Comune di Paola
B.1 - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) – Art. 53, comma 2, lettera b)
Comune di Paola
(Provincia di Cosenza)
Appalto di progettazione esecutiva (*) ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, intervento di: | |
CUP: F97E14000080006 | CIG: 5738526D73 |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (appalto integrato)
articolo 53, commi 2, lettera b), 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a corpo
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavorazioni | 1.341.764,99 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 45.000 |
T | Totale lavori (1 + 2) | 1.386.764,99 |
3 | Importo corrispettivo progettazione esecutiva | 35.000 |
TOT | Totale appalto (T + 3) | 1.421.764,99 |
Il responsabile del servizio | Il progettista del progetto definitivo Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx |
Il responsabile del procedimento Soprintendente Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx |
(*) oppure “completamento della progettazione esecutiva” o “revisione della progettazione esecutiva”
Sommario
PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto
TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni ..........................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto ..................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ....................................................................................................
Art. 4 Categorie dei lavori .................................................................................................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .........................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ..............................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ........................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.......................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ..............................................................................
Capo 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13 Progettazione definitiva .........................................................................................................................
Art. 14 Progettazione esecutiva: modalità e termini ..........................................................................................
Art. 15 Ritardo nella progettazione esecutiva ....................................................................................................
Art. 16 Approvazione della progettazione esecutiva .........................................................................................
Art. 17 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................
Art. 18 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................................
Art. 19 Proroghe ..................................................................................................................................................
Art. 20 Sospensioni ordinate dalla DL ................................................................................................................
Art. 21 Sospensioni ordinate dal RUP .................................................................................................................
Art. 22 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (1) .............................................................................
Art. 23 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità (2) .................................................
Art. 24 Inderogabilità dei termini di progettazione esecutiva e di esecuzione ..................................................
Art. 25 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..................................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 Lavoro a corpo.........................................................................................................................................
Art. 27 Eventuali lavori a misura .........................................................................................................................
Art. 28 Eventuali (3) lavori in economia ..............................................................................................................
Art. 29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.........................................................................
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 Anticipazione del prezzo .........................................................................................................................
Art. 31 Pagamento del prezzo per la progettazione esecutiva ..........................................................................
Art. 32 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
Art. 33 Pagamenti a saldo ...................................................................................................................................
Art. 34 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...........................................................................................
Art. 35 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ...............................................................................................
Art. 36 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................
Art. 37 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ....................................................................................
Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti..........................................................................................
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 39 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
Art. 40 Cauzione definitiva ..................................................................................................................................
Art. 41 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................................
Art. 42 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa ..............................................................................................
Art. 43 Assicurazione della progettazione esecutiva .........................................................................................
Capo 7 - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 44 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Art. 45 Varianti per errori od omissioni progettuali ...........................................................................................
Art. 46 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .......................................................................................
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................
Art. 48 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .............................................................................
Art. 49 Piano di sicurezza e di coordinamento....................................................................................................
Art. 50 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .......................................................
Art. 51 Piano operativo di sicurezza....................................................................................................................
Art. 52 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................
Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 53 Subappalto...............................................................................................................................................
Art. 54 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................
Art. 55 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................
Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 56 Accordo bonario e transazione ...............................................................................................................
Art. 57 Definizione delle controversie ................................................................................................................
Art. 58 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...............................................................................
Art. 59 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ............................................................................
Art. 60 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....................................................................
Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 61 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....................................................................................
Art. 62 Termini per il collaudo ............................................................................................................................
Art. 63 Presa in consegna dei lavori ultimati ......................................................................................................
Capo 12 - NORME FINALI
Art. 64 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ...............................................................................................
Art. 65 Conformità agli standard sociali .............................................................................................................
Art. 66 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...................................................................................
Art. 67 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................
Art. 68 Terre e rocce da scavo.............................................................................................................................
Art. 69 Custodia del cantiere...............................................................................................................................
Art. 70 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................
Art. 71 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .................................................................................
Art. 72 Tracciabilità dei pagamenti ....................................................................................................................
Art. 73 Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx ..........................................................................................................
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA
Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara ......................................................................................
Allegato B – Cartello di cantiere ................................................................................................................................
Allegato C – Riepilogo degli elementi principali del contratto..................................................................................
Allegato CP – Tabelle per la determinazione del corrispettivo per la progettazione esecutiva...............................
ATTENZIONE
Se il progetto esecutivo è già disponibile in tutto o in parte a cura della Stazione appaltante e da questa messo a disposizione dei concorrenti in sede di gara, le parole «progettazione esecutiva» devono essere sostituite con le parole «revisione della progettazione esecutiva» o «completamento della progettazione esecutiva».
PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva (previo affinamenti della progettazione definitiva) e nell’esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
Interventi di valorizzazione, musealizzazione, restauro e fruibilità del Complesso Conventuale di Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx
b) descrizione sommaria: Progettazione esecutiva, Lavori di natura architettonica ed impiantistica, allestimento museale , lavori di natura illuminotecnica.
c) ubicazione: Paola (CS)
3. Sono comprese nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva della revisione della progettazione esecutiva/del completamento della progettazione esecutiva (4) (eventualmente) limitatamente a (5) (se del caso) comprensiva di , (6) da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale nonché delle specifiche disposizioni per i Beni culturali, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 1; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).
(solo in caso di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere la seguente lettera c)
c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1.
4. La progettazione esecutiva/la revisione della progettazione esecutiva/il completamento della progettazione esecutiva (7) e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
CIG: 5738526D73 | F97E14000080006 |
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche o enti pubblici)
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
(opzione 2: stazioni appaltanti diversi dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici)
g) RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del Codice dei contratti;
(in ogni caso)
h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: lavori che richiedono obbligatoriamente il Piano di sicurezza e coordinamento)
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
(opzione 2: lavori minori che non richiedono il Piano di sicurezza e coordinamento)
m) PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui di all’articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, sostitutivo del PSC;
(in ogni caso)
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
o) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
(per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)
r) Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo 82, comma 3, del Codice dei contratti e all’articolo 119 del Regolamento generale.
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
(scegliere una delle seguenti due opzioni)
(Opzione 1: senza lavori in economia contrattuali ex art. 179 del Regolamento)
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | a corpo (C) | ||||
1 | Lavori ( L ) a corpo | ||||
di | 1.a | Costo del personale (CP) | |||
cui | 1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) | |||
1.c | Lavori al netto di (CP + CS) | ||||
Importi in euro | a corpo (C) | a misura (M) | in economia (E) | TOTALE (C + M + E) | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | ||||
T | IMPORTO TOTALE ESECUZIONE | ||||
3 | Progettazione esecutiva (PE) | ||||
TOT | IMPORTO TOTALE APPALTO (T + 3) |
(nell’ambito dell’opzione 1, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)
(sub-opzione 1.a: - costo del personale e costi di sicurezza aziendali interni all’importo lavori soggetti a ribasso)
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
c) importo del corrispettivo per la Progettazione esecutiva (PE) determinato al rigo 3, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.
3. Non è soggetto a ribasso l’importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Lavori ( L ) | ||
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | ||
3 | Progettazione esecutiva (PE) |
(sub-opzione 1.b: - costo del personale e costi di sicurezza aziendali NON soggetti a ribasso)
2 L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L), al netto degli importi del costo del personale (CP) e dei costi di sicurezza aziendali (CS), determinati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b, come risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara su quest’ultimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2;
c) importo del corrispettivo per la Progettazione esecutiva (PE) determinato al rigo 3, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del comma 1: a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
b) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b. c) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1.a | Costo del personale (CP) | ||
1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) | ||
1.c | Lavori (L) al netto dei costi che precedono 1.a (CP) e 1.b (CS) | ||
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | ||
3 | Progettazione esecutiva (PE) | ||
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO |
(Opzione 2: in presenza di lavori in economia contrattuali ex art. 179 del Regolamento)
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | a corpo (C) | a misura (M) | in economia (E) | TOTALE (C + M + E) | ||
1 | Lavori ( L ) | |||||
di | 1.a | Costo del personale (CP) | 239.858,56 | 19.500,00 | 259.358,56 | |
cui | ||||||
1.c | Lavori al netto di (CP + CS) | 1.071.906,34 | 10.500,00 | 1.082.406,34 |
2 | Costo Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 45,000,00 | 45.000,00 | ||
T | IMPORTO TOTALE ESECUZIONE | 1.386.764,90 | |||
3 | Progettazione esecutiva (PE) | 35.000,00 | |||
TOT | IMPORTO TOTALE APPALTO (T + 3) | 1.421.764,90 | |||
I lavori in economia contrattuali di cui alla colonna (E), ai sensi dell’articolo 179 del Regolamento generale sono altresì composti dai seguenti importi: | E.a | Materiali (MA) | ( %) | ||
E.b | Noli e Trasporti (NT) | ||||
E.c | Spese generali (SG) | ||||
E.d | Utile d’impresa (UT) | ( %) |
(nell’ambito dell’opzione 2, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)
(sub-opzione 2.a: - costo del personale e costi di sicurezza aziendali interni all’importo lavori soggetti a ribasso)
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori a corpo (L) determinato al rigo 1 e alla colonna (C), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importi dei materiali (MA), delle spese generali (SG) e degli utili di impresa (UT), limitatamente ai lavori in economia determinati rispettivamente al rigo E.a, al rigo E.c e al rigo E.d, della colonna (E), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sui medesimi importi;
c) importo dei noli e trasporti (NT), limitatamente ai lavori in economia determinato al rigo E.b della colonna (E);
d) l’importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2;
e) importo del corrispettivo per la Progettazione esecutiva (PE) determinato al rigo 3, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) l’importo del Costo del personale (CP) e l’importo dei costi di sicurezza aziendali (CS) limitatamente ai lavori in economia determinati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della colonna (E);
b) l’importo dei Noli e Trasporti (NT) limitatamente ai lavori in economia determinati al rigo E.b della colonna (E);
c) l’importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Lavori a corpo (C) | 1.071.906,34 | |
1.a | Costo manodopera lavori a corpo | 239.858,56 | |
E.a | Costo del personale dei soli lavori in economia (CP) (E) | 19.500,00 | |
E.b | Materiali e spese generali in economia | 10.500,00 | |
2 | Costi e Xxxxx di sicurezza di tutte le opere da PSC (OS) | 45.000,00 | |
3 | Progettazione esecutiva (PE) | 35.000,00 | |
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | 1.117.406,34 | 304.358,56 |
(sub-opzione 2.b: - costo del personale e costi di sicurezza aziendali NON soggetti a ribasso)
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L), al netto degli importi del costo del personale (CP) e dei costi di sicurezza aziendali (CS), determinati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b, come risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara su quest’ultimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2;
c) importo del corrispettivo per la Progettazione esecutiva (PE) determinato al rigo 3, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
b) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b. c) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1.a | Costo del personale (CP) | ||
1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) | ||
1.c | Lavori (L) al netto dei costi 1.a (CP) e 1.b (CS) | ||
E.a | Materiali in economia (MA) | ||
E.b | Noli e trasporti in economia (NT) | ||
E.c | Spese generali sui lavori in economia (SG) | ||
E.d | Utile d’impresa sui lavori in economia (UT) | ||
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | ||
3 | Progettazione esecutiva (PE) | ||
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO |
(in ogni caso, per qualunque opzione e sub-opzione)
5. Nella tabella di cui al comma 1, ai fini della determinazione:
a) della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (T+3)» e dell’ultima colonna «TOTALE (C+M+E)»;
b) degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE ESECUZIONE (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».
6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. (in caso di previsione di lavori in economia contrattuali, aggiungere il seguente periodo) Resta fermo quanto previsto all’articolo 2, comma 4, in relazione ai lavori in economia.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta)
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
(opzione 2: appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)
2. Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, anche se quest’ultima è rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta in sede di aggiudicazione sono da intendersi come «elenco dei prezzi unitari».
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 28.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. (solo in caso di appalto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere) I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Art. 4. Categorie dei lavori
(scegliere una delle seguenti due opzioni in funzione dell’importo a base di gara:
Opzione 1: <= 150.000; Opzione 2 > 150.000
(OPZIONE 1: LAVORI IN APPALTO DI IMPORTO FINO a 150.000 EURO)
1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate (8) «O » -
. (9) La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale; (se del caso, ricorrendone le condizioni, aggiungere) oppure nella categoria «O », analoga alla categoria di cui al comma 1 / in una delle categorie «O ; O ; O », analoghe alla categoria di cui al comma 1. (10)
(nell’ambito dell’opzione 1, scegliere una delle seguenti due sub-opzioni) (sub-opzione 1.a: senza categorie scorporabili)
2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto. 3. Non sono previste categorie scorporabili.
(sub-opzione 1.b: con categorie scorporabili)
2. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro .
3. I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, indicati nel bando di gara / nella lettera di invito (11), con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (12)
(solo se sono presenti «strutture, impianti e opere speciali» di importo superiore al 15% del totale in appalto)
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale e disciplinate dall’articolo 92, comma 7, ciascuna (13) di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2):
a.1) importo dei lavori analoghi a quelli scorporabili eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
a.2) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i come segue: (14)
categoria | importo (> 15%) | % sul totale | ||
1) | O | |||
2) | O | |||
3) | O |
(solo se sono presenti lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo superiore al 10% dell’importo totale dell’appalto, diversi delle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e/o OS25, non ricadente nella fattispecie di cui alla precedente lettera a)) (15)
b) tutti i lavori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
categoria | importo | % sul |
(> 10%) | totale | |||
1) | O | |||
2) | O | |||
3) | O |
(solo se sono presenti lavori su beni soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero delle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e/o OS25, di qualunque importo, purché non ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a)) (16)
c) ai sensi degli articoli 198, 200 e 201, comma 4, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 248 del Regolamento generale, le parti di lavoro di qualunque importo, relative a manufatti o beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto c.1) oppure al punto c.2):
c.1) importo dei lavori analoghi a quelli scorporabili eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
c.2) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i come segue: (17)
categoria | Importo | % sul totale | ||
1) | OG2 | Restauro e ristrutturazione beni immobili vincolati | ||
2) | OS2-A | Superfici decorate di beni immobili vincolati | ||
3) | OS2-B | Beni culturali mobili di interesse ... | ||
4) | OS25 | Scavi archeologici |
ATTENZIONE: ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL COMMA 3, opzione 1.b (<= 150.000
euro)
da redigere solo in caso di presenza di lavorazioni scorporabili
a) le categorie di cui alla lettera a), sono: XX00, XX00, XX0-X, XX0-X, XX0, XX0, XX0, XX0, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS22, OS25,
OS27, OS28, OS29, OS30, OS34, purché singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto;
b) le categorie di cui alla lettera b), sono:
b.1) tutte quelle di cui alla lettera a), purché singolarmente di importo inferiore o uguale al 15% dell’importo dell’appalto e di importo superiore al 10% dell’importo
dell’appalto;
b.2) le categorie XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX00, XX0, XX0, XX0, OS9, OS10, OS12-B, OS15, OS16, OS17, OS19, OS23, OS24, OS26, OS31, OS32, OS33, OS35,
purché singolarmente di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto;
c) le categorie di cui alla lettera c), sono:
c.1) OG2, di qualunque importo;
c.2) OS2-A, OS2-B, OS25, singolarmente di importo superiore inferiore o uguale al 15% dell’importo dell’appalto; se sono di importo superiore al 15% dell’importo
dell’appalto ricadono nella fattispecie di cui alla lettera a).
(OPZIONE 2: LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO)
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali a qualificazione obbligatoria 18)
«OG2» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. (19)
(sub-opzione 2.a: senza categorie scorporabili)
2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica . (20)
3. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.
(sub-opzione 2.b: con categorie scorporabili)
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 643.509,99.
3. Ai sensi degli articoli 92, comma 1, 108 e 109, del Regolamento generale, sono presenti categorie di lavori diverse da quella prevalente di cui al precedente comma 2, indicate nel bando di gara / nella lettera di invito (21), con i relativi importi, e sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (22)
(solo se sono presenti «strutture, impianti e opere speciali» di importo superiore al 15% del totale in appalto)
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale e disciplinate dagli articoli 92, comma 7, primo e secondo periodo, e 109, comma 2, ultimo periodo, ciascuna (23) di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3):
a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;
a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell’importo della categoria scorporabile, con l’obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all’importo di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale;
a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella:
categoria | Qualificazione richiesta | % della categoria sul totale > 15% | |||||
al 100% | minima al 70% | ||||||
Importo (24) | classi- fica | Importo (25) | classi- fica | ||||
1) | OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, | 251.000,00 | I° | 18,10 |
radiotelefonici e televisivi | |||||||
2) | OS24 | Verde e arredo urbano | 25.000,00 | - | 1,80 |
(solo in caso di appalti di importo totale fino a 1.000.000 di euro e solo qualora una o più d’una delle categorie di cui alla presente lettera a), seppure di importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto, sia di importo inferiore o uguale a 150.000 euro) (26)
a.4) ai sensi dell’articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti punti a.1) e a.2), per la/e categoria/e di cui al punto a.3) di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale è sufficiente l’attestazione SOA in classifica I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della/e stessa/e categoria/e scorporabile/i;
(solo se sono presenti opere generali od opere specializzate a qualificazione obbligatoria, di importo superiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo totale dell’appalto, non ricadenti nella fattispecie precedente) (27)
b) ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 109, commi 1 e 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla/e categoria/e indicata/e «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al predetto Regolamento, di importo superiore a 150.000 euro o (28) superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), (29)possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
categoria | Importo (30) (>150.000 o >10%) | classifica | % sul totale | ||
1) | O | ||||
2) | O | ||||
3) | O | ||||
4) | O |
(solo se sono presenti lavori appartenenti a categorie specializzate a qualificazione NON obbligatoria, di importo superiore al 10% dell’importo totale dell’appalto, necessariamente non ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) e diversi delle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e/o OS25) (31)
c) ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 109, commi 1 e 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla/e categoria/e specializzata/e (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al predetto Regolamento, di importo superiore a 150.000 euro o (32) superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
categoria | Importo (33) (>150.000 o >10%) | classifica | % sul totale | ||
1) | O | ||||
2) | O | ||||
3) | O |
4) | O |
(solo se sono presenti lavori su beni soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero delle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e/o OS25, di qualunque importo, purché non ricadenti nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b)) (34)
d) ai sensi degli ai sensi degli articoli 198, 200 e 201, comma 4, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 248 del Regolamento generale, le parti di lavoro di qualunque importo, relative a manufatti o beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo. Se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
categoria | importo (qualunque) | classifica | % sul totale | ||
1) | OG2 | Restauro e ristrutturazione beni immobili vincolati | 643.509,99 | 46,41 | |
2) | OS2-A | Superfici decorate di beni immobili vincolati | |||
3) | OS2-B | Beni culturali mobili di interesse ... | |||
4) | OS25 | Scavi archeologici |
e) ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 109, commi 1 e 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla categoria specializzata (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al predetto Regolamento, di importo superiore a 150.000 euro ancorché superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, PERTANTO NEL CASO DI UTILIZZO DI TALE OPZIONE LA CLASSIFICA DELLA CATEGORIA PREVALENTE DOVRÀ, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, COMPRENDERE ANCHE L’IMPORTO DELLA CATEGORIA OS 6 (class. III BIS); essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue
Categoria | Importo (<150.000 o >15%) | classifica | % sul totale | ||
1) | OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | € 467.255,00 | II | 33,69% |
ATTENZIONE: ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL COMMA 3, opzione 2.b (> 150.000
euro)
da redigere solo in caso di presenza di lavorazioni scorporabili
a) le categorie di cui alla lettera a), sono: XX00, XX00, XX0-X, XX0-X, XX0, XX0, XX0, XX0, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS22, OS25,
OS27, OS28, OS29, OS30, OS34, purché singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto;
b) le categorie di cui alla lettera b), sono:
b.1) tutte quelle di cui alla lettera a), purché singolarmente di importo inferiore o uguale al 15% dell’importo dell’appalto e di importo superiore al 10% dell’importo
dell’appalto;
b.2) le categorie XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX0, XX00, XX0, OS10, OS12-B,
OS15, OS16, OS17, OS19, OS24, OS31, OS33, OS35, purché singolarmente di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto o superiore a 150.000 euro;
c) le categorie di cui alla lettera c), sono: XX0, XX0, XX0, OS23, OS26, OS32, purché singolarmente di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto o superiore a
150.000 euro;
d) le categorie di cui alla lettera c), sono:
d.1) OG2, di qualunque importo;
d.2) OS2-A, OS2-B, OS25, singolarmente di importo superiore inferiore o uguale al 15% dell’importo dell’appalto; se sono di importo superiore al 15% dell’importo
dell’appalto ricadono nella fattispecie di cui alla lettera a).
(PER TUTTE LE OPZIONI)
4. La categoria di cui al comma 2 è costituita da lavorazioni omogenee. (oppure, in alternativa, se ricorrono le condizioni del caso) La categoria prevalente di cui al comma 2 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e (35) non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore, il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente di cui al comma 2, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto di cui al successivo articolo 53, comma 1, ultimo periodo / lettera d) / lettera e); (36) ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Regolamento generale, il Certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al citato Regolamento generale, riporterà le stesse lavorazioni come appartenenti alla categoria prevalente; tali lavorazioni sono così elencate:
categoria | importo (<=150.000 e <=10%) | classifica | % sul totale | ||
1) | OG2 | Restauro e ristrutturazione beni immobili vincolati | 643.509,99 | 46,41 | |
2) | O | ||||
3) | O | ||||
4) | O |
(SOLO qualora nell’appalto siano previste la categoria generale OG11 oppure tutte e tre le categorie specializzate OS3, OS28 e OS30, aggiungere il seguente comma 5, scegliendo una delle seguenti due opzioni)
(opzione 1: individuazione della categoria generale OG11)
5. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue:
categoria | importo | incidenza sul totale degli impianti | uguale o maggiore del | |
OS3 | Impianti idrico-sanitario e simili | => 10% |
OS28 | Impianti termici e condizionamento | => 25% | ||
OS30 | Impianti interni elettrici e simili | => 25% | ||
Totale impianti riconducibili alla OG11 | 100,00% | --- |
(opzione 2: individuazione separata e distinta delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30)
5. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in alternativa alla categoria OG11, come segue:
categoria | importo | incidenza sul totale impianti | uguale o maggiore del | minore del | ||
OS3 | Impianti idrico-sanitario e simili | => | 10% | > | ||
OS28 | Impianti termici e condizionam. | => | 25% | > | ||
OS30 | Impianti interni elettrici e simili | => | 25% | > | ||
Totale impianti riconducibili alla OG11 | 100,00% |
ATTENZIONE: ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL COMMA 5.
da redigere solo in caso di presenza contemporanea di lavorazioni appartenenti alle
categorie OS3, OS28 e OS30.
(articolo 79, comma 16, secondo periodo, Regolamento generale).
1. sommare l’importo delle tre categorie (OS3 + OS28 + OS30);
2. controllare che sussistano contemporaneamente le seguenti 3 condizioni:
2.1. l’importo della categoria OS3 sia pari o superiore al 10% di (OS3 + OS28 + OS30);
2.2. l’importo della categoria OS28 sia pari o superiore al 25% di (OS3 + OS28 + OS30);
2.3. l’importo della categoria OS30 sia pari o superiore al 25% di (OS3 + OS28 + OS30);
3. se ricorrono tutte le tre condizioni di cui al punto 2, allora individuare la sola categoria OG11, per un importo pari alla somma degli importi di OS3, OS28 e OS30;
4. se anche una sola delle tre condizioni di cui al punto 2 non ricorre, allora individuare singolarmente le categorie OS3, OS28 e OS30, con i relativi importi separati;
5. se anche una sola delle tre categorie OS3, O28 oppure OS30 è assente, non necessita alcuna verifica, non può essere individuata la categoria OG11 bensì l’unica categoria o
le due categorie specializzate presenti con i relativi importi separati;
6. resta fermo che, in tutti i casi, il possesso dei requisiti nella categoria OG11, anche se non prevista in applicazione dei precedenti punti 4 o 5, è idoneo al fine di concorrere
ed assumere i lavori appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30.
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: (37)
n. | categ. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | Inci- denza % (38) | ||||||
Lavori | oneri sicurezza del PSC «2» (OS) | Totale «T = 1 + 2» | ||||||||
Importo | di cui incidenze % | |||||||||
«1» ( L ) | costo del personale (CP) | costi di sicurezza aziendali (CS) | ||||||||
1 | O | ……. | ||||||||
2 | O | ……. | ||||||||
3 | O | ……. | ||||||||
3.a | …….% | |||||||||
3.b | …….% | |||||||||
4 | O | ……. | ||||||||
5 | O | ……. | ||||||||
6 | O | ……. | ||||||||
7 | O | ……. | ||||||||
8 | O | ……. | ||||||||
8.a | …….% | |||||||||
8.b | …….% | |||||||||
8.c | …….% | |||||||||
8.d | …….% | |||||||||
9 | O | ……. | ||||||||
10 | O | ……. | ||||||||
11 | O | ……. | ||||||||
11.a | …….% | |||||||||
11.b | …….% | |||||||||
11.c | …….% | |||||||||
12 | O | ……. | ||||||||
13 | O | ……. | ||||||||
TOTALE A CORPO | 100,00 | |||||||||
Eventuali (39) prestazioni in economia contrattuali | ||||||||||
TOTALE GENERALE ESECUZIONE |
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 26. (in presenza di lavori in economia contrattuale, aggiungere il seguente periodo) Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 28.
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1)
3. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) opere da realizzazione degli impianti elettrici e di natura illuminotecnica;
b) opere di realizzazione allestimento museale;
c) opere da ;
d) opere da .
(opzione 2)
3. I lavori individuati al punto precdente devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
(solo per appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente comma)
4. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 (40);
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43;
(per interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale)
i) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all’articolo 23, comma 4, redatto dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;
l) il Piano per i controlli di cantiere di cui all’articolo 8, comma 3, redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
(per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale)
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
(oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l’offerta di cui all’articolo 119 del Regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
(solo in caso di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente comma)
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati, il computo migliorativo presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
(per interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale, aggiungere il seguente comma)
3. Ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L’osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l’appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l’appalto.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13. Progettazione definitiva
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta di solo prezzo)
1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata dalla stessa Stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 14, nonché per l’esecuzione dei lavori.
(opzione 2: appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata, come integrata dall’offerta tecnica dell’appaltatore e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 14, nonché per l’esecuzione dei lavori.
(in ogni caso)
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. L’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 14, riportati nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rigo P, sono stati determinati dalla Stazione appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla base dei criteri di cui d.m. n. 143 del 2013, come risulta dall’Allegato «CP» (corrispettivi per la progettazione).
Art. 14. Progettazione esecutiva: modalità e termini
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: appalti aggiudicati mediante procedure con pubblicazione di bando)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (41) in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione.
(opzione 2: appalti aggiudicati mediante procedure senza pubblicazione di bando)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; tale circostanza è riportata nell’ordine.
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
2. Se l’ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta ) giorni (fatte salve riduzioni offerte in sede di gara) dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 13, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) (42) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 16, comma 3, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici ) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
(eventualmente, in presenza di strutture o in caso di zona sismica)
6. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo (43) ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 (in caso di zona sismica aggiungere) all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. (44) Trattandosi di opere da eseguirsi per conto di amministrazione dello Stato la Stazione applatante si riserva la facoltà di indicare l'Amministrazione presso la quale debba essere effettuato il deposito
(eventualmente, in presenza di impianti per energie rinnovabili)
7. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
(se del caso)
8. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il RUP, ordina all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di eventuali approfondimenti del progetto esecutivo anche per effetto delle variazioni e migliorie proposte i sede di aggiudicazione . Tali studi, indagini e verifiche, di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, non potranno comportare compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. In particolare potranno essere richiesti approfondimenti per:
a) Redazione di elaborati e specifiche relazioni per l'eventuale ottenimento di autorizzazione paesaggistica ;
b) Redazione di elaborati e specifici approfondimenti relativi all'allestimento museale sulla base dell'elenco delle opere da esporre che sarà fornito dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria;
c) redazione di elaborati e specifiche relazioni per gli aspetti relativi alla realizzazione degli impianti e del lavoro attinente ll'illuminotecnica;
d) Redazione di elaborati, calcoli e relazioni per gli aspetti relativi alle strutture.
9. Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 8, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
Per la natura delle opere sono previste le seguenti autorizzazioni: Approvazione del progetto nella sua forma definitiva con le migliorie propste da Parte della Soprintendenza B.A.P. di Cosenza ai sensi dell'articolo 21 del D. lgs. 42/2004; parere dei Vigili del Fuoco (relativo all'attività del museo ivi compresa parte del primo piano) tenendo conto delle speciali deroghe per i beni culturali; Eventuale N.O. paesaggistico per le opere esterne da parte della Provincia di Cosenza su parere vincolante della Soprintendenza B.A.P. di Cosenza ai sensi dell'articolo 146 del D. Lgs. 146/2004; deposito degli elaborati relativi ai calcoli strutturali
Art. 15. Xxxxxxx nella progettazione esecutiva
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: penale per i ritardi nella progettazione identica alla penale per i ritardi nei lavori)
2. La penale è determinata nelle misura prevista dall’articolo 22, comma 1.
(opzione 2: penale in misura diversa da quella per l’esecuzione lavori)
2. La penale è determinata nelle misura pari allo per mille (euro e centesimi ogni mille) (45) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro . (46)
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da pare di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva
1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del RUP
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni
ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13.
g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di beni culturali tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del Regolamento generale.
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) (47) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: appalti aggiudicati mediante procedure con pubblicazione di bando)
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (48) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
(opzione 2: appalti aggiudicati senza pubblicazione di bando)
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del Regolamento generale.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
(eventualmente, in presenza di strutture o in caso di zona sismica)
6. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo (49) (n caso di zona sismica aggiungere) o l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 6. (50)
(eventualmente, in presenza di impianti per energie rinnovabili)
7. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 14, comma 7.
(se, per la particolarità dei lavori, è prevista sin dall’origine la consegna frazionata in più parti)
8. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati; a tale scopo si stabilisce sin d’ora che la consegna sarà frazionata come segue:
a) ;
b) ;
c) .
(se sono previsti scavi)
9. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con
d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.
10. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 96 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 200 (duecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, il tutto fatta salva riduzione offerta in sede di aggiudicazione.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche nonché della particolarità del sito.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
(se del caso)
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 20 e 21, il termine può essere sospeso, dopo non meno di ( ) giorni (51), a discrezione della DL, e rimanere sospeso per non più di ( ) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale. La sospensione può avvenire per uno o più d’uno dei seguenti motivi: (52)
a) ;
b) ;
c) .
(solo in caso di appalto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che preveda, in sede di gara, l’offerta di ribasso sui tempi di esecuzione, aggiungere il seguente comma)
5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
Art. 19. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 18.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.
(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 18 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 23, comma 5 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.
Art. 20. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 18, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23.
Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 20, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 22. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (53)
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno e centesimi rero ogni mille) (54) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro
. (55) (per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome) In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 17, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)
e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 23, comma 5.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
(per i lavori dove è previsto un premio di accelerazione)
8. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei lavori, se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al % ( per cento) (56) cento dell’importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. (57)
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità (58)
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (59)
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
(per interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale, aggiungere il seguente comma) (60)
4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l’approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5 e delle consegne frazionate di cui al comma 6.
(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)
5. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto di quanto riportato nel cronoprogramma generale. In ogni caso le opere di natura edilizio/impiantistica e quelle di realizzazione in officina dei manufatti che successivamente dovranno essere montati in opera, dovrà avvenire, in pratica, contestualmente
a) entro giorni ;
b) entro giorni ;
c) entro giorni .
(solo nel caso di consegne frazionate in più parti)
6. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del Regolamento generale.
Art. 24. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 9;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25.
Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 14, comma 3, superiore a 15 (quindici) (61) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 40 (quaranta) (62) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie)
6. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 23, comma 5, superiore a superiore a ( ) (63) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 3, 4 e 5.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) e sottocategorie disaggregate (64) di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale. (solo per appalti da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta)
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale.
(opzione 2: appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)
4. La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale.
(in ogni caso)
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici)
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti
manufatti e impianti:
a) ;
b) ;
c) ;
d) .
Art. 27. Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 46, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 28. Eventuali (65) lavori in economia
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: nel contratto iniziale NON sono previsti lavori in economia)
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.
2. Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
(opzione 2: nel contratto iniziale sono previsti lavori in economia contrattuali)
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo E.a, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda il costo del personale di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 1.a, gli oneri di sicurezza aziendali e i trasporti e i noli , secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due addendi.
2. Gli oneri di sicurezza (OS) individuati in economia (E), come evidenziati nella parte in economia della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che le componenti contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili d’impresa, alle quali applicare il ribasso contrattuale, sono determinate nella misura prevista dalla tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente al rigo E.c (SG) e al rigo E.d (UT) o, se inferiori, quelle dichiarate dall’appaltatore in sede di verifica in contraddittorio delle giustificazioni relative alla congruità dell’offerta.
Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1: consigliata)
1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, non sono valutatiin generale, i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL, fatta salva l'opzione di cui al punto successivo.
1.bis Ai sensi dell’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, i manufatti relativi a alla categoria OS6, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla DL, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 32 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 32, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla DL.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 30. Anticipazione del prezzo
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: previsione di anticipazione, per gare bandite fino al 31 dicembre 2014, anche per lavori cofinanziati dall’Unione europea, diversi dai programmi Urban)
1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento)- Fatte salve speciali disposizioni per interventi finanziati con fondi comunitari che prevedono aliquote inferiori - dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 32, comma 7.
(opzione 2: nessuna anticipazione: a partire dal 1° gennaio 2015, purché non si tratti di gare di lavori cofinanziati dall’Unione Europea di cui all’opzione 3)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non è dovuta alcuna
anticipazione.
(opzione 3: previsione di anticipazione, per gare di lavori cofinanziati dall’Unione europea a partire dal 1° gennaio 2015 oppure programmi URBAN, a prescindere dai termini temporali )
1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al % ( per cento) (66) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 32, comma 7.
Art. 31. Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva
1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del Regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: (67)
a) un primo acconto, pari al 40 % (quaranta per cento) (68) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 17;
b) un secondo acconto, pari al pari al 40 % (quaranta per cento) (69) entro i successivi 90 (novanta ) (70) giorni;
c) il saldo, entro i successivi 180 (centottanta) (71) giorni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 32, comma 7.
(scegliere una delle due opzioni seguenti (opzione 1: pagamento all’appaltatore)
4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 40.
(opzione 2: pagamento diretto al progettista)
4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai sensi dell’articolo 59, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all’INPS (comprese le gestioni separate) o all’INAIL, sia iscritto alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all’INPS (comprese le gestioni separate) né all’INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni.
Art. 32. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, raggiungono un importo non inferiore al % ( per cento) (72) dell’importo contrattuale (oppure, in alternativa) a euro 200.000,00, (73) determinato:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale (qualora si sia scelto di non applicare il ribasso al costo del personale e agli oneri di sicurezza aziendale, opzioni 1.b e 2.b all’articolo 2 – offerte al netto - aggiungere il seguente periodo) applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 4;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione eventualmente concessa ai sensi dell’articolo 30, comma 2.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 3 % (_trepercento ) (74) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
(per le stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, o società a totale partecipazione pubblica, aggiungere la seguente lettera)
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13- ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. (se del caso aggiungere) In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.
Art. 33. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (_trenta ) (75) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) (76) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) (77) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (78) previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo con un minimo di € 50.000 (cinquantamila) , maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 32, commi 7, 8 e 9.
(per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro aggiungere il seguente comma)
9. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l’appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all’articolo 42, comma 8, del presente Capitolato speciale.
Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) (79) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il un quarto (80) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale.
Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora nella misura di cui all’articolo 34, comma 2.
Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso;
(per interventi finanziati o cofinanziati dal CIPE, aggiungere la seguente lettera)
e) l'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato dal CIPE.
(scegliere una delle opzioni che seguono)
(opzione 1: contratti la cui durata prevista non è superiore a 2 anni)
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
(opzione 2: contratti la cui durata prevista è superiore a 2 anni)
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
(scegliere una delle opzioni che seguono) (opzione 1: opzione ordinaria)
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
(opzione 2: se la fattispecie è stata prevista dal bando di gara)
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 1-bis, del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente nell’esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei seguenti materiali: (81)
a) ;
b) ;
c) ;
d) ;
e) ;
f) .
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d’appalto.
3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni:
a) l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all’esecuzione del lavoro;
b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente Capitolato speciale; c) la preventiva accettazione dei materiali da parte della DL;
d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’articolo 40, comma 2, di importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell’anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Se una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 viene meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, se questa è incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all’articolo 40 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli articoli 32 o 33 o ad ogni altro titolo. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita ai fini dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
7. La DL registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6.
8. All’importo dei materiali per i quali è stata accordata l’anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all’articolo 36, comma 2, né l’aumento sul prezzo chiuso di cui all’articolo 36, comma 3.
Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 39. Cauzione provvisoria
(scegliere una delle opzioni che seguono) (opzione 1: opzione consigliata)
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito. (82)
(opzione 2: opzione sconsigliata e pressoché inutile)
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria di euro
, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del corrispettivo per la progettazione esecutiva/la revisione della progettazione esecutiva/il completamento della progettazione esecutiva (83), da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (84) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (85) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (86) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.
Art. 40. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Per ribasso offerto si intende il ribasso medio ponderato tra il ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori e il ribasso offerto per la progettazione esecutiva, come previsto dagli atti di gara. (qualora si sia scelto di non applicare il ribasso al costo del personale e agli oneri di sicurezza aziendale, opzioni 1.b e 2.b all’articolo 2 – offerte al netto - aggiungere il seguente periodo) Ai fini del presente comma, per ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori si intende il ribasso virtuale ottenuto proporzionando il ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula R.A = R(offerto) x [A – (CP + CS)] / A, dove: R.A è il predetto ribasso virtuale, R(offerto) è il ribasso offerto sui lavori al netto del costo
del personale e dei costi di sicurezza aziendali, A è l’importo dei lavori a base di gara comprendenti il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali, come predeterminati all’articolo 2, comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (87) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (88) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (89) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (90); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 41. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (91)
5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale (lavori di importo non superiore a 150.000 euro, aggiungere) o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
(solo per lavori per i quali sia possibile, anche solo in teoria, la partecipazione di imprese raggruppate con classifica non superiore alla II, aggiungere)
7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (92)
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata come diseguito
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00, partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00 ;
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro (vedi bando e disciplinare
. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1: divieto di franchigia)
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
(opzione 2: ammissibilità della franchigia – opzione sconsigliata vivamente) (93)
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, la Stazione appaltante riconosce i seguenti scoperti e le seguenti franchigie, per le quali l’indennizzo resta comunque a carico dell’appaltatore e può essere recuperato avvalendosi della garanzia fideiussoria o di ogni altro credito vantato dall’appaltatore medesimo nei confronti della Stazione appaltante:
partita 1) scoperto %, minimo euro massimo euro franchigia euro , partita 2) scoperto %, minimo euro massimo euro franchigia euro , partita 3) scoperto %, minimo euro massimo euro franchigia euro ,
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. (94)
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. (se sono previste categorie scorporabili aggiungere il seguente periodo). Ai sensi dell’articolo 128 del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
(solo per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, aggiungere il seguente comma)
7. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) (95) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004; (96)
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
(solo per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro, aggiungere i seguenti commi)
8. Prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 126 del Regolamento generale, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.4
allegato al d.m. n. 123 del 2004. (97) Tale polizza deve prevedere:
a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro
(98) e una somma assicurata non
inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, stabilito in euro , (99) di cui (100) partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro , (101)
partita 2) per demolizioni e sgomberi: euro ,
b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro , (102)
c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli alla Stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.
9. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1: divieto di franchigia)
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
(opzione 2: ammissibilità della franchigia – opzione sconsigliata vivamente) (103)
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), la Stazione appaltante riconosce i seguenti scoperti e le seguenti franchigie, per le quali l’indennizzo resta comunque a carico dell’appaltatore e può essere recuperato avvalendosi della garanzia fideiussoria o di ogni altro credito vantato dall’appaltatore medesimo nei confronti della Stazione appaltante:
partita 1) scoperto %, minimo euro massimo euro franchigia euro , partita 2) scoperto %, minimo euro massimo euro franchigia euro ,
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. (104)
00.Xx caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.
Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004,
n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro (vedi polizza e bando) . (105)
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
b) dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.
(solo per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro, aggiungere il seguente comma)
5. La garanzia assicurativa di cui all’articolo 42, comma 8, è estesa altresì i danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 44. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (_dieci per cento) (106) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, (107) causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. (108) Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. per il presente appalto devono ritenersi applicabili le possibilità variantive previste dalla norma per gli interventi su beni culturali
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.
(opzione 2: xxxxxxxx non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008)
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dalla DL o dal RUP, l’adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto,
se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 5 e 6.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: (109)
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (110) ai sensi dell’articolo 59, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 50;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 o 52.
Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50.
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
5. Se l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RUP esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
6. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al RUP una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il RUP, sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.
Art. 51. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 49.
Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 53. Subappalto
(scegli una delle seguenti due opzioni) (111)
(opzione 1: appalti dove NON sono previste categorie scorporabili o subappaltabili)
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), (112) in termini economici, dell’importo totale dei lavori. (solo se in presenza di lavorazioni di importo non superiore al 10% del totale e non superiore a 150.000 euro, non indicate nel bando come scorporabili, aggiungere il seguente periodo) I lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente.
(opzione 2: appalti dove sono previste categorie scorporabili o subappaltabili)
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (113) in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (114)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; (115) il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; (116)
(nell’ambito dell’opzione 2, scegliere una delle seguenti sub-opzioni) (sub-opzione 2.a: appalti di importo fino a 150.000 euro)
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), possono essere subappaltati per intero;
c) i lavori della/e categoria/e «OG2», «OS2-A», «OS2-B», «OS25» (117) individuati all’articolo 4, comma 3, lettera c), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
(solo se in presenza di lavorazioni di importo non superiore al 10% del totale e non superiore a 150.000 euro, non indicate nel bando come scorporabili, aggiungere la seguente lettera)
d) i lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente.
(sub-opzione 2.b: appalti di importo superiore a 150.000 euro)
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera c), possono essere subappaltati per intero;
d) i lavori della/e categoria/e «OG2», «OS2-A», «OS2-B», «OS25» (118) individuati all’articolo 4, comma 3, lettera d), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
(solo se in presenza di lavorazioni di importo non superiore al 10% del totale e non superiore a 150.000 euro, non indicate nel bando come scorporabili, aggiungere la seguente lettera)
e) i lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente.
(in ogni caso)
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito (119) con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
(120) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) (qualora si sia scelto di non applicare il ribasso al costo del personale e agli oneri di sicurezza aziendale, opzioni 1.b e 2.b all’articolo 2 – offerte al netto - aggiungere il seguente periodo) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza aziendale relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. (in presenza di una o più categorie XX0, XX0, OS13, OS18-A e OS18-B, aggiungere il seguente periodo) Tuttavia, ai sensi dell’articolo 170, comma 2, del Regolamento generale, l’appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili « », (121) possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette categorie; tali affidamenti non sono considerati subappalti se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 118, comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso trova comunque applicazione la disciplina di cui al precedente comma 2, lettere b), c) e d), intendendosi le condizioni richieste al subappaltatore come richieste al subcontraente.
(se del caso)
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 53 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 58, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.
Art. 55. Pagamento dei subappaltatori
(scegliere una delle due opzioni seguenti) (122)
(opzione 1: pagamento diretto dei subappaltatori)
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
(opzione 2: pagamento all’appaltatore, salvi i casi speciali previsti dalla legge)
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. (123) In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti; (124) in questo caso l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. (se sono previsti
«strutture, impianti e opere speciali » di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), aggiungere il seguente periodo) La medesima disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresì, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, terzo periodo, del Codice dei contratti, al subappalto di strutture, impianti e opere speciali elencati all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, individuati al precedente articolo 4, comma 3, lettera a), di importo superiore al 15% del totale dei lavori. (125)
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 32, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 53, comma 4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 56. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: appalti di importo fino a 10 milioni di euro)
2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
(opzione 2: appalti di importo superiore a 10 milioni di euro)
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della DL il verificarsi della condizione di cui al comma 1, il RUP provvede a nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione della commissione.
(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2)
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 57. Definizione delle controversie
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: se è escluso in assoluto il ricorso all’arbitrato)
(nell’ambito dell’opzione 1, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)
(sub-opzione 1.a: per appalti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario)
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Catanzaro ed è esclusa la competenza arbitrale.
(sub-opzione 1.b: per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario)
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta:
a) al Tribunale delle imprese presso la Corte d’Appello di , qualora l’importo del contratto stipulato sia superiore alla soglia di rilievo comunitario e l’appaltatore, o una delle imprese in caso di consorzio o raggruppamento temporaneo, sia una società di capitali o una società cooperativa;
b) al Tribunale ordinario competente presso il Foro di qualora non ricorra anche una sola delle condizioni di cui alla lettera a).
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
(opzione 2: se è ammesso il ricorso all’arbitrato)
1. Se non si procede all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 56 e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante con deliberazione del n. in data . (126) L’arbitrato è nullo in assenza preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando di gara / nella lettera di invito. (127)
2. L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
3. In caso di ricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2: a) il collegio arbitrale è composto da tre membri;
b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;
c) il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo;
d) per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 241, commi 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del Codice dei contratti.
4. Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni, ferma restando la solidarietà delle parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.
Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32, comma 8 e 33, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 59. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione (128), sono subordinati all’acquisizione del DURC.
(scegliere una delle due opzioni seguenti)
(opzione 1: Stazione appaltante amministrazione aggiudicatrice)
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
(opzione 2: Stazione appaltante diversa da amministrazione aggiudicatrice)
2. Il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
(in ogni caso)
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. (129)
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 32 e 33 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 60. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 25, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 72, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 61. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore la DL redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici)
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 26, comma 6; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 62, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 33.
Art. 62. Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (_sei) (130) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 61, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 61, comma 3.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse- guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati (scegliere una della seguenti opzioni: Opzione 1) della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella
misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale. (Opzione 2) di 1/ (un
) (131) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarate dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.
6. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
(per lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, aggiungere il seguente comma)
7. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
(per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature ecc., aggiungere il seguente comma)
8. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 65. Conformità agli standard sociali
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato
«I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato (132) al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 22, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
(solo per appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dove uno degli elementi di valutazione riguardi il miglioramento degli standard sociali, aggiungere il seguente comma)
5. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 1 a 4.
Art. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione (133)
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. (134)
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati prima in cantiere e successivamente, per quelli non riutilizzabili, smaltiti su ordine della D.L (135), a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti .
(opzione 2)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all’appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in euro (136) ; tale prezzo sarà dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità (oppure, in alternativa) il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1)
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in
(137), a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
(opzione 2)
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in euro (138) ; tale prezzo sarà dedotto dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità oppure, in alternativa) il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
(in ogni caso, per tutte le opzioni)
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 67.
Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: nessun utilizzo di materiali riciclati)
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. (139)
(opzione 2: utilizzo di materiali riciclati)
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: (140) a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
Art. 68. Terre e rocce da scavo
(opzione 1: i lavori non prevedono scavi)
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
(opzione 2: i lavori prevedono scavi)
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 69. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
(per lavori che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il seguente comma)
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 70. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «B».
Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 34, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
(per interventi da appaltare con bando di gara, aggiungere la seguente lettera e)
e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni (opzione 1: appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario) di cui all’articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. (opzione 2: appalti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario) di cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
Allegato «A» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c)) |
tavola | denominazione | note |
Tav. 1 | Inquadramento territoriale | |
Tav. 2 | Piante P.T- e P. 1° | |
Tav. 3 | Piante percorsi | |
Tav. 4 | Sezione A-A | |
Tav. 5 | Planimetria cantieri ed attività contemporaneamente in corso | |
Tav. 6 | Progetto illuminotecnico piano terra | |
Tav. 7 | Progetto illuminotecnico piano primo | |
R. 1 | Relazione storica | |
R 2 | Relazione tecnica generale e cronoprogramma | |
1 | Computo metrico 8con sottocomputi) | |
2 | Stima incidenza mano d'opera | |
3 | Elenco prezzi | |
4 | Indicazione per la stesura del piano di sicurezza | |
5 | Capitolato speciale di appalto parte 1° e parte 2° | |
Allegato «B» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 70) |
Ente appaltante:
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e PAESAGGISTICI per le PROVINCE di COSENZA, CATANZARO e CROTONE
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unità operativa
SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e PAESAGGISTICI per le PROVINCE di COSENZA, CATANZARO e CROTONE
LAVORI DI
Valorizzazione, musealizzazione, restauro e fruibilità del Complesso Conventuale di Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx
Progetto approvato con del n. del
Progetto definitivo
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx
SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e PAESAGGISTICI per le PROVINCE di COSENZA, CATANZARO e CROTONE
Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx
SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e PAESAGGISTICI per le PROVINCE di COSENZA, CATANZARO e CROTONE
Progetto esecutivo opere in c.a. Direzione lavori opere in c.a
Progettista dell’impianto Progettista dell’impianto Progettista dell’impianto Responsabile dei lavori: Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni: Responsabile unico del procedimento:
Notifica preliminare in data:
IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO a base d’asta: euro di cui: Importo dei lavori: euro
Oneri per la sicurezza: euro Spese tecniche progetto esecutivo: euro IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere: Intervento finanziato con fondi propri (oppure) Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ | ||
Allegato «C» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |
euro | ||||
1 | Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) | |||
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | |||
3 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva | |||
TOT | Importo della procedura d’affidamento (1 + 2 + 3) | |||
R.a | Ribasso offerto in percentuale | % | ||
R.b | Offerta risultante in cifra assoluta | |||
C | Importo del contratto (TOT – R.b) | |||
4.a | Cauzione provvisoria (calcolata su 1) (articolo 39) | 2 | % | |
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) | |||
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) | 10 | % | |
5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) | % | ||
5.c | Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) (articolo 40) | |||
5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) | |||
6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 42, comma 3, lettera a) | |||
6.b | di cui: per le opere (articolo 41, comma 3, lettera a), partita 1) | |||
6.c | per le preesistenze (articolo 42, comma 3, lettera a), partita 2) | |||
6.d | per demolizioni e sgomberi (art. 42, comma 3, lettera a), partita 3) | |||
6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 42, comma 4, lettera a) | |||
7 | Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 42, comma 7 | mesi | ||
8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 42, comma 8, lett. a) | |||
8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 42, comma 8, lett. a) | |||
8.c | di cui: per le opere (articolo 42, comma 8, lettera a), partita 1) | |||
8.d | per demolizioni e sgomberi (art. 42, comma 8, lettera a), partita 2) | |||
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 42, comma 8, lett. b) | |||
9 | Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 32, comma 1 | |||
10 | Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 32, comma 6 | |||
11 | Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 17 | giorni | ||
12.a | Penale giornaliera per il ritardo, articolo 22 | o/ oo | ||
12.b | Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo | o/ oo | ||
…… | …………………………………………………………… |
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | euro | |
Titolo II
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati
(omissis)
Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera a), del Regolamento generale, questa parte deve contenere tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.
PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale
(omissis)
Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale, questa parte deve contenere le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte della DL, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
1 DESCRIZIONE delle CATEGORIE di LAVORO
1.1- realizzazione di opere architettoniche al piano terra (come da planimetrie allegate) ed in particolare: ripristino o nuova esecuzione delle aperture al piano terra, rimozione dei pavimenti esistenti, scavo di splateamento, messa in opera di massetti armati e pacchetto di isolamento con elementi in polipropilene tipo Igloo, predisposizione impianto di riscaldamento (caldo freddo) con fancoil (uno per ogni stanza per il momento esclusi dalla fornitura), pavimentazione in pietra Apricena grandi formati e relativo battiscopa di ridotta altezza, restauro delle superfici murarie (anche per la parte voltata) con saggi ed integrazioni di intonaci con malte a base di calce, tinteggiatura delle superfici con prodotto a base di calce previo preparazione del sottofondo anche con fissativo, realizzazione in corrispondenza delle aperture sul sagrato di infisso in acciaio corten del tipo fisso con vetro stratificato di sicurezza (vedi disegni); messa in opera di porte tagliafuoco del tipo vetrato con finitura in legname (minimo rei 60) in modo da compartimentare in maniera adeguata tutti i locali, restauro di tutti i portoni al piano terra che affacciano sul sacrato.
1.2- realizzazione di impianto elettrico al piano terra con quadro generale (posto al primo piano) completo di interruttori generali debitamente dimensionati, protezione magnetotermica differenziale per ogni linea o circuito, apparecchiatura di comando per ogni singola stanza per linea luce e linea prese con sensore di presenza temporizzato per lo spegnimento delle luci in caso di assenza visitatori o personale, dorsali di alimentazione debitamente calcolate in funzione della distanza, n° 6 punti luce minimo per ogni stanza per illuminazione delle volte e per illuminazione puntuale, n° 4 punti prese a muro per ogni stanza con prese multiple (almeno due per punto) del tipo europeo e bipasso, n° 4 prese a pavimento con scatola a filo pavimento in ottone con coperchio; illuminazione di emergenza su ogni sala e lungo i percorsi da realizzare con lampade ricaricabili in numero e potenza tali da consentire il minimo dei lumen previsti per legge; il tutto comprese opere murarie,
1.3- realizzazione di impianto di rilevamento incendi costituito da centralina del tipo espandibile con collegamento a filo e wi-fi posta al primo piano, collegamenti via filo per ogni singolo ambiente, rilevatori del tipo lineare posti in generale all'imposta delle volte ; sirena esterna autoalimentata, collegamento a combinatore telefonico
funzionante con SIM specificamente dedicata; possibilità di interfacciare la centralina con altri dispositivi ed eventuale controllo da posizione remota, il tutto compreso opere murarie.
1.4- esecuzione di sistema di allarme antintrusione costituito da centralina di tipo espandibile con collegamento a filo e wi-fi posta al primo piano, collegamenti via filo per sensori per rivelazione di presenza (almeno due per ambiente) del tipo a doppia tecnologia per evitare falsi allarmi; messa in opera di sensori a contatto magnetico alle aperture, sirena esterna autoalimentata, collegamento a combinatore telefonico funzionante con SIM specificamente dedicata; possibilità di interfacciare la centralina con altri dispositivi ed eventuale controllo da posizione remota, il tutto compreso opere murarie.
1.5- esecuzione di impianto di sorveglianza TVCC costituito da telecamere esterne perimetrali (con posizionamento in maniera da dare sempre copertura anche alle telecamere stesse) del tipo con ripresa anche ad infrarossi alloggiate in apposita custodia; telecamere interne in ragione di almeno una per ogni singolo ambiente, compresi collegamenti alla centrale, collegamenti elettrici e di alimentazione con corrente continua a basso voltaggio, banco regia costituito da n° 2 monitor minimo 21 pollici e registratore eventi su disco rigido programmabile e cancellabile, possibilità di controllo da postazione remota, compreso opere murarie collegamenti elettrici e quanto altro occorre per il funzionamento e la gestione.
1.6- restauro di tutte le persiane del primo piano e di tutti gli infissi della biblioteca. Sostituzione o restauro, ove fossero recuperabili, al piano primo di tutte le finestre, ad esclusione di quelle della biblioteca. Gli infissi apribili dovranno essere realizzati in legno con essenza adeguatamente scelta in congruenza con le preesistenze e con vetrate del tipo stratificato e basso emissivo, comprese opere morte; preventiva messa in opera, senza apportare danneggiamenti interni ed esterni, delle soglie in pietra Apricena.
1.7- realizzazione di elemento architettonico sul lato della nuova Basilica da destinare a biglietteria, bar e bookshop. Da progetto è stato previsto per le suddette funzioni un manufatto completamente reversibile con struttura in acciaio e vetro della lunghezza di circa m 50 per una larghezza utile di m 3,60 addossato alle vecchie murature completo di telai in acciaio con verniciatura speciale, copertura in rame e/o acciaio corten, coibentazione di copertura, sistema di smaltimento delle acque pluviali a scomparsa (anche di quelle attualmente provenienti dalle coperture dell’edificio esistente) creazione di facciata del tipo continuo in vetro stratificato con coloritura da definire in fase esecutiva e di sicurezza basso emissivo con creazione di porte di apertura verso l'esterno dotate di meccanismo di apertura e chiusura e, qualora richiesto da esigenze di sicurezza di maniglione antipanico. Il tutto previa esecuzione di scavo di splateamento, spianature con massetti, creazione di intercapedine areata di fondazione con elementi in polipropilene (Igloo), messa in opera di massetto armato su cui dovrà essere posato il pavimento in pietra Apricena con elementi fino a mq 0,50 levigati in opera. Il manufatto dovrà essere completo di: rete smaltimento acque bianche e acque nere (bar); impianto adduzione acqua; impianto di distribuzione energia elettrica (trifase per le apparecchiature del bar); impianto di illuminazione con faretti a LED in numero adeguato all'attività che dovrà essere svolta.
Si precisa tuttavia che la forma, le dimensioni e i materiali del manufatto previsto da progetto sono puramente indicativi e suscettibili di modifiche e miglioramenti in fase di redazione di progetto definitivo ed esecutivo, fermo restando il rispetto delle funzioni e delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche individuate dalla Stazione Appaltante.
1.8- sistemazione dello spazio tra l'ala del convento e la nuova Basilica con piantumazione di n° 25 piante di agrumi di altezza all'impianto non inferiore a m 2,50; realizzazione di percorsi con uso di elementi in pietra Apricena bocciardata poggiati sul terreno, fino a collegarsi con la parete della Basilica Nuova; sistemazione con brecciolino derivato da pietra Apricena delle altre parti, provvista e messa in opera di panchine con elementi monolitici della stesa pietra.
1.9- revisione e implementazione dell''impianto di terra di tutta l'ala del convento interessata dai lavori mediante ricognizione di quanto esistente, creazione di nodo equipotenziale, collegamenti con pozzetti di dispersione con eventuale aggiunta di ulteriori elementi.
1.10- progettazione della sicurezza del cantiere in rapporto al contesto conventuale dove permarranno le funzioni religiose e di visita e agli altri cantieri di lavoro contemporanei indicati nella planimetria allegato al progetto preliminare.
I concorrenti dovranno presentare nella fase di gara il progetto esecutivo, sulla base del progetto posto a base di appalto. La Ditta interessata all'appalto, dovrà produrre il progetto esecutivo con tutti quei disegni esecutivi (compresi gli impianti), atti a definire completamente le opere e a consentire il parallelo e coordinato sviluppo di tutti i lavori riguardanti l'Appalto.
Tutti gli elaborati saranno sottoposti all'esame dell'Amministrazione Appaltante.
Nello sviluppo del progetto esecutivo l’Impresa appaltatrice dovrà eseguire tutte le ulteriori indagini, accertamenti, verifiche, controlli e calcolazioni necessarie per definire gli interventi da eseguire.
La stazione appaltante provvederà ad inoltrare ai competenti Enti le copie di progetto.
Una volta completato il lavoro di valutazione dei progetti esecutivi pervenuti, la stessa S.A. ne darà comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R., confermando in via definitiva l’aggiudicazione dell’appalto.
2 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.
2.1 MATERIALI IN GENERE.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che lʹAppaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
2.2 SCAVI IN GENERE.
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DM 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date allʹatto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nellʹesecuzione degli scavi in genere lʹAppaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
LʹAppaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero a discariche autorizzate e/o a centri di recupero a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dellʹAppaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
2.3 SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata allʹatto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare allʹAppaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi per le varie profondità da raggiungere. È vietato allʹAppaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
Gli scavi per fondazione dovranno, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, e/o opere provvisionali, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia, di fondazioni e/o strutture in c.a. ed in acciaio esistenti,durante lʹesecuzione tanto degli scavi che delle murature.
LʹAppaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature lʹAppaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dellʹopera, da restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Qualora gli scavi interessino zone già finite con rinterri, vespai e massicciate stradali, l’impresa dovrà procedere al reinterro utilizzando nuovi materiali idonei per il reinterro, per i vespai e per la massicciata stradale e seguendo le stesse altezze di quelli realizzati.
2.4 RILEVATI E RINTERRI.
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, vuoti vasche esistenti, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque lʹAppaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dellʹAppaltatore.
È obbligo dellʹAppaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dallʹassestamento delle terre, affinché allʹepoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
2.5 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.
Le demolizioni e/o rimozioni di murature, calcestruzzi, pareti in c.a.p. , coperture in lamiera e vetro, gronde, pluviali, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine ed incluso ogni onere relativo alle precauzioni necessarie in modo da non arrecare alcun danno alle strutture da mantenere. Da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi. Sono compresi gli oneri per ponteggi, gru, ed ogni altro macchinario e/o accessorio al fine della perfetta esecuzione in sicurezza dei lavori.
Rimane pertanto vietato di gettare dallʹalto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle eventuali demolizioni e rimozioni lʹAppaltatore deve inoltre provvedere alle necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le eventuali demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni concordate. Quando,anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellʹAppaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare allʹAppaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi delle norme vigenti.
I materiali di scarto, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono sempre essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche, a cura e spese dell’appaltatore quando ciò sia previsto nel prezzo.
2.6 VESPAI E INTERCAPEDINI.
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco allʹaperto, in modo da assicurare il ricambio dellʹaria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo
riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti collʹasse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
2.7 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO.
2.7.1 Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nellʹallegato nel DM 14 gennaio 2008.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellʹimpasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo dʹacqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dellʹacqua contenuta negli inerti.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per lʹordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
2.7.2 Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto nel DM 14 gennaio 2008. Il
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto DM 14 gennaio 2008. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste dal D.M. 14 gennaio 2008.
2.7.3 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nellʹesecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso lʹappaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Resta comunque valido il riferimento al D.M. 14 gennaio 2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dellʹopera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati dai disegni esecutivi, dalla relazione di calcolo, dalla relazione geologica e geotecnica, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, allʹatto della consegna dei lavori.
Lʹesame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo lʹappaltatore dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise regole del contratto.
2.8 SOLAI.
2.8.1 Generalità.
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. I solai dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 14 gennaio 2008.
2.8.2 Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione.
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio, del tipo autoportanti, od in altri materiali. Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dallʹassociazione di elementi prefabbricati. Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008.
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati dallʹassociazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
2.8.3 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio, autoportanti (tipo lamiera predalle):
I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica collaborante con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dallʹuno allʹaltro elemento.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve essere minore di 1/8 dellʹinterasse e comunque non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm. Lʹinterasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta, il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere < di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso < di 12 cm.
Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm. Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- possedere spessore non minore di 1/5 dellʹaltezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti:
– distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
– distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate Norme contenute nel DM del 9 gennaio 1996.
In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati. Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
2.8.4 Solai prefabbricati.
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma lʹipotesi di comportamento a diaframma dellʹintero orizzontamento, gli
elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
2.9 STRUTTURE DI ACCIAIO.
2.9.1 Generalità.
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai DM in vigore attuativi delle leggi citate.
LʹImpresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dellʹapprovvigionamento dei materiali, allʹesame ed allʹapprovazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere forniti a cura e spese dellʹAppaltatore.
2.9.2 Controlli in corso di lavorazione
LʹImpresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola dʹarte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo lʹImpresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 gg fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
2.9.3 Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, lʹimpresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
Lʹassemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la DD.LL..
Nella progettazione e nellʹimpiego delle attrezzature di montaggio, lʹImpresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata.
2.9.4 Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori unʹaccurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole dʹarte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dellʹImpresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della L. 1086/71.
2.10 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE.
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dellʹedificio (pareti, pavimenti controterra, terrazzi, coperture, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) Impermeabilizzazioni al piano copertura;
b) Impermeabilizzazioni di opere interrate (pareti esterne delle vasche di accumulo dell’acqua);
c) Impermeabilizzazione, rivestimento, dei lati interni e del fondo delle vasche di accumulo;
10.3. Per la realizzazione delle diverse categorie di lavori si procederà per come segue:
2.10.1 Per la impermeabilizzazione della copertura.
L’impermeabilizzazione della copertura sarà garantita attraverso il corretto montaggio delle
lamiere grecate cibentate di copertura. Si dovrà fare altresì attenzione al montaggio delle parti in vetro che dovranno essere perfettamente sigillate e dotate di giungi in neoprene adatto agli amineti esterni. Tutte le giunzioni dovranno comunque essere protette. Per la realizzazione del nuovo manto di copertura in coppi (o altro a seconda delle indicazioni della D.L.) , si dovrà ottenere il nulla osta da parte della DD.LL. relativamente al colore ed al modello. Il manto dovrà essere montato con tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardia dell’incolumità delle persone. Sono compresi tutti gli oneri di taglio, sollevamento in quota, fissaggio e prove di tenuta.
2.11 SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI.
11.1. Definizioni.
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dellʹedificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda delle loro funzioni in:
– rivestimenti per esterno e per interno;
– rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
– rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
2.11.1 Sistemi realizzati con prodotti rigidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni seguenti:
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà lʹesecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
In alternativa alla posa con letto di malta si procederà allʹesecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di marmo, pietra, calcestruzzo, e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta allʹacqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, lʹallineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante.
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto in b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, lʹesecuzioni dei fissaggi la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, lʹesecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
2.12 OPERE IN VETRO E SERRAMENTISTICA.
Si intendono per opere in vetro quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte.
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
2.12.1 Modalità.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per lʹisolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano allʹesterno rispetto allʹinterno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
Lʹesecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
2.12.2 Posa dei serramenti.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta allʹaria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere lʹelasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto lʹazione del vento od i carichi dovuti allʹutenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
– assicurando il fissaggio con lʹausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
– sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc.;
– curando lʹimmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.
2.12.3 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dellʹesecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) lʹassenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta allʹacqua, con spruzzatori a pioggia, ed allʹaria, con lʹuso di fumogeni, ecc.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
2.13 ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE.
2.13.1 Generalità.
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema rispetto allʹesterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (realizzazione con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (realizzazione con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2.13.2 Modalità Costruttive.
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è
composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o danneggiamenti ed opportunamente protette dalla corrosione. Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dellʹelemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dellʹedificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta allʹacqua, allʹaria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc.
La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nellʹarticolo a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nellʹarticolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con
precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nellʹarticolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia allʹarticolo sullʹesecuzione di queste opere.
Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dellʹesecuzione si curerà la completa esecuzione dellʹopera con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), allʹesecuzione dei vani di porte e finestre, alla
realizzazione delle camere dʹaria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nellʹarticolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nellʹesecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso lʹutilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire lʹadeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con lʹinterposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
2.14 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI.
2.14.1 Generalità.
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del terreno).
2.14.2 Aspetti funzionali.
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali.
La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
- strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
- strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).
La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
- il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
- strato impermeabilizzante (o drenante);
- lo strato ripartitore;
- strati di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni verificate, altri strati complementari possono essere previsti in corso d’opera.
2.14.3 Specifiche.
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e lʹesecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nellʹarticolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta allʹacqua, barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati allʹarticolo sulle coperture continue.
Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato allʹarticolo sulle coperture piane. Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nellʹapposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dellʹutilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
2.14.4 Prescrizioni.
Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
- Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento allʹacqua, ecc.
- In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
- Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per lʹesecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati.
- Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
- In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
- Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
- Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dellʹesecuzione.
- Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nellʹarticolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante lʹesecuzione si curerà a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà, in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) lʹesecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre lʹimpiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
2.15 COMPONENTI DELLʹIMPIANTO DI ADDUZIONE DELLʹACQUA.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.15.1 Apparecchi sanitari.
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono soddisfare i seguenti requisiti:
– robustezza meccanica;
– durabilità meccanica;
– assenza di difetti visibili ed estetici;
– resistenza allʹabrasione;
– facile pulizia di tutte le parti che possono venire a contatto con lʹacqua sporca;
– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
– funzionalità idraulica.
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi.
2.15.2 Rubinetti sanitari.
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata dʹacqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati e gemellati, corpo apparente
o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura dʹacqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere lʹacqua alla temperatura prescelta.
b) I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze allʹacqua;
- tenuta allʹacqua alle pressioni di esercizio;
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano allʹesterno dellʹapparecchio sul quale devono essere montati;
- proporzionalità fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
c) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.
2.15.3 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sullʹargomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di
inalterabilità alle azioni chimiche ed allʹazione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
2.15.4 Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- inalterabilità alle azioni chimiche ed allʹazione del calore;
- non cessione di sostanze allʹacqua potabile;
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dallʹinterno e/o dallʹesterno;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella di xxxxxxxxx collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
2.15.5 Rubinetti a passo rapido, flussometri .
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dellʹacqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.
2.15.6 Cassette per lʹacqua.
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola lʹafflusso dellʹacqua, realizzato in modo che, dopo
lʹazione di pulizia, lʹacqua fluisca ancora nellʹapparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente dʹacqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dellʹacqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
2.15.7 Tubazioni e raccordi.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dellʹacqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
b) I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863.
c) I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
d) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm.
e) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 16.
f) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
2.15.8 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte dʹacqua devono essere conformi alla norma
UNI 7125.b) Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma UNI 9157.
c) Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335.
d) La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
e) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
2.15.9 Apparecchi per produzione acqua calda
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della Legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a regola dʹarte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI e/o IMQ).
2.15.10 Esecuzione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua.
In conformità alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
Si intende per impianto di adduzione dellʹacqua lʹinsieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono lʹacqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo, vasche o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
a) Impianti di adduzione dellʹacqua potabile.
b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dellʹacqua calda.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e
quelle già fornite per i componenti; vale, inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182.
a) Le fonti di alimentazione dellʹacqua potabile saranno costituite da acquedotto pubblico gestito o controllato dalla pubblica autorità.
Gli accumuli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dallʹesterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
- avere le prese dʹaria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorità competenti;
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dellʹacqua contenuta ogni due giorni per serbatoi con capacità fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacità maggiore;
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).
b) .. le reti di distribuzione dellʹacqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo dʹariete.
Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e lʹeliminazione dellʹaria. Quando sono incluse reti di circolazione dellʹacqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;
- la collocazione dei tubi dellʹacqua non deve avvenire allʹinterno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dallʹacqua, allʹinterno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
- Inoltre i tubi dellʹacqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dellʹacqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;
- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre
al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dallʹazione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
- nellʹattraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere allʹinterno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di
contenere anche lʹeventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, lʹinterspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati
supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dellʹestensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;
- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dellʹacqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
c) Nella realizzazione dellʹimpianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili.
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanit., da parti dellʹimpianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64‐8. Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni oltre a scegliere
componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dellʹacqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/min.).
In fase di posa si curerà lʹesecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti anti vibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.
2.15.11 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dellʹimpianto di adduzione dellʹacqua opererà come segue:
a) darà il proprio N. O. alle eventuali soluzioni proposte dall’Appaltatrice;
b) comunque, nel corso dellʹesecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che lʹesecuzione sia coerente con
quella concordata.
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione ed antivibranti, ecc.
c) Al termine dellʹinstallazione verificherà che siano eseguite dallʹinstallatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore).
Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27. Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dellʹimpianto, dettagli
costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dellʹinstallatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
2.16 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE.
In conformità alla Legge 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.16.1 Definizioni.
Si intende per impianto di scarico delle acque usate lʹinsieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono lʹacqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.
Funzionalmente sarà suddiviso per come segue:
- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramaz., colonne, collettori);
- parte destinata alla ventilazione primaria;
- parte destinata alla ventilazione secondaria;
2.16.2 Materiali e componenti.
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183.
1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:
- tubi di acciaio zincato UNI 6363 e UNI 8863 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa
riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: o tubi di PVC per condotte allʹinterno dei fabbricati: UNI EN 1329‐1;
o tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401‐1;
o tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613;
o tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451‐1;
o tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte allʹinterno dei fabbricati: UNI 8451.