SOMMARIO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI AGRICOLI COMUNALI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2017
SOMMARIO
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni e finalità
CAPO 2 – TERRENI AGRICOLI DI CATEGORIA 1
Art. 3 Criteri per l’assegnazione
Art. 4 Formulazione ed approvazione della graduatoria Art. 5 Assegnazione dei terreni di categoria 1
Art. 6 Riconsegna del terreno assegnato Art. 7 Revoca dell’assegnazione
Art. 8 Obblighi dell’assegnatario e canone
CAPO 3 – TERRENI AGRICOLI DI CATEGORIA 2
Art. 9 Requisiti e criteri per l’assegnazione Art. 10 Procedura di concessione
Art. 11 Contratto
Art. 12 Rinuncia alla concessione Art. 13 Migliorie
Art. 14 Risoluzione del contratto
CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 Sanzioni
Art. 16 Responsabilità, furti, danni e infortuni Art. 17 Disposizioni transitorie
Allegati:
A) Linee generali per la gestione dei terreni di categoria 1 Norme di gestione dei terreni di categoria 1
Norme di gestione dei terreni di categoria 2
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina la concessione di terreni agricoli di proprietà comunale, ad eccezione degli appezzamenti destinati ad “orti urbani” normati da un regolamento specifico.
Le aree individuate dall’Amministrazione Comunale sono suddivise in lotti di terreno distinti in due categorie a seconda dell’estensione superficiale.
Art. 2
DEFINIZIONI E FINALITÀ
Per terreno agricolo di categoria 1 si intende una porzione di area verde pubblica di superficie massima di 5.000 mq. messa a disposizione dei cittadini a fronte della corresponsione di un canone. Per terreno agricolo di categoria 2 si intende una porzione di un terreno pubblico di superficie maggiore di 5.000 mq. ceduto esclusivamente in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge 11.02.1971 n. 11, così come modificato dall'art. 45 della Legge 3.05.1982 n. 203 per la coltivazione di colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno.
CAPO 2 – TERRENI AGRICOLO DI CATEGORIA 1
Art. 3
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE
Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
a) essere residenti nel Comune di Casalgrande. punti 20 Il requisito della residenza può essere derogato per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il
trasferimento non impedisce la gestione dell'area;
b) non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno punti 20 coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi
appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi (requisito che dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente allegata alla domanda di assegnazione);
c) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità certificata e punti 20 comprovata;
d) Età del richiedente superiore ad anni 65 punti 10
e) richiedente nella condizione di non occupato o cassintegrato punti 15
Art. 4
FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per l’assegnazione dei terreni agricoli di categoria 1 l’Ufficio Tecnico LL.PP., ogni cinque anni provvede a pubblicare un apposito bando con le relative indicazioni e modalità di richiesta.
Al termine del periodo di apertura del bando, l’Amministrazione comunale formula una graduatoria sulla base del punteggio attribuito in relazione ai criteri di assegnazione.
Entro 30 giorni dalla chiusura del bando la graduatoria viene approvata con atto a firma del Responsabile del Settore competente e pubblicata all’Albo Pretorio comunale.
La graduatoria delle domande eccedenti andrà a costituire una lista d’attesa, valida fino all’indizione di un nuovo bando, alla quale l’Amministrazione comunale potrà fare riferimento in caso di ulteriore e successiva disponibilità di aree accertando, al momento dell’assegnazione l’ esistenza delle condizioni dichiarate al momento della domanda. Nel caso tale graduatoria andasse ad esaurirsi l’amministrazione provvederà ad indire un nuovo bando anticipato.
Art. 5
ASSEGNAZIONE DEI TERRENI DI CATEGORIA 1
L’assegnazione dei singoli terreni agricoli di categoria 1 sarà definita con successivo atto a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e accettazione, da parte degli assegnatari, delle condizioni espresse dal Regolamento (allegato A “Linee generali di gestione dei terreni di categoria 1”).
L’assegnazione dei terreni ha validità pari ad anni cinque; decorso tale periodo il lotto ritorna in gestione all’Amministrazione comunale, senza che il precedente assegnatario possa vantare alcun diritto in merito alla eventuale nuova assegnazione.
Al fine di favorire l’accesso ai terreni al maggior numero di cittadini possibile, sarà assegnato un solo terreno per nucleo familiare.
L’Amministrazione comunale provvederà all’assegnazione dei terreni con riferimento alla graduatoria formulata sulla base delle domande presentate. Il richiedente in testa alla graduatoria potrà scegliere quale tra i lotti disponibili avere in assegnazione ed a seguire i successivi in graduatoria potranno scegliere tra i rimanenti a disposizione.
Agli ultimi affittuari che hanno avuto in assegnazione un terreno agricolo di categoria 1, prima dell’approvazione del presente regolamento, con un contratto ad oggi scaduto, in occasione del primo bando indetto dall’Amministrazione, è data facoltà di prelazione dell’area, senza la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 3. Tale diritto non è rivendicabile da nessun soggetto in occasione dei bandi successivi al primo.
Art. 6
RICONSEGNA DEL TERRENO ASSEGNATO
La riconsegna del terreno assegnato può essere determinata dalle seguenti situazioni:
1) Rinuncia: in caso di rinuncia, l’assegnatario è tenuto a darne comunicazione scritta tempestivamente all’URP del Comune.
2) Decesso dell’assegnatario: in caso di decesso dell’assegnatario, l’area potrà essere assegnata al coniuge o ad altro convivente che ne faccia domanda, per il periodo rimanente fino alla scadenza dell’assegnazione. Qualora siano presenti frutti pendenti, essi restano a disposizione dei familiari dell’assegnatario.
Art. 7
REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE
Costituiscono motivo di revoca dell’assegnazione del terreno assegnato le seguenti condizioni:
1) Condizione prolungata di non utilizzo dell’area: qualora l’assegnatario si trovi nella impossibilità di coltivare il terreno per un periodo limitato di tempo, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’Urp del Comune. In presenza di tale comunicazione, l’Amministrazione comunale dispone che la coltivazione del terreno possa essere temporaneamente affidata ad un componente del nucleo familiare dell’assegnatario o ad altro assegnatario altrimenti individuato. L’affidamento temporaneo non costituisce alcun diritto al subentro o all’assegnazione in via definitiva. In assenza di tale comunicazione, qualora il terreno risulti non coltivato per un periodo pari ad almeno 1 anno, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di provvedere alla revoca dell’assegnazione del lotto.
2) Comportamento inadeguato: la mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento, ricevuto e controfirmato per presa accettazione al momento dell’assegnazione, costituisce causa di revoca; in caso di danni cagionati da un assegnatario per incuria o comportamento scorretto nei confronti delle aree comuni o dei terreni assegnati ad altri.
Art. 8
OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO E CANONE
Gli assegnatari dei terreni di categoria 1 sono tenuti al rispetto del presente regolamento (con particolare riferimento alle linee generali di gestione, allegato A).
Per l'intera durata della concessione, il concessionario si impegna a riconoscere all'Amministrazione comunale il canone annuale determinato dalla Giunta comunale per ciascun terreno e allegato all’elenco delle aree disponibili, rivalutato annualmente, a decorrere dal secondo anno, sulla base dell’indice ISTAT (costo della vita).
CAPO 3 - TERRENI AGRICOLI DI CATEGORIA 2
Art. 9
REQUISITI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE
Il responsabile del servizio Lavori Pubblici, quando sono presenti sul territorio terreni agricoli di categoria 2 di proprietà comunale liberi (risultanti dall’elenco di cui all’art. 10), indice un’asta pubblica ai sensi dell’art. 22 della L. 11.02.1971, n. 11, per la loro concessione, per la durata di anni 7.
Xxxxxxx presentare richiesta di ammissione alla gara i cittadini e le società agricole. I richiedenti potranno fare domanda per più lotti ma essere assegnatari di uno solo tra quelli richiesti; pertanto nel caso un richiedente risultasse primo in più graduatorie dovrà scegliere e dichiarare quale terreno avere in concessione e a quali terreni rinunciare.
Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
Titolo di imprenditore agricolo: | punti | 20 |
Titolo di imprenditore agricolo (con età inferiore ai 35 anni): | punti | 30 |
Titolo di imprenditore agricolo professionale e società agricole | punti | 30 |
Azienda Agricola Biologica certificata | punti | 10 |
Residenza o sede legale nel comune di Casalgrande | punti | 30 |
Per ogni punto percentuale offerto al rialzo rispetto al canone | ||
posto a base di gara | punti | 1 |
Al fine di non alterare i rapporti tra i pesi attribuiti ai requisiti soggettivi e quelli attribuiti all’offerta economica, si procederà a riparametrare i punteggi assegnati ai requisiti soggettivi, attribuendo il massimo punteggio (70 punti) a chi avrà ottenuto la valutazione più alta e procedendo all’attribuzione degli altri punteggi in modo proporzionale.
Il rialzo del canone avrà un punteggio massimo pari a 30 punti ed attribuito con la formula: rialzo percentuale da valutare x 30 (punteggio massimo)/ rialzo percentuale più conveniente
In caso di parità di punteggio, dato dalla somma dei punti relativi ai requisiti soggettivi e quelli all’offerta economica, l’aggiudicazione avverrà riconoscendo in via preliminare la preferenza ai richiedenti insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione.
In caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.
L'assegnazione dei terreni è preclusa a chi risulti affittuario di altri terreni di proprietà del Comune di Casalgrande, in relazione ai quali sussistano morosità o in relazione ai quali il Comune abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano comunque in atto vertenze per cui sia stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. n. 203/82.
Il valore del canone posto a base per la presentazione delle offerte verrà definito sulla base dei canoni reali di locazione di terreni equivalenti.
Art. 10
PROCEDURA DI CONCESSIONE
La Giunta comunale pubblica annualmente l’elenco dei terreni agricoli liberi da concessione o i cui contratti scadono al termine dell’annata agraria in corso.
La Giunta determina altresì il canone minimo di affitto annuale, da porre a base di gara ai fini dell’assegnazione dei terreni, per ciascun terreno, sulla base della natura e delle caratteristiche del terreno e delle attività agricole praticabili, nonché sulla base della destinazione all’utilizzo pluriennale o stagionale. Tale canone dovrà esser versato in unica rata annuale anticipata entro il 10 novembre di ciascun anno di assegnazione e sarà rivalutato annualmente, a decorrere dal secondo anno, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita. All’atto della stipula del contratto di cui al successivo articolo 11, il concessionario dovrà versare la prima annualità del canone.
Gli immobili saranno affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.
E’ fatto divieto di rinnovo tacito della concessione.
Agli affittuari in possesso di lotti di terreno che abbiano in corso documentate agevolazioni o contributi concessi da enti e/o organismi pubblici, che prevedono una scadenza successiva alla data di scadenza del contratto, è concessa la possibilità, su richiesta documentata dell’interessato e previo parere favorevole espresso dalla Giunta comunale, di estendere per una sola volta la durata contrattuale.
A tal fine dovrà essere stipulato un nuovo contratto della durata strettamente necessaria affinché l’affittuario non perda i benefici in corso e comunque per un periodo non superiore a 7 (sette) annate agrarie, con applicazione dei canoni vigenti alla data di stipula del nuovo contratto e delle altre clausole contrattuali previste dal presente regolamento.
Art.11 CONTRATTO
La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi delle norme vigenti e stipula tra il responsabile del servizio comunale competente e l’assegnatario, con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario.
Nel contratto deve esser previsto l’obbligo, a carico dell’affittuario, ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole.
Dovrà inoltre essere previsto l’obbligo a carico dell’affittuario di assicurare l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno. In particolare sul terreno non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di
rifiuti di qualsiasi natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa.
E’ preclusa la possibilità di stipulazione di contratti d’affitto di terreni agricoli comunali a chi sia moroso nei confronti del Comune di Casalgrande a qualsiasi titolo.
Art. 12
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
L’assegnatario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 203. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell’annata agraria.
Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, il concessionario è obbligato a corrispondere il canone d’affitto per l’annata agraria successiva.
Art. 13 MIGLIORIE
E’ consentita al concessionario l’effettuazione, nei terreni oggetto di concessione, di opere di miglioramento fondiario esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Comune: il concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune.
In caso di migliore eseguite senza autorizzazione scritta il concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere.
Art.14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inosservanza da parte del concessionario dell’obbligo di pagamento del canone entro la scadenza del 10 novembre e/o degli altri obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o pec o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all’avvio delle procedure per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 46 della L. 3.05.1982, n. 203 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno del concessionario ed il risarcimento dei danni.
E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare il terreno concesso dal Comune, pena la risoluzione del contratto in danno del concessionario e l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla successiva gara per l’affitto dello stesso terreno cui si riferisce il contratto risolto.
E’ fatta salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata dal contratto, sia per l’intera superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal caso al concessionario verrà concesso il raccolto delle colture in atto al momento della risoluzione e corrisposto un indennizzo nella misura di un’annualità del canone di affitto, rapportata alla superficie per cui interviene la risoluzione.
CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 SANZIONI
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia.
In particolare sono previste le seguenti sanzioni :
Sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 per i concessionari che compiano le seguenti violazioni:
- danneggino la viabilità rurale;
- estirpino la macchia;
- inquinino o intasino pozzi;
- sconfinino in altri terreni comunali;
- rimuovano cippi di confine;
- danneggino colposamente col fuoco o con erbicidi terreni comunali.
Sono puniti con la sanzione amministrativa di € 500,00, salve le sanzioni penali e il risarcimento del danno, coloro che senza concessione coltivino o comunque utilizzino terreni comunali.
Art. 16
RESPONSABILITÀ, FURTI, DANNI E INFORTUNI
L’Amministrazione comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti che si possano verificare nella gestione e conduzione dei terreni comunali. Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’uso delle aree assegnate.
Per quanto non espressamente qui previsto si applica la normativa vigente.
Art. 17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I contratti ancora in essere restano validi fino alla loro naturale scadenza.
Allegato A
LINEE GENERALI PER LA GESTIONE DEI TERRENI DI CATEGORIA 1
Gli assegnatari sono tenuti al rispetto del presente regolamento con particolare riferimento alle linee generali di gestione, di seguito indicate.
- La produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell’ambito familiare.
- E’ ammessa la presenza di animali da cortile per un numero massimo di capi pari a 20.
- Vigilare sull’insieme dei terreni segnalando all’Amministrazione comunale ogni eventuale anomalia, abuso o difformità di condotta al presente regolamento.
- È vietato concedere ad altri, al di fuori dei casi previsti dal regolamento, sotto qualsiasi forma, l’utilizzo del lotto assegnato.
- Non è consentito chiedere rimborsi al Comune e/o al subentrante al momento del rilascio del lotto.
NORME DI GESTIONE DEI TERRENI DI CATEGORIA 1
Obblighi degli assegnatari:
- Mantenere l’area assegnata in uno stato decoroso coltivando in modo ineccepibile il terreno curando l’aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso.
- Non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del lotto.
- Curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio.
- Provvedere alla periodica pulizia vegetazionale, dei fossi di scolo interni od in fregio alle aree concesse ed alla loro risagomatura al fine del mantenimento in piena efficienza del sistema di raccolta e allontanamento delle acqua piovane ed evitare fenomeni di esondazione, erosione, smottamenti e frane.
- Provvedere alla periodica potatura e pulizia vegetazionale delle siepi ed alberi presenti sul terreno concesso confinanti con viabilità interpoderale o comunque d'uso pubblico, sentieri di fruizione pubblica dell'area boschiva o prativa comunale, altri terreni concessi ai sensi del presente regolamento o rimasti nella disponibilità del Comune.
- Osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree.
- Vigilare sull'insieme dei terreni e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia.
- Pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- Sottoscrivere e rispettare le Linee generali per la gestione dei terreni comunali di categoria 1.
- Segnalare all’ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata
per vacanza, malattia o altro;
Inoltre:
È consentito installare un solo contenitore serbatoio per l'acqua (capacità massima lt. 200) per ogni area, del colore stabilito dall’Amministrazione comunale. Il contenitore deve essere mantenuto rigorosamente chiuso.
Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con coperture in plastica), tunnel e reti antigrandine sono consentite senza necessità di specifica autorizzazione.
I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado,incuria).
Lo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti è a carico dei concessionari; è vietato depositare la neve rimossa dai terreni nelle vie di transito.
I ripostigli/ricoveri sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione. Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.
Divieti agli assegnatari
Agli assegnatari dei terreni di categoria 1 è fatto divieto:
- di abbandonare rifiuti dentro e intorno al terreno, di accatastare materiali di qualunque genere e natura e lasciare materiale incustodito all’interno dell’area che rechino danno all'estetica; i rifiuti prodotti dal terreno devono essere smaltiti dagli assegnatari.
- di recare disturbo con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione;
- di ammassare letame all'interno del terreno, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi il terreno avuto in gestione;
- di erigere manufatti e pavimentare parti dell’area;
- mettere a dimora piante che possano danneggiare o intralciare i vicini (piante ad alto fusto, piante infestanti) se non previo parere dell’Amministrazione.
Inoltre è assolutamente vietato:
· utilizzare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti e disseccanti; nell'uso dei prodotti antiparassitari consentiti (terza e quarta classe) si devono osservare scrupolosamente le norme di impiego riportate sulle confezioni, fermo restando il divieto di utilizzare per l’irrorazione attrezzature tali da propagare il prodotto o residui dello stesso sui lotti altrui. È altresì fatto divieto l’abbandono di contenitori di prodotti antiparassitari, anche vuoti, in luoghi accessibili a terzi.
· l’utilizzo del lotto per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio, deposito o scarico di materiale inquinante).
· di introdursi nei terreni altrui o raccogliere i prodotti ivi coltivati.
NORME DI GESTIONE DEI TERRENI DI CATEGORIA 2
I rapporti contrattuali relativi ai terreni di categoria 2 verranno definiti da contratti di tipo agrario sottoposti alla specifica normativa in materia.
Detti contratti dovranno contenere le prescrizioni e gli obblighi sopra previsti per i terreni di categoria 1 salvo situazioni di contrasto con la normativa specifica dei contratti agrari, con particolare riferimento alla:
- periodica pulizia vegetazionale, dei fossi di scolo interni od in fregio alle aree concesse ed alla loro risagomatura al fine del mantenimento in piena efficienza del sistema di raccolta e allontanamento delle acque piovane ed evitare fenomeni di esondazione, erosione, smottamenti e frane;
- periodica potatura e pulizia vegetazionale delle siepi ed alberi presenti sul terreno concesso confinanti con viabilità interpoderale, vicinale, comunale o comunque d’uso pubblico, sentieri di fruizione dell’area boschiva o prativa comunale, altri terreni concessi ai sensi del presente regolamento o rimasti nella disponibilità del Comune.
E’ vietata la coltivazione di OGM come da D. Lgs. 224/2003 di Attuazione della Direttiva 2001/18/CE.