Contratto di Assicurazione dei rischi Infortuni
Contratto di Assicurazione dei rischi Infortuni
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
PAGINA VUOTA
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/11/2012.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 - 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La polizza prevede l’assicurazione degli infortuni subiti dall’Assicurato a secondo dell’ opzione scelta, per uno dei seguenti casi
Forma veicolo
Sono assicurati gli infortuni automobilistici che colpiscono l’Assicurato in conseguenza diretta della circolazione; la copertura assicurativa può operare per il solo conducente del veicolo indicato in polizza o per tutte le persone occupanti il veicolo
Forma persona
Sono assicurati gli infortuni subiti dall’Assicurato durante la circolazione stradale in qualità di pedone o in occasione della guida non a carattere professionale di veicoli in genere o in qualità di trasportato.
La polizza prevede la possibilità di acquistare le seguenti garanzie
- Morte da infortunio (art.11)
- Invalidità permanente da infortunio (art.12)
- Inabilità temporanea (art.13)
- Diaria da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio (art.14)
- Rimborso spese mediche a seguito di infortunio (art.15)
Avvertenza:
La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 9, 10, 13, 14, 16, delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni.
Avvertenza:
La presente Garanzia prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 10, 12, delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni.
Esempio
Soggetto di sesso maschile Somma Assicurata:
Morte da Infortunio | € 100.000,00 |
Invalidità permanente da infortunio e malattia | € 100.000,00 |
Diaria da ricovero | € 60,00 |
Rimborso spese mediche | € 5.000,00 |
Percentuale di invalidità permanente | |
accertata a seguito di Infortunio: | 10% |
Indennizzo calcolato sulla somma assicurata = | € 10.000,00 |
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Esempio:
cause di aggravamento a titolo esemplificativo: cambio di veicolo, da autovettura ad autocarro oltre i 35 x.xx
6. Premi
Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.
E’ ammesso il frazionamento del premio con le seguenti modalità:
- semestrale, se il premio annuo non è inferiore a € 75, con aumento del 4%
- quadrimestrale, se il premio annuo non è inferiore a € 100, con aumento del 5%
- trimestrale, se il premio annuo non è inferiore a € 150, con aumento del 6%
LʼImpresa precisa che il pagamento del Premio può avvenire con i mezzi di pagamento previsti dallʼArt. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati allʼImpresa di assicurazione oppure allʼIntermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario lʼImpresa o lʼIntermediario;
3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
L’adeguamento del premio e delle somme assicurate non è previsto.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Fatte salve le facoltà previste dalla legge, l’Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 2,5%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. CONDIZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro otto giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 17, 18 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP/IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/ index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Le divergenze sulla natura e conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, previsto dall’ art.18 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici di cui due nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell’Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
GLOSSARIO
La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: la garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione;
Beneficiario: il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liquidare l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato;
Convalescenza: periodo successivo al ricovero, stabilito e prescritto dal medico curante, per consentire il ritorno dell’Assicurato al suo stato di salute abituale;
Franchigia: Importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti.
Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Invalidità permanente da Infortunio: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio di una qualsiasi professione o mestiere, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto dall’Assicurato. Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi
trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima;
ISVAP/IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli
Polizza: Il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxx
Sommario
Definizioni ……………………………………………………… pag. 2 di 15 Condizioni generali di assicurazione………………………… pag. 4 di 15 Norme che regolano l’assicurazione infortuni
da circolazione e tempo libero ……………………………… pag. 6 di 15 Condizioni particolari ………………………………………… pag. 14 di 15
Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. ASSICURAZIONE: la prestazione di garanzia da parte dell’Impresa. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
GESSATURA: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti.
IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A..
INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
INDICE: l’indice (ISTAT) “prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati”.
INDICE DATA SINISTRO: l’indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro.
INDICE DI RIFERIMENTO ANNUALE: l’indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’invalidità temporanea.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa. RISCHIO: la probabilità che si verifichi l’evento dannoso.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 3 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accertati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte dell'Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 9 - Oggetto dell’assicurazione
a. forma “veicolo”
L’assicurazione vale per gli infortuni automobilistici che colpiscono le persone assicurate in conseguenza diretta della circolazione, esclusa ogni altra causa o circostanza.
Limitatamente nei confronti del conducente, l’assicurazione vale anche per gli infortuni che lo stesso dovesse subire mentre attende a riparazioni di fortuna dell’autoveicolo.
L’assicurazione non vale se gli autoveicoli sono condotti da persona non in possesso di regolare patente di abilitazione oppure trovantesi in stato di ubriachezza.
Per quanto riguarda le prestazioni:
1. per il conducente e per ciascun trasportato
Le indennità assicurate sono quelle rispettivamente indicate nel frontespizio. Qualora al momento del sinistro risultasse nell’interno dell’autoveicolo, conducente escluso, un numero di persone superiore ai posti indicati nel libretto di circolazione, le indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto all’effettivo numero dei trasportati.
2. complessivamente per veicolo
Le somme complessivamente assicurate vengono proporzionalmente ripartite in rapporto al numero di persone (conducente o trasportati) occupanti il veicolo al momento del sinistro e per le quali la garanzia sia valida ai sensi delle condizioni generali e particolari di assicurazione, siano esse rimaste infortunate o meno.
Per quanto concerne l’indennizzo per l’invalidità permanente si procederà con le regole previste dall’art. 12 delle Norme che regolano l’assicurazione, fermo restando che il capitale, come sopra attribuito ad ogni singola persona, corrisponde all’indennizzo previsto per l’invalidità totale (100%).
b. forma “persone”
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dagli assicurati
durante la circolazione stradale in qualità di pedoni o in occasione della guida non a carattere professionale di veicoli in genere o in qualità di trasportati sia sui predetti veicoli sia sui mezzi di trasporto pubblici (esclusi aerei e subacquei). Sono compresi gli infortuni sofferti in stato di malore o di incoscienza purché non conseguenti ad abuso di alcolici o di psicofarmaci ovvero all’uso di stupefacenti o di allucinogeni.
L’assicurazione prevede la possibilità di determinare per ciascuna garanzia una somma complessiva oppure una somma per ogni singola persona assicurata.
Nel primo caso l’assicurazione è operante per il Contraente e per i familiari conviventi e le somme assicurate verranno ripartite come segue:
50% per il Contraente;
50% per i componenti il nucleo familiare del Contraente stesso, da suddividersi proporzionalmente in rapporto al numero delle persone risultanti dallo stato di famiglia.
Per il secondo caso (somme assicurate per ciascun nominativo) le indennità previste riguardano specificatamente i singoli individui.
Art. 10 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi o paranoici.
Di conseguenza l’assicurazione cessa automaticamente nei confronti delle persone che manifestino tali affezioni.
Art. 11 - Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell’Assicurato secondo le quote previste dal Codice Civile.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente.
Art. 12 - Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni
dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti.
Perdita totale anatomica o funzionale di: | destro | sinistro |
un arto superiore | 70% | 60% |
una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
un pollice | 18% | 16% |
un indice | 14% | 12% |
un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
una falange del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
un piede | 40% | |
ambedue i piedi | 100% | |
un alluce | 5% | |
un altro dito del piede | 3% | |
una falange | 2,5% | |
una falange di altro dito del piede | 1% | |
un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | |
un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | |
un occhio | 25% | |
ambedue gli occhi | 100% | |
un rene | 20% | |
la milza | 10% | |
sordità completa di un orecchio | 10% | |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% | |
perdita totale della voce | 30% | |
stenosi nasale bilaterale | 15% | |
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali | 10% | |
vertebre dorsali | 7% | |
12a dorsale | 12% | |
cinque lombari | 12% | |
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente | 5% |
In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Art. 13 - Inabilità temporanea
Se l'infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, l'Impresa corrisponde la somma assicurata:
a. integralmente per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue attività lavorative;
b. al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue attività lavorative.
L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio o dal giorno successivo a quello indicato in polizza quale "franchigia" e fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.
L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
Art. 14 - Diaria da ricovero e da convalescenza a seguito di infortunio L’Impresa, in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile, corrisponderà l’indennità stabilita per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per evento.
Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta un’indennità giornaliera pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso.
Qualora l’infortunio comporti l’applicazione di gessatura, anche senza ricovero, l’indennità per convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo di gessatura col massimo di:
– 25 giorni per gli arti superiori;
– 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre;
o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza.
Art. 15 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio
L’Impresa assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo:
• il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio indennizzabile e sostenute per:
a. onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento;
b. accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
c. terapie fisiche e medicinali (questi ultimi entro il limite del 20% del massimale assicurato);
• il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero prescritto dal medico curante a seguito dell’infortunio medesimo.
Il rimborso verrà effettuato dall’Impresa a guarigione clinica ultimata su presentazione dei documenti giustificativi (notula del medico, ricevuta del farmacista, dell’ambulatorio, del ticket, conto dell’ospedale o clinica, etc.).
Art. 16 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Per gli infortuni subiti all’estero l’inabilità temporanea verrà riconosciuta esclusivamente per i giorni di ricovero in Istituto di Cura ovvero dalle ore 24 del giorno di rimpatrio.
Art. 17 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento
e delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro otto giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul decorso delle lesioni.
Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l’Impresa possa stabilire una data anteriore.
L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario deve consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa sciogliendo a tal fine, dal segreto professionale, i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Art. 18 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 12.
Art. 19 - Modalità di valutazione del danno
Le divergenze sulla natura e conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, previsto dall’ art.18 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici di cui due nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell’Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 20 - Cumulo di indennità
L’indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente.
Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità Permanente ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde al beneficiario designato, o in difetto, agli eredi dell’Assicurato, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 21 - Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione, concordato l’indennizzo l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni.
Art. 22 - Diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 23 - Alienazione degli autoveicoli
Relativamente all’assicurazione prevista dall’art. 9 lettera a, forma “veicolo”, nel caso di alienazione dell’autoveicolo designato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo autoveicolo.
Dal momento dell’alienazione l’assicurazione non è più valida per l’autoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, o fax, dall’ora di spedizione di questi.
Nel caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediatamente comunicazione all’Impresa e trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto.
L’assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per 15 giorni da quello dell’alienazione.
Trascorso questo termine se l’acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l’assicurazione cessa.
L’Impresa, entro 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con il preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 24 - Indicizzazione
Nel corso dell’anno contrattuale gli importi monetari di polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell’“indice”.
In caso di sinistro gli importi monetari di polizza verranno adeguati in conformità al rapporto tra:
“l’indice data sinistro” e “l’indice di riferimento annuale”.
L’Impresa rinuncia al maggior premio che la competerebbe in relazione all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno.
Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni.
(valgono solo se espressamente richiamate sul frontespizio)
A - Estensioni del tempo libero
A deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia deve intendersi estesa a tutti gli infortuni che possono causare la morte, l’invalidità permanente o il ricovero in Istituto di Cura e che si verifichino durante l’espletamento della vita familiare domestica e scolastica e l’esercizio di attività sportive di pratica comune.
Sono compresi in garanzia anche:
a. l’asfissia non di origine morbosa;
b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
d. l’annegamento;
e. l’assideramento o il congelamento;
f. la folgorazione;
g. i colpi di sole o di calore;
h. le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie traumatiche ma esclusi gli infarti;
i. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
l. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
m. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
n. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso.
Sono esclusi gli infortuni:
• derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore e speleologia, sports aerei in genere;
• derivanti dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento, salvo che si tratti di gare automobilistiche, di regolarità pura indette dall’ACI o di gare podistiche, gare di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo;
• derivanti da guerra, insurrezione, calamità provocate da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche;
• sofferti in stato di ubriachezza, quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore, adibiti ad uso privato o da diporto, quando l’Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
a. sulla parte di somma assicurata fino a € 103.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
b. sulla parte di somma assicurata eccedente € 103.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente e di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
PAGINA VUOTA
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Mod. UBI Ass. 1112 ed. 01/01/2013 - 1.000