AVVISO PUBBLICO PER LA PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DELL’APPRENDISTATO DI RICERCA
AVVISO PUBBLICO PER LA PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DELL’APPRENDISTATO DI RICERCA
Approvato con decreto dirigenziale n. … del 2016
INDICE GENERALE
1. Sperimentazione: finalità e obiettivi
2. Risorse finanziarie
3. Soggetti ammissibili alla presentazione delle domande - beneficiari
4. Destinatari dei percorsi di apprendistato di ricerca
5. Il contratto di apprendistato di ricerca
6. Modalità organizzative per i percorsi di apprendistato di cui all’art.45 del X.X.xx 81/2015
7. Attività e progetti di ricerca
8. Il Rapporto finale sulle attività di ricerca
9. Ammissibilità
10. Modalità operative per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi
10.1 Presentazione della domanda
10.2 Compilazione del preventivo e voci di spesa ammissibili con riferimento ai punti da 1 a 6 del precedente paragrafo 9.
11. Istruttoria delle domande di contributo
12. Avvio e gestione del progetto formativo
12.1. Avvio
12.2. Realizzazione
12.3. Modifiche e conclusione
12.4. Monitoraggio
13. Modalità di erogazione del contributo
14. Rendicontazione e controllo delle spese
14.1. Rendicontazione
14.2. Controlli e decadenze
15. Tempistica
16. Informativa ai sensi della L. 241/90
17. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
18. Riferimenti normativi ALLEGATI
• domanda per l’accesso al contributo con la dimostrazione del regolare assolvimento dell’imposta di bollo vigente, se dovuta (Allegato 1);
• protocollo (Allegato 2)
• piano formativo individuale (Allegato 3)
• schema di dossier individuale (Allegato 4)
• preventivo finanziario (redatto su modello Allegato 5);
• schema di garanzia fideiussoria (Allegato 6); Atto di adesione (allegato 7).
1. Sperimentazione: finalità e obiettivi
Con il presente Avviso Regione Lombardia si rivolge alle istituzioni formative e agli organismi di ricerca ed intende proseguire la fase di sperimentazione (avviata con l’Avviso pubblico per la sperimentazione dell’apprendistato di ricerca DDS n 663 del 2 febbraio 2015) per promuovere l’apprendistato di ricerca, previsto dall’art. 45 del d.lgs. 81 del 15 giugno 2015, come contratto di lavoro nell’ambito specifico delle attività di ricerca in impresa.
La finalità dell’“apprendistato di ricerca” è di offrire formazione di alto livello ad un ricercatore nell’ambito di un progetto sviluppato dall’impresa. Il presente avviso non finanzia la “ricerca” in sé, ma la formazione dei ricercatori , assunti ad hoc con contratto di “Apprendistato di alta formazione e ricerca”.
Gli obiettivi formativi concordati con l’istituzione formativa sono definiti nel Piano Formativo Individuale (PFI), contenuto nel contratto di apprendistato, che si realizzerà attraverso:
• interventi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche da applicare nell’attività di ricerca;
• partecipazione alle attività di ricerca svolte dall’impresa, con il supporto delle funzioni dei due tutor, formativo e aziendale.
Il percorso (formativo e professionale) si conclude con la redazione di un “Rapporto finale sulle attività di ricerca” al fine di evidenziare il percorso svolto dall’apprendista che dia evidenza delle competenze acquisite o potenziate.
A tale scopo il datore di lavoro:
a) assume un apprendista “ad hoc”;
b) concorda il piano formativo con l’istituzione formativa o organismo di ricerca;
c) al termine del periodo formativo, ai fini contrattuali riconosce all’apprendista/ricercatore una qualifica professionale coerente con il percorso formativo svolto in apprendistato e congrua rispetto al relativo livello di qualificazione raggiunto.
2. Risorse finanziarie
Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a € 200.000,00, a valere sui capitoli
00.00.000.0000, 8282, 8283 dell’esercizio finanziario in corso.
3. Soggetti ammissibili alla presentazione delle domande - beneficiari
La domanda di contributo può essere presentata da uno dei seguenti soggetti ammissibili:
• singole Università;
• Consorzi universitari;
• singoli organismi di ricerca iscritti alla Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
Il soggetto che presenta la domanda di contributo, di seguito definito “operatore”, deve avere sede legale o sede operativa in Regione Lombardia.
4. Destinatari dei percorsi di apprendistato di ricerca
I destinatari sono giovani con età compresa tra i 18 ed i 29 anni, da assumere con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 81/2015 per svolgere attività di ricerca, in possesso dei seguenti requisiti:
• nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea o nazionalità di paesi non appartenenti all’Unione Europea, con regolare permesso di soggiorno in Italia;
• residenza o domicilio in Lombardia;
• possesso di un titolo di studio compreso tra:
diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli ITS di cui all’art.7 del DPCM 25/01/2008);
Laurea triennale, o magistrale o magistrale a ciclo unico presso università italiane e/o estere (se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente);
Dottorato di ricerca universitario o Ph.D. conseguito presso università italiane e/o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente.
5. Il contratto di apprendistato di ricerca
Il contratto di apprendistato di ricerca, ai sensi del d.lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, attivabile da aziende che abbiano in corso o intendano attivare attività di ricerca articolate in uno o più progetti, nel rispetto dei limiti quantitativi definiti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di apprendistato di ricerca deve avere durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. Tale durata dovrà in ogni caso essere definita in funzione delle competenze dell’apprendista in ingresso e delle attività di ricerca in cui sarà inserito.
Sono ammissibili contratti a tempo pieno e a tempo parziale.
La componente formativa del contratto di apprendistato di ricerca si conclude alla data indicata nello stesso contratto.
Tale conclusione:
a) potrà essere anticipata in caso di raggiungimento degli obiettivi descritti nel Piano Formativo individuale (PFI), sulla base di espressa valutazione positiva del tutor aziendale dell’apprendista, di concerto con il tutor formativo identificato dall’operatore e con la presentazione del previsto Rapporto finale sulle attività di ricerca;
b) dovrà essere anticipata nel caso le attività o il progetto di ricerca a cui è collegata la componente formativa del contratto vengano conclusi in data anteriore a quella prevista;
c) potrà essere posticipata in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi (d.lgs. 81/15 art. 42 - comma 5 - lettera g).
6. Modalità organizzative per i percorsi di apprendistato di cui all’art.45 del X.X.xx 81/2015
Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, l’istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, il piano formativo individuale e lo schema di dossier individuale allegati del Decreto Interministeriale 12/10/2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di “formazione interna” e “formazione esterna” concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Ai sensi dell’art. 5 c. 11 del D.M. 12/10/2015, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione formativa che garantisce anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e della sicurezza.
Le istituzioni formative individuano un tutor formativo che ha il compito di promuovere il successo del percorso dell’apprendista, di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro al fine di garantire l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista e garantisce l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
L’istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti e ne dà evidenza nel dossier individuale e ne comunica i risultati all’apprendista.
7. Attività e progetti di ricerca
Presupposto per poter stipulare un contratto di apprendistato di ricerca è che l’impresa abbia in corso o intenda avviare attività di ricerca.
Nell’ambito della presente sperimentazione, le attività di ricerca in cui viene inserito l’apprendista si devono caratterizzare per un grado di complessità e innovatività tale da:
• permettere all’apprendista di maturare una esperienza formativa qualificante in termini di risultati di apprendimento, consona agli obiettivi del contratto di apprendistato di ricerca;
• richiedere la collaborazione con università o organismi di ricerca per supportare l’apprendista nel processo di sviluppo delle competenze necessarie allo svolgimento dell’attività di ricerca in cui sarà inserito.
8. Il Rapporto finale sulle attività di ricerca
L’apprendista, al termine delle diverse attività previste nell’ambito della ricerca, redige il “Rapporto finale sulle attività di ricerca” coadiuvato dal tutor formativo e dal tutor aziendale.
Con un grado di analiticità che garantisca il rispetto delle esigenze di riservatezza riguardo le strategie aziendali, la tutela del segreto industriale e i diritti di proprietà intellettuale, devono essere rappresentati:
a) gli obiettivi perseguiti con la ricerca;
b) i risultati conseguiti, correlati agli obiettivi previsti;
c) le modalità attuative della ricerca;
d) le competenze acquisite o rafforzate nel corso del progetto, descritte in termini di abilità e conoscenze
e) eventuali pubblicazioni, rapporti, brevetti, siti, ecc. che diano evidenza dei risultati conseguiti.
Il “Rapporto finale sulle attività di ricerca” sarà realizzato in quattro copie, sottoscritte dall’apprendista e dai due tutor e accompagnato da una liberatoria sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, relativa ai contenuti dello stesso, al fine di consentirne il libero utilizzo e l’eventuale pubblicazione; una copia del Rapporto sarà consegnata all’apprendista, due saranno conservate agli atti rispettivamente dall’operatore e dall’azienda e una dovrà essere trasmessa alla Regione in allegato alla rendicontazione.
Inoltre, acquisito lo specifico nulla osta dall’azienda, al fine di valorizzare ulteriormente le attività di ricerca svolte dall’apprendista e il suo sviluppo professionale e congiuntamente promuovere il ricorso all’istituto dell’apprendistato di ricerca, l’operatore potrà procedere ad azioni di diffusione dei risultati del progetto, ad esempio con la pubblicazione del “Rapporto finale sulle attività di ricerca” o di estratti di esso (compatibilmente con i diritti di proprietà intellettuale, brevetti e marchi dell’impresa), promuovendo la partecipazione dell’apprendista a convegni o seminari per presentare i risultati della ricerca.
9. Ammissibilità
I progetti formativi sono individuali, ovvero uno per ogni apprendista.
Per progetto formativo si intende il complesso delle attività messe in atto dall’operatore, con il concorso dell’impresa, per supportare l’apprendista nello sviluppo della componente formativa del contratto di apprendistato, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PFI.
Ai fini dell’ammissibilità, il progetto formativo deve:
• definire gli obiettivi generali del progetto (risultati di apprendimento previsti per l’apprendista in termini di competenze specifiche acquisite, descritte nei termini di conoscenze e abilità costitutive);
• contenere una sommaria descrizione delle attività di ricerca in cui sarà inserito l’apprendista, nel rispetto delle esigenze di riservatezza riguardo le strategie aziendali, e la tutela del segreto industriale;
• presentare un percorso individuale, progettato “ad hoc” sulla base del profilo professionale e delle competenze previste in ingresso e della posizione che sarà occupata dal giovane che sarà assunto con contratto di apprendistato di ricerca;
• avere una durata corrispondente alla durata della componente formativa del contratto di apprendistato a cui il progetto è finalizzato;
• essere strutturato nelle seguenti attività, che devono essere pianificate lungo l’intera durata del contratto, al fine di assicurare la necessaria “alternanza studio-lavoro” che caratterizza il contratto di apprendistato e registrate su un apposito registro individuale:
1. formazione (erogata dall’operatore - obbligatoria) finalizzata a sviluppare competenze:
• di tipo trasversale utili all’apprendista per conoscere l’impresa, il settore economico, il mercato di riferimento, le normative di settore, ecc.;
• di tipo specialistico da impiegare nello svolgimento delle attività di ricerca o nella realizzazione del progetto di ricerca;
2. formazione svolta all’estero, connessa al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca, in alternativa alla formazione di cui al punto 1 (facoltativa);
3. attività di formazione on the job svolte in impresa (obbligatoria) non finanziata;
4. tutoraggio formativo personalizzato finalizzato alla predisposizione, supporto, monitoraggio del piano formativo individuale, al fine di garantire un raccordo tra le competenze metodologiche/tecniche acquisite con la formazione teorico-scientifica e le attività di formazione on-the-job correlate alle attività o al progetto di ricerca (erogato dall’operatore - obbligatorio);
5. tutoraggio aziendale (obbligatorio) non finanziato;
6. formazione e accompagnamento del tutor aziendale (erogata dall’operatore - facoltativa).
• prevedere un’articolazione annuale indicativa delle attività previste.
10. Modalità operative per la presentazione della domanda per l’accesso ai contributi
10.1 Presentazione della domanda
La presentazione delle domande viene effettuata con la modalità “a sportello”, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di seguito specificate.
Dovranno essere inviati i seguenti documenti, nella forma di scansione degli originali in formato .pdf, tutti firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore, pena l’inammissibilità della domanda stessa:
• domanda per l’accesso al contributo con la dimostrazione del regolare assolvimento dell’imposta di bollo vigente, se dovuta (Allegato 1);
• protocollo (Allegato 2);
• piano formativo individuale (Allegato 3);
• schema di dossier individuale (Allegato 4);
• preventivo finanziario (redatto su modello Allegato 5).
La domanda di finanziamento, dovrà essere inoltrata con posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando in oggetto: “Domanda di contributo sperimentazione Apprendistato di ricerca”, entro e non oltre le ore 17 del 18/11/2016, salvo chiusura anticipata (vedi successivo punto 15 - Tempistica).
La documentazione indicata dovrà essere tenuta anche agli atti dell’operatore.
10.2 Compilazione del preventivo e voci di spesa ammissibili con riferimento ai punti da 1 a 6 del precedente paragrafo 9
Ciascun progetto potrà essere finanziato nel limite dell’importo massimo di € 8.000,00.
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nell’ambito delle attività individuali realizzate, nel rispetto dei parametri riportati nella seguente tabella:
ATTIVITÀ | N. ore finanziabili | Massimali di costo |
Formazione trasversale o specialistica (punto 1) | Minimo 16 massimo 40 | €100/h |
Formazione svolta all’estero (punto 2) in alternativa al punto 1 | - | € 3.000,00 |
Tutoraggio formativo personalizzato (punto 4) | 100 | € 50/h |
Non sono rendicontabili i costi sostenuti per:
• attività di ricerca e formazione on the job svolte in impresa (punto 3);
• tutoraggio aziendale (punto 5)
• formazione e accompagnamento del tutor aziendale (punto 6)
L’operatore procede al calcolo del costo delle singole attività previste sulla base dei massimali di ore e costo orario indicati e delle ulteriori indicazioni fornite al successivo punto 14.1 – Rendicontazione.
Determinati i costi delle singole attività, l’operatore procede a completare il calcolo del preventivo secondo il modello Allegato 5, come segue:
a) imputando gli importi come sopra indicato alle pertinenti singole voci di spesa;
b) definendo i costi accessori alle attività previste, tenuto conto delle voci di spesa indicate come ammissibili nel Modello stesso ed a queste imputandoli;.
c) verificando, nell’articolazione del Piano dei conti risultante, il rispetto delle seguenti percentuali massime o minime per macrocategoria:
Macro-categoria di spesa | Percentuale ammessa |
Preparazione | Max 15% del costo totale di progetto |
Realizzazione | Min 80% del costo totale di progetto |
Diffusione dei risultati della ricerca | Max 10% dei costi imputati alla macrocategoria “Realizzazione” |
Direzione e Amministrazione | Non ammissibile |
Costi indiretti | Calcolati su base forfettaria fino ad un max del 4% dei costi diretti |
11. Istruttoria delle domande di contributo
I progetti sono ammissibili se:
• presentati da soggetto ammissibile (vedi punto 3);
• compilati adeguatamente e corredati delle informazioni e della documentazione richiesti (vedi punto 10);
• coerenti con le finalità dell’istituto ed in particolare con le indicazioni fornite ai punti 7-Attività e progetti di ricerca, 9- ammissibilità e 10 –modalità operative per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi;
• il preventivo finanziario rispetta le indicazioni e i massimali di spesa definiti ai punti 10.2- Compilazione del preventivo e voci di spesa ammissibili.
L’istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo viene effettuata dalla Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro.
Le domande risultate ammissibili sono finanziate nel rispetto dell’ordine cronologico (data/ora/minuto) di ricevimento della PEC inviata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, secondo quanto definito nel successivo punto 15 - Tempistica.
L’esito dell’istruttoria viene in ogni caso direttamente comunicato all’operatore interessato.
12. Avvio e gestione del progetto formativo
12.1. Avvio
Il progetto formativo deve essere avviato entro 60 giorni dalla data di approvazione.
In questi 60 giorni, il datore di lavoro provvede alla regolare sottoscrizione del contratto di lavoro con l’apprendista.
Entro lo stesso termine, l’operatore, con le medesime modalità indicate per la presentazione della domanda di contributo, provvede a inviare a Regione Lombardia:
• Atto di adesione (allegato 7) comprensiva della dichiarazione da parte dell’operatore che è stato stipulato un contratto di Apprendistato di ricerca, riportante il nominativo dell’apprendista, dell’azienda, la data di avvio del contratto e la data di termine del periodo di formazione;
• Copia della Comunicazione Obbligatoria effettuata dall’azienda per l’assunzione dell’apprendista;
• Eventuale richiesta di anticipazione del contributo accompagnata da garanzia fideiussoria, se dovuta, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 6.
Regione Lombardia verifica la correttezza della documentazione inviata entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione, oltre i quali la documentazione si intende automaticamente approvata.
Nel caso in cui si rilevi l’incompletezza della documentazione di avvio, Regione Lombardia richiede al beneficiario la presentazione dei documenti mancanti.
Qualora la documentazione integrativa risulti incompleta o non conforme, Regione Lombardia procederà alla pronuncia di decadenza del contributo assegnato.
12.2. Realizzazione
Il beneficiario è tenuto a registrare le attività realizzate e a tenere la documentazione relativa secondo quanto riportato nel “Manuale per la rendicontazione a costi reali”, di cui al successivo punto 14.1 - Rendicontazione.
12.3. Modifiche e conclusione
Nel corso della realizzazione del progetto il beneficiario può apportare variazioni ai contenuti del Progetto formativo, se strettamente motivate con la finalità di migliorare il raggiungimento dei risultati originariamente previsti.
In ogni caso non potrà essere aumentato il costo complessivo del progetto approvato; eventuali incrementi dei costi previsti resteranno a carico dell’operatore e/o dell’azienda.
Non è ammissibile la sostituzione dell’apprendista destinatario del progetto formativo comunicato in sede di avvio del progetto stesso.
In caso di recesso dal contratto durante il periodo di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva4, l’operatore ne dà comunicazione a Regione Lombardia, che riconoscerà le sole spese sostenute fino alla data di recesso.
Poiché la realizzazione del progetto formativo è coincidente con la componente formativa del contratto, definita nel PFI:
a) Indipendentemente dall’effettiva data di avvio, la data di conclusione del progetto corrisponde alla data di termine del periodo di formazione contrattualmente previsto;
b) saranno concesse proroghe alla conclusione del progetto solo in caso di conclusione posticipata della componente formativa del contratto nei casi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva (vedi punto 5 – Il contratto di apprendistato di ricerca); la modifica dei termini di conclusione dovrà essere comunicata a Regione Lombardia (con le medesime modalità indicate per la presentazione della domanda di contributo), allegando la documentazione di supporto;
c) in caso di conclusione anticipata della componente formativa del contratto (vedi punto 5), contestualmente si conclude il progetto formativo.
12.4. Monitoraggio in itinere
Il beneficiario è tenuto a inviare:
• le relazioni semestrali di avanzamento, contenenti il resoconto degli avanzamenti realizzati nell’ambito del progetto formativo;
• eventuale altra documentazione significativa dell’avanzamento del progetto (iscrizione a seminari e convegni all’estero, ad esempio).
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa con le medesime modalità indicate per la presentazione della domanda di contributo.
13. Modalità di erogazione del contributo
È prevista l’erogazione del contributo in due tranche, come segue:
Un’anticipazione del contributo approvato, su esplicita richiesta dell’operatore;
saldo pari all’importo rendicontato e dichiarato ammissibile da Regione Lombardia, al netto dell’ anticipazione eventualmente erogata;
La richiesta di anticipazione, avanzata da un operatore qualificabile come soggetto privato deve essere accompagnata da garanzia fidejussoria, se dovuta, redatta sullo schema di cui all’allegato 6.
Regione Lombardia procede all’erogazione dell’anticipazione a seguito di esito positivo della verifica della documentazione prodotta in sede di avvio o a seguito di richiesta di integrazione.
Si precisa che il costo della garanzia fidejussoria è da ricomprendere nella macro-voce C - Costi indiretti - Altri costi previsti dall’Avviso, calcolata in forma forfettaria, come indicato al precedente punto 10.2.
Con successivo provvedimmento potranno essere previste ulteriori modalità di erogazione per assicurare la efficienza delle procedure amministrative.
14. Rendicontazione e controllo delle spese
14.1. Rendicontazione
La rendicontazione delle spese avviene con le modalità definite nel D.D.U.O. del 10 ottobre 2012 n. 8976 “Approvazione del Manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE – POR O: 2 2007/2013 – Primo aggiornamento” e tenuto conto di quanto di seguito specificato.
Le voci di spesa indicate dal modello di Piano dei Conti FSE, di cui al citato Manuale, ammissibili nell’ambito del presente Avviso sono esclusivamente quelle indicate nel modello Allegato 5, nel rispetto delle percentuali massime o minime per macrocategoria indicate al punto 10.2 , anche in deroga a quanto previsto dal Manuale stesso.
I costi relativi alla voce Ideazione e progettazione possono essere sostenuti dalla data di pubblicazione dell’Avviso a quella di avvio del progetto formativo; i costi relativi alle attività di diffusione dei risultati del progetto, in quanto non strettamente connessi con la realizzazione della componente formativa del contratto, sono ammissibili se sostenuti entro la data di presentazione della rendicontazione; tutti gli altri costi sono ammissibili se sostenuti dalla data di avvio alla data di conclusione del progetto.
Il contributo relativo alle azioni progettate sarà confermato sulla base delle ore di attività effettivamente erogate e rendicontate; l’eventuale erogazione di un monte ore superiore a quello previsto non darà luogo in ogni caso ad un incremento del contributo.
Sono ammesse variazioni del preventivo di spesa, sia tra macro-categorie di spesa diverse sia nell’ambito delle singola macro-categoria, solo se approvate dalla Struttura regionale responsabile dell’Avviso e in seguito a specifica richiesta inviata dall’operatore. La variazioni tra macro-categorie di spesa dovranno in ogni caso rispettare le percentuali massime o minime per macrocategoria indicate al punto 10.2 - Compilazione del preventivo e voci di spesa ammissibili.
Non si applicano le disposizioni di cui al punto 2.4.2, paragrafi “Riparametrazione per variazione dei dati procedurali” e “Calcolo del contributo pubblico in presenza di cofinanziamento privato” del “Manuale per la rendicontazione a costi reali”.
Per il calcolo del costo delle risorse umane interne ed esterne si fa riferimento a quanto previsto dal “Manuale per la rendicontazione a costi reali”, salvo quanto di seguito specificato.
• In caso di ricorso a risorse umane esterne dovranno essere rispettate le indicazioni relative alle fasce professionali ed i connessi massimali orari, con il limite massimo previsto dal presente Avviso di € 100 per le attività di docenza e € 50 per le attività di tutoraggio (entrambi comprensivi di IVA).
• Per quanto riguarda l’utilizzo da parte degli operatori del proprio personale docente per le funzioni di docenza e tutoraggio, si dispone che possano essere stipulate forme contrattuali specificatamente rivolte all’erogazione delle attività previste dal presente Avviso, al di fuori delle attività istituzionali svolte, con la chiara indicazione delle ore di incarico e del costo previsto.
• In assenza di contratti specifici, l’affidamento delle attività da parte degli operatori al personale docente interno deve essere formalizzato con specifiche lettere di incarico indicanti la quantificazione oraria dello stesso; in questi casi il costo orario dovrà essere determinato in coerenza con la comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n 391 del 3.4.2007, utilizzando il monte ore annuo 1512 come divisore del costo annuo.
• Il massimale orario da applicarsi alla funzione di tutoraggio formativo personalizzato svolta da personale docente interno sarà quello di € 50 previsto dal presente Avviso, in deroga a quello di € 30 previsto dal “Manuale per la rendicontazione a costi reali”.
Per quanto riguarda i rapporti economici con l’azienda da cui dipende l’apprendista ed altre eventuali aziende con essa collegate o associate (ai sensi della normativa europea), non sono rendicontabili i costi sostenuti per le attività di ricerca e formazione on the job svolte in impresa e il tutoraggio aziendale, di cui al precedente paragrafo 9.
Inoltre ai fini della rendicontazione dei costi del progetto, sono da considerarsi a titolo gratuito l’impiego di personale dipendente dall’azienda e da aziende collegate o associate per le attività formative ammissibili, l’utilizzo di attrezzature didattiche, di locali e di materiali di consumo nella disponibilità delle stesse ed in generale l’acquisizione dalle stesse di servizi strumentali e accessori.
Per quanto riguarda l’attività “formazione svolta all’estero” sono ammissibili i costi relativi all’ammissione alla frequenza di corsi o comunque direttamente riconducibili alla fruizione della formazione. Non sono rendicontabili le eventuali connesse spese di viaggio, vitto e alloggio.
Si precisa che l’attività “formazione svolta all’estero” è riconducibile alla tipologia “affidamento a soggetti terzi dell’esecuzione di parte delle attività progettuali” e quindi si configura come delega di attività, soggetta a richiesta di autorizzazione secondo quanto indicato al paragrafo “Acquisizione di attività in delega” del “Manuale per la rendicontazione a costi reali”, con le seguenti integrazioni procedurali:
• la richiesta di autorizzazione potrà essere presentata in sede di presentazione della domanda di contributo o in sede di attuazione (comunque preventivamente rispetto all’avvio dell’attività prevista), qualora il soggetto erogatore non possa essere identificato in sede di presentazione della domanda o qualora la necessità del ricorso a tale apporto specialistico emerga nel corso dello
sviluppo delle attività di ricerca in cui è impegnato l’apprendista ed in relazione a ciò sia presentata richiesta di variazione del preventivo di spesa.
• le spese sostenute per “formazione svolta all’estero” non autorizzate prima dell’avvio delle stesse attività non sono rendicontabili.
• la prevista visura camerale del delegato non è necessaria nel caso in cui il soggetto terzo, italiano o estero, sia riconducibile ad una delle tipologie previste per la definizione di soggetto ammissibile – beneficiario del presente Avviso.
Per quanto riguarda il Rapporto finale sulle attività di ricerca, non sono ammissibili i costi correlati all’attività di redazione dello stesso da parte dell’apprendista e il supporto fornito dal tutor formativo e dal tutor aziendale; sono ammissibili i costi relativi alle altre attività di diffusione dei risultati indicati al punto 8
- Il Rapporto finale sulle attività di ricerca, nel rispetto delle norme generali indicate dal “Manuale per la rendicontazione a costi reali” e del massimale previsto per la relativa macro-voce di spesa.
Per quanto riguarda i costi indiretti, nell’ambito del presente Avviso viene attivata l’opzione di semplificazione prevista dal “Manuale per la rendicontazione a costi reali”, applicando un tasso di forfettizzazione dei costi indiretti fino ad un massimo del 4% dei costi diretti. I costi indiretti saranno quindi indicati in sede di preventivo e dichiarati ammissibili in sede di rendicontazione finale calcolandone l’importo fino ad un massimo del 4% dei costi diretti e debitamente giustificati con la rendicontazione finale.
14.2. Controlli e decadenze
L’erogazione del contributo è subordinata a verifiche sull’ammissibilità delle spese da parte di Regione Lombardia.
È altresì facoltà degli Organi di controllo, nazionali e regionali di effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.
Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere a ciascun operatore ogni chiarimento o integrazione si rendessero necessari.
II mancato rispetto delle procedure di rendicontazione, previste dal richiamato “Manuale di rendicontazione a costi reali”, comporta la decadenza del contributo concesso.
15. Tempistica
Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., fino alle ore 17:00 del 18/11/2016.
Tale termine potrà essere anticipato, per esaurimento delle risorse disponibili o per l’avvenuta regolamentazione regionale dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato a cui è finalizzata la presente sperimentazione.
L’eventuale chiusura anticipata sarà resa nota con comunicazione pubblicata sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
L’istruttoria di ammissibilità sarà effettuata con periodicità mensile e con riferimento alle proposte progettuali presentate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.
Le attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto formativo.
Le attività dovranno essere concluse alla data indicata nel progetto approvato, coincidente con la conclusione della componente formativa del contratto di apprendistato, salvo variazioni della stessa, come indicato ai precedenti punti 5 -Il contratto di apprendistato di ricerca: protocollo, durata della componente formativa e 12.3 – Modifiche e conclusione.
La rendicontazione finale del progetto dovrà essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di conclusione del progetto formativo.
16. Informativa ai sensi della L. 241/90
Le informazioni relative al presente avviso, con la relativa modulistica, eventuali chiarificazioni e comunicazioni successive saranno disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Struttura Occupazione e Occupabilità - UO Mercato del Lavoro - Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro –al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
17. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. I dati forniti in esecuzione del presente avviso pubblico sono trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
18. Riferimenti normativi
• Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare l’art. 45, inerente l’apprendistato di alta formazione e ricerca;
• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/10/2015, recante la “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
• Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, ed in particolare, l’art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;
• Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della formazione in apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento della professionalità;
• Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 inerente la “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
• Dgr n. 4676 del 23 dicembre 2015 “Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato” che regolamenta la durata del periodo di apprendistato a seconda del titolo di studio da conseguire;
• Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca - ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 sottoscritto da Regione Lombardia il 9 maggio 2016 con il sistema universitario lombardo, l'Ufficio Scolastico Regionale, i rettori degli Atenei Lombardi, le AFAM, le Accademie, l Conservatori e le Fondazioni ITS - schema approvato con la citata DGR 4676/2015;
• Manuale per la rendicontazione a costi reali approvato con D.D.U.O. 8976 del 10 ottobre 2012.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.