Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Allo scopo di consentire ai contribuenti titolari di reddito di impresa di aderire al regime agevolativo disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nonché di avvalersi in sede di controllo delle relative esimenti sanzionatorie, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE
Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
i. per “articolo 6” si intende l’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
ii. per “nuovo regime patent box” si intende il regime opzionale di cui all’articolo 6, concernente la maggiorazione delle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili;
iii. per “precedente regime patent box” si intende il regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni;
iv. per “maggiorazione del 110%” si intende la percentuale da applicare alle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili ai fini della determinazione della variazione in diminuzione del reddito imponibile e del valore della produzione netta;
v. per “beni immateriali agevolabili” si intendono i beni ricompresi nel comma 3 dell’articolo 6;
vi. per “attività rilevanti” si intendono le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6;
1
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0048243.15-02-2022.U
vii. per “meccanismo premiale” si intende il meccanismo applicativo previsto dal comma 10-bis dell’articolo 6 per la creazione di beni immateriali agevolabili;
viii. per “attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale” si intendono le attività di cui al comma 10-bis dell’articolo 6;
ix. per “TUIR” si intende il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
x. per “documentazione idonea” si intende la documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 6 che, al ricorrere delle condizioni dallo stesso previste, consente al contribuente di non essere assoggettato alla sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
xi. per “imprese associate” si intendono le società, anche residenti, che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
xii. per “investitore” si intende il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati; non rientra nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti;
xiii. per “assunzione del rischio” si intende l’effettivo svolgimento di attività che implicano il controllo del rischio, secondo i principi ed i criteri di cui ai Capitoli I e VI delle Linee Guida emanate dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le amministrazioni fiscali e le imprese multinazionali;
xiv. per “opzione PB” si intende l’opzione di durata quinquennale prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
xv. per “opzione OD” si intende l’opzione di durata annuale prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esercitabile previo esercizio dell’opzione PB;
xvi. per “opzione nuovo PB” si intende l’opzione disciplinata dai commi 1 e 8 dell’articolo 6;
xvii. per “opzione OD nuovo PB” si intende l’esercizio della facoltà di predisporre la documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 6;
xviii. per “Decreto MISE” si intende il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, recante le disposizioni applicative dei crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica.
1. Soggetti che possono esercitare l’opzione
1.1 Possono optare per il nuovo regime patent box (opzione nuovo PB), a condizione che svolgano le attività rilevanti di cui al successivo punto 3, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui al punto 2.
1.2 L’opzione può essere esercitata dall’investitore che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati al successivo punto 2.
1.3 L’opzione non può essere esercitata dalle imprese:
a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
1.4 Qualora una delle situazioni elencate al punto 1.3 sopravvenga rispetto all’avvenuto esercizio dell’opzione, l’opzione stessa viene meno a decorrere dall’inizio del periodo di imposta in cui la condizione si verifica.
2. Definizione di bene immateriale agevolabile
2.1 L’opzione di cui al punto 1 consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:
a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di
un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
2.2 Per la definizione dei beni immateriali di cui al punto 2.1 e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.
2.3 Per utilizzo diretto e indiretto dei beni di cui al punto 2.1, si intende rispettivamente:
a) l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;
b) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.
3. Definizione di attività rilevanti
3.1 Per attività rilevanti si intendono:
a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto MISE;
b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE;
c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE;
d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
3.2 Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Per la determinazione del requisito del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR. Nello svolgere le attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
3.3 Nei casi previsti al punto 3.2, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.
3.4 Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.
4. Definizione delle spese agevolabili
4.1 Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, le seguenti spese:
a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività di cui al precedente punto 3;
d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui al precedente punto 3;
e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi;
Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
4.2 Qualora le spese i di cui al punto 4.1, fatta eccezione per quelle di cui alla lett. e), si riferiscano solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.
4.3 Le spese di cui al punto 4.1, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.
4.4 Le quote di ammortamento di cui al punto 4.1, lettera b), ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR, ridotto dell’ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale, della predetta maggiorazione.
4.5 Si applicano le regole previste dall’articolo 6, comma 6, del decreto MISE.
5. Definizione delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale
5.1 Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali di cui al punto 2 ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.
5.2 Ai fini del punto 5.1, sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle:
a) di ricerca fondamentale indicate all’articolo 2, lettera a), del decreto MISE;
b) di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.
5.3 Non sono ricomprese tra le attività di cui al punto 5.1 quelle che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
5.4 In caso di operazioni straordinarie, anche fiscalmente realizzative, che comportano il trasferimento dell’azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.
6. Definizione delle spese rilevanti ai fini del meccanismo premiale
6.1 Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare, in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto 4 - fatta eccezione per quelli di cui al punto 4.1 lettera e) - e le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.
7. Documentazione idonea
7.1 Nel caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.
7.2 La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati.
7.3 La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni:
i. Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali
occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione fa riferimento. Dovranno essere descritte in modo particolareggiato le operazioni che hanno comportato il trasferimento dei beni immateriali agevolabili e i criteri utilizzati per ripartire tra il dante causa e l’avente causa il beneficio spettante, nonché le spese potenzialmente oggetto del meccanismo premiale;
ii. Attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più schede che diano chiara evidenza della natura di investitore, secondo quanto previsto al punto xii delle Definizioni del presente provvedimento, assunto dall’impresa e delle eventuali operazioni intercorse con le imprese associate, con indicazione delle principali funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti. Dovranno, inoltre, essere individuati eventuali progetti di ricerca, aventi ad oggetto le medesime attività e risultati, svolti internamente all’impresa, ovvero avvalendosi di terzi indipendenti o di altre società del gruppo, identificando i beni immateriali, oggetto di privativa industriale ovvero giuridicamente tutelati, eventualmente realizzati grazie a tali attività e la loro ripartizione all’interno del gruppo;
iii. Attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti: tali informazioni possono essere fornite con una relazione che descriva l’oggetto del contratto, le clausole contrattuali volte a ripartire il rischio di insuccesso tra soggetto committente e commissionario, nonché gli elementi utili a verificare la natura di investitore del committente come sopra definito;
iv. Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle attività rilevanti (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del numero di risorse umane e materiali assegnate, e delle strutture (unità, uffici, reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte da ciascuna articolazione aziendale;
v. Relazione tecnica: la relazione tecnica deve illustrare, anche in riferimento al meccanismo premiale, le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione, con particolare riferimento alle incertezze tecniche e scientifiche che si è inteso superare. Inoltre, la relazione deve descrivere le attività rilevanti svolte dall’impresa, con separata indicazione e analisi di quelle direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali di cui al punto 2. Tale relazione, nel caso di attività rilevanti organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività rilevanti o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante
legale dell’impresa, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività rilevanti siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività rilevanti e deve essere firmata dal rappresentante legale dell’impresa commissionaria, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
vi. Funzioni, rischi e beni dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte, dei beni immateriali direttamente impiegati nei diversi processi aziendali e dei rischi assunti. In caso di utilizzo indiretto del bene, deve essere allegata una copia del contratto di concessione in uso, precisando se il concessionario appartiene al medesimo gruppo del soggetto concedente;
7.4 La Sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:
i. Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale: tali informazioni possono essere fornite tramite schede, anche desunte dalla contabilità analitica, intestate ai singoli beni immateriali. In tali schede vanno indicate le spese, di cui ai precedenti punti 4 e 6, direttamente attribuibili al bene immateriale e quelle indirettamente riferibili allo stesso, specificando la chiave, fisica o numeraria, di allocazione. Ricorrendo il caso di cui al punto 2.1, lett. d), la scheda può essere intestata a più di un bene immateriale. La scheda deve, inoltre, contenere le informazioni utili a riconciliare le singole voci di spesa con i conti di mastro che le riguardano e con il bilancio di verifica. In caso di società obbligate a pubblicare il bilancio di esercizio nel registro delle imprese, la riconciliazione deve essere effettuata anche tra quest’ultimo e il bilancio di verifica. Se il contribuente utilizza una contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili alle predette spese, riconciliati con la contabilità generale. Infine, con riguardo alle singole voci di spesa deve essere disponibile la seguente documentazione, da allegare a ciascuna scheda:
a. costo del personale impiegato in attività rilevanti: fogli presenza nominativi riportanti, per ciascun giorno del periodo di imposta, le ore impiegate nelle attività rilevanti, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal prestatore di lavoro. Inoltre, per ogni lavoratore devono essere precisate le
mansioni svolte e le conoscenze specifiche di cui è in possesso che gli consentono di partecipare allo svolgimento delle attività rilevanti;
b. costi promiscui: per i beni, il personale e i servizi utilizzati solo in parte per lo svolgimento delle attività rilevanti, deve essere predisposta, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività rilevanti che individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, idoneo a misurare il loro utilizzo nello svolgimento delle attività rilevanti. Per il costo del personale, tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal prestatore di lavoro.
ii. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione: il contribuente deve individuare in un apposito prospetto le singole variazioni fiscali riconducibili a ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione, anche tenendo conto del vincolo di complementarietà. Il dato complessivo deve essere riconciliato con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
8. Documentazione idonea per le micro-imprese e le piccole e medie imprese
8.1 Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B di cui al punto 7 in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
9. Comunicazione del possesso della Documentazione idonea
9.1 Il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente provvedimento deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.
9.2 In assenza della comunicazione prevista al punto 9.1 del presente provvedimento, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
10. Termini di consegna della documentazione idonea
10.1 La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
10.2 Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria e predisposta ai sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle
operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle entrate non è vincolata alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
10.3 Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della maggiorazione, con particolare riguardo alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, delle spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti.
11. Forma, estensione e condizioni di efficacia della Documentazione idonea
11.1 La documentazione di cui al presente provvedimento deve essere redatta in lingua italiana, tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese.
11.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
11.3 La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11.4 La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale della maggiorazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
11.5 La presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo, non vincola l’Agenzia delle entrate alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 quando, pur rispettando i contenuti informativi previsti nel presente provvedimento in relazione alle singole fattispecie, gli stessi non forniscono, nel complesso, un’informazione chiara e completa e conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
11.6 Salvo quanto previsto dai paragrafi 11.4 e 11.5, la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione.
11.7 Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo nel suo complesso, non costituiscono causa ostativa
alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11.8 Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio in merito ai punti 11.5, 11.6 e 11.7 deve essere effettuato dagli organi di controllo e, in caso di giudizio negativo, essere motivato. Rimane comunque fermo il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.
11.9 L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo.
12. Modalità di esercizio dell’opzione
12.1 L’opzione nuovo PB di cui al punto 1.1 è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
12.2 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6 che hanno presentato, con riferimento al precedente regime patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono esercitare l’opzione nuovo PB di cui al punto 1.1 del presente provvedimento previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.
12.3 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6, non rientranti nel precedente punto 12.2, che, avendo esercitato l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.
12.4 I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6, non rientranti nella previsione di cui ai precedenti punti 12.2 e 12.3, che intendono optare per il nuovo regime patent box devono esprimere l’opzione nuovo PB come previsto al punto 12.1. A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata.
12.5 I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021.
13. Diritto di interpello
13.1 In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l’applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Qualora la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività
svolte come di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
MOTIVAZIONI
L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front- end”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know- how.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Pertanto, con il presente provvedimento viene data attuazione al citato articolo 6, disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.
Il presente provvedimento, inoltre, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, fermo
restando la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art.
67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento:
- Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28
dicembre 2021, n. 234.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma,
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)