PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2012/2014 DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI CREMONA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2012/2014 DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI CREMONA
Tra i COMUNI di
1) Cremona
2) Acquanegra Cremonese
2) Annicco
3) Azzanello
4) Bonemerse
5) Bordolano
6) Cappella Cantone
7) Cappella de’ Picenardi
8) Casalbuttano ed Uniti
9) Casalmorano
10) Castelverde
11) Castelvisconti
12) Cella Dati
13) Cicognolo
14) Corte de’ Cortesi con Xxxxxxx
15) Crotta d’Adda
16) Derovere
17) Formigara
18) Gabbioneta Binanuova
19) Gadesco Pieve Delmona
20) Gerre de’ Caprioli
21) Grontardo
22) Grumello Cremonese ed Uniti
23) Isola Dovarese
24) Malagnino
25) Ostiano
26) Paderno Ponchielli
27) Persico Dosimo
28) Pescarolo ed Uniti
29) Pessina Cremonese
30) Pieve d’Olmi
31) Pieve San Xxxxxxx
32) Pizzighettone
33) Pozzaglio ed Uniti
34) Robecco d’Oglio
35) San Bassano
36) San Xxxxxxx Po
37) Scandolara Ripa d’Xxxxx
38) Sesto ed Uniti
39) Soresina
40) Sospiro
41) Spinadesco
42) Stagno Lombardo
43) Unione Lombarda dei Comuni di Corte de’ Frati e Olmeneta
44) Vescovato
45) Volongo
46) l’Azienda Sanitaria Locale di Cremona
47) l’Amministrazione Provinciale di Cremona Premesso
• che l’art. 6 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000);
• che l’art. 19 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona;
• che l’art. 18 della L.R. 3/2008 definisce come il Piano di Zona sia lo strumento di programmazione in ambito locale della rete dell’offerta sociale , in integrazione con la rete dell’offerta sociosanitaria, anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa;
• che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni stessi con il consenso degli altri soggetti attivi nella progettazione possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all’organizzazione dei servizi;
• che la DGR n. IX/2505 del 16 novembre 2011 – “Un welfare della sostenibilità e conoscenza” ha definito le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014;
• che la DGR n. IX/12884 del 28 dicembre 2011 ha fornito indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali, confermando il ruolo attivo del terzo settore nella fase di costruzione della rete dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, in continuità con quanto espresso con la DGR n. VIII/7797 del 30 luglio 2008 che prevedeva la costituzione di tavoli locali di consultazione degli ambiti territoriali di competenza dei piani di zona;
• che Legge Regionale n.2 del 24 febbraio 2012 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) afferma che: “L’ambito territoriale di riferimento per il piano di zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali”.
• che in data 29 marzo 2012 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità il nuovo Xxxxx xx Xxxx 0000-0000;
• che l’Azienda Sanitaria Locale ha espresso l’intesa rispetto ai contenuti del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Cremona;
TITOLO 1^: PARTE GENERALE
Articolo 1 – Premesse
1.1 Le premesse formano parte integrante il presente Accordo di programma
Articolo 2 - Oggetto
2.1 L’accordo di programma è lo strumento con il quale le diverse amministrazioni interessate all’attuazione del Piano coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obbiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obbiettivi.
2.2 Gli enti firmatari del presente accordo, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze, si propongono di perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona 2012-2014, che è parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Articolo 3 - Gli Enti firmatari
3.1 I soggetti firmatari dell’accordo di programma sono i comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de’ Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de’ Cortesi con Cignone, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina
Cremonese, Pieve d’Olmi, Pieve San Xxxxxxx, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, San Bassano, San Xxxxxxx Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo, l’Unione Lombarda dei Comuni di Corte de’ Frati e Olmeneta, l’Azienda Sanitaria Locale di Cremona e l’Amministrazione Provinciale di Cremona.
Articolo 4 - Gli Enti Aderenti
4.1 Gli enti firmatari del presente accordo ritengono necessario, come auspicato dalla L. 328/2000, la collaborazione attiva di altri soggetti individuati dall’art. 1 della legge stessa e all’art. 3 della L.R. 3/2008 per la realizzazione dei diversi interventi previsti dal Piano di Zona. Pertanto i soggetti di cui all’art. 1 della L. 328/00 potranno esprimere la loro adesione al presente accordo di programma quale dimostrazione di condivisione con gli indirizzi di politica sociale assunti con l’accordo stesso.
Solo in tal caso gli aderenti potranno designare i loro rappresentanti che andranno a comporre sia l’Ufficio di Piano, come definito all’articolo 7, sia i tavoli di progettazione partecipata.
TITOLO 2^: IL MODELLO DI GOVERNANCE
Articolo 5 – Gli attori del sistema
5.1 L’esecuzione del presente accordo prevede, in continuità con l’esperienza maturata nel triennio precedente ed in conformità con le disposizioni regionali, il ruolo attivo e l’azione congiunta di Assemblea dei Sindaci (A.d.S.) e dell’Azienda Speciale Consortile dell’Ambito Distrettuale di Cremona, d’ora in avanti denominata “Azienda Sociale del Cremonese” in qualità di Ente Capofila, ed al cui interno si connota l’azione dell’Ufficio di Piano (U.d.P.).
5.2 Vista la natura complessa dell’ambito territoriale cremonese composto da 46 amministrazioni, si le attività volte a facilitare l’azione di raccordo e di scambio comunicativo tra i diversi soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di programma con riferimento alle iniziative più significative sono svolte dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Sociale del Cremonese.
5.3 Detto Consiglio:
• predisporrà i documenti e le proposte di natura programmatoria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, con particolare riferimento al Piano Operativo annuale e al relativo report annuale, quale documento di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Zona.
• determinerà gli indirizzi politici per l’attività ordinaria dell’Ufficio di Piano;
• formulerà regolamenti in relazione a tematiche di competenza dell’Assemblea dei Sindaci;
• concorre a definire una linea d’indirizzo comune distrettuale per un posizionamento dell’Assemblea dei Sindaci verso gli altri soggetti coinvolti nella costruzione del sistema di welfare locale, con particolare riferimento al confronto attivo con l’Azienda Sanitaria Locale in merito alle tematiche di rilevanza sociosanitaria e sanitaria e con l’Amministrazione Provinciale per le materie di specifica competenza.
5.4 Al Consiglio viene affidato il ruolo di attivare spazi di incontro e di correlazione rispetto alla costruzione delle politiche sociali distrettuali con gli organismi rappresentativi della comunità locale.
5.5 Inoltre, il Consiglio promuoverà momenti di confronto con le Organizzazioni Sindacali, favorendo la partecipazione dei sindacati a specifici tavoli tecnici di confronto su tematiche di interesse comune ed in modo particolare in occasione della definizione dei principali documenti programmatori che segnano l’attività distrettuale quali il Piano Operativo e il Report annuale.
5.6 Si conferma inoltre, in conformità con gli indirizzi regionali e sulla base della precedenti positive esperienze, la validità dei Tavoli Tematici con i soggetti aderenti del Terzo Settore per il confronto tra i programmatori istituzionali e le diverse realtà della comunità locale.
5.7 Infine, con il presente Accordo di Programma s’intende consolidare l’attività del Coordinamento tecnico operativo provinciale già costituito formalmente con il precedente Piano di Zona.
Articolo 6 - L’Assemblea dei Sindaci (A.d.S.)
6.1 La L.R. 3/2008 ha aggiunto ai compiti propri dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci, previsti dall’art. 6 della L.R. 31/97 (formulazione di pareri e proposte sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi socio- sanitari e formulazione di parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie), la diretta competenza circa l’approvazione del Piano di Zona, che costituisce dunque un atto non meramente consultivo, ma di amministrazione attiva in materia di programmazione della rete locale delle unità d’offerta sociali.
6.2 Sono compiti dell’Assemblea dei Sindaci:
✓ Individuare e scegliere le priorità e gli obiettivi delle politiche locali.
✓ Verificare la compatibilità impegni/risorse necessarie.
✓ Deliberare in merito all’allocazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale regionale e quote autonome conferite per la gestione associata dell’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.
✓ Governare il processo di integrazione tra i soggetti sottoscrittori e aderenti al Piano di Zona.
✓ Effettuare il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona.
✓ Licenziare il documento del Piano di Zona quale documento di programmazione triennale.
✓ Approvare il documento Piano Operativo, quale documento di programmazione annuale.
✓ Approvare il report annuale sull’attuazione del Piano Operativo del periodo di riferimento e del Piano di Zona complessivo.
6.3 La presidenza dell’Assemblea dei Sindaci è attribuita al Sindaco o suo delegato del Comune di Cremona, ente capofila dell’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona. L’Assemblea dei Sindaci designa un altro amministratore per la sostituzione del presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso.
6.4 All’Assemblea dei Sindaci saranno invitati a partecipare, in qualità di sottoscrittore dell’Accordo di Programma, il Direttore Sociale dell’Azienda Sanitaria Locale di Cremona (o suo delegato). Anche l’Amministrazione Provinciale di Cremona sarà formalmente invitata a partecipare all’Assemblea dei Sindaci in qualità di ente sottoscrittore dell’Accordo di programma, mediante formale invio di lettera di convocazione sottoscritta dal Presidente dell’Assemblea indirizzata al Presidente e all’Assessore Provinciale alle Politiche Sociali.
6.5 Il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci avverrà in conformità a quanto previsto dal “Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di supporto alla Conferenza dei Sindaci e alla Assemblea di Distretto” approvato con deliberazione A.S.L. n. 711 del 29.12.2011.
Articolo 7 - L’Ufficio di Piano
7.1 Il coordinamento operativo tra i diversi enti ed i diversi progetti di attuazione del Piano di Zona è svolto da un organismo di supporto tecnico ed esecutivo, rappresentato dall’Ufficio di Piano, quale soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche,
amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.
7.2 In conseguenza dell’alto livello assegnato alla programmazione zonale, appare fondamentale che la pianificazione sia presidiata attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione. A tale proposito si definisce che l’Ufficio di Piano sia individuato/costituito all’interno dell’Azienda Sociale del Cremonese e il suo funzionamento, ai sensi dell’art.18 comma10 della L.R. n.3/08, è assicurato dai Comuni dell’Ambito distrettuale proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
7.3 L’Ufficio di Piano deve:
✓ Supportare dal punto di vista tecnico l’operato dell’Assemblea dei Sindaci e del Coordinamento politico in relazione all’oggetto dell’accordo di programma;
✓ Presiedere alla piena realizzazione delle azioni e delle iniziative prioritarie del Piano di Zona;
✓ Definire e verificare le modalità operative per l’attuazione dell’accordo di programma;
✓ Redigere relazioni e valutazioni circa l’andamento del Piano di Zona;
✓ Informare gli enti aderenti sull’andamento dell’accordo stesso;
✓ Pubblicizzare e rendere conosciute le nuove opportunità nei confronti della comunità locale nelle sue diverse componenti, formali ed informali;
✓ Programmare, pianificare e valutare le azioni e gli interventi;
✓ Costruire e definire i budget triennale ed annuale;
✓ Coordinare la partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di Programma.
✓ Pianificare l’attività formativa,
✓ Promuovere progetti sociali.
7.4 L’Ufficio di Piano risponde, inoltre, nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci, dell’ASL e della Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.
7.5 L’Ufficio di Piano è composto da:
• Il Direttore dell’Azienda Sociale del Cremonese, in qualità di Ente capofila, con funzioni di coordinatore - responsabile.
• N. 1 rappresentante tecnico del Comune di Cremona;
• N. 1 rappresentante tecnico di uno dei Comuni dell’Ambito di Cremona, come indicato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Sociale del Cremonese.
• N. 1 rappresentante tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale di Cremona.
• N. 2 rappresentante della cooperazione sociale designato dalle Confederazioni presenti sul territorio.
• N. 1 rappresentante del Forum di Cremona del Terzo Settore.
• N. 1 rappresentante della Diocesi di Cremona.
7.6 Nell’ambito del contratto di servizio da stipularsi tra i Comuni e l’Azienda Sociale del Cremonese, l’Ufficio di Piano si avvarrà della struttura tecnica amministrativa dell’azienda consortile sia per il normale funzionamento dell’attività ordinaria connessa allo svolgimento delle
funzioni proprie degli organismi sopraindicati che per gli obblighi rendicontativi e la validazione del debito informativo nei confronti di Regione Lombardia.
Articolo 8 - L’ente capofila
8.1 Gli enti sottoscrittori del presente accordo individuano l’Azienda Sociale del Cremonese, quale Ente capofila responsabile dell’attuazione, attraverso la propria struttura organizzativa, del Piano di Zona, così come licenziato dall’Assemblea dei Sindaci, tramite la puntuale esecuzione degli adempimenti previsti dal livello regionale.
8.2 L’Azienda Sociale del Cremonese:
• È titolare dei procedimenti necessari all’esecuzione delle attività previste dal presente accordo;
• Mette a disposizione centri di costo dedicati, all’interno del proprio strumento di programmazione economico finanziaria, per la gestione delle risorse FNPS attribuite al Distretto sociale, di quelle determinate a cofinanziamento da parte degli enti sottoscrittori o aderenti, per la quota distrettuale del FSR e per i contributi in partnership o derivanti da attività con la Provincia di Cremona;
• provvede ai Debiti informativi annuali così come saranno determinati dalla Regione Lombardia;
• assicura tutti gli atti amministrativi conseguenti all’attuazione del presente accordo.
Articolo 9 - Tavoli del Terzo Settore
9.1 In conformità a quanto definito dalla normativa regionale, con il terzo Piano di Zona si costituiscono i Tavoli tematici allargati al Terzo Settore quale luogo di confronto tra programmatori istituzionali e realtà sociale. I Tavoli si connotano come luogo stabile di partecipazione che svilupperanno la propria attività durante l’intero periodo di attuazione del Piano di Zona.
9.2 I Soggetti del Terzo Settore potranno aderire all’Accordo di Programma, con una formale sottoscrizione di un documento di adesione per esprimere la propria condivisione dell’impostazione di fondo del Piano di Zona e degli assi strategici che guidano l’attuazione dello stesso.
9.3 Alle attività dei tavoli partecipano inoltre:
o rappresentanti dell’Assemblea dei Sindaci;
o il direttore dell’Azienda, quale Responsabile dell’Ufficio di Piano, o suo delegato;
o i rappresentanti dei soggetti del Terzo Settore aderenti all’Accordo di programma;
o rappresentanti dei servizi sociali comunali e/o dei sub-ambiti;
o un rappresentante dell’ASL.
9.4 Ai sensi della DGR 7797 del 30/07/08 il Tavoli avranno come principale obiettivo la promozione della partecipazione dei soggetti del terzo settore:
o nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità di offerta sociali;
o nella individuazione dei nuovi modelli gestionali e sperimentali nell’ambito della rete sociale;
o nell’esercitare il proprio ruolo, conformemente all’articolo 3 dello Statuto regionale, di tutela, interpretazione e espressione sia dei bisogni sociali che delle risorse locali.
o nella definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali;
o nella definizione dei livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli definiti dalla Regione;
o nella determinazione dei parametri di accesso prioritario alle prestazioni sociali;
o nell’organizzazione dell’attività di segretariato sociale;
o nel promuovere e divulgare l'istituto dell’amministrazione di sostegno in stretto accordo con l’ufficio competente della Asl del distretto di riferimento.
o nella co-progettazione delle iniziative, servizi, attività, nonché nell’impiego dei fondi assegnati dai Comuni del Distretto all’Azienda Sociale del Cremonese con il contributo delle realtà private territoriali.
9.5 Il Tavoli tematici, inoltre, avranno il compito di promuovere, in relazione alle tematiche sopradescritte, momenti di informazione e di coinvolgimento di tutti i soggetti aderenti all’Accordo di Programma. Sarà altresì compito dei Tavoli favorire occasioni di apertura a tutti i soggetti del Terzo Settore non aderenti all’Accordo di Programma, al fine di valorizzare l’azione di rete territoriale.
9.6 I Tavoli, per l’assolvimento dei propri compiti, si daranno proprie regole di funzionamento e di ordine dei lavori, favorendo la trasparenza e la
comunicazione attiva, e potranno, laddove lo riterrà opportuno, costituire gruppi di lavoro per aree tematiche.
9.7 I Tavoli del Terzo Settore saranno coordinati dal Direttore dell’Azienda Sociale del Cremonese, quale Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Articolo 10 - Coordinamento tecnico operativo provinciale
10.1 Gli ambiti distrettuali di Casalmaggiore, Crema e Cremona ritengono necessario promuovere un’azione congiunta dal punto di vista tecnico- operativo per interagire in modo unitario sia verso il livello regionale sia verso i soggetti operanti sul territorio provinciale, quali l’Amministrazione Provinciale e l’Azienda Sanitaria Locale, sottoscrittori del presente Accordo di Programma.
10.2 A tale scopo viene costituito il Coordinamento tecnico operativo provinciale degli ambiti distrettuali, con la designazione alla partecipazione attiva a detto organismo di tecnici referenti del Comune di Cremona, dell’Azienda Sociale Cremonese (ente capofila dell’Ambito distrettuale di Cremona), del Comune di Crema (ente capofila dell’Ambito distrettuale di Crema) di Comunità Sociale Cremasca e del Consorzio Casalasco Servizi Sociali (ente capofila dell’Ambito distrettuale di Casalmaggiore).
10.3 Il Coordinamento tecnico operativo provinciale vuole essere luogo privilegiato di incontro e di collaborazione anche con altre agenzie e con ulteriori soggetti che operano a livello territoriale in relazione a specifiche tematiche di volta in volta ritenute meritevoli di approfondimento e di confronto.
10.4 Il Coordinamento tecnico operativo provinciale definisce un proprio calendario dei lavori con una frequenza indicativa di un incontro al mese. Il Comune/Ambito di Cremona, tramite l’Azienda Sociale del Cremonese, assume il ruolo di referente del Coordinamento che consiste nella convocazione degli incontri, nella costruzione dell’ordine del giorno, nel mettere a disposizione sedi e strumenti per le riunioni.
10.5 L’azione congiunta degli ambiti distrettuali nel Coordinamento diviene occasione per favorire e per promuovere un’integrazione delle politiche sociali territoriali sia a partire dagli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale di rappresentanza dei Sindaci, sia mediante possibili momenti di incontro e di lavoro congiunto dei livelli esecutivi (Comitato Ristretto) delle tre Assemblee Distrettuali dei Sindaci.
TITOLO 3^: L’ORGANIZZAZIONE
Articolo 11 - L’organizzazione per sub-ambiti
11.1 Sulla base dell’esperienza maturata nel corso dei precedenti Piani di Zona, si conferma l’organizzazione funzionale per sub-ambiti come di seguito indicato:
▪ SUB-AMBITO 1: Castelverde (con ruolo di ente referente di sub- ambito), Bonemerse, Gerre de’ Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo ed Unione Lombarda dei Comuni di Corte de’ Frati e Olmeneta
▪ SUB-AMBITO 2: Cremona
▪ SUB-AMBITO 3: Pizzighettone (con ruolo di ente referente di sub- ambito), Acquanegra Cremonese, Crotta d’Adda, Formigara e Grumello Cremonese ed Uniti.
▪ SUB-AMBITO 4: Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Paderno Ponchielli e San Bassano.
▪ SUB-AMBITO 5. Vescovato, Cappella de’ Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d’Olmi, Pieve San Xxxxxxx, San Xxxxxxx Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sospiro e Volongo.
11.2 I Comuni che assumono il ruolo di enti referenti di sub ambito sono tenuti ad interpretare le funzioni di coordinamento tecnico mediante l’individuazione di un operatore con specifiche competenze nel settore sociale in grado di divenire referente per gli operatori sociali presenti nel sub ambito.
11.3 Il Comune referente di sub ambito dovrà designare, tra i Comuni che lo costituiscono, un operatore sociale quale coordinatore tecnico di sub ambito che
• parteciperà agli incontri di coordinamento generale;
• coordinerà il gruppo degli operatori di sub ambito secondo gli indirizzi del Piano di Zona,
• implementerà le politiche distrettuali nel livello locale.
11.4 Eventuali modifiche che potranno subentrare nel corso del triennio in merito alle aggregazioni dei comuni dei diversi sub ambiti, saranno automaticamente recepite dal presente Accordo di programma.
Articolo 12 - Strumenti di programmazione
12.1 Le parti definiscono i seguenti strumenti di presidio e per l’attuazione su base annuale della programmazione:
1) Piano Operativo: definizione delle azioni consolidate ed innovative che caratterizzano l’attuazione delle linee progettuali inserite nel Piano di Zona, con conseguente definizione di budget e di obiettivi (da approvarsi entro il mese di marzo di ogni anno) e di strumenti/tempi di verifica; il Piano Operativo diviene la base di riferimento per la coerente e conforme costruzione del Contratto di
Servizio per la gestione delle attività di portata distrettuale da condividere e sottoscrivere con l’Azienda Sociale del Cremonese
a.s.c. entro il mese di aprile di ogni anno;
2) Report Annuale: rendiconto dello stato di attuazione del Piano di Zona alla luce della effettiva realizzazione delle azioni previste nel Piano Operativo Annuale e della puntuale finalizzazione dei budget definiti (da approvarsi entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento). E’ possibile e opportuno anche un passaggio di aggiornamento con cadenza semestrale. Essendo tale report strettamente connesso all’attuazione della programmazione annuale del welfare territoriale e, conseguentemente, al contratto di servizio con l’Azienda Sociale del Cremonese deve divenire risultato di un costante confronto e di raccordo di natura tecnico- operativa.
Articolo 13 - Le modalità operative
13.1 L’attività inerente il presente accordo di programma potrà prevedere:
❑ modalità operative con rilevanza comunale in continuità con il modello organizzativo in atto;
❑ modalità operative con rilevanza di sub-ambito distrettuale in funzione delle aggregazioni sovra-comunali;
❑ modalità operative con rilevanza distrettuale, con conseguenti formule gestionali centralizzate all’interno del contratto di servizio distrettuale con Azienda Speciale Consortile
Articolo 14 - Le risorse
14.1 Le risorse economiche del presente accordo costituiscono il Fondo Unico Distrettuale (FUD) che si compone di:
❑ Stanziamenti del Fondo di Solidarietà sulla base di finanziamenti messi a disposizione dai Comuni per i servizi in gestione associata, per i servizi sociali territoriali (SST), ivi compresa la compartecipazione alle spese per il funzionamento dell’Azienda speciale consortile e dell’Ufficio di Piano;
❑ Stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali ivi compresi i Fondi a gestione vincolata;
❑ Stanziamenti del Fondo Sociale Regionale;
❑ Stanziamenti Provinciali per specifiche aree di intervento;
❑ Eventuali ulteriori finanziamenti derivanti da specifici fondi regionali, statali ed europei;
❑ Risorse economiche, umane e strumentali delle organizzazioni e delle diverse realtà che compongono la comunità locale e che concorrono alla realizzazione del Piano di Zona.
TITOLO IV^: NORME FINALI
Articolo 15 - La validità
15.1 La durata dell’accordo è fissata in mesi 36 con decorrenza dal 1 aprile 2012 e con scadenza al 31 dicembre 2014.
Articolo 16 - Convenzioni ed Unione di Comuni
16.1 Qualora un Comune provveda a trasferire ad una Unione di Comuni ovvero ad una convenzione tra Comuni la titolarità e/o la gestione delle proprie funzioni per le materie attinenti il presente Accordo di programma, l’Unione o il Comune capo convenzione, in accordo con il Comune stesso, potrà subentrare nell’esercizio delle funzioni e dei servizi specificatamente trasferiti.
Articolo 17 - Verifica e monitoraggio
17.1 Le attività di verifica e di monitoraggio relative all’accordo di programma sono svolte dal Sindaco del Comune di Cremona o suo delegato e da altri due Sindaci designati dall’Assemblea.
Articolo 18 - Pubblicazione
18.1 L’Azienda Sociale del Cremonese s’impegna a pubblicare sul B.U.R.L. il presente Accordo di programma anche per estratto ed a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori nonché gli altri soggetti aventi diritto alla visione della medesima secondo la normativa vigente.
Allegato 1 Piano di Zona 2012/2014