IMPEGNO DI NON DIVULGAZIONE E SEGRETEZZA (Non Disclosure Agreement)
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IMPEGNO DI NON DIVULGAZIONE
E SEGRETEZZA
(Non
Disclosure Agreement)
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti: “ALFA”, (d’ora innanzi _______________ o il Consulente), con Studio in Via ___________________________________________;
e
“BETA”, (d’ora innanzi BETA o il Cliente), con sede in ____________, in persona del legale rapp. p.t.;
Premesso
(a).
- che tra esse parti sono attualmente in corso trattative in
ordine allo svolgimento di operazioni e prestazioni di consulenza ed
assistenza relative alla realizzazione di GAP ANALYSIS GDPR (doc.
all. 1 - Pre-engagement Audit GAP Analysis).
(b) - che
in virtù del ruolo ricoperto, ALFA può venire a conoscenza di
informazioni ritenute riservate da BETA ai sensi del presente
accordo;
(c). - che per informazioni riservate o
confidenziali s’intendono, a sensi dell’art. 98 del Codice in
materia di proprietà industriale, le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo di BETA, ovvero quelle espressamente
classificate come tali con la dicitura CONFIDENZIALE O RISERVATO,
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: relazioni
interne, rapporti interni, studi, disegni, progetti, prototipi,
impianti, macchine, dispositivi, esperienze tecniche, procedimenti,
lay-out, dati, grafici, proposte, elenchi fornitori, elenchi clienti,
studi statistici e non, iniziative commerciali, tecniche commerciali
e di gestione di BETA con terzi, offerte e tutte le altre
informazioni utili relativamente all’organizzazione, produzione e
commercializzazione di BETA, nonché, metodi di valutazione dei costi
di produzione e di distribuzione, i segreti di fabbricazione, piani,
formule, processi produttivi o strumenti di valore commerciale,
utilizzati nella fabbricazione, preparazione, composizione o
trasformazione di prodotti e che possono essere considerati il
prodotto finale di un'innovazione o di sforzi considerevoli ovvero di
metodi di fabbricazione, le fonti d'approvvigionamento, le quantità
prodotte e vendute, le quote di mercato, le strategie commerciali, la
struttura del costo di produzione, la politica delle vendite e le
informazioni relative all'organizzazione interna dell'impresa stessa.
(d). - che tali informazioni riservate costituiscono un
patrimonio tecnico e commerciale di valore economico considerevole
per BETA;
(e). - che dalla nozione di informazioni
riservate si deve escludere solo ciò che era di pubblico dominio
alla data di inizio del rapporto di cui alle premesse a) e b) e/o ciò
che non viene fornito direttamente od indirettamente da BETA e/o ciò
che venga riferito al Consulente da terzi senza vincolo di
segretezza; nonché, espressamente: informazioni pubblicate, o in
altro modo rese pubbliche, a seguito di un’azione non provocata dal
Consulente, né da terzi a lui associati;
(f). - che
fanno eccezione all’obbligo di riservatezza di cui alla precedente
premessa i seguenti casi: (1). - le informazioni che siano già di
pubblico dominio; (2). - le informazioni per le quali vi sia un
obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un
provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità
amministrativa; (3). - le conoscenze già in possesso del
Consulente.
Ciò
premesso, tra le parti, come sopra indicate si conviene e stipula
quanto segue:
1.
- Premesse.
1.1.
- Le premesse che precedono sono da ritenersi parte integrante e
sostanziale della presente scrittura.
2.
- Oggetto.
2.1.
- Con la
sottoscrizione del presente patto, ALFA si obbliga fin d’ora, a
mantenere segrete cioè a non comunicare a terzi non autorizzati a
conoscerle, senza il preventivo consenso scritto di BETA, tutte le
informazioni riservate di cui dovesse venire a conoscenza durante ed
anche dopo la cessazione del contratto di cui alle premesse a) e b)
della presente scrittura, finché tali informazioni riservate non
diventino di dominio pubblico.
2.2.
- ALFA si obbliga
altresì, con la sottoscrizione del presente patto a comunicare le
informazioni riservate di cui alla presente scrittura soltanto a
quelle persone che debbano conoscerle ai fini dello svolgimento delle
attività contrattuali in favore di BETA che ne giustificano la
conoscenza (need to know).
3.
- Durata.
3.1.
- Gli obblighi di riservatezza e non utilizzo delle informazioni
riservate di cui alla presente scrittura manterranno efficacia per un
periodo di 10 (dieci) anni successivo al completamento delle
attività, fermo restando che BETA ha piena facoltà di divulgare le
informazioni riservate o comunque di cederle sciogliendo in tal caso,
in modo definitivo, l’obbligo di riservatezza di cui si alla
presente scrittura.
4
- Territorio.
4.1.
- Il presente patto
di non divulgazione e segretezza, composto di Nr. 2 (due) pagine, è
valido ed operante in Italia.
5
- Impiego di informazioni riservate.
5.1.
- Le informazioni
classificate riservate non possono venire utilizzate da ALFA, né
direttamente né indirettamente, se non nei limiti ed ai fini di una
corretta esecuzione delle prestazioni convenute con BETA e di quelle
che gli verranno conferite, in particolare, ALFA non potrà
comunicare, consegnare o divulgare a terzi, in nessuna forma o modo,
sia direttamente che indirettamente, alcuna informazione riservata,
senza il preventivo consenso scritto di BETA.
5.2. - Le parti
riconoscono che non costituisce violazione della presente scrittura
l’utilizzo delle informazioni nell’ambito di un giudizio che un
contraente debba promuovere per tutelarsi in caso di inadempimento al
presente accordo della parte titolare delle informazioni
riservate.
5.3. - In caso di ordine dell’autorità giudiziaria
di esibizione delle informazioni di cui alla presente scrittura, ALFA
te si obbliga a dare ad BETA tempestiva comunicazione scritta
dell’ordine ricevuto dal Giudice e dei tempi entro cui si dovrà
provvedere al rilascio delle informazioni.
Per
presa visione ed accettazione.
Lì
______________ __/__/________ Per BETA
________________________