Contract
Relazione illustrativa della ipotesi di accordo sulla procedura di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate sottoscritta il 21 dicembre 2017
1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell’ipotesi di accordo
Data di sottoscrizione | 21 dicembre 2017: sottoscrizione dell’ipotesi di accordo | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2017 | |
Composizione della delegazione trattante | - per la parte pubblica: Il Direttore Centrale del Personale dell’Agenzia; - per le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL-UNSA SALFI, USB PI/RdB PI, FLP. Hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, CONFSAL-UNSA SALFI, FLP. | |
Soggetti destinatari | Personale delle aree professionali dell’Agenzia delle Entrate | |
Materie trattate dal contratto integrativo | Individuazione e ripartizione dei contingenti di personale dell’Agenzia delle Entrate cui attribuire la progressione economica immediatamente superiore all’interno delle aree nell’ambito delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del Fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività dell’anno 2017 | |
Rispetto dell’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione | L’ipotesi di accordo è stata trasmessa in data 11 gennaio 2018 al Collegio dei Revisori dei conti per l’acquisizione della certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001. Ai fini dell’attestazione del rispetto degli obblighi |
integrativa | dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria, il Collegio dei Revisori dei conti ha verificato che: - l’applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale dell’Agenzia delle Entrate è stata rinviata all’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in forza dell’articolo 57,comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che così recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali”; - con DPCM n. 158 del 15 giugno 2016 è stata data attuazione alle suindicate disposizioni; - l’Agenzia delle Entrate ha assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al Dlgs n. 33 del 2013 e s.m.i.. Il Collegio dei Revisori dei conti, nella riunione del 19 gennaio 2018 ha certificato la relazione tecnico finanziaria e la presente relazione illustrativa della ipotesi di accordo in esame, sia sugli aspetti di carattere economico-finanziario, che sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti. |
2 - Modulo 2 Illustrazione dell’articolato dell’ipotesi di accordo
Premessa
In relazione alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 150/09, che pone al primo punto delle finalità e dei principi generali la misurazione e la valutazione della performance delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché a quanto previsto dal DPCM n. 158 del 15
giugno 2016 con il quale sono determinati i limiti e le modalità di applicazione alle Agenzie fiscali delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, occorre innanzitutto evidenziare che la misurazione degli obiettivi e la valutazione della performance organizzativa nel suo complesso sono elementi costitutivi del rapporto tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, regolato, a seguito della riforma recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalle convenzioni previste dall’articolo 59.
Va ricordato che nelle convenzioni vengono fissati i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; le strategie per il miglioramento; le risorse disponibili; gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione, nonché le modalità di verifica dei risultati di gestione.
2.1 Procedure di sviluppo economico
Il 21 dicembre 2017, in applicazione degli articoli 82 e 83, CCNL del personale del comparto agenzie fiscali quadriennio normativo 2002-2005 e dell’art. 5 del CCNL 10 aprile 2008 quadriennio normativo 2006-2009 – con i quali è demandata alla contrattazione integrativa l’individuazione delle procedure e dei criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno delle aree - è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo sulla procedura di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate a carico del FPRSUP 2017, le cui risorse aventi carattere di certezza e stabilità – limite definito dall’art. 84 CCNL, sono individuate provvisoriamente in € 280.916.271 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia e in € 211.692.742, al netto degli oneri a carico dell’Agenzia.
L'ipotesi di accordo, in coerenza con le prescrizioni normative (DLgs n. 165/2001 e DLgs. n. 150/2009) e contrattuali di comparto, delinea dunque le procedure e i criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno delle aree.
2.2 Destinatari
Destinatari dell’ipotesi di accordo del 21 dicembre 2017 sono i dipendenti delle aree funzionali dell’Agenzia delle Entrate compreso il personale in comando presso altre pubbliche amministrazioni.
2.3 Finalità
La procedura è finalizzata a valorizzare il diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, impegnati quotidianamente nell’adempimento delle missioni istituzionali, e mira altresì a valorizzare l’attività e gli sforzi compiuti dal personale anche in considerazione degli
obiettivi sempre più sfidanti assegnati all’Agenzia, che il personale ha saputo raggiungere con responsabilità, affidabilità e professionalità.
2.4 Contenuti dell’ipotesi di accordo del 17 marzo 2017
La citata ipotesi di accordo è composta da 11 punti.
Punto 1 - Destinazione delle risorse
È stato previsto di finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree attraverso l’utilizzo di risorse aventi carattere di certezza e stabilità per un importo di € 37.154.805 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia e € 27.999.099 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia.
Punto 2 - Ripartizione dei contingenti di personale
Sono stati individuati i contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore secondo la tabella di seguito riportata:
AREA | da->a | Posti |
I | F1->F2 | 25 |
II | F1->F2 | 81 |
F2->F3 | 745 | |
F3->F4 | 891 | |
F4->F5 | 3.544 | |
F5->F6 | 1.500 | |
III | F1->F2 | 2.514 |
F2->F3 | 3.722 | |
F3->F4 | 1.310 | |
F4->F5 | 1.660 | |
F5->F6 | 1.770 | |
Totale | 17.762 |
Il totale dei dipendenti che potrà beneficiare dell’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore è complessivamente pari a n. 17.762 unità, pari al 48% del personale delle aree professionali dell’Agenzia delle Entrate al 1° gennaio 2017 e in possesso dei requisiti di partecipazione.
Punto 3
I contingenti di cui al punto precedente, comprensivi delle progressioni economiche relative al personale che presta servizio negli uffici dell’Agenzia che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano, saranno suddivisi tra i diversi Centri di Responsabilità in proporzione alle unità di
personale rispettivamente in servizio nelle predette strutture alla data del 1° gennaio 2017 e aventi titolo a partecipare alla procedura, compreso il personale in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni.
Punto 4
In conformità a quanto previsto dall’articolo 83, comma 5, del XXXX 0000-0000, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione del periodo minimo di permanenza nella fascia, viene stabilito che abbiano diritto a partecipare alla procedura selettiva di sviluppo economico i dipendenti che abbiano maturato almeno due anni di servizio nella fascia economica al 1° gennaio 2017.
Punto 5 - Criteri
La procedura, volta a valorizzare le professionalità interne all’Agenzia, prevede che in conformità a quanto previsto dall’art 83 del CCNL 2002 – 2005 siano oggetto di valutazione l’esperienza professionale maturata e i titoli di studio, culturali e professionali posseduti; in conformità all’articolo 5, comma 5, del CCNL 2006 – 2009, l’accordo prevede inoltre che sarà valutata anche la professionalità maturata dai partecipanti alla procedura, basandosi su elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017.
Tale valutazione viene effettuata dai responsabili dei CdR secondo i criteri predisposti dall’Agenzia, che consentiranno la suddivisione dei partecipanti in tre fasce di merito, con la prima fascia che non potrà superare il 7% del numero di promozioni previste per ciascun livello retributivo e che sarà popolata da impiegati meritevoli di un riconoscimento speciale per la rilevanza del contributo dato al lavoro dei colleghi e per l’apporto particolarmente qualificato ai risultati dell’ufficio e alla funzionalità dei servizi.
Effettuata questa prima operazione, l’ordine di classifica degli interessati all’interno delle fasce è determinato da due fattori: esperienza di servizio maturata e titoli di studio, culturali e professionali. Con la procedura in esame si procederà ad individuare il personale avente diritto alla progressione nei limiti dei posti attribuibili - che si ricorda sono n. 17.762 unità, pari al 48% del personale in servizio nell’Agenzia delle Entrate al 1° gennaio 2017 in possesso dei requisiti di partecipazione.
Punto 6
Saranno considerate l’esperienza maturata, l’anzianità di servizio e i titoli di studio culturali e professionali posseduti dagli interessati alla data del 1° gennaio 2017. I dati relativi all’esperienza di servizio e ai titoli saranno estratti dal sistema gestione risorse umane dell’Agenzia (GRU).
Punto 7
L’interessato ha titolo alla promozione presso il CdR ove risulti in servizio alla data del 1° gennaio 2017.
Punto 8
L’accordo definisce i criteri di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie finali per ciascuno dei Centri di responsabilità da applicare in sequenza in caso di parità di punteggio.
Punto 9 – Decorrenza
La decorrenza individuata nell’ipotesi di accordo per l’attribuzione delle fasce retributive è quella del 1° gennaio 2017, in coerenza con le disposizioni contrattuali vigenti (art. 83 CCNL 28 maggio 2004, comma 2).
A tale fine l’Agenzia delle Entrate ha pianificato tali percorsi di sviluppo tenendo conto delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, presenti nel Fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre 2016.
Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 2017 in base all’ordine di graduatoria definito secondo l’insieme dei criteri sopra enunciati
Punto 10
In linea con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile, è previsto che siano esclusi dalla progressione economica i dipendenti collocati nella terza fascia di valutazione. La clausola prevede inoltre che il diritto alla progressione resti sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell’eventuale procedimento disciplinare, per i dipendenti per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
Punto 11
L’accordo prevede che l’avvio della procedura sia disposto con atto del Direttore dell’Agenzia.