REP. 207907 del 20 ottobre 2009
REP. 207907 del 20 ottobre 2009
Accordo di sponsorizzazione per l'estensione della copertura WiFi nel territorio del Comune di Bologna a supporto del progetto Iperbole Wireless
Fra
Il Comune di Bologna, C.F. e P.I. 01232710374, legalmente rappresentato dall’xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Buenos Aires (Argentina) l'8.9.1958 e domiciliato per la carica in Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 della legge n. 267/2000 e dell’art. 44 dello Statuto, in qualità di Direttore del Settore Sistemi Informativi e Telematici, in virtù dell’ordinanza sindacale P.G. N. 168732 del
30 giugno 2009, nel seguito anche “Comune” E
La società GooNet S.r.l, C.F. 01748490388, con sede legale in Ferrara, via Xxxxxx xx Xxxxxxxxx n. 23, legalmente rappresentata dall’xxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Ferrara, il 2.3.1971, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della società, nel seguito anche “Società”,
Premesso:
− che il Comune di Bologna ha promosso un progetto finalizzato allo sviluppo del servizio “Iperbole Wireless”, mediante l’estensione della copertura WiFi sul territorio comunale (deliberazione di giunta progr. n. 159 del 3 giugno 2008, P.G.
n. 132227/2008) prevedendo di avvalersi del contributo ideativo, organizzativo ed economico di imprese ed enti, secondo quanto previsto dall’art. 43 della legge n. 449/1997, dall’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 1 del proprio Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni;
− che, a cura del Settore Sistemi Informativi e Telematici, è stato redatto e pubblicato un avviso per la sollecitazione di manifestazioni di interesse e di proposte di collaborazione per l'attuazione del progetto;
− che in esecuzione di tale deliberazione veniva redatto e pubblicato, a cura del Settore Sistemi Informativi e Telematici, un avviso pubblico, avente scadenza in data 6 agosto 2008, per la sollecitazione di progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo di "Iperbole Wireless", sia dal punto di vista
finanziario che tecnico ed organizzativo, mediante l'estensione della copertura WiFi del territorio comunale;
− che con determinazione dirigenziale P.G. n. 191827/2008, del 28 luglio 2008, su sollecitazione di operatori interessati ad approfondire le condizioni di partecipazione alla selezione pubblica, il termine di scadenza veniva prorogato al 15 settembre 2008;
− che, tuttavia, nessuna proposta progettuale perveniva al Settore Sistemi Informativi e Telematici, neppure entro il termine di scadenza prorogato;
− che dopo la scadenza di tale termine, alcune imprese che non avevano precedentemente preso visione dell'avviso, hanno manifestato interesse ai contenuti del progetto;
− che con tutti coloro che successivamente alla scadenza dell'avviso hanno manifestato interesse a collaborare con il Comune per l'attuazione del progetto di estensione della copertura WiFi è stata avviata una trattativa volta ad approfondire le possibili condizioni di sviluppo dei servizi; in particolare il Settore ha curato che a tutti gli operatori interessati fossero rese disponibili - a parità di condizioni - le informazioni, anche di dettaglio, sulle caratteristiche della attuale infrastruttura tecnologica, sulle attuali modalità di prestazione del servizio, sulle propensioni dell'utenza, sugli immobili comunali utilizzabili per la collocazione degli apparati di antenna, sul livello atteso di prestazione del servizio;
− che sono state approfondite le modalità di attuazione del progetto con ognuno dei soggetti interessati, sulla base di uno schema di accordo predisposto dal Settore con riferimento ai contenuti salienti dell'avviso pubblico;
− che agli operatori interessati, a conclusione della descritta istruttoria, è stato richiesto, con nota agli atti del Settore, di formalizzare la presentazione, nel termine del 10 luglio 2009, di una proposta progettuale, corredata dall'impegno ad assumerne integralmente l'onere della realizzazione;
− che nel termine assegnato sono pervenute al Settore Sistemi Informativi e Telematici le proposte progettuali delle società Esset S.r.l. di Bologna e GooNet S.r.l. di Ferrara;
− che per la valutazione di tali proposte, con determinazione del Direttore del Settore Sistemi Informativi e Telematici P.G. N.
217089/2009, del 3 settembre 2009, è stata costituita una apposita Commissione giudicatrice;
− che la Commissione ha selezionato il progetto della società GooNet S.r.l. di Ferrara avendolo ritenuto il più rispondente ai criteri qualitativi enunciati nell'avviso;
− che con determinazione dirigenziale P.G. n. del 254895/2009 è stato approvato il progetto presentato da GooNet ed il relativo accordo di sponsorizzazione;
− che le spese e le entrate derivanti al Comune di Bologna dalla attuazione dell'Accordo, troveranno la relativa allocazione sugli stanziamenti di Bilancio dei Settori comunali interessati, secondo quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale PG n.259403/2009, in corso adozione, a cui faranno seguito i necessari provvedimenti di autorizzazione della spesa;
− che il presente accordo si perfeziona e diviene efficace e vincolante per le parti al momento della comunicazione a GooNet da parte del Comune, della intervenuta esecutività degli atti sopra menzionati;
Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite, viene assunto il seguente Accordo di sponsorizzazione
Art. 1 Premesse, finalità, durata.
Le premesse sono parte integrante dell'Accordo.
Con questo Accordo le parti intendono dare attuazione al progetto di sviluppo di Iperbole Wireless, mediante l'estensione della copertura WiFi sul territorio cittadino, nel rispetto delle finalità stabilite nella deliberazione di Giunta progr. 159 del 3 giugno 2008.
Il progetto (e con esso tutte le obbligazioni, gli impegni, le attività a carico delle parti) avrà la durata di 6 anni, decorrenti dalla data di perfezionamento del presente accordo.
Gli apparati installati in attuazione del progetto resteranno di proprietà della Società GooNet S.r.l e non potranno essere rimossi o sottratti alla loro destinazione, senza l'autorizzazione del Comune, fino al termine dell'Accordo.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17, al termine dei
6 anni, o in caso di chiusura anticipata del progetto e con preavviso di mesi 24 (ventiquattro), la Società è tenuta alla rimozione degli apparati ed alla rimessione in pristino stato degli immobili e dei luoghi interessati dalle installazioni.
Art. 2 Impegni della Società e del Comune di Bologna per l'attivazione dei siti
La Società si impegna ad attivare 30 postazioni wireless, nel rispetto delle condizioni definite nel seguito e a garantirne il funzionamento (manutenzione, aggiornamenti tecnologici, connetti- vità) per tutta la durata del presente accordo.
La copertura a 2,4 Ghz dovrà essere garantita negli 8 (otto) siti (indoor e outdoor) appresso elencati:
Biblioteca dell'Archiginnasio, Biblioteca Sala Borsa, Palazzo d'Accursio, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Piazza Galvani, Piazza Verdi, Manifattura delle Arti.
Per i restanti 22 (ventidue) siti il Comune si riserva di individuare le aree oggetto di copertura e di darne comunicazione alla Società.
Il Comune si impegna a rendere disponibili, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'Accordo, gli immobili di sua proprietà (o nella sua giuridica disponibilità) necessari alla collocazione degli apparati, individuati in accordo fra le parti.
Per quanto riguarda i siti già individuati, gli immobili sono i seguenti:
1. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx
0. Palazzo d'Accursio
3. Palazzo Re Xxxx
4. Sala Borsa
5. Biblioteca Archiginnasio
6. Museo Archeologico
7. Xxxxxx Xxxxxxxx 0
0. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Comunale.
Il Comune di Bologna mette inoltre a disposizione di GooNet S.r.l uno spazio per ospitare gli apparati e gli strumenti necessari per garantire la prestazione dei servizi. Tale locale sarà utilizzato come locale tecnico, escluso qualsiasi utilizzo come ufficio commerciale della società.
Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, per gli aspetti di competenza della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, le nuove antenne dovranno presentare le medesime caratteriste estetiche ed essere collocate nella medesima posizione di quelle che saranno dismesse.
La società si impegna ad eseguire le installazioni senza arrecare alcun danno o modifica permanente agli immobili su cui gli apparati saranno collocati, nel più rigoroso rispetto delle indicazioni dei competenti uffici del Comune e delle eventuali
1 Subordinatamente all'accordo con la Fondazione Teatro Comunale, che acquisirà un diritto reale sull'immobile in attuazione della deliberazione consiliare P.G. n. 75013/2009.
prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio della provincia di Bologna.
Art. 3 Utilizzo della rete di comunicazione WiFi
La Società consente al Comune di Bologna l'utilizzo gratuito della rete di connessione WiFi, via via realizzata.
Il Comune di Bologna potrà utilizzare la rete per esigenze di comunicazione interna o a supporto di progetti e sperimentazioni di interesse della città, quali, a titolo esemplificativo:
1. supporto a sistemi di video sorveglianza con possibilità di integrazione con dispositivi in dotazione ad operatori presenti sul territorio che permettono la visualizzazione in mobilità e in tempo reale;
2. aggiornamento e invio di contenuti istituzionali a pannelli multimediali distribuiti sul territorio;
3. sperimentazione di progetti VoIP;
4. integrazione della rete con progetti simili di altre città, italiane ed europee, per consentire ai cittadini di tutte le città coinvolte nel progetto di accedere alle diverse reti comunali con le stesse credenziali;
5. progettazione e realizzazione di contenuti specifici per il portale Wireless.
La società inoltre si impegna a cedere ad altri operatori interessati fino ad un massimo del 30% della banda della propria dorsale in un’ottica di network neutrality ed a prezzi coerenti con il mercato.
Art. 4 Termini di realizzazione
Fatta salva l'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente necessari, la società si impegna a completare le attività di installazione ed attivazione dei siti entro 6 (sei) mesi dalla avvenuta comunicazione, da parte del Comune, della individuazione delle aree interessate alla copertura.
Per i siti già individuati nel precedente art. 2 il termine di completamento e di messa in esercizio è fissato in 4 (quattro) mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento dell'Accordo.
Per tali siti la società si impegna a sottoporre al Comune un programma dettagliato di installazione ed attivazione delle nuove postazioni, fatto comunque salvo il termine di completamento stabilito al precedente comma.
Art. 5 Onere economico
Tutte le spese di investimento e di gestione per la realizzazione delle postazioni wireless sono a carico della Società.
Il Comune si farà carico esclusivamente della spesa per l'alimentazione elettrica degli apparati.
Art. 6 Aumento delle postazioni
Come previsto al successivo art. 9, la Società si impegna a ricercare sponsor locali per estendere la copertura di Iperbole Wireless oltre le 30 postazioni garantite.
Il Comune di Bologna potrà associare al progetto altri sponsor che, con le modalità del richiamato art. 9, finanzieranno ulteriori postazioni da realizzare e gestire a cura della Società. La Società si impegna inoltre ad investire nel miglioramento e nell'aggiornamento della infrastruttura di rete, nonché nella apertura di nuove postazioni di Iperbole Wireless, una quota delle risorse derivanti dai nuovi contratti attivati. A tal fine, la società si obbliga a fornire con cadenza annuale al Comune di Bologna, un prospetto informativo contenente il numero dei nuovi contratti attivati e delle aree di copertura raggiunte dal proprio servizio; nelle aree geografiche coperte dal servizio di connettività della Società, sarà definita, in accordo con il Comune, la dislocazione dei nuovi siti.
A tal fine verrà istituito un Gruppo Guida di progetto composto da personale nominato dal Comune e dalla Società.
Il Comune di Bologna si impegna a garantire a Goonet s.r.l. l'esclusivo utilizzo degli spazi fisici individuati per la collocazione degli apparati, al fine di evitare problemi di interferenza elettromagnetica o problemi di acccesso fisico ai luoghi di operatori non autorizzati.
Art. 7 Navigazione
Nelle piazze telematiche dedicate ad Iperbole Wireless la società è impegnata ad offrire un servizio di navigazione Internet completo e garantito 7/24. Ogni utente avrà a disposizione almeno
3 ore al giorno di navigazione gratuite fruibili in più sessioni. Sarà presente un pop up di logout (o servizio simile), per permettere agli utenti di eseguire il logout in maniera semplice e immediata, e di controllare in ogni momento il tempo di navigazione giornaliera residuo; al termine della navigazione gratuita l'utente verra reindirizzato alla pagina web di Goonet
S.r.l dove riceverà informazioni sulla possibilità di continuare la navigazione a pagamento.
Art. 8 Autenticazione
La pagina di autenticazione che si presenterà all'utente avviando il browser, dopo la connessione alla rete WiFi, potrà essere autonomamente personalizzata e differenziata da parte del Comune, in base al luogo in cui si trova l’hot-spot di Iperbole Wireless.
Dopo l'esito positivo dell'autenticazione, l'utente verrà reindirizzato ad una pagina esposta su Internet, predisposta in accordo con i competenti uffici del Comune, per ospitare, fra l'altro, logo e relativo link ai servizi commerciali di Goonet.
La Società si impegna ad integrare i propri sistemi di autenticazione con i sistemi oggi gestiti da Acantho (su protocollo radius) al fine di garantire l'accesso al servizio ad
xxxxxxxxxxx, studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo dell'Università ed al personale che ha un rapporto di lavoro con il Comune di Bologna, secondo gli schemi attualmente in uso. Si impegna inoltre ad adeguare tali sistemi a correnti (es. SMS) e future (es. sistemi federati promossi dalla Community Network dell'Xxxxxx-Romagna) evoluzioni dei sistemi di autenticazione.
La titolarità dei database utente di Iperbole Wireless e dell'Università rimarranno rispettivamente in capo al Comune di Bologna ed all'Università, mentre la società si farà carico di tutte le necessarie attività gestionali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza informatica.
Art. 9 Modello di sviluppo e sostenibilità
Nel rispetto dei livelli di servizio garantiti per le postazioni pubbliche di Iperbole Wireless, la Società potrà:
• Utilizzare gli apparati di antenna installati su immobili del Comune per prestare il servizio di connessione a propri clienti;
• Inserire il proprio logo e la striscia promozionale nella pagina di autenticazione di Iperbole Wireless, nel rispetto delle prescrizioni ed in accordo con i competenti uffici del Comune;
• Cedere il “kit di connettività” di Iperbole Wireless (decoder di ricezione e trasmissione) ad enti ed operatori economici, interessati alla presenza del servizio nelle proprie aree di frequentazione. Tali soggetti, che assumeranno il ruolo di sponsor locali, potranno essere individuati dalla Società, o dallo stesso Comune; nel primo caso, la concessione del marchio Iperbole Wireless dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune; il prezzo massimo per l'installazione di uno spot Iperbole Wireless è fissato in euro 1.200,00 € IVA inclusa; per installazioni di particolare complessità o ampiezza, la società redige un progetto di massima e, sulla base di questo, formula un preventivo di spesa. Per l'utilizzo del servizio Iperbole Wireless è previsto il pagamento di un canone annuo dell'importo massimo di euro 600,00 IVA inclusa; tale importo può essere rideterminato dopo i primi due anni, in relazione a variazioni dell'indice ISTAT intervenute nell'anno precedente; la Società stipulerà con gli sponsor locali un contratto sulla base dello schema allegato al presente accordo; il corrispettivo per la cessione del “kit di connettività” sarà acquisito dalla Società, a copertura delle spese di installazione e di gestione del punto Iperbole Wireless;
• Vendere soluzioni a pagamento, nei casi in cui non sia prevista la gratuità nell'ambito del progetto Iperbole Wireless.
Inoltre, con l’obiettivo di promozione del progetto, di concerto con i competenti uffici del Comune e nel rispetto della specifica normativa, potranno essere vagliate le seguenti opportunità:
• utilizzo di spazi di affissione per il lancio del servizio e per la contestuale pubblicizzazione del marchio dello sponsor;
• utilizzo dei mezzi istituzionali di pubblicizzazione della municipalità (es. conferenza stampa).
Il Comune potrà negare le autorizzazioni in caso di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, qualora ravvisi nei messaggi pubblicitari un possibile pregiudizio alla propria immagine ed alla propria funzione istituzionale; sono in ogni caso vietate le pubblicità di armi, tabacco, alcol, droghe, materiale pornografico, le pubblicità contenenti messaggi offensivi, razzisti, discriminatori o in altro modo in contrasto con la disciplina, anche consuetudinaria, in materia di disciplina pubblicitaria.
Art. 10 Livelli di servizio
La società si impegna a garantire i livelli di servizio di seguito dettagliati:
• Download picco: 1280 kb/s
• Upload picco: 128 kb/s
• Banda minima garantita Download: 340 kb/s
• Banda minima garantita Upload: 20 kb/s
• Tempi di ripristino: 2 Giorni lavorativi.
Art. 11 Utilizzo del marchio Iperbole Wireless e del logo del Comune
L'utilizzo del marchio Iperbole Wireless, del logo e dei segni distintivi del Comune dovrà avvenire in accordo con i competenti uffici del Comune, nel rispetto delle prescrizioni dagli stessi impartite.
I contenuti e le modalità di svolgimento della campagna informativa dovranno essere previamente concordati con i competenti uffici del Comune di Bologna.
Art. 12 Rilevazioni statistiche
La Società si impegna a fornire al Comune di Bologna un report statistico con cadenza mensile. Tale report conterrà i dati statistici di accesso alla rete Iperbole Wireless, ed in particolare:
a. numero di accessi alla rete su base mensile e giornaliera, profilati per tipologia di utente (iperboliano, studente, etc),
b. durata della sessione di navigazione,
c. luogo in cui è avvenuto l'accesso,
d. numero di accessi dall’inizio dell'erogazione del servizio,
e. numero di utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo di interesse, profilati per tipologia di utente (iperboliano, studente, etc),
f. numero di utenti che hanno usufruito del servizio dal momento dell'avvio,
g. numero medio di sessioni giornaliere effettuate da un utente,
h. numero medio di sessioni (log-in) per utente nel periodo,
i. durata media di una sessione,
l. percentuale di credito di tempo utilizzato dagli utenti,
m. dati sull'utilizzo della banda.
Art. 13 Autorizzazioni e permessi
La Società dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed i permessi previsti dalla legge per l'esercizio della attività di telecomunicazioni, in particolare di essere:
a ISP (Internet Service Provider)
b. Wisp (Wireless Internet Service Provider).
La società si impegna a fornire al Comune la documentazione tecnica descrittiva necessaria per l'inoltro alla sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della richiesta di autorizzazione alla installazione degli apparati WiFi.
Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la società si obbliga ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'installazione degli apparati di antenna e per la prestazione del servizio.
Art. 14 Emissioni elettromagnetiche
La Società si impegna ad installare impianti che rispettino i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente in materia. Gli apparati utilizzati per la raccolta del servizio Iperbole e GooNet S.r.l utilizzano tecnologie a 2.4 Ghz, gli impianti trasmissivi e di interconnessione utilizzano tecnologie a 5.4 Ghz.
La Società fornirà ai competenti uffici del Comune la documentazione tecnica e la certificazione di prodotto relativamente alle apparecchiature installate.
Il Comune si riserva di compiere periodiche rilevazioni, anche con il supporto degli enti ed organismi di controllo operanti nella regione Xxxxxx Xxxxxxx, per verificare il livello di emissioni elettromagnetiche derivanti dagli impianti installati.
Art. 15 Risoluzione
Il Comune di Bologna potrà risolvere anticipatamente il presente accordo a fronte di gravi inadempimenti (significativi ritardi nella attivazione del servizio, reiterate inosservanze degli “SLA”, inosservanza delle norme sulla sicurezza) o di comportanti che possano comunque recare pregiudizio all'immagine ed al ruolo istituzionale del Comune.
Art. 16 Garanzia di adempimento
Gli apparati e la rete di telecomunicazione installati da GooNet in attuazione del presente accordo sono descritti in un verbale di consistenza da consegnare al Comune; il verbale viene aggiornato a cadenza semestrale.
Nel caso di chiusura anticipata del progetto per inadempimento della Società, gli apparati e la rete rimangono nella definitiva disponibilità del Comune, che potrà utilizzarli per mantenere attivo il servizio.
Il Comune potrà comunque, a sua scelta, richiedere la rimozione degli apparati e la rimessione in pristino dei luoghi.
Art. 17 Idoneità degli appaltatori e dei collaboratori della società
La società dichiara che le imprese ed i collaboratori di cui intende avvalersi per le realizzazioni contemplate nel presente accordo sono in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnica ed economica contemplati dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.
La Società si impegna a comunicare al Comune i nominativi delle imprese e dei collaboratori impegnati nelle attività contemplate nel presente accordo.
Art. 18 Spese contrattuali - oneri fiscali
Le spese per la stipulazione del presente accordo e l'imposta di bollo sono a carico della Società.
Art. 19 Valore dell'Accordo di sponsorizzazione
Il valore del presente Accordo è stimato in euro 90.000,00, IVA inclusa. Le fatture, ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972, saranno emesse dalle parti entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza dell'accordo.
Art. 20 Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dalla applicazione del presente accordo è competente il Foro di Bologna, esclusa la possibilità di ricorso all'arbitrato.
Goonet S.r.l Comune di Bologna
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx