CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E DALLE FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE
CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E DALLE FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021, in applicazione dell’art.6, comma 1, lettera b, della Legge 21 ottobre 2005, n. 2019.
TRA
L’A.S.L. n. 3, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0, c.a.p. 16125, codice fiscale e partita IVA 03399650104, in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, d’ora in avanti Azienda
E
l’Associazione , con sede in Via , CAP , codice fiscale , di
seguito più brevemente indicata come “Associazione”, rappresentata dal Presidente, Dott.
se congiuntamente le Parti
VISTI
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
− il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;
− il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− la Legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in
particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);
− il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: ''Norme in materia ambientale";
− il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari, di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficìale del 19 giugno 2007, n. 140;
− il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e deglì emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
− il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
− il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante: "Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
− il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema lnformativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;
− l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome dì Trento e
Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;
− l'Accordo tra ìl Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
− il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, xxxxxxx ''Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
− il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
− il Decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2016 recante: "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n 9, emanato in
attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
− il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: "Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
− la Legge 4 agosto 2017, n.124, recante: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'articolo 1, comma 125;
− il Decreto Legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;
− l’Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), Accordo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la “aggiornamento e revisione dell’Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, Province autonome e associazioni e federazioni sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica” 25 marzo 2021 (Rep. atti n.29 /CSR);
− l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome n.100/CSR dell’8 luglio 2021 per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo
schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep. Atti 61/CSR)”;
− la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 881 del 5 ottobre
2021, ad oggetto: “Recepimento Accordo Stato/Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021. Revisione e aggiornamento dell’Accordo SR 14 aprile 2016. (rep. Atti 61/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
− la deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - X.Xx.Xx. n. 49 del 14.02.2022, ad oggetto: “Indirizzi per la stipula della Convenzione tra le Aziende Sociosanitarie Liguri/Enti/Istituti della Regione Liguria Associazioni/Federazioni Donatori di Sangue ai sensi della L.n. 219/2005 e dell’Accordo Stato/ Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021”.
− il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti anno 2022 CNS;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Oggetto
1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dall’Associazione . . . declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate:
a) attività associativa - disciplinare A;
2. La convenzione, con il coordinamento della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità partecipazione dell’Associazione:
a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
c) al Comitato per il buon uso del sangue;
d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell’8 luglio 2021 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Lo statuto dell’Associazione corrisponde alle finalità previste dal Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e la stessa risulta iscritta nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente convenzione all’Associazione viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale -- Programma annuale regionale per l'autosufficienza, altri strumenti di programmazione regionale e locale che possono riguardare le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui al disciplinare A si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 100/CSR dell’8 luglio 2021, così come rimodulate da X.Xx.Xx. con deliberazione n. 49 del 14.02.2022.
6. La convenzione potrebbe avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nel disciplinare tecnico A, svolte dall’Associazione a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale. (Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle
UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.
7. I progetti di cui al comma 6 potrebbero comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali potrebbero essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali potrebbero riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).
ARTICOLO 2 - Contenuti e durata della convenzione
1. Regione Liguria, con il coinvolgimento della SRC e l’Associazione, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
a) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza;
b) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, gratuita e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante
l'informazione dei cittadini su valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
d) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
e) sostenere e incentivare il miglioramento dell’attività di gestione associativa;
f) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dall’Associazione, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza del sistema informativo trasfusionale regionale o del ST di ASL3, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la SRC;
g) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
h) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dall’Associazione, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
i) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della
normativa vigente;
j) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste della normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
k) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
l) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
m) garantire l'emovigilanza dei donatori;
n) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
o) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
p) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
q) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ultima delle parti ed è rinnovabile, con apposito atto formale delle parti, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato Regioni. Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti dal 01.06.2022 saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.
3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti
ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento della SRC.
ARTICOLO 3 - Coperture assicurative
1. L’ Associazione garantisce ai propri volontari associati, per l'attività svolta dagli stessi, idonea copertura assicurativa.
2. ASL3 garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori tramite la propria polizza o tramite rimborso delle spese sostenute dalla Associazione per la polizza.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 2, compresa la fattispecie in itinere) sia per le attività svolte presso il ST di ASL3 e relative articolazioni organizzative deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.
ARTICOLO 4 - Rapporti economici
1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall’ Associazione, oggetto della presente convenzione, Regione Liguria garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa, (disciplinare A);
2. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività associative svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nel disciplinare A. La rendicontazione deve essere inviata ad ASL3 e alla SRC. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
3. Le attività svolte dall’Associazione, oggetto della presente convenzione, sono prestazioni di servizi e sono altresi da considerare di natura non commerciale anche ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della normativa vigente.
4. I rimborsi all’ Associazione sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i..
ARTICOLO 5 - Accesso ai documenti amministrativi
1. All’Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di ASL3 ai sensi della normativa vigente
ARTICOLO 6 - Norme fiscali
La presente convenzione viene redatta in formato digitale ai sensi di legge. L’imposta è assolta in modo virtuale a cura di ASL3.
Le spese di stesura ed eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente
ARTICOLO 7 - Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
***
Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..
ASL n. 3
Il Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Associazione
Il Presidente Xxxx.
Allegati:
a) Disciplinare A;
b) Allegato 2 Quote di rimborso (Accordo - Rep atti 100/CSR )
DISCIPLINARE A
"Attività associativa dell’Associazione Volontari Italiani Sangue OdV – AVIS
DISCIPLINARE TECNICO
1. Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazione . . . (di seguito Associazione) a supporto dell'attività trasfusionale del ST di ASL3.
2. Partecipazione alla programmazione
L'Associazione, in accordo con la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale (ST) di ASL3 e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.
Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta orari, ecc.), costituisce parte integrante dell’atto convenzionale.
3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti
La Regione, con il coordinamento della SRC, e l'Associazione promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, gratuita remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.
Le attività di promozione sono attuate attraverso:
a) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, gratuita e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
b) lo sviluppo dì iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
c) il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
d) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
e) la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
f) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale
g) il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
L'Associazione si impegna a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla programmazione, concementi l'autosufficienza per il sangue, per gli emocomponenti e per i medicinali plasmaderivati.
4. La chiamata associativa e programmazione
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dall’Associazione secondo la programmazione definita d'intesa con il ST di ASL3.
L'Associazione:
• attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici dell'anno.
• definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata.
• si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di ASL3 oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la SRC.
L'Associazione può assicurare, altresì, il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal ST, nel rispetto della normativa sulla privacy.
L'Associazione si impegna inoltre a collaborare con il ST nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria dì sangue attenendosi alle direttive del ST di ASL3 e della SRC.
La Regione, anche attraverso ASL3, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.
5. Promozione della salute e tutela del donatore
L'Associazione svolge funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
L'Associazione garantisce in accordo con la Regione, anche attraverso ASL3 con il coinvolgimento della SRC:
a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
b) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
c) azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
d) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine dì promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.
6. Trattamento dei dati personali
L'Associazione garantisce il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.
7. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti
Sulla base della normativa vigente, l'Associazione trasmette, in modo informatizzato, al ST di ASL3 gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione/Federazione garantisce al ST collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.
8. Rapporti economici
Per Io svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori di sangue, in base alla presente. convenzione, la Regione garantisce le quote
di rimborso, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n.100/CSR dell’8 luglio 2021.
Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, e comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:
a) costi per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
d) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;
f) costi generali.
La rendicontazione deve essere inviata ad ASL3 e alla SRC.
Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. ASL n. 3
Il Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Associazione . . .
Presidente,