COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
BROKER GENESI SRL Regolamento IVASS N° 5/2006
Via Dora1 – 00000 Xxxx (XX) ALLEGATO 7A
P. Iva 12499171002 RUI B000460422
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite di euro 1.000,00 per ciascun contratto assicurativo nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
NR. POLIZZA O PROPOSTA
Nota per il contraente
Gli estremi identificativi e di
con il coisncrtirzaioennetedell’intermediario possono essere controllati
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
visionando il registro unico
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto
Tabella 1.1 - Soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi | ||
Cognome e Nome | Notdaepgeliriniltecromnetrdaiaerni te assicurativi e riassicurativi Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) | |
Qualifica | ||
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi | ||
Attività svolta per conto di | ||
Ragione sociale | Broker Genesi Srl | |
Sede legale Sede Operativa | Via Dora1-00198 Roma V.le degli Oleandri 16-80131 Napoli | |
sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) | ||
Telefono Fax | 081/7418206 06/99331559 | |
Posta elettronica / Sito Internet | ||
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi | Numero: B000460422 Data: 04/10/2013 Sezione: B |
Tabella 1.2 – Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta |
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx |
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Tabella 2.1 – Dichiarazioni dell’intermediario | |
L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate. | |
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’ impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario. | |
NO/SI | L’intermediario con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale(depennare la voce che non ricorre) |
SI/ | L’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.(depennare la voce che non ricorre) |
Londra
Direzione 0 XXXX XXXXXX - XX0X 0XX
LLOYD’S
Tabella 2.2 – Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari
PARTE III – Informazioni sulle forme di tutela del contraente
Tabella 3. – Informazioni generali |
Ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. |
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. |
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. x00 00000000 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. |
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo all’IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx |
Direzione 0 XXXX XXXXXX - XX0X 0XX Londra
LLOYD’S
Tabella 3.1. – Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali l’intermediario ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi
T3.3.2 Agenzie con accordo NON ratificato dall’impresa preponente
IBI BROKER GAVA BROKER
XXXXXXXXX & PARTNERS
XXXXX XXXXXXXXXXX 00- 00000 XXXX
XXX XXXXXXXXX 0 – 00000 XXXXXXXX
XXX XXXXXXXX XXXXXXXX – 00000 XXXXXX (XX)
Tabella 3.4 – Nota importante per il contraente e per l’assicurato | |
In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’agenzia, ratificato dall’impresa, in corso di validità che autorizza l’intermediario ad incassare i premi il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. | In caso di mancanza dell’accordo con l’impresa o di sussistenza dell’accordo con l’agenzia NON ratificato dall’impresa in corso di validità che autorizza l’intermediario ad incassare i premi il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall’impresa. |
Gestione dei Reclami
Il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo al Broker indicato nel presente documento. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45gg, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi a: IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx fax: 00 00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. Resta ferma la possibilità del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione. In caso di accordo di collaborazione tra intermediari indicati nella tabella 3.3.2 della presente scrittura, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2. L’informativa relativa alla procedura di gestione dei reclami è consultabile anche attraverso il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure via e-mail o fax.
PARTE IV – DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
Premesso che le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti, e che la violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell’intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall’ordinamento, ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazione dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell’adeguatezza del contratto
rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso. Tutto ciò premesso, si conferma di aver ricevuto, preso visione e compreso la quotazione (o la proposta di modifica a polizza in essere) trasmessa, e che:
• ogni richiesta di approfondimento è stata esaurita
• la quotazione è formulata sulla scorta delle informazioni che sono state rilasciate
• l’eventuale rifiuto a rendere tutte o parte delle informazioni richieste può aver pregiudicato o impedito la valutazione dell’adeguatezza del contratto proposto.
Il Contraente e/o Legale Rappresentante