PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
Area personale Istruzione Edilizia scolastica Formazione, Pari opportunità Cultura e Turismo Servizio Edilizia, edifici scolastici e Sicurezza
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA
FINO AL 31-12-2020
B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:
definizione tecnica ed economica dell’appalto
Mantova, lì 27/08/2018
Il progettisti
Arch. Isacco Vecchia
………………………………
Il responsabile del procedimento
Ing. Xxxxxx Xxx
………………………………
Visto per la Dirigente d’Area
Xxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxx
…………………………….
SOMMARIO
CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1. Oggetto dell’appalto 4
Art. 2. Ammontare dell’appalto 8
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 9
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 9
Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 9
Art. 5. cumenti che fanno parte del contratto 9
Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto, comunicazioni con la stazione appaltante 9
Art. 7. Fallimento dell’appaltatore 10
Art. 8. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere 10
Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11
Art. 10. Convenzioni in materia di valuta e termini 11
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 11
Art. 11. Consegna e inizio del servizio 11
Art. 12. Termini per l’esecuzione e l’ultimazione del servizio 12
Art. 13. Penali in caso di inadempienze 13
Art. 14. Programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore 14
Art. 15. Inderogabilità dei termini di esecuzione 15
Art. 16. Risoluzione del contratto 15
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 16
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 17
Art. 18. Pagamenti in acconto 17
Art. 20. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 19
Art. 21. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 19
Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 19
Art. 23. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 19
Art. 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti 19
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 20
Art. 25. Cauzione provvisoria 20
Art. 26. Garanzia definitiva 20
Art. 27. Riduzione delle garanzie 21
Art. 28. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 21
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 22
Art. 29. Variazione dei servizi 22
Art. 30. Varianti per errori od omissioni progettuali 23
Art. 31. Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi 23
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
Art. 32. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 24
Art. 33. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori e dell’utenza 25
Art. 34. Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) 26
Art. 35. Modifiche e integrazioni al DUVRI 26
Art. 36. Piano operativo di sicurezza 26
Art. 37. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 27
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 27
Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto 29
Art. 40. Pagamento dei subappaltatori 30
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 31
Art. 42. Definizione delle controversie 31
Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 31
Art. 44. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 32
Art. 45. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi 33
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 34
Art. 46. Ultimazione del servizio e gratuita manutenzione 34
Art. 47. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 35
Art. 48. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 35
Art. 49. Conformità agli standard sociali ed ambientali 37
Art. 50. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 38
Art. 51. Tracciabilità dei pagamenti 38
Art. 52. Disciplina antimafia 39
Art. 53. Protocollo di legalità e doveri comportamentali 39
Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse 40
Allegato 1: elenco elaborati progettuali 40
ABBREVIAZIONI
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d’appalto: emesso con decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei servizi necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione: Servizio di manutenzione delle aree verdi sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova fino al 31-12-2020;
b) descrizione sommaria: per il mantenimento del decoro e salubrità delle aree esterne a servizio dei fabbricati di proprietà od in gestione alla Provincia, si rende necessaria l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione programmata e secondo le necessità emergenti sulla base delle valutazioni della stazione appaltante e le richieste degli utenti degli immobili in gestione.
L’Appalto in oggetto è dato a misura, ed in generale a prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato, soggetti a ribasso d’asta per servizi, provviste e somministrazioni.
L’appalto si riferisce alle attività necessarie fino al 31/12/2020 con decorrenza dalla data di consegna del servizio.
L’affidamento si intenderà iniziato senza che sia necessaria alcuna consegna degli edifici, i quali si intendono essere noti all’APPALTATORE prima della presentazione dell’offerta.
La descrizione delle operazioni che concorrono a formare l’oggetto del appalto, salvo più precise indicazioni che saranno impartite dalla DIREZIONE dell’esecuzione, può riassumersi nell’Elenco Prezzi Unitari. Gli interventi di manutenzione che si renderanno necessari nel corso del periodo in cui sarà attivo l’appalto in oggetto sono riferiti ad opere da giardiniere.
Tali operazioni comprendono, oltre ad una quota di interventi programmabili (sfalci dei prati, potature,…), le opere quali potature aggiuntive od abbattimenti rinvenute necessarie in seguito all’aggiornamento del censimento delle alberature o segnalate dagli utenti.
Pertanto gli interventi e le relative lavorazioni saranno per la maggior parte programmate e/o concordate con la stazione appaltante e distribuite tra gli edifici in gestione di cui al successivo elenco.
Eventuali segnalazioni verranno ricevute tramite e-mail o telefonicamente dagli uffici della Provincia e dagli stessi verranno gestite; dette segnalazioni verranno inviate all’APPALTATORE attraverso singole comunicazioni e-mail su indirizzo di posta elettronica che dovrà essere fornito dall’APPALTATORE stesso al momento della stipula del contratto.
Le opere che esulano da quelle programmate e stabilite in sede di appalto saranno ordinate all’APPALTATORE mediante Ordini di Servizio della Direzione all’Esecuzione e contabilizzati a misura e liquidati utilizzando i prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato o, se mancanti, come da prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2017 (e prezzari da esso citati e/o collegati) o, in mancanza, da altro prezzario ufficiale (AssoVerde, Regione Lombardia, etc) o, in mancanza, da apposita analisi prezzi sulla base dei prezzi unitari di gara o dei citati prezziari, con l’applicazione del ribasso d’asta contrattuale da applicare agli stessi prezzi, ad eccezione degli oneri della sicurezza.
Detti Ordini di Servizio potranno essere sostituiti da comunicazioni via e-mail o fax da parte della Direzione all’Esecuzione.
L'APPALTATORE ha i seguenti obblighi:
1. In caso di segnalazione di inconvenienti, effettuare sopralluogo di verifica sui luoghi interessati dalle segnalazioni per rilevare le attività da eseguire, rispettando i seguenti termini temporali:
- entro tre giorni dall’invio della segnalazione per i casi ordinari;
- entro 24 ore dall’invio della segnalazione per i casi urgenti;
- entro 2 ore dall’invio della segnalazione per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’integrità degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici;
2. a seguito di ogni sopralluogo trasmettere alla Provincia, a mezzo comunicazione FAX o e-mail, computo metrico estimativo preventivo delle opere da eseguirsi, esaustiva documentazione fotografica, ed eventuali indicazioni relative alla minore o maggiore urgenza dell’intervento stesso, ed attendere l'ordine di servizio di autorizzazione. Il computo dovrà essere redatto con i prezzi dell’elenco prezzi unitari d’appalto o, se mancanti, prioritariamente del prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2017 (e prezzari da esso citati e/o collegati), o, in mancanza, da altro prezzario ufficiale (AssoVerde, Regione Lombardia, etc) o, in mancanza, da apposita analisi prezzi sulla base dei prezzi unitari di gara o del citato prezzario, cui dovrà essere applicato il ribasso offerto dall'impresa in sede di affidamento; il preventivo espliciterà anche gli oneri della sicurezza per le lavorazioni previste, che saranno esposti a prezzo di gara senza ribasso; la trasmissione del preventivo dovrà rispettare i seguenti termini temporali:
- entro sette giorni dall’invio della segnalazione per i casi ordinari;
- entro 48 ore dall’invio della segnalazione per i casi urgenti;
- entro 4 ore dall’invio della segnalazione per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’integrità degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici; nel caso specifico l’appaltatore dovrà raccordarsi con la direzione all’esecuzione, anche via telefono, già in sede di sopralluogo ed attenersi alle istruzioni ricevute per l’esecuzione contestualmente al sopralluogo degli eventuali indispensabili interventi di prima messa in sicurezza; se questi ultimi permettessero già di ovviare completamente al guasto segnalato, entro 48 ore dalla segnalazione l’appaltatore provvederà a redigere e trasmettere il consuntivo delle opere realizzate per l’approvazione;
3. eseguire le opere secondo gli Ordini di servizio ricevuti, secondo i preventivi trasmessi ed approvati, eventualmente con le modifiche, correzioni ed integrazioni che la Provincia si riserva in ogni caso di apportare per la miglior riuscita dell’intervento ordinato, nell’ambito delle finalità previste dal presente appalto;
4. prima dell’inizio di tutti gli interventi dovrà segnalare alla Provincia, a mezzo comunicazione FAX o e- mail, il luogo, l’inizio ed il programma dei servizi da eseguirsi con riferimento alle opere previste e/o all’ordinativo ricevuto e secondo il preventivo autorizzato, per consentire i controlli da parte della Direzione all’Esecuzione; l’avvio dei servizi autorizzati dovrà rispettare i seguenti termini temporali:
- entro 14 giorni dall’ordine per i casi ordinari;
- entro 24 ore dall’ordine per i casi urgenti;
- entro 2 ore dall’ordine per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’integrità degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici, fatti salvi gli indispensabili interventi di prima messa in sicurezza da realizzarsi contestualmente al primo sopralluogo secondo le indicazioni, anche telefoniche, della Direzione all’esecuzione, e qualora questi non fossero sufficienti ad ovviare al problema o a ridurne il livello di urgenza;
5. eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati per le varie fasi d’intervento comporteranno l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 oltre alla detrazione dall’importo di affidamento di un somma pari all’importo dei servizi non eseguiti in tempo utile e per i quali la Provincia abbia dovuto provvedere d’urgenza con altra ditta all’uopo incaricata;
6. le violazioni dei termini del presente articolo rappresentano "grave inadempienza agli obblighi contrattuali" ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 16 (Risoluzione del contratto);
7. nel caso di interventi di particolare impegno o rilevanza, e che comunque interessino zone sensibili con passaggio di utenti e/o aree a confine con le aree scolastiche di altra proprietà, l’APPALTATORE dovrà dare comunicazione tempestiva, anche tramite avviso scritto ai responsabili degli edifici interessati, delle date di inizio del servizio e del cronoprogramma d’intervento;
8. comunicare, via fax o tramite e-mail, eventuali variazioni impreviste rispetto al programma di lavoro concordato con la stazione appaltate per gli interventi di manutenzione programmata e su chiamata;
9. comunicare alla Provincia ed ai referenti degli edifici interessati entro la mattina di ciascun venerdì il programma degli interventi previsti per la settimana successiva, sia quelli relativi ad attività preventivamente programmate (es.: sfalci) sia quelli ordinati dalla Provincia;
10. trasmettere settimanalmente alla Provincia note liberatorie, rilasciate dall'APPALTATORE, dalle quali deve emergere l’esatta e puntuale natura delle opere eseguite, corredate da idonea documentazione fotografica facilmente riconducibile alla nota liberatoria relativa.
La PROVINCIA si riserva pure la facoltà di introdurre nei singoli preventivi di spesa tutte quelle variazioni, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna sia in corso
del servizio, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo del servizio resti entro i limiti previsti dall’Art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le opere non siano tali da alterare la sostanza dell’intervento, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalla normativa sui Contratti Pubblici.
Non sono considerati varianti gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore all’esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
In linea generale le lavorazioni saranno condotte singolarmente ed autonomamente dalla ditta affidataria del servizio. Pertanto l’Amministrazione committente ha predisposto il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza per tenere conto della necessità di operare presso luoghi di lavoro in cui si svolgono altre attività.
Qualora in casi specifici e puntuali dovesse verificarsi la necessità di operare contestualmente con altre ditte nel medesimo cantiere, la Provincia provvederà alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per la situazione particolare ed alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.
c) ubicazione: gli edifici di proprietà od in gestione alla Provincia di Mantova presso i quali dovranno essere svolti gli interventi manutentivi in appalto sono i seguenti, indicati secondo i codici da adottarsi durante il rapporto contrattuale:
Cod. | Uso | Titolo | Ospita | Indirizzo | Comune |
A01 | sede | proprietà | Palazzo "di Bagno" - Sede provinciale | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00/00 | Xxxxxxx |
A04 | sede | proprietà | Xxxxxxx xx Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00/00 | Xxxxxxx |
A05 | sede | proprietà | Azienda Provinciale Turismo | Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A06 | sede | proprietà | Uffici Piazza Sordello | Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A07 | scuola | proprietà | Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" - Succursale | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A08 | sede | proprietà | Archivio Storico | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A09 | sede | proprietà | Casa del Mantegna | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A10 | scuola | proprietà | Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco" | Xxx Xxxxx, 0 | Xxxxxxx |
A11 | scuola | proprietà | Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" | Xxx Xxxxx, 0 | Xxxxxxx |
A12 | scuola | proprietà | I.T.F. "Mantegna" | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 | Xxxxxxx |
A14 | scuola | convenzione | I.T.F. "Mantegna" - Ex Istituto Statale d'Arte | Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 | Xxxxxxx |
A15 | scuola | proprietà | Liceo Scientifico "Belfiore" | Xxx Xxxxx, 0 | Xxxxxxx |
A16 | scuola | proprietà | I.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso scolastico | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A17 | sede | proprietà | Nuova sede Provinciale (Ex Telecom) | Xxx Xxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx |
A18 | scuola | proprietà | I.T.I.S. "Fermi" - Triennio | Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx, 0 | Xxxxxxx |
A19 | scuola | proprietà | I.T.I.S. "Fermi" - Biennio | Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx, 0 | Xxxxxxx |
A20 | scuola | proprietà | I.P.S.I.A. "S.G.Bosco" EX "X. Xx Xxxxx" | Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx, 0 | Xxxxxxx |
A21 | scuola | proprietà | I.T.A.S. "Palidano" Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | Xxx xxx Xxxxxxx | Xxxxxxx |
A22 | scuola | proprietà | I.T.A.S. "Palidano" Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx) | Xxx xxx Xxxxxxx | Xxxxxxx |
A23 | scuola | proprietà | I.T.A.S. "Palidano" Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | Xxx xxx Xxxxxxx | Xxxxxxx |
A25 | scuola | proprietà | Liceo Scientifico "Gonzaga" | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 | Cast. delle Stiviere |
A27 | scuola | proprietà | Istituto d'arte "X. Xxxxxx" | Xxx Xxxx, 0 | Xxxxxxxxxx |
A28 | scuola | convenzione | Ist. Tecn. Commerciale "Falcone" | Xxx Xxxxxxx | Xxxxx |
A29 | sede | proprietà | Ponte Torre d'Oglio | Località Torre d'Oglio | Viadana |
A30 | scuola | proprietà | Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" | Via E. Xxxxxxxxx, 8 | Viadana |
A31 | scuola | proprietà | Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Succursale e Auditorium | Piazza Orefici | Viadana |
A32 | scuola | proprietà | Istituto “Xxxxxxxxx” ex Xxxxx "Xxxxx" | Xxx Xxxxxx, 00 | Viadana |
A33 | scuola | proprietà | I.P.S.S.I.A. "X. Xxxxxxxx Xxxxx" | Xxx Xxxx, 0 | Viadana |
A35 | scuola | proprietà | Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" | Xxx Xxxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A36 | scuola | proprietà | Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampliamento | Xxx Xxxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A37 | scuola | proprietà | Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino | Xxxxx Xxxxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
A38 | scuola | proprietà | I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi" | Xxxxxx Xxxxxxx, 0 | Gonzaga |
A39 | scuola | convenzione | I.S. “G. Greggiati” | Xxx Xxxx, 0 | Xxxxxxxx |
A40 | scuola | proprietà | Liceo Scientifico "Galilei" | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxxx |
A42 | scuola | proprietà | Ampliamento Istituto X. Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxx 00/00 | Xxxxxxxx |
B01 | scuola | convenzione | Liceo Classico "Virgilio" - Scuola | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
B02 | scuola | convenzione | Liceo Classico "Virgilio" – sala ex addottoramenti | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
B04 | scuola | convenzione | Istituto Magistrale "Xxxxxxxx X'Xxxx" | Xxx X. Xxxxx, 0 | Xxxxxxx |
B05 | scuola | convenzione | I.T.F. "Mantegna" - Succursale | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 | Xxxxxxx |
B06 | scuola | convenzione | Istituto d'Arte "Xxxxxx Xxxxxx" | Via Trieste | Mantova |
B08 | scuola | proprietà | Conservatorio di Musica "X. Xxxxxxxx" (ex Caserma) | Xxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
B09 | scuola | proprietà | Conservatorio di Musica "L. Xxxxxxxx" - Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx |
B10 | scuola | convenzione | I.P.S.S. "Mazzolari" – edificio originario | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxx |
B11 | scuola | affitto | I.P.S.I.A. "X. Xxxxxxxx Xxxxx" | Via dell'Artigianato | Gazoldo x. Xxxxxxxx |
B13 | scuola | convenzione | I.P.A. "P.A. Strozzi" | fraz. Villa Garibaldi | X. Xxxxxxxxx Xx |
X00 | scuola | convenzione | I.P. Alb. "Greggiati" | Piazza Primo Maggio | Poggio Rusco |
C02 | no sede | proprietà | Provveditorato agli studi | Xxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx |
C03 | sede | proprietà | Cantiere Manufatti | Xxx Xxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx |
C07 | sede | convenzione | Centro per l'impiego Viadana | Piazzale delle rose 1 | Viadana |
C08 | sede | convenzione | Centro per l'impiego Suzzara | Xxx Xxxxxxx, 0/x | Xxxxxxx |
C09 | sede | convenzione | Centro per l'impiego Ostiglia | Via Gnocchi Viani, 24 | Ostiglia |
C10 | sede | convenzione | Centro per l'impiego Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, 0/x | Cast. delle Stiviere |
D01 | no sede | proprietà | Caserma Carabinieri | Via Chiassi | Mantova |
D05 | no sede | convenzione | Xxxxx xx Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxx | Xxxxxxx |
D06 | no sede | proprietà | Monumento Mille Miglia | S.S. Goitese | Guidizzolo |
D08 | sede | affitto | Magazzino viabilità | Via Xxxxxxxxx | Xxxxxxx X.xx |
D10 | sede | proprietà | Casa Cantoniera | loc. Sailetto | Suzzara |
D11 | no sede | proprietà | Caserma Carabinieri | X.xx S. D'Acquisto, 1 | Revere |
D12 | no sede | proprietà | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 | Sermide |
D13 | sede | affitto | Magazzino viabilità | Via Milazzo | Sermide |
D14 | no sede | proprietà | Aree esterne ex Villaggio provinciale | Viale delle Rimembranze | Mantova |
E’ facoltà del COMMITTENTE ampliare o ridurre tale elenco in funzione delle proprie necessità ed è obbligo dell’APPALTATORE prestare la propria opera come da presente capitolato e da documentazione di progetto in tutti gli edifici di competenza per i quali la Provincia gli chieda intervento nell’ambito del territorio provinciale. Presso gli uffici della Provincia sono disponibili per la consultazione gli elaborati tecnici rappresentativi degli immobili in piante, prospetti e sezioni.
3. Sono compresi nell’appalto tutti le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste qui, nei relativi allegati, negli elaborati progettuali. Nel caso di ulteriori prestazioni è prevista la redazione di preventivi ad hoc per ogni intervento, in cui siano esposti i costi per la completa esecuzione di ogni intervento, compresi materiali, manodopera, oneri della sicurezza.
I prezzi d’elenco, depurati del ribasso d’asta, sono da intendersi comprensivi di ogni onere per la fornitura dei materiali in opera, per l’esecuzione delle lavorazioni e per la conclusione e verifica di quanto eseguito.
4. L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 51, comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto per l’intervento (CUP)
CUP:
Codice identificativo della gara (CIG)
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’appalto è dato a misura, ed in generale applicando i prezzi desunti da Elenco Prezzi Unitari allegato, assoggettati al ribasso derivante dall’aggiudicazione del servizio mediante procedura di gara.
L’appalto si riferisce alle attività necessarie fino al 31/12/2020 con decorrenza dalla data di consegna del servizio, con il seguente quadro economico:
2. Gli importi stimati dei servizi, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza/DUVRI, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui sopra.
4. Alla scadenza del Contratto, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, l'Assuntore si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel Contratto sino alla data di subentro del nuovo Gestore e con modalità tali da garantire adeguato supporto alla Stazione Appaltante nel passaggio delle consegne.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” con verifica delle quantità effettivamente interessate dai servizi. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2 del presente Capitolato speciale.
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato predisposto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 5. cumenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati di progetto come elencati nell’allegato “3”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) il documento unico di valutazione del rischio d’interferenza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008, nonché le proposte integrative al predetto documento;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
- Capitolato Speciale d’Appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto;
- Capitolato Speciale d’Appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco dei Prezzi Unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:
a) il D.Lgs. n.50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto, comunicazioni con la stazione appaltante
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
3. Ogni comunicazione della Ditta affidataria alla Provincia deve pervenire in forma scritta al competente ufficio della Provincia, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00-00 - 00000 Xxxxxxx - tel.: 0376/2041, fax: 0376/204379, e-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx . Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’affidamento dovrà essere segnalato alla Provincia nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta affidataria dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le comunicazioni della Provincia alla Ditta affidataria avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta affidataria intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da essa presentate per iscritto alla Provincia entro tre giorni dalla ricezione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Provincia comunicherà alla Ditta affidataria, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. Alla firma del Contratto la Ditta affidataria dovrà nominare un rappresentante, a cui la Provincia farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito al appalto. La Ditta affidataria ha l’obbligo di comunicare durante il corso del Contratto le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.
Art. 7. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 8. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i servizi, deve depositare presso l’Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:
✓ domiciliare in uno dei comuni interessati dai servizi o ad essi circostanti;
✓ sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
✓ ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione all’Esecuzione, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Operativa per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
✓ firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge;
✓ intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione Operativa.
Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci in caso di assenza.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all’Amministrazione Committente ed al Direttore all’esecuzione i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati.
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei servizi, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.
6. L’Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione Esecutiva del contratto che verrà designata dall’Amministrazione Committente medesima.
Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati progettuali e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi al
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
Art. 10. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 11. Consegna e inizio del servizio
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto nelle modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, in seguito ad avvio all’esecuzione, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza delle persone che vengono regolarmente ospitate negli edifici di cui all’elenco dell’art. 1 per lo svolgimento di funzioni pubbliche essenziali, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il direttore dell’esecuzione provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere l’avvio all’esecuzione, il direttore all’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile del servizio, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 32 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di avvio all’esecuzione di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore all’esecuzione. La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di avvio è inefficace i servizi non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche all’avvio all’esecuzione in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di avvio provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di avvio definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 12. Termini per l’esecuzione e l’ultimazione del servizio
1. L’appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi affidatigli, concorderà con la stazione appaltante le tempistiche per gli interventi programmati in particolare:
- gli sfalci dei prati erbosi dovranno essere svolti secondo la seguente cadenza, da verificare durante la stagione con la Direzione all’esecuzione in base alle condizioni meteorologiche:
- il primo sfalcio dovrà avvenire tra mesi di aprile e maggio
- il secondo sfalcio dovrà avvenire nel mese di giugno, l’appaltatore dovrà comunque garantire di completare tutto questo turno di sfalci prima dell’inizio degli esami di stato, in caso contrario verranno applicate le penali previste all’art. 13
- il terzo sfalcio dovrà avvenire nel mese di luglio nel periodo intercorrente tra la fine degli esami di stato e la fine del mese
- il quarto sfalcio dovrà avvenire tra i mesi di agosto e settembre, l’appaltatore dovrà comunque garantire di completare tutto questo turno di sfalci prima dell’inizio delle lezioni previsto nel mese di settembre, in caso contrario verranno applicate le penali previste all’art. 13
- il quinto sfalcio dovrà avvenire tra mesi ottobre e novembre
- la raccolta delle foglie dovrà essere svolta nei mesi di ottobre-novembre di ogni anno
- i diserbi dovranno essere svolti nel periodo di vegetazione delle erbe infestanti
- le potature dovranno essere svolte nel periodo di riposo vegetazionale ed in particolare tra i mesi di novembre e febbraio ed al di fuori dei normali orari scolastici.
Entro quindici giorni dall’inizio di ogni attività (sia essa un turno di sfalci, di potature e/o abbattimenti,…) l’appaltatore dovrà presentare alla D.E. un cronoprogramma specifico delle attività da svolgere da comunicare agli utenti delle strutture per organizzare, in maniera compiuta e senza intoppi, le operazioni da svolgere e limitare il più possibile i rischi da interferenza con le attività svolte presso gli edifici.
2. Per tutte le attività su chiamata, che esulano le normali opere programmate, queste andranno concordate di volta in volta anche in base all’urgenza dell’intervento come specificato all’art. 1 lettera b tra gli obblighi dell’appaltatore.
3. L’appaltatore si obbliga all’ottemperanza del cronoprogramma del servizio stabilito con la D.E. che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio del servizio e/o opere da effettuarsi da altre ditte per conto dell’Amministrazione Committente oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine del servizio e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. A fine servizio l’Appaltatore comunicherà alla Direzione all’Esecuzione, a mezzo pec (xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax al n° 0000000000 (Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza) la data nella quale ritiene di aver ultimato i servizi. La Direzione Operativa procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
5. Dalla data di ultimazione dei servizi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
6. Alla scadenza del Contratto, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, l'Assuntore si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel Contratto sino alla data di subentro del nuovo Gestore e con modalità tali da garantire adeguato supporto alla Stazione Appaltante nel passaggio delle consegne.
Art. 13. Penali in caso di inadempienze
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Assuntore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l’Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'Assuntore per le attività svolte in sede di liquidazione delle rate.
2. Con riferimento agli adempimenti contrattuali si applicano le seguenti penali:
x. xxxxxxx nell’esecuzione dei sopralluoghi di verifica (art. 1 c. 2, lett. b, punto 1):
i. per casi classificati ordinari €/giorno 50,00,
ii. per casi classificati urgenti €/ora 50,00,
iii. per casi classificati di estrema urgenza €/ora 100,00;
b. ritardo nell’elaborazione ed invio preventivi (art. 1 c. 2, lett. b, punto 2):
i. per casi classificati ordinari €/giorno 50,00,
ii. per casi classificati urgenti €/giorno 200,00,
iii. per casi classificati di estrema urgenza €/ora 100,00 (€/giorno 25,00 nel caso di sola consuntivazione);
c. ritardo dell’avvio lavori autorizzati su preventivo approvato (art. 1 c. 2, lett. b, punto 4):
i. per casi classificati ordinari €/giorno 100,00,
ii. per casi classificati urgenti €/ora 50,00,
iii. per casi classificati di estrema urgenza €/ora 100,00;
d. Nel caso di mancato rispetto dei periodi previsti per l’esecuzione delle attività contemplate all’art. 14 punto 1, è prevista una penale di euro 200,00 per ogni attività;
e. Nel caso di mancato completamento, presso tutti gli stabili scolastici, del secondo turno di sfalci, entro le date previste per gli esami di stato, e del quarto turno di sfalci, entro l’inizio dell’anno scolastico, verrà applicata una penale pari all’importo previsto per lo sfalcio per ogni edificio presso il quale non è stato eseguito lo sfalcio nei tempi previsti;
f. Nel caso di mancata presentazione alla D.E., entro quindici giorni dalla data prevista per l’inizio di ogni attività, del cronoprogramma specifico per quella attività (art. 14 comma 1 ultimo capoverso), è prevista una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
g. Nel caso di mancato rispetto delle date previste nel cronoprogramma delle attività presentato dall’appaltatore, non imputabili ad eventi meteorologici, verrà applicata una penale giornaliera di euro 50,00 per ogni edificio ove non è stata rispettata la data della lavorazione;
h. Nel caso vengano riscontrati dalla D.E. lavori non conclusi (a puro scopo esemplificativo, residui di sfalci, residui di potature e/o abbattimenti lasciati sui luoghi di intervento,…) o parzialmente realizzati (a puro scopo esemplificativo, abbattimenti eseguiti in parte, sfalci solamente parziali,…) o comunque non accettabili, verrà emesso ordine di servizio con la prescrizione dell’esecuzione di tali operazioni entro termini temporali definiti, se tali termini non venissero rispettati verrà applicata una penale giornaliera di euro 100,00;
i. per ritardata attuazione di attività su ordini di servizio emessi dalla Stazione Appaltante: €/giorno 200,00;
j. per il mancato rispetto degli obblighi previdenziali, dei contratti collettivi di lavoro delle norme per l’impiego di personale dipendente e per l’effettuazione di subappalti: per ogni constatazione di persona presente non risultante regolare dipendente o subAssuntore autorizzato, € 500,00 oltre all’allontanamento ed immediata sostituzione del lavoratore;
k. per ogni constatazione di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro: per ciascun lavoratore
€/giorno 100,00 fino a completa regolarizzazione;
l. per la ritardata integrazione di personale in seguito alla verifica dell’insufficienza dello stesso o per richiesta di sostituzione da parte della Stazione appaltante: €/giorno 100,00;
m. per carenza di mezzi o attrezzature o non conformità regolamentare delle stesse: €/giorno 200,00 per ogni attrezzatura, fino a completa regolarizzazione;
n. per qualsiasi ulteriore inadempienza commessa dall’Assuntore nell’ambito delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto e non menzionata nell’elenco di cui sopra, è facoltà della Stazione Appaltante procedere all’applicazione di penali di importo, in ragione della gravità dell’inadempienza, da un minimo pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00) ad un massimo di 1.000,00 € (Euro mille/00).
3. Una penale pari all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore all’esecuzione per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 11, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b. nell’inizio delle opere per mancata consegna o per inefficacia del verbale di avvio all’esecuzione imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 11, comma 4; del presente Capitolato Speciale;
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore all’esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
5. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.
Art. 14. Programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore
1. Prima dell’avvio all’esecuzione si terranno una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo del servizio.
2. In ragione della natura frammentata per tutta la durata dell’appalto delle lavorazioni affidate, potranno avvenire consegne frazionate relative ai vari interventi ordinati dall’Amministrazione Committente, per le quali verranno tenute apposite riunioni di coordinamento ed elaborati programmi esecutivi.
3. I programmi dei singoli interventi dovranno coordinarsi tra di loro nei programmi settimanali redatti e trasmessi dall’appaltatore entro ogni venerdì mattina con riferimento alle lavorazioni della settimana successiva.
4. L’Amministrazione Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione Committente potrà procedere comunque all’avvio all’esecuzione, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l’Appaltatore possa dare effettivo corso ai servizi in mancanza della riunione di coordinamento.
3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei servizi e/o modificato su richiesta del Direttore dell’esecuzione, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione dell’esecuzione si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
4. Il programma esecutivo dei servizi dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall’amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento del servizio, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’amministrazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dalle lavorazioni affidate;
e) se è richiesto in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei servizi deve essere coerente con i piani di sicurezza, eventualmente integrati ed aggiornati.
5. A fronte di ordine di servizio della Direzione all’esecuzione, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti o parte delle opere in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione del servizio in piena sicurezza. In ogni caso l’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
6. I servizi sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione committente; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.
Art. 15. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore all’esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso l’eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione all’esecuzione o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore all’esecuzione, dall’eventuale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l’amministrazione committente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Art. 16. Risoluzione del contratto
1. L’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
2. Clausola risolutiva espressa - L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 si considerano gravi inadempimenti contrattuali:
- reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;
- reiterato (almeno due volte) ritardo d’intervento rispetto ai termini temporali fissati all’art. 1 comma 2 del presente capitolato per “Lavori estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’integrità degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici”;
- reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola d’arte delle opere di contratto;
- reiterate (almeno due volte) difformità nella fornitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto ai requisiti prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dalla D.L. per la realizzazione delle opere di contratto;
- ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato l’applicazione di una penale complessiva superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- applicazione a carico dell’affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.
4. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire il servizio da un'altra ditta.
5. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.
6. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Qualora si dovesse ricorrere alla risoluzione del contratto nei confronti dell’Appaltatore, ciò determinerà l’esclusione della ditta dalle future gare d’appalto indette dall’Amministrazione provinciale di Mantova.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 17. Opere a misura
1. La misurazione e la valutazione dei servizi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei servizi le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati di progetto o agli ordinativi se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore all’esecuzione.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per le opere. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione delle opere in presenza di traffico e/o in concomitanza di altre attività, la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
8. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3 del presente Capitolato Speciale, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale/DUVRI, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 18. Pagamenti in acconto
1. I servizi saranno di volta in volta misurati secondo le modalità stabilite dal Prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2017 (e prezzari da esso citati e/o collegati), contabilizzati secondo i prezzi indicati negli ordinativi d’intervento con l’applicazione del ribasso d’asta contrattuale e liquidati su presentazione di fattura regolarmente vistata dall’ufficio manutenzioni della Provincia, con cadenza non inferiore a mesi 4 (quattro) e non superiore a mesi 5 (cinque), fatta salva l’applicazione delle eventuali penali.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dell’esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento del servizio, che deve recare la dicitura: «Servizio a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento del servizio di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione;
c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.
4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento del Servizio cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Ogni fattura emessa senza l’autorizzazione da parte della Provincia o relativa da interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.
Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche, e dovranno contenere l’indicazione dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova, oppure dell’apposito codice di “buono d’ordine” emesso dalla Provincia con riferimento allo stato d’avanzamento ed al relativo certificato di pagamento.
Nello specifico la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:
Nome ufficio: Uff-eFatturaPA
CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.
Si applica, inoltre, quanto disposto dell'art.1 comma 629 lett. b) della Legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015).
I ritardi che, per l'esecuzione delle necessarie incombenze di amministrazione, si verificassero per i pagamenti delle somme dovute all'APPALTATORE daranno al medesimo diritto di interessi ai sensi dell'Art.144 del Regolamento D.P.R. 207/2010
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 44, comma 1 del presente Capitolato; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 40 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 51 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 43, comma 2 del presente Capitolato.
Art. 19. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale del servizio è redatto dal Direttore all’esecuzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della sua ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale del servizio deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione del servizio riconosciuta e accettata.
8. L’appaltatore e il direttore dell’esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, +al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 18, commi 6 e 7.
Art. 20. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.
Art. 21. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 19, comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 20, comma 2.
Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i servizi di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 23. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 24. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 25. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di Xxxxxx.
Art. 26. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 27. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo del servizio che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità.
Art. 28. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi dell’articolo 11 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, elementi vegetali, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai servizi da esse assunti.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 29. Variazione dei servizi
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.
2. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nei servizi oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei servizi oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dell’esecuzione, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione dell’esecuzione prima della esecuzione del servizio oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dell’esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 30 del presente Capitolato.
7. La variante deve comprendere l’adeguamento dei piani di sicurezza di cui all’articolo 34 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 35, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 36 del presente Capitolato.
8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei servizi in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
10. Durante il corso del servizio l’appaltatore può proporre alla DE eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione del servizio e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DE devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.
Art. 30. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 10% (dieci per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 45, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.
Art. 31. Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) dai prezziari di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
b) Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 2-2017 e prezzari collegati,
c) Prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità del servizio.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 32. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. L’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 44, comma 2 del presente Capitolato Speciale;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione se nominato, o al RUP il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) o, se redatto, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 34, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 35;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 36.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione del servizio, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D.
Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 37, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso del servizio ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 33. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori e dell’utenza
1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.;
- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei terzi;
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli servizi.
Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento delle attività ospitate negli edifici oggetto d’intervento, prima dell’inizio del servizio dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione dell’Esecuzione, con il responsabile delle attività svolte nei luoghi d’intervento, con l’eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione dell’Esecuzione ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato.
In ogni caso l’appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio.
5. L’appaltatore, durante tutta la durata del servizio, dovrà posizionare tutta la segnaletica di sicurezza necessaria per evidenziare il cantiere stesso ed i pericoli dovuti alle lavorazioni previste, e gli opportuni divieti.
6. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente sia penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
7. L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 32, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 34, 35, 36 o 37 del presente Capitolato Speciale.
Art. 34. Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) messo a disposizione da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo 2, comma 1, rigo 3 in tabella, del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal RUP in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del DUVRI;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal RUP in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 35.
3. Se prima della stipula del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso del servizio (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, verrà nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvederà tempestivamente alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs 81/2008, acquisendo i POS delle nuove imprese.
Art. 35. Modifiche e integrazioni al DUVRI
1. L’appaltatore può presentare al RUP una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al DUVRI, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Il RUP ha l’obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del RUP sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il RUP non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l’amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 36. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore all’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio delle opere per le quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 38, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 32, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del DUVRI di cui al precedente articolo 36 o del PSC quando predisposto.
Art. 37. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio.
4. Il DUVRI ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38. Subappalto
1. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore ed alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal DUVRI o dall’eventuale Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 51, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire alla DE e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di affidamento di contratti pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 52, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal DUVRI o dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai servizi in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del direttore all’esecuzione e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’importo dei lavori subappaltati;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei servizi in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i servizi scorporabili.
6. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati.
2. Il direttore dell’esecuzione e il R.U.P., nonché, se nominato, il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 38, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto delle opere affidate.
L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 38 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 43, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 40. Pagamento dei subappaltatori
1. l’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo delle opere da loro eseguite.
L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.
Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento del servizio, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In questi casi, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte del servizio eseguito in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.
I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:
a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 51 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, l’Amministrazione Committente sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 38, comma 4, lettera b).
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei servizi eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DE, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) alla trasmissione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 41. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 206, quando insorgano controversie in fase esecutiva del servizio si applicano le disposizioni previste dall’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.
3. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
Art. 42. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 41, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, l’amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore all’Esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un’apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 44. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 38, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l’amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 45. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione di posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 29 del presente Capitolato Speciale;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 16 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DE, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione del servizio e mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DE, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dall’amministrazione
committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DE e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d’esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i servizi di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto nonché dei servizi di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi servizi;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e certificato di regolare esecuzione del servizio, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva realizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, sono necessarie richiedono varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 10% (dieci per cento) dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei servizi eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento sei servizi non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 46. Ultimazione del servizio e gratuita manutenzione
1. Al termine del servizio e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dell’esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione del servizio il direttore dell’esecuzione procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di realizzazione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell’esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 13 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei servizi di ripristino.
3. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante dei servizi eseguiti, restando a suo esclusivo carico i ripristini che si rendessero necessari, da eseguirsi con tempestività e cautela, senza interrompere le attività svolte negli immobili oggetto d’intervento e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dell’Esecuzione. Nel caso in cui l’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione dell’Esecuzione con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso.
Art. 47. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione del servizio ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione del servizio l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
3. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D. Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno la vernicia di conformità del servizio, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 48. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L’organizzazione del servizio e la sua modalità di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi per le attività ospitate negli edifici, che dovranno poter proseguire normalmente durante lo svolgimento del servizio. L'APPALTATORE si impegna a lavorare anche nel mese di agosto e, ad avvenuto inizio dell'anno scolastico, in orari e con modalità concordate con la D.E.. Ogni eventuale problema di incompatibilità di cantiere con l'attività didattica dovrà essere tempestivamente segnalato alla D. E., ma non costituirà - di norma - motivo per accampare richieste di sospensione o proroga del servizio; lo stesso dicasi per eventuali modifiche del programma richieste motivatamente dall'Ente scolastico ed approvate dalla D.E.
Oltre gli oneri previsti nella normativa generale sui servizi pubblici e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'APPALTATORE gli oneri ed obblighi seguenti il cui corrispettivo è da intendersi sempre conglobato nei prezzi d:
1) Nomina, prima dell'inizio del servizio, del Responsabile del servizio, che dovrà essere idoneo e professionalmente abilitato. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi.
2) L’assistenza tecnica, anche con tecnico agronomo regolarmente iscritto all’ordine di riferimento, in caso di verifiche su alberature, in seguito soprattutto ad eventi atmosferici eccezionali, o in caso di predisposizione di pratiche edilizie per ottenere l’autorizzazione all’abbattimento e/o al reimpianto di alberature presenti negli edifici oggetto dell’appalto
3) L’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio del servizio, il Responsabile del servizio ed altri tecnici responsabili operativi del servizio e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile del
Servizio, l’incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l’obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
4) Fornire alla Direzione dell’Esecuzione ed all’eventuale Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile del Servizio o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
5) Le prestazioni e gli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo del servizio.
6) La redazione dei programmi esecutivi e settimanali e dei cronoprogrammi dei servizi da presentare prima dell’inizio e durante il servizio, in cui sono indicate le previsioni per l’esecuzione delle singole lavorazioni, l’ammontare presunto parziale e progressivo dell’avanzamento del servizio.
7) In considerazione della presumibile consistenza limitata delle lavorazione nei singoli interventi di manutenzione, la Provincia valuterà di caso in caso la necessità di apprestamenti di cantiere quali locali ad uso ufficio e/o servizio igienico, e, ove necessario, potrà mettere a disposizione locali e servizi presenti negli immobili in gestione oggetto d’intervento.
8) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell’esecuzione, a scopo di sicurezza.
9) L’accesso di tutti i mezzi d’opera che fossero necessari per eseguire le prestazioni del servizio in tutte le zone oggetto dell’appalto; sono comprese anche tutte le pratiche edilizie e/o di occupazione suolo necessarie per la predisposizione delle zone esterne alle proprietà per l’accesso di tali mezzi.
10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati alle opere da eseguire.
11) La gratuita assistenza medica agli operai.
12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso dei lavori. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
14) La comunicazione all'Ufficio, da cui le opere dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una sanzione pari al 10% della penalità prevista dal presente affidamento, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce la normativa per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino ad accertamento della regolarità contributiva.
15) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere, transito di mezzi, deposito di materiali, scarico a rifiuto delle terre, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite e per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei servizi a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.
16) La pulizia quotidiana delle aree in cui avvengono gli interventi e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero e lo smaltimento a termini di Legge dei materiali di rifiuto prodotti in seno alle attività svolte all’interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
17) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano state affidate attività non comprese nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dell’esecuzione, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione del servizio che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'APPALTATORE non potrà pretendere compensi di sorta.
18) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la redazione e consegna del Piano operativo di sicurezza (POS) prima dell’inizio delle lavorazioni.
19) Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Responsabile del servizio e sull'APPALTATORE restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
20) L’appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l’amministrazione Committente, l’eventuale Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione e la Direzione dell’Esecuzione di infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all’interno del cantiere.
21) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.
A garanzia di tali obblighi viene operata sull'importo netto progressivo dei servizi la ritenuta dello 0,50%, come previsto dall’art. 30, comma 5 - bis del D. Lgs. 50/2016. Se l'APPALTATORE trascurerà qualcuno degli adempimenti prescritti, vi provvederà l'Amministrazione, a carico del fondo formato con tale ritenuta e con le polizze fideiussorie prestate, fatte salve le maggiori responsabilità dall'APPALTATORE stesso.
L'APPALTATORE è responsabile, verso l'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui sopra anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini il subappalto: il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'APPALTATORE dalle precitate responsabilità. Non sono comunque considerati subappalti le commesse ad altra Impresa per fornitura di materiali e per la fornitura di manufatti ed apparecchi per impianti idrici, elettrici e simili.
22) Resta stabilito inoltre che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, con l'osservanza delle Norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per alcun titolo corrisposti interessi.
23) Alla fine di ogni intervento l'APPALTATORE dovrà completamente sgombrare le zone interessate dei residui di lavorazione (es. erba, ramaglie, folgie,…), dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, con perfetta pulizia delle zone d’intervento e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’esecuzione del servizio.
24) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'APPALTATORE dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, con perfetta pulizia delle zone d’intervento e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’esecuzione del servizio.
25) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.; l'I.V.A. sarà corrisposta dalla PROVINCIA nella misura dovuta e secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.
26) A carico dell'APPALTATORE sono pure tutte le spese di bollo inerenti gli Atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.
27) L'APPALTATORE è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
28) Qualora l'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare la Direzione dell’Esecuzione ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi.
Art. 49. Conformità agli standard sociali ed ambientali
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
2. I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante una violazione contrattuale sulla conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 del presente Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
6. Ai sensi dell’art. 34 c. 2 lettera d), l’intero importo del servizio di cui al presente affidamento deve rispettare i criteri minimi ambientali di cui al DM ambiente 11-1-2017 (GU serie generale n. 23 del 28-1-2017) allegato 2, con particolare riferimento ai seguenti punti:
“2.1 Selezione dei candidati”: in ragione dell’importo contenuto e della natura ampiamente frammentata delle lavorazioni, per non sfavorire l’accesso al presente affidamento alle microimprese ed alle piccole imprese usualmente operanti in tale settore di mercato, non vengono richieste agli offerenti le certificazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi seguenti ed alle altre contenute nel presente capitolato;
“2.5 Specifiche tecniche del cantiere”: per le prescrizioni pertinenti alle lavorazioni ordinate, e con riferimento alle più puntuali indicazioni degli altri articoli del presente CSA e degli elaborati progettuali, DUVRI in particolare;
“2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)”: sono da considerare integralmente applicabili al presente affidamento.
Art. 50. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 51. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 20, commi 1 e 2, e 21 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 21, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 45 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 52. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 53. Protocollo di legalità e doveri comportamentali
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l’appaltatore medesimo dichiarato di conoscere: “protocollo d’Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”, sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le
parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..
Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del servizio;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Allegato 1: elenco elaborati progettuali
A) Relazione generale e tecnica
B) Capitolato speciale d’appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto
C) Capitolato speciale d’appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche
D) Documento unico di valutazione del rischio interferenze
E) Computo metrico estimativo e quadro economico
F) Elenco prezzi unitari
G) Schema di contratto