LAVORO A CHIAMATA IN EDILIZIA
LAVORO A CHIAMATA IN EDILIZIA
Come è noto il contratto di lavoro ad intermittenza è stato introdotto con il D. Lgs 276/2003 ed ha subito, nel corso degli anni, delle modificazioni.
Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questo contratto sono di regola stabilite dalla contrattazione collettiva; in assenza di previsioni specifiche nel contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite discontinue dalla normativa sull’orario di lavoro ed elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657.
E’ possibile sottoscrivere tale tipo di contratto nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.
Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Va rilevato che il contratto in questione può essere stipulato per le manutenzioni stradali e i gruisti nonché per i custodi e guardiani anch’essi inclusi nella tabella suddetta a prescindere dall’esistenza del requisito soggettivo.
La Cassa Edile di Terni verifica il requisito soggettivo ed oggettivo dei contratti a chiamata indicati nelle denunce MUT.
Xxxx xx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxx
Xxx X. Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx 00/X – 00000 Xxxxxxx (XX)
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