Contratto di assicurazione per i rischi diversi Autovetture
PORSCHE
Contratto di assicurazione per i rischi diversi Autovetture
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E GLOSSARIO
Documento aggiornato a gennaio 2019
INDICE
GLOSSARIO DEFINIZIONI pag. 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 5
SEZIONE 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI pag. 8
SEZIONE 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag. 14
SEZIONE 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA pag. 17
SEZIONE 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE pag. 23
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 27
GLOSSARIO – DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Accessori di serie – Accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino. Accessori non di serie – Accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli “accessori di serie” e degli “optional”.
Aggravamento del rischio – Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Antifurto satellitare – Sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di furto o tentato furto, un’apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l’esatta posizione del veicolo.
Apparecchi audiofonovisivi – Radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari stabilmente installati, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi gli impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato – Soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione (contratto) – Contratto a prestazioni corrispettive con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.
Atto vandalico – Gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Beneficiario – Soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell’assicuratore.
Centrale Operativa – Centro di ricezione telematica dei segnali di controllo e di allarme dei veicoli (per veicoli dotati di antifurto satellitare). Conducente - Persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente – Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.
Danno – Modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psicofisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.
Degrado / Deprezzamento – Diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
Effrazione – Scasso o rottura degli accessi o chiusure del veicolo.
Estensione territoriale (per la garanzia Assistenza) – L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L’assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.
Estero (per le garanzie Assistenza) – Per Estero si intendono gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.
Franchigia – Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’Indennizzo.
Franchigia per invalidità permanente (per l’assicurazione per gli Infortuni del Conducente) – Misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.
Furto – Reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto – Xxxxx subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Immatricolazione – Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi Stato.
Incendio – Combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente – Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.
Indennizzo / indennità o rimborso – Somma o prestazione dovuta dall’Impresa in caso di sinistro al proprio assicurato, in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza.
Infortunio – Evento connesso alla circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanete) o la morte.
Invalidità permanente – Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell’uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura – Struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.
Leasing - Contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche veicoli, con la possibilità, per il locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.
Locatario – La persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di leasing, l’utilizzo di un bene.
Optional – Accessori stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino. Polizza – Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico
Premio – Somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Prestazione (per la garanzia Assistenza) – Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’ Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di HDI Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Proprietario del veicolo – Intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà o colui, per i veicoli non registrati al P.R.A. che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Quattroruote – La pubblicazione mensile della Editoriale Domus e sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli accessori di serie.
Rapina – Reato, previsto dall’articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
Regola proporzionale - Somma assicurata insufficiente – Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).
Ricovero – Degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Rischio – Eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi legata all’attività umana o alla vita delle persone. L’alea insieme al premio rientra nell’oggetto del contratto di assicurazione.
Scoperto – Parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro o caso assicurativo – Verificarsi dell’evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela Legale, per il quale è prestata la garanzia. Sinistro (per la garanzia Assistenza) – Xxxxxx, incidente, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurato.
Società – La società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale - Arag SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, via del Commercio, 9 – 37135 Verona.
Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza – Europ Assistance Italia S.p.A.
Struttura organizzativa – La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno – che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.
Tutela Legale – L’Assicurazione di Tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. Unico Caso assicurativo (per la garanzia di Tutela Legale) – Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Valore a nuovo – Prezzo di acquisto del veicolo compresi accessori ed optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell’I.V.A. nei casi in cui all’assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell’eventuale contributo/incentivo statale all’acquisto indicato in fattura.
Valore commerciale / Valore di mercato – Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. E’ il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato “Valore Assicurato” per le autovetture e fuoristrada e dall’Eurotax “Giallo” per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote. Veicoli assicurabili – Le autovetture di marca Porsche vendute dalla rete ufficiale di Porsche Italia.
PORSCHE AUTOVETTURE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
1.2 Variazione del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
1.3 Variazione della residenza del proprietario
Il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società nel caso di cambiamento di residenza del proprietario intervenuto in corso di contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di tale comunicazione, se la zona tariffaria a cui è stato assoggettato il veicolo risulta essere inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, l’indennizzo verrà determinato con l’applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile).
1.4 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto a partire dall’ora e dal giorno espressamente indicati sulla scheda di proposta di polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è calcolato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale.
1.5 Non tacita proroga del contratto
La polizza cessa alla sua naturale scadenza e non è soggetta a tacito rinnovo. Non trova applicazione l’art. 1901 secondo comma, del Codice Civile.
1.6 Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente o l’alienante / proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società presentando adeguata documentazione di vendita.
Il contratto si risolve dal giorno a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà certificato dalla consegna di idonea documentazione di vendita e la Società, previa esibizione dell’attestazione di alienazione del veicolo assicurato e restituzione del contratto assicurativo in corso, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dalla data dell’effettivo trasferimento di proprietà del veicolo, al netto delle imposte.
La risoluzione del contratto e la restituzione del premio pagato e non goduto dalla data dell’effettiva vendita avverrà a patto che sia stata consegnata l’idonea documentazione di vendita; in caso contrario la risoluzione e la restituzione del premio pagato e non goduto avverranno dalla data dell’effettiva consegna della documentazione di vendita, se quest’ultima è posteriore alla data dell’effettiva vendita.
1.6 Bis – Diritto di ripensamento
In caso di vendita effettuata con tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla ricezione dei documenti assicurativi.
La comunicazione del Contraente deve essere notificata alla Società a mezzo Raccomandata A/R indirizzata ad HDI Assicurazioni S.p.A., via Abruzzi 10
– 00187, alla quale devono essere allegati i documenti assicurativi di cui sopra. La Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ove previsto. I timbri postali faranno fede ai fini della verifica del corretto esercizio del diritto di ripensamento.
1.7 Risoluzione del contratto per furto o appropriazione indebita del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza ed il premio rimane acquisito interamente alla Società.
Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
1.8 Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società.
L’Assicurato deve inoltre consegnare alla Società:
• in caso di cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà e della targa di immatricolazione.
• in caso di demolizione o rottamazione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
Il contratto si risolve dalla data della consegna della documentazione indicata al primo ed al secondo comma e la Società,restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato del veicolo, al netto delle imposte, a patto che sia stata consegnata l’idonea documentazione sopra indicata; in caso contrario la restituzione del premio pagato e non goduto avverrà dalla data dell’effettiva consegna della documentazione, se quest’ultima è posteriore alla data dell’effettiva demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione.
1.9 Sospensione in corso di contratto
Non è concessa la sospensione del contratto.
1.10 Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
La denuncia può essere presentata:
a mezzo telefono al numero verde | 000 00 00 00 |
a mezzo fax al numero verde: | 800 60 61 61 |
a mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx |
a mezzo posta elettronica indirizzata a: | |
a mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a: | |
rivolgendosi al proprio intermediario | |
per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario. |
La denuncia deve indicare la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, l’entità del danno, il nome e domicilio degli eventuali testimoni, nonché avere in allegato il certificato di residenza del proprietario del veicolo (locatario nel caso di contratti di leasing).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo o dolo di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente trasmettendone copia alla Società.
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto.
1.11 Modifiche dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
1.12 Imposte e tasse
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
1.13 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
ALTRE NORME COMUNI
(operanti soltanto se espressamente richiamate nell’apposito riquadro di polizza)
VA – Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione
Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza.
La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
b) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, a versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.5 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.
VB – Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale
Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto durante la vigenza della polizza, con esclusione quindi dell’eventuale mancato rinnovo alla scadenza contrattuale;
c) non pagare in caso di sinistro Xxxxxxxx, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolata ria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, a versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolata ria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.5 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.
VC – Condizione di vincolo per veicoli concessi in leasing. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione
Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Locatario fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolata ria.
Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Resta altresì inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.5 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società.
Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.
VD – Condizione di vincolo per veicoli concessi in leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing
Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Locatario fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto durante la vigenza della polizza, con esclusione quindi dell’eventuale mancato rinnovo alla scadenza contrattuale.
Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Resta altresì inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.5 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.
SEZIONE 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI
2.1 Oggetto dell’assicurazione
Premesso che l’assicurazione vale per il veicolo identificato in polizza e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla scheda di proposta polizza, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional stabilmente installati sullo stesso, esclusi gli audiofonovisivi salvo quanto previsto dall’art. 2.6 “Audiofonovisivi”, la Società si obbliga, nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono, a:
2.1.1 Incendio – indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell’azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
2.1.2 Furto e rapina totale e parziale – indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina.
Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.
2.1.3 Eventi speciali – indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di:
• scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
• uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni.
2.1.4 Rottura Cristalli – indennizzare l’Assicurato delle spese sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno assicurativo.
2.1.5 Kasko a primo rischio assoluto – indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e pertanto nella determinazione dell’ammontare del danno non viene applicata la regola proporzionale.
2.1.6 Collisione (Kasko limitata) – indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, munito di targa propria o ciclomotore, dovuto alla circolazione.
2.2 Pacchetto A - “Garanzie integrative”
Fermo quanto previsto all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” primo capoverso, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato:
Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione - in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:
a) alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL;
b) alle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless). Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere.
La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 250,00.
Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese sostenute per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
2.3 Pacchetto B - “Garanzie complementari Danni”
Fermo quanto previsto all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” primo capoverso, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato:
Xxxxx al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per l’esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Altri danni da esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per:
a) esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all’uso dello stesso, purché il trasporto o l’installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
b) esplosione o scoppio verificatosi all’esterno del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 15.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni ai bagagli trasportati – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. 2.1.1 “Incendio” o ai sensi della precedente garanzia “Altri danni da esplosione o scoppio”.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.550,00 per sinistro e per anno assicurativo.
RC da incendio con limite d’indennizzo (Ricorso terzi) – di quanto questi sia tenuto a pagare per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi di legge, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
2.4 Pacchetto C - “Garanzie complementari Circolazione”
Fermo quanto previsto all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” primo capoverso, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato:
Collisione con veicoli non assicurati – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da assicurazione per la Responsabilità civile derivante da circolazione.
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.100,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Dispositivi di sicurezza – delle spese sostenute sino ad un massimo di Euro 775,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualora a seguito di un sinistro da circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo, si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
• air – bag;
• pretensionamento delle cinture di sicurezza;
• dispositivi antincendio.
Impianto antifurto – delle spese sostenute per il ripristino dell’impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione. La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
2.5 Esclusioni
2.5.1 Esclusioni generali relative a tutte le garanzie
L’ assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
b) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;
c) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
e) qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
g) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto, salvo quanto previsto dall’art.
2.3 “Pacchetto B – Garanzie Complementari Danni” se operante, in relazione ai danni da furto di cose non assicurate;
h) verificatisi all’interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall’art. “2.2 Pacchetto A – Garanzie Integrative” e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.
2.5.2 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 2.1.1)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni causati da:
a) semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc);
b) incendio derivante da collisione con altro veicolo, con persone od animali;
c) incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.
2.5.3 Esclusioni specifiche relative alla garanzie Furto e Rapina totale e parziale (artt. 2.1.2)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da appropriazione indebita del veicolo;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
2.5.4 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi speciali (art. 2.1.3)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da incendio;
b) qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati;
c) derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo identificato in polizza o riconducibili alla garanzia kasko;
d) derivanti da allagamento causato da insufficiente deflusso dell’acqua piovana, conseguente a normali precipitazioni atmosferiche, dovuto a scarsa o mancata manutenzione dei sistemi di scarico;
e) causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.
2.5.5 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 2.1.4)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
b) causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
d) conseguenti a collisione con altri veicoli;
e) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici.
2.5.6 Esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko a primo rischio assoluto e Collisione (artt. 2.1.5 e 2.1.6)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni al veicolo:
a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell’abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso o di un caso fortuito;
b) se il conducente si trova, in occasione del sinistro in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni;
c) a seguito di circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
d) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di xxxxxxx a spinta o a mano;
f) subiti a causa di circolazione fuori strada intendendosi per tale la circolazione su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli o su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza;
g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;
i) subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
2.5.7 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A “Garanzie integrative” (art. 2.2)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
2.5.8 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B “Garanzie complementari danni” (art. 2.3)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) subiti da xxxxxxxx e i preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio;
b) relativamente alla garanzia “RC da incendio con limite di indennizzo” alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato, e i danni da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
2.5.9 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C “Garanzie complementari circolazione” (art. 2.4)
Oltre a quanto previsto all’art. 2.5.1, l’assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di sinistri non dovuti alla circolazione;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
2.6 Audiofonovisivi
Se è prestata la garanzia Furto e rapina totale e parziale (art. 2.1.2), l’assicurazione è estesa al furto degli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto.
In caso di danno la Società determina l’indennizzo tenendo conto del degrado d’uso e vetustà, con l’applicazione della regola proporzionale, di cui all’art. 1907 del Codice Civile. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro, con lo scoperto del 10% ed il minimo di Euro 100,00.
2.7 Determinazione dell’ammontare del danno
a) Perdita totale del veicolo
Per perdita totale si intende quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto a mettere il relitto a disposizione della Società; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo sarà detratto dall’indennizzo stesso.
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l’indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote / xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell’evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati; qualora detta pubblicazione non riporti la
quotazione del veicolo assicurato, il valore della stesso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati, verrà determinato in base al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo al momento del sinistro.
Nel caso le pubblicazioni sopra indicate non riportino la quotazione del veicolo assicurato, il valore dello stesso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati, verrà determinato in base al valore di mercato al momento del sinistro In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l’indennizzo.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.
b) Danno parziale
Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto non superino l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional stabilmente installati.
Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie e gli optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate, come segue:
• se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell’apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, accessori non di serie e optional;
• se al momento del sinistro sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, tenendo conto del degrado d’uso.
In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.
In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del Codice Civile).
Sia per il caso di perdita totale, che per quello di danno parziale:
• nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato;
• l’indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di serie e degli optional assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.10 “Scoperto e franchigia”.
2.8 Valore a nuovo per autovetture in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina
A parziale deroga dell’art. 2.7 “Determinazione dell’ammontare del danno”, in caso di perdita totale dell’autovettura, la determinazione dell’ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto delle quotazioni della pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus), ma con riferimento al prezzo di acquisto dell’autovettura, purché ricorrano le seguenti condizioni:
• che la perdita totale si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
• che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto dell’autovettura risultante dalle relative fatture o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico ed a condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto dell’autovettura così come risultante dalla fattura d’acquisto.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.
2.9 Procedimento per la determinazione dell’ammontare del danno - Nomina e mandato dei Periti
In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla quantificazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
2.10 Scoperto e franchigia
Dal danno determinato ai sensi degli artt. 2.7 “Determinazione dell’ammontare del danno” e 2.8 “Valore a nuovo per autovetture in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina” si deducono gli eventuali scoperti e/o franchigie precisati nella scheda di polizza o nelle presenti condizioni contrattuali.
Tuttavia, in caso di danno parziale, qualora la riparazione del veicolo avvenga in una delle officine autorizzate di Porsche Italia, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti in polizza si intendono ridotti del 30%.
2.11 Diritto di surrogazione
I diritti e le azioni che l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.
2.12 Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentirne la regolare circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di sinistro, salvo espresso consenso della Società.
La Società, invece di pagare l’indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall’art. 2.7 “Determinazione dell’ammontare del danno”.
L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, ne in tutto ne in parte, quanto possa essere salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.
2.13 Pagamento dell’indennizzo
La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A., le chiavi o i congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro. Il pagamento dell’indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall’evento.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi. In caso di cessione del credito da parte del proprietario (locatario nel caso di contratti di leasing) al concessionario ufficiale presso il quale è stato riacquistato o riparato il veicolo, restano comunque a carico dell’Assicurato gli scoperti e/o franchigie previsti dalle presenti condizioni di polizza.
2.14 Relitti
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, la Società, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2.7 “Determinazione dell’ammontare del danno”, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta della Società l’Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante le cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all’art. 46, 4° comma, D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
2.15 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e della Serbia.
2.16 Xxxxxxx xxxxxxxxxx per anno assicurativo valido per le garanzie Incendio, Xxxxx e rapina totale e parziale, Eventi socio-politici, Eventi naturali, Kasko a primo rischio assoluto, Collisione
Nel caso di più sinistri, verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, che interessano una medesima garanzia, la somma degli indennizzi liquidati dalla Società non potrà superare la somma assicurata.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti soltanto se espressamente richiamate)
AS Antifurto Satellitare
L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato che:
• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del Sistema di Antifurto Satellitare indicato sulla scheda di polizza;
• l'installazione del Sistema di Antifurto Satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa;
• il Sistema di Antifurto Satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.
Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell’assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall’installatore.
Qualora risulti che al momento del sinistro:
• il sistema di antifurto satellitare non sia stato inserito;
• il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di antifurto satellitare sia stato dimenticato all’interno del veicolo;
• non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
• il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
• non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull’antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
• in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
la Società in deroga a quanto previsto all'art. 2.10 "Scoperto e franchigia" delle Condizioni Generali, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.
Nel caso l’assicurato non abbia effettuato immediata denuncia di furto alla Centrale Operativa ed all’Autorità, oltre che alla Società, la Società stessa, in deroga a quanto previsto all’art. “2.10 – Scoperto e franchigia”, corrisponderà all’Assicurato il 75% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il restante 25% a carico dello stesso Assicurato.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro.
In caso di furto totale del veicolo assicurato è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi o ai congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) anche i telecomandi per l’inserimento / disinserimento dell’impianto di antifurto satellitare.
Nel caso risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia installato, in deroga a quanto previsto all’art. 2.10 “Scoperto e franchigia”, la Società corrisponderà all’Assicurato il 60% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.
SEZIONE 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
3.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza, entro i limiti stabiliti in polizza, gli infortuni che il conducente del veicolo indicato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario, dovesse subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda.
L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.
Tuttavia la garanzia è comunque operante quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso e, comunque, quando il conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro.
3.2 – Estensioni dell’assicurazione
Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l’annegamento, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva. Sono infine compresi, purché dovuti a causa di terzi, anche gli infortuni avvenuti nell’accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
3.3 - Delimitazione dell’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b) da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
d) da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
e) da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.
Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.
3.4 - Criteri di indennizzabilità
La Società liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
3.5 – Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
3.6 – Morte presunta
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
3.7 – Raddoppio indennizzo in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili
Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre l’indennizzo, spettante ai figli minori, viene raddoppiato con il limite dell’importo complessivo di 100.000 euro, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.
3.8 – Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. Nulla è quindi dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 60% la somma viene corrisposta per intero.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:
ARTI O ORGANI | Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale |
Un arto superiore | 70 |
Una mano o un avambraccio | 60 |
Un pollice | 18 |
Un indice | 14 |
Un medio | 8 |
Un anulare | 8 |
Un mignolo | 12 |
La falange ungueale del pollice | 9 |
ARTI O ORGANI | Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Un piede | 40 |
Ambedue i piedi | 100 |
Un alluce | 5 |
Un altro dito del piede | 3 |
La falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Una falange di altro dito del piede | 1 |
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60 |
Un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 |
Un occhio | 25 |
Ambedue gli occhi | 100 |
Un rene | 20 |
La milza | 10 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 |
Perdita totale della voce | 30 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nell’ipotesi di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dal sinistro, il relativo indennizzo è trasmissibile agli eredi. Qualora il danneggiato non sia stato sottoposto all’accertamento medico legale della Società, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base della documentazione disponibile.
3.9 - Anticipo dell’indennizzo
A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000 Euro.
Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.
3.10 – Rimborso spese di cura
La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato, entro un anno dall’infortunio, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza ancorché in franchigia, ma comunque non risarcite da altra garanzia o polizza, per:
a) gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
b) le rette di degenza in istituto di cura;
c) il trasporto in ambulanza all’istituto di cura o all’ambulatorio;
d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura;
f) l’acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l’infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi. Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’invalidità accertata non sia in franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00.
3.11 – Controversie
In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 3.4 “Criteri di indennizzabilità” le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. E’ naturalmente fatto salvo il ricorso all’autorità Giudiziaria.
3.12 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.
3.13 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione di data, ora e luogo del fatto, la causa e le modalità dell’evento, nonché l’entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
3.14 – Richiamo ad altre Condizioni Generali
Per quanto riguarda: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio – Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
– Non tacita proroga del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione 1).
SEZIONE 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA
Premessa
Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 000 000 000 e 02 5828 6671, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.
Sono considerati assicurati per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti P.A.9, P.A.11, P.A.12, P.A. 13, P.A.15, P.A.16, P.A.19, P.A.20, P.A.21, P.A.22, e P.A.23, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP
P.A) Oggetto delle prestazioni
Con il Servizio Assistenza Auto sono garantite le prestazioni di seguito specificate:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
P.A.1. – Soccorso stradale – Traino
Qualora, in conseguenza di incidente o guasto, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o ritrovamento dopo il furto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 25 Km, inteso come percorso stradale, dal luogo in cui si è verificato l’evento. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l’altezza di metri 2,90.
P.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.
Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
P.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
P.A.4 – Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione “P.A.1 – Soccorso stradale – Traino” oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato , 24 ore su 24, un’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, per un massimo di 3 giorni consecutivi anche se non richiesta contestualmente al fermo del veicolo.
Inoltre tale autovettura, se richiesta al momento del fermo del veicolo, potrà essere fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.
Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera.
Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla prestazione “P.A.7 – Auto in sostituzione in Italia”.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.
Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:
• patente di guida in originale e valida;
• carta di credito a titolo di cauzione.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
• le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
P.A.5 – Assistenza telefonica
Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni relative a:
• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
• centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
• codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
• traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;
• potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato a un proprio legale.
La presente prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre prestazioni di Assistenza.
P.A.6 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.
P.A.7 – Auto in sostituzione in Italia:
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:
• sette giorni consecutivi in caso di xxxxxx, danno parziale per: incidente, incendio, rapina, furto;
• trenta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.
In caso di furto o rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l’Assicurato sarà tenuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all’Autorità Pubblica.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Per il pagamento del deposito cauzionale è necessaria una carta di credito.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
P.A.8 – Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
• targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
• codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al
P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro – attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
P.A.9 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
P.A.10 – Consulenza medica specialistica
Qualora l’assicurato, in seguito ad infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici specialisti della Struttura Organizzativa.
Tali medici specialisti possono essere: Ortopedico, Neurologo, Chirurgo Generale, Odontoiatra, Cardiologo, Geriatra. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
P.A.11 – Invio di un’autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, trovandosi sul territorio Italiano necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per sinistro.
P.A.12 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:
• ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell’Assicurato;
• ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea:
− aereo sanitario;
− aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
− treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
− autoambulanza;
• ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
P.A.13 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione “P.A.12 – Trasferimento in un xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx” xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro alla destinazione indicata dall’Assicurato, in Italia, con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
P.A.14 – Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico generale di possesso;
• perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, l’originale della denuncia rilasciata all’assicurato dall’Autorità competente e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato
P.A.15 – Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
P.A.16 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio:
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
oppure:
• un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente all’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
P.A.17 – Autista a disposizione:
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente occorso al veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.
La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
P.A.18 – Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
P.A.19 – Accompagnamento minori
Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati (intendendosi con ciò trasportati a bordo del veicolo assicurato), si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente occorso al veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
P.A.20 - Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente occorso al veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
P.A.21 – Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio conseguente all’incidente occorso al veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
P.A.22 - Rientro con un familiare
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto P.A.21, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
P.A.23 - Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente occorso al veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all’estero
P.A.24 – Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro avvenuto all’estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento ed alla circolazione del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.
P.A.25 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo, come da quotazione riportata su Quattroruote, risultasse, dopo il sinistro, inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 400,00. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
P.A.26 – Interprete a disposizione
Qualora l'Assicurato necessiti di un interprete, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato medesimo in seguito ad incidente occorso al veicolo assicurato oppure, in caso di infortunio dell’Assicurato occorso comunque a causa di un incidente coinvolgente il veicolo coperto dall’assicurazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare suddetto interprete, tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
P.A.27 – Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per sinistro.
P.A.28 – Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
P.A.29 - Anticipi di denaro
Qualora l'Assicurato trovandosi all’estero debba sostenere, a causa di un sinistro occorso al veicolo assicurato delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Qualora l’ammontare delle fatture superasse l’importo di Euro 500,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L’importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.000,00.
P.A.30 – Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell’Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.
P.B) Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni:
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le “Assistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.
n) Per quanto riguarda: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio – Non tacita proroga del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.13, delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione 1).
P.C) Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24: dall’Italia al numero verde: 000 000 000
dall’estero al numero di Milano: x00 00 0000 0000
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
oppure inviare un fax al numero di Milano x00 00 0000 0000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla "HTOP"
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza;
in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
SEZIONE 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx
x.00 - 00000 Xxxxxx XX, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
• telefono centralino: 000.0000000
• fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557
• mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE – PLUS
5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. “5.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. “5.6 – Gestione del caso assicurativo” comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie assicurate dalla polizza;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
E garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell’art. “5.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”, comma 3, per ogni grado di giudizio.
5.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
5.3 – Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “5.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
5.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1) L’Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si e verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3) L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all’estero chiederà all’Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
• farsi tutelare direttamente da ARAG all’estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale;
• farsi tutelare in via stragiudiziale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano. In quest’ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell’intero giudizio resteranno a carico dell’Assicurato.
5.5 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
5.6 – Gestione del caso assicurativo
1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “5.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
5.7 – Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o extragiudizialmente.
5.8 – Assicurati
Le garanzie previste all’art. “5.1 – Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate:
• al proprietario;
• al locatario in base ad un contratto di noleggio / leasing;
• al conducente autorizzato;
• ai trasportati;
per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
In riferimento a quanto prescritto all’art. e “5.11 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus”, lettera b), le garanzie valgono altresì in favore del Contraente – Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori e conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia.
5.9 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.;
i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art. “5.11 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus”, lettera d), avviene prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006;
n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
o) per le vertenze con la Società;
p) per i casi di adesione a class action.
5.10 – Estensione territoriale
La garanzia e operante nell’ambito territoriale per il quale e valida l’assicurazione RCA cui si riferisce.
5.11 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
a) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. In caso di incidente tra veicoli l’operatività viene garantita per recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento” di cui all’art.148 del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
b) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia e operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per caso assicurativo e senza limite annuo. A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “5.9 – Esclusioni”, lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
d) il recupero dei danni a persone o a cose per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento Diretto” disciplinata all’art. 149 e segg. del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”, esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 Codice delle assicurazioni private”, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall’assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;
e) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all’art.141 del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
Quanto previsto alle lettere a), d), e) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall’art. “5.9 – Esclusioni”, lettera g).
f) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 150,00. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. A parziale deroga dell’art. “5.10 – Estensione Territoriale” la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
La prestazione non opera nel caso di controversie contrattuali con la Società;
g) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 7.9 lett. g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
h) l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero;
i) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca, della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso, e proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il giudice Ordinario di primo Xxxxx avverso altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. “5.9 – Esclusioni”, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa. A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “5.9 – Esclusioni”, lettera g), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
l) gli arbitrati per la decisione delle controversie assicurate dalla polizza. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
m) l’anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente al massimale previsto in polizza, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero; l’anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.
In deroga all’art. “5.3 – Insorgenza del caso assicurativo”, le garanzie di cui alle lettere g), h), i), m), operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
5.12 – Richiamo ad altre condizioni generali
Per quanto riguarda: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio – Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
– Non tacita proroga del contratto – Imposte e tasse – Rinvio alle norme di legge – valgono le disposizioni indicate rispettivamente negli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.13, delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione 1).
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Premessa
Avere sempre a bordo:
• carta di circolazione o Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
• certificato di assicurazione;
• contrassegno di assicurazione;
• Carta Verde (necessaria in alcuni Paesi esteri);
• patente di guida valida (controllare periodicamente la scadenza);
• Xxxxxx Xxx “Constatazione amichevole di incidente”.
Premesso che ogni sinistro va denunciato alla Direzione Sinistri della Società, per ottenere un più rapido risarcimento dei danni è consigliabile:
• presentare la denuncia in modo tempestivo;
• fornire una descrizione dettagliata e completa del sinistro;
• allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e xxxxxx;
• indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.
Ecco alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se capita un sinistro. Incendio
Per la denuncia:
• descrivere dettagliatamente il sinistro;
• indicare sommariamente le parti danneggiate;
• segnalare l’eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altre Autorità;
• precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari;
• indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.
Furto e rapina
1. Presentare immediatamente denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o al Comando con carta da bollo e carta uso bollo, richiedendone copia autenticata.
2. Per la denuncia: inviare una lettera alla Società allegando copia del verbale di denuncia all’Autorità.
3. In caso di furto parziale:
• precisare le parti rubate o danneggiate;
• indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
• documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;
• documentare con fatture o ricevute fiscali l’acquisto dell’apparecchio audiofonovisivo rubato, con l’indicazione della marca e modello e la data della sua installazione sul veicolo in garanzia;
• allegare alla denuncia la relativa documentazione di spesa.
4. In caso di furto totale, se l’Assicurato viene a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima di aver ricevuto l’indennizzo:
• trasferire immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, per consentire gli accertamenti dei danni subiti che dovranno trovare corrispondenza nel verbale di ritrovamento delle Autorità del luogo in cui il veicolo è stato ritrovato;
• richiedere copia del verbale di ritrovamento;
• comunicare tempestivamente l’avvenuto ritrovamento alla Società;
• inviare alla Società copia del verbale di ritrovamento.
5. Per ottenere l’indennizzo in caso di furto totale presentare:
• certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato al P.R.A.;
• scheda di perdita di possesso;
• fattura di acquisto se il furto è avvenuto prima che sia completata l’iscrizione al P.R.A. o se è operante il valore a nuovo.
Tassa di proprietà e immatricolazione
Allegare alla richiesta d’indennizzo copia della denuncia di furto totale e la documentazione relativa al periodo per il quale è stata pagata la tassa di proprietà.
Eventi socio-politici e atmosferici
1. Per la denuncia:
• descrivere dettagliatamente il sinistro;
• indicare il luogo dove è possibile visionare l’autovettura per i necessari accertamenti;
• documentare le riparazioni di prima necessità.
2. Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da comportamenti altrui nei quali siano ravvisabili estremi di reato: presentare la denuncia alle Autorità utilizzando la carta da bollo più tre copie della stessa ed inviare all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, la lettera di denuncia del sinistro accompagnata da una copia della denuncia presentata alle Autorità.
3. Nel caso di danni da eventi naturali: allegare alla denuncia la certificazione dell’Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto il fatto.
Kasko e Collisione Per la denuncia
• descrivere dettagliatamente il sinistro;
• indicare sommariamente le parti danneggiate;
• segnalare l’eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altre Autorità;
• precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari;
• indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.
Rottura Cristalli Per la denuncia:
• descrivere dettagliatamente il sinistro alla Società precisando i danni subiti dal veicolo;
• indicare il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
• documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità.
Infortuni
1. Per la denuncia:
• inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la possibilità.
2. In ogni caso è necessario indicare:
• le generalità dell’Assicurato;
• il numero di polizza;
• la data, l’ora e il luogo dell’infortunio;
• le cause e le circostanze dello stesso.
3. Inoltre si deve allegare alla denuncia un certificato medico nel quale siano descritti in dettaglio:
• la natura delle lesioni;
• la regione anatomica colpita;
• la prognosi;
• l’eventuale ricovero;
• l’eventuale applicazione di apparecchio gessato o immobilizzante;
• le eventuali spese sostenute.
4. Successivamente è necessario inviare:
• eventuali certificati di proroga nei quali il medico indichi, in maniera circostanziata, i motivi per i quali ritiene necessario prolungare lo stato di infermità.
5. L’Assicurato deve:
• sottoporsi in qualsiasi momento su richiesta della Società, agli accertamenti e controlli medici necessari;
• fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Al sinistro verrà assegnato un numero progressivo di identificazione, al quale dovrà esser fatto riferimento nel corso della definizione dello stesso.
HDI Assicurazioni S.p.A.
Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx
Tel. x00 00 000 000
Fax x00 00 0000 0000
xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Mod. A3065 – Ed. 01/2019