SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Guardia di Finanza QUARTIER GENERALE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Xxxxx XXX Xxxxxx xx.00 00000 Xxxx Tel.06/00000000 Pec: xx0000000x@xxx.xxx.xx
ACCORDO QUADRO RIVOLTO A PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER EX ART. 54, 4° COMMA, LETT. B) DEL D. LGS. NR. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASERME PIAVE E SANTE LARIA CON RISORSE FINANZIARIE NON PERENTI RINVENIENTI DAL D.M. 26/10/2011.
DETERMINA A CONTRARRE NR. DATATA A FIRMA DEL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.
CIG _
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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra
QUARTIER GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
e
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Indice | |
Art. 1 | Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile |
Art. 2 | Oggetto dell’Accordo Quadro |
Art. 3 | Durata, Tempistica di esecuzione e Recesso |
Art. 4 | Esecuzione della fornitura |
Art. 5 | Servizi di consegna, installazione e collaudo |
Art. 6 | Ulteriori obblighi a carico del Contraente |
Art. 7 | Termini e modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi |
Art. 8 | Corrispettivi e modalità di pagamento |
Art. 9 | Verifiche ed applicazione penali |
Art. 10 | Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria |
Art. 11 | Variazioni in corso di esecuzione |
Art. 12 | Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato. |
Art. 13 | Responsabilità e manleva Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva |
Art. 14 | Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy |
Art. 15 | Comunicazioni relative al Accordo Quadro |
Art. 16 | Coperture assicurative |
Art. 17 | Risoluzione e penalità |
Art. 18 | Normativa in tema di contratti pubblici |
Art. 19 | Documentazione antimafia |
Art. 20 | Elementi del contratto |
Art. 21 | Spese |
Art. 22 | Foro competente |
Art. 23 | Clausola finale |
Art. 24 | Dichiarazione di assenza di causa interdittiva |
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra
Quartier Generale della Guardia di Finanza, con sede legale in Xxxx, Xxxxx XXX Xxxxxx, 00 C.F. 97147870584, in persona del Rappresentante per l’Amministrazione
nato a il (in seguito più brevemente “Amministrazione”)
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
…………… al n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente
“Contraente” oppure “Appaltatore”);
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
…………… al n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente
“Contraente” oppure “Appaltatore”);
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
…………… al n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente
“Contraente” oppure “Appaltatore”);
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
…………… al n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente
“Contraente” oppure “Appaltatore”);
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
…………… al n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente
“Contraente” oppure “Appaltatore”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “ Parti”.
Premesso che
1. Il Quartier Generale della Guardia di Finanza di Roma, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione di interventi con finalità di riqualificazione e manutenzione delle caserme Piave e Sante Laria nell’ambito del Comando Generale del Corpo di Roma, Xxxxx XXX Xxxxxx, 00, ha indetto una procedura aperta
– ex art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 – per l’affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, 4° comma, lett. b) del citato codice degli appalti, mediante il quale individuare i profili professionali idonei all’espletamento dei lavori che si renderanno, di volta in volta, necessari dal momento dell’effettivo affidamento e per il successivo biennio.
In particolare, gli interventi di che trattasi sono riferiti alle categorie SOA:
OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI: costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità;
OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI: fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
Si evidenzia che, trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione e la priorità degli interventi del presente AQ sono stabiliti unicamente dalla Stazione appaltante e, comunque, non costituiscono per la stessa alcun vincolo per la realizzazione ed il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente accordo quadro.
In linea generale e, comunque, a titolo non esaustivo e definitivo, si evidenziano di seguito gli immobili già individuati come necessitanti di attività manutentive:
a. per la palazzina Comando, la realizzazione di lavori di adeguamento di 12 servizi igienici non ancora ristrutturati e di alcuni locali posti al piano seminterrato;
b. per la caserma Sante Laria, la ristrutturazione di 10 servizi igienici e di alcuni ambienti posti al piano seminterrato;
c. per il complesso Polivalente, la sostituzione dei portoni di accesso alle camerate ed agli edifici ove hanno sede gli A.S.G.I. nonché la sostituzione delle porte delle camerate e, per quanto possibile, degli infissi ammalorati;
d. potenziamento della sicurezza interna;
e. ripavimentazione delle aree interne al complesso Piave/Sante Laria.
I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti condizioni di affidamento e nella documentazione tecnica.
La documentazione tecnica per l’esecuzione dei suddetti interventi è costituita da 7 progetti di fattibilità tecnica ed economica che si compongono di 22 relazioni tecniche e 44 elaborati progettuali (allegato 1).
Qualora nel corso della durata dell’accordo quadro dovessero emergere ulteriori priorità di intervento, non ricomprese nei suddetti elaborati tecnici si darà precedenza, ad insindacabile scelta della Stazione appaltante, a queste ultime, previa redazione dell’adeguata documentazione tecnica connessa alla complessità dell’intervento da eseguire.
2. Tenuto conto che la natura dei singoli progetti di intervento sarà normativamente inquadrabile solo allorquando gli stessi assumeranno delle concrete connotazioni esigenziali, nell’ambito delle potestà concesse dal vigente Codice degli Appalti pubblici di cui all’art. 54 in materia di Accordi Quadro si ricorrerà, a seconda delle circostanze, alle procedure previste dal 4° comma, lett. b) che prevede, in sintesi, la possibilità di affidare i singoli appalti derivanti dall'accordo quadro, in parte senza la riapertura, e in parte con la riapertura del confronto competitivo.
In altri termini, con questa soluzione, l'amministrazione aggiudicatrice potrà scegliere di affidare determinate prestazioni ad alcune imprese parti dell'accordo secondo le modalità previste nella prima alternativa, purché anche in questa
ipotesi l'accordo contenga i termini che disciplinano le singole prestazioni di lavori; oppure, riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo, seguendo il seguente percorso procedurale:
a. per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b. l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c. le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d. l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel presente documento di gara per l'accordo quadro ed illustrati di seguito.
Pertanto, la Stazione appaltante, una volta definita la natura dei singoli interventi (di manutenzione ordinaria, straordinaria ovvero straordinaria con rinnovo e/o sostituzione di parti strutturali delle opere), avvierà le pertinenti procedure concorsuali, se necessarie, nel senso che:
se gli interventi saranno riconducibili a mere manutenzioni ordinarie ovvero a manutenzioni straordinarie che non contemplano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali dell'opera (i cui termini sono interamente ricompresi in quelli già evidenziati nel presente Accordo Quadro), si procederà all’affidamento al concorrente primo in graduatoria (ovvero quello che ha proposto il maggior ribasso in sede di AQ);
diversamente, per tutti gli altri interventi diversi da quelli di cui al punto precedente (i cui termini non sono definiti nell’AQ), si procederà alla riapertura del confronto competitivo tra i soggetti ammessi, nel rispetto delle modalità previste dal 5° comma dell’art. 54 del Codice degli Appalti pubblici. Per soggetti ammessi devono intendersi i primi cinque concorrenti classificati (qualora disponibili in tale numero, ovvero di numero anche inferiore nel caso in cui non si raggiunga il quorum indicato), che avranno la possibilità di essere interpellati per gli affidamenti, in ossequio alle modalità descritte al punto 1 del Disciplinare di garae che saranno chiamati a sottoscrivere l’Accordo Quadro.
Considerato che i progetti di fattibilità tecnica ed economica posti a base di valutazione dell’AQ non contemplano il computo metrico estimativo, i prezzi da porre a base d’asta saranno quelli desunti dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2012 n. 412 avente ad oggetto “Approvazione della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio”, contenuta nella Deliberazione nr. 197 in data 08/05/2013, emanata dalla Giunta Capitolina di Roma Capitale (allegato 2).
I prezzi inclusi nella Tariffa rappresentano, come definito dalla normativa specifica (art. 32 D.P.R. 207/10) la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera, ai noli e ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'Impresa, secondo i valori di seguito riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri' dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D. Lgs. 81/08).
Come già detto, tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50%.
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa.
I prezzi riportati nelle singole voci comprendono gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun impresa (oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale prevista nell’art. 32 del D.P.R. 207/10);
3. a tal fine, con bando pubblicato nella G.U.R.I. n. ... del e sugli altri siti
e giornali previsti dalla normativa vigente l’Amministrazione ha indetto un’apposita procedura ordinaria nazionale, volta all’affidamento del presente Accordo Quadro;
4. al termine della procedura svolta nel rispetto dell’art. 95, 4° comma, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la graduatoria utile ai fini dell’inserimento del presente Accordo Quadro nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare di gara (le imprese classificatesi ai primi 5 posti, dopo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse in applicazione dell’art. 97, 8° comma del codice) è risultata la seguente:
prima: ;
seconda: ; terza: ; quarta: ; quinta: .
5. In base a quanto stabilito dal disciplinare di gara, la prima classificata ha diritto di prelazione nell’affidamento degli interventi per i quali fossero già conosciuti i relativi termini e non sussistesse l’obbligo di progettazione esecutiva, applicando il ribasso proposto in sede di offerta, sul prezziario regionale 2012 e, soltanto in caso di rinuncia, sarà previsto lo scorrimento della graduatoria fino all’accettazione dell’interpellato, al prezzo derivante dal relativo ribasso percentuale a sua volta proposto;
6. per i lavori i cui termini non fossero interamente definiti nel disciplinare di gara si procederà alla riapertura del confronto competitivo tra i 5 soggetti economici di cui al precedente punto 4, ponendo a base di gara il relativo progetto (definitivo/esecutivo a seconda degli obblighi di legge), partendo da un ribasso minimale pari a quello proposto dal primo classificato in graduatoria, con una tolleranza non superiore al 20% in diminuzione;
7. la predetta aggiudicazione, nel rispetto della graduatoria e di quanto sancito ai punti 5 e 6 che precedono è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 let. a) del Codice;
8. l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro ed i successivi 4 concorrenti che seguono in graduatoria sono stati sottoposti, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 80 del Codice;
9. è decorso il termine di stand still di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
10. il Contraente aggiudicatario ed i successivi 4 in graduatoria hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
11. il Contraente ed i successivi 4 in graduatoria hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute, nei termini indicati;
12. le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i singoli Contratti attuativi.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate,
concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
1. Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro:
Progetti di fattibilità tecnica economica;
Dichiarazione di Offerta Economica e allegata Scheda di Offerta Economica;
Note informative ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l’Amministrazione.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
a. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono o costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e il Contraente;
b. dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c. dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dal
D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;
d. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto: i seguenti interventi:
a. per la palazzina Comando, la realizzazione di lavori di adeguamento di 12 servizi igienici non ancora ristrutturati e di alcuni locali posti al piano seminterrato;
b. per la caserma Sante Laria, la ristrutturazione di 10 servizi igienici e di alcuni ambienti posti al piano seminterrato;
c. per il complesso Polivalente, la sostituzione dei portoni di accesso alle camerate ed agli edifici ove hanno sede gli A.S.G.I. nonché la sostituzione delle porte delle camerate e, per quanto possibile, degli infissi ammalorati;
d. potenziamento della sicurezza interna;
e. ripavimentazione delle aree interne al complesso Piave/Sante Laria.
Si sottolinea e ribadisce che qualora nel corso della durata dell’accordo quadro dovessero emergere ulteriori priorità di intervento, non ricomprese nei suddetti elaborati tecnici si darà precedenza, ad insindacabile scelta della Stazione appaltante, a queste ultime, previa redazione dell’adeguata documentazione tecnica connessa alla complessità dell’intervento da eseguire.
2. Il Contraente è a conoscenza del fatto che la stipula del presente Accordo Quadro impegna l’Amministrazione all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria senza rinnovo e/o sostituzione di parti strutturali delle opere, qualora i termini dell’AQ stesso siano contemplati nella loro interezza nello stesso, per i quali verrà applicato il ribasso presentato in sede di offerta ufficiale; per gli interventi i cui termini non sono contemplati nell’AQ o che necessitano di livelli di progettazione differenti si procederà con la riapertura del confronto competitivo, come previsto dall’art. 54, 4° comma, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016.
Resta inteso, pertanto, che l’Amministrazione avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di ulteriori Contratti attuativi dell’Accordo Quadro sino al raggiungimento dell’importo complessivo di aggiudicazione.
3. Il Contraente, salvo quanto previsto al primo capoverso del precedente comma 2, non acquisisce alcun diritto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti attuativi.
Art. 3 Durata, Tempistica di esecuzione e Recesso
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula. La Stazione appaltante, in conformità di quanto disposto dall’art. 109 del D. Lgs. nr. 50/2016 ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo pagamento dei lavori eseguiti.
2. L’Amministrazione potrà recedere dall’Accordo Quadro prima della scadenza dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo di Posta Elettronica
Certificata, con almeno tre mesi di preavviso, fatto salvo il minimo garantito indicato al precedente art. 2 e l’efficacia dei singoli Contratti attuativi regolarmente stipulati prima del recesso, fino alla scadenza degli stessi.
3. Le Parti convengono, inoltre, che l’Amministrazione avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso dal presente Accordo Quadro nei seguenti casi:
- apertura di procedure concorsuali a carico del Contraente;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sulle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Art. 4 Esecuzione della fornitura
1. Il Contraente si impegna a garantire il completamento degli interventi nei termini indicati dall’Amministrazione, ai quali il medesimo non si sia opposto in fase di affidamento.
2. I materiali utilizzati dovranno avere le caratteristiche tecniche puntualmente descritte e richieste nel Capitolato Tecnico.
Art. 5 Servizi di consegna, installazione, collaudo.
1. Il Contraente è tenuto allo svolgimento dei lavori indicati ai precedenti articoli.
2. I lavori affidati nell’ambito del presente AQ dovranno avvenire sempre in costanza di possesso, da parte del contraente, delle certificazioni SOA OG 1 e OG 11, entrambe di III classifica, in corso di validità.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, in qualsiasi momento, i profili delle risorse dedicate dal Contraente all’esecuzione dei predetti lavori e di richiedere a quest’ultimo la sostituzione di una o più figure professionali ritenute non adeguate; in tal caso il Contraente dovrà provvedere alla relativa sostituzione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta.
4. Al termine degli interventi sarà cura dell’Amministrazione provvedere alla verifica della regolare esecuzione contrattuale per il tramite del Direttore dei Lavori ovvero,
nei casi previsti dal codice all’art. 102, sarà previsto il collaudo a cura di specifica commissione appositamente nominata dalla Stazione appaltante.
Art. 6 Ulteriori obblighi a carico del Contraente
1. Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il Contraente eseguirà le prestazioni lavorative oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. Il Contraente si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Accordo Quadro con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall’osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
4. Il Contraente si impegna, altresì, a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro, impegnandosi sin d’ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.
5. Il Contraente si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare a quest’ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Accordo Quadro.
6. Il Contraente, per le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Amministrazione, nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed oggetto di separati atti.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 quinto periodo, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Contraente per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare, all’Amministrazione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
8 Il Contraente dichiara, altresì, di tenere, nell’esecuzione contrattuale, una condotta tale da non arrecare nocumento all’immagine e al decoro del Corpo della Guardia di Finanza.
Art. 7 Termini e modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi
1. Il presente Accordo Quadro sarà subito operativo per le manutenzioni ordinarie e per quelle straordinarie che non comportano variazioni strutturali, i cui termini siano interamente definiti già in una fase preliminare, mentre si procederà alla riapertura del confronto competitivo, nelle modalità previste dal Disciplinare di gara, per tutti quegli interventi per i quali sia necessaria, invece, una progettualità di livello più elevato.
Art. 8 Corrispettivi e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è costituito dagli importi tratti dal prezziario regionale 2012 di cui al Disciplinare di Gara, diminuito del ribasso percentuale di aggiudicazione, mentre per gli interventi per i quali sia prevista la riapertura del confronto competitivo, dal prezzo desumibile dal computo metrico, diminuito del nuovo ribasso percentuale proposto dal nuovo aggiudicatario. Il tutto fino a concorrenza di €. 1.400.000,00 (IVA, incentivi di legge ed altri oneri normativamente obbligatori esclusi).
2. Le Parti convengono espressamente che gli importi sopra indicati sono da intendersi remunerativi di tutte le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3.4.2013 e da quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 244/2007, le Società contraenti per i singoli contratti dovranno procedere alla fatturazione elettronica con le seguenti modalità:
- il Quartier Generale, previa verifica del SAL e del certificato di pagamento, autorizzerà il contraente/aggiudicatario ad emettere fattura con contestuale comunicazione alla Direzione Approvvigionamenti;
- la Direzione immediatamente potrà riscontrare la conformità della fattura e relativa autorizzazione concessa, per poter effettuare la validazione del citato documento entro i 15 giorni successivi, come previsto dal D.M. n. 55/2013;
- i pagamenti effettuati saranno assoggettati alla procedura di controllo a posteriori da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio (art. 8 del D. Lgs. n. 123/2011) entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della trattazione. Solo ad avvenuto esito positivo di tale fase, si concretizzerà materialmente l’accredito delle somme spettanti,
e utilizzando i seguenti dati:
- denominazione: “Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Approvvigionamenti” C.F. : 80194230589;
- C.I.G. nr. ;
- gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).
- codice univoco d’ufficio: “8OXWFE (codice 3100)”.
Si rappresenta fin d’ora che, trattandosi di fondi provenienti da coperture finanziarie di cui al D.M. 26/10/2011 non in perenzione, gestiti “in accentrato” dal Comando Generale del Corpo, soggetti alle tempistiche di validazione dell’Ufficio Centrale di Bilancio, eventuali ritardi nei pagamenti non sono e non potranno essere addebitati alla Stazione appaltante che potrà garantire esclusivamente la tempestività nella trasmissione dei documenti necessari agli Organi preposti.
Si evidenzia che, essendo le somme a disposizione soggette a perenzione amministrativa:
l’affidatario è reso edotto che sussisterà l’obbligo – a carico del medesimo – di soggiacere alle relative procedure di reiscrizione in bilancio necessarie al conseguimento dell’importo perento;
in proposito, il D.P.R. nr. 270/2001 – che regolamenta le procedure per la reiscrizione nel Bilancio dello Stato dei residui passivi perenti – all’art. 1 individua nell’”avente diritto” il soggetto legittimato ad inoltrare la correlata richiesta di reiscrizione in bilancio
Pertanto, la procedura in esame, previa emissione della relativa fattura elettronica – liquidata e congruita dal RUP – e di tutta la documentazione di supporto necessaria ai fini dell’esigibilità, dovrà essere avviata direttamente dall’affidatario, in quanto destinatario delle somme perenti.
Detta richiesta sarà inoltrata al Comando Generale della Guardia di Finanza
– Direzione Approvvigionamenti – che provvederà successivamente alla trasmissione agli Organi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le necessarie attività di competenza.
Ciò posto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Guardia di Finanza per ritardi connessi alla suddetta procedura di reiscrizione di fondi perenti.
L’affidatario dichiara, quindi, di rinunciare immediatamente a qualsiasi diritto, credito, ragione, titolo giudiziario, azione, pretesa e/o domanda, presente e/o futura, connessa, collegata, presupposta e conseguente, già svolta o successivamente da svolgere o di altra qualsivoglia natura nascente, riferita all’appalto oggetto del presente affidamento e nessun eventuale ulteriore debito, costo, spesa e/o onere, anche di giudizio, potrà a tale titolo gravare per l’effetto a carico della Guardia di Finanza.
Split payment
Lo split payment è stato introdotto con l’art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014, la quale ha inserito nel D.P.R 633/1972 il nuovo articolo 17–ter con il quale viene introdotto, per l’appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici.
Con lo split payment, la Pubblica Amministrazione versa al suo fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA e successivamente provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario.
Il nuovo articolo stabilisce che: “Per le cessioni di beni, le prestazioni di servizi ed i lavori effettuati nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
4. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti del Contraente sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
5. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008 e s.m.i., per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, l’Amministrazione procederà a verificare se il Contraente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico del Contraente, l’Amministrazione potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà all’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
8. A fini di cui al presente articolo il Contraente ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Accordo Quadro, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
9. Tutti gli importi indicati nei Contratti attuativi si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
Art. 9 Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria
1. Il Contraente, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall’Amministrazione, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti che trovino causa od occasione nella mancata, inesatta o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi. Il Contraente, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dal Contraente stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente
Accordo Quadro, il Contraente si impegna a costituire e consegnare all’Amministrazione, prima di ogni affidamento, una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dell’importo previsto rilasciata da enti certificati che, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà essere trattenuta, in tutto o in parte, limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 10 Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
0. Il Contraente non potrà variare in alcun modo le prestazioni contrattuali senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. La violazione del suddetto divieto costituisce grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione.
2. Il Contraente è tenuto ad eseguire le varianti richieste dall’Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni, normative e regolamentari, vigenti.
Art. 11 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi.
2. Sempre che il Contraente si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro, il medesimo potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del D. Lgs. n. 50/2016), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione dell’Amministrazione ai sensi dei commi che seguono.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, gli eventuali subappaltatori dovranno essere comunicati da Contraente con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori.
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che il Contrente provveda al deposito del Contratto di subappalto presso l’Amministrazione prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione, il Contrente trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta dell’Amministrazione;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
5. Il Contraente che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo del Contraente trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione a favore dello stesso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Contraente medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, l’Amministrazione potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, di conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
7. Ai sensi dell’art. 105, 14° comma del Codice, per le prestazioni affidate in subappalto, il Contraente dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Contraente dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. Il Contraente
sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. In particolare, il Contraente dichiara e garantisce all’Amministrazione l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto - impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
9. Il Contraente si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente;
10. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti dell’Amministrazione, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia dell’Amministrazione ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e
109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’appaltatore e/o del subappaltatore, l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del Codice.
11. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del Contraente le spese legali affrontate dall’Amministrazione comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.
12. L’Amministrazione, in caso di violazione da parte del Contraente degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che il Contraente si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Contraente non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
13. Il Contraente si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi
previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, il Contraente procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione all’Amministrazione.
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Art. 12 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. Il Contraente garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. Il Contraente dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.
Art. 13 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. Il Contraente garantisce che il personale proprio e di eventuali subappaltatori autorizzati tratteranno come riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dell’Accordo Quadro. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione dell’Amministrazione, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. Il Contraente si obbliga al rispetto ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro le prescrizioni previste dal D. Lgs.
n. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e s.m.i,
impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a
conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, il Contraente, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Accordo Quadro, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività.
5. Il Contraente si obbliga a tenere indenne e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato dall’Amministrazione circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, il Contraente si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta dell’Amministrazione, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere dallo stesso e/o dal proprio personale (dipendente e non).
Art. 14 Comunicazioni relative al Accordo Quadro
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi sarà effettuata, da ciascuna delle Parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai referenti appositamente nominati.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione medesima.
3. Le Parti nominano quale Responsabile dell’Accordo Quadro:
per il Contraente : Sig. PEC: per il Contraente : Sig. PEC: per il Contraente : Sig. PEC: per il Contraente : Sig. PEC: per il Contraente : Sig. PEC:
per l’Amministrazione: Sig. PEC:
4. Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio referente dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte, comunicandogli altresì il nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
5. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Accordo Quadro, una delle Parti intenda sostituire il proprio referente, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole, entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 15 Coperture assicurative
L’affidataria dei singoli lavori è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative ai servizi oggetto del Capitolato e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque dovessero derivare in conseguenza dei servizi ad essa affidati.
Ai sensi dell’art. 103, 7° comma del D. Lgs. nr. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi ed Operai nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore ad €. 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai (RCT-RCO)
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro tiene indenne
l’Assicurato, (cioè l’Impresa esecutrice dell’opera), di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio della propria attività.
La polizza deve coprire tutto l’ambito dell’attività dell’impresa, compresi i rischi connessi con l’utilizzo di macchinari.
La polizza RCT-RCO deve riguardare le seguenti due parti:
1. La Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che comprende:
Danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari;
Xxxxx a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi.
In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell’attività produttiva: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali il datore di lavoro debba rispondere (per esempio i dipendenti).
2. La Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO):
Tiene indenne l’Assicurato (l’Azienda) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d’opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L’Assicuratore si accolla le richieste avanzate dall’INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.
In particolare la polizza copre:
Il danno biologico (ovvero il danno alla “vita di relazione”) e patrimoniale non corrisposto dall’INAIL e richiesto direttamente dal dipendente;
Le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti INAIL ed INPS nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile dell’infortunio.
E’ inoltre possibile estendere la copertura, con opportuna clausola aggiuntiva da concordare con l’assicuratore, anche alle malattie professionali, comprese quelle non previste nella tabella INAIL, ma riconosciute in quanto tali dagli enti competenti.
Art. 16 Risoluzione e penalità
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. nr. 50/2016 sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere l’AQ, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile nei
seguenti casi:
quando l’appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione appaltante;
quando l’appaltatore non ottemperi, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell’intervento;
per il ritardo nell’avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo e/o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di affidamento lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
sopravvenute cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
presenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (antimafia);
mancato o ritardato avvio del servizio entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio lavori ferma restando la possibilità di applicazione delle penalità nell’ambito di tale frangente temporale;
mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini stabiliti;
per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto;
qualora si verifichi anche un solo episodio di frode;
accertato subappalto oltre i limiti di legge o di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività o di concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa;
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
in ogni altro caso previsto per legge.
In caso di risoluzione del presente Accordo quadro per inadempimento del Contraente, l’Amministrazione si riserva di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento dei lavori, con addebito al contraente inadempiente delle eventuali maggiori spese sostenute.
Penalità
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte verrà applicata una penale, in misura giornaliera, pari all’1 per cento dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Nessuna parte sarà considerata contrattualmente inadempiente qualora si verifichino eventi che non potevano essere previsti ed evitati e che hanno avuto l’effetto di rendere impossibile o illecita, per la Parte che ne è stata colpita, l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali.
Allorché l’appaltatore nel corso dei lavori commetta gravi inadempimenti, tali da compromettere la corretta esecuzione dell’opera, l’Amministrazione può dare attuazione alla risoluzione. L’accertamento è eseguito da parte del direttore dei lavori.
L’inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell’Amministrazione appaltante in cui sarà data comunicazione della penale applicata.
Le penali vengono applicate dal Quartier Generale su segnalazione dell’inadempimento da parte del Direttore dei Lavori, previa contestazione.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore.
All’aggiudicataria è riconosciuta la facoltà di rappresentare le proprie deduzioni all’Amministrazione a mezzo pec da inviare al Referente dell’Amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
Qualora dette deduzioni non vengano presentate, vengano presentate oltre il termine massimo o non siano ritenute accoglibili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, saranno applicate all’aggiudicataria le penali come indicate all’articolo che precede.
La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della medesima penale.
In caso di inadempimento dell’aggiudicataria resta ferma la facoltà
dell’Amministrazione di ricorrere a terzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato addebitando alla stessa i relativi costi sostenuti.
Le suddette violazioni, oltre a comportare l’applicazione degli strumenti sopra indicati, potranno essere oggetto, altresì, di valutazione in ragione della gravità delle stesse, per la risoluzione del presente contratto.
Art. 17 Normativa in tema di contratti pubblici
1. Il Contraente prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo.
2. Il Contraente assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all’Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accodo Quadro. Resta inteso che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, l’Accordo Quadro e i relativi Contratti attuativi in corso di esecuzione si risolveranno di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
3. Il Contraente prende atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 18 Documentazione antimafia
1. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare all’Amministrazione le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
2. Nel caso in cui le informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo Quadro s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi
a mezzo Posta Elettronica Certificata e salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 19 Elementi del contratto
Il negozio giuridico, scaturente dall’aggiudicazione della presente gara, oltre a quanto previsto dal disciplinare, soggiace alle seguenti condizioni al rispetto delle quali sono tenute le parti contrattuali:
il contratto, sottoscritto digitalmente e comprensivo di tutta la documentazione in esso citata, sarà trasmesso, a cura di questo Ente, alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza la quale procederà ad approntare il decreto di approvazione ed impegno per il successivo inoltro all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo controllo preventivo di legittimità, ex art. 5 del D. Lgs. n. 123/2011;
il verbale d’inizio dei lavori, salvo che non si ravvisino i requisiti di legge per l’esecuzione degli stessi in via d’urgenza, non potrà essere perfezionato prima dell’avvenuto esito positivo del controllo di cui al sub precedente che verrà comunicato a cura della precitata Direzione. A seguito del citato esito positivo l’atto assume efficacia per l’Amministrazione e possono eseguirsi i pagamenti;
si specifica che l’aggiudicatario sarà tenuto ad anticipare tutte le spese del quadro economico, ivi comprese quelle indicate fra le “somme a disposizione”. Per quest’ultime l’aggiudicatario sarà rimborsato dalla Direzione Approvvigionamenti previa emissione di apposita fattura corredata dalla documentazione da cui si deduca l’avvenuto pagamento nei confronti del terzo;
la copertura finanziaria è garantita da una porzione delle risorse destinate dal D.M. del 26/10/2011 ai “lavori di adeguamento della Palazzina Polivalente del Comando Generale della Guardia di Finanza”, utilizzando quote annuali già maturate e per le quali non è ancora sopravvenuta la perenzione amministrativa; le tempistiche dei pagamenti saranno sempre subordinate alle procedure autorizzative e valutative dell’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non sussistendo in capo alla Stazione appaltante alcuna possibilità derogatoria che consenta l’accelerazione delle procedure di pagamento;
Art. 20 Spese
1. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi ivi inclusi.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 11, terzo periodo, del
D. Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.
Considerato che le Parti del presente Accordo Quadro sono 5 operatori economici il cui impatto sull’effettività degli interventi privilegerà l’ordine di graduatoria (fermo restando il ricorso alla riapertura del confronto competitivo, nei casi espressamente previsti) si applica la seguente percentuale di partecipazione alle spese finali, già indicata nel disciplinare di gara:
: 40%;
: 30%;
: 15%;
: 10%;
: 5%.
3. Le spese di cui al precedente comma dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario l’Amministrazione, da appoggiare a: CODICE IBAN:
..............., con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara”.
Art. 21 Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 22 Clausola finale
Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
Art. 23 Dichiarazione assenza di causa interdittiva
Le parti attestano la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara.
Per l’Amministrazione
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I rappresentanti legali delle società parti del seguente Accordo Quadro dichiarano di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del presente atto. In particolare, con riferimento agli artt. 1341, 1342 c.c., dichiarano espressamente di accettare quelle riportate gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 18 della presente convenzione.
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