimo di iscrizioni, comunica il superamento di tale numero massimo da parte di qualche operatore economico, la Provincia cancella dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell’Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni stesse. Tutte le modifiche all’elenco della Provincia sono comunicate all’Osservatorio.
14. La Provincia può sempre chiedere notizie all’Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
CAPO V
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI GARA
Art. 40
(Ambito di applicazione)
1. La Provincia può assegnare i contratti pubblici mediante la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nei casi previsti dal comma 1 dell’ art. 56.
Art. 41
(Procedimento)
1. Le fasi della procedura di cui all’art.40 sono contraddistinte da:
a)approvazione del bando di gara e pubblicazione dello stesso;
b)presentazione delle domande di partecipazione e prequalifica delle imprese;
c)inoltro dell’invito agli operatori economici ammessi;
d)invio delle offerte da parte delle imprese; e)eventuale negoziazione delle condizioni contrattuali;
f)individuazione della migliore offerta mediante il criterio di aggiudicazione indicato nel bando di gara;
g)aggiudicazione provvisoria e definitiva.
2. Per disciplinare lo svolgimento della gara, per quanto compatibili e fatte salve specifiche previsioni del bando e della lettera d’invito, si applicano le corrispondenti norme del presente regolamento relative alla procedura ristretta.
3. Se è prevista una negoziazione sulle offerte formulate dalle imprese ammesse per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, la Commissione di gara procede, secondo le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti gli offerenti. Non sono fornite in maniera discriminatoria informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
CAPO VI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA
Art. 42
(Ambito di applicazione)
1. La Provincia può ricorrere alla procedura negoziata senza la pubblicazione di uno specifico bando di gara nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 57 e dai commi 7 e 7-bis dell’art. 122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché in ogni
ulteriore altro caso previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. La determinazione a contrarre reca espressamente la specifica motivazione dell’adozione della procedura in questione con riferimento alla norma che ne consente l’attivazione e secondo quanto previsto dall’art.19, comma 2 lett.c).
Art. 43
(Procedimento)
1. L’aggiudicazione è preceduta dall’esperimento di una gara informale. Si deroga alla regola del preliminare esperimento di una gara informale nei casi e alle condizioni espressamente previsti dalla legge. La gara informale è espletata anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.
2. Possono partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando gli operatori economici che possiedono i requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.
3. Non possono partecipare gli operatori economici che si sono resi colpevoli di gravi irregolarità o inadempienze, debitamente comprovate e contestate ai responsabili da parte dei competenti organi provinciali, nonché gli operatori ai quali è stata comminata l’esclusione temporanea di cui all’art.11 .
4. La Provincia, ove possibile, individua gli operatori economici da invitare alla gara informale di cui al comma 1 sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, anche tramite apposita indagine effettuata a cura dell’Area competente per materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e seleziona nelle procedure negoziate di cui agli articoli 57 e 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con la gara informale la Provincia sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e fino a 500.000 euro, ai sensi del comma 7-bis dell’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i possono essere affidati secondo la procedura di gara informale di cui all’art.57, comma 6 del decreto medesimo e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a cura del responsabile del procedimento e secondo le disposizioni di cui all’art.44, invitando alla gara informale:
a) per i lavori di importo complessivo pari o superiore a
100.000 euro e fino a 200.000 euro almeno dieci operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
b) per i lavori di importo complessivo superiore a 200.000 euro e fino a 500.000 euro, almeno venti operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
6. Anche l’individuazione degli operatori economici da invitare alle gare di cui alle lettere a) e b) del comma 5 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione di cui al comma 4.
7. Per l’affidamento di lavori pubblici è vietata, ai sensi dell’art.40, comma 5 del D.Lgs. n.163/2006, l’utilizzazione di elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
8. Ai fini dell’individuazione degli operatori economici da consultare, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, la Provincia può anche fare riferimento, seguendo sempre il criterio di rotazione degli inviti tra le ditte ivi iscritte, ai Registri delle imprese tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e al mercato elettronico di Consip S.p.a..
9. Fermo restando il rispetto del principio di rotazione, negli appalti di lavori pubblici ciascuna Area tecnica può individuare uno stesso operatore economico, come soggetto da invitare alle gare informali di cui al presente articolo, per un numero di gare comunque non superiore a cinque nel corso di un anno e, per quanto possibile, lo individua per gare di fasce di importo differenziate, salvo il possesso dei requisiti di qualificazione.
10. Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle gare informali di appalto per le forniture di beni o servizi la Provincia può anche far ricorso all’Elenco ufficiale dei fornitori o prestatori di servizi, ove costituito come sistema di certificazione degli operatori stessi in applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n.163/2006, previa adozione di apposito regolamento istitutivo.
Art. 44
(Xxxx informale nella procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando)
1. La gara informale è svolta, per importi pari o superiori a
20.000 euro, XXX xxxxxxx, a cura dell’Unità organizzativa preposta alle gare, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) redazione della lettera d’invito alla gara agli operatori economici, scelti con atto del Dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre, d’intesa con il R.u.p., se diverso, contenente anche le regole specifiche della gara stessa;
b) gli inviti a partecipare sono inoltrati contemporaneamente mediante posta o fax, oppure per via elettronica nell’osservanza delle relative prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Le offerte sono presentate, secondo quanto previsto dalla lettera d’invito, con le seguenti modalità:
a)in busta chiusa e sigillata da far pervenire presso l’Ente entro il termine stabilito;
b)per via elettronica, in caso di gare on line, nell’osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
3. Le operazioni di gara e l’aggiudicazione provvisoria per importi pari o superiore a 20.000 euro, IVA esclusa, sono demandate ad una Commissione costituita ai sensi dell’art. 24. L’aggiudicazione definitiva di cui all’art.11, comma 5 e 12, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 compete al dirigente dell’unità organizzativa preposta alle gare.
4. La gara informale per importi inferiori a 20.000 euro, IVA esclusa, è svolta a cura del dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre, sempre nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. Tale dirigente prende conoscenza delle offerte economiche coadiuvato da un dipendente con mansioni tecnico-amministrative e alla presenza di due testimoni scelti fra i dipendenti del Servizio interessato.
5. Il dirigente, coadiuvato dal dipendente di cui al comma 4, redige e sottoscrive unitamente al dipendente e ai testimoni un verbale attestante tutte le operazioni svolte. Tale verbale è poi approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva da parte del dirigente dell’ Area.
6. Dell’esito della gara informale è data comunicazione mediante pubblicazione sul portale web della Provincia a cura della struttura che ha effettuato la gara stessa e fermo restando quant’altro previsto dall’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. La relativa determinazione dirigenziale è trasmessa ai soggetti competenti per l’adozione degli atti consequenziali.
CAPO VII DIALOGO COMPETITIVO
Art. 45
(Procedimento)
1. Per l’aggiudicazione degli appalti particolarmente complessi, la Provincia può ricorrere al dialogo competitivo, se ritiene che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione.
2. Nel rispetto della normativa vigente, nei casi peculiarmente previsti, l’adozione del dialogo competitivo è consentita previo ottenimento, ad opera del dirigente responsabile, dei prescritti pareri delle autorità competenti.
3. Per il ricorso al dialogo competitivo, un appalto è considerato particolarmente complesso ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, quando l’Amministrazione non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto, per cui risulta difficoltosa la definizione nei capitolati delle specifiche necessarie per poter procedere alle procedure aperte o ristrette.
4. La determinazione a contrarre reca in maniera dettagliata ed espressa le motivazioni che soddisfano tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia per l’adozione del dialogo competitivo.
5. Le fasi del dialogo competitivo sono: a)approvazione del bando di gara e sua pubblicazione;
b)presentazione istanze di partecipazione e prequalificazione dei concorrenti;
c)svolgimento del dialogo competitivo;
d)conclusione del dialogo e presentazione delle offerte ad opera dei concorrenti sulla base delle soluzioni presentate;
e)valutazione delle offerte ricevute, individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e proclamazione dell’esito della procedura.
Art. 46
(Bando e richiesta di partecipazione)
1. Il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa competente in materia di gare procede alla redazione e alla pubblicazione di un bando con l’osservanza delle norme vigenti in materia. Il bando è comprensivo delle necessità ed obiettivi della stazione appaltante, dei requisiti di ammissione, dei criteri di valutazione delle offerte determinati esclusivamente in fase di predisposizione del bando e del termine entro il quale gli interessati possono presentare la richiesta di partecipazione.
2. Gli operatori economici interessati possono presentare la richiesta di partecipazione al dialogo competitivo con l’osservanza di quanto statuito all’ art.36.
Art. 47
(Attuazione del dialogo)
1. Durante il dialogo competitivo l’amministrazione garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti e in particolare non fornisce in modo discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. Se non si ritiene adeguata nessuna delle soluzioni proposte si procede a darne motivata comunicazione a mezzo raccomandata A.R.. Diversamente, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, si procede ad invitare gli stessi a presentare le loro offerte finali, sulla base delle soluzioni presentate e dettagliate nella fase di discussione.
2. Gli inviti a presentare offerta sono inoltrati contemporaneamente, a mezzo raccomandata A.R., a cura dell’unità organizzativa competente in materia di gare. Si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le specifiche prescrizioni del bando e della connessa documentazione di gara, le disposizioni di cui all’art. 38.
3. Con riferimento all’offerta, in relazione a contenuto, modalità e termini, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
Art. 48
(Aggiudicazione)
1. L’aggiudicazione del contratto avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Si applicano, con riferimento alla fase dell’aggiudicazione, per quanto compatibili e fatte salve le specifiche disposizioni del bando di gara e della connessa documentazione, gli articoli da 30 a 35.
TITOLO IV IL CONTRATTO CAPO I
ADEMPIMENTI
Art. 49
(Documentazione e cauzione definitiva)
1. L’unità organizzativa competente in materia di contratti è tenuta ad acquisire tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi comprese le comunicazioni sulle composizioni societarie di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
2. L’aggiudicatario che contrae il negozio giuridico presta, in particolare, cauzione nelle forme previste dalla normativa vigente in materia e dalla documentazione di gara. La misura della cauzione e le specifiche modalità di produzione della stessa sono previste, nel rispetto della normativa vigente in materia, dalla documentazione di gara.
3. La certificazione antimafia di cui agli articoli 9 e 10 del
D.P.R. n. 252/1998 è acquisita oltre che negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, anche in quelli sotto soglia comunitaria, esclusi quelli di importo inferiore a 154.937 euro.
4. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è acquisito d’ufficio, attraverso strumenti informatici e in via telematica, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n.2/2009 e dell’art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/2007. La Provincia riceve il DURC per appalti di lavori all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Art. 50
(Spese contrattuali)
1. L'ammontare presunto delle spese contrattuali, poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall’unità organizzativa
competente in materia di contratti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il relativo importo è versato, prima della stipula del contratto, presso la Tesoreria provinciale.
3. Rientra nella competenza dell’Amministrazione provinciale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
Art. 51
(Contenuto e forma del contratto)
1. Il contenuto del contratto rispetta le prescrizioni della determinazione a contrarre ed è conforme a quanto presente nella determinazione di aggiudicazione, nei capitolati e nell’offerta dell’aggiudicatario.
2. il contratto d’appalto di lavori è generalmente stipulato a corpo. La stipula di tale contratto a misura può essere utilizzata solo nei casi previsti dal comma 4 dell’art.53 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
3. I contratti sono stipulati nel rispetto delle forme, modalità e competenze previste al riguardo dall’ art. 97 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. La forma pubblica adottata per l’atto principale vincola anche i successivi eventuali atti aggiuntivi. I contratti necessari per l’esecuzione degli interventi d’importo inferiore a 20.000 euro, IVA esclusa, preceduti da procedura negoziata senza bando di gara, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:
a)per mezzo di scrittura privata;
b)con atto separato di obbligazione, costituito da lettera- offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
c) in forma elettronica quando si verificano le condizioni previste dalle norme vigenti in materia, così come previsto dall’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 52
(Stipula del contratto)
1. La stipulazione del contratto avviene, di norma, entro sessanta giorni dal momento in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, previa acquisizione della documentazione antimafia e di tutta la ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente e dagli atti interni dell’Ente.
2. Il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza, precisate nella determinazione a contrattare, che non consentono all’Amministrazione di attendere il decorso del termine predetto. Nel caso di urgenza sopravvenuta, le relative ragioni sono certificate dal R.u.p..
3. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
4. L’aggiudicatario definitivo, ai fini della stipula e nel rispetto dei termini, è convocato formalmente nel giorno, ora e sede prevista. Il rappresentante negoziale dell’appaltatore aggiudicatario è tenuto a provare, nei modi di legge, la propria legittimazione e la propria identità.
5. Alla stipulazione dei contratti, da parte dell’Ente, interviene il dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare o, in caso di assenza o impedimento, chi formalmente lo sostituisce o altro dirigente specificamente designato dal dirigente di Area.
6. Il contratto diventa efficace con la stipula.
Art. 53 (Diritti di segreteria)
1.I contratti conclusi sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L’accertamento dei diritti di segreteria e la determinazione del relativo ammontare rientra nella competenza dell’unità organizzativa che opera in materia di stipula dei contratti.
4. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota di proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge e secondo le disposizioni di cui all’art.21 del D.P.R. n.465/1997.
Art. 54
(Repertorio contratti)
1. Il Segretario Generale è tenuto a conservare, a mezzo dello specifico Servizio, il repertorio e gli originali dei contratti in appositi fascicoli custoditi per ordine cronologico.
2. Nel registro di repertorio sono annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati per scrittura privata autenticata.
3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni previste dalla legge.
CAPO II
PROCEDURE NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 55
(Divieto di cessione del contratto)
1. L’aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte.
2. E’ fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia, a pena di nullità.
3. La cessione del contratto è priva di qualsiasi effetto nei confronti della Provincia e costituisce titolo per la risoluzione stragiudiziale del contratto e per le conseguenti azioni legali per l’ottenimento del risarcimento di tutti i danni prodotti, fatta salva, comunque, l’escussione della cauzione.
Art. 56
(Subappalto e tutela del lavoro)
1. La Provincia di Perugia, in quanto stazione appaltante, è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento attuativo del D.Lgs. n.163/2006 è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito:
a) se i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) se l’affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
c) se al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Provincia l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
d) se non sussiste, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.
2. Nel bando di gara la Provincia indica di provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui al primo periodo, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla Provincia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
3. L’affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltarici senza alcun ribasso. La Provincia, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e quant’altro previsto dalla normativa.
5. L’affidatario osserva integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’affidatario è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui al primo periodo da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Provincia prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs. n.163/2006. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, la Provincia acquisisce d’ufficio, attraverso strumenti informatici e in via telematica, il documento unico di regolarità contributiva relativamente all’affidatario e ai subappaltatori.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori, è verificata dalla Cassa Edile, come previsto dalla normativa vigente.
7. I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario cura il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, tale obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto e del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Provincia provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso
inutilmente tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia sono ridotti della metà.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e quando l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento attuativo del D.Lgs. n.163/2006. In tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia se per le stesse non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 1, lett. d). E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Provincia, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a)l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; b)la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 57
(Inadempimento contrattuale)
1. Per i lavori e quando è debitamente accertato l’inadempimento contrattuale dell’appaltatore oppure altra eventualità di risoluzione prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento, il R.u.p. segnala tale circostanza al Dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre. Il
Dirigente di cui al primo periodo, se del caso, propone, con determinazione dirigenziale motivata, al Dirigente competente in materia di contratti, la risoluzione del contratto.
2. La procedura di cui al comma 1 è seguita anche per la rescissione o l’esecuzione d’ufficio, in danno, del contratto di appalto di opera pubblica, se ne ricorrono gli estremi di legge.
Art. 58
(Affidamento a seguito dell’interruzione del rapporto contrattuale)
1. Nel caso di lavori ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Provincia prevede nel bando di gara che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
3. Resta ferma la facoltà di procedere ai sensi dell’art.125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. n.163/2006 in presenza dei presupposti e nei casi ivi previsti.
TITOLO V
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E DI SOMMA URGENZA
Art. 59 (Esecuzioni in economia)
1. Per la disciplina degli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture è fatto rinvio agli specifici regolamenti approvati dalla Provincia.
Art.60
(Lavori di somma urgenza)
1. Per i lavori e se ricorrono le circostanze di somma urgenza, nelle quali ogni ritardo è pregiudizievole della pubblica incolumità e alla tutela del bene, ed è quindi richiesta l’immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi senza alcuna possibilità di adottare altre misure cautelari idonee ad evitare tale situazione di pericolo, il dirigente competente, procede all’affidamento nei limiti e con le modalità e forme
previste nel regolamento per la disciplina dei procedimenti di realizzazione in economia di lavori pubblici della Provincia, al quale si fa rinvio.
TITOLO VI INCARICHI PROFESSIONALI
CAPO I INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Art. 61
(Progettazione interna)
1. La progettazione dei lavori pubblici e lo svolgimento di ogni attività tecnica ed amministrativa connessa sono realizzate in via principale dalle strutture tecniche ed amministrative della Provincia.
2. I progetti sono redatti prioritariamente dai Servizi tecnici della Provincia.
3. L’individuazione del progettista interno è effettuata con atto di organizzazione del Dirigente dell’Area tecnica competente per materia, su proposta del R.u.p., nell’ambito dei dipendenti abilitati per legge in relazione alla progettazione da eseguire.
4. Sono a carico dell’Ente gli oneri per la copertura, con polizza assicurativa, dei rischi di natura professionale. Tali oneri sono compresi tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.
Art. 62
(Incarichi esterni di progettazione)
1. La Provincia, nel rispetto della normativa vigente in materia, può affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a soggetti esterni in caso di:
a)carenza in organico di personale tecnico;
b)difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
c)lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
d)necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dalla normativa vigente in materia, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.
2. La sussistenza dei casi di cui al comma 1 è accertata e certificata dal R.u.p..
3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’ inoltre indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee sono definite dal regolamento di attuazione del D.Lgs. n.163/2006. All’atto dell’affidamento dell’incarico è dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
4. La scelta del soggetto affidatario dell’incarico è rivolta a soggetti in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento delle prestazioni richieste. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo quando in senso contrario sussistono particolari ragioni, accertate dal R.u.p.. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato all’approvazione, da parte della Provincia, della progettazione definitiva.
Art. 63
(Modalità di affidamento degli incarichi esterni)
1. Per l’affidamento di incarichi esterni di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nel rispetto della specifica disciplina dello stesso, di importo pari o superiore a 100.000 euro,IVA esclusa si applicano le norme previste per gli appalti di servizi di importo corrispondente.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nel rispetto della specifica disciplina dello stesso, nonché degli altri servizi tecnici di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalla Provincia, a cura del R.u.p., se dirigente,o altrimenti dal dirigente di Servizio o di Area, su proposta del R.u.p., a soggetti esterni nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza bando di gara prevista dall’art.57, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006. Il valore delle attività oggetto dell’incarico esterno da porre a base di gara è previamente stimato e quantificato con la determinazione a contrattare. Se nel corso della prestazione viene superata la soglia economica di 100.000 euro si applica la procedura di cui al comma 1.
3. La Provincia individua i professionisti da invitare alla procedura negoziata rendendo nota la propria intenzione di acquisire la prestazione tramite apposito avviso da pubblicare nell’albo pretorio e sul sito web dell’Ente. Nell’avviso sono indicati gli elementi essenziali dell’incarico, quali l’oggetto, i requisiti di partecipazione richiesti ai concorrenti tenuto conto dell’entità e della tipologia della prestazione oggetto dell’affidamento e i criteri di selezione dei candidati da invitare alla fase concorsuale, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.
4. La Provincia può anche predisporre, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di professionisti dal quale attingere i soggetti da invitare alle procedure negoziate. A tal fine procede alla pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio e sul sito web dell’Ente contenente la tipologia degli incarichi affidabili nonché i requisiti tecnico – professionali richiesti per l’iscrizione nell’elenco stesso. Tale elenco è soggetto ad aggiornamento almeno annuale.
5. L’affidamento è effettuato mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 6, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006. L’invito a presentare l’offerta è rivolto contemporaneamente ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, selezionati con la procedura di cui al comma 3 o iscritti nell’elenco di cui al comma 4 predisposto dalla Provincia per la categoria di incarico da affidare. Nella scelta dei professionisti iscritti in tale elenco il R.u.p. rispetta il criterio della rotazione. La lettera di invito contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta, l’indicazione dei criteri per la valutazione delle offerte, il termine congruo per la presentazione delle offerte medesime ed ogni altro elemento ritenuto utile. La valutazione comparativa delle offerte presentate e la individuazione della migliore offerta mediante l’applicazione dei criteri indicati nella lettera invito è effettuata con le modalità di cui all’art. 44, commi 3,4 e 5. Fermo restando il rispetto del principio di rotazione, il
R.u.p. può individuare uno stesso professionista, come soggetto
da invitare alle procedure negoziate di cui al comma 2, per un numero di gare comunque non superiore a tre nel corso di un anno e, per quanto possibile, lo individua per gare di importo differenziate.
6. Per l’affidamento in economia degli incarichi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro è fatto rinvio alle norme contenute nel regolamento provinciale degli acquisti in economia di beni e servizi di cui all’art. 59, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.
7. Se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, la Provincia valuta in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
8. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
9. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dettate in materia dalla vigente normativa.
Art. 64
(Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni)
1. Nel disciplinare relativo ad un incarico di progettazione esterna devono figurare, almeno, chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:
a) la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
b) l’importo complessivo presunto dell’opera;
c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
d) l’obbligo del progettista di utilizzare, ai fini della stima dei lavori, il prezziario ufficiale indicato dalla Provincia;
e) l’esplicita riserva da parte della Provincia di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano e simili in corso di elaborazione e di chiedere eventuali varianti o modifiche;
f) la preventiva approvazione del progetto definitivo quale condizione necessaria per lo svolgimento della progettazione esecutiva;
g) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
h) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
i) la facoltà di revoca e le modalità d’utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
j) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Provincia dei progetti e degli elaborati;
k) le garanzie assicurative richieste a copertura della responsabilità professionale del progettista, in conformità alla normativa in materia;
l) l’obbligo a carico del progettista di nuovamente progettare i lavori senza oneri e costi per la Provincia se, in sede di verifica progettuale o di esecuzione dei lavori progettati, si manifestano errori od omissioni nella redazione del progetto;
m) l’organo avente competenza esclusiva su tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi.
Art. 65
(Disposizioni comuni agli incarichi di progettazione)
1. Gli elaborati comunque prodotti in esecuzione di incarichi attinenti la progettazione di lavori pubblici si uniformano ai principi sia di tutela ambientale sia di ogni altra tutela del pubblico interesse, previsti dall’ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti sono corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti con riferimento ai diversi livelli, preliminare, definitivo ed esecutivo, in cui si articola l’iter della progettazione.
3. Il calcolo della quantità delle opere è effettuato con particolare accuratezza. Eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nel corso della realizzazione, sono ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dalla Provincia. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie sono ricavati da prezziari ufficiali o, in mancanza, stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurano la buona esecuzione dell’opera alle condizioni economicamente più convenienti per l’Ente. Quanto stabilito al presente comma e ai commi 1 e 2 è espressamente previsto dalle convenzioni di incarico.
4. Il quadro economico del progetto comprende:
a) l’importo dei lavori a base d’asta, determinato con i criteri di cui al comma 3;
b) l’importo delle opere e forniture che la Provincia intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali risultano comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
c) l’importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
d) l’importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lett. c);
e) l’importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare, da acquisire o da espropriare per l’esecuzione dell’opera progettata, compreso ogni onere necessario;
f) una quota per spese impreviste.
5. Se il progetto comporta situazioni ablative della proprietà o di altro diritto a qualunque titolo, esso comprende ogni elaborato necessario a rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.
CAPO II
CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE
Art. 66
(Concorso di idee e di progettazione)
1. Quando occorre individuare le modalità o gli strumenti più idonei al miglior perseguimento degli interessi pubblici tutelati, la Provincia può ricorrere all’apporto creativo di terzi, tramite un concorso di idee o un concorso di progettazione.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006, Parte II, Titolo I, Capo IV, Sezione III.
3. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita Commissione costituita ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.163/2006, che è istituita secondo le modalità del presente regolamento.
4. La Commissione può anche proporre di non assegnare in tutto o in parte i premi previsti dal bando se ritiene gli elaborati presentati non meritevoli di riconoscimento. Di tale facoltà è fatta espressa menzione nel bando di concorso.
5. Sulla base dell’esito del concorso, si provvede con determinazione dirigenziale all’ aggiudicazione definitiva.
6. L’utilizzo degli elaborati, eventualmente premiati e fatti propri, è rimesso all’insindacabile giudizio della Provincia e i concorrenti non possono al riguardo vantare alcun titolo, fatte salve le norme sul diritto d’autore.
7. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria sono espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all’art.57, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006 e secondo le disposizioni del regolamento di attuazione volte ad assicurare l’adeguata partecipazione di giovani professionisti. L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.
TITOLO VII
ULTERIORI PROCEDURE DI GARA E FIGURE CONTRATTUALI
Art. 67
(Accordo quadro)
1. E’ facoltà della Provincia concludere con uno o più operatori economici, nei casi ammessi dalla normativa vigente in materia, accordi che stabiliscono le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione.
2. L’accordo quadro si basa su due fasi di gara, l’una relativa alla sua conclusione e l’altra all’aggiudicazione degli appalti basati su detto accordo. Ai fini della conclusione di un accordo quadro si applicano le regole di procedura ed i criteri di aggiudicazione previsti per gli appalti di importo pari al valore massimo stimato del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono successivamente aggiudicati all’operatore economico o agli operatori economici parti dell’accordo, secondo le modalità previste dall’art. 59 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alla procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando.
4. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni salvo i casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro. La Provincia non può ricorrere agli accordi quadro in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 68
(Sistemi dinamici di acquisizione)
1. La Provincia può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati,
di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione la Provincia segue le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, se esse restano conformi al capitolato d’oneri.
5. Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito del medesimo la Provincia utilizza esclusivamente mezzi elettronici conformemente all’articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.163/2006.
6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione la Provincia:
a) pubblica un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisa nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di tale sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; c)offre per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento complementare e indica nel bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. La Provincia accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. La Provincia conclude la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell’offerta indicativa. Può tuttavia prolungare il periodo di valutazione se nessun appalto è messo in concorrenza nel frattempo.
9. La Provincia informa al più presto l’offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico è oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a tale confronto concorrenziale, la Provincia pubblica un bando di gara semplificato e invita tutti gli operatori economici interessati
a presentare un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. La Provincia procede al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. La Provincia invita tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine la Provincia fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
00.Xx Provincia aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Tali criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito di cui al comma 11.
13 La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. La Provincia non può ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 69
(Asta elettronica)
1. La Provincia, ai sensi dell’art.85, comma 13 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., può stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente elettroniche sia per l’acquisto di beni e servizi sia per l’affidamento di lavori pubblici, se sussistono le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, se ricorrono le condizioni indicate nel comma 3, la Provincia può stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avviene mediante asta elettronica e vale a dire attraverso un percorso elettronico di negoziazione delle offerte. Il ricorso all’asta elettronica può essere scelto anche in occasione del confronto competitivo fra le parti dell’accordo quadro di cui all’art.67 o dell’indizione delle gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizioni di cui all’art.68.
3. La Provincia può utilizzare le aste elettroniche, quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara è effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. La Provincia non può ricorrere ad aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto è espressamente indicato nel bando di gara. L’asta elettronica è dichiarata conclusa alla data e ora di chiusura preventivamente fissata e l’appalto è aggiudicato in funzione dei risultati dell’asta stessa. Le modalità di svolgimento dell’asta elettronica sono disciplinate dall’art. 85 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal regolamento di cui all’art.5 dello stesso decreto. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n.101/2002, nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n.163/2006.
Art. 70
(Appalto integrato)
1. L’appalto di progettazione ed esecuzione o integrato è il contratto che, ai sensi dell’art.53, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo approvato dalla Provincia ovvero il contratto che ha ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto preliminare approvato dalla Provincia. I fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi ai fini della valutazione di progetto, sono disciplinati dal regolamento di cui all’art.5 del D.Lgs. n.163/2006.
2. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria la Provincia può ricorrere all’appalto integrato solo in caso di lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti dal regolamento di cui al comma 1, secondo periodo ovvero in caso di lavori relativi a scavi archeologici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, secondo periodo. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento, ai sensi dell’art. 253, comma 1-quinques del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., continua ad applicarsi la
disciplina dell’appalto integrato contenuta nell’art.19 della legge n.109/1994 e s.m.i. e nel DPR n. 554/1999.
TITOLO VIII
CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 71
(Contratti di partenariato pubblico privato)
1. I contratti di partenariato pubblico privato (PPP) di cui all’art. 3, comma 15-ter del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. hanno per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale di tali prestazioni a carico di privati, anche in forme diverse. L’allocazione dei rischi avviene ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
2. Tra i contratti di cui al comma 1 rientrano, in particolare, la concessione di lavori, la concessione di servizi,la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto e le società miste. Può rientrarvi anche l’affidamento a contraente generale, a particolari condizioni previste dalla legge.
3. Alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 44, comma 1-bis del D.L. n.248/1977 convertito in legge n.31/2008.
Art.72
(Concessione di lavori pubblici)
1. Le concessioni di lavori pubblici come disciplinate dagli articoli 142 e seguenti del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
2. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
3. La concessione ha, di regola, durata non superiore a trenta anni.
4. La Provincia affida le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Sia nel caso di procedura aperta che in quello di procedura ristretta, la Provincia pubblica un bando in cui rende nota l’intenzione di affidare la concessione. Alla pubblicità dei bandi si applica l’art. 66 ovvero l’art. 122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo l’importo dei lavori.
6. Nel contratto sono indicati i rapporti finanziari tra la Provincia ed il concessionario, stabiliti di norma nel rispetto di quanto segue:
a)la Provincia autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell’esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l’Ente, è calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio nonché un equo margine di utile;
b)la Provincia si riserva l’approvazione delle tariffe del pubblico servizio che il concessionario intende praticare;
a) se la Provincia corrisponde un prezzo una tantum od annuale per la durata della concessione il suo importo è computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.
7. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza della Provincia:
a)effettua gli studi preliminari e redige il progetto definitivo ed esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dalla Provincia;
b)acquisisce le aree e gli immobili necessari all’esecuzione dell’opera;
c)provvede all’esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
d) se provvede all’esecuzione dei lavori mediante appalto, s’impegna ad osservare le norme di legge vigenti in materia; e)provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.
8. Il concessionario di lavori pubblici per gli appalti di lavoro affidati a terzi osserva le disposizioni contenute nell’art. 142 e nelle Sezioni III e IV del capo II del Titolo III, Parte II del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
9. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce alla Provincia l’opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.
10. Al di fuori dei casi previsti dal presente Titolo, l’esecuzione di lavori pubblici non può costituire oggetto di concessione, ma solo di appalto.
11. Si applicano in ogni caso le norme di cui alla legislazione statale o regionale di riferimento, nonché quelle del diritto comunitario.
Art. 73
(Finanza di progetto)
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all'art. 128 del D.Lgs. n.163/2006, ovvero negli altri strumenti di programmazione approvati sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, la Provincia può, in alternativa all’affidamento mediante concessione di cui all’art.72 del presente regolamento affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte comportanti l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. In caso di attivazione della presente procedura ad iniziativa della Provincia, il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo
122 del D.Lgs. n.163/2006, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dalla Provincia.
3. Il bando ed il disciplinare di gara sono redatti ed hanno il contenuto previsto dal comma 3 dell’art. 153 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. In tal caso il concessionario è individuato con un'unica gara previa scelta del promotore.
4. Le offerte presentate sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’esame delle proposte avviene inoltre secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 153, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
5. Xxxxx restando i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006, alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dello stesso decreto legislativo per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti.
6. Le offerte contengono un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari sono effettuate in conformità al regolamento di attuazione del D.Lgs. n.163/2006. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
7. La Provincia nella procedura di cui al comma 3:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97 del D.Lgs.
n. 163/2006. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e senza comportare incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) se il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
8. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solo a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e dell’accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
9. Se risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 6, terzo e quarto periodo.
10. Per l’individuazione e la disciplina delle garanzie e delle cauzioni da presentare, è fatto rinvio alle disposizioni di cui al comma 13 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.
12. La Provincia, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando indicate nel comma 3 del presente articolo, può, in alternativa, alla procedura di cui al medesimo comma 3 e seguenti procedere ai sensi del comma 15, dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso il concessionario è individuato attraverso due distinte procedure di gara volte, la prima, ad individuare il promotore che fornisce un progetto preliminare e la seconda ad individuare l’affidatario della concessione con diritto di prelazione del promotore. Dopo la prima gara la Provincia approva il progetto preliminare e indice la nuova gara sulla base di tale progetto. Se non pervengono offerte più vantaggiose, la concessione è aggiudicata al promotore. In caso contrario il promotore ha il diritto di prelazione se disposto ad adeguare la propria offerta a quella che la Provincia
ritiene economicamente più vantaggiosa, altrimenti la concessione è aggiudicata al promotore di quest’ultima offerta.
13. In relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di cui al comma 1, se la Provincia non provvede alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, la procedura di cui al presente articolo può essere attivata ad iniziativa dei privati ai sensi del comma 16 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di tale termine, una proposta avente il contenuto dell’offerta di cui al comma 6 e in particolare un progetto preliminare, garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 6, quarto periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al primo periodo, la Provincia provvede, anche se è pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66, ovvero di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n.163/2006, secondo l’importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce di tali criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al terzo periodo. La Provincia esamina tali proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione. La Provincia, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individua la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa come segue:
a)se il progetto preliminare necessita di modifiche, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, indice un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b)se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, può in alternativa:
1)bandire una concessione ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n.163/2006, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
2)bandire una procedura selettiva ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), dell’art.153 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i. ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore con diritto di prelazione.
14. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 13 del presente articolo non partecipa alle gare di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, la
Provincia incamera la garanzia di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n.163/2006. Nelle gare di cui al comma 13, lettere a) e b), si applica il comma 10 del presente articolo.
15. Se il promotore non risulta aggiudicatario delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 13 del presente articolo, si applica quanto disposto dal comma 18, dell’art. 153 del D.Lgs. n.163/2006.
16. Proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non inserite nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dalla Provincia sulla base della normativa vigente, possono essere presentate, ad iniziativa privata ai sensi del comma 19 dell’art.153 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. a mezzo di studi di fattibilità, dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5, nonché dai soggetti di cui al comma 17 del presente articolo. La Provincia è obbligata a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e ha facoltà di adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse. L'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Se la Provincia adotta gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 16 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di attuazione del D.Lgs. n.163/2006, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lett. b) dello stesso decreto, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, nei quali possono indirizzare la propria attività le Fondazioni conferenti aziende bancarie. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
18. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 13, 16 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara se tale recesso non fà venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, se i restanti componenti posseggono i requisiti necessari per la qualificazione.
Art. 74
(Locazione finanziaria di opere pubbliche)
1. La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all’art. 3, comma 15-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori.
2. La Provincia per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche può avvalersi, ai sensi dell’art. 160-bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., anche del contratto di locazione finanziaria.
3. Nella procedura di locazione finanziaria il bando, ferme le altre indicazioni del D.Lgs. n.163/2006, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione. Il bando contiene altresì i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L’offerente, nella procedura di cui al comma 3, può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e da quello realizzatore, ciascuno dei quali è responsabile relativamente alla specifica obbligazione assunta, oppure un contraente generale.
5. L’adempimento degli impegni assunti dalla Provincia resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera e alla eventuale gestione funzionale della stessa secondo le modalità previste.
Art. 75
(Concessione di servizi)
1. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario, di regola, consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. E’ possibile prevedere in sede di gara anche un prezzo nei casi di cui al comma 2, secondo periodo dell’art.30 del D.Lgs. n.163/2006.
2. L’individuazione del concessionario avviene con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia e, in particolare, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006. In ogni caso la gara è preceduta dalla verifica del possesso da parte degli aspiranti, dei requisiti previsti dal bando, avuto riguardo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, nonché all’accertamento della relativa capacità tecnico - economica.
3. I rapporti tra Provincia e concessionario del servizio pubblico sono regolati da apposito contratto di servizio, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
4. Il contratto di servizio definisce, di norma, i seguenti aspetti minimi:
a) durata del servizio;
b) modalità di funzionamento del servizio;
c) standards qualitativi minimi;
d) caratteristiche dei servizi offerti e relativo programma analitico di esercizio;
e) struttura tariffaria;
f) modalità di determinazione delle tariffe massime;
g) diritti degli utenti da incardinare nelle “carte dei servizi”;
h) eventuali corrispettivi economici a carico delle parti;
i) garanzie da prestare;
j) penalità;
k) modalità di risoluzione delle controversie.
ART. 76
(Monitoraggio)
1. La Direzione Generale, tramite l’Ufficio controllo direzionale e strategico e controllo di gestione, d’intesa e con la collaborazione dei Dirigenti di Area e dei R.u.p. effettua il monitoraggio dei lavori, servizi e forniture appaltati o comunque affidati secondo quanto previsto dal presente regolamento e cura la redazione di appositi report semestrali, entro trenta giorni dalla fine del semestre stesso.
2. I report del monitoraggio di cui al comma 1 sono inseriti e resi disponibili per gli organi di governo e i dirigenti competenti in un’apposita sezione della rete intranet della Provincia. Tali report sono inoltre oggetto di specifica comunicazione alla Giunta Provinciale e alla competente Commissione consiliare .
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI ART.77
(Norma transitoria)
1. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultano già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide le disposizioni per essi dettate nelle determinazioni a contrattare nonché nei capitolati e negli atti di gara, anche se non rispondenti alle norme del presente regolamento, purché comunque conformi alla legislazione vigente.
ART.78
(Norme finali e abrogazioni)
1. Il regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale
n.316 del 19.11.1991 e le successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati. Sono altresì abrogati gli atti provinciali aventi natura regolamentare che comunque risultano in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.
3. Il presente regolamento, dopo la sua entrata in vigore e le eventuali modifiche ed integrazioni successive sono inseriti e consultabili sul sito web della Provincia.
CAPO II
COMMISSIONI DI GARA 16
ART. 24 (Modalità di composizione della Commissione) 16
ART. 25 (Regole di funzionamento della Commissione) 18
CAPO III
PROCEDURA APERTA 19
ART. 26 (Bando di gara) 19
ART. 27 (Offerta) 20
ART. 28 (Modalità inoltro offerta) 20
ART. 29 (Criteri di aggiudicazione) 20
ART. 30 (Modalità di gara) 21
ART. 31 (Offerte anomale) 22
ART. 32 (Verifiche a campione) 23
ART. 33 (Aggiudicazione provvisoria e definitiva) 23
ART. 34 (Verifiche dei requisiti) 24
ART. 35 (Adempimenti successivi) 25
CAPO IV
PROCEDURA RISTRETTA 25
ART. 36 (Bando di gara e richiesta di partecipazione) 25
ART. 37 (Prequalifica dei candidati) 26
ART. 38 (Lettera d’invito) 27
ART. 39 (Procedura ristretta semplificata) 28
CAPO V
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI GARA 29
ART. 40 (Ambito di applicazione) 29
ART. 41 (Procedimento) 30
CAPO VI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA 30
ART. 42 (Ambito di applicazione) 30
ART. 43 (Procedimento) 31
ART. 44 (Gara informale nella procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando) 32
CAPO VII
DIALOGO COMPETITIVO 34
ART. 45 (Procedimento) 34
ART. 46 (Bando e richiesta di partecipazione) 35
ART. 47 (Attuazione del dialogo) 35
ART. 48 (Aggiudicazione) 35
TITOLO IV
IL CONTRATTO 36
CAPO I
ADEMPIMENTI 36
ART. 49 (Documentazione e cauzione definitiva) 36
ART. 50 (Spese contrattuali) 36
ART. 51 (Contenuto e forma del contratto) 37
ART. 52 (Stipula del contratto) 37
ART. 53 (Diritti di segreteria) 38
ART. 54 (Repertorio contratti) 39
CAPO II
PROCEDURE NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 39
ART. 55 (Divieto di cessione del contratto) 39
ART. 56 (Subappalto e tutela del lavoro) 39
ART. 57 (Inadempimento contrattuale) 42
ART. 58 (Affidamento a seguito dell’interruzione del rapporto contrattuale) 43
TITOLO V
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E DI SOMMA URGENZA 43
ART. 59 (Esecuzioni in economia) 43
ART. 60 (Lavori di somma urgenza) 43
TITOLO VI INCARICHI PROFESSIONALI 44
CAPO I
INCARICHI DI PROGETTAZIONE 44
ART. 61 (Progettazione interna) 44
ART. 62 (Incarichi esterni di progettazione) 44
ART. 63 (Modalità di affidamento degli incarichi esterni) 45
ART. 64 (Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni) 47
ART. 65 (Disposizioni comuni agli incarichi di progettazione) 48
CAPO II
CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE 49
ART. 66 (Concorso di idee e di progettazione) 49
TITOLO VII
ULTERIORI PROCEDURE DI GARA E FIGURE CONTRATTUALI 50
ART. 67 (Accordo quadro) 50
ART. 68 (Sistemi dinamici di acquisizione) 50
ART. 69 (Asta elettronica) 52
ART. 70 (Appalto integrato) 53
TITOLO VIII
CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 54
ART. 71 (Contratti di partenariato pubblico privato) 54
ART. 72 (Concessione di lavori pubblici) 54
ART. 73 (Finanza di progetto) 56
ART. 74 (Locazione finanziaria di opere pubbliche) 60
ART. 75 (Concessione di servizi) 60
ART. 76 (Monitoraggio) 61
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI 61
ART.77 (Norma transitoria) 61
ART.78 (Norme finali e abrogazioni) 61