SOMMARIO
Comune di Capoterra
Provincia di Cagliari
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TAXI
Approvato con deliberazione X.X. X. 00 xxx 00.00.0000
XXXXXXXX
Articolo 1 – Definizioni del servizio
CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
Articolo 2 – Licenze D’esercizio e figure giuridiche di gestione Articolo 3 - Condizioni d’esercizio
Articolo 4 –Numero delle licenze Articolo 5 –Utilizzo autovettura diversa
Articolo 6 - Riconoscibilità delle autovetture
Articolo 7 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea Articolo 8 – Ambito territoriale
Articolo 9 – Commissione comunale per il servizio
CAPO II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Articolo 10 – Requisiti per l’esercizio della professione di tassista Articolo 11 – Accesso alla professione di tassista
CAPO III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Articolo 12 – Concorso per l’assegnazione delle licenze Articolo 13 – Contenuti del Bando
Art. 14 -Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria Art. 15-Assegnazione delle Licenza per l’esercizio del servizio TAXI. Articolo 16 – Trasferibilità della licenza
CAPO IV L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 17 – Caratteristiche dell’autovettura
Articolo 18 – Condizioni dell’autovettura e sua sostituzione
Articolo 19 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Articolo 20 – Turni di servizio ed acquisizione della corsa
Articolo 21 – Comportamento del tassista durante il servizio Articolo 22 – Interruzione della corsa
Articolo 23 – Trasporto handicappati Articolo 24 – Sostituzione alla guida Articolo 25 - Tariffe
Articolo 26 – Impiego di tecnologie innovative Articolo 27 – Reclami
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
Articolo 28 – Addetti alla vigilanza Articolo 29 – Idoneità dei servizi Articolo 30 – Addetti alla vigilanza
Articolo 31 – Idoneità dei mezzi in servizio Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie Articolo 34 – Sospensione della licenza
Articolo 35 – Revoca della licenza
Articolo 36 – Procedura per la sospensione e per la revoca
CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
Articolo 1 (Definizioni del servizio)
1. Il servizio pubblico di taxi con autovettura, come definito dalla legge 15/01/1992 n. 21, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.
2. Per servizio taxi si intende quello esercitato con apposita autovettura allo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, anche con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea ed effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Articolo 2
(Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione)
1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. La licenza è riferita ad una singola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, articolo 7,comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla L. 8.08.1985 n. 443, art. 5;
b) associarsi in cooperative di produzione di lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
4. Nei casi in cui al comma 3 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai predetti organismi, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Articolo 3 (Condizioni d'esercizio)
1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per servizio da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15.01.1992 n. 21.
4. Il titolare della licenza trasmette agli uffici comunali l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore.
Articolo 4 (Numero delle licenze)
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n. 21, la Giunta stabilisce il numero delle licenze da immettere in servizio seguendo i seguenti parametri: da un minimo di 1 licenza ad un numero massimo di 3 licenze. I parametri potranno essere rivisitati e modificati solo sulla base delle effettive esigenze di mercato supportate da analisi e studi di settore.
Articolo 5
(Utilizzo autovettura diversa)
1. Il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza per l'uso momentaneo di altra autovettura immatricolata taxi. Tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, al quale il richiedente dovrà dimostrare i titoli all'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria.
2. Durante il servizio, l'utilizzatore dovrà indicare sul veicolo il proprio numero della licenza in modo ben visibile e secondo le modalità indicate dall'ufficio.
Articolo 6 (Riconoscibilità delle autovetture)
Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile in materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Sardegna sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base, nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: Comune di Capoterra di pari dimensioni;
b) Al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata in modo inamovibile, un pannello di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta "TAXI" affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Sardegna e lo stemma del Comune entrambi di mm. 80 di larghezza. Tra gli stemmi andrà riportata la scritta "Comune di Capoterra". Le autovetture che effettueranno servizio di radio-taxi, dovranno apporre, a fianco del pannello di cui sopra, la dicitura "RADIO" seguita dalla propria sigla identificativa.
Articolo 7
(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)
1. Previa autorizzazione i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il soggetto giuridico già operante nel comparto dei servizi per auto da piazza.
3. La convenzione di cui al comma 2 è soggetta ad approvazione da parte della Regione Sardegna.
Articolo 8 (Ambito territoriale)
1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque altra destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.
Articolo 9 (Commissione comunale per il servizio)
Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento, deve essere sentito il parere della Commissione, nominata mediante deliberazione della Giunta Comunale
C A P O II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Articolo 10
(Requisiti per l'esercizio della professione di tassista)
1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani e comunitari titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso di idoneità morale e professionale.
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne passate in giudicato alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20.02.1958 n. 75;
d) sia stato dichiarato fallito;
e) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa;
In tutti i casi sopra elencati il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3 Il certificato di abilitazione Professionale (C.A.P.) è rilasciato dal competente ufficio della direzione Generale del D.T.T.(Direzione Trasporti Territoriale) sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti dal regolamento (comma 8 Art. 116 del Decrteto legislativo 30/04/1992 n. 218).
Articolo 11
(Accesso alla professione di tassista)
1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia di Cagliari.
2. Il certificato di iscrizione a ruolo, corredato di fotografia, deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
C A P O III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Articolo 12
(Concorso per l'assegnazione delle licenze)
1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Articolo 13 (Contenuti del bando)
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) elencazione dei titoli oggetto di valutazione fini dell'assegnazione;
b) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
c) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
d) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 10;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
Art. 14
Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria
1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di TAXI messe a concorso, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei seguenti titoli e
all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:
TITOLI DI STUDIO (max 3 punti) | |
Laurea in Lingua straniera o in materie turistiche | Punti 3 |
Diploma di scuola media superiore | Punti 2 |
Diploma di scuola media inferiore | Punti 1 |
TITOLI DI SERVIZIO (max punti 5) | |
Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il servizio taxi o di noleggio con conducente | Punti 1 |
Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che gestisce servizio taxi o di noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico | Punti 0.5 |
Servizio prestato in qualità di titolare o dipendente o collaboratore in attività connesse al settore turistico, escursioni, guide turistiche | Punti 2 |
Conoscenza di una lingua straniera - livello C1 (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute) | Punti 1 |
Dichiarazione di impegno ad attrezzare l’autovettura in caso di assegnazione della licenza, per il trasporto dei disabili | Punti 0,5 |
2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:
- Giovane età del richiedente;
3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità;
Art. 15
Assegnazione delle Licenza per l’esercizio del servizio TAXI.
0.Xx rilascio delle licenza avviene secondo le recenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e secondo quanto disposto dalla legge Regionale n°3/2008 in materia di procedure di competenza del S.U.A.P.
2. Le titolarità del servizio di taxi sono acquisite senza limitazione di scadenza.
3. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di taxi.
Articolo 16 (Trasferibilità della licenza)
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona iscritta al ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare della licenza da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant'anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo alle condizioni di cui comma 3 nel termine perentorio di tre anni.
Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del triennio, la licenza viene revocata e messa a concorso.
3. Il Comune autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana al trasporto o della posizione societaria dell'esercente;
b) nel contratto di cessione o nella dichiarazione di successione, la quota imputabile all'avviamento deve essere tenuta distinta dal valore attribuito al veicolo; nessun valore può essere attribuito all’atto amministrativo (cesssione di ramo di azienda);
c) il contratto di cessione deve essere registrato ai sensi della vigente normativa;
d) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'art.12 o possedere i requisiti previsti dalla legge.
4. Il cedente è tenuto a depositare, presso il competente ufficio di Polizia Amministrativa del Comune, una copia del contratto di cessione o della denuncia di successione.
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o perfezionare l'acquisto di una nuova licenza.
CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Articolo 17 (Caratteristiche dell'autovettura)
1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
Il tassametro deve essere di tipo autorizzato dalla Polizia Locale. Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Locale . Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero, e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta. Le cifre riportate da tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa, l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso chiaramente leggibile posto sul cruscotto o nel retro dell'abitacolo.
a) In caso di cambio della sezione dei pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare agli uffici comunali la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni dei pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.
b) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'ufficio.
c) Qualora si renda necessario la rimozione del tassametro nelle ore e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria responsabilità con obbligo di darne immediata comunicazione all'apertura dell'ufficio di Polizia Locale . In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.
d) In caso di richiesta il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio di Polizia Locale del Comune.
2. E' consentita l'installazione di radioricevitori, mangianastri e simili, il cui uso è subordinato alla richiesta del cliente ad eccezione del radio telefono di servizio. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione del radiotelefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.
3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno di qualsiasi forma che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.
4. Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica dell'ufficio comunale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari.
5. Le autovettura adibite al servizio Taxi debbono avere la carrozzeria interamente colorata di bianco, nella tonalità prescritta con D.M.del 19.11.1992.
6. Il soffitto degli interni del veicolo e i sedili, devono essere fatti di materiale idrorepellente, ed i tappetini antisdrucciolevoli.
7. La pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nelle forme e secondo i criteri stabiliti nell'autorizzazione, fatte salve le norme di legge previste dal C.d.S. e sulla pubblicità.
Articolo 18
(Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione)
1. L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente e conforme alle caratteristiche stabilite dal presente regolamento.
2. La carrozzeria deve essere in perfetto stato di conservazione; qualora gli uffici comunali impongano il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal C.d.S.
3. La sostituzione dell'autovettura deve essere preventivamente comunicata all'ufficio per l'accertamento dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza, l'interessato deve presentarsi all'ufficio non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
Articolo 19
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere comunicata immediatamente ai competenti uffici comunali, anche a mezzo telefono. Nel caso l'ufficio sia chiuso, la comunicazione andrà effettuata il primo giorno di apertura. Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora si superi i 5 gg. consecutivi.
3. Nel caso di malattia, se la stessa dovesse superare i 5 gg., l'interessato dovrà documentarla mediante certificato medico.
4. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:
a) di comunicare all'ufficio ogni cambio della propria abitazione entro il termine di 5 giorni;
b) ove convocato, presentarsi entro il termine fissato dall'ufficio.
Articolo 20
(Turni di servizio ed acquisizione della corsa)
1. I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio, nonché eventuali modifiche temporanee rese opportune da particolari circostanze sono stabiliti con determinazione del Responsabile dell'Area di competenza ..
2. E' fatto obbligo di applicare in modo ben visibile sul parabrezza e sul lunotto posteriore alla vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio, nonchè il contrassegno relativo all'eventuale autorizzazione di modifica dell'orario di servizio.
3. Il conducente deve esporre sul parabrezza il cartello di "fuori servizio" al termine del proprio turno nonchè in tutti i casi in cui l'autovettura non svolga attività di servizio.
4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle zone di carico indicate dal Comune;
b) mediante sistemi di chiamata via radio;
c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico.
5. Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone all'uopo riservate.
6. I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 10, e saranno appositamente contrassegnati.
Articolo 21
(Comportamento del tassista durante il servizio)
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
a) seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, qualora si rendesse necessario;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, quest'ultimo dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
f) consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
h) rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta riportante gli estremi della propria sigla ed attestante il prezzo della corsa distinta in tariffa tassametrica ed eventuali supplementi;
i) mantenere affissa sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposta in modo ben visibile all'utente, la tabella riproducente la tariffa ed i supplementi ed il numero di concessione;
j) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a) far salire nel veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 8;
b) portare animali propri in vettura;
c) effettuare il trasporto di più persone con percorsi differenziati;
d) proccaciarsi il cliente offrendo il proprio servizio con qualunque mezzo (es.pubblicità);
d) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;
f) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della civica amministrazione e ovunque non sussistono spazi adeguati di manovra per il veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;
h) fumare e mangiare all'interno dell'autovettura, durante l'espletamento di un servizio.
Articolo 22 (Interruzione della corsa)
1. Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi;
2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo;
3. Inoltre, il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:
a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre l'importo segnalato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
b) qualora per casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.
Articolo 23 (Trasporto diversamente abili )
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero diversamente abile e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità.
2. Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna sul portapacchi.
3. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e effettuato gratuitamente.
Articolo 24 (Sostituzione alla guida)
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida di taxi da persone iscritte al ruolo di cui all'art.12 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie consecutive superiore a gg. 5 sino ad un massimo di gg. 30 annuali;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
2. I minori, eredi titolari di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato in base alla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.
4. Al fine di evitare l'uso improprio o fraudolento della licenza, i contratti di sostituzione alla guida sono approvati con determina del Responsabile dell’Area di competenza che verifica la loro rispondenza alle esigenze di servizio pubblico e alla vigente normativa.
5. Nell'ambito dell'impresa familiare i titolari di licenza possono avvalersi per lo svolgimento del servizio, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 12.
Articolo 25 (Tariffe)
1. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura, ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica.
2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonchè le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta Comunale , e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile, con le tabelle previste dall'art. 22 lettera I del presente Regolamento.
3. E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente del costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.
4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione dall'utente. Il carico e lo scarico dei bagagli, non deve incidere sul costo totale della corsa.
5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli, corone e animali.
6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.
Articolo 26
(Impiego di tecnologie innovative)
Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa (bancomat, carte di credito) e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie, contrasti o non sia contemplato nel presente regolamento, dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 9.
Articolo 27 (Reclami)
All’interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono ell’Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
Articolo 28 (Addetti alla vigilanza)
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata, in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Articolo 29
(Idoneità dei mezzi in servizio)
1. Il Comando di Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio di taxi.
2. Il predetto Comando certifica l'idoneità del veicolo o detta la prescrizioni utili al suo ottenimento.
Articolo 30 (Sanzioni)
1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
b) con sanzione della sospensione o revoca della licenza.
Articolo 31
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 per le seguenti violazioni:
(a) art. 3, comma 3;
(b) art. 5, commi 1 e 2. Il titolare delle auto di scorta che incorre nelle predette violazioni, non è ammesso al pagamento in misura ridotta;
(c) art. 5, commi 3 - 4 - 5 e 6;
(d) art. 6, commi 2 e 1 limitatamente alla mancata richiesta preventiva di autorizzazione;
(e) art. 7, punto 1 e lettere a - b;
(f) art. 9, comma 1;
(g) art. 12, comma 2;
(h) art. 18, comma 2, 3, 4, 6 e 7;
(i) art. 19, commi 1 e 3;
(j) art. 20, comma 2 e 3 - comma 4 lettere a) e b);
(k) art. 21, commi 4 - 5 - 6 e 7;
(l) art. 22, comma 1 lettere b-c-d-e-f-h-i; e comma 2 lettere a-b-d-g-h.
(m) L' infrazione alla lettera "d", oltre la sanzione, comporta il cambio dell'orario assegnato per un periodo determinato dalla Commissione di cui all'art. 10.
(n) art. 24, commi 1 e 3;
(o) art. 29, comma 1;
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 per la violazione dell'art. 22, comma 2 lettera f).
Articolo 32 (Sospensione della licenza)
E' soggetto alla sanzione della sospensione della licenza chi incorre nelle seguenti violazioni:
(a) art. 3, comma 4;
(b) art. 9, comma 2;
(c) art. 18, comma 1 lettere a-b-c-d-e- comma 5;
(d) art. 19, comma 2;
(e) art. 22, comma 1 lettere a-g comma 2 lettere c-e;
(f) art. 23, comma 1, 2 e 3;
(g) art. 24, comma 1, 2 e 3;
(h) art. 25, comma 1 e 4;
La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dalla Civica Amministrazione.
Articolo 33 (Revoca della licenza)
E' soggetto alla sanzione della revoca chi si viene a trovare nei seguenti casi:
(a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad uno stesso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 3.
(b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista contemplati all'art. 11;
(c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di del tassista ai sensi dell'art. 16 comma 4;
(d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'art. 17;
(e) per violazione all' art. 25 comma 5;
(f) per inosservanza all'art.20 comma 1;
(g) a seguito di più di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un triennio;
(h) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.
Articolo 34
(Procedura per la sospensione e per la revoca)
1. Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente dell'Area Amministrativa per i periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione maggiore durata e fino a tre mesi il provvedimento è adottato dal Responsabile dell'Area di competenza.
2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio è adottato rispettivamente dalla Giunta Comunale, qualora trattasi di licenza o dal Dirigente dell'Area Amministrativa, qualora trattasi di autorizzazione alla sostituzione o alla collaborazio.
3. Nei casi in cui il presente Regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell’ interessato, il provvedimento dovrà essere proceduto da una diffida per l'eventuale eliminazione della causa di revoca.
4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di Polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 60 gg. da quando l'Ufficio ne è venuto a conoscenza, e questi può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia.
5. La licenza di esercizio o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di sospensione deve essere consegnata all’ Ufficio, entro 3(tre) giorni dalla data di notifica.
La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, la revoca della medesima.
6. In caso di sospensione o revoca della licenza per il servizio taxi l’amministrazione comunale deve darne comunicazione scritta al D.T.T.(Direzione trasporti territoriale) della provincia di appartenenza.