PROCEDURA DI GARA
PROCEDURA DI GARA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCHE DATI E DOCUMENTI DELLE IMPRESE
CIG 8371198320
SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
l’Autorità di regolazione dei trasporti – C.F. 97772010019, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, di seguito indicato più brevemente come “Autorità”, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per la carica domiciliato presso la sede dell’Ufficio medesimo;
E
l’impresa ………. con sede in ……., rappresentata dal Sig. ……… nato a…… il .. nella sua qualità di e
legittimato a rappresentare l’impresa, che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come “Fornitore”;
**** PREMESSO CHE
- con determina del Segretario Generale n. ….. del , l’Autorità ha disposto l’affidamento dell’appalto
relativo al servizio di banche dati e documenti delle imprese;
- il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire ed, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- il Fornitore, salvo quanto appresso precisato, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula - in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- quanto segue.
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato tecnico, le Condizioni di contratto e l’offerta economica, comprensiva della tabella n.1 Integrazione offerta economica.
Art. 2 – Oggetto dell’appalto- rinvio
1. In relazione all’oggetto dell’appalto e alle modalità e tempi di esecuzione della fornitura si rinvia al Capitolato tecnico e alle Condizioni di contratto.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nella documentazione di gara.
Art. 3 - Norme regolatrici
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del “Codice dei Contratti Pubblici” D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto applicabili;
c) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nella documentazione di gara o quanto dichiarato dal Fornitore nell’offerta, prevarrà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Autorità.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l’Autorità da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio, ivi incluse le prestazioni connesse, dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nelle Condizioni di Contratto, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Autorità.
2. Il Fornitore si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Autorità rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Autorità, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 6 - Direttore dell’esecuzione del contratto -Referente dell’impresa
1. Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti all’espletamento delle attività convenzionalmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio “Direttore dell’esecuzione del presente Contratto” individuato nella persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx. Direttore dell’Ufficio ICT, al quale spetterà, tra l’altro, la vigilanza sull’esecuzione e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Fornitore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento in qualità di Responsabile del presente Contratto, al quale l’Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite, reperibile per ogni evenienza derivante dal presente contratto. Il nominativo dovrà essere comunicato entro 7 gg. dalla stipula del presente contratto.
3. Il Responsabile unico del procedimento è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente contratto. In considerazione del completo esonero dell’Autorità da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell’Autorità per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Fornitore, svolgendo a proprie spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l’Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi.
Art. 8 - Obbligazioni del fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi al servizio appaltato nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Nell’esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nei Capitolati tecnici e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi allegati;
b) comunicare prontamente in forma scritta all’Autorità le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Autorità;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Autorità tramite il direttore dell’esecuzione del contratto;
d) dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all’Autorità entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Autorità, assumendosene ogni relativa alea.
3. Le attività necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
4. L’affidatario prende atto ed accetta che il servizio oggetto del contratto dovrà essere prestato con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli uffici dell’Autorità.
Art. 9 - Obblighi di riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. L’Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
4. Con la nomina in calce al presente contratto, l’impresa è designata dall’Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.
Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata, o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12 - Condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento
1. L’ammontare complessivo del contratto è pari a complessivi € …….. IVA esclusa (€ ), IVA esclusa.
2. Secondo quanto dettagliatamente previsto dalle Condizioni di contratto, la fatturazione del corrispettivo avverrà con cadenza trimestrale, a seguito di verifica della prestazione effettuata e riscontrata regolare, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n° 55/2013.
3. Il fornitore riceverà il pagamento entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della fattura da parte dell’Autorità.
4. Si precisa che all'Autorità si applica il sistema della scissione dei pagamenti (split payment).
5. Rimane inteso che l’Autorità, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del Fornitore e dell’Ente; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse.
6. L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 00-xxx xxx x.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, o diverso valore stabilito dalla Legge, procederà a verificare se il Fornitore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi le risultanze di un inadempimento a carico del beneficiario, l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
10. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata e spedita all’Autorità nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti nel presente contratto.
Art. 13-Penali, risoluzione e diritto di recesso
0.Xx materia di penali, risoluzione e diritto di recesso si applica quanto previsto dal Capitolato tecnico, dalle Condizioni di Contratto e dal Bando MEPA, in quanto compatibile.
Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Autorità sia di terzi.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare l’Autorità e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stessa.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Autorità in ordine ai danni e alle spese a carico del Fornitore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.
Art. 15 – Subappalto. Subentro. Cessione del credito.
1. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dalla normativa vigente, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Autorità, purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
3. Il subentro di un nuovo operatore economico in sostituzione della Fornitore è ammesso - pena la risoluzione del presente Contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all’art 106, comma 1, lettera d), del Codice.
4. In particolare al Fornitore può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l’affidamento di contratti pubblici.
5. Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) sia i requisiti che i criteri di selezione previsti per la procedura di gara.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme stabilite nel Codice.
7. Ai fini dell'opponibilità all’Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal Contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Autorità qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
8. In ogni caso l’Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
9. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16 Comunicazioni
1.Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della PEC.
Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore:
a) tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, xxx comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario;
b) l’imposta di bollo dovuta nella misura di 16,00 euro ogni quattro facciate del presente Contratto, redatta in duplice originale.
Art. 18 - Foro di competenza.
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Autorità e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questa connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.
Art. 19 Dichiarazione legge 190/2012 – Codice etico
1. Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Autorità nei loro confronti. Nel caso emerga la suddetta situazione a seguito di verifica che l’Autorità in ogni caso di riserva di effettuare, il contratto potrà essere risolto.
2. Il Fornitore accetta con la sottoscrizione del presente contratto il vigente Codice etico dell’Autorità.
PER L’AUTORITA’ Xxxxxxxx Xxxxxxx- Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale PER IL FORNITORE …………………….
Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 Regolamento (UE) 2016/679.
L’Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, quale Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d’ora in avanti “Regolamento”); Visti gli articoli 4 e 28 del Regolamento;
Considerato che il presente Contratto comporta la necessità da parte del Fornitore di trattare, in nome e per conto del Titolare del trattamento dati personali per le finalità del trattamento stesso;
NOMINA
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, il Fornitore quale RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici, automatizzati o manuali, per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione del Contratto ed esclusivamente per le finalità proprie del Titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento, nell’espletamento dell’incarico:
a) si attiene alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali nonché alle istruzioni contenute nel presente atto di nomina ed eventuali ulteriori istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
d) rispetta le condizioni di cui all’art. 28, paragrafi 2 e 4 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
f) assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, restituisce al Titolare del trattamento i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi;
h) mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
i) tratta i dati personali nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del Regolamento;
l) si attiene al divieto di comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione a qualsiasi titolo dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse da quelle del trattamento;
m) tratta i dati tramite personale opportunamente informato e incaricato;
n) in caso di violazione dei dati personali informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza;
o) comunica al Titolare del trattamento la possibilità che i suoi dati vengano trasferiti fuori dall’Unione Europea;
p) è a conoscenza che per le violazioni in materia di trattamento di dati personali il Regolamento prevede sanzioni penali e amministrative.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di nomina si rinvia alla normativa europea e nazionale nonché ai provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.
PER L’AUTORITA’ Xxxxxxxx Xxxxxxx- Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale PER IL FORNITORE …………………….