CONVENZIONE QUADRO
TRA
L’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane – Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, di seguito denominata “Università”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per la carica di Presidente dell’Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Piazza Xxxxxx n.10 , P. IVA e C.F. 09106101000;
E
Denominazione: Via: n° Cap Città Prov. ( ) P.IVA o C.F.
Legale Rappresentante: di seguito denominata “Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali”
PREMESSO CHE
✓ nella moderna società della conoscenza, la formazione continua, le competenze, la professionalità e le esigenze d’innovazione rappresentano una necessità fondamentale, prioritaria e irrinunciabile per l’Italia come per tutte le Nazioni europee e del mondo civile;
✓ in linea con i principi e le finalità del Consiglio Europeo di Lisbona in merito al conseguimento di un’interazione più efficace tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità, appare quanto mai fondamentale il perseguimento dell’accrescimento culturale, professionale ed economico della società;
✓ la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati.
CONSIDERATO CHE
✓ L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca, Dottorati Industriali, nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea;
✓ l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” attiverà per A.A. 2018/2019 i Corsi di Laurea in:
- Economia Aziendale (L-18);
- Scienze Turistiche (L-15);
- Management (LM-77);
- Scienze Giuridiche (L-14);
- Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24);
- Ingegneria Informatica (L-8);
- Ingegneria Gestionale (L-9);
- Psicologia (LM-51)
✓ l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e
hanno obiettivi comuni nell’ambito della ricerca, della formazione e della promozione culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo;
✓ l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e
intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici istanze di formazione - che a più livelli vengono rappresentate - creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione, nella consapevolezza che la cultura costituisce l’humus della società ed il volano per l’accesso al mondo delle professioni;
✓ è interesse dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” avviare rapporti con le Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali, enti accreditati e attivi nella formazione al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell’aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi e convenzioni;
✓ intende collaborare con l’Università
Telematica “Universitas Mercatorum” per la realizzazione e la valorizzazione delle finalità istituzionali, didattiche e scientifiche delle proprie attività;
✓ è altresì interesse di sviluppare
collaborazioni nella ricerca, nelle attività didattiche, nell’aggiornamento e formazione professionale con l’Università.
VISTI
✓ Il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”;
✓ la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l’art. 8;
✓ il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell’autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
✓ il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie.
CONVENGONO
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
a. La presente convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all’incremento ed alla valorizzazione dell’aggiornamento professionale dei lavoratori all’interno delle aziende e del mondo professionistico in generale, anche attraverso il ricorso allo strumento del Lifelong learning ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di Lisbona, di cui alle premesse.
ART. 2 - PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE
a. L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e
intendono dare corso alla presente convenzione attraverso la definizione di alcune forme di collaborazione, cui far riferimento nel raggiungimento degli obiettivi comuni, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Promozione dell’offerta formativa di Universitas Mercatorum;
2) Individuazione di almeno 10 medie imprese per la sperimentazione di percorsi di alternanza “Università-Imprese”
3) Promozione a tutte le imprese iscritte al Registro della Camera di di programmi
formativi gratuiti grazie al finanziamento dei Fondi Interprofessionali creando vantaggi per le imprese;
4) Predisposizione di attività pianificate di alta formazione, finalizzate alla creazione di figure professionali ad hoc e tali da agevolare l’accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine, nel quadro della collaborazione prevista dalla presente convenzione, l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e
potranno concordare e definire l’organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento o specialistici, anche nell’ambito delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente nonché il riconoscimento, da parte dell’Università, di crediti formativi universitari a favore di percorsi erogati dalla Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali, per i quali l’Ateneo, in forza della propria appartenenza al Sistema delle Camere di Commercio, garantisce la partecipazione alle attività di progettazione e valutazione ;
5) Definizione di progetti di ricerca congiunti, anche attraverso la partecipazione a bandi di gara e di finanziamento nazionali e comunitari, da sviluppare, tutelare e promuovere in quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l’incremento culturale del Paese e come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza;
6) Proficuo scambio del proprio patrimonio scientifico. Universitas mette a disposizione del Sistema Camerale i prodotti scientifici dei propri docenti nonché i progetti e le attività di Terza Missione in cui l’Ateneo è impegnato; la Camera di commercio di ……… assicura l’utilizzo dei dati del Registro Imprese per particolari ricerche condivise.
7) Attivazione sede di esame presso i locali della Camera di Commercio con la messa a disposizione di una sala con 20/25 posti, da utilizzare secondo un calendario da concordare a partire dal 2018, per lo svolgimento di esami con la presenza dei docenti dell’Ateneo e del personale di assistenza individuato dalla Camera di commercio tra il proprio personale camerale
b. le Parti, con riferimento al punto 2 di cui alla precedente lettera a, onde dar corso fattivo a quanto in oggetto e alle premesse, sottoscrivono ed allegano unitamente alla presente convenzione, lo specifico accordo quadro di tirocinio di formazione ed orientamento (Allegato A).
ART. 3 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE
3.1. Agevolazioni economiche
a. Il costo dei corsi di laurea è di 3.000 euro per anno accademico.
b. Gli studenti o ex studenti della Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali beneficeranno di un importo ridotto e pari ad € 2.000 rispetto a quanto versato dagli altri studenti del corso per il pagamento delle tasse di iscrizione.
c. Il pagamento potrà essere effettuato in quattro soluzioni da € 500 l’una secondo la seguente suddivisione:
– € 500 entro il 05/11 o al momento dell’iscrizione;
– € 500 entro il 31/03;
– € 500 entro il 30/06;
– € 500 entro il 31/07.
d. Per l’iscrizione ai Master di I e II livello, nonché ai Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione, verranno applicate agevolazioni pari al 10% del costo della retta.
e. Con particolare riferimento ai corsi post laurea e post diploma, potrà beneficiare delle agevolazioni previste nei singoli bandi per tutti quei corsi organizzati e gestiti esclusivamente dall’Università, con l’eccezione quindi di quelli sviluppati con la diretta compartecipazione di altri partner; in tal caso l’eventuale agevolazione economica potrà essere riconosciuta solo agli studenti indicati direttamente dal partner che abbia direttamente collaborato alla creazione dello specifico corso. Resta inteso che potrà allo stesso modo proporre all’Università percorsi formativi in esclusiva, cui avranno accesso nei modi e con i costi concordati esclusivamente i soggetti individuati dalla stessa
.
f. Le agevolazioni previste nella presente convenzione non sono cumulabili con altre convenzioni e/o programmi dell’Università.
3.2. Condizioni per accedere all’agevolazione
a. Per beneficiare della previsione di cui all’art. 3.1, lo studente dovrà essere incluso e/o essere stato studente della Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali firmataria della presente convenzione, allegare alla domanda fotocopia di un
documento che ne attesti l’iscrizione ed indicare sulla prima pagina del modulo di immatricolazione, alla voce “Convenzione”, il codice identificativo: “CCIAA-…..”.
b. Le domande prive di tale documento non rientreranno nella convenzione, anche se successivamente integrate.
3.3. Estensione dei benefici
a. Le condizioni della presente convenzione si intendono estese anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del diretto beneficiario.
b. Per avvalersi di tali condizioni, i prossimi congiunti dovranno allegare all’ordinaria documentazione richiamata, il documento attestante il proprio stato di famiglia.
c. E’ impegno di provvedere ad informare
adeguatamente i propri iscritti sui punti di cui agli articoli precedenti.
3.4. Termini d’iscrizione
a. I termini per la presentazione delle domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno scadenza e i discenti potranno immatricolarsi quando lo riterranno più opportuno senza vincoli temporali.
b. Le norme relative all’ammissione dei discenti sono quelle stabilite nello Statuto e nei regolamenti dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto delle leggi che regolano il funzionamento dell’Ateneo.
c. Ai discenti sarà applicabile la normativa in materia per il Diritto allo Studio (Legge 2/12/1991 n. 390 e seguenti) in maniera identica agli altri studenti.
ART. 4 – CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO
a. L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” per concorrere alle spese sostenute dalla Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali, riconoscerà un contributo di finanziamento trimestrale, determinato in misura forfettaria ed omnicomprensiva e calcolato su tutti gli alunni che vengono indirizzati all’Università dalla Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali.
b. Il contributo di finanziamento è determinato nella misura del 20% (escluse tasse per i servizi allo studente) delle quote versate dagli studenti per l’iscrizione ai corsi di laurea, corsi post-laurea e corsi post-diploma. I contributi di finanziamento dovuti dall’Universitas Mercatorum alla Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali saranno trimestralmente calcolati sulla base del numero degli studenti assegnati, a seguito di verifica da parte della stessa Università.
c. La Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali provvederà ad inviare specifica nota al servizio amministrativo dell’Universitas Mercatorum - Università telematica delle Camere di Commercio Italiane, dopo aver verificato gli elenchi forniti dallo stesso Xxxxxx.
d. La nota, allorché ricevuta, sarà controllata e messa in pagamento nei 30 giorni successivi al suo arrivo.
ART. 5 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI E DELLE ESPERIENZE FORMATIVE DELLO STUDENTE
a. L’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, ai sensi dell’art. 5 comma 7, del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, riconosce come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
b. Lo studente che intenda iscriversi ai corsi di studio e chiede il riconoscimento dei crediti formativi, dovrà presentare la certificazione attestante il percorso di formazione seguito con il dettaglio delle materie oggetto di studio e/o d’esame.
c. Tutte le valutazioni relative al riconoscimento dei CFU vengono effettuate esclusivamente ad personam.
d. Annualmente l’Università definisce, sulla base della programmazione formativa attivata dalla Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali e nel quadro delle proprie prerogative connesse al “riconoscimento delle attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso” le modalità di riconoscimento delle attività formative nei propri Corsi di Studio (Corsi di Laurea e Corsi Master) nell’ambito dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente e delle procedure dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei Corsi di Studio.
ART. 6 - IMPEGNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E RELATIVE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI
a. Con l’adesione alla presente Convenzione, si impegna ad informare, propagandare ed orientare i propri iscritti alla formazione universitaria e post universitaria, ai corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”.
ART. 7 - DURATA E RINNOVO
a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione e dall’anno accademico 2018/2019, ha durata triennale e sarà automaticamente rinnovata alla scadenza per un periodo ulteriore di tre anni, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R con preavviso di almeno 3 mesi.
b. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai corsi dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”.
c. L’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e
si impegnano a definire e ad apportare alla presente convenzione le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitaria e/o di libera professione.
ART. 8 - INFORMAZIONI RISERVATE
a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto.
b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a:
– non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
– proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
– consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto.
c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare:
– essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
– essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso;
– essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate;
– essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;
– l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.
ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo.
b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. In questo caso le Parti s’impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la conclusione della procedura
conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.
c. Qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di Roma.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
a. La presente convenzione, di cui fanno parte integrante la premessa e gli allegati tutti, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola di questa convenzione sarà vincolante per le parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe le parti.
b. Le Parti prendono reciprocamente atto che ciascuna di loro ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e pertanto fin d’ora accettano che l’esecuzione della presente Convenzione venga effettuata nel rispetto delle regole di organizzazione e comportamento contenute nei rispettivi Modelli e Codici Etici, sia nei rapporti tra le Parti, sia nelle relazioni con i terzi. I relativi documenti sono visionabili sui rispettivi siti internet: e xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
c. La presente convenzione viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti; l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” percepirà esclusivamente le somme versate direttamente dai singoli studenti per la regolare iscrizione ai corsi universitari, o quanto stabilito nei singoli protocolli d’intesa legati all’eventuale attuazione delle attività di cui all’art. 2.
d. Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, all. b, del DPR n. 642/1972 e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR
n. 131/1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
e. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni parte potrebbe avere nei confronti dell’altra, per quanto con dolo da una delle due parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in il .
Università Telematica “Universitas Mercatorum” | |
Il Presidente del CdA | |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Allegato A
ACCORDO QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SIGLATA TRA L’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” E
PREMESSO CHE
✓ il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d’impresa;
✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico.
VISTO
✓ L’Art. 6 co 4 DPR del 7 agosto 2012 n.137.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
a. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento, e laureati dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”.
b. Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali dei discenti.
Articolo 2 – Modalità
a. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
b. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall’Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
c. Ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor un progetto formativo e di orientamento contenente:
– Il nominativo del tirocinante;
– I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
– Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
– Le strutture aziendali (Divisioni – Laboratori – Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio.
d. I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.
e. Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell’Ente/Azienda incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificando le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio mediante un apposito registro “Report ore di Tirocinio”, che sarà reso disponibile al corsista in piattaforma.
f. L’Università sottoporrà alla struttura ospitante i candidati al tirocinio, che verranno da questa selezionati ed accettati.
Art. 3 – Impegni dell’Università
a. L’Università si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia dipendente Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali o svolga il tirocinio non in orario di lavoro, usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all’Università.
c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate alla Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali ospitante con separata comunicazione.
d. L’Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’impegno di:
– Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
– Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
– Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell’Azienda ospitante;
– Mantenere l’obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
– Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
– Redigere una relazione sull’attività svolta.
Art. 4 – Impegni dell’Azienda ospitante
a. L’Azienda ospitante si impegna a:
– Rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
– Trasmettere all’Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
– Segnalare tempestivamente all’Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.
b. Al termine del tirocinio la Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali
rilascia al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.
c. Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, la Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall’Università.
Art. 5 – Oneri finanziari
x. Xx realizzazione del tirocinio non comporta per la Camera di Commercio e relative articolazioni funzionali e per l’Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
Art. 6 – Durata della convenzione
a. La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni e s’intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R con preavviso di almeno 3 mesi.
b. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.
Art. 7 – Disposizioni finali
a. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all’art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Xxxxx, approvato, sottoscritto in il
Università Telematica “Universitas Mercatorum” | |
Il Presidente del CdA | |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx | |