CONTRATTO DI FULL SERVICE
CONTRATTO DI FULL SERVICE
PER LA GESTIONE DI UNA RETE TELEVISIVA DIGITALE
Tra
Società [●], con sede legale [●] via [●] n°. [●], capitale sociale di Euro [●] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●][●], Partita IVA [●], in persona del [●],[●], domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito "CLIENTE");
e
EI TOWERS S.p.A. (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F2i TLC 1 S.p.A.), con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza e C.F. 12916980159, Partita Iva 01055010969, REA MB – 1596613, capitale sociale 2.826.237,70, in persona del suo Amministratore Delegato, Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito "EI TOWERS");
Premesso che:
1) Il CLIENTE è titolare di licenza di operatore di rete, ottenuta con atto in data [●]
n. prot. [●] del Ministero [●] – ai sensi della Legge 20 marzo 2001, n. 66 e della relativa Delibera n. 435/01/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché dell’art. 23, comma 11 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 e del recente D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito “Licenza”), e dei correlati diritti di uso delle frequenze radiotelevisive e delle eventuali frequenze per i collegamenti in ponte radio, incluse le specifiche Apparecchiature di Trasmissione necessarie al trasporto e alla diffusione del Segnale sul Territorio (concetti tutti come meglio infra definiti); [oppure specificare gli eventuali diversi estremi della titolarità della Licenza]
2) EI TOWERS ha la proprietà e/o comunque la disponibilità delle infrastrutture di rete e del necessario Know-how per poter fornire una serie di servizi in qualità di cd. tower company, ossia tutti quei servizi lato sensu relativi all’ospitalità presso postazioni di apparati radiotelevisivi e/o di telecomunicazione per consentire – in base alle diverse esigenze manifestate dai vari soggetti beneficiari dei relativi servizi – la distribuzione e la diffusione dei relativi segnali radiotelevisivi e/o di telecomunicazione da prestarsi a favore dei titolari delle necessarie autorizzazioni e/o licenze ministeriali, i quali necessitino dei Servizi oggetto del presente Contratto.
3) Per l'esercizio della Licenza mediante la propria rete di distribuzione e diffusione digitale avente copertura nazionale (qui di seguito “Rete Digitale”), il CLIENTE, pertanto, necessita:
(i) della disponibilità, in comune con altri utenti, di un complesso di postazioni (come meglio infra definite "Siti") per l’installazione delle Apparecchiature di Trasmissione per il trasporto e per la diffusione del Segnale in tecnologia digitale terrestre – come infra definito – trasmesso sulla Rete Digitale (cd. “Servizi di Ospitalità”);
(ii) dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle suddette Apparecchiature di Trasmissione, del controllo qualità del Segnale sul Territorio, del supporto tecnico allo sviluppo della Rete Digitale e del supporto tecnico alla gestione delle pratiche amministrative inerenti l’installazione delle Apparecchiature di Trasmissione presso i Siti (cd. “Servizi di Assistenza e Manutenzione”);
(iii) della messa a disposizione e della necessaria integrazione con le Apparecchiature di Trasmissione, unitamente all’imprescindibile supporto di Know-how tecnico-operativo e manutentivo, del complesso delle apparecchiature e delle infrastrutture tecniche, di proprietà e/o nella piena disponibilità di EI TOWERS e della infrastruttura satellitare nella disponibilità di EI TOWERS, al fine di consentire al CLIENTE stesso la distribuzione e la diffusione del Segnale (cd. “Servizi di Utilizzo dell’Infrastruttura di Trasmissione”);
(iv) dei servizi di encoding, di multiplexing, di encryption e di sincronizzazione per la trasmissione del Segnale in modalità SFN (cd. “Servizi di Head End”);
(v) dei servizi di progettazione della Rete Digitale (cd. “Servizi di Progettazione”).
4) I Siti consistono in infrastrutture convenientemente situate, consistenti in superfici coperte per il ricovero di apparati e strutture a sviluppo verticale, ove sono disponibili sistemi radianti, antenne paraboliche, sistemi combinatori ed ulteriori altre parti di infrastrutture, quali impianti elettrici, ecc., idonee ad ospitare le Apparecchiature di Trasmissione e a consentirne l’adeguata integrazione con l’Infrastruttura di Trasmissione, necessaria ai fini del trasporto e della corretta diffusione del Segnale.
5) Il complesso degli impianti esistenti presso i Siti ("Infrastruttura di Trasmissione“ come verrà meglio infra definita) è funzionale – inter alia – alla resa dei servizi di trasporto e di diffusione del Segnale relativo alla Rete Digitale.
6) L'attribuzione ad un unico soggetto della responsabilità di tutto il processo di progettazione, realizzazione, gestione e monitoring della Rete Digitale offre la massima garanzia in termini di prestazioni e di affidabilità della relativa rete.
7) EI TOWERS ha la disponibilità dei Siti, che vengono già utilizzati per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, e possiede altresì un’organizzazione tecnica e imprenditoriale idonea all’esecuzione dei servizi di ospitalità, di manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature e infrastrutture destinate alla distribuzione e alla diffusione dei segnali televisivi su base nazionale; dispone inoltre di magazzini di deposito per lo stoccaggio delle parti di ricambio, distribuiti opportunamente sul territorio nazionale e tutto quanto altro necessario ad assicurare il funzionamento di tale complesso di infrastrutture; dispone inoltre di adeguati centri di controllo remoto per garantire la supervisione ed il monitoraggio del corretto stato di funzionamento delle reti gestite.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1. PREMESSE
Le premesse e gli Allegati al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, con forza e valore di patto.
Articolo 2. DEFINIZIONI
Salvo diversa specifica indicazione, i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno, nel presente Contratto e nei suoi Allegati, il significato qui di seguito indicato.
2.1 Per “Apparecchiature di Diffusione” si intende il complesso di apparati (come indicati nell’Allegato Articolo 2) e relative componenti accessorie di proprietà e/o comunque nella piena disponibilità del CLIENTE, collocati nei Siti, finalizzati alla diffusione terrestre del Segnale.
2.2 Per “Apparecchiature di Distribuzione” si intende il complesso di apparati (come indicati nell’Allegato Articolo 2) e relative componenti accessorie (collegamenti in ponte radio) di proprietà e/o comunque nella piena disponibilità del CLIENTE, collocati nei Siti, finalizzati al trasporto del Segnale verso i vari Siti dislocati sul Territorio.
2.3 Per “Apparecchiature di Trasmissione” si intendono congiuntamente le Apparecchiature di Diffusione e le Apparecchiature di Distribuzione.
2.4 Per “Area di Servizio” si intende l’area geografica nel cui ambito il Segnale trasmesso è ricevibile dall’utente.
2.5 Per “CLIENTE” si intende la Società [●] in epigrafe indicata, nella propria qualità di operatore televisivo nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale, in conformità alle condizioni prescritte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in sede di adozione del provvedimento del 14 dicembre 2011, n. 23117.
2.6 Per “Comitato Tecnico” si intende il comitato composto ai sensi del e con le competenze indicate al successivo articolo 9 del Contratto.
2.7 Per “Contratto” si intende il presente accordo ed i relativi allegati.
2.8 Per “Corrispettivi Annuali” si intendono gli ammontari di prezzo espressi in Euro e oltre IVA, su base annua, da corrispondere a EI TOWERS per l’erogazione dei Servizi, come specificati nell’Allegato Articolo 4.
2.9 Per “Degradazione” del Segnale si intende la perdita del Segnale all'interno dell'Area di Servizio, in misura tale da non pregiudicarne significativamente la fruizione nell'intera Area di Servizio considerata.
2.10 Per "Indice di Continuità" si intende il livello di disponibilità del Segnale calcolato secondo la formula indicata nell'Allegato Articolo 3.2.
2.11 Per “Infrastruttura di Trasmissione” si intende il complesso delle apparecchiature e delle infrastrutture tecniche, di proprietà e/o nella piena disponibilità di EI TOWERS, che unitamente alle Apparecchiature di Trasmissione permettono il trasporto e la diffusione del Segnale nella specificata Area di Servizio.
2.12 Per “Interruzione” si intende la perdita del Segnale ad un livello tale da pregiudicare la corretta fruibilità dei programmi televisivi all'interno dell'intera Area di Servizio.
2.13 Per “Parte” si intende il CLIENTE e EI TOWERS disgiuntamente e per “Parti”
le predette entità cumulativamente.
2.14 Per "Qualità del Segnale" si intende la continua e corretta ricezione del Segnale da parte dell'utente.
2.15 Per “Segnale” si intende il segnale televisivo (transport stream max. 24Mbit) trasmesso sulla Rete Digitale, così come originato direttamente dal CLIENTE e consegnato presso il punto di consegna di EI TOWERS, diffuso via etere nell’Area di Servizio in conformità agli standard Europei (ITU-R) attualmente in vigore.
2.16 Per “Servizi” si intendono: (i) i Servizi di Ospitalità; (ii) i Servizi di Assistenza e Manutenzione; (iii) i Servizi di Utilizzo dell’Infrastruttura di Trasmissione; (iv) i Servizi di Head End; e (v) i Servizi di Progettazione.
2.17 Per “Siti” si intendono i siti di proprietà o comunque nella disponibilità di EI TOWERS, presso i quali sono ospitate le Apparecchiature di Trasmissione.
2.18 Per "Territorio" si intende l’area geografica comprendente la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano.
Articolo 3. OGGETTO
3.1. Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione da parte di EI TOWERS a favore del CLIENTE, su base non esclusiva, con rischio, gestione ed organizzazione di capitali e mezzi propri, secondo i termini e le condizioni di seguito specificati, dei seguenti Servizi:
a. Servizi di Ospitalità: intendendosi come tali la locazione da parte di EI TOWERS, a favore del CLIENTE, di porzioni di Xxxx attrezzati, necessari al fine di consentire l’ospitalità ed il corretto funzionamento delle Apparecchiature di Trasmissione come meglio specificato nell’Allegato Articolo 3.1.a;
b. Servizi di Assistenza e Manutenzione: intendendosi come tali i Servizi finalizzati a gestire e mantenere in perfetta efficienza le Apparecchiature di Trasmissione, nonché al controllo della Qualità del Segnale come più dettagliatamente specificati nell’Allegato Articolo 3.1.b e nell’Allegato Articolo 3.3. I Servizi saranno prestati a regola d’arte dal personale di EI TOWERS, dotato di idonea strumentazione e di adeguata preparazione tecnico-professionale;
c. Servizi di Utilizzo dell’Infrastruttura di Trasmissione: intendendosi come tali i Servizi finalizzati alla messa a disposizione del CLIENTE, unitamente al necessario supporto di Know-how tecnico-operativo e manutentivo, della infrastruttura satellitare nella disponibilità di EI TOWERS, al fine di consentire al CLIENTE stesso di integrare tali apporti infrastrutturali con le proprie risorse frequenziali e con le proprie Apparecchiature di Trasmissione per poter effettuare la distribuzione e la diffusione del Segnale come meglio specificati nell’Allegato Articolo 3.1.c;
d. Servizi di Head End, intendendosi come tali i servizi di encoding, di multiplexing, di encryption e di sincronizzazione per la trasmissione del Segnale in modalità SFN come meglio specificati nell’Allegato Articolo 3.1.d;
e. Servizi di Progettazione: intendendosi come tali tutti i servizi necessari a consentire ad CLIENTE la realizzazione e lo sviluppo della Rete Digitale e
l’approvvigionamento degli Apparati di Trasmissione come meglio specificati nell’ Allegato Articolo 3.1.e.
3.2 In considerazione del fatto che la Qualità del Segnale assume per il CLIENTE un’importanza strategica ai fini dell’esercizio della propria attività di impresa, le Parti concordano che i Servizi dovranno essere eseguiti in modo da garantire precisi livelli di continuità ed affidabilità del Segnale. A tal fine, le Parti riconoscono che la continuità del Segnale costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della Qualità del Segnale, pur ammettendo che per la determinazione di quest'ultima concorrono altresì fattori che possono non dipendere da EI TOWERS, come – a titolo esemplificativo – la degenerazione del Segnale per cause non imputabili all’operato di EI TOWERS, eventuali situazioni interferenziali e condizioni meteorologiche particolarmente critiche.
La misura del livello di prestazione garantito, i criteri e le modalità di calcolo dello stesso sono specificati nell’Allegato Articolo 3.2.
Per l’intera durata del Contratto il Grado di Disponibilità, come definito nell’Allegato Articolo 3.2, sarà assicurato ad un livello non inferiore al [99]% (“Grado di Disponibilità Garantito”).
Fermo restando quanto sopra, EI TOWERS evidenzia che durante il periodo 2004
– 2010 il Grado di Disponibilità rilevato per servizi analoghi offerti ai propri clienti non è mai sceso sotto il 99.5% e pertanto EI TOWERS, compatibilmente con le scelte tecnologiche imposte dal CLIENTE, applicherà il proprio best effort affinché tale Grado di Disponibilità possa essere mantenuto per tutta la durata del Contratto.
Resta inteso che, ai fini del calcolo del predetto livello di affidabilità e continuità, non si considerano le eventuali anomalie del Segnale dovute a cause che risultino, a giudizio del Comitato Tecnico e dietro adeguata documentazione fornita da EI TOWERS, non essere imputabili alla condotta commissiva od omissiva di EI TOWERS.
Articolo 4. CORRISPETTIVI
4.1 A fronte della fornitura dei Servizi di Ospitalità e dei Servizi di Utilizzo dell’Infrastruttura di Trasmissione di cui ai precedenti art. 3.1.a e 3.1. c (incluso il rimborso dell’energia elettrica che viene però indicato con voce separata), il CLIENTE corrisponderà a EI TOWERS i Corrispettivi Annuali indicati nell’Allegato Articolo 4.
4.2 A fronte della fornitura dei Servizi di Assistenza e Manutenzione, dei Servizi di Progettazione e dei Servizi di Head End di cui ai precedenti artt. 3.1.b, 3.1.e e 3,1 d, il CLIENTE corrisponderà a EI TOWERS i Corrispettivi Annuali indicati nell’Allegato Articolo 4.
4.3 In caso di periodi di fruizione dei Servizi ridotti rispetto al periodo annuale, si procederà alle corrispondenti ripartizioni dei rispettivi Corrispettivi Annuali, per la quota parte del periodo di effettiva fruizione.
4.4 I Corrispettivi Annuali sono comprensivi di tutti i Servizi ad eccezione: (i) della eventuale fornitura e dell'installazione delle Apparecchiature di Trasmissione;
(ii) della fornitura di tutte le parti di ricambio relative alle Apparecchiature di Trasmissione, e (iii) dei costi di riparazione delle Apparecchiature di Trasmissione sostenuti da EI TOWERS. Tali servizi saranno di volta in volta fatturati da EI TOWERS al CLIENTE a prestazioni eseguite. Il CLIENTE altresì riconosce che, essendo il corrispettivo per i Servizi comprensivo del rimborso dei costi per la fornitura di energia elettrica, lo stesso potrà subire adeguamenti in funzione di eventuali incrementi delle tariffe determinati dalle competenti Autorità e fatto altresì salvo quanto previsto al successivo articolo 7.3.
4.5 Il pagamento dei Corrispettivi Annuali verrà effettuato anticipatamente su base trimestrale, entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento, previo ricevimento di idoneo documento fiscale, e verranno aggiornati su base annuale in applicazione del 100% della variazione del relativo indice ISTAT. In caso di ritardato pagamento, dalla relativa scadenza verranno applicati sulle somme dovute gli interessi di mora al tasso EURIBOR maggiorato di 2 (due) punti. Il tasso verrà computato per il periodo decorrente dalla data in cui il pagamento sarebbe stato dovuto sino a quello del pagamento avvenuto.
Articolo 5. GARANZIE E RESPONSABILITA’
5.1 Ciascuna Parte garantisce che l’esecuzione del Contratto non viola alcun precedente rapporto giuridico intervenuto con terzi.
5.2 EI TOWERS garantisce la perfetta funzionalità dei Siti per la distribuzione e diffusione del Segnale nell’Area di Servizio. EI TOWERS garantisce altresì di avere attuato tutti i possibili accorgimenti, affinché i Xxxx siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni (D. Lgs.vo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) e si impegna ad effettuare gli eventuali interventi imposti dall’adozione di leggi, di regolamenti, di provvedimenti amministrativi o di altra natura. EI TOWERS dichiara e garantisce altresì che i propri mezzi e le proprie attrezzature sono conformi alla normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione / informazione del proprio personale dipendente in relazione ai rischi specifici correlati alle loro prestazioni lavorative.
5.3 Qualora ai fini dell'erogazione dei Servizi si renda necessario l’ottenimento di un nullaosta o di un’autorizzazione amministrativa, il CLIENTE – con la dovuta
assistenza tecnico-operativa di EI TOWERS per quanto di propria competenza
– provvederà nei tempi previsti, alla presentazione delle opportune istanze ed ai conseguenti adempimenti.
5.4 EI TOWERS riconosce di non avere diritto di fare uso del Segnale, che essa non potrà captare con proprie autonome apparecchiature, se non per controllarne la Qualità del Segale e la rispondenza alle specifiche prestabilite, salvo differenti accordi, preventivi e per iscritto, intervenuti tra le Parti.
5.5 Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell’altra a non porre in essere atti che cagionino interferenze dei segnali televisivi trasmessi attraverso le varie apparecchiature radiotelevisive e/o di telecomunicazione ospitate nei Siti.
5.6 EI TOWERS garantisce di possedere valide autorizzazioni, concessioni, permessi e/o licenze per l’erogazione dei Servizi, il tutto in conformità con la legislazione vigente in materia e che manterrà in essere per tutta la durata del presente Contratto le condizioni in forza delle quali sono state ottenute le autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze suddette. EI TOWERS dichiara e garantisce altresì di essere dotata di un’organizzazione idonea a fornire le prestazioni richieste ai sensi del Contratto, in modo da assicurare il mantenimento dei livelli di prestazione indicati all’Allegato Articolo 3.2.
5.7 EI TOWERS assicura l’osservanza dei regolamenti e delle esigenze operative del CLIENTE da parte dei propri dipendenti – o di eventuali subappaltatori che presteranno la loro opera – che avranno accesso ai Siti. EI TOWERS garantisce inoltre che il personale adibito a fornire tali prestazioni è a tutti gli effetti suo dipendente, o distaccato, oppure consulente e/o collaboratore nel rispetto della normativa vigente e si impegna a soddisfare tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza, nonché quelli in materia fiscale, derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro della categoria, da accordi integrativi aziendali e da tutte le disposizioni normative vigenti. EI TOWERS applicherà, pertanto, nei rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori, che a qualunque titolo parteciperanno e/o collaboreranno alla realizzazione e alla fornitura dei Servizi, i trattamenti legali, contrattuali, assicurativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali di riferimento. Parimenti, nel caso di subappalto, EI TOWERS rilascia le medesime garanzie per quanto attiene il personale di tale subappaltatore. EI TOWERS dichiara e garantisce altresì espressamente che contatterà e compenserà direttamente chiunque parteciperà e/o collaborerà alla realizzazione e fornitura dei Servizi, assumendo a proprio carico ogni onere relativo ai compensi. In particolare, EI TOWERS esonererà e terrà indenne il CLIENTE e i suoi dipendenti e collaboratori, da ogni onere e responsabilità derivante dagli adempimenti di cui sopra, intendendosi che tutti gli obblighi legali, assicurativi, previdenziali, fiscali, assicurativi, contrattuali inerenti il personale utilizzato da EI TOWERS nell’esecuzione dei Servizi, saranno
integralmente a carico di EI TOWERS, ivi compreso ogni onere relativo ai compensi, spese sostenute, adempimenti ed autorizzazioni di ogni genere e natura, risarcimenti ed indennizzi.
5.8 Se durante l’esecuzione del Contratto, i livelli di prestazione dei Servizi di Assistenza e Manutenzione di cui all’art. 3.1.b non dovessero rispettare quelli precisati nell’Allegato Articolo 3.2, EI TOWERS corrisponderà al CLIENTE le penali nella misura e secondo le modalità precisate nell’Allegato Articolo 5, salvo il maggior danno. Gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, saranno conteggiati in deduzione su quanto dovuto dal CLIENTE a EI TOWERS, nel periodo immediatamente successivo.
5.9 Sono escluse dal pagamento delle penali quelle situazioni di degrado dei livelli di prestazione garantiti dovute a cause che EI TOWERS dimostri, mediante esibizione di adeguata documentazione giustificativa, che sono ad essa non imputabili. Nel caso in cui le Parti non concordassero sulla non imputabilità a EI TOWERS delle suddette cause, rimane inteso che l’importo risultante dalla relativa penale non potrà essere automaticamente dedotto come indicato in precedenza.
5.10 Nell’esecuzione dei Servizi, EI TOWERS ottempererà a tutte le disposizioni di legge o di regolamento ovvero alle normative emesse da pubbliche autorità nella materia oggetto del Contratto. EI TOWERS terrà indenne il CLIENTE da ogni pretesa avanzata da terzi, ivi compresi i dipendenti di EI TOWERS, per danni di qualsiasi natura, verificatisi nel corso ed in occasione dell’esecuzione dei Servizi per colpa di EI TOWERS e/o di suoi subappaltatori. Identica garanzia è rilasciata dal CLIENTE per eventuali danni ad essa imputabili cagionati a EI TOWERS durante l’esercizio delle attività che formano oggetto del Contratto.
5.11 Il CLIENTE avrà la facoltà di controllare l’operato di EI TOWERS, anche mediante verifiche in loco da parte di suoi dipendenti o incaricati espressamente autorizzati dal CLIENTE, segnalando a EI TOWERS le eventuali disfunzioni od inconvenienti e EI TOWERS si impegna ad effettuare gli opportuni interventi.
5.12 EI TOWERS dichiara e garantisce di avere ricevuto e preso atto del documento denominato “Informativa e disposizioni per Imprese Esterne” realizzato dal CLIENTE che sarà distribuito in copia ed illustrato al personale che opererà nell’ambito del presente Contratto e presso il CLIENTE, nonché di avere visionato e di accettare il D.U.V.R.I. di cui all’Allegato Articolo 5.12 redatto dal CLIENTE stesso ai sensi dell’art. 26 c.. 3 del D.Lgs. 81/2008.
Ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, EI TOWERS dichiara che i costi a proprio carico relativi alla sicurezza del lavoro (come tali da intendersi la somma complessiva sia dei costi effettivi sia di quelli previsti a titolo di investimento) ammontano a annui Euro [●] ([●]) indicativi.
5.13 EI TOWERS, pertanto, garantisce sin d’ora che risarcirà e terrà indenne il CLIENTE e i suoi dipendenti e collaboratori da qualunque pretesa o azione che qualsiasi terzo, compresi i dipendenti e/o collaboratori di EI TOWERS possano avanzare, in qualsivoglia momento (anche successivo alla durata del presente Contratto) che sia in qualunque modo riconducibile ai Servizi e che sia ascrivibile a dolo o colpa grave di EI TOWERS. EI TOWERS si impegna sin d’ora a consegnare al CLIENTE, a richiesta di quest'ultima, copia dei documenti comprovanti l’adempimento degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento ai soggetti utilizzati da EI TOWERS per l’esecuzione dei Servizi.
5.14 Il CLIENTE, nel dare atto che, per la migliore esecuzione dei Servizi, proprio personale dipendente dovrà collaborare con personale e/o consulenti di EI TOWERS, accetta di prestare a favore di EI TOWERS e del relativo Gruppo di appartenenza pari garanzie e impegni a soddisfare ogni e tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza, nonché quelli in materia fiscale, derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro della categoria e/o da accordi integrativi aziendali e da tutte le disposizioni normative vigenti, nonché relativa manleva da qualunque pretesa o azione che qualsiasi terzo, compresi i dipendenti e/o collaboratori del CLIENTE medesimo, possano avanzare, in qualsivoglia momento (anche successivo alla durata del presente Contratto) che sia in qualunque modo riconducibile ai Servizi e che sia ascrivibile a dolo o colpa grave del CLIENTE. Il CLIENTE si impegna altresì sin d’ora a consegnare a EI TOWERS, a richiesta di quest'ultima, copia dei documenti comprovanti l’adempimento degli obblighi di cui sopra, con particolare riferimento ai propri dipendenti che collaboreranno con EI TOWERS per l’esecuzione dei Servizi.
Articolo 6. AGGIORNAMENTI TECNICI
Le caratteristiche delle Apparecchiature di Trasmissione potranno subire nel corso dell'esecuzione del Contratto una progressiva evoluzione e potranno, conseguentemente, essere variate in relazione ai piani di sviluppo del CLIENTE. In questo caso di variazione delle Apparecchiature di Trasmissione, le Parti provvederanno ad aggiornare l’Allegato Articolo 2 ed, eventualmente, l’Allegato Articolo 4.
Le Parti concordano che il CLIENTE ha diritto di apportare alla propria tecnologia di trasmissione eventuali evoluzioni e/o cambiamenti tecnologici, determinati da esigenze insorte nel corso dell'esercizio delle proprie attività commerciali. In tal caso, EI
TOWERS, dietro specifica richiesta del CLIENTE, dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione dello stesso un adeguato piano di intervento sulla Rete Digitale, corredato di una specifica offerta economica, secondo i criteri indicati nel Contratto.
Articolo 7. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ E REVISIONI DEL CONTRATTO
7.1 Il CLIENTE potrà richiedere, oppure EI TOWERS potrà proporre, modifiche nelle modalità di prestazione dei Servizi. Salvo impedimenti oggettivi, i corrispettivi per tali modifiche saranno comunicati da EI TOWERS al CLIENTE entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di quest'ultimo, o contemporaneamente alla presentazione della propria proposta, unitamente alle altre condizioni per l'attuazione di tali modifiche.
7.2 Le Parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche ai Corrispettivi, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche nella consistenza della Rete Digitale (a titolo esemplificativo, numero medio di TX nelle postazioni fornite, valore complessivo del fatturato dovuto per l’ospitalità della Rete Digitale, ecc.), tali da alterare in misura consistente i presupposti commerciali e/o tecnologici alla base dell'instaurazione del rapporto in oggetto.
7.3 Le Parti si danno si da ora atto che, decorso il primo biennio contrattuale e da tale momento in poi con ogni successiva cadenza biennale, dovranno valutare ed eventualmente rinegoziare in buona fede i Corrispettivi Annuali dovuti per i Servizi di Ospitalità di cui al precedente art. 3.1.a in funzione degli eventuali incrementi documentai da EI TOWERS che fossero medio tempore intervenuti nei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica.
Articolo 8. SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE
Nel corso della durata del Contratto EI TOWERS potrà proporre la sostituzione delle Apparecchiature di Trasmissione nei seguenti casi:
a) nel caso in cui esse risultassero guaste e non riparabili; e/o
b) nel caso non fossero più idonee a garantire adeguati livelli di servizio; e/o
c) in caso di aggiornamento, giusta quanto previsto all’articolo 7 che precede.
Nel caso in cui il CLIENTE decidesse di non approvare la sostituzione delle apparecchiature come da proposta di EI TOWERS, eventuali interruzioni o degradi imputabili alle predette Apparecchiature di Trasmissione non saranno calcolati ai fini della determinazione del raggiungimento dei livelli di prestazione garantiti e, quindi, dell’eventuale applicazione delle corrispondenti penali. Rimane inteso, comunque, che
anche in tale circostanza EI TOWERS si adopererà con la dovuta diligenza affinché le predette Apparecchiature di Trasmissione possano ragionevolmente raggiungere accettabili livelli di prestazione. Nel caso di accettazione delle proposte di EI TOWERS, le forniture saranno effettuate da EI TOWERS a condizioni di mercato.
Articolo 9. COMITATO TECNICO
Le Parti, avuto riguardo alla complessità e alla varietà dei Servizi oggetto del presente Contratto, hanno reputato opportuno prevedere l’istituzione di un Comitato Tecnico che venga convenuto ad intervalli regolari decisi di comune accordo tra le Parti o su richiesta scritta di una delle Parti.
Il ruolo del Comitato Tecnico è quello di controllare ed armonizzare la cooperazione tra le attività delle Parti, nonché di proporre soluzioni per risolvere eventuali controversie di natura tecnica insorte a seguito dell’esecuzione dei Servizi, oltre a quanto previsto nel presente Contratto.
Esso è composto da:
- un Responsabile Tecnico nominato da EI TOWERS;
- un Responsabile Tecnico nominato dal CLIENTE;
- ogni altra persona che di volta in volta si rendesse necessaria per la disamina della questione prevista nell’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecnico sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di ciascun Responsabile Tecnico delle Parti di cui si compone il Comitato.
Articolo 10. ACCORDI PREGRESSI
Il presente Contratto costituisce l’integrale manifestazione della volontà delle Parti sulle materie che ne formano l’oggetto e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo intercorso tra il CLIENTE e/o sue controllate/controllanti con EI TOWERS e/o sue controllate/controllanti sulla materia disciplinata dal presente Contratto.
Articolo 11. DURATA
Il Contratto entra in vigore il [●] e avrà durata di 7 (sette) anni, rinnovabile per un periodo di ulteriori e successivi anni 7 (sette), previa rinegoziazione in buona fede tra le Parti del nuovo corrispettivo almeno 12 mesi prima della data di scadenza, restando inteso che in caso di mancato accordo non si darà luogo al rinnovo tacito.
Articolo 12. MISURE DI SICUREZZA
Nell'esecuzione dei Servizi, EI TOWERS si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Articolo 13. SUBAPPALTO
Ferma restando la responsabilità diretta di EI TOWERS nei confronti del CLIENTE, EI TOWERS potrà avvalersi, per l'esecuzione dei Servizi, di terzi per i quali varranno tutte le norme e le condizioni stabilite nel Contratto. EI TOWERS dichiara e garantisce che tali soggetti saranno in possesso di adeguate capacità e idoneità tecnico professionali necessarie a svolgere le attività subappaltate nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia.
EI TOWERS sarà, inoltre, tenuta a portare a conoscenza del subappaltatore le informazioni sui rischi presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le attività subappaltate. EI TOWERS si obbligherà altresì a promuovere il coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori e quelli del subappaltatore, al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei Servizi.
Articolo 14. RISERVATEZZA
Le Parti non utilizzeranno per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto ogni informazione riservata tra di loro trasmessa o comunque acquisita nel corso dell’esecuzione del Contratto, sia essa pertinente alle Parti o a soggetti terzi che si trovino in rapporti con le Parti.
Le Parti non comunicheranno a terzi tali informazioni e non consentiranno, in nessun modo, che essi ne facciano uso o ne prendano conoscenza.
Per informazioni riservate delle Parti si intendono esplicitamente tutte quelle su cui sia stata apposta l'indicazione scritta di "Riservato", "Confidenziale" o altra espressione equivalente. Un elenco delle informazioni riservate che ciascuna Parte fornirà all'altra, potrà formare oggetto di apposito documento comunicato alla Parte ricevente.
Saranno inoltre considerate informazioni riservate delle Parti le informazioni o i dati relativi ad elenchi di clienti o fornitori, alla pianificazione ed operazioni commerciali, ad attività contabili, amministrative o finanziarie, o alla struttura tecnologica utilizzata dalle Parti.
Ciascuna Parte non acquisisce alcun diritto sulle informazioni riservate dell'altra Parte, fermo restando che idee, concetti, know-how e tecniche relativi alle attività inerenti all'oggetto del Contratto potranno essere liberamente utilizzati da entrambe le Parti.
Articolo 15. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ciascuna Parte conferma all’altra il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la propria società e/o i propri rappresentanti e/o incaricati, di cui dichiara di aver ricevuto l’assenso. Ciascuna Parte dà atto altresì, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di essere stata adeguatamente informata circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a tutela della riservatezza dei propri dati personali.
Articolo 16. FORZA MAGGIORE
Ciascuna delle Parti non sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest’ultima quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell’adempiere agli obblighi di cui al Contratto conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del proprio controllo. In tal caso, la Parte non impossibilitata alla prestazione sarà sollevata dal proprio obbligo di prestazione all’altra Parte per il periodo in cui la controprestazione dell’altra Parte rimane sospesa.
In tale evenienza di forza maggiore, nel caso in cui uno o più Servizi erogati da EI TOWERS non possano essere forniti in riferimento ad una o più Apparecchiature di Trasmissione e tale disservizio provochi un malfunzionamento del Segnale originato dal Sito di irradiazione, EI TOWERS adotterà ogni proprio massimo sforzo per mettere a disposizione del CLIENTE una soluzione alternativa adeguata alle esigenze commerciali di quest’ultima e, comunque, idonea al mantenimento della originaria Area di Servizio relativa al Sito di riferimento. Tale soluzione alternativa dovrà essere sottoposta al vaglio del CLIENTE, il quale se valutasse la proposta di EI TOWERS non corrispondente alle proprie esigenze, avrà diritto di estromettere dai Servizi l’Apparecchiatura di Trasmissione coinvolta dal disservizio, con l’eventuale riduzione del Corrispettivo Annuale come indicato all'Allegato Articolo 4.
Il CLIENTE, salvo il risarcimento del maggior danno, è legittimata a risolvere il Contratto qualora l’impossibilità della prestazione produca alternativamente:
1) l’Interruzione del Segnale sulla Rete Digitale per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni; oppure
2) l’Interruzione del Segnale incidente su una quota pari o superiore al 20% (venti percento) della copertura nazionale della Rete Digitale per un periodo di tempo superiore a 45 (quarantacinque) giorni.
Le Parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede le eventuali modifiche al Contratto, qualora entrambe concordino preventivamente circa la rilevanza di intervenute modifiche di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo o di altra natura che alterino in misura consistente i presupposti commerciali e/o tecnologici alla base dell'instaurazione del rapporto in oggetto.
Articolo 17. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni previste ai sensi del Contratto devono avvenire in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata anche tramite fax o e-mail con pdf, oppure, previo accordo tra le Parti anche se limitatamente a una determinata categoria di comunicazioni, con il solo impiego di mezzi elettronici.
Articolo 18. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto, nonché i diritti e le obbligazioni da esso derivanti, non potranno essere ceduti in tutto o in parte a terzi, senza il preventivo accordo scritto delle Parti.
E’ espressamente esclusa l’automatica cessione del Contratto in caso di trasferimento, cessione, locazione o affitto a terzi dell’intera azienda o di singoli rami d’azienda di EI TOWERS.
Il CLIENTE non potrà subaffittare a terzi i Siti
Articolo 19. CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto, dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole in buona fede tra le Parti dinanzi al Comitato Tecnico e, successivamente, in caso di mancato accordo, mediante ricorso alla valutazione congiunta dei vertici aziendali.
Qualora entro 30 (trenta) giorni, a decorrere dall'avvio del predetto procedimento amichevole, tale tentativo di composizione non avesse buon fine, le eventuali controversie che dovessero permanere in relazione alle condizioni economiche del presente Contratto potranno essere sottoposte al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
Nel caso in cui tale tentativo di mediazione fallisca, nonché per ogni altra disputa relativa all’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione, l’interpretazione e/o la risoluzione del presente Contratto, la controversia sarà infine devoluta alla competenza esclusiva del foro di Monza, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.
Articolo 20. INTERPRETAZIONE
Nel caso in cui alcuna delle clausole del Contratto sia giudicata nulla, annullabile, invalida o comunque inefficace dalla competente Autorità Giudiziaria, tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia non avrà effetto sulle altre clausole del Contratto stesso, e le clausole di cui sopra dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari a che tale Autorità Giudiziaria le possa ritenere pienamente valide ed efficaci, e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti si interpreteranno e applicheranno come modificati di conseguenza, preservando nella maggior misura possibile la volontà delle Parti come risultante dal Contratto.
Articolo 21. MODIFICHE
Eventuali accordi modificativi del Contratto devono essere conclusi per iscritto da rappresentanti delle Parti munite dei necessari poteri.
Articolo 22. SPESE
Le spese sopportate da ciascuna delle Parti per la conclusione del Contratto rimarranno a suo esclusivo carico.
Articolo 23. ALLEGATI AL CONTRATTO
Il Contratto è costituito dai seguenti Allegati:
Allegato Articolo 2 - Elenco dei Siti e descrizione delle specifiche tecniche delle Apparecchiature di Trasmissione;
Allegato Articolo 3.1.a – Servizi Ospitalità;
Allegato Articolo 3.1.b – Servizi di Assistenza e Manutenzione;
Allegato Articolo 3.1.c – Servizi di Utilizzo dell’Infrastruttura di Trasmissione;
Allegato Articolo 3.1.d – Servizi di Head End;
Allegato Articolo 3.1.e – Servizi di Progettazione
Allegato Articolo 3.2 - Determinazione del livello di prestazione garantito e delle relative modalità di calcolo;
Allegato 3.3 - Descrizione delle modalità operative di esecuzione dei Servizi di Assistenza e Manutenzione;
Allegato Articolo 4 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione;
Allegato Articolo 5 - Determinazione della misura e delle modalità per il pagamento delle penali dovute in caso di mancato raggiungimento dei livelli di prestazione garantiti;
Allegato Articolo 5.12 – DUVRI. Firmato in [●], il [●]
Il CLIENTE EI TOWERS S.p.A.
Allegato Articolo 2
ELENCO DEI SITI E DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE
[allegato che viene predisposto sulla base delle esigenze di copertura manifestate dal CLIENTE e dei dati dal medesimo forniti]
Allegato Articolo 3.1.a
SERVIZI DI OSPITALITÀ
3.1.a) Locazione di Porzioni di Xxxx
EI TOWERS mette a disposizione del CLIENTE porzioni dei Siti – il cui elenco è allegato al presente Contratto sub Allegato Articolo 2 – necessari al fine di consentire l’ospitalità, in comune con altri utenti, delle Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE ai seguenti termini e condizioni:
(1) EI TOWERS garantisce al CLIENTE la disponibilità di idonei spazi all’interno dei Siti, adeguati alla installazione delle Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE, provvedendo alla relativa richiesta di autorizzazioni di qualunque tipo e/o natura alle competenti Autorità e/o eseguendo eventuali lavori di adeguamento dei Siti nel rispetto della regolarità tecnico-urbanistica.
(2) Il presente Servizio è altresì comprensivo della messa a disposizione del CLIENTE della utenza di energia elettrica e di idoneo impianto elettrico – comprensivo, dove previsto, di gruppo elettrogeno di soccorso – per l’erogazione dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle Apparecchiature di Trasmissione anche in occasione di mancanza accidentale di fornitura elettrica.
(3) Il presente Servizio è altresì comprensivo della messa a disposizione del CLIENTE, ove previsto, di idoneo impianto di climatizzazione per garantire le condizioni climatiche necessarie al corretto funzionamento delle Apparecchiature di Trasmissione.
(4) EI TOWERS conferisce al CLIENTE un diritto di utilizzo delle proprie antenne e dei sistemi di multiplexing, delle canalizzazioni esistenti presso ogni Sito, se disponibili, per la posa e/o il passaggio di cavi, aerei o interrati, per il collegamento tra le Apparecchiature di Trasmissione e le relative antenne e tra queste e l’impianto di erogazione dell’energia elettrica, restando inteso che la concessione del diritto di passaggio di cui al presente punto non costituisce in alcun modo una servitù di passaggio e si intenderà cessata a tutti gli effetti alla scadenza del presente Contratto.
(5) EI TOWERS dichiara e garantisce al CLIENTE che fatti salvi i diritti derivanti da contratti aventi ad oggetto la concessione dell’utilizzo di ulteriori porzioni dei Siti, non sussistono altri diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento delle porzioni di Xxxx concesse al CLIENTE secondo quanto previsto dal presente Contratto; resta altresì inteso che il CLIENTE potrà utilizzare i Siti esclusivamente per l’installazione delle Apparecchiature di Trasmissione in proprio legittimo possesso.
(6) EI TOWERS dichiara e garantisce il rispetto all’interno dei Siti della normativa vigente in materia di sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), prevedendo un adeguato sistema di organizzazione, presidio e monitoraggio delle Postazioni.
(7) Le eventuali modifiche delle infrastrutture e dello stato di consistenza dei Siti che dovessero in qualche modo interessare le Apparecchiature di Trasmissione e che dovessero in qualche modo modificare l’Area di Servizio dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti. In tal caso, EI TOWERS presenterà preventivamente al CLIENTE una relazione scritta contenente un’analitica rappresentazione degli effetti derivanti dall’esecuzione della predette modifiche. Per tutti gli altri casi, EI TOWERS potrà progettare una differente occupazione dei propri spazi all’interno dei Siti, informando e concordando preventivamente con il CLIENTE ogni attività che si rendesse necessaria.
(8) EI TOWERS provvederà a mantenere i Xxxx in uno stato tale da soddisfare per caratteristiche e qualità l’uso a cui sono destinati, garantendo altresì per quanto di sua competenza, la Qualità del Segnale.
Allegato Articolo 3.1.b
SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
EI TOWERS si impegna a provvedere a favore del CLIENTE:
a. alla periodica manutenzione preventiva dello stato di efficienza, alla manutenzione correttiva ed al pronto intervento in relazione alle Apparecchiature di Trasmissione, ai manufatti per il ricovero delle stesse ed alla relativa impiantistica, secondo le modalità specificate nell'Allegato Articolo 3.3;
b. al monitoraggio e alla supervisione delle Apparecchiature di Trasmissione, secondo le modalità specificate nell'Allegato Articolo 3.3;
c. al continuo controllo del livello e della Qualità del Segnale nell’Area di Servizio, secondo le modalità specificate nell'Allegato Articolo 3.3, anche in occasione di sopralluoghi o accertamenti disposti dalle Autorità competenti;
d. alla rimozione, nel più breve tempo possibile, delle cause interferenti generate da malfunzionamento delle Apparecchiature in caso di disturbi a terzi fornendone, preventivamente, tempestiva comunicazione al CLIENTE;
e. all’approntamento, in caso di disturbo al Segnale, di quanto necessario per la rimozione, nel più breve tempo possibile, delle interferenze e, ove possibile, per l’immediata riduzione dei relativi effetti; alla tempestiva comunicazione al CLIENTE e alla predisposizione delle necessarie comunicazioni ai terzi ed agli Enti pubblici interessati;
f. all’assistenza per l’implementazione, nell’erogazione dei Servizi, di nuove tecnologie derivanti dalla realizzazione dei piani di sviluppo del CLIENTE; fermo restando che nel caso in cui l’implementazione di dette nuove tecnologie dovesse comportare un incremento dei costi di EI TOWERS in relazione ai Servizi oggetto del presente accordo, le parti concorderanno in buona fede l’adeguamento dei corrispettivi.
g. all’assistenza tecnica per consentire al personale del CLIENTE l’espletamento nel miglior modo possibile di ogni pratica necessaria ai fini dell’adempimento di obblighi di legge o di concessione, applicabili alla trasmissione del Segnale ed alle frequenze assegnate, nonché nell'ambito delle questioni legali insorte o insorgende con gli Enti pubblici, l’autorità giudiziaria ed ogni altro terzo relativamente all’uso delle frequenze ed ai connessi aspetti tecnici;
h. al supporto nell’esame degli aspetti tecnici contenuti in leggi, regolamenti ovvero in disegni di legge o schemi di regolamento, riguardanti la diffusione di segnali radio- televisivi, fornendo prontamente al CLIENTE pareri tecnici al riguardo;
i. allo studio per il miglioramento della Qualità del Segnale e, in generale, per l'evoluzione della rete di trasmissione radiotelevisiva;
j. ai trasferimenti delle Apparecchiature di Trasmissione tra i diversi Siti e i punti operativi della propria organizzazione o di quella del CLIENTE, nei casi di a) riparazione delle suddette Apparecchiature nella sede regionale di EI TOWERS competente, b) riparazione o riconduzione delle stesse nella sede di EI TOWERS di Lissone, c) riutilizzo delle stesse in Siti diversi da quelli di originaria installazione e d) sfratto o finita locazione delle Infrastrutture in cui le stesse sono installate. Nei casi sub c) e d), di cui al presente paragrafo, l'assistenza da parte di EI TOWERS, le cui modalità sono indicate nell'Allegato Articolo 3.3, consiste nella preparazione ed esecuzione di un adeguato piano di migrazione che consenta al CLIENTE di continuare la diffusione del Segnale senza complicazioni, nonché di eseguire l’ordinato trasferimento delle Apparecchiature di Trasmissione presso il nuovo Sito garantendo, in ogni caso, la copertura dell’Area di Servizio relativa, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e dei vincoli di legge. In ogni caso di trasferimento delle Apparecchiature di Trasmissione, EI TOWERS garantisce, dopo il trasferimento, la corretta reinstallazione, il collaudo nella nuova condizione operativa, nonché la messa in funzione delle stesse;
k. alla fornitura del materiale necessario alla sostituzione delle Apparecchiature di Trasmissione o di parti di esse guaste, nonché al corretto deposito presso propri magazzini di materiale di consumo, parti di ricambio ed eventuali apparecchiature in sostituzione, normalmente adeguate – per tipologia e per quantitativo – a soddisfare le prevedibili esigenze manuntentorie, cosi come specificato negli artt.
4.5 e 8 del Contratto.
Allegato Articolo 3.1.c
SERVIZI DI UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA DI TRASMISSIONE
EI TOWERS mette a disposizione del CLIENTE le proprie infrastrutture tecnologiche per consentire al CLIENTE, tramite l’integrazione con le proprie risorse frequenziali e le proprie Apparecchiature di Trasmissione, di poter effettuare la distribuzione e la diffusione del Segnale.
Più in particolare EI TOWERS mette a disposizione del CLIENTE:
- una infrastruttura necessaria a consentire la messa in esercizio delle Apparecchiature di Distribuzione del CLIENTE consistente in antenne paraboliche opportunamente dimensionate, in sistemi d’antenna di diffusione con i relativi feeders di connessione e in sistemi combinatori per consentire la combinazione di più segnali verso una singola antenna, installati presso i Siti dove presenti le Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE.
- una rete satellitare fissa di distribuzione, composta da infrastrutture tecnologiche di terra, da un adeguato numero di trasponders collocati in differenti posizioni orbitali, di particolari caratteristiche tecniche al fine di consentire il massimo risultato in termini di performance e disponibilità e dalle apposite apparecchiature riceventi che consentano al CLIENTE di effettuare la distribuzione dei segnali dai punti di aggregazione verso i singoli Siti.
Allegato Articolo 3.1.d
SERVIZI DI HEAD END
EI TOWERS si impegna a fornire al CLIENTE, tramite l’implementazione di una propria piattaforma di Head End, un servizio integrato di codifica, multiplexing, encryption e sincronizzazione del Segnale per la diffusione in modalità SFN, in grado di soddisfare le specifiche esigenze del CLIENTE stesso. A questo scopo EI TOWERS si è dotata di un apposito reparto di progettazione / ricerca e sviluppo con specifiche professionalità in grado di confrontarsi con i clienti per approfondire le loro necessità e sviluppare le relative idee / soluzioni, per testare, validare, realizzare, collaudare e mettere in esercizio le soluzioni discusse e concordate.
L’Head End è un sistema complesso costituito da diversi apparati di elaborazione digitale dei segnali, che svolge principalmente la funzione di aggregare i singoli servizi del CLIENTE e/o dei propri clienti fornitori di contenuti nei singoli mux sui quali tali servizi vengono distribuiti.
L’Head End svolge quindi:
• la compressione dei singoli segnali,
• l’eventuale criptaggio,
• la successiva selezione, ove prevista, e aggregazione dei singoli flussi nei vari mux,
• la sincronizzazione dei flussi per garantire il funzionamento dei mux in modalità SFN.
Nella fornitura del Servizio di Head End EI TOWERS assicura il presidio costante:
1. di tutte le attività mirate a realizzare e tenere tecnologicamente aggiornato un sistema di head-end in grado di svolgere, sia in termini di operabilità che di affidabilità, le funzioni richieste dal CLIENTE.
2. di tutte le attività di supporto specialistico da parte di EI TOWERS nei confronti dei fornitori di contenuti clienti del CLIENTE per l’analisi delle nuove necessità evolutive che nascano una volta che i servizi siano già in esercizio e che non richiedano una riprogettazione dell’intero head end, sia derivanti dal lancio di nuovi canali o servizi, sia da eventuali modifiche dei sistemi di questi ultimi o del relativo processo. Queste attività sono particolarmente delicate e importanti perché richiedono una approfondita conoscenza del sistema in esercizio e della situazione operativa del cliente per poter effettuare le modifiche minimizzando i rischi e la durata delle eventuali interruzioni del servizio.
3. delle attività di monitoraggio del funzionamento del sistema, dal servizio di help desk 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, al servizio di primo intervento e di manutenzione (sia preventiva che correttiva). EI TOWERS si è opportunamente strutturata con una Centrale Video e con un Network Operating Center (NOC)
ove opera personale adeguatamente addestrato e organizzato per garantire la copertura del servizio h24 e che ha la responsabilità di assicurare il monitoraggio ed il pronto intervento tramite la tempestiva attivazione dei propri tecnici di manutenzione e/o delle società esterne, incaricate della manutenzione e del ripristino del sistema in caso di guasto.
Allegato Articolo 3.1.e
SERVIZI DI PROGETTAZIONE
EI TOWERS si impegna a fornire al CLIENTE un servizio di pianificazione radioelettrica delle proprie Reti Digitali e di progettazione delle stesse inclusiva dell’elaborazione e proposta di un piano di approvvigionamenti (Piano Lavori) che consenta al CLIENTE, una volta condiviso, la semplice formalizzazione degli ordini delle Apparecchiature di Trasmissione verso relativi i fornitori. EI TOWERS si impegna inoltre a prendere in consegna dette apparecchiature presso i propri magazzini, a corredarli di tutte le parti accessorie, ad assicurarne il trasporto, l’installazione, il collaudo e la messa in esercizio presso i rispettivi Siti. Il corrispettivo per questo ultimo servizio sarà fatturato di volta in volta sulla base di un “listino installazione” che sarà condiviso tra le parti.
A questo scopo EI TOWERS deve effettuare:
1. la Pianificazione Radioelettrica delle Reti Digitali del CLIENTE scegliendo i Siti, di proprietà o nella propria disponibilità, che consentano attraverso un opportuno dimensionamento dei parametri radioelettrici di diffusione (caratteristiche antenne, potenze apparati) il trasporto e la diffusione del Segnale nell'Area di Servizio interessata. EI TOWERS garantisce che i risultati di tale pianificazione siano in linea con i requisiti di copertura, così come definiti nel presente Contratto e conformi alle prescrizioni del Piano Ministeriale. La pianificazione è finalizzata a mantenere i livelli di prestazione garantiti. L'intera pianificazione è svolta nel rispetto dei vincoli imposti dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni.
2. la progettazione delle Reti Digitali, individuando le filosofie impiantistiche e architetturali idonee a garantire le prestazioni attese dal CLIENTE in termini di qualità e di affidabilità, definendo inoltre gli apparati e componenti necessari alla realizzazione o all’ampliamento della relativa infrastruttura di rete che, in particolare, include la progettazione dei sistemi di diffusione ed il dimensionamento delle antenne paraboliche e che prevede l’elaborazione del piano approvvigionamenti come sopra specificato. EI TOWERS assicura inoltre il costante presidio sull’evoluzione tecnologica nel campo della diffusione televisiva per poter garantire al CLIENTE un pronto e costante aggiornamento delle proprie Apparecchiature di Trasmissione. Dato che le Apparecchiature di Trasmissione necessitano di un continuo e sistematico piano di interventi, mirato a mantenere e, possibilmente, migliorare i servizi, EI TOWERS, quando lo ritiene necessario produrrà una proposta di Piano Lavori che potrà includere:
• la proposta di sostituzione delle Apparecchiature di Trasmissione obsolete, intendendosi per tali quelle che, a seguito delle pregresse condizioni operative e/o per la rispettiva durata di funzionamento, non offrono sufficienti garanzie di affidabilità per il raggiungimento dei livelli di prestazione garantiti;
• la proposta di fornitura di apparati richiesti per migliorare la prestazione dei servizi;
• la proposta di fornitura delle nuove Apparecchiature di Trasmissione necessarie a consentire al CLIENTE l’eventuale espansione della copertura digitale.
Nel Piano Lavori, verrà inclusa anche una stima degli investimenti proposti comprensiva dei corrispettivi dovuti a EI TOWERS relativi alle attività di trasporto, installazione e collaudo come precedentemente definite. Le Parti si riuniranno con diligenza al fine di esaminare le proposte dettagliate nel Piano Lavori che sarà quindi sottoposto di volta in volta alla approvazione del CLIENTE.
Allegato Articolo 3.2
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE GARANTITO E DELLE RELATIVE MODALITÀ DI CALCOLO
CONTINUITA’ ED AFFIDABILITA’ DEL SEGNALE
Definizioni
Un’interruzione è, per ogni Apparecchiatura di Diffusione elencata nell’Allegato Articolo 2:
1. la perdita totale di Segnale;
2. la degradazione del Segnale ad un livello tale da pregiudicare la corretta fruibilità dei programmi televisivi all'interno dell'intera Area di Servizio.
Per degradazione del Segnale si intende la perdita occasionale del Segnale all'interno dell'Area di Servizio, in misura tale da non pregiudicare significativamente la fruizione del Segnale nell'intera Area di Servizio considerata.
3.2.1 Registrazione della Continuità
La continuità del Segnale, calcolata come “Grado di Disponibilità”, è rilevata da appositi mezzi implementati da EI TOWERS, che monitorano le interruzioni del Segnale diffuso dalle Apparecchiature di Diffusione ubicate nei Siti principali, unitamente alle segnalazioni provenienti da tecnici incaricati e/o dagli utenti per le interruzioni dei Siti secondari.
E’ facoltà del CLIENTE effettuare audit in proprio o tramite terzi presso le sedi di EI TOWERS idonei ad evidenziare il corretto espletamento delle attività di registrazione della continuità e affidabilità del Segnale.
In tale ultima circostanza, il CLIENTE fornirà a EI TOWERS la lista dei nominativi delle persone impegnate in tali operazioni e EI TOWERS si impegna a fornire adeguata collaborazione.
3.2.2 Calcolo del Grado di Disponibilità
Per le Apparecchiatura di Diffusione sono monitorate tutte le Interruzioni e le Degradazioni nella diffusione del Segnale.
Le interruzioni di durata superiore ai 3 minuti vengono registrate al fine di determinare il Grado di Disponibilità.
Per il calcolo del Grado di Disponibilità sono escluse le Interruzioni e le Degradazioni:
- causate da forza maggiore;
- derivanti da errori del CLIENTE nell’emissione del Segnale, o dall’emissione di un segnale non conforme alle specifiche;
- derivanti dalle interruzioni programmate e concordate con il CLIENTE.
Costituisce ulteriore causa di forza maggiore l'Interruzione di erogazione di energia elettrica alle Apparecchiature di Diffusione e/o di distribuzione, salvo che le stesse siano dotate di apposito gruppo elettrogeno di soccorso.
3.2.3 Parametri di valutazione del Grado di Disponibilità
Il Grado di Disponibilità del servizio deve tenere conto dei seguenti fattori:
• Durata delle interruzioni del Segnale irradiato da ciascun impianto;
• Numero degli utenti serviti dall’impianto soggetto a interruzioni del Segnale (l’interruzione del Segnale irradiato da un impianto che serve 100.000 utenti deve essere pesato in modo diverso dall’ interruzione per un impianto che ne serve 1.000);
• Fascia oraria in cui si verifica l’ evento (l’interruzione in prima mattinata provoca un grado di disservizio diverso da una in “prime time”).
E’ stato quindi definito il seguente parametro che individua per ciascuna rete televisiva la disponibilità percentuale:
dove:
De= grado di disponibilità totale effettiva della rete
n = numero totale degli eventi che hanno provocato l’ interruzione del servizio ui= utenti serviti dall’ impianto soggetto ad interruzione
ti= durata dell’ interruzione
ci= coefficiente di ponderazione oraria U = utenti totali (popolazione servita) T = durata del periodo di osservazione
La durata ponderata corrisponde al prodotto ti x ci della formula, dove ti è la durata della interruzione e ci è il coefficiente di ponderazione oraria definita dalla fascia oraria in cui avviene l’evento:
I coefficienti sono normalizzati, cioè la somma dei prodotti dei coefficienti per l’intervallo corrispondente di fascia oraria è uguale a 24 ore.
Nel caso in cui un evento avvenga all’interno di più fasce orarie si calcolano separatamente i contributi per ciascuna fascia.
Ad esempio un’interruzione dalle 14:30 alle 16:00 avrà una durata ponderata di 30 min. x 1.62 + 60 min. x 0.97 = 106.8 min.
3.2.4 Raccolta ed elaborazione dati
L’elaborazione è effettuata secondo la procedura del paragrafo precedente sulla base dei dati contenuti nei seguenti archivi:
• archivio degli impianti
• archivio degli eventi
L’ archivio degli impianti fornisce le seguenti informazioni:
• Postazione
• Regione geografica
• Multiplex DTT
• Canale
• Utenti serviti ().
L’archivio degli impianti è aggiornato ogni qualvolta la configurazione della rete subisce modifiche.
L’archivio degli eventi contiene i dati relativi agli eventi che producono interruzioni del servizio nel periodo di osservazione (un mese).
E’ costituito dall’insieme dei Moduli Interruzione costantemente inseriti da ciascuna Centrale Operativa nel sistema di Network Trouble Management. I dati sono verificati dal Servizio Clienti prima di essere elaborati.
L’ archivio degli eventi conterrà i seguenti campi:
• Postazione
• Regione di Esercizio
• Multiplex DTT
• Canale
• Xxxxxx, ora, minuti dell’inizio dell’interruzione
• Durata dell’ interruzione (minuti)
• Durata ponderata dell’ interruzione (minuti)
• Causa dell’ interruzione
3.2.5 Presentazione dei risultati
Viene prodotto un rapporto mensile contenente le seguenti informazioni:
• Nome della rete
• Periodo di osservazione (Mese di )
• Numero degli abitanti (a livello regionale e nazionale)
• Numero degli abitanti serviti (a livello regionale e nazionale)
• Disponibilità effettiva, per regione e nazionale
• Rappresentazione grafica della disponibilità effettiva della rete per ogni singola regione
• Rappresentazione grafica dell’ andamento negli ultimi sei mesi a livello nazionale Il rapporto è distribuito mensilmente al CLIENTE.
Allegato Articolo 3.3
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
1 Manutenzione preventiva
1.1 Descrizione
La manutenzione preventiva consiste principalmente nella pianificazione e realizzazione di interventi di controllo, di riallineamento delle caratteristiche e di sostituzione delle parti soggette ad usura a tempi predeterminati.
Ciò consente di garantire il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento degli impianti, in modo da prevenire e ridurre il numero degli interventi a fronte di guasto, ottimizzando di conseguenza i costi di esercizio delle Apparecchiature di Trasmissione.
Tale attività viene svolta da personale tecnico opportunamente addestrato e con ausilio di strumentazione e mezzi idonei.
1.2 Periodicità degli interventi
La periodicità con cui vengono effettuati gli interventi di manutenzione preventiva è stabilita in funzione della tipologia classificazione del Sito. Esistono n. 3 tipologie di Siti, così come di seguito articolati.
La classificazione è determinata in funzione della tipologia degli apparati:
• i trasmettitori di potenza pari o maggiore a 500w richiedono un intervento mensile di manutenzione programmata
• I trasmettitori con potenza inferiore a 500w uguale o superiore a 100w richiedono un intervento di manutenzione programmata trimestrale
• I trasmettitori con potenza inferiore a 100w uguale o superiore a 20w richiedono un intervento di manutenzione programmata semestrale
• I ponti radio richiedono un intervento di manutenzione programmata semestrale
• Tutti gli altri apparati richiedono in genere un intervento annuale di manutenzione programmata
1.3 Procedura per programmare le interruzioni del Segnale
Nei casi dove l’intervento di manutenzione preventiva comportasse una significativa Interruzione del Segnale, viene rispettata la seguente procedura.
L’interruzione del Segnale per manutenzione preventiva sarà di norma effettuata:
• per i Siti più importanti tra le ore 24.00 e le 06.00, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo.
• per i Xxxx xxxxxx, compatibilmente con la programmazione in onda, gli interventi saranno effettuati nella fascia diurna.
In casi eccezionali, e comunque previo accordo tra le Parti, l’interruzione per la manutenzione preventiva potrà essere effettuata in orari diversi da quelli sopra indicati.
2. Manutenzione Correttiva
2.1 Descrizione
La manutenzione correttiva ha lo scopo di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni operative delle Apparecchiature di Trasmissione che accidentalmente provocano la mancanza del Segnale in una specifica Area di Servizio, o che comunque comportano l’entrata in funzione del sistema di back up dove previsto.
Il servizio, svolto da personale tecnico altamente qualificato dotato di specifica strumentazione e mezzi idonei è garantito, per tutti i Siti più importanti, anche tramite la disponibilità di squadre in reperibilità negli orari extralavorativi.
La tempestività dell'intervento è assicurata tramite:
• segnalazione in tempo reale del guasto effettuata dal sistema di supervisione;
• segnalazione della mancanza del Segnale in una specifica Area di Servizio da parte di personale tecnico incaricato, per gli impianti secondari non muniti di sistema di supervisione;
• segnalazione dell’utenza al “Centro Servizi” clienti del CLIENTE di eventuali anomalie nella ricezione del Segnale.
A seguito della segnalazione del guasto, l’operatore della “Centrale Operativa” , ha il compito di analizzare la causa e di attivare immediatamente la squadra di intervento, dando le eventuali indicazioni utili a predisporre l’intervento correttivo.
2.2 Tempi di Intervento
Relativamente ai siti più importanti, i tempi per gli interventi di manutenzione correttiva, intesi come tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto e l’arrivo sul posto del tecnico incaricato, saranno tipicamente garantiti entro le 6 ore, e il ripristino del Segnale sarà tipicamente garantito entro le 24 ore. Tutto ciò fatti salvi i casi di forza maggiore.
In presenza di Apparecchiature di Trasmissione munite di apparati di riserva, il ripristino delle Apparecchiature operanti come principale sarà effettuato nel tempo più breve possibile.
3. Monitoraggio e supervisione delle Apparecchiature Televisive
Il servizio di monitoraggio e supervisione delle Apparecchiature di Trasmissione viene assicurato da personale opportunamente addestrato presente nelle centrali operative di EI TOWERS con una copertura h 24 per 365 giorni all’anno.
Il servizio è garantito grazie ad un opportuno sistema di telecontrollo, proprio di EI
TOWERS, che interfacciandosi con tutte le maggiori Apparecchiature di Trasmissione, comunica costantemente alle centrali operative lo stato di funzionamento delle stesse. Il sistema di supervisione, oltre a rilevare lo stato di funzionamento delle Apparecchiature connesse, permette anche l’attivazione dei sistemi di protezione,
l’avviamento di gruppi elettrogeni, il ripristino delle normali condizioni di esercizio dei trasmettitori di potenza, il controllo degli accessi ai siti ecc..
In presenza di un’anomalia sulle Apparecchiature non risolvibile direttamente dall’operatore di centrale tramite il sistema di supervisione, viene attivata da quest’ultimo la squadra di intervento.
4. Controllo qualità e servizio clienti
Il personale del “Controllo Qualità” di EI TOWERS è presente su tutto il territorio nazionale presso le proprie strutture regionali. Esso controlla sistematicamente il livello e la Qualità del Segnale ricevuto dagli utenti.
Il controllo territoriale è effettuato da tecnici qualificati dotati di speciali automezzi attrezzati a laboratorio mobile, muniti di palo telescopico, adeguate antenne riceventi direttive e di idonea strumentazione di misura, che consentono di verificare la corrispondenza dei valori misurati rispetto agli standard nazionali ed internazionali, nonché ai valori di progetto. Vengono anche rilevate eventuali interferenze e degradazioni del segnale.
EI TOWERS assicura inoltre la mappatura del territorio con misurazioni periodiche nei vari comuni italiani.
Il personale del Controllo Qualità, coordinato dalle funzioni preposte, collabora con gli uffici periferici del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per segnalare interferenze di terzi e per eseguire misure congiunte di parametri radioelettrici su richiesta delle Autorità competenti.
Il Servizio Clienti, centralizzato a livello nazionale, ha come interlocutori e fonti tutte le sedi operative regionali ed i singoli utenti che segnalano problemi di ricezione del Segnale. Esso opera nel seguente modo:
- recepisce le segnalazioni degli utenti circa il degrado o l’interruzione del segnale e, in collaborazione col Controllo Qualità Nazionale, fornisce i necessari chiarimenti sullo stato della rete;
- elabora i dati relativi alle Interruzioni del Segnale inseriti dalle Centrali Operative nel sistema di Network Trouble Management produce il report “Disponibilità del Servizio”, che è inviato mensilmente al CLIENTE, a certificazione del Servizio reso.
5. Assistenza nella preparazione ed esecuzione di un Piano di Migrazione delle Apparecchiature di Diffusione
Gli interventi di riposizionamento delle Apparecchiature di Trasmissione in esercizio sono inderogabili quando si verifica lo sfratto o la finita locazione dei Siti in cui sono alloggiati, ovvero quando ragioni ambientali, sanitarie o urbanistiche o regolamentari ne impongono il trasferimento in sito idoneo. Tutti gli interventi di modifica e riposizionamento sono disciplinati – per quanto attiene l’aspetto radioelettrico –
mediante disposizioni autorizzative emanate dalle competenti Autorità, in attuazione delle norme di legge vigenti per il settore radiotelevisivo e nel rispetto della normativa tecnica nazionale ed internazionale di volta in volta in vigore.
Pertanto, mantenendo un chiaro e costante riferimento al vigente quadro normativo tecnico e legale, EI TOWERS fornisce assistenza attuando i seguenti momenti operativi:
(a) Verifica preliminare dell'effettiva necessità dell’intervento di riposizionamento e/o di modifica:
(b) Individuazione e dettagliata definizione dell’intervento di riposizionamento e/o di modifica; verifiche di fattibilità:
(c) Assistenza tecnica nella formalizzazione del procedimento di Istanza alle Autorità competenti per l’ottenimento del provvedimento autorizzativi:
(d) Assistenza nella prosecuzione del procedimento presso gli Enti competenti:
6. Amministrazione e gestione magazzini
EI TOWERS fornisce al CLIENTE un servizio di deposito e custodia Apparecchiature di Trasmissione avvalendosi di appositi magazzini presso le proprie sedi regionali.
Tali magazzini consentono inoltre una efficiente gestione delle parti di ricambio e degli accessori di impianto al fine di garantire la massima tempestività negli interventi di manutenzione correttiva, nonché la puntuale gestione della movimentazione delle Apparecchiature di Trasmissione da e verso i Siti e il magazzino centrale di Lissone per i trasferimenti, le installazioni e le riparazioni.
Allegato Articolo 4
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE
[allegato che viene predisposto sulla base delle esigenze di copertura manifestate dal CLIENTE e dei dati dal medesimo forniti, a titolo esemplificativo viene qui fornita una stima dei corrispettivi relativi ad una rete con copertura pari all’88% e ad una rete con copertura pari al 94% del territorio nazionale]
Rete con copertura 88%
Il corrispettivo annuo totale per la fornitura dei Servizi oggetto del presente Contratto è pari a € 14.058.000= oltre IVA, cosi suddiviso:
- Servizi di Manutenzione / Progettazione / Head End € 5.366.000= oltre IVA
- Servizi di Ospitalità / Infrastruttura di Trasmissione € 8.692.000= oltre IVA
Il corrispettivo per i servizi di Ospitalità / Infrastruttura di Trasmissione è comprensivo del rimborso dei consumi di energia elettrica per un valore di € 1.143.000= oltre IVA.
Rete con copertura 94%
Il corrispettivo annuo totale per la fornitura dei Servizi oggetto del presente Contratto è pari a € 17.655.000 = oltre IVA, cosi suddiviso:
- Servizi di Manutenzione / Progettazione / Head End € 6.974.500= oltre IVA
- Servizi di Ospitalità / Infrastruttura di Trasmissione € 10.680.500= oltre IVA
Il corrispettivo per i servizi di Ospitalità / Infrastruttura di trasmissione è comprensivo del rimborso dei consumi di energia elettrica per un valore di € 1.524.500= oltre IVA.
Allegato Articolo 5
DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DELLE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLE PENALI
Il presente Allegato indica gli importi che EI TOWERS è tenuta a riconoscere al CLIENTE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei livelli di prestazione garantiti (Grado di Disponibilità Garantito)
Penali per il Servizio di Assistenza e Manutenzione
Ai fini del calcolo delle penali, verranno escluse dal Grado di disponibilità tutte le interruzioni :
- causate da forza maggiore;
- derivanti da errori del CLIENTE nell’emissione del Segnale, o dall’emissione di un Segnale non conforme alle specifiche;
- derivanti dalle interruzioni programmate;
- derivanti dalla mancanza di energia elettrica nelle postazioni sprovviste di Gruppo Elettrogeno di soccorso.
L’ammontare totale complessivo delle Penali non potrà superare per ciascun anno l'importo massimo pari al 10% del corrispettivo totale annuo relativo al solo servizio di Assistenza e Manutenzione / Progettazione / Head End come specificato nell’Allegato Articolo 4 del Contratto.
Nel caso in cui il Grado di Disponibilità su base annua, così come definito nell’Allegato Articolo 3.2 del Contratto dovesse risultare inferiore al 99% EI TOWERS riconoscerà al CLIENTE a titolo di penale, il pagamento di una somma da calcolarsi sulla base della seguente formula:
P = C/18 * (Dg – Deff)
Dove:
P = Corrispettivo della Penale in Euro
C = Corrispettivo totale annuo relativo al solo servizio di Assistenza e Manutenzione / Progettazione / Head End
Dg = Grado di Disponibilità Garantito pari al 99%
Deff = Grado di disponibilità effettivo misurato su base annua
Allegato Articolo 5.12
DUVRI