CONTRATTO
Schema tipo di contratto per ATTIVITÀ DI RICERCA
CONTRATTO
tra
la Società/Ente … (di seguito, per brevità, “Committente”) con sede in …, Via …, P. IVA …,
C.F. …, rappresentata da …, nato/a … il …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con …
e
il Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia (di seguito, per brevità, “Dipartimento”), C.F. …, con sede in Pavia, Via …, rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 17, del Manuale di contabilità e controllo di gestione allegato al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Direttore, Prof.
…, nato a …, il …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento in data …
d’ora in avanti anche “parti” congiuntamente e “parte” singolarmente premesso e considerato che
- il Committente è interessato a …;
- il Dipartimento è impegnato in attività di ricerca teorica e sperimentale in …
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Premesse
I formulazione: Le premesse e gli allegati (€ da indicare solo se previsti) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
II formulazione: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto come pure gli allegati sebbene non materialmente acclusi per espressa volontà delle parti, ma acquisiti agli atti di ciascuna.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
Il Committente affida al Dipartimento un’attività di ricerca in tema di …, secondo il seguente programma: … / Oppure: secondo il programma meglio dettagliato nell’allegato 1 al presente contratto.
Articolo 3 – Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di … a decorrere da … (€ indicare se si tratta della data di sottoscrizione o di altra data posteriore alla sottoscrizione).
Articolo 4 – Recesso e risoluzione
Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata a.r. con un preavviso di … (€ indicare il numero di mesi o di giorni).
In particolare il Committente si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività di ricerca.
La violazione anche di una sola delle norme che regolano il presente contratto darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r..
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto il Committente corrisponderà al Dipartimento la quota del corrispettivo, in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività di ricerca.
[Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. ] € comma da eliminare in caso di previsione di penali.
Articolo 5 – Ammontare del contratto e modalità di pagamento
1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente contratto il Committente si impegna ad erogare al Dipartimento un corrispettivo complessivo stabilito in € …,00 più IVA.
2. Tale importo sarà corrisposto dal Committente a fronte di fattura emessa dal Dipartimento, secondo le seguenti modalità: … (ad esempio: “la prima rata, di € …,00 più IVA, all’atto della stipulazione del contratto; la seconda rata, di € …,00 più IVA, a … mesi dal primo versamento, contestualmente alla consegna di un rapporto sull’andamento della ricerca; la terza rata, di € …,00 più IVA, come saldo a fine ricerca, contestualmente alla consegna del rapporto sui risultati della medesima”. O secondo altre modalità concordate tra le parti e da prevedersi in questo punto dell’articolo).
Eventuale, da inserire se ricorre la circostanza:
Il Committente si impegna altresì al versamento della somma di € …,oo (fuori campo IVA – nota di debito) che il Dipartimento dovrà utilizzare per il finanziamento, a propria discrezione, di assegni di ricerca, borse aggiuntive di dottorato, posti di ricercatore a tempo determinato1.
3. La somma suddetta sarà versata dal Committente sul conto corrente intestato al … presso la Banca …, sede di … (eventuale indirizzo) corrispondente al codice IBAN … (€ in caso di Ente pubblico conto corrente di Tesoreria unica della Banca d’Italia).
4. I formulazione: Il Dipartimento dichiara fin da ora che null’altro avrà da pretendere nei confronti del Committente per lo svolgimento della ricerca e con riferimento ai risultati conseguiti, fatto salvo il caso in cui si brevettino tali risultati.
1 In caso di finanziamento diretto da parte del Committente di borse di dottorato o di posti di ricercatore a tempo determinato occorrerà tuttavia attivare le specifiche convenzioni utilizzate dall’Università di Pavia per disciplinare il relativo rapporto tra le parti, in linea con la normativa specifica di riferimento. Il contenuto del comma è indicativo. Eventuali variazioni potranno essere richieste in base alle specifiche esigenze del Committente, da valutarsi caso per caso al fine di accertare eventuali difformità.
Oppure, II formulazione, in casi particolari che lo giustifichino e comunque solo nel caso di opzione per la I° formulazione dell’art. 8: Il Dipartimento dichiara fin da ora che null’altro avrà da pretendere nei confronti del Committente per lo svolgimento della ricerca e con riferimento ai risultati conseguiti, essendo il corrispettivo contrattuale comprensivo di ogni eventuale compensazione in merito.
Articolo 6 – Obblighi del Dipartimento
Il Dipartimento si impegna a:
- mettere a disposizione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il proprio personale, nonché le attrezzature ed i mezzi occorrenti, usando tutte le conoscenze e le esperienze in merito;
- permettere al personale del Committente incaricato ed autorizzato dal Dipartimento l’accesso ai luoghi dove sono eseguiti i lavori per tutta la durata del presente contratto. In tal caso il personale del Committente dovrà uniformarsi alle disposizioni di prevenzione e protezione in vigore presso il Dipartimento, ivi comprese eventuali misure specifiche, ove necessario (sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti). Gli oneri derivanti dall’applicazione di tali misure saranno concordati tra le parti, anche mediante accordi specifici.
- nominare, quale responsabile scientifico della ricerca, il Prof. …;
- predisporre, al termine della ricerca, una relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione del responsabile del Committente, entro … giorni successivi alla scadenza del contratto.
Eventuale comma da inserire nell’articolo, se ricorre la circostanza
In considerazione della complessità delle attività di ricerca da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Dipartimento, riscontrato di non disporre al proprio interno di personale con determinate competenze, potrà avvalersi, a proprie spese, della collaborazione di uno o più soggetti esterni all’ateneo con i quali stipulerà apposito contratto di prestazione d’opera secondo le modalità previste dalla normativa specifica in vigore, di durata pari a quella del presente contratto e, nel caso, delle sue eventuali proroghe. I soggetti in tal modo reclutati sono sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza e comunque derivanti dall’esecuzione delle attività contrattuali previsti per tutti coloro che vi partecipano.
Articolo 7 – Obblighi della Committente
Il Committente si impegna a:
- fornire al Dipartimento tutte le informazioni disponibili necessarie allo svolgimento dei lavori del presente contratto, sia all’inizio sia nel corso dello stesso. Per quanto riguarda le informazioni confidenziali, il Committente si impegna a segnalare, di volta in volta, la natura della riservatezza di tali informazioni e delle precise responsabilità che impegnano i due contraenti. Le informazioni di natura riservata dovranno essere trattate
come tali dal Dipartimento per un periodo di … anni. Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note al Dipartimento o siano di pubblico dominio o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza;
- garantire al personale dell’Università incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto l’accesso presso la propria sede e le sedi delle organizzazioni interessate alle attività stesse;
- nominare quale responsabile aziendale della ricerca il Dott. …, qualificato a rappresentarla in tutti i suoi rapporti con l’Università;
- nell’eventualità in cui si rendesse necessario per una buona riuscita della ricerca, concorrere al suo svolgimento anche mediante l'utilizzo di personale, locali, beni e servizi rientranti nella propria disponibilità;
- fornire elenco del personale che intende accedere al Dipartimento.
Articolo … – Penali € Eventuale
Il Dipartimento in caso di (a) inadempimento dell’obbligazione o (b) ritardo nell’esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto per cause allo stesso imputabili sarà tenuto a corrispondere al Committente, a titolo di penale, la somma corrispondente al …% del corrispettivo, nella prima ipotesi (a), purché non sia stata avanzata dal Committente l’intimazione ad adempiere, o di € …,00 per ogni giorno di ritardo, nella seconda ipotesi (b). Il Dipartimento prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto del Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni che potrebbe subire in conseguenza del ritardo.
In ogni caso le Parti concordano che l’ammontare eventualmente dovuto dal Dipartimento al Committente a titolo di penali o di risarcimento danni non può comunque superare l’importo corrispondente al …% del corrispettivo previsto dal contratto.
Articolo 8 – Proprietà dei risultati2
Prima formulazione – Proprietà dei risultati al Committente
- La proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’attività di ricerca prevista dal presente contratto spetta al Committente, cui è riservato anche il diritto alla brevettazione.
- Nel caso si procedesse alla brevettazione dei risultati e il Committente commercializzasse i prodotti coperti da tale brevetto, lo stesso trasferirà al Dipartimento l’importo una tantum di € …, ovvero il …% del fatturato netto generato da tali prodotti, per … anni a partire dalla prima vendita.
In assenza di vendite, se entro … anni dalla data di deposito del brevetto, il Committente trasferisse la proprietà del brevetto o ne concedesse licenze, verserà all’Università l’importo una tantum di € …, ovvero il …% delle cifre nette incassate, per un periodo di … anni a partire dalla data della prima remunerazione. € previsione da non inserire
2 Le formulazioni proposte nell’articolo sono alternative, la scelta di una esclude le altre.
(da “Nel caso” a “remunerazione”) in caso di opzione per il 4° comma dell’art. 5, II formulazione.
- Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.
- I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento, previo consenso scritto del Committente.
Seconda formulazione – Proprietà dei risultati all’Università di Pavia
- La proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’attività di ricerca prevista dal presente contratto spetta all’Università di Pavia, che deciderà se depositare la domanda di brevetto. In tal caso, qualora il Committente sia interessato all’utilizzo dei risultati, l’Università di Pavia concederà allo stesso una licenza d’uso dietro il riconoscimento di un corrispettivo da definirsi con successivo accordo tra le parti.
- Qualora l’Università di Pavia non manifesti il proprio interesse al deposito della domanda di brevetto nel termine di … mesi, il Committente avrà il diritto di procedere al deposito del brevetto a proprie spese, indicando l’Università di Pavia come contitolare. In questo caso l’Università di Pavia cederà la propria quota di titolarità del brevetto al Committente che richiederà agli enti competenti la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto dopo la sua pubblicazione. In tale ipotesi rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.
Terza formulazione – Proprietà dei risultati congiunta
- La proprietà dei risultati inventivi, brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, derivanti dall’attività di ricerca prevista dal presente contratto spetta ad entrambi i contraenti.
- Il diritto alla brevettazione di tali risultati a titolo originario e gli eventuali ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle invenzioni spettano in eguale misura ad entrambi i contraenti.
- Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.
- I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento, previo consenso scritto del Committente.
I risultati della ricerca, qualora non brevettabili o altrimenti tutelabili secondo la normativa vigente, potranno essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti.
Articolo 9 – Riservatezza
Il Dipartimento si rende garante che il personale da essa destinato all’esecuzione del presente contratto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il
segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali, che otterrà dal Committente per lo svolgimento dei compiti connessi all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni
- L’attività svolta da ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
- Tutti i dipendenti del Committente che si rechino presso il Dipartimento e vi svolgano attività oggetto del presente contratto devono essere coperti da assicurazione, a carico del Committente, per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile verso terzi e infortuni.
- I dipendenti del Committente non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso il Dipartimento, se non dopo aver ricevuto l’autorizzazione del responsabile dello stesso.
- I dipendenti dell’Università fruiscono di tutela infortuni con l’INAIL (nella formula - Gestione per conto dello Stato) e di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi.
- I dipendenti dell’Università non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso il Committente se non dopo aver ricevuto l’autorizzazione del responsabile della stessa.
In caso di infortunio del personale delle parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, la parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell’infortunio all’INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l’accaduto all’altra parte.
Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008:
- per quanto riguarda il Dipartimento: il responsabile del Dipartimento, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 6 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito del contratto, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d’opera e di somministrazione. Il suddetto responsabile assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il personale del Committente ospitato presso il Dipartimento è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo.
- Per quanto riguarda il Committente: il responsabile aziendale della ricerca di cui al precedente art. 7 si attiva al fine di garantire, mediante opportune procedure di coordinamento, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sicurezza e la salute dei
soggetti coinvolti nell’ambito del contratto. Il suddetto responsabile sorveglia sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate anche da parte del personale universitario ospitato, che è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso il Committente.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 13 – Oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del
D.P.R. n. 131/86 e in misura fissa, ai sensi dell’art. 11, tariffa parte prima, del citato DPR, essendo le prestazioni contrattuali soggette a IVA, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo del contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico del Committente (€ o del Dipartimento, in casi particolari che lo giustifichino).
Articolo 14 – Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana (€ o altra legge in caso di contratti con controparti straniere che non accettano questa condizione).
Articolo 15 – Foro Competente3
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente contratto che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Pavia (€ o altra giurisdizione in caso di contratti con controparti, anche straniere, che non accettando questa condizione).
In alternativa
Articolo 15 – Arbitrato4
Qualsiasi controversia tra le parti circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà decisa attraverso arbitrato rituale, a norma dell’art. 806 e ss. del C.p.c. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, dei quali uno sarà nominato dall’Università, l’altro dal Committente e il terzo sarà nominato dai due arbitri suddetti entro trenta giorni dalla nomina del secondo di essi o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia. La parte che promuove il procedimento arbitrale nominerà il primo arbitro con la domanda di arbitrato; l’altra parte provvederà alla nomina di sua spettanza entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato; in mancanza, il secondo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pavia. Gli arbitri
3 Le due formulazioni dell’art. 15 sono alternative, la scelta della prima esclude la seconda, e viceversa.
4 Le due formulazioni dell’art. 15 sono alternative, la scelta della prima esclude la seconda, e viceversa.
decideranno secondo diritto, nel termine massimo di 120 giorni. L’arbitrato avrà sede a Pavia e si svolgerà in lingua italiana.
Articolo 16 – Norme finali
- Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra l’eventuale variazione del responsabile scientifico delle attività.
- Eventuali variazioni al programma di ricerca che possano intervenire durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente contratto saranno concordate tra le parti in forma scritta, anche tramite scambio di lettera.
- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Pavia, / /
Il Committente
Il Legale Rappresentante
Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia
Il Direttore
(Dott. …) (Prof. …)
Eventuale
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della negoziazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli …
Il Committente
Il Legale Rappresentante
Dipartimento di … dell’Università degli Studi di Pavia
Il Direttore
(Dott. …) (Prof. …)