RISTRUTTURAZIONE
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Servizio Sanitario Nazionale Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari
RISTRUTTURAZIONE
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN XXXXXXXXXX” DI MURAVERA
interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 legge 67 1988
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
Capitolato Speciale d’Appalto Capitolato d’Oneri
Capitolato Speciale d’Appalto Specifiche Tecniche
Capitolato Speciale d’Appalto Modalità di Esecuzione
Servizio Sanitario Nazionale Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari
RISTRUTTURAZIONE
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN XXXXXXXXXX” DI MURAVERA
interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 legge 67 1988
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
Capitolato Speciale d’Appalto Capitolato d’Oneri
Capitolato Speciale d’Appalto Specifiche Tecnic he
Capitolato Speciale d’Appalto Modalità di Esecuzione
INDICE
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO. 5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto. 5
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 7
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 7
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 8
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 8
Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 9
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 9
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 9
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 9
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 10
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 10
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 10
Art. 12 – Denominazione in valuta 10
Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 11
Art. 13 - Consegna ed inizio dei lavori. 11
Art. 14 - Termini di ultimazione dei lavori. 11
Art. 15 - Sospensioni e proroghe 12
Art. 16 - Penali -Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 13
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma. 13
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 14
Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 15
Capo 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 16
Art. 20 - Anticipazione 16
Art. 21 - Pagamenti in acconto 16
Art. 22 - Pagamenti a saldo 16
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo 17
Art. 24 - Revisione prezzi 17
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 17
Capo 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 18
Art. 26- Lavori a misura 18
Art. 27 - Lavori a corpo 18
Art. 28 - Lavori in economia 19
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 19
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE 20
Art. 30 - Cauzione provvisoria 20
Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 20
Art. 32 – Riduzione delle garanzie 20
Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa 20
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 22
Art. 34 - Variazione dei lavori 22
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali 22
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 22
Art 37 - Danni di forza maggiore 23
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
Art. 38 - Norme di sicurezza generali 24
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro 24
Art. 40 – Piani di sicurezza 24
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza 24
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 25
CAPO - 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 26
Art. 43 - Subappalto 26
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto 28
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori 28
CAPO - 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 29
Art. 46 - Controversie 29
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Orari di lavoro. 29
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 30
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 32
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 32
Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 32
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati 32
CAPO 12 - NORME FINALI 33
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore. 33
Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 38
Art. 54 – Custodia del cantiere 38
Art. 55 – Cartello di cantiere 38
Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse, copia Progetti per i Collaudi 38
Art. 57 – Oneri di Informazione 38
Art. 58 - Foro 39
Art. 59 - Riservatezza dei dati 39
Capitolato Speciale d’Appalto- SPECIFICHE TECNICHE 45
Capitolato Speciale d’Appalto – MODALITA’ di ESECUZIONE 47
1- Modalità da applicare per tutte le Categorie di Opere. 47
Sistema di Controllo del Progetto. 47
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali. 51
Accettazione, qualità ed installazione degli impianti. 52
Assicurazione della qualità. 52
Materiali ed attrezzature acquistati ed installati direttamente dal Committente 54
2 – Modalità da applicare per le Opere Edili 55
3 – Modalità da applicare per gli Impianti Elettrici 55
4 – Modalità da applicare per gli Impianti Meccanici 55
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO.
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.
1. Generalità
Edificio sito in Comune di Muravera – provincia di Cagliari Ospedale San Xxxxxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
2. Tipo di Intervento
Si tratta di una costruzione sanitaria a monoblocco con sviluppo orizzontale articolata su un piano terra, due piani fuori terra e un seminterrato; presenta inoltre un padiglione separato (non oggetto dell’intervento)e una elisuperficie per atterraggio di elicotteri.
Le corsie dei Reparti presentano una strutturazione a triplo corpo di fabbrica, ovvero un corridoio centrale e due settori di degenza / servizi esterni.
I vari Servizi e Reparti situati sullo stesso piano possiedono collegamenti orizzontali tramite anditi percorribili a doppio senso e tra loro sono collegati verticalmente tramite scala principale, scala di servizio, ascensori per trasporto persone e montalettighe.
Attualmente nella struttura sono attivi n° 73 posti letto ordinari, n° 7 posti di Day Hospital e n° 7 posti dialisi.
L’intervento consiste nella Ristrutturazione-Manutenzione Straordinaria dell’edificio Centrale, parte al piano terra, piano primo, piano secondo e piano copertura, le facciate e parte delle sistemazioni esterne.
La ristrutturazione prevede un aumento di superficie di 8 m2 al Piano Primo e 8 m2 al piano secondo con conseguente aumento di volume rispetto all’esistente.
Il progetto è redatto in conformità alle linee guida Regionali per l’accreditamento della struttura e ai requisiti edilizi e prevede inoltre:
• L’adeguamento funzionale con a distribuzione dei locali secondo i nuovi standard e secondo i requisiti sanitarie;
• L’adeguamento impiantistico;
• L’adeguamento strutturale
• Il miglioramento delle finiture;
• La messa norma dei percorsi, sia dal punto di vista normativa (VVF, ecc..) che dal punto di vista estetico;
• La sistemazione delle facciate;
Cosi come meglio descritto nella documentazione allegata.
3. Elenco delle Opere
LOTTO ARCH/EDILIZIA
Demolizioni
• Tramezzi interni
• Tramezzi esterni
• Pavimenti
• Controsoffitti
Costruzioni
• Guaina bituminosa sul tetto
• Inserimento di celle prefabbricate (bagni)
• Pavimento a secondo della destinazione
• Murature REI
• Intonaci su murature REI
• Parete divisorie in cartongesso e/o attrezzate
• Rivestimenti a secondo della destinazione
• Tinteggiatura
• Porte Tagliafuoco e Porte
• Controsoffitti
• Facciate/Infissi esterni
• Assistenza murarie impianti
LOTTO MECCANICO
Demolizioni
• Demolizioni e smantellamenti impianti esistenti, linee distributive, scarichi
Costruzioni
• Impianto di Climatizzazione
• Impianto Idrico sanitario
• Impianto Gas Medicali
• Scarichi
LOTTO ELETTRICO
Demolizioni
• Demolizioni e smantellamenti linee elettriche
Costruzioni
• Quadri elettrici di Distribuzione
• Linee di distribuzione principali
• Impianti luce e F.M.
• Impianti Speciali
• Impianto di equipotenzializzazione e di Terra
• Impianti elettrici per meccanici
• Predisposizioni per Impianti di Energie Alternativa (Fotovoltaico)
Fanno parte dell’appalto le seguente lavorazioni
• Pareti divisorie/attrezzate
• Accessori dei bagni e servizi dove indicato nei documenti.
4. Limiti prestazionali
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste o desunte dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi , dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza , di averli esaminati i controllati e fatto salvo più dettagliate indicazioni che saranno impartite in sede esecutiva dalla Direzione Lavori,.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Restano escluse dall'appalto (fatto salvo il coordinamento e l’interfaccia con le opere appaltato) le seguenti opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno:
• Gli arredi e le attrezzature medicali fatto salvo quelli indicate negli elaborati ed in particolare
• Tutt’altro elemento indicato nei documenti, come escluso.
• Gli allacciamenti alle Centrali Tecniche (Elettriche, Idricosanitario, Meccanico, TD, ecc..)
Le modalità di coordinamento sono meglio specificate di seguito nel capitolo “Materiale fornito dal Committente)
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a + b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A misura | 0 | 0 | 0 |
2 | A corpo | 3.670.382,60 | 121.097,57 | 3.791.480,17 |
3 | In economia | 0 | 0 | 0 |
1+2+3 | IMPORTO TOTALE | 3.670.382,60 | 121.097,57 | 3.791.480,17 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b), e non soggetti al ribasso d’asta.
3 Gli importi di cui sopra sono al netto dell’I.V.A.. Ai soli fini IVA si precisa che la natura dei lavori in oggetto è di:
Ristrutturazione
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma
4. I prezzi unitari di cui al comma precedente, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per una descrizione complementare delle opere e parti d’opere da eseguire per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato
«A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere
Edifici civili ed industriali cat OG1
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria. In caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un’associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al capitolato speciale con i numeri 2 e 3
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza, in materia di norme attinenti la gara, tra quanto indicato nel Capitolato Speciale e/o negli elaborati progettuali e quanto indicato nel bando e/o nel disciplinare di gara vale quanto indicato nel bando e/o nel disciplinare.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Il contratto d'appalto è stipulato in base allo "schema di contratto di appalto".
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, ma richiamati e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- tutti gli elaborati grafici progettuali, ivi compresi i particolari costruttivi, e progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e altri documenti elencati nell’elaborato:
ASLCA-MV PE-G-001–X Elenco Elaborati Progetto Esecutivo X è l’Ultima Revisione
- l’elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 4, D.Lgs. 163/2006;
E' comunque parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, alle quali si rinvia.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione con rinuncia di qualsiasi contraria eccezione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
Si rinvia alla normativa vigente per l’ipotesi di fallimento dell’appaltatore.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve, all’atto della stipula del contratto, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto, presso l’ASL8 di Cagliari. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, inviando comunicazione al RDP e in copia al DL, e al Coordinatore per la sicurezza. il mandato con rappresentanza a persona idonea, a norma di legge e di regolamento, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, sostituibile su richiesta della stazione appaltante. A tal fine dovrà l'appaltatore dovrà allegare alla documentazione depositata apposito curriculum in cui si evidenzino i requisiti richiesti La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e, precisamente, al responsabile del procedimento, RDP e in copia al DL, e al Coordinatore per la sicurezza. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante della nuova comunicazione.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
1. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna ed inizio dei lavori.
1. Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dall' art. 129 del Regolamento.
2. La consegna risulterà da apposito verbale e dovrà effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula contrattuale.
3. L’ Appaltatore, dovrà dare immediato corso ai lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di prima consegna, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.
4. L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori, in tutto o in parte, sotto riserva di legge, stante l’urgenza, senza che nulla l'Appaltatore abbia a pretendere. In particolare, a tal motivo, i lavori potranno avere inizio nel mese di Agosto o nel mese di Dicembre senza che nulla l’Appaltatore possa eccepire
5. In caso di consegna sotto riserva di legge il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
6. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante e precisamente al RDP e alla D.L. e al Coordinatore per la sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; Egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale o con la frequenza richiesta dalla Direzione Lavori, a al RDP e in copia anche alla D.L. e al Coordinatore per la sicurezza copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
8. L’esecuzione dei lavori potrà avere inizio solamente dopo la stipula del presente contratto ed in seguito a consegna, risultante da apposito verbale,
9. E’ facoltà del Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche precedentemente alla stipulazione del contratto, ai sensi degli articoli 337, II comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F e dell’articolo 129, commi I e IV, del D.P.R. n. 554/1999.
10. In caso di ritardo nella consegna dei lavori si applica l'art. 9 del D.M. n. 145/2000; tale disposizione è applicabile anche nell'ipotesi di consegna frazionata.
Art. 14 - Termini di ultimazione dei lavori.
1. Il tempo utile per ultimare tutti i LAVORI compresi nell’appalto è fissato in giorni quattrocento (400) naturali consecutivi come indicato nei Cronoprogramma allegato decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 13 del presente Capitolato .
2. Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori (art. 1 L. 741/1981)
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori che fissa eventuali scadenze inderogabili (Milestone Intermedio Fine FASE 1 e Inizio FASE 2) per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Nei termini di cui ai precedenti commi sono già stati considerati il numero medio di giorni di maltempo nella zona in cui ricade l'area oggetto dell'appalto e le eventuali giornate di maltempo non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun tipo; lo stesso vale per i giorni festivi e quelli per le ferie previsti dai contratti nazionali.
6. Rimane ferma l'applicazione dell'art. 21 del D.M. n. 145/2000.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre e simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 163/2006.
2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. La sospensione temporanea darà luogo solamente alla protrazione di uguale periodo del termine assegnato per il compimento dei lavori stessi.
9. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale: sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma I, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 163/2006.
10. Si applicano l’articolo 133 del D.P.R. n. 554/99 e gli articoli 24, 25 e 26 del D.M. n. 145/2000.
11. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse, sentito il Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
12. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
13. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del Procedimento non si pronunci entro cinque (5) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
14. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale.
15. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 16 - Penali - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari 1 (uno) per mille dell’ammontare contrattuale
2. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal Cronoprogramma allegato, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma precedente, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
L’appaltatore non potrà neppure attribuirne la causa a ritardi imputabili ad interferenze con l’attività ospedaliera.
Per qualsiasi ulteriore inottemperanza alle disposizioni inserite nel presente capitolato, e in caso di ritardi rispetto ai termini imposti dalle Norme vigenti e dalla disposizioni contenute nel presente Capitolato, oneri a carico dell’appaltatore, produzione e consegna della documentazione, (costruttivi, as built, …) implementazione del Sistema di Controllo del Progetto (SCP), ecc… l'Azienda Sanitaria Locale si riserva di contabilizzare una penale fino al 2% dell’ammontare contrattuale commisurata all'entità della violazione,. L'entità è commisurata in relazione alla gravità dell'inadempienza, all'eventuale recidività ed al fatto che sia o meno pregiudizievole rispetto all'attività sanitaria. Nel caso di recupero da parte dell’Appaltatore, la penale sarà ridotta in proporzione. Il conteggio finale verrà effettuato al Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.
E’ previsto un premio di accelerazione di 1 (uno) per mille dell’ammontare contrattuale per ogni giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il completamento per un massima di 10 (dieci) percento dell’ammontare del ribasso offerto in fase di gara dall’aggiudicatario.
Il premio di accelerazione sarà erogato dopo il Certificato di Xxxxxxxx o Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto se con esito positivo.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
L’appaltatore dovrà applicare quanto richiesto nella parte seconda del Capitolato Speciale sul Sistema di Controllo del Progetto considerato altresì quanto segue:
1. Prima della stipula del contratto , entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima del verbale di consegna, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto. Sono fatte comunque salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori indicate nel Cronoprogramma Lavori allegato
5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
a) Non costituiscono motivo di proroga dell' inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
c) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
e) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
g) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta giorni) giorni naturali consecutivi può comportare la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Capo 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento. L’Appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori e firmato dal Responsabile del procedimento, relativi a stati di avanzamento lavori di importo minimo del 15 % (quindici percento) dell’importo contrattuale. contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta .Il primo SAL avverrà alla fine del mese nel quale si verifica la condizione dopo la data della Prima Consegna dei Lavori.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Sugli importi come sopra determinati sarà effettuata la seguente trattenuta di legge: 0,5% dell’importo ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 145/2000.
3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento. L’emissione del Certificato di pagamento è vincolato alla presentazione da parte dell’Impresa dell’attestato (DURC) di versamento dei contributi previdenziali per l’impresa stessa e per i subappaltatori.
4. I pagamenti all’Appaltatore saranno disposti nel termine di 30 (trenta) gg dalla data di ricevimento fattura. I termini di decorrenza sono stabiliti come segue:
• il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
• il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese stesso
5. In caso di sospensione lavori, i SAL saranno emessi nel mese successivo alla data della ripresa.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni . Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 54, comma 6, della L.R. 5/2007, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante
adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Si richiamano gli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto.
2. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. (anatocismo)
3. Il ritardo nei pagamenti non può essere visto quale automatica possibilità di proporre eccezione di inadempimento
4. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'ASL8 di Cagliari, di interrompere le prestazioni oggetto del presente appalto.
5. Quale che sia l’oggetto della controversia il l’appaltatore rinuncia espressamente ad esercitare azioni possessorie e cautelari sui beni mobili e immobili dell’ASL8 di Cagliari fino alla definitiva conclusione del primo grado di giudizio.
Art. 24 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, previa approvazione dell’ASL8 di Cagliari. A tal fine sarà cura dell’Appaltatore prendere contatti con il Servizio Bilancio dell’ASL8 di Cagliari che fornirà le indicazioni attinenti le procedure.
Capo 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Nella redazione degli stati d’avanzamento lavori non verranno contabilizzati materiali a piè d’opera ma solo a posa in opera eseguita.
Art. 26 - Lavori a misura
Applicabile per i lavori a misura appaltati e per eventuali variazioni lavori in corso d’opera
1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
5. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
6. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Art. 27 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale secondo le modalità del SCP; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabi- lizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La tabella “B” costituisce il primo livello di WBS. Il livello di WBS utilizzato per la contabilizzazione sarà definito secondo le modalità del SCP .
4. I prezzi unitari non hanno validità ai fini del presente articolo in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l’Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità, per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 28 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eventuale eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30 - Cauzione provvisoria
1. Si richiama l’articolo 54, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, nonché quanto specificato in proposito nel disciplinare di gara.
Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Si richiama l’articolo 54, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, e, comunque nei modi previsti dalla normativa vigente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del xxxxxxxxx.Xx caso di ATI, la produzione della cauzione, sia provvisoria che definitiva, deve essere effettuata in forma unica, o a nome della sola capogruppo oppure a nome di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. Le garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal DM n° 123/2004.
5. Per quanto attiene allo svincolo della sudetta Cauzione, si rinvia all’art. 54, comma 3, della legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche.
6. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 32 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione, sia provvisoria sia definitiva, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 54, comma 11, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.
Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, della legge regionale 7 agosto 2007, l’Impresa appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovrà produrre le ulteriori garanzie sotto specificate:
(a) Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve inoltre:
- coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
Trattandosi lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A., come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, pari a un importo complessivo da assicurare di Euro (€) 15.000.000,00 (quindici milioni).
(b) una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve inoltre:
- prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente che si intendono compresi tra le "persone" i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Per un massimale pari a 5.000.000,00 Euro (cinquemilioni di Euro)
2. Le polizze assicurative devono essere prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Si rammenta che a norma dell’art. 54, comma 6, della L.R. 5/2007, l'appaltatore deve inoltre costituire una fidejuissione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, ai sensi dell’art. 108 del D.P.R. 554/1999, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune e necessarie nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
Art 37 - Danni di forza maggiore
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili ed eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art. 139 DPR 554/99.
3. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
4. L’indennizzo per i danni e’ limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
5. Nessun indennizzo e’ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso e’ tenuto a rispondere.
6. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati comunque come danni gli scoscendimenti, le solcature, l'interramento delle cunette, l'allagamento dei cavi di fondazione ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
7. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e, comunque , prima della consegna lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 – Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
(a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
(b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento (sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO - 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili, subappaltabili o affidabili a cottimo alle seguenti condizioni:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo contrattuale della stessa categoria.
b) fermo restando il divieto di cui alla successiva lettera d), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalità;
c) fermo restando il divieto di cui alla successiva lettera d), i lavori relativi alle categorie specializzate, in quanto appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell’allegato A al
D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente scorporati o subappaltati (purché siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta), se l’Appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari;
d) è vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore presenti richiesta di autorizzazione, in bollo, alla Stazione Appaltante e, precisamente alla: Direzione per le Attività Tecniche, corredandola con:
- l’esatta indicazione dell’importo nonché delle opere o parti di opere per cui si chiede l’autorizzazione al subappalto e l’indicazione della categoria a cui fa riferimento
- l’indicazione del soggetto a cui intende subappaltare i lavori medesimi
- la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti i requisiti generali e speciali per partecipare all’appalto richiesti dalla normativa vigente. A tal fine il Settore Amministrativo della Direzione Attività tecniche provvederà ad inviare all’atto dell’aggiudicazione appositi modelli.
c) che l’appaltatore provveda, unitamente alla richiesta di autorizzazione, al deposito di uno schema di contratto di subappalto oppure contratto di subappalto definitivo condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione presso la Direzione per le Attività Tecniche, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. Qualora sia stato depositato lo schema di contratto l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate
3. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Responsabile del Procedimento , alla D.L. e al Coordinatore per la Sicurezza , prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, nonché agli enti assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo;
- la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’eventuale deposito del contratto definitivo di subappalto almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.
In particolare la Ditta dovrà provvedere alle seguenti comunicazioni:
⮚ Al Responsabile del procedimento e al Direttore Lavori:
♦ Trasmissione, prima dell’inizio dei lavori di competenza, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali assicurativi e antinfortunistici, compresa Xxxxx Xxxxx
♦ Trasmissione periodica, con cadenza quadrimestrale, da parte dell’appaltatore, anche per conto delle imprese subappaltatrici, della copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
♦ Trasmissione da parte della Ditta aggiudicataria, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
⮚ Al Responsabile del procedimento e al Coordinatore per l’esecuzione:
♦ Tutta la documentazione richiesta dal Coordinatore per l'esecuzione ed inerenti la sicurezza del lavoro. Qualora nulla osti in base alla documentazione presentata (contratto di subappalto e documentazione richiesta dal Coordinatore per la sicurezza), decorso il termine suddetto senza che la Stazione Appaltante abbia comunicato parere negativo, l'autorizzazione si intende perfezionata e l'Appaltatore potrà iniziare le lavorazioni.
Si sottolinea che in assenza del deposito del contratto di subappalto ed all'invio della documentazione richiesta dal Coordinatore per la sicurezza nei termini suinidicati, l'ASL8 di Cagliari procederà alla revoca dell'autorizzazione, senza possibilità di alcuna sanatoria.
Non sono comunque ammesse autorizzazioni a sanatoria.
Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giuste le precisazioni di cui al comma 10 dell’Art. 18 della Legge 55/90, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere subappaltate.
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società comprese quelle consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. Lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dall’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori
La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, al Responsabile del procedimento e al Direttore Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa via via corrisposti con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
CAPO - 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rinvia.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono demandate all'autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Orari di lavoro.
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, ed anche dopo la loro eventuale scadenza
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l’Impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.
Data la particolare natura dei luoghi dove le maestranze verranno impiegate, l'appaltatore dovrà assicurare sia l'ottima capacità degli operai, sia l'assoluta onestà e moralità degli stessi.
L'appaltatore provvederà prima della stipula contrattuale o comunque prima della consegna dei lavori a fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che prevede di utilizzare nel corso del contratto con l'indicazione delle qualifiche professionali di ciascun nominativo indicato qualifiche, In caso di allontanamento e/o sostituzione del personale dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla presa in servizio del personale stesso, unitamente alla presentazione della relativa documentazione, fatti salvi i casi di estrema urgenza debitamente documentati.
E' stabilito che gli agenti dell'Impresa ed i capi di arte idonei a sostituirli nella condotta dei lavori e nella misurazione, dovranno essere di pieno gradimento della Direzione dei Lavori. Sia per questi che per gli operai in genere, è riservato pieno diritto alla Direzione Lavori di esigere l'allontanamento dai cantieri per insufficienza di capacità lavorativa, insubordinazione, negligenza, senza alcun preavviso e l'immediata sostituzione degli stessi con altro personale di piena idoneità
Gli operai dovranno presentarsi in cantiere forniti di tutti gli attrezzi necessari per il loro lavoro; compresi gli indumenti di lavoro, che in armonia con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, rendano facilmente identificabile il personale della Ditta.
I dipendenti della Ditta, della Ditta subappaltatrice e comunque di tutto il personale comunque presente in cantiere, dovranno esporre sempre, nell’orario di lavoro, un tesserino di riconoscimento dei tipi in uso nell’ ASL8 di Cagliari. Il dipendente della Ditta, che viene sorpreso senza cartellino potrà essere allontanato dal lavoro.
L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza dei suoi agenti e degli operai nonchè della malafede e delle frodi nella amministrazione e nell'impiego dei materiali.
L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, nè di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori (art. 27 Cap. Gen. D.M. 19/04/2000 n. 145).
Stante la particolare natura dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori è facoltà della Direzione Lavori di richiedere, in casi speciali, che l'esecuzione dei lavori debba farsi in determinate ore della giornata lavorativa, anche per periodi brevi, o, in caso di particolari esigenze sanitarie, anche nei giorni di sabato o domenica, o con frequenti interruzioni. Il sabato verrà considerato come giorno lavorativo. Per la presenza domenicale, se richiesto, verrà riconosciuta una maggiorazione da concordare (prezzo unitario), senza che l'assuntore possa richiedere compensi di sorta non previsti nel presente Capitolato Speciale Durante i periodi di festività o ferie programmate (Natale e ferragosto), la Ditta dovrà comunque assicurare la presenza di un numero minimo di operai, come indicato dalla D.L. competente in quanto necessario per il proseguio dei programmi lavori.
In caso di sciopero del personale l'Appaltatore si impegna a comunicare lo stesso con almeno 4 (quattro) giorni lavorativi di anticipo. Si impegna comunque a garantire il servizio di pronta disponibilità là dove previsto ed allestire i cantieri in modo che non costituiscano pericolo per alcuno né intralcio all'attività sanitaria.
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
j) Quando si sia dovuto procedere per la terza volta alla formale contestazione scritta dell'inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme del presente capitolato.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del- l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163 del 2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, con la precisazione che, relativamente a questi ultimi, non verrà corrisposto alcunché nell’ipotesi in cui il valore dei lavori non eseguiti sia inferiore a un quinto dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione ; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2. movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato in legno o in muratura o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, con l’esclusione di particolari situazioni nelle quali venga esplicitamente richiesta solo la recinzione l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
3. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
4. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
7. il ricevimento, lo scarico e il trasporto, prima e dopo le lavorazioni ,nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
8. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
9. la pulizia del cantiere, di tutti i luoghi interessati alle lavorazioni, delle vie di transito e di accesso , compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e gli oneri per il carico, scarico, e smaltimento a discarica dei materiali di risulta;
10. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
11. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
12. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; La fornitura ed installazione della Cartellonistica (formato da concordare con La DL) per indicare i percorsi per raggiungere gli ambulatori prima della seconda fase del Cantiere a partire dal punto attuale d’Ingresso.
13. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
14. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
15. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
16. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
17. fornitura di appositi cassonetti per il contenimento dei detriti provenienti dalle demolizioni nel numero richiesto dalla D.L.. Non saranno tollerati accumuli disordinati di materiale all'interno delle aree ospedaliere.
18. rapido smaltimento dei detriti provenienti dalle demolizioni presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza. Tale smaltimento dovrà essere ogni volta documentato: a. presso la discarica con la precisazione che si tratta di prodotto proveniente da zone ospedaliere; b. presso l'Ente, tramite la presentazione dei documenti di accompagnamento del materiale e di ricevimento dello stesso in discarica. Occorrerà in ogni caso presentare i documenti attestanti le autorizzazioni delle discariche utilizzate.
19. le spese per rilievi con relativa restituzione grafica, saggi e prelevamenti,
20. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
21. la redazione dei disegni costruttivi richiesti dalla D.L. e dei calcoli strutturali di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso o in ferro, su supporto cartaceo ed informatico in uso presso l'ASL8 di Cagliari o compatibile con esso .Detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti alla Direzione dei Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Qualora l'appaltante fornisse, per determinate opere o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali, e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.
22. la fornitura degli schemi definitivi degli impianti elettrici installati su supporto cartaceo ed informatico in uso presso l’ASL8 di Cagliari o compatibile con esso, secondo le modalità contenute nella guida CEI 0/2 del gennaio/95 fascicolo 2459G. Detti elaborati riuniti nel progetto costruttivo delle opere dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia
23. .la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché‚ il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, come anche meglio evidenziato nel proseguio
24. la redazione dei disegni costruttivi richiesti dalla D.L. e dei calcoli di tutte le opere d’arte riguardanti gli impianti elettrici e meccanici. Detti calcoli ed i relativi disegni, in formato cartaceo ed informatico, compatibile con il software in uso presso l’ASL8 di Cagliari, riuniti nel progetto costruttivo delle opere dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione lavori
25. gli oneri di verifica del dimensionamento degli impianti elettrici e meccanici in relazione alla necessità della struttura ed all’utilizzo di particolari macchinari, eseguito da tecnici abilitati che dovranno poi redigere i disegni costruttivi di officina dei rispettivi impianti. A seguito di tale controllo, dovrà avvenire l'accettazione dei progetti costruttivi sia degli impianti elettrici e speciali, nonché degli impianti termofluidi antincendio ecc. eseguiti nel rispetto delle vigenti normative dai progettisti incaricati dal Committente. La predisposizione e l'approvazione dei progetti da parte del Committente non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore che rimarrà unico responsabile del perfetto funzionamento finale degli impianti e delle relative apparecchiature
26. i lavori necessari al collegamento dei nuovi impianti tecnologici alle reti e/o centrali esistenti nel complesso ospedaliero ovvero alle centrali e sottocentrali messe a disposizione dall'Amministrazione.
27. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939; Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo il Committente del tutto estraneo a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dal Committente.
28. le spese per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento - idrotermici ed elettrici, nonché il "training" del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti nei termini e nei tempi stabiliti dal Responsabile del Procedimento. Tale periodo non può essere inferiore a sei mesi a partire dalla data del Certificato di collaudo.
29. redazione dei disegni costruttivi “as built” degli interventi edili, elettrici e meccanici effettuati, in formato cartaceo ed informatico, compatibile con il software in uso presso l’ASL8 di Cagliari, nelle scale adeguate. Le planimetrie di riferimento consegnate dall’azienda potranno essere indifferentemente su supporto cartaceo ovvero informatico
30. la manutenzione (Gratuita Manutenzione) di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo intercorrente dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Basato sul verbale che definisce lo stato delle opere all’ultimazione, tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore o provocati da terzi e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia
31. L'attenzione nell'esecuzione dei lavori della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dagli edifici, dal piano stradale e dai tetti e cortili, degli edifici adiacenti e comunque lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere, adottando i provvedimenti necessari ed impiegando tutti i mezzi, anche meccanici, occorrenti per garantire il mantenimento delle opere all’asciutto
32. ogni onere relativo a ridurre al minimo il disagio alla normale attività ospedaliera durante l'esecuzione dei lavori.
33. ogni onere relativo alla completa protezione e separazione tra il cantiere/i e le zone ospedaliere in funzione o le zone limitrofe, secondo le disposizioni impartite dalla D.L..
34. il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa e dipendenti dell’ASL8 di Cagliari secondo quanto prescritto dal Coordinatore in fase di esecuzione
35. la presenza giornaliera di un capocantiere generale e degli eventuali altri che la Ditta aggiudicataria ritenesse necessari per il buon andamento dell’esecuzione dei lavori
36. ogni onere relativo a sondaggi mirati ad appurare problematiche strutturali, anche se dopo i sondaggi stessi si dovesse verificare la non necessità di eseguire lavori di consolidamento o si decidesse comunque di non eseguirli.
37. la disponibilità per la Direzione Lavori di tutto il personale, i materiali, gli attrezzi e gli strumenti occorrenti per i rilievi, verifiche e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica contabilità ( tramite il programma in uso presso l’ASL8 di Cagliari –Primus Win 3000- o altro software che l'ASL8 di Cagliari dovesse decidere di utilizzare durante il proseguio dell'appalto).
38. la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla D.L. stessa, per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Impresa;
39. l'onere di tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dei lavori, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;
40. l'onere per il coordinamento con le eventuali altre imprese impegnate nei lavori
41. vista la particolarità dei luoghi nei quali si opera è necessario che le maestranze tengano un contegno rispettoso e tale da non recare disturbo. E' facoltà insindacabile del D.L. richiedere l'immediato allontanamento dal cantiere di coloro che non ottempereranno a tale disposizione, che dovranno essere immediatamente sostituiti con persone gradite alla Direzione lavori.
42. il progetto esecutivo, a firma di un ingegnere abilitato dall’Impresa, dei ponteggi e delle eventuali opere in carpenteria di sostegno dei ponteggi da sottoporre per l’approvazione preventiva alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
43. il divieto per l'impresa di esporre nel cantiere , ivi comprese sulle recinzioni, cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non autorizzati dalla Direzione Lavori. E' fatto obbligo alla stessa di rimuovere , su richiesta della D.L. eventuali affissioni. L’ASL8 di Cagliari si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei ponteggi metallici montati per l’esecuzione delle opere, al fine dell’installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l’impresa.
44. l'uso, al fine di evitare la foratura accidentale di tubazioni sotto traccia, , prima di eseguire qualsiasi foro in muri o soffitti o pavimenti, di un cerca-metalli ad alta sensibilità
45. l’esecuzione, prima e durante lo svolgimento dei lavori, della bonifica sia superficiale che profonda dell’intera zona interessata ai lavori, allo scopo di rintracciare e rimuovere eventuali ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie; nonché di amianto. Tale operazione dovrà essere effettuata a mezzo di Ditta specializzata ed all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità
46. la consegna all’Amministrazione, all'atto di ultimazione dei lavori, del 5% dei materiali di finitura indicati dalla D.L. (quali pavimenti, battiscopa, maniglie di porte e finestre, ecc.) o elementi di impiantistica elettrica e/o meccanica che per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.
47. tutti gli oneri derivanti dall'estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi , stante la tipologia e la natura dei lavori e dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze sanitarie, di funzionalità e di possibili interferenze con altre Ditte
48. l'adeguamento dei software da parte dell'Appaltore anche dipendente dalla modifica del software in uso presso l'ASL8 di Cagliari;
49. la redazione di schede o manuali operativi o manuali di manutenzione o programma di manutenzione tali da permettere la corretta gestione e manutenzione dell’opera con particolare attenzione agli impianti
50. la consegna in triplice copia al Committente dei seguenti elaborati:
IL MANUALE OPERATIVO
Esso si riferisce agli impianti elettrici-condizionamento, idrotermici-sanitari e centrali e dovrà contenere tutte le istruzioni necessarie per la corretta gestione, conduzione e manutenzione degli stessi.
Il Manuale Operativo é il documento che descrive in dettaglio le operazioni di avviamento (start-up) e le procedure di fermata di un impianto o delle apparecchiature per interventi di manutenzione.
Tale documento deve essere consegnato al Committente.
Il Manuale Operativo, a cui saranno acclusi in formato ridotto gli schemi di marcia e di flusso ed i disegni delle apparecchiature, dovrà avere i seguenti contenuti.
- descrizione generale dell'impianto
- sommario delle principali apparecchiature (disegni illustrativi, specifiche, etc.)
- sicurezza (descrizione dei prodotti, pericolosità, valvole di sicurezza, controlli, allarmi, sistemi antincendio, etc.)
- descrizione di tutte le attrezzature e la strumentazione
- procedura di start-up (avviamento)
- funzionamento dell'impianto
- procedura di emergenza
- procedura di fermata
IL CATALOGO MECCANICO
Lo scopo del Catalogo Meccanico é quello di fornire, razionalmente raccolte, pronte informazioni su tutte le apparecchiature installate degli impianti.
Esso dovrà contenere quanto segue:
- elenco apparecchiature
- lista disegni (con numero e titolo), compreso quello dei fornitori
- schemi di marcia
- disegni planimetrici
- fogli di specifica apparecchiature
- fogli di specifica strumenti
- copie fotostatiche o ridotte di ogni disegno necessario (compresi quelli fornitori as-built)
- istruzioni operative e di manutenzione
Il piano di manutenzione programmata dell'opera e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni, ecc.). Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di telefono, possibilmente, di telefax e fax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio.
51. Oltre alla possibilità per la Stazione Appaltante che si riserva di fotografare i lavori tramite Personale Autorizzato dalla A.O. , la spesa per la raccolta periodica delle fotografie formato digitale relative agli interventi, durante la loro realizzazione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori nei formati richiesti dalla D.L. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'intervento e la data del rilievo fotografico.
52. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
53. L' obbligo:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- ad eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
54. la salvaguardia dell’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, come indicato nel Fascicolo Informativo per le Ditte appaltatrice e Prestatori d’Opera operanti nell’ASL8 di Cagliari ai sensi della art. 7 (decreto legislativo 626/94)
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- rimuovere, raccogliere e smaltire (secondo normative vigente) di materiale inquinante quale amianto, piombo e altri rifiuti inquinanti e non;
- accatastare eventuale materiale di recupero in zona da definire dalla Stazione appaltante.
55. Implementare e mantenere il Sistema di Controllo di Progetto (SCP) nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale – Parte Seconda (allegato)
56. Concedere su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impiantii di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
Di tutti i suddetti oneri ed obblighi l'Impresa dovrà tenere conto nel prezzo offerto e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto nel presente Capitolato.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla
espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e non riutilizzzabili devono essere trasportati in discarica a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni e non riutilizzabili devono essere trasportati in discarica a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
5.
Art. 54 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 55 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse, copia Progetti per i Collaudi
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali, xxx comprese le spese per le copie di contratto e degli atti necessari alla gestione dei lavori quali, a titolo esemplificativo, capitolato, elenco prezzi etc..);
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
6. Le copie (almeno due ) del progetto da consegnare ai collaudatori (collaudi funzionali e collaudo amministrativo).
Art. 57 – Oneri di Informazione
L'Impresa, per i controlli delle autorità competenti,
1. è tenuta a tenere a disposizione:
in cantiere. l'elenco giornaliero dei dipendenti, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo, con la relativa qualifica..
2. è tenuta ad esporre:
all'esterno del cantiere . il cartello come meglio indicato negli articoli precedenti..
Art. 58 - Foro
Foro competente è il Foro Cagliari
Art. 59 - Riservatezza dei dati
L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'ASL8 di Cagliari.
In particolare l'aggiudicataria deve:
1. mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale
2. non effettuare riprese cinefotografiche nei luoghi ove svolge l'attività del presente contratto, senza preventiva autorizzazione
3. non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
L'ASL8 di Cagliari autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo le previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, quindi, non è necessario il consenso al trattamento dei dati suddetti.
I seguenti articoli dovranno essere sottoscritti per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, Con la stessa partecipazione alla gara si intendono comunque specificatamente tutti accettati:
Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti C.C. si accettano specificatamente le seguenti clausole:
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
TABELLA «A»
n. | Lavori di | Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 | euro | Incidenza % manodopera | |
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. | |||||
1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | Prevalente | OG1 | 1.280.447,45 | 71% |
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. NON possono essere subappaltati. | |||||
2 | IIMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | Scorporabile | OS28 | 981.817,28. | 29 % |
3 | IMPIANTI INTERNI ELLETTRICI, TELEFONICI, RADIOFONICI E TELEVISIVI | Scorporabile | OS30 | 758.926,69 | 37% |
4 | FACCIATE VETRATE | Scorporabile | OS18 | 649.191,18 | 20% |
Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale ovvero a euro 150.000: - appartengono a categori… general… divers… da quella prevalente (comma 4); - costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori (comma 5); possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, ovvero indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti. | |||||
4 | Scorporabile e subappaltabile | O…. | |||
5 | Scorporabile e subappaltabile | O…. |
Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale ovvero a euro 150.000, appartengono a categori… specializzat… (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, ovvero eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. | |||||
6 | Scorporabile e subappaltabile | ||||
7 | Scorporabile e subappaltabile |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI ( | 3.670.382,60 | 51% |
Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella) | |||||
Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. | |||||
8 | subappaltabile | O…… | |||
9 | subappaltabile | O…... | |||
10 | subappaltabile | O…... | |||
11 | subappaltabile | O…... |
Ai sensi dell’articolo 4, comma …… , del capitolato, i lavori di cui ai numeri ……, ……, ……, ……, della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991.
N.B. Per appalti di lavori di importo complessivo non superiore a euro 150.000, per i quali trova applicazione l’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000, la tabella deve essere semplificata nella sola categoria prevalente (rigo 1) che deve corrispondere al “Totale complessivo dei lavori” ed, eventualmente, nelle lavorazioni nettamente distinguibili di cui all’articolo 18, comma 3, della legge n. 55 del 1990 (rigo da 8 a 11).
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
TABELLA «B»
n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee | In euro | In % | |||
1 | Opere Edili | 1.929.638,63 | 53% | |||
2 | Impianti Meccanici | 981.817,28 | 27% | |||
3 | Impianti Elettrici | 758.926,69 | 20% | |||
4 | ||||||
4a | …….% | |||||
4b | …….% | |||||
5 | …….% | |||||
6 | …….% | |||||
7 | …….% | |||||
8 | …….% | |||||
9 | …….% | |||||
10 | …….% | |||||
11 | …….% | |||||
11a | (*) | …….% | (*) | |||
11b | …….% | |||||
11c | …….% | |||||
12 | …….% | |||||
13 | …….% | |||||
14 | …….% | |||||
14a | …….% | |||||
15b | …….% | |||||
15 | …….% | |||||
16 | …….% | |||||
17 | …….% | |||||
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 27) | 3.670.382,60 | 100% | ||||
18 | …….% …….% 100% …….% | |||||
Parte 2 - Totale lavori A MISURA (articolo 28) | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 28) | ||||||
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) | 3.670.382,60 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 26) | ||||||
3 | Oneri Diretti | …….% | ||||
4 | Oneri Indiretti | …….% | ||||
5 | ||||||
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 27) | 121.097,57 | 100% | ||||
6 | …….% | |||||
7 | ||||||
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 28) | ||||||
b) | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) | 121.097,57 | ||||
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) () | 3.791.480,17 |
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori indicati ai numeri ……2., ……3, sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991.
TABELLA C
Dati per il Cartello di Cantiere
Da completare con la firma del Contratto
ALLEGATO
Documento del Progetto Esecutivo – Elencati nel documento :
ASLCA-MV PE-G-001–X Elenco Elaborati Progetto Esecutivo X è l’Ultima Revisione
Servizio Sanitario Nazionale Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari
RISTRUTTURAZIONE
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN XXXXXXXXXX” DI MURAVERA
interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 legge 67 1988
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
Capitolato Speciale d’Appalto Capitolato d’Oneri
Capitolato Speciale d’Appalto Specifiche Tecniche
Capitolato Speciale d’Appalto Modalità di Esecuzione
Capitolato Speciale d’Appalto- SPECIFICHE TECNICHE
Elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’Appalto Specifiche Tecniche
Gli elementi di cui al presente Capitolo sono descritti
Oltre alle descrizioni delle singole voci dell’Elenco dei Prezzi Unitari (Descrizione Completa)
nei documenti di cui all’elenco degli elaborati
ASLCA-MV PE-G-001–X Elenco Elaborati Progetto Esecutivo X è l’Ultima Revisione
Servizio Sanitario Nazionale Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari
RISTRUTTURAZIONE
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN XXXXXXXXXX” DI MURAVERA
interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 legge 67 1988
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
Capitolato Speciale d’Appalto Capitolato d’Oneri
Capitolato Speciale d’Appalto Specifiche Tecnic he
Capitolato Speciale d’Appalto Modalità di Esecuzione
Capitolato Speciale d’Appalto – MODALITA’ di ESECUZIONE
Modalità di esecuzione delle Opere e norme di misurazione di ogni Lavorazione. Requisiti di accettazione dei materiali e componenti. Specifiche di Prestazioni e modalità di prove.
1- Modalità da applicare per tutte le Categorie di Opere.
Le Opere saranno eseguite, misurate e accettate seconda la Procedura definita dal Sistema di Controllo di Progetto (SCP) integrato nel contratto e richiamato di segue.
Sistema di Controllo del Progetto.
Il sistema di controllo dell’esecuzione dei lavori avverrà con l’ausilio della procedura di cui al presente articolo, per il seguito definita semplicemente S.C.P.
Il S.C.P. è rivolto a garantire un flusso di informazioni dettagliate tra Committente ed Appaltatore al fine di consentire la programmazione delle fasi della esecuzione, del completamento e della manutenzione gratuita delle opere da realizzarsi, consentendo alla Committenza, al Responsabile del Procedimento ed ai suoi collaboratori, alla Direzione Lavori ed allo stesso Appaltatore un continuo monitoraggio degli aspetti finanziari, organizzativi ed esecutivi sull'esecuzione del contratto.
Gli elementi del S.C.P., come di seguito specificati, saranno definiti dall’Appaltatore secondo i criteri di cui alle successive clausole, e dovranno essere approvati dal Responsabile del Procedimento e dalla Direzione Lavori.
Alla firma del contratto d’appalto l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il responsabile della commessa, per conto dell’impresa, per l’attuazione del S.C.P.
Gli aggiornamenti al S.C.P. richiesti dall’Appaltatore o giudicati necessari dalla Direzione Lavori, dovranno essere sottoposti all’approvazione del Responsabile del Procedimento.
Gli strumenti del S.C.P. sono:
1) Programma principale lavori;
2) Programma dettagliato;
3) Programma degli elaborati costruttivi e degli "as built";
4) Programma di approvvigionamento;
5) Piano Qualità
6) L’aggiornamento dei suddetti elementi
7) La reportistica giornaliera, settimanale e mensile
8) L’archiviazione di tutti i documenti per un immediato rintracciamento
9) Software e Hardware da utilizzarsi dall’Appaltatore.
1) Programma principale dei lavori.
Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore, sulla base di quanto stabilito dal cronoprogramma (parte integrante dei documenti contrattuali), dovrà presentare alla Direzione Lavori, per la sua approvazione, il PERT o CPM (programma lavori basato sulla connessione tra le attività e sul percorso critico dei lavori) di tutte le attività necessarie al completamento di ciascuna categoria di lavori.
Il Programma dovrà prevedere le risorse impiegate (personale, materiale, attrezzature, ecc...) ed il valore economico delle singole lavorazioni (almeno fino al quinto livello di dettaglio) in percentuale del valore totale del contratto (W.B.S, Work Breakdown Structure, struttura a forma di albero) del quale la Direzione Lavori potrà avvalersi per la contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
Il Programma dovrà costantemente essere esposto in cantiere e mensilmente confrontato con l’andamento reale ed una volta approvato dalla Direzione Lavori non potrà essere rivisto senza la sua approvazione.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al Programma principale dei lavori predisposto dall’Appaltatore.
2) Programma dettagliato.
Sulla base del Programma principale di cui sopra e in conformità con quest’ultimo, l’Appaltatore dovrà, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, sviluppare un Programma dettagliato che evidenzi le attività programmate per i tre mesi successivi. (Finestra temporale di dettaglio che si apre davanti e si chiude dietro).
Il Programma dettagliato rappresenta lo strumento di conduzione e programmazione del cantiere.
3) Programma degli elaborati costruttivi e degli "as built".
Tale Programma, inserito nel Programma principale, dovrà evidenziare le consegne preventive degli elaborati costruttivi e degli "as built" e sarà concordato ed approvato dalla Direzione Lavori. Sarà effettuata un verifica mensile dell’andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione.
Nel Programma principale e nel Programma dettagliato, le attività riferite ala programmazione degli elaborati non avranno valore di WBS.
Tale programma potrà essere gestito con foglio elettronico (tipo Excell) o con un database relazionale (tipo Access).
4) Programma di approvvigionamento.
Basato sul Programma principale, coerente con il Programma di elaborati costruttivi e degli "as built", sarà prodotto e verificato mensilmente un Programma di approvvigionamento dei materiali e degli eventuali subappalti. Dovrà contenere le principali voci di approvvigionamento, la data dell’ordine d’acquisto, il numero dell’ordine d’acquisto, i tempi di consegna e la data preventivata di arrivo sul cantiere.
Nel Programma principale e nel Programma dettagliato, le attività riferite ala programmazione degli approvvigionamento non avranno valore di WBS.
Tale programma potrà essere gestito con foglio elettronico (tipo Excell) o con un database relazionale (tipo Access).
6) Software e Hardware.
Tutti i Programmi su elencati dovranno essere preferibilmente predisposti ed aggiornati con software comunemente disponibili in commercio (Primavera, Microsoft Project, Artemis, Office, ecc...) ed utilizzabili da PC compatibile ed interfacciabile con quelli in dotazione alla Direzione Lavori ed al Responsabile del Procedimento.
Il software dovrà consentire le stampe dei seguenti documenti:
- pianifica PERT;
- pianifica GANTT;
- facoltativamente la combinazione del PERT e GANTT;
- istogrammi COSTI;
- istogrammi RISORSE;
- aggiornamenti;
-etc...
La contabilità potrà essere redatta mediante i software sopra elencati.
I software e l'hardware utilizzati dovranno, altresì gestire e archiviare la documentazione prodotta nel corso dell'appalto, con particolare riferimento a:
- corrispondenza;
- produzione settimanale;
- rapportini giornalieri;
- WBS;
- foto;
- verbali;
- acquisti;
- fatture;
- elaborati;
- ecc.
Tali sistemi dovranno essere presentati all’inizio dei lavori e sottoposti all’approvazione della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento.
L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, sin dalla data di consegna dei lavori e per tutta la durata dell'appalto, oltre a quelle necessarie per l’uso proprio, una postazione PC in rete e online, con le caratteristiche concordate con la Direzione lavori e da questa accettate, in cantiere, preso l'ufficio della Direzione Lavori, nonché tutte le periferiche necessarie alla stampa di tutti i dati (GANNT, PERT, etc…).
Oltre alla rete locale, il Programma dovrà consentire al Committente di accedere in tempo reale tramite postazione remota da qualsiasi PC connesso ad Internet alle informazioni messe a disposizione sul sito Internet relativo al cantiere, accessibile tramite “Password”.
La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui al precedente comma comporterà la perdita del diritto dell'Appaltatore al pagamento degli acconti in corso d'opera sino a quando non vi verrà data esecuzione a soddisfazione del Direttore dei Lavori.
Per evitare la fornitura e l’esecuzione di lavori non conformi a quanto descritto dagli elaborati grafici, descrittivi e dalle Specifiche Tecniche, l’Appaltatore dovrà preventivamente documentare quello che prevede sottoponendo ad approvazione gli Elaborati Costruttivi di cui al seguente capitolo
Elaborati costruttivi e di cantiere
a) - Elaborati costruttivi
Gli elaborati costruttivi sono gli elaborati grafici e descrittivi e altri documenti richiesti dalla D.L., forniti dall’impresa tempestivamente prima dell’esecuzione dell’opera o di parte d’opera che descrivono in maniera dettagliata i materiali, i prodotti e le tecniche di messa in opera che l’impresa userà per l’esecuzione delle opere o parte d’opera. Gli elaborati costruttivi saranno approvati dalla D.L..
L’impresa non potrà iniziare parte d’opera senza un elaborato costruttivo approvato. L’elenco e la programmazione della produzione dei costruttivi sarà prodotto e sottoposta ad approvazione entro 30 gg. della firma del contratto.
I costruttivi grafici dovranno essere forniti nel modo seguente:
- una copia controlucido;
- un eliocopia;
- una copia su disk formato DWG;
- una copia ridotta in formato A3.
I costruttivi di altra natura (Relazioni, note di calcoli, cataloghi, ecc.) saranno forniti in formato A4 o eccezionalmente in formato A3.
Tutti gli elaborati saranno numerati e avranno una copertina o intestazione concordato con la D.L.
b) Altri elaborati di cantiere
L’Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base dei progetti esecutivi forniti provvederà:
1. alla verifica e sottoscrizione degli elaborati allegati al contratto;
2. alla denuncia al ex Genio Civile;
3. alla elaborazione degli elaborati costruttivi e campionature e cataloghi così come sopra descritto;
4. alla produzione di tutti gli elaborati da presentarsi agli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore;
5. alla redazione degli elaborati necessari all’accatastamento;
6. alla compilazione dei documenti da allegare sia alla richiesta di agibilità che del certificato di prevenzione igiene.
5. alla compilazione dei disegni costruttivi architettonici e di tutti gli impianti “come effettivamente costruiti”, cioè riportanti tutte le caratteristiche delle opere presenti nell’appalto, nonché le misure e le dimensioni atte ad individuarle univocamente in sede di manutenzione e di uso corrente, approvati dalla Direzione Lavori e da consegnare, a fine lavori, al Committente nello stesso formato come per gli elaborati costruttivi;
N.B. gli elaborati “come effettivamente costruiti” possono essere gli stessi del costruttivo se non ci sono modifiche nella realizzazione del lavoro; cambierebbe solo la numerazione.
L’appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati del “come costruito” seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.
I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
− la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
− la rintracciabilità, una volta realizzata l’opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni all’uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
Nell’ottica di operare in regime di qualità, l’appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati “as built”.anche in corso d’opera prima che siano coperti dalle opere realizzate
Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere.
Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
− una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori;
− il personale che l’appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
− i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
− le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
− i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
− le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
− i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i files degli elaborati grafici, realizzati con Autocad 14 o 2000, corredati da un manuale d’uso;
− quanto altro il Responsabile del Procedimento e la D.L. ritenga necessario alla redazione degli elaborati del “come costruito”.
Tale procedura dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori entro 1 mese dall’avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
L’appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna che saranno pattuite con D.L. e Responsabile del Procedimento.
In caso di inadempienza la Direzione Lavori potrà interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e l’Amministrazione potrà procedere ad eseguire d’ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso dall’appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all’appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell’appaltatore saranno le spese sostenute per l’esecuzione d’ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Tali costi saranno decurtati in occasione del primo pagamento successivo all’esecuzione d’ufficio.
Modalità di Misurazione e Contabilizzazione delle opere
Essendo il Contratto a Corpo e pagato a “forfait”, La contabilizzazione delle opere eseguite (compresi quelli relativi alla sicurezza) sarà desunta dalla WBS ( cinque livelli minimi) basata sul primo livello di WBS (Tabella A) che l’Appaltatore presenterà all’inizio dei Lavori.
Vedi esempio di seguito
ASL di Cagliari Importo contrattuale (al netto di oneri)
€ - Euro 000.000.00
Progetto: xxxxxxxxx
Valorizzazioni delle Attività' (al netto d' IVA) da Contratto | Importi Maturati (al netto dd-mm-aa di IVA) alla data | ||||||||||
Cod WBS | DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA | % | AMMO NTAR E | PRECEDENTE | QUESTO PERIODO | TOTALE CUMULATIVO | |||||
% | AMMON TARE | % | AMMON TARE | % | AMMONT ARE | ||||||
Installazione cantiere Demolizione Demolizioni vani porte - finestre Altre demolizioni Tramezzi. ….. | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | |||||||
3 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
4 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
4 | 1 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
4 | 1 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0 | ||||||
4 | 3 | 1 | 000% | 0,00% | 0,00% | ||||||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE SAL 100,00%
L' IMPRESA DL RUP
La contabilizzazione delle lavorazioni a corpo sarà effettuata con riferimento alle aliquote percentuali di ogni singolo gruppo di lavorazione omogenea, predeterminate con riferimento all'importo totale lavori ed indicate nella Tabella B, l'importo del singolo gruppo è quello derivante dall'applicazione di detta percentuale all'importo netto di aggiudicazione.
Di ciascuna lavorazione sarà contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita risultante dalle rilevazioni effettuate dal Direttore dei Lavori e/o dai suoi collaboratori.
Per la misurazione e la contabilizzazione delle opere la Direzione Lavori, ove lo ritenga, potrà avvalersi delle Valorizzazioni (WBS ) di cui al Programma principale dei lavori.
Il corrispettivo complessivo per il lavoro a corpo resterà fisso e invariato indipendentemente dalla effettiva misura o quantità dell'opera eseguita.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dai documenti contrattuali. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La lista compilata dall'Appaltatore per la presentazione dell'offerta non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri diretti per la sicurezza, che corrispondono all'importo fisso stabilito dal Committente nella Tabella A, saranno contabilizzati in base alla quota parte percentuale di quanto effettivamente eseguito del gruppo di lavorazione a cui si riferiscono.
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.
Accettazione delle Opere
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.
I materiali e i componenti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al cinque per cento devono avere le certificazioni di qualità.
Tali certificazioni dovranno essere raccolte in modo organico per essere sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori e del collaudatore
Sia nel caso di materiali e/o componenti legati ad installazione di impianti sia nel caso di materiali e/o componenti d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, nonché le relative schede tossicologiche, almeno 60 giorni prima della relativa posa in opera, per ottenere l’approvazione della Direzione Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e componenti saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente contratto;
b) dalle prescrizioni particolari riportate nei Capitolati Speciali (parti I e II);
c) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche di cui si compone il progetto esecutivo;
d) da tutte le norme in materia UNI, CEI, etc.;
Tutte le campionature accettate, compresi i prototipi di infissi e di materiali speciali, nonché i loro cataloghi e le specifiche tecniche, saranno conservate dalla Direzione Lavori in apposito ambiente in cantiere, con scaffali ed armadi, approntati e forniti dall’Appaltatore, sino all’ultimazione delle operazioni di collaudo.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
I materiali e /o i componenti non accettati dalla Direzione dei Lavori dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell’Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali e/o componenti forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Sono, comunque, interamente applicabili gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.
Accettazione, qualità ed installazione degli impianti.
Tutti gli impianti previsti nell’appalto, nonché la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente contratto o
degli altri documenti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia e, comunque, secondo le regole dell'arte.
Gli impianti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al cinque per cento devono possedere le certificazioni di qualità.
I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori secondo il Programma degli elaborati e il Programma di approvvigionamento preventivamente concordato ed approvato dalla Direzione lavori , comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio della fabbricazione dei componenti e/o 60 giorni dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
I materiali e /o i componenti relative agli impianti non accettati dalla Direzione Lavori dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell’Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore é, comunque, totalmente responsabile di tutti gli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione Lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle relative opere murarie, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente contratto, restando stabilito che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Modalità di Prove
Assicurazione della qualità.
1) Piano di Qualità.
Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, l’Appaltatore dovrà presentare il manuale di Qualità ed il Piano di Qualità del lavoro. Quest’ultimo, redatto secondo le vigenti norme in materia, dovrà contenere tutte
le procedure che l’impresa intende utilizzare per la conduzione del cantiere in regime di Qualità, con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento alla gestione degli eventuali subappalti, e sarà sottoposto all'approvazione della Direzione Lavori.
2) Prove di qualità.
L’Appaltatore eseguirà a proprie cura e spese prove sulla qualità dei materiali, dei sistemi di costruzione, di manutenzione e di organizzazione del personale, per tutti i lavori previsti dal presente contratto e dai documenti allegati o richiamati ovvero comunque previste da qualsiasi disposizione normativa o regolamentare in materia.
A tale fine l’Appaltatore incaricherà dell’esperimento delle prove uno o più soggetti terzi (lavoratori ufficiali, istituto di certificazione, ecc...) proposti ed accettati dalla Direzione Lavori, al quale dovrà fornire copia dei rapporti contenenti i risultati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a fornire e predisporre ogni assistenza tecnica, strumentazione, logistica, attrezzature, mano d’opera e materiali necessari per realizzare i test, le ispezioni, i sopralluoghi e/o le campionature necessarie.
L’Appaltatore risponderà del pieno rispetto, da parte dei soggetti incaricati, della adeguatezza delle tecniche di rilevazione delle prove e del rispetto delle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento ovvero della Direzione Lavori, sarà tenuto, con le stesse modalità di cui sopra, ovvero quelle stabilite da quest'ultimo, ad effettuare anche prove diverse da quelle previste dal presente contratto e da ogni altro atto contrattuale.
3) Conduzione delle prove.
Le prove, fatte salve quelle riconosciute di dominio industriale, saranno eseguite nel luogo del manufatto sotto il controllo della Direzione Lavori in conformità con gli standards generalmente accettati e applicabili a tali prove.
4) Campioni.
L’Appaltatore è tenuto a fornire e sottoporre alla Direzione Lavori, a proprie cura e spese, un campione dei materiali utilizzati per la realizzazione di qualsiasi prova.
Tutti i campioni saranno prelevati sotto il controllo della Direzione Lavori, utilizzando nella raccolta di campioni le metodologie proposte dall'Appaltatore e approvate dalla Direzione Lavori.
I campioni che non andranno distrutti e/o alterati e/o consumati durante i tests, saranno custoditi dall’Appaltatore a sue cura e spese, per dieci anni a decorrere dalla consegna finale delle opere; prima di tale termine l'Appaltatore potrà procedere alla loro distruzione solo previa autorizzazione del Committente.
In ogni caso e per tutta la durata di custodia dei campioni, l’Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro 30 gg. dalla richiesta e a proprie spese, i campioni o porzioni di campioni richiesti dal Committente.
5) Rapporti e archivio.
L'Appaltatore dovrà conservare in Cantiere ed aggiornare regolarmente l’archivio dei tests eseguiti ai sensi dei precedenti punti dai soggetti che procederanno alle prove.
L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a conservare ed archiviare la documentazione necessaria a consentire l’identificazione dei fornitori e dei subappaltatori di tutti materiali di costruzione impiegati nell’esecuzione delle diverse lavorazioni contemplate dal presente contratto nonché, nella misura in cui sia praticabile, il numero della partita o del lotto lavori subappaltato.
L’Appaltatore dovrà conservare a sue cura e spese il predetto archivio per dieci anni a decorrere dalla data di consegna finale delle opere, prima di tale termine esso potrà procedere alla sua distruzione solo previa autorizzazione del Committente. In ogni caso e per tutta la durata di custodia dell'archivio, l’Appaltatore sarà tenuto a consegnarlo, entro 30 gg. dalla richiesta del Committente, a proprie spese e nel luogo da esso richiesto.
6) Accesso per l’ispezione.
La Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori, ovvero qualsiasi persona delegata dal Committente, potrà in qualunque momento accedere al Cantiere allo scopo di effettuare ispezioni.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà garantire agli stessi soggetti il diritto di accesso anche in tutti i luoghi in cui i materiali o i manufatti per la costruzione sono fabbricati, testati o immagazzinati, o nel luogo di provenienza di questi.
7) Notifica delle prove.
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori, per iscritto ed in anticipo di quindici giorni, le prove da effettuare o i campioni da prelevare in modo da permettere alla Direzione Lavori di essere presente, osservare e controllare ciascuna prova o campionatura. La Direzione Lavori dovrà informarne per iscritto il collaudatore, ove nominato, che avrà facoltà di partecipare.
Tale attività dovrà essere evidenziata nel programma dettagliato di cui all'art. 20.
Nessuna parte delle opere potrà essere coperta o nascosta senza l’approvazione della Direzione Lavori.
8) Ispezioni richieste dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà rendere visibili quelle parti di lavoro eseguite nei punti indicati per iscritto dalla Direzione Lavori, ripristinando successivamente tali parti in modo che le stesse risultino conformi alle specifiche contrattuali.
Le spese di tali attività saranno a completo carico dell’Appaltatore qualora dall’ispezione eseguita si evincano difetti nelle lavorazioni sottoposte a controllo.
9) Divieto di deroga implicita.
La presenza del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei lavori o di altro soggetto delegato dal Committente alle prove e/o l’approvazione da parte del Committente, del Responsabile del Procedimento e/o della Direzione Lavori dei risultati di esse non esonerano l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire, completare e mantenere le opere secondo quanto previsto dal contratto.
Materiali ed attrezzature acquistati ed installati direttamente dal Committente
Dal momento che, certe opere o parti d’opere, non sono state inserite nel contratto d’appalto, il Committente si riserva di progettare, reperire, acquisire, fornire ed installare tali elementi (es.: cabina elettrica di trasformazione, sistema automatizzato di trasporto, apparecchiature elettromedicali, ecc.).
L’impresa sarà tenuta ad inserire nel suo programma di lavoro, definito nel SCP, le attività riguardanti le opere e parti d’opere.
Nell’esecuzione delle opere contrattuali, senza aver diritto ad ulteriore compenso, l’impresa dovrà:
1. richiedere tempestivamente al Committente l’elenco, la definizione e le caratteristiche tecniche delle opere e parti d’opere acquistate direttamente dal Committente.
2. programmare e coordinare la loro installazione futura e prevedendo eventuali modifiche degli elaborati costruttivi definiti nei precedenti articoli. Tali elaborati contrattualmente di competenza dell’impresa, dovranno altresì tener conto della futura installazione e prevederanno gli attacchi, inserti, e quant’altro per una opera completa e a regola d’arte.
In mancanza di definizione delle opere di cui al punto 1., o ritardo di comunicazione da parte del Committente, l’impresa dovrà inserire negli elaborati costruttivi la predisposizione idonea (con valutazione proprie) e sottoporli ad approvazione come definito nei precedenti articoli
2 – Modalità da applicare per le Opere Edili
Vedi documenti del Progetto Esecutivi Opere Edili (A)
3 – Modalità da applicare per gli Impianti Elettrici
Vedi documenti del Progetto Esecutivi Impianti Elettrici (E)
4 – Modalità da applicare per gli Impianti Meccanici
Vedi documenti del Progetto Esecutivi Impianti Meccanici (M)