ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AL PROGETTO “airLAB”
Tra
PROTAGON S.R.L., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, c.f. 06013280588 e P.IVA n. 01478881004, PEC xxxxxxxx@xxx.xx, nella persona del legale rapp.te i.c.p.t., sig. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo, di seguito "Protagon" o “il Promotore”
E
ASL RIETI con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxx, c.f. e P.IVA n. 00821180577, PEC xxx.xxxxx@xxx.xx, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxx, giusta delega di cui alla Deliberazione n.4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n.42, di seguito definito “il Centro”.
PROTAGON e il Centro anche dette, singolarmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti"
PREMESSO CHE
- il Centro è una struttura dedicata all’assistenza e alla cura dei pazienti affetti da problematiche di salute legate all’apparato polmonare e respiratorio e, in tale veste, è operativo anche nelle attività di promozione, supporto e realizzazione di progetti dedicati alla ricerca scientifica e alla implementazione dei servizi ed assistenza destinati alla platea dei pazienti affetti dalle anzidette problematiche.
- Protagon svolge attività di marketing e comunicazione nel settore dell’industria sanitario- farmaceutica e, in tale veste, crea e promuove lo sviluppo e la realizzazione di progetti integrati e multidisciplinari di ricerca medico-scientifica e supporto delle persone affette da patologie di varia natura, per conto di enti ospedalieri e imprese operanti nel settore farmaceutico e sanitario.
- In tale quadro, Protagon, quale ideatrice e promotrice, e il Centro Ospedaliero, quale soggetto partner, intendono collaborare per la realizzazione del Progetto “airLAB”, nel prosieguo definito anche “il Progetto”, avente ad oggetto il miglioramento della prevenzione e della cura delle problematiche respiratorie, accettandone le condizioni e termini contrattuali come di seguito indicati.
-il Progetto “airLAB” è ideato e promosso da Protagon con il contributo non condizionante di Chiesi Italia S.p.A., in persona del legale rapp.te i.c.p.t., con sede Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, XXX 00000 Xxxxx, C.F. e P.IVA 02944970348.
ARTICOLO 1 - PREMESSE
1.1 Le Premesse formano parte integrante dell’Accordo.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL PROGETTO
2.1 Con la firma del presente Accordo, le Parti dichiarano di voler collaborare al Progetto “airLAB”, Progetto ideato, promosso e proposto dal Promotore con il contributo non condizionante di Chiesi Italia S.p.A., per fornire ai pazienti del Centro e ad altri soggetti interessati: una giornata aperta (previa iscrizione fino al raggiungimento di un numero max di partecipanti precedentemente concordato) di screening spirometrico gratuito e consulti clinici idonei a prevenire e migliorare le problematiche respiratorie e polmonari e i sintomi connessi.
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI
3.1 Al fine di dare esecuzione al Progetto, le Parti si dichiarano disponibili a cooperare e ad adempiere ai rispettivi obblighi pattuiti con il presente Accordo, come di seguito precisati.
3.2 Il Centro Ospedaliero si impegna a:
- Concordare con il Promotore una data nel periodo compreso tra l’1.03.2022 e il 31.05.2022 per la realizzazione della Giornata airLAB.
- Individuare, e comunicare al Promotore i contatti di un “Referente del Progetto”, incaricato di relazionarsi con il referente previamente indicato dal Promotore per la preparazione e realizzazione della giornata “airLAB” e per l’adempimento dei rispettivi obblighi qui disciplinati
- Individuare un locale all’interno del Centro da mettere a disposizione per la realizzazione del Progetto e della relativa giornata formativa, consentendo nei giorni precedenti e nel giorno stesso dell’evento, l’accesso al personale del Promotore per la predisposizione e sistemazione del materiale di allestimento promozionale e informativo della giornata e per l’accoglienza dei partecipanti all’evento
- Ad acconsentire alla divulgazione delle informazioni di riferimento del Centro (quindi nome indirizzo, città etc.) su tutti i materiali promozionali delle Giornata, cartacei e digitali (compresi social media), al fine di consentire ai partecipanti l'iscrizione e la partecipazione alla Giornata stessa.
- Mettere a disposizione ed installare nei locali dedicati all’evento macchinari e attrezzature atti alla effettuazione degli esami spirometrici (con o senza test di reversibilità) in favore dei partecipanti all'evento.
- Ove disponibile nel team del Centro, mettere a disposizione della giornata “AIRLAB” un fisioterapista che illustrerà contenuti sul rapporto tra respirazione e l’esercizio fisico ai partecipanti alla giornata “AIRLAB”, mostrando alcune pratiche utili alla respirazione. In tale ipotesi, il
fisioterapista si impegnerà a concordare con il Promotore una sessione introduttiva e di allineamento sui contenuti della giornata.
- Adottare ogni presidio, cautela e misura prescritta dalla normativa ratione temporis vigente in tema di Covid-19 (ad es. sanificazione dei locali, uso di mascherine, distanziamento, ecc.) per garantire che l’ingresso e la partecipazione degli iscritti alla giornata formativa “airLAB” così come l’uso dei locali, delle sedute e dei dispositivi medici da parte dei soggetti coinvolti nell’evento siano effettuati nel rispetto degli obblighi a tutela della salute collettiva. In particolare, sarà obbligo del Centro, in collaborazione con il personale Protagon, presidiare e gestire: i) l’ingresso ai locali dei partecipanti alla giornata, verificandone la correlativa documentazione di identità e il possesso di ciascuno di Super Green Pass o di idonea certificazione medica attestante l’assenza del virus nonché la dotazione di mascherine di ciascun partecipante; ii) la fase di svolgimento dell’evento, monitorando che tutti i partecipanti siano muniti di mascherine durante l’intero corso della giornata e che tra i partecipanti vi sia il distanziamento sufficiente ad evitare assembramenti e ad evitare contagi; iii) l’uscita dei partecipanti dai locali, verificando che ciascun partecipante sia munito di mascherina ;
iv) la sanificazione dei locali e dei beni mobili ivi presenti prima e dopo l’evento e la dotazione di idonei e sufficienti presidi igienizzanti all’interno dei locali
- Consentire al Promotore e/o suoi incaricati la raccolta di documentazione fotografica e/o audiovisiva relativa al Progetto, i cui contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 e, comunque, unicamente per gli scopi inerenti al Progetto
- inviare al Promotore, all’indomani della giornata “airLAB”, un report delle spirometrie effettuate, privo di dati personali dei partecipanti (per ogni partecipante: sesso, età, valore registrato)
3.3 Quanto al Promotore, si impegna a:
- Realizzare dei materiali di promozione dell'evento, cartacei e digitali, al fine di divulgare le informazioni utili alla iscrizione e partecipazione degli utenti interessati
- Divulgare i materiali di promozione sia sul territorio (medici di medicina generale) sia sul web (social media)
- Gestire le iscrizioni degli utenti alla Giornata attraverso una pagina web dedicata
- Comunicare progressivamente al Centro il numero di iscritti alla Giornata
- Inviare una hostess per la realizzazione della Giornata, e del materiale di allestimento dei locali e di comunicazione verso il paziente
- Individuare un Referente del Progetto incaricato di relazionarsi con il Referente nominato dal Centro Ospedaliero per la preparazione e realizzazione dell’evento
- Inviare al Centro, all’indomani della giornata “airLAB”, un report sull’evento
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
4.1 Salvo disposizioni inderogabili di legge, tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi ma non esclusivamente tutti i diritti di sfruttamento economico relativi al Progetto e/o in relazione a ogni e qualunque opera dell’ingegno di carattere creativo che dovesse essere creata durante l’esecuzione del presente Accordo sono e rimarranno in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx Promotore.
4.2 Resta espressamente inteso che tutto quanto verrà prodotto e/o consegnato dal Promotore durante
lo svolgimento dell’Accordo resterà di proprietà esclusiva del Promotore.
4.3 Il presente Accordo non conferisce al Centro Ospedaliero alcun diritto o interesse nei confronti dei marchi commerciali, dei prodotti, di qualsivoglia progetto, diritto di proprietà intellettuale o industriale, brevetto, denominazione commerciale, insegna o slogan o di altro segno distintivo del Promotore. In particolare, il Centro non potrà, in mancanza di espressa autorizzazione del Promotore, utilizzare denominazione, marchi o altri segni distintivi del Promotore per brochure, pubblicità o altre forme di comunicazione aventi carattere promozionale, né potrà fare riferimento al rapporto professionale con il Promotore al fine di promuovere se stesso, i propri servizi o società e soggetti giuridici ad essa in qualunque modo collegate.
4.4 Il Centro Ospedaliero autorizza il Promotore a utilizzare il suo nome e i materiali grafici, fotografici e audiovisivi del Progetto per attività di comunicazione a supporto del Progetto e/o a contenuto promozionale, divulgativo e celebrativo dello stesso presso terzi e, in ogni caso, per lo svolgimento delle proprie campagne promozionali.
4.5 Il Promotore è titolare della paternità e proprietà intellettuale ed industriale del Progetto e di ogni segno distintivo, marchio, dominio e subdominio, tipici e atipici, già registrato e/o in corso di registrazione, ivi connessi, anche in diverse classi merceologiche, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: file audio e video, immagini, riproduzioni grafiche dei marchi e segni distintivi del Progetto, documenti relativi all’attività creativa, comunicativa e commerciale del Progetto.
4.6 La violazione di quanto pattuito nei punti che precedono, punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dovrà intendersi illegittima, in quanto compiuta in violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale del Promotore, con facoltà dello stesso di agire per il risarcimento danni e/o di far ricorso ad ogni altro rimedio giuridico previsto dalla legge per perseguire l’illecito ed ottenere il congruo ristoro.
ARTICOLO 5 - ESCLUSIVA
5.1 Il Centro si impegna a comunicare per iscritto al Promotore, almeno 15 gg. prima dall’inizio delle relative attività, l’eventuale adesione e collaborazione in progetti e/o campagne ideati e/o promossi da terzi aventi contenuti simili e/o identici a quelli oggetto del Progetto di cui al presente Accordo.
5.2 Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non compiere attività che potrebbero ridurre e/o pregiudicare i contenuti del Progetto e/o la sua visibilità e/o comunicazione ai terzi e, per l’effetto, a non aderire a progetti, iniziative e campagne che potrebbero comprometterne la realizzazione e/o la diffusione presso i terzi.
ARTICOLO 6 – RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE
6.1 Le Parti, ognuno nel rispetto dei reciproci ruoli e del proprio personale dipendente, si impegnano ad assicurare al personale impiegato nella prestazione delle attività oggetto del Progetto il trattamento economico, previdenziale e normativo conforme alle vigenti disposizioni di legge e del CCNL
applicabile, nonché il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
- Il Centro ospedaliero, in veste di Ente ospitante la giornata formativa “airLAB”, si impegna ad adottare ogni presidio, cautela e misura prescritta dalla normativa ratione temporis vigente in tema di Covid-19 (ad es. sanificazione dei locali, uso di mascherine, distanziamento, ecc.) per garantire che l’ingresso e la partecipazione degli iscritti alla giornata formativa “airLAB” così come l’uso dei locali, delle sedute e dei dispositivi medici da parte dei soggetti coinvolti nell’evento siano effettuati nel rispetto degli obblighi a tutela della salute collettiva dalla corrente e nota emergenza pandemica. In particolare, sarà obbligo del Centro, in collaborazione con il personale Protagon, presidiare e gestire:
i) l’ingresso ai locali dei partecipanti alla giornata, verificandone la correlativa documentazione di identità e il possesso di ciascuno di Super Green Pass o di idonea certificazione medica attestante l’assenza del virus nonché la dotazione di mascherine di ciascun partecipante; ii) la fase di svolgimento dell’evento, monitorando che tutti i partecipanti siano muniti di mascherine durante l’intero corso della giornata e che tra i partecipanti vi sia il distanziamento sufficiente ad evitare assembramenti e ad evitare contagi; iii) l’uscita dei partecipanti dai locali, verificando che ciascun partecipante sia munito di mascherina ; iv) la sanificazione dei locali e dei beni mobili ivi presenti prima e dopo l’evento e la dotazione di idonei e sufficienti presidi igienizzanti all’interno dei locali
6.2 Il Centro esonera il Promotore da qualsivoglia responsabilità per i danni che i partecipanti all’evento ovvero i terzi dovessero subire a causa dell’inosservanza della normativa anti-Covid ratione temporis vigente, quand’anche sopraggiunti rispetto al dì dell’evento, incluse eventuali sanzioni amministrative, civili e penali per eventuali violazioni normative.
ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO
7.1 Il Promotore si impegna a corrispondere l’importo di € 1100,00 in un’unica soluzione, entro l’ultimo giorno del mese in cui sarà realizzata la giornata formativa, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei macchinari e del personale medico adibito alla somministrazione degli esami spirometrici
7.2 Alcun importo, a titolo di compenso e/o di rimborso spese, è e sarà dovuto in caso di impossibilità sopravvenuta della giornata formativa “airLAB” a causa di qualsivoglia ragione legata al Covid-19, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’insorgenza di cluster nel Centro e/o l’entrata in vigore/rinnovata vigenza di normativa dispositiva del divieto di svolgimento di eventi quale quello oggetto del presente Accordo o anche introduttiva di limitazioni tali da rendere impossibile e/o parzialmente possibile lo svolgimento dell’evento.
7.3 Il Progetto sarà realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia S.p.A., in persona del legale rapp.te i.c.p.t., con sede Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, XXX 00000 Xxxxx, C.F. e P.IVA 02944970348, la cui partecipazione viene con il presente Accordo notificata e accettata dal Centro e, pertanto, ogni spesa utile alla realizzazione del Progetto sarà sostenuta dal Promotore.
ARTICOLO 8 - DURATA - RECESSO - RISOLUZIONE
8.1 II presente Accordo sarà valido ed efficace a far data dalla firma sino alla fine della realizzazione del Progetto e della giornata formativa “airLAB”, salvo rinnovo convenuto dalle Parti.
8.2 Resta inteso tra le Parti che ognuna avrà facoltà di recedere, con preavviso scritto di 15 gg., unicamente per la sopravvenienza di eventi e/o condotte di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto e/o in caso di eventi e calamità naturali, impreviste ed imprevedibili, il cui verificarsi possa comprometterne in via definitiva la concreta realizzazione.
8.3 In caso di recesso di una delle Parti, il rapporto cesserà allo spirare del termine di preavviso anzidetto e nessuna Parte dovrà corrispondere alcunché all’altra, sia a titolo di corrispettivo, come disciplinato all’Art. 7, sia di rimborso spese e/o indennità e/o ristoro dei danni eventualmente patiti. In caso di recesso per cause legate al Covid-19, in ordine al corrispettivo e/o al rimborso delle spese, si rimanda a quanto già pattuito dalle Parti all’Art. 7.2 e comunque alcun ulteriore importo sarà dovuto dalle Parti a titolo di indennizzo e/o risarcimenti dei danni patiti.
8.4 L’inadempimento e/o parziale adempimento delle prestazioni di cui agli obblighi pattuiti nel presente Accordo, all’art. 3, nelle modalità e termini convenuti nelle clausole che precedono, costituiscono causa di risoluzione dello stesso ex art. 1456 c.c., legittimando la parte adempiente ad agire per il ristoro dei danni patiti.
8.5 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., ciascuna delle Parti potrà rifiutare di eseguire la/le prestazioni a cui si è obbligata se l’altra non adempie o si rifiuta di adempiere la/le proprie.
ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELL’ACCORDO
9.1 Tutte le informazioni, dati, specifiche tecniche, know-how, contenuti audio-video, immagini, riproduzioni fotografiche, e, in generale, tutti i contenuti del Progetto, in relazione al presente Accordo, sono e resteranno di esclusiva proprietà del Promotore.
9.2 Il Centro si impegna, per l’intera durata dell’Accordo e per i 12 mesi consecutivi alla sua cessazione, anche nei confronti dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, a mantenere riservate tutte le informazioni, dati, contenuti audio-video, specifiche tecniche, know- how e, in generale, ai contenuti del Progetto, che non siano già di pubblico dominio.
9.3 Le Parti concordano espressamente che l’uso delle informazioni, dati e contenuti di cui al punto che precede potrà essere consentito, previo consenso scritto del Promotore, unicamente per attività di comunicazione mediatica e divulgazione scientifica e medica del Centro e, comunque, in linea con gli scopi del Progetto.
ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO
10.1 Le Parti si impegnano a non cedere il presente Accordo a terzi né a subappaltare l’esecuzione dello stesso e/o di singole attività a terzi senza il previo consenso scritto delle altre.
ARTICOLO 11 - DATI PERSONALI
11.1 Le Parti prendono atto della circostanza per cui il Promotore non avrà accesso alcuno ai dati personali e sensibili dei pazienti e personale medico del Centro e, segnatamente, a quelli eventualmente raccolti nei colloqui con il personale medico del Centro.
11.2 Le Parti prendono atto e concordano che le risposte e i dati forniti dai partecipanti all’evento al questionario cartaceo ivi erogato saranno raccolti e trattati in forma anonima dal Promotore.
11.3 Ad ogni buon conto, ciascuna Parte dichiara e garantisce che, nell'esecuzione del presente Accordo, osserverà le disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni, e di avere messo in atto le misure di sicurezza, organizzative, normative e tecniche richieste dal sopra indicato Regolamento relative ai dati personali di cui e titolare e/o che tratta in relazione all’ Accordo.
ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI
12.1 Tutte le comunicazioni di cui all’Accordo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate per posta raccomandata, corriere, telefax o posta elettronica, purché con attestazione scritta di ricezione, ai seguenti indirizzi (o ai diversi indirizzi che ciascuna Parte comunicherà all'altra con ragionevole preavviso):
a) quanto a PROTAGON: PROTAGON S.r.l.
Via Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 61 – 00000 Xxxx All'attenzione del Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
b) quanto al centro
CENTRO OSPEDALIERO ASL Rieti:
Xxx xxx Xxxxxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxx
All’attenzione della Dott.ssa Xxxx Xxxxx PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI GENERALI e MODIFICHE DELL’ACCORDO
13.1 Il presente Accordo, costituisce frutto di intesa tra le Parti in relazione all'oggetto dallo stesso disciplinato. Esso annulla e sostituisce ogni precedente accordo, impegno, dichiarazione, garanzia di qualsivoglia natura, verbale o scritta, relativa al contenuto dell’Accordo stesso.
13.2 Nella negoziazione, stipula ed esecuzione dell’Accordo le Parti hanno agito ed agiscono come soggetti imprenditoriali autonomi.
13.3 Ove necessario per il perfezionamento di uno o più servizi e/o attività relativi al presente Accordo e per la completa realizzazione del Progetto, le Parti concordano fin da ora che verranno compiuti tutti i relativi atti, compresa la stipula di ulteriori accordi integrativi, in tempo utile per il compimento del Progetto.
13.4 Nessuna modifica dell’Accordo sarà efficace tra le Parti se non sia stata redatta per iscritto e preventivamente sottoscritta da tutte le Parti.
ARTICOLO 14 - LEGGE APPLICABILE - MEDIAZIONE - FORO COMPETENTE
14.1 II presente Accordo è regolato dalla legge italiana e il Foro competente per ogni controversia dallo stesso scaturente viene sin da ora convenzionalmente stabilito in via esclusiva nel Tribunale di Roma.
Roma, lì 16/02/2022
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXX
Firmato il 09/05/2022 13:35
Seriale Certificato: 1412530
PROTAGON S.r.l. CENTRVaOlidOo SdPalE0D5/A0L5/I2E0R22Oal 05/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
in persona del legale rapp.te i.c.p.t. in persona del Responsabile
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano di avere attentamente letto, ben compreso tutte le condizioni contrattuali e, segnatamente, gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXX
Firmato il 09/05/2022 13:36
Seriale Certificato: 1412530
PROTAGON S.r.l. | CENTRO OInSfoPCaEmeDre QAuaLlifiIedEERlectOronic |
in persona del legale rapp.te i.c.p.t. | in persona del Responsabile |
Valido dal 05/05/2022 al 05/05/2025
Signature CA