COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) SANTONI
Nella seduta del 17/11/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La società ricorrente per il tramite del procuratore riferiva che, in data 30/03/2016, aveva richiesto, via pec, all’intermediario convenuto copia integrale del contratto di finanziamento sottoscritto presso lo stesso. Sottolineava, quindi, che tale istanza aveva fatto seguito ad analoghe richieste già avanzate in data 10/07/2015 e in data 20/11/2015, alla quale la resistente rispondeva con raccomandata datata 22/12/2015, allegando il documento di sintesi e il piano di ammortamento del finanziamento.
La ricorrente, inoltre, riportava che, in data 31/03/2016 aveva inoltrato a mezzo pec un’ulteriore comunicazione, sottolineando che tra i documenti richiesti non era stato fornito il contratto di finanziamento sottoscritto dal legale rappresentante della società ed invitando altresì, la banca ad adempiere alla richiesta nell’arco di cinque giorni. Tuttavia, con riscontro del 07/04/2016, la resistente si era limitata ad inviare nuovamente la stessa risposta e la documentazione già trasmessa mesi prima, senza allegare il contratto.
La società, pertanto, chiedeva al Collegio di porre in essere nei confronti dell’intermediario tutti i provvedimenti necessari al fine di ottenere copia integrale del contratto di finanziamento sottoscritto.
Con le controdeduzioni l’intermediario, dopo aver eccepito la mancanza del preventivo reclamo, riferiva che la parte ricorrente aveva intrattenuto con la banca una pluralità di rapporti, attualmente tutti estinti.
Nel merito della vicenda rappresentava che, in relazione al contratto in controversia, in data 27/08/2012, la società, in presenza di due rate di mora, aveva chiesto di poter accedere alla moratoria di 12 mesi concessa alle piccole e medie imprese, riconoscendo di essere intestataria del mutuo chirografario con debito residuo alla data del 27/08/2012 di Euro 117.284,90.
Con nota del 28/09/2012, il cliente era stato, quindi, informato che la moratoria era stata concessa; in data 06/08/2015, a causa del mancato pagamento delle rate post sospensione, era stata però sollecitata a pagare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la somma di Euro 61.742,44 oltre interessi, oneri e spese, e preavvisata che in assenza di tale pagamento l’intermediario avrebbe provveduto ad avviare le azioni di recupero del credito con le conseguenti necessarie segnalazioni alla Centrale Rischi.
L’intermediario, quindi, ripotava che la società ricorrente non aveva provveduto ad effettuare il pagamento richiesto, pertanto la posizione era stata segnalata a sofferenza con l’annessa risoluzione del contratto di finanziamento per grave inadempimento della debitrice.
In data 30/11/2015, la società ricorrente, al fine di sanare la posizione passata a sofferenza, aveva inviato all’intermediario una lettera contenente una proposta di piano di rientro, basato sul versamento di una rata mensile di Euro 1.100,00 sino alla totale estinzione del debito. La resistente riferiva che, con nota del 1/12/2015, aveva accettato la proposta ed in tale occasione, nel precisare che il debito complessivo da estinguere ammontava a Euro 58.759,58 oltre interessi e spese, aveva avvertito la società che anche il mancato versamento di una rata nei termini stabiliti avrebbe determinato l’automatica risoluzione dell’accordo.
L’intermediario, infine, dichiarava che, in esecuzione dell’accordo transattivo, la parte debitrice provvedeva a versare le rate dal mese di gennaio 2016 al mese di aprile 2016; di conseguenza, in data 3/05/2016 le era stato comunicato che il contratto di finanziamento originariamente sottoscritto con la banca era stato preestinto in seguito al passaggio a sofferenza.
Poste tali premesse, l’intermediario riteneva di avere tenuto un atteggiamento collaborativo, in virtù delle facilitazioni concesse per il pagamento della posizione, e trasparente per aver provveduto a consegnare per ben due volte alla società ricorrente la documentazione in suo possesso, ossia il documento di sintesi, regolarmente sottoscritto dalla società, contenente la regolamentazione delle condizioni economiche del finanziamento, la sintesi delle principali clausole contrattuali dello stesso ed il piano di ammortamento del finanziamento, anche esso regolarmente datato e sottoscritto dalla società. Riteneva, inoltre, del tutto superata e come tale inutile e non meritevole di adempimento la richiesta di consegna della copia del contratto di finanziamento in questione, in quanto lo stesso - come già comunicato alla società debitrice – era stato risolto per grave inadempimento.
Pertanto, ricordando che tra le parti era intercorso un accordo transattivo, valido e con funzione novativa delle precedenti obbligazioni delle parti, chiedeva al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato.
In sede di replica, la parte ricorrente sottolineava di aver richiesto il contratto in questione inviando più di un reclamo; richiesta che la banca aveva continuamente ignorato rendendo necessario rivolgersi all’ABF.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dall’intermediario, secondo il quale il ricorso sarebbe improcedibile per carenza del preventivo reclamo. A tal proposito, il Collegio ricorda che, ai sensi della Sez. I, par. 3 delle Disposizioni di
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, è definito reclamo “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento omissivo”. Tuttavia, si ricorda che il consolidato orientamento ABF ritiene che anche la richiesta di documentazione inviata dal cliente all’intermediario possa essere assimilata ad un reclamo, ogni qual volta contenga una sostanziale contestazione del suo operato; di conseguenza, dato che, nel caso di specie, la società ha richiesto il contratto in oggetto in data 20/11/2015 e 30/03/2016, contestualmente contestando il comportamento omissivo dell’intermediario, il Collegio respinge l’eccezione formulata dalla resistente.
Venendo al merito della questione, innanzitutto, il Collegio sottolinea che l’art. 119, co. 4, TUB stabilisce che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Tale norma stabilisce, quindi, il diritto del cliente ad ottenere tutti i documenti relativi alle operazioni svolte e, quindi, anche i contratti di finanziamento, come nel caso in questione, e il corrispondente dovere dell’intermediario di conservare tutta la documentazione del cliente e di adempiere in tempi congrui alla richiesta inoltratagli. Inoltre, il Collegio ricorda che quanto esposto discende dal più generale principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., principi a cui l’intermediario deve ispirare la propria condotta nei rapporti con i clienti, eseguendo le richieste rivoltegli senza opporre un ingiustificato ostruzionismo.
Appare, invece, a questo Collegio che la condotta dell’intermediario, che si è rifiutato di consegnare il documento richiesto, adducendo quale giustificazione l’intervenuta transazione della parte e l’estinzione del rapporto a cui il contratto in oggetto si riferisce, sia non solo del tutto contraria a tali principi, ma sia anche in violazione di quanto prescritto dal citato articolo 119 TUB, visto che l’obbligo di conservazione imposto all’intermediario riguarda tutti i documenti inerenti ad operazioni svolte negli ultimi dieci anni, periodo di tempo in cui rientra il contratto in controversia, seppure ormai il rapporto è estinto.
Per tali motivi, non vi è dubbio che la parte ricorrente abbia il diritto di ottenere la copia del contratto di finanziamento a cui ha aderito e di tutta la documentazione che ha sottoscritto e, di conseguenza, l’istanza della ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario consegni alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 119 co. 4 Tub, copia del contratto di finanziamento.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1