CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo REGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1- AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10, come aggiornato con quanto innovato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e (o) statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
CAPO Il L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 2- DISPOSIZIONI GENERALI
1. L’Organismo di mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’art. 1 comma 1, secondo le norme del presente regolamento.
2. L’Organismo di mediazione non può svolgere anche funzioni arbitrali.
3. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria dell’Organismo sono da considerarsi ordinatori.
4. L’Organismo di mediazione tiene l’elenco dei mediatori di cui all’art. 17 dello Statuto, tendendo a mantenere un congruo rapporto di proporzione fra numero dei mediatori ed affari trattati.
5. L’Organismo si obbliga a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010 ai mediatori iscritti, dando la precedenza ai mediatori iscritti presso l’Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo.
ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA
1. La Segreteria dell’Organismo si occupa del servizio di mediazione; essa ha sede nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo presso il Tribunale di Cuneo.
2. I dipendenti dell’Ordine che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. È fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori.
3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
4. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
5. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
6. La Segreteria conserva per anni cinque dalla data di conclusione del procedimento il fascicolo formato da: domanda, dichiarazione di adesione, verbale di accordo o di mancato accordo. Atti e documenti che le parti abbiano eventualmente prodotto vengono restituiti alle parti stesse.
CAPO III
IL MEDIATORE
ARTICOLO 4- DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. I mediatori iscritti nell’Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento, delle norme di legge e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo. Il rispetto degli obblighi deontologici è condizione per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori.
3. Il mediatore non può svolgere attività di consulenza sull’oggetto della controversia.
4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione presso i locali messi dal Tribunale a disposizione dell’Organismo di mediazione.
5. Il mediatore designato deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell’Organismo.
ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI
1. Sono condizioni per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori:
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
e) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, nonché l’aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti1 e tanto anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis del codice deontologico forense2;
f) essere iscritto nell’albo degli Avvocati di Cuneo o nell’elenco dei praticanti Avvocati abilitati al patrocinio di Cuneo, salvo quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto;
g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
h) non essere iscritto ad altro elenco dei mediatori presso alcun organismo di mediazione.
2. Con la richiesta di iscrizione nell’elenco il mediatore deve:
a) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) e f) del comma precedente;
b) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e), e h) del comma che precede
c) impegnarsi a contrarre, entro giorni quindici dall'avvenuta iscrizione nel suddetto elenco, e a pena di decadenza da detta iscrizione, polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa allo svolgimento dell'attività di mediazione.
1
y
Ex art. 4, comma 3, lettera b) come sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
2
y
x. xxx. 00, xxxxx 0 xxx, X.Xxx. 28/2010, aggiornato alla L. 9.8.13,. n.98.
3. Il mediatore che intende conseguire l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 3, comma 3, sezione B, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, deve depositare presso l’Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.
4. Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.
5. L’esercizio dell’azione penale per delitto non colposo, l’apertura di un procedimento disciplinare e la sospensione cautelare dall’attività di avvocato precludono l’iscrizione.
ARTICOLO 6 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI MEDIATORI
1. È disposta la cancellazione dall’elenco dei mediatori in tutti i casi in cui vengano meno i requisiti per l’iscrizione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha facoltà di disporre la cancellazione:
a) nel caso di mancato rispetto degli obblighi e doveri del mediatore;
b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell’incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell’arco di un anno;
c) nei casi di riduzione del numero di mediatori presenti nell’elenco, ad opera del Consiglio Direttivo, finalizzata a mantenere la proporzione fra numero di mediatori ed affari trattati.
2. Qualora l’accordo non sia omologato ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale dispone che sia data comunicazione all’Organismo per gli eventuali provvedimenti di cancellazione del mediatore dall’Organismo ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di iscrizione del mediatore per quanto di eventuale competenza.
3. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell’iscrizione, oltre a quant’altro previsto nel presente regolamento.
4. Salvo il caso di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il Consiglio dell’Ordine di appartenenza al fine dell’apertura dell’eventuale procedimento disciplinare.
5. Il provvedimento di cancellazione viene assunto dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.
6. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell’ambito dell’Organismo è sospeso dall’elenco per la durata dell’incarico.
ARTICOLO 7 - DOVERI DI IMPARZIALITÀ E DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI
1. Il mediatore non può assumere l’incarico:
a) nei casi previsti dagli articoli 37 e 55 del codice deontologico forense;
b) in ogni altro caso previsto dall’art. 815 codice di procedura civile;
c) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l’imparzialità o l’indipendenza dalle parti.
2. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:
a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
c) di percepire compensi direttamente dalle parti;
d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.
3. Il mediatore designato s’impegna ad informare immediatamente l’Organismo e le parti delle ragioni di qualsiasi possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste, ivi compresa l’appartenenza ad Associazioni di categoria e/o la partecipazione a tali Associazioni di categoria in funzione di consulente e/o a qualsivoglia altro titolo.
4. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico. Al momento dell’accettazione dell’incarico, e comunque prima dell’inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
5. La comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore:
a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
c) ha rilevanza deontologica.
6. I magistrati onorari, i giudici di pace che svolgono funzioni nel circondario, ed i membri del Consiglio dell’Ordine non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.
ARTICOLO 8 - LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE
0.Xx seguito al deposito dell’istanza di mediazione, il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett.
B) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il Responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc.).
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori iscritti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
2. Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l’incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, l’incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell’elenco. Al mediatore che ha rinunciato all’incarico esclusivamente per i suddetti motivi verrà assegnato l’incarico successivo.
3. Il mediatore designato ha la facoltà di non accettare l’incarico per difetto della specifica competenza nella materia oggetto dell’istanza di mediazione.
4. Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco ai fini della sua eventuale designazione da parte del Responsabile dell’Organismo.
5. In caso di sostituzione del mediatore, il Responsabile dell’Organismo nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma.
6. È facoltà del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi indicati al comma 1, derogare ai predetti criteri laddove si ravvisino straordinarie, oggettive e comprovate ragioni di merito e di opportunità.
ARTICOLO 9 - LA SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Su istanza motivata di parte, il Responsabile dell’Organismo può provvedere alla sostituzione del mediatore, previa sua audizione.
2. Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi che a lui fanno capo ne comporta, previa audizione, l’immediata sostituzione, fermo restando quanto previsto all’art. 6.
3 Il Responsabile dell’Organismo provvede parimenti alla nomina di un altro mediatore ai sensi dell’art. 8:
a) qualora il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all’incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo medesimo;
b) nei casi di sospensione e di cancellazione di cui all’art. 6.
CAPO IV
IL PROCEDIMENTO ARTICOLO 10 - INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 4, comma I, del decreto legislativo n. 28/2010, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito, anche in forma telematica, mediante PEC inviata alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e firmata digitalmente dalla parte o dal Suo difensore, di una domanda presso la Segreteria dell’Organismo. La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione.
1 bis. Sempre ai sensi dell’art. 4, comma I, del decreto legislativo n. 28/2010, la domanda di mediazione deve riguardare controversia di competenza del Tribunale di Cuneo o dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cuneo.
2. L’individuazione dell’oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione La parte che aderisce al procedimento può estenderne l’oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purché vertente su diritti disponibili.
3. La domanda e l’adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l’apposito modulo con l’indicazione:
a) dell’Organismo;
b) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale e del loro indirizzo;
c) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa;
d) della clausola di mediazione, laddove esistente;
e) dei dati identificativi di colui che eventualmente rappresenti la parte nel procedimento, munito di delega con sottoscrizione autenticata;
f) dei dati identificativi dell’avvocato che eventualmente assista la parte nel procedimento;
g) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato; peraltro, ai sensi dell’art 16, comma 7, D.M. 180/2010, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile;
h) dell’eventuale indicazione, motivata, delle ragioni di deroga alle disposizioni regolamentari per designazione del mediatore;
4. La sottoscrizione della domanda e della dichiarazione di adesione, se non sono autenticate nelle forme di cui all’art. 83, terzo comma, codice di procedura civile, devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore e, nell’ipotesi che costui agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e
da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato. Inoltre la domanda e la dichiarazione di adesione devono contenere l’impegno della parte a tenere nel procedimento un comportamento leale.
5. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.
6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’Organismo.
7. L’Organismo non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
ARTICOLO 11 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 28/2010, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che l’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione.
2. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
ARTICOLO 12 - NORME DEL PROCEDIMENTO
1. La Segreteria:
a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
b) annota la domanda nell’apposito registro, denominato Registro Generale delle Mediazioni (ovvero R.G.M.), attribuendole un numero progressivo in ragione dell'anno di iscrizione.
c) comunica, entro sette giorni dal ricevimento della domanda, in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, il nominativo del mediatore designato, il giorno, l’ora ed il luogo dell’incontro di mediazione, da fissarsi non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, il termine stabilito per la comunicazione all’altra parte, nonché il termine per quest’ultima per manifestare la propria adesione, l’ammontare delle spese di avvio del procedimento ed il termine per il pagamento delle stesse, con l’avvertimento che il mancato, tempestivo pagamento comporterà di diritto il
fallimento della mediazione; comunica altresì che è fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di anticipare anche per l’altra parte le spese di avvio del procedimento.
d) dà avviso alla parte istante che dovrà partecipare con la necessaria assistenza di un avvocato, a conoscenza dei fatti e munito di idoneo mandato per transigere e conciliare la controversia, nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d. lgs. 28/2010 al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa, invece, le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato.
e) Informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D. L.vo 28/2010.
2. È onere dell’Organismo comunicare all’altra parte o alle altre parti, con qualunque strumento, anche telematico, idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:
a) il nominativo del mediatore designato;
b) la possibilità di depositare preventivamente la dichiarazione di adesione, fermo restando che le parti chiamate in mediazione possono presentarsi direttamente al primo incontro;
c) il giorno, l’ora ed il luogo dell’incontro di mediazione;
d) l’avviso della facoltà di essere assistiti da un avvocato nelle ipotesi di mediazione facoltativa;
e) l’avviso della necessità di partecipazione della persona fisica o del rappresentante dell’Ente o della persona giuridica munito dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti e l’avvertimento che, in caso di mancata partecipazione, nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice, secondo il dettato dell’art. 8 co. 4 bis del D. L.vo 28/2010, potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e condannare la parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
f) l’avviso che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e che la Segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo3;
3
y
Ex art. 7, comma 5, lettera d) come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio
2011, n. 145.
La parte istante può espressamente esonerare l’Organismo dall’effettuare la comunicazione all’altra parte o alle altre parti e provvedervi quindi personalmente.
3. Ai fini dell’impedimento delle decadenze e dell’interruzione delle prescrizioni, la parte istante in aggiunta all’Organismo ha facoltà di notificare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata.
4. Con riferimento alla procedura di mediazione saranno osservate le seguenti regole:
a) il mediatore deve verificare preliminarmente se sia stata rispettata la clausola di mediazione o conciliazione contrattuale o statutaria e, in mancanza di tale previsione, se siano stati rispettati, nell’individuazione dell’Organismo di mediazione, i criteri di competenza territoriale previsti dal codice di procedura civile per la controversia sottoposta a mediazione e nel caso di mancato rispetto di tali previsioni segnalarlo alle parti; deve altresì informare le parti dell’obbligatorietà di farsi assistere da un avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d. lgs. 28/2010; se non sono assistite da un avvocato, il mediatore segnala alle parti i principi inderogabili o di ordine pubblico relativi alla fattispecie;
b) il mediatore deve avvertire le parti dell’eventuale necessità o opportunità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini dell’efficacia dell’eventuale accordo;
c) la forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l’adesione della parte convocata, per la redazione della proposta da parte del mediatore, per la redazione del verbale di espletamento del tentativo di conciliazione, di accordo o di mancato accordo;
d) la trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale;
e) ciascuna parte, fermo il divieto di utilizzabilità nell’eventuale giudizio, può prendere appunti per se stessa, ma non può chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, né registrare la riunione;
f) il mediatore può invitare le parti all’esibizione di ulteriore documentazione;
g) l’eventuale rappresentante della parte nel procedimento di mediazione deve essere munito di idonea procura a conciliare ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui assistita; la mancanza di idonea procura o la mancanza della conoscenza dei fatti comportano il fallimento della procedura di mediazione.
h) il mediatore non ha potere decisionale, che rimane riservato alle parti, ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia, facilitando nelle riunioni, sia separate che comuni, la negoziazione tra le parti;
i) non sono ammessi da parte del mediatore, delle parti e dei loro difensori atteggiamenti dilatori, distorsioni di principi del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione, o lo svolgimento di attività comunque alla stessa non riconducibili;
l) le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonarla, senza obbligo di motivazione, quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla;
m) la mancata adesione o l’abbandono della mediazione non costituisce fonte di responsabilità, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2010 e la mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore comporta di diritto il fallimento della procedura di mediazione;
n) le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010) in misura non inferiore alla metà.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs. l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010.
o) il mediatore, solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nel corso del procedimento siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto e comunque previo avvertimento circa le conseguenze di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010, formula loro la proposta di conciliazione di cui all’art. 11 dello stesso decreto;
p) nel caso in cui le parti ne facciano espressa e concorde richiesta il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o indicare le ragioni del mancato accordo;
q) il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato;
r) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
ARTICOLO 13 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell’Organismo.
1.bis. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, da parte dell’Organismo. L’istante, in aggiunta
all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
La parte istante può espressamente esonerare l’Organismo dall’effettuare la comunicazione all’altra parte o alle altre parti e provvedervi quindi personalmente.
1. ter Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti dei necessari poteri).
Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del dlgs 28/2010:le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Ai sensi dell’art 84 del DL 21 giugno 2013 n.69 convertito in legge il 9/8/2013 n.98:
-il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
-se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del Dlgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro , nessun compenso è dovuto per l’Organismo di mediazione “, salvo le spese in favore dell’Organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria(come definita dall’art 1, comma 1, lett.a) del D.Lgs 28/2010).
Pertanto, indipendentemente dal tipo di mediazione(volontaria o facoltativa), soltanto se il primo incontro si conclude con esito positivo e prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione( come definita dall’art. 1 , comma 1 ,lett a) del D.Lgs. 28/2010)l’Organismo potrà richiedere la corresponsione delle spese di mediazione.
2. Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
3. Il mediatore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Consiglio Direttivo per la dichiarazione di
inammissibilità della domanda e la restituzione dell’indennità versata, fatta eccezione per le spese di avvio del procedimento.
4. Salvo diverso ed espresso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite o ai documenti depositati nel corso del procedimento.
5. La proposta formulata dal mediatore, ai sensi dell’art. 12 comma 4, lett. p) viene inoltrata per il tramite della Segreteria e le parti hanno sette giorni per comunicare alla Segreteria la loro accettazione.
6. L’Organismo trasmette la proposta del mediatore su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 28/2010.
7. Nelle materie che richiedono specifiche competenze il mediatore può nominare un mediatore ausiliario che tali competenze possegga, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 5, lettera f) del presente Regolamento, eventualmente avvalendosi di mediatori di altri Organismi con i quali ai sensi dell’art. 7 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, l’Organismo di mediazione abbia siglato accordi.
8. Il mediatore può provvedere all’individuazione, anche per il tramite della Segreteria Amministrativa, di un esperto, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti nell’Albo di cui all’art. 13 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile, istituito presso il Tribunale di Cuneo o di altri Tribunali del distretto della Corte d’Appello di Torino, a condizione che tutte le parti vi consentano. La nomina è subordinata all’impegno, dalle stesse sottoscritto, di sostenerne gli oneri in eguale misura e in via anticipata prima dell’inizio delle operazioni. Il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella e deve essere versato prima dell’inizio delle operazioni.
9. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d’incompatibilità e d’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
10. All’esperto è fatto divieto di formulare una proposta.
ARTICOLO 14 - MEDIAZIONE DELEGATA
1. Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa; il mediatore deve tenere conto nel procedimento di mediazione dello stato del processo, delle eventuali decadenze verificatesi e delle indicazioni date dal Giudice con l’ordinanza che dispone la mediazione delegata.
2. Il mediatore non può riferire al Giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni ed all’atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui.
ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA, INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE
1. Al mediatore, alle parti ed a tutti coloro che intervengono al procedimento è fatto divieto di divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 28/10. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
2. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto di entrambe le parti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di interrogatorio formale o di giuramento decisorio.
3. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell’Organismo, i mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.
ARTICOLO 16 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010, il procedimento si considera concluso, quando:
a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
b) le parti non aderiscono all’eventuale proposta formulata dal mediatore;
c) una o alcune delle parti non aderiscono al procedimento o non partecipano all’incontro di mediazione;
d) le parti non raggiungono un accordo;
e) le parti, all’esito del primo incontro, dichiarano di non voler procedere alla mediazione.
2. In tutti i casi in cui si sia tenuto l’incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità di sottoscrivere.
3. Nell’ipotesi di cui al primo comma, lett. a), il verbale contiene l’accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.
4. Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti è depositato presso la Segreteria dell’Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti. L’Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
5. Nell’ipotesi di cui al primo comma, 1 lett. b), il mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo solo se ne venga fatta concorde richiesta delle parti.
6. Nelle ipotesi di cui al primo comma, lettera c), il mediatore indica nel verbale, anche ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. D) del DM 180/20104, che il procedimento è fallito per la mancata partecipazione di una o di alcune delle parti. Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcune delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascia, su richiesta della parte istante, una dichiarazione attestante la chiusura del procedimento per mancata adesione della parte invitata o di alcune delle parti invitate solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.
7. Nell’ipotesi di cui al primo comma, lett. d), il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo.
8. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera f), il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento non ha avuto ulteriore corso, stante la volontà delle parti di non procedere con la mediazione.
9. Nel caso di sospensione o di cancellazione dell’Organismo ai sensi dell’art. 10 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, il procedimento si estingue e le indennità di cui all’art. 20 vengono restituite alle parti oppure i procedimenti di mediazione in corso possono proseguire presso altro Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
ARTICOLO 17- VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento.
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Come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
2. La scheda viene conservata dall’Organismo e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
ARTICOLO 18- DURATA DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo espresso consenso delle parti. Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
CAPO V
LE INDENNITÀ
ARTICOLO 19- INDENNITÀ
1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00= oltre oneri fiscali o un importo pari ad Euro 80,00= oltre oneri fiscali per i procedimenti con valore superiore ad € 250.000,00, a valere sull’indennità complessiva, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento del deposito della dichiarazione di adesione.
2.Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010) in misura non inferiore alla metà.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del citato D. Lgs., l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. L’importo massimo dell’indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella di cui al comma precedente è aumentato o ridotto nelle misure e nei casi previsti dall’art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, così come modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
In particolare, ex art. 16, comma 4, D.M. 180/20105:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto, in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto, nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
4. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. L’indennità rimane fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
7. Nelle mediazioni facoltative se il pagamento non interviene nel termine fissato nel primo incontro il Mediatore designato, ex art. 8, comma 1, Reg., dichiara concluso il procedimento per mancato pagamento dell'indennità. La Segreteria ne dà quindi comunicazione alle parti ex art. 16, comma 8, Reg.. Tuttavia, ex art 16, comma 7, DM 180/2010, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo6, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione che venga comunque richiesta dalle parti.
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Come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
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Ovvero di mediazione obbligatoria.
8. Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il Consiglio Direttivo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.0007, e lo comunica alle parti. Il nuovo valore di riferimento viene altresì determinato dal Consiglio Direttivo qualora l’oggetto del procedimento sia modificato per effetto dell’adesione alla procedura.
9. Qualora all’esito del procedimento l’accordo sia raggiunto su valori diversi rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell’Organismo richiedere l’indennità corrispondente al valore contenuto nell’accordo.
10. Le parti sono tenute in via solidale al pagamento delle spese e delle indennità previste nei precedenti commi. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, si considerano come un’unica parte.
ARTICOLO 20 - INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI
1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti che abbiano diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo. A tal fine sono tenute a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Qualora tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, il mediatore deve svolgere la prestazione gratuitamente.
3. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i non abbienti.
4. L’Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, nel quale annota i procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, al nominativo del mediatore, all’esito della mediazione, all’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta. Il Consiglio dell’Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuo, il riconoscimento di un’indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo sino a concorrenza dell’importo di eventuali attività residuate.
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Il limite di € 250.000,00 è previsto dall’art 16, comma 7, DM 180/2010, come modificato dall'articolo
5, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 21 - NORMA Dl CHIUSURA
1. Per quant’altro non previsto, si applica il decreto legislativo n. 28/2010 ed il Regolamento di cui al D.M. 18 ottobre 0000 x 000.
ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, insieme allo Statuto dell’Organismo, viene depositato presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 ai fini dell’iscrizione nel Registro degli Organismi.
2. Le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l’iscrizione dell’Organismo nel Registro degli Organismi.
ARTICOLO 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
1. Ogni modifica del regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell’Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010.
2. Ogni modifica del regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.
Tabella indennità
Valore imponibile come da tabella Ministeriale
XXXXXXXXX | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE DA VERSARE |
1) fino a Euro 1.000 | € 65,00 | € 14,30 | € 79,30 |
2) da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 130,00 | € 28,60 | € 158,60 |
3) da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 240,00 | € 52,80 | € 292,80 |
4) da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 360,00 | € 79,20 | € 439,20 |
5) da Euro 25.001 a Euro 50.000 - indeterminato basso- | € 600,00 | € 132,00 | € 732,00 |
6) da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 |
7) da Euro 250.00 a Euro 500.000 - indeterminato medio- | € 2.000,00 | € 440,00 | € 2.440,00 |
8) da Euro 500.001 a Euro 2.500. 000 | € 3.800,00 | € 836,00 | € 4.636,00 |
9) da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | € 5.200,00 | € 1.144,00 | € 6.344,00 |
10) Oltre Euro 5.000.000 - indeterminato alto- | € 9.200,00 | € 2.024,00 | € 11.224,00 |
SPESE DI AVVIO AL PROCEDIMENTO
XXXXXXXXX | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE DA VERSARE |
Dal primo scaglione al sesto incluso per tutti i casi di Mediazione | € 40,00 | € 8,8 | € 48,80 |
Dal xxxxxxx xxxxxxxxx al decimo per tutti i casi di Mediazione | € 80,00 | 17,60 | 97,60 |
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
(Di cui all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n.139).
1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità.
4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell' art.11 del D.Lgs.;
d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del D.Lgs., deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di
mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs.. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs., l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs..
11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
13) Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al DM 180/2010, sono derogabili.
MEDIAZIONE FACOLTATIVA
(Materie NON soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs 28/2010) importo pari al 100% della “tabella indennità” che precede
XXXXXXXXX | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE DA VERSARE |
1) fino a Euro 1.000 | € 65,00 | € 14,30 | € 79,30 |
2) da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 130,00 | € 28,60 | € 158,60 |
3) da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 240,00 | € 52,80 | € 292,80 |
4) da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 360,00 | € 79,20 | € 439,20 |
5) da Euro 25.001 a Euro 50.000 - indeterminato basso- | € 600,00 | € 132,00 | € 732,00 |
6) da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 |
7) da Euro 250.00 a Euro 500.000 - indeterminato medio- | € 2.000,00 | € 440,00 | € 2.440,00 |
8) da Euro 500.001 a Euro 2.500. 000 | € 3.800,00 | € 836,00 | € 4.636,00 |
9) da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | € 5.200,00 | € 1.144,00 | € 6.344,00 |
10) Oltre Euro 5.000.000 - indeterminato alto- | € 9.200,00 | € 2.024,00 | € 11.224,00 |
MEDIAZIONE OBBILIGATORIA
(indennità ridotta, rispetto alla “Tabella indennità”, di 1/3 per i primi 6 scaglioni, di 1/2 per i restanti)
(Materie soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs 28/2010)
XXXXXXXXX | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE DA VERSARE |
1) fino a Euro 1.000 | € 43,33 | € 9,53 | € 52,86 |
2) da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 86,78 | € 19,09 | € 105,87 |
3) da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 160,00 | € 35,20 | € 195,20 |
4) da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 240,00 | € 52,80 | € 292,80 |
5) da Euro 25.001 a Euro 50.000 - indeterminato basso- | € 400,00 | € 88,00 | € 488,00 |
6) da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 666,67 | € 146,67 | € 813,34 |
7) da Euro 250.00 a Euro 500.000 - indeterminato medio- | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 |
8) da Euro 500.001 a Euro 2.500. 000 | € 1.900,00 | € 418,00 | € 2.318,00 |
9) da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | € 2.600,00 | € 572,00 | € 3.172,00 |
10) Oltre Euro 5.000.000 - indeterminato alto- | € 4.600,00 | € 1.012,00 | € 5.612,00 |
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI CUNEO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto
residente in ,
Indirizzo , CAP ,
ha partecipato in data alla procedura di mediazione amministrata da (nome e cognome del mediatore)
□ in proprio □ in rappresentanza
di
a norma dell’articolo 9 del regolamento dell’Organismo di Mediazione consegna al Responsabile dell’Organismo la seguente
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi) □ insufficiente □ sufficiente
□ buono □ ottimo
Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità) □ insufficiente □ sufficiente
□ buono □ ottimo
Grado di soddisfazione sulla procedura di mediazione □ insufficiente □ sufficiente
□ buono □ ottimo
Suggerimenti per avere un servizio migliore:
Reclami:
Cuneo, li Firma
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia.
Cuneo, li Firma
La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell’art. 7 D.M. n. 180 DEL 18/10/2010 e del Regolamento dell’Organismo di Mediazione. Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte al responsabile dell’Organismo di Mediazione, anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.